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APRILE 2005 |
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SCADENZA |
ADEMPIMENTO - OBBLIGO |
| 01.04.2005 |
Strisce posteriori e laterali retroriflettenti - Termine a partire dal quale gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, di nuova immatricolazione, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. (Legge n. 47 del 27/2/2004 - D.L. 9/11/2004, n. 266 - Legge 306/2004) |
| 15.04.2005 |
Gas a effetto serra - Gli Stati appartenenti all’Unione europea devono trasmettere al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) i propri inventari nazionali dei gas ad effetto serra, che dovranno contenere le stesse informazioni trasmesse alla Commissione europea entro il 15 gennaio 2005 ex art. 3, par. 1, decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11/2/2004, n° 280/2004/CE, a meno che non siano state fornite alla medesima Commissione, entro il 15/3/2005, altre informazioni che possano eliminare divergenze o colmare lacune. (Art. 8, par. 2, decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11/2/2004, n° 280/2004/CE) |
| 15.04.2005 |
Impianti IPPC - Termine ultimo entro il quale il gestore delle attività rientranti nell’allegato I del d.lgs. n. 372/99 (attività IPPC) punti 5.1, 5.2, 5.3 deve presentare alla regione (Direzione generale servizi di pubblica utilità) la domanda di autorizzazione integrata ambientale. (D.G.R. n. 7/18623 del 5/8/2004 e D.G.R. n. 7/19902 del 16/12/2004 - Regione Lombardia) |
| 15.04.2005 |
Denuncia
degli infortuni nel settore estrattivo
- Entro questa
data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità
di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo,
degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
| 20.04.2005 |
Denuncia
al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di
marzo 2005
-
Entro il 20 aprile gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione
mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti
ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo
gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il
relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi
dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei
sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale.
La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che
nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per
singolo materiale di importo superiore a 60 milioni. |
| 23.04.2005 |
Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica - Entro oggi in vigore la Legge 22/4/2005, n. 58 recante: 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica'. |
| 30.04.2005 |
Condono edilizio - Entro il 30 aprile 2005, per le costruzioni abusive realizzate su suolo demaniale, dovrà avvenire la presentazione della copia della denuncia al catasto con il frazionamento. |
| 30.04.2005 |
Campionamento acque da
balneazione - Entro oggi, 31 aprile
2005,
le ARPA devono trasmettere al Ministero della salute i risultati dei
campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione nel
mese di marzo 2005. (Art. 2, lett. c) e d) - Art. 4, c. 3 del D.P.R. 8/6/1982, n. 470 - Art. 18, c. 1, lett. b) della Legge 29/12/2000, n. 422 - Legge Comunitaria 2000) |
| 30.04.2005 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 31 aprile 2005 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e delle
Infrastrutture
e dei Trasporti una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. (Art. 1, D.P.R. 9/11/1999, n. 476) |
| 30.04.2005 |
Tecnico
responsabile per l'uso razionale dell'energia
- Entro il 30/4/2005 i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
trasporti e terziario, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di
energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di
petrolio, per il settore industriale, ovvero a 1.000 t di petrolio per
tutti gli altri settori, devono comunicare al Ministero delle Attività Produttive
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell'energia (energy manager).
La mancata comunicazione esclude i soggetti
obbligati dagli incentivi previsti dalla legge n. 10/1991, e, a far data
dall’entrata in vigore del "Nuovo Testo Unico sull’Edilizia"
(D.P.R. n. 380/2001), comporta la sanzione amministrativa non inferiore ad
euro 5.164,57 e non superiore ad euro 51.645,70. (Art. 19, c. 1, Legge n. 9/1991 - Art. 132, c. 8, D.P.R. n. 380/2001) |
| 30.04.2005 |
Albo
nazionale gestori rifiuti - Entro oggi le imprese individuate
dall'articolo 30, comma 4, D.Lgs. n. 22/1997 ed iscritte all'Albo
nazionale gestori rifiuti fino al 31 dicembre 2004, devono pagare i diritti
di iscrizione annuali presso la sezione regionale dell'Albo stesso. (Art. 30, c. 4, D.Lgs. n. 22/97 - Art. 21 D.M. 13/11/1995, artt. 3 e 5; D.Lgs. 27/1/1992, n. 100, art. 30, c. 4 e 16 o D.M. 28/4/1998, n. 406 art. 21) |
| 30.04.2005 |
Autosmaltimento e recupero
rifiuti - Entro il 30/4/2005 le
imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi
nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi (autosmaltimento) ex art. 31,
D.Lgs. n. 22/1997, nonché le imprese che effettuano operazioni di
recupero ex art. 33, D.Lgs. citato, dovranno versare alla locale provincia
tenutaria del registro di categoria, il diritto di (Art. 1 del D.M. n. 350/1998) |
| 30.04.2005 |
Rifiuti di imballaggio
- Scade oggi, 30/4/2005, il termine entro il quale i produttori ed
utilizzatori di imballaggio, nonché i soggetti impegnati nelle attività
di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio, devono comunicare,
secondo le modalità previste dalla legge n. 70/1 994, i dati di
rispettiva competenza riferiti all’anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di
imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale. Qualora il soggetto abbia
aderito ai Consorzi obbligatori di riciclo e recupero previsti dall’art.
40 del D.Lgs. n. 22/1997, le dette comunicazioni potranno essere
presentate dai medesimi Consorzi di appartenenza. Gli utilizzatori
potranno, invece, effettuare le comunicazioni attraverso le associazioni
di categoria. (Art. 37, c. 2, D.Lgs. n. 22/1997) |
| 30.04.2005 |
Recupero
agevolato dei rifiuti non pericolosi
- Entro il 30 aprile 2005 le imprese che
effettuano il recupero agevolato di rifiuti non pericolosi ricompresi nel
D.M. 5/2/1998 e pericolosi ricompresi nel D.M. 12/6/2002, n. 161 e nel
rispetto delle condizioni ivi indicate devono versare i diritti di
iscrizione ai registri provinciali del recupero. (D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 33, c. 3 - D.M. 5/2/1998 - D.M. 21/7/1998, n. 350, artt. 1, 2 e 3 Recupero agevolato rifiuti pericolosi - D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 33, c. 3 - D.M. 21/7/1998, n. 350, artt. 1, 2 e 3 - D.M. 12/6/2002, n. 161) |
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30.04.2005 |
Tassa
discariche
-
Entro oggi i gestori di discariche o di
impianti di incenerimento senza recupero energetico devono versare alla regione il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi
intervenuto dal 1 gennaio al 31 marzo 2005. Il versamento va, infatti,
effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in
cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le modalità di
versamento sono rimesse alla disciplina regionale. Per l’omessa o
infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è
prevista la sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al 50% del
tributo relativo all’operazione. Le sanzioni sono ridotte ad un 1/4
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto,
e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, Legge 28/12/1995, n. 549: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (Finanziaria 1996) - G.U. S.O. n. 302 del 29/12/1995) |
| 30.04.2005 |
Rifiuti:
comunicazione annuale
- Chiunque effettua a titolo professionale le attività di raccolta e di
trasporto rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento
dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi e le imprese o gli enti che producono rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all’articolo
7, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. mod.
e integrazioni (c.d. Decreto Ronchi), è/sono tenuto/i ad effettuare la
comunicazione annuale con le modalità previste dalla legge n. 70/1994,
dichiarando le quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto
delle proprie attività svolte durante l’anno 2003. Sono esonerati da
tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., con
volume d’affari annuo non superiore ad euro 7.746,85 e, limitatamente
alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori
artigiani di cui all'art 2083 c.c. purchè non aventi più di tre
dipendenti. Qualora i produttori di
rifiuti effettuino il conferimento al servizio pubblico di raccolta, sarà
cura del gestore del servizio medesimo effettuare la comunicazione in
questione. Per il mancato, incompleto o inesatto invio della
comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.582,28 ad euro 15.493,71.
Qualora,
tuttavia, la comunicazione sia effettuata entro 60 giorni dalla scadenza
sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta
(da euro 25,82 ad euro 154,94). Nel caso, infine, di comunicazione con
informazioni incomplete o inesatte ma tali, comunque, da consentire la
ricostruzione delle informazioni dovute, sarà applicabile la sanzione
amministrativa da euro 258,23 ad euro 1.549,37. (Art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 22/1997 - Legge n. 70/1994) |
| 30.04.2005 |
Complessi
soggetti a normativa IPPC
- Entro il
30/4/2005 i gestori dei complessi soggetti a normativa IPPC, che superano
i valori di soglia tab. 1.6.2 e 1.6.3 – all. I del D.M. 23/11/2001,
devono trasmettere all’autorità competente di cui all'art. 2, c. 1, n.
8, D.Lgs. 372/1999 e
all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, informazioni
sulle emissioni relative al 2004. (Art. 4, c. 1, D.M. 23/11/2001, come mod. dall’art. 1, lett. b, D.M. 26/4/2002; art. 10, c. 1, D.Lgs. 372/1999) |
| 30.04.2005 |
Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti, ai sensi del D.Lgs. 372/1999 - E' stata pubblicata in G.U. la L. 27 febbraio 2004, n. 47 che ha convertito il decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative" dove si prevede, tra gli altri, il rinvio al 30 aprile 2005 della scadenza del termine per il completamento dei procedimenti amministrativi relativi alla autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti, ai sensi del D.Lgs. 372/1999 (art. 9). |
| 30.04.2005 |
Sviluppo
sostenibile
- Entro oggi
30/4/2005 il Ministero dell’ambiente deve trasmettere al CIPE una
relazione sullo stato di attuazione della Strategia d’azione ambientale
per lo sviluppo sostenibile. (Delibera CIPE 2/7/2002, n. 57 - art. 4) |
| 30.04.2005 |
Certificati
verdi -
Il
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) dovrà acquistare,
sull’apposito mercato, e annullare i certificati verdi fino alla
copertura dell’eventuale differenza negativa tra i certificati relativi
ai diritti acquisiti a qualsiasi titolo ed i certificati venduti nel
triennio precedente. (Art. 8, D.M. 11/11/1999) |
| 30.04.2005 |
Imballaggi
- I
produttori e gli utilizzatori di
imballaggi e soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare, secondo le modalità
di cui alla legge 70/1994, alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, i
dati di rispettiva competenza riferiti all’anno solare precedente,
relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo
di imballaggi immessi nel mercato, nonché per ciascun materiale, la
quantità di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Qualora il
soggetto abbia aderito a taluno dei consorzi obbligatori di riciclo e
recupero, previsti dall’art. 40 del D.Lgs. 22/1997, le suddette
comunicazioni potranno essere presentate dai medesimi consorzi di
appartenenza. Gli utilizzatori, invece, potranno fare la comunicazione
attraverso le associazioni di categoria. (Art. 37, c. 2 D.Lgs. 22/1997). |
| 30.04.2005 |
Rifiuti
urbani o assimilati
- I
comuni o loro consorzi, le comunità montane e le aziende speciali
con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati devono
comunicare, seguendo le modalità riportate nella legge 70/1994, le
seguenti informazioni relative al 2003: le quantità di rifiuti urbani
raccolti nel proprio territorio; i soggetti che hanno provveduto alla
gestione dei rifiuti, i costi di gestione, di ammortamento nonché i
proventi ed i dati relativi alla raccolta differenziata. (Art. 11, c. 4, D.Lgs. 22/1997 - Legge 70/1994) |
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