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MARZO 2005 |
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SCADENZA |
ADEMPIMENTO - OBBLIGO |
| 02.03.2005 |
Navi - Entra oggi in vigore il D.Lgs. 24/12/2004, n. 335 recante: 'Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'. |
| 02.03.2005 |
Processo normativo dell'Unione europea - Entra oggi in vigore la Legge 4/2/2005, n. 11 recante: 'Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari'. |
| 06.03.2005 |
Estintori carrellati - L'art. 10, comma 2, seconda parte, del D.M. 6/3/1992 (Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacita' estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio) dispone che, decorso il termine di 13 anni dalla data di emanazione del decreto stesso, quindi a far data dal 6/3/2005, tutti gli estintori carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del dichiarato D.M., dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del produttore o dell'esercente. (D.M. 6/3/1992) |
| 11.03.2005 |
Limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita' industriali - Ai fini di cui al comma 2 del D.I. 16/1/2004, n. 44, il gestore di un impianto esistente presenta, entro oggi, all'autorita' competente, una relazione tecnica contenente la descrizione delle attivita' di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualita' e della quantita' delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, nonche', se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1. Fatte salve diverse disposizioni dell'autorita' competente, adottate ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto di adeguamento con le modalita' indicate nello stesso progetto. |
| 11.03.2005 |
Etichette più precise e complete per i cosmetici - Scattano dal prossimo 11 marzo i nuovi obblighi Scatteranno dal prossimo 11 marzo i
maggiori obblighi informativi sulle etichette dei cosmetici (dalle
saponette alle creme, dagli shampoo al dentifricio) che da lì in
avanti dovranno contenere tutte le sostanze che possono scatenare
reazioni allergiche oltre alla data di scadenza del prodotto. Sono sempre di più infatti le persone sensibili a certe
sostanze contenute nei cosmetici e la Direttiva europea alla
quale ci si dovrà adattare ha proprio la loro difesa come
obiettivo. Gli allergeni, per esempio, dovranno essere riportati
anche se presenti in percentuali che possono sembrare inconsistenti
(dello 0,001 nei prodotti che non vengono risciacquati e dello 0,01
in quelli destinati ad essre risciacquati). A facilitare il compito
di chi deve compilare le etichette c'è un elenco (riportato in un
testo di legge) che contiene 26 sostanze sintetiche o naturali tra
cui l'eugenolo e il citronello. Conoscenrne la presenza può salvare
chi già sa di essere sensibile a queste sostanze. Ma è molto importante anche l'indicazione della data di
scadenza che da marzo in avanti dovrà obbligatoriamente essere
contrassegnata dal numero di mesi entro i quali si dovrà consumare
il prodotto dopo averlo aperto: 12M PaO (period of opening)
significherà, per esempio, che il prodotto non potrà più essere
utilizzato dopo un anno dall'apertura. Questo però comporta che
spetterà al consumatore ricordare quando il prodotto viene aperto
la prima volta. Compito che verrà facilitato dai prodotti che
devono essere necessariamente consumati entro 30 mesi dalla data di
produzione (in questo caso non ci sarà l'indicazione dei mesi di
durata ma sarà invece più come per il latte fresco, "da
consumarsi preferibilmente entro il..."), da quelli monodose e
monouso e da quelli per i quali è provato un non-deterioramento nel
tempo. La direttiva che entrerà in vigore a marzo contiene però anche
l'obbligatorietà di effettuare sui cosmetici test tossicologici che,
preferibilmente, non dovrenno più essere effettuati su animali ma
attraverso metodi alternativi scientificamente validi. Dal 2009,
infatti, in tutta la Ue saranno vietati prodotti testati su animali.
Fonte: Consumatori (mensile dei soci
Coop)
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| 15.03.2005 |
Denuncia
degli infortuni nel settore estrattivo
- Entro questa
data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità
di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo,
degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
| 20.03.2005 |
Denuncia
al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di
febbraio 2005
-
Entro il 20 marzo gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione
mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti
ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo
gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il
relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi
dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei
sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale.
La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che
nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per
singolo materiale di importo superiore a 60 milioni. |
| 25.03.2005 |
Autotrasporto - Il 25 marzo 2005 entra in vigore la LEGGE 1 marzo 2005, n. 32 - Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose. Nell'ambito della liberalizzazione del settore è previsto, tra l'altro, anche un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione. |
| 29.03.2005 |
Trasporto ferroviario - Entra in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22/12/2004, n. 340 - Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166. |
| 31.03.2005 |
Biossido
di titanio -
Scadenza del termine entro cui coloro che effettuano operazioni di
carico, stoccaggio di biossido di titanio devono trasmettere alla Regione,
oppure alla Provincia Autonoma territorialmente competente, una relazione
annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti, scaricati,
stoccati nell'anno solare precedente, unitamente a tutti gli altri dati
necessari. (Art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 100 del 27/01/92). (D. Lgs. n. 100 del 27/1/1992: "Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio", art. 8, c. 2) |
| 31.03.2005 |
Carbon
tax - Entro il 31 marzo 2005 gli esercenti dei
Grandi impianti di combustione (GIC con potenza termica
pari o superiore a 50 MW, a prescindere dal tipo di combustibile usato e
destinati alla produzione di energia, esclusi quelli che usano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) devono versare: (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 8, c.7, 8 e 9 - Finanziaria 1999) |
| 31.03.2005 |
Combustibili
liquidi contenenti zolfo - Entro
oggi 31 marzo 2005 gli esercenti raffinerie e depositi fiscali devono
inviare all’APAT le informazioni sui quantitativi di oli combustibili
pesanti e di gasolio (compreso quello marino), prodotti o importati nel
2004, indicando anche il relativo tenore di zolfo. (Art. 9, c. 1, D.P.C.M. 7/9/2001, n. 395) |
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31.03.2005 |
Emissioni
in atmosfera
- Entro oggi, 31
marzo 2005, gli esercenti dei grandi
impianti di combustione (con potenza termica pari o superiore a 50 MW, a
prescindere dal combustibile utilizzato e destinati alla produzione di
energia, esclusi quelli che usano direttamente i prodotti di combustione
in processi di fabbricazione) devono versare: (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, c. 4 - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, c. 29, 32 e 33 (Finanziaria 1998)) |
| 31.03.2005 |
Sostanze che riducono lo strato di ozono - Di seguito riportiamo gli adempimenti in scadenza il 31 marzo 2005 relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono (Clorofluorocarburi alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, e idroclorofluorocarburi elencati all'allegato I del regolamento CE n° 3093/94). Le imprese autorizzate ad
usare "sostanze controllate" come agente di
fabbricazione devono comunicare alla Commissione UE le quantità usate nel
2004 e una stima delle emissioni prodotte durante l'uso (sempre con
riferimento al 2004) Sempre entro oggi le imprese autorizzate ad usare "sostanze
controllate" autorizzate ad avvalersi della deroga per "usi
essenziali" ai sensi dell'articolo 3, par. 1, regolamento (CE) n.
2037/2000 del 29 giugno 2000, per ogni sostanza per la quale hanno
ottenuto l'autorizzazione, comunicano alla Commissione UE (inviandone
copia al Ministero dell'ambiente): Le imprese autorizzate a
produrre "sostanze controllate" ai sensi dell'articolo 2, quarto
trattino, regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, comunicano
alla Commissione UE (inviandone copia al Ministero dell'ambiente) per ogni
sostanza controllata i seguenti dati relativi al 2004: Gli esportatori di
"sostanze controllate" ai sensi dell'articolo 2, quarto
trattino, regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, comunicano
alla Commissione UE (inviandone copia al Ministero dell'ambiente) per ogni
sostanza controllata i seguenti dati relativi al 2004: Gli importatori (compresi i
produttori che importano) "sostanze controllate" ai sensi
dell'articolo 2, quarto trattino, regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29
giugno 2000, comunicano alla Commissione UE (inviandone copia al Ministero
dell'ambiente) per ogni sostanza controllata i seguenti dati relativi al
2004: (Regolamento (CE) 2037/2000 del 29 giugno 2000, art. 19, par. 4) |
| 31.03.2005 |
Rifiuti
solidi urbani e acquedotto - Entro
oggi Province, Comuni e Comunità Montane devono inviare i
certificati di dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di acquedotto per la
certificazione relativa al 2004. (D.M. 23/12/2003) |
| 31.03.2005 |
Rifiuti
di imballaggio
- Entro oggi i produttori di
imballaggi che non aderiscono ai Consorzi di filiera di cui all'articolo
40 "Decreto Ronchi" (D.Lgs. 22/1997) (es. CONIP
per gli imballaggi in plastica) devono presentare all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti la relazione annuale sulla gestione, comprensivo
del programma specifico dei risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio (non è prevista sanzione). (D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 38, c. 7 - D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 40, c. 5) |
| 31.03.2005 |
Energia
da fonti rinnovabili - Entro oggi i produttori e gli
importatori di energia elettrica soggetti all’obbligo di cui
all’articolo 11, commi 1 e 2, Dlgs 79/1999 (importatori e soggetti
responsabili degli impianti che ogni anno importano o producono energia
elettrica da fonti non rinnovabili con importazioni e produzioni di
energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di
centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh), devono trasmettere al
gestore della rete elettrica i certificati verdi relativi al 2004 ed
equivalenti, in termini di energia associata, all’obbligo di immissione
loro competente ai sensi del citato art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. 79/1999. (Art. 1, c. 1 e 2, D.Lgs. 79/1999) |
| 31.03.2005 |
Imballaggi
-
Oggi e' il termine entro il quale i
Consorzi di settore devono trasmettere al CONAI l'elenco degli associati e
una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei
risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. (Art. 40, c. 5, D.Lgs. 22/1997) Oggi
e' il termine entro
il quale i produttori di imballaggi non
aderenti ai consorzi di settore devono presentare all'Osservatorio
Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione (comprensiva di
programma specifico e risultati ottenuti nel recupero dei rifiuti di
imballaggio). (Art. 38, c. 7, D.Lgs.
22/1997)
Oggi e' il termine entro il
quale l’esportatore che intende avvalersi della procedura ex post di
esenzione dal Contributo per i quantitativi corrispondenti a quelli
esportati, deve inoltrare al CONAI richiesta di conguaglio (o rimborso a
partire dal 2000) per singolo materiale (modulo 6.6). (Art. 34-43, D.Lgs. 22/1997
e delibera CONAI
11/11/1999 (Guida CONAI, par.
17))
Oggi e' il termine entro il
quale l’utilizzatore che si avvale della procedura semplificata (ex
ante) di esenzione delle esportazioni deve verificare le situazioni a
debito o a credito nell’applicazione dei propri plafond comunicando al
CONAI, contestualmente all’autodichiarazione dei plafond per l’anno in
corso, i relativi aggiustamenti ("Dichiarazione per attività di
export" mod. 6.5 CONAI). Il corsorziato dovrà inoltre inviare ai
propri fornitori entro lo stesso termine una specifica "Dichiarazione
per attività di export" (mod. 6.5 Fornitori) nella quale comunica il
plafond di esenzione (Art. 34-43, D.Lgs. 22/1997 e delibera CONAI 11/11/1999 (Guida CONAI, par. 18))
Oggi e' il termine entro il quale l’azienda
che si avvale della forfetizzazione del contributo CONAI sulle etichette,
deve inviare un’autodichiarazione (modulo 6.14) con la quale informa il
CONAI che si avvarrà della procedura e che
si avvarrà della procedura e indica il fatturato di etichette relativo
all'ultimo esercizio chiuso. Soggetti interessati sono i produttori di
etichette (in carta e/o plastica, alluminio stampate e non). (Art. 34-43, D.Lgs. 22/1997 e delibera CONAI 11/11/1999 (Guida CONAI, par. 20)) |
| 31.03.2005 |
Autotrasportatori in conto proprio e conto terzi - Gasolio per autotrazione - Recupero dell'accise - Termine ultimo per la presentazione, da parte degli autotrasportatori in conto proprio e in conto terzi, all'Ufficio Tecnico di finanza o agli uffici dell'Agenzia delle dogane, di apposita istanza per il recupero dell'accisa sul gasolio per autotrazione consumato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2004 |
| 31.03.2005 |
Campionamento acque da
balneazione - Entro oggi, 31 marzo
2005,
le ARPA devono trasmettere al Ministero della salute i risultati dei
campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione nel
mese di febbraio 2005. (Art. 2, lett. c) e d) - Art. 4, c. 3 del D.P.R. 8/6/1982, n. 470 - Art. 18, c. 1, lett. b) della Legge 29/12/2000, n. 422 - Legge Comunitaria 2000) |
| 31.03.2005 |
Energia
elettrica - Termine entro il quale i produttori e gli
importatori di energia elettrica devono trasmettere al gestore della rete
(GRTN) i certificati verdi relativi all’anno precedente. (Art. 7, c. 1 e D.Lgs. n. 79/1999) |
| 31.03.2005 |
Inquinamento
acustico, insonorizzazione infrastrutture di trasporto - Entro il 31 marzo 2005
le società e gli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture devono comunicare al Ministero dell’ambiente,
alle Regioni ed ai Comuni competenti per territorio: (Art. 6, D.M. 9/11/1999) |
| 31.03.2005 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 31 marzo 2005 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e delle
Infrastrutture
e dei Trasporti una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. (Art. 1, D.P.R. 9/11/1999, n. 476) |
| 31.03.2005 |
Reazione al fuoco - Entrano in vigore il DECRETO 10 marzo 2005 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio e il DECRETO 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. |
| 31.03.2005 |
Amianto
- Entro il 31 marzo 2005 e' il termine entro il quale le imprese
della Regione Lombardia che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente,
nei processi produttivi, o che svolgono
attività di smaltimento o di bonifica
dell'amianto devono inviare all’ASL
nel cui territorio ha sede legale l’impresa
o per gli impianti fissi, all’ASL nel
cui territorio è situata l’unità
produttiva la relazione annuale prevista
dall’art. 9, legge n. 257/92. La relazione
va trasmessa entro il mese di marzo
dell’anno successivo a quello di
riferimento, anche se a tale data siano
cessate le attività soggette all’obbligo
di relazione.. (L. R. n. 17 del 29/09/03, art. 5 c. 3, - Regione Lombardia) |
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