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SCADENZA |
ADEMPIMENTO
- OBBLIGO |
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01.01.2005 |
Nuove
misure per la riduzione del contenuto di zolfo nei carburanti entreranno
in vigore dal gennaio 2005 -
A partire dal 2005 dovranno cominciare ad essere distribuiti carburanti a
basso tenore di zolfo. Lo prevede il decreto legislativo di recepimento
della recepimento della direttiva 2003/17/CE che riduce il tenore di zolfo
nella benzina e nel combustibile diesel.
La misura intende ridurre progressivamente l'inquinamento prodotto dagli
autoveicoli in due tappe di attuazione. Entro il 1 gennaio 2005
dovranno cominciare ad essere distribuiti carburanti a basso tenore di
zolfo (10mg/Kg). A tal fine i titolari degli impianti di distribuzione
dovranno predisporre appositi piani in cui sono individuati gli impianti
di distribuzione dei carburanti meno inquinanti. I piani dovranno
garantire il raggiungimento di una percentuale minima di distribuzione dei
nuovi carburanti su strade e autostrade e una uniforme distribuzione su
base provinciale.
A decorrere dal primo gennaio 2009, poi, tutta la benzina e il
diesel commercializzato dovranno avere un tenore di zolfo di 10mg/Kg.
Il provvedimento prevede anche la possibilità di fissare specifiche più
severe da quelle stabilite dal decreto per tutelare la salute della
popolazione "presso determinati agglomerati urbani o l'ambiente
presso determinate aree critiche sotto il profilo ecologico".
Tuttavia il provvedimento prevede anche che sia possibile fissare
specifiche meno severe "nel caso si verifichi una modifica improvvisa
negli approvvigionamenti degli oli greggi o dei prodotti petroliferi
dovuta ad eventi eccezionali". |
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01.01.2005 |
Nuova
proroga per il Capo V "Norme per la sicurezza degli impianti"
del DPR 380/01 - Il Decreto Legge 24 dicembre 2003,
n. 355 dal titolo "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative" pubblicato sulla G.U.
n. 300 del 29/12/03 al suo articolo 14 ha differito al 1° gennaio 2005 il
termine dell'entrata in vigore del Capo V "Norme per la sicurezza
degli impianti" del DPR 380/01 riguardante il Testo Unico
dell'edilizia.
Il citato articolo 14 indica inoltre che questa proroga non si applica
agli edifici scolastici.
Il Testo Unico
sull'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239 -
risponde all'improrogabile necessità di dare ordine ad una disciplina
assai complessa che, sottoposta nel tempo a numerosi interventi
legislativi, ha sommato al suo interno non poche difficoltà
interpretative.
Il T.U. è divenuto operante il 1/1/2002, ma ha subito dopo appena nove
giorni una prima sospensione sino al 30/6/2002, termine poi nuovamente
spostato al 30 giugno 2003. Nella parte riguardante gli impianti (Capo V,
parte II), dove si vanno a regolamentare le procedure e le responsabilità
nei diversi ambiti operativi delle costruzioni, l'entrata in vigore è
stata ulteriormente rinviata al 1° gennaio 2005. Quest'ultimo
provvedimento di proroga riguarda tutti gli impianti elettrici, idraulici,
del gas e di riscaldamento ad uso civile, ad esclusione di quelli che si
trovano negli edifici scolastici.
(Legge
27/2/2004, n. 47)
N.B.: l’entrata in
vigore del capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" del
DPR 380/01 riguardante il Testo Unico dell'edilizia è stato ulteriormente
prorogato; il termine ultimo dell’adeguamento fissato per il 1/1/2005 è
stato differito dalla legge "milleproroghe” al 1/7/2005.
La proroga non era prevista nel testo iniziale del decreto-legge 9/7/2004,
n. 266, ma è stata inserita in sede di conversione (legge 27/12/2004),
con l’inserimento dell’articolo 19-quater, di seguito citato.
“Art. 19-quater. - (Norme per la sicurezza degli impianti). - 1. Le
disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli
edifici scolastici di ogni ordine e grado.”
Il testo completo della legge 27 dicembre 2004
(Legge
27/12/2004, n. 306) |
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01.01.2005 |
ADR -
Entra in vigore la nuova edizione 2005 dell'ADR che sara' valida fino al
31/12/2006.
Dal 1/1/05 a 30/6/05
si potra' ancora usare l’Edizione
2003.
Allegati
A e B della direttiva 94/55/CE del Consiglio (*) come annunciato
nella direttiva 2001/7/CE della Commissione (**) che adatta per
la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada
Testo rilevante ai fini del SEE.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_018/l_01820040126it00010929.pdf
(929
pagine - 12,5 MB)
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01.01.2005 |
IATA
Dangerous Goods Regulations - Edizione 46esima -
Oggi 1/1/2005 entra in vigore la 46esima edizione del manuale IATA
Dangerous Goods Regulations (così come modificata dal ADDENDUM del 1
febbraio 2005).
Riportiamo le modifiche principali:
- è stato modificato il modello di Shipper’s Declaration e stessa Shipper’s
Declaration può essere completata e firmata anche dal consolidatore,
spedizioniere o agente IATA, se incaricati dallo speditore stesso;
- è stato abolito il marchio di idoneità dell’imballaggio “Air
Eligibility Markings”;
- è stata introdotta la dicitura “OVERPACK” necessaria anche per quei
sovraimballaggi che contengono colli in quantità limitata.
http://www.iata.org/ |
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01.01.2005 |
Sicurezza
alimentare - Il
Regolamento CE n. 178/2002 dispone da oggi l’obbligo per le aziende
del settore alimentare, di dover porre in essere un sistema atto a
consentire la rintracciabilità dei prodotti alimentari. (Regolamento
(CE) 178/2002) |
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01.01.2005 |
Parte il
sistema statistico UE sui rifiuti -
Dal 2005 tutti gli Stati membri
dovranno comunicare all'UE dati i statistici relativi a produzione,
recupero e smaltimento dei rifiuti di interesse nazionale.
Il nuovo obbligo comunitario in materia ambientale arriva con il
regolamento CE n. 2150/2002 relativo alle "statistiche sui
rifiuti", che stabilisce nei suoi 3 copiosi allegati tecnici le
categorie di dati da rilevare, il sistema e lo scadenzario in base ai
quali gli Stati UE dovranno presentare all'Eurostat (l'Ufficio statistico
delle Comunita' europee) le ecoinformazioni.
(Regolamento 2150/2002/CE - Statistiche sui rifiuti) |
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01.01.2005 |
Nuova
definizione UE di PMI (Piccole e medie imprese)
- Da oggi, 1/1/2005, vanno in vigore i
nuovi criteri economici per identificare le PMI. Li ha dettati la
raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della Commissione UE,
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che
ha stabilito che dal 1 gennaio 2005 un'impresa potra' essere definita
piccola se occupera' meno di 50 persone e se il suo fatturato annuo o il
suo totale di bilancio annuale non supereranno i 10 milioni di euro (oggi
il fatturato annuo non deve superare i 7 milioni di euro, oppure il
bilancio non deve superare i 5 milioni di euro).
Il provvedimento in questione, che sostituira' la raccomandazione 96/280/CE,
detta la nozione di impresa; identifica delle "categorie" in cui
inquadrare le imprese; stabilisce le cause di esclusione di un'impresa dal
novero delle PMI; stabilisce criteri per calcolare il numero di persone
effettivamente occupate; prevede modalità per alleviare l'onere
amministrativo gravante sulle imprese e agevolare e accelerare il
trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la
qualifica di PMI.
(Raccomandazione 6/5/2003, n. 2003/361/CE) |
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10.01.2005 |
Divieto
di fumo
- Nel decreto pubblicato nella G.U. n. 264 del 10/11/2004, il termine per l'entrata in vigore del nuovo
divieto di fumo nei locali pubblici è prorogato dal 29 dicembre al 10
gennaio 2005. La deroga vale per i locali più grandi che dovranno
dotarsi di aeratori.
Il decreto
è stato convertito nella Legge 27/12/2004, n. 306.
(Legge
27/12/2004, n. 306)
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11.01.2005 |
Legge
milleproroghe -
Entra oggi in vigore la Legge 'milleproroghe'. Al suo interno sono
contenuti, tra gli altri, gli slittamenti dei termini per l'adeguamento
alle normative di sicurezza di scuole e alberghi.
(Legge
27/12/2004, n. 306)
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13.01.2005 |
Requisiti
tecnici e strutturali per i locali dei fumatori
- Nel dicembre 2003 e' stato
pubblicato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
di «tutela della salute dei non fumatori».
Questo decreto stabilisce i requisiti tecnico strutturali che dovranno
possedere tutti i locali che intendono accogliere al loro interno i fumatori.
Tali adattamenti dovranno essere realizzati a pena del pagamento di
ingenti somme entro e non oltre il 13 gennaio 2005.
Riportiamo, di seguito, il passo relativo del decreto che indica appunto i
requisiti che i locali dovranno avere e in particolare dovranno;
"a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente
in posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai
successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di
ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio
supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti
limitrofi dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve
essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da
assicurare e' pari a 30 litri/secondo per ogni persona che puo' essere
ospitata nei locali in conformita'
della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo
0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di
persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto. 3. I locali per
fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal)
rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai
sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere
inferiore alla meta' della superficie complessiva di somministrazione
dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve
essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali
aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali di igiene
ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei
sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio
energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).
I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della
messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in
conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario
controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneita' del
sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di
manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a
disposizione dell'autorita' competente.
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli,
adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della
omogeneita' sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali
cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle
indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni
applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato
al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque diparticolare
evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con
l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneita' di cui al
punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli
luminosi recanti, per le ragioni di omogeneita' di cui al
punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI
VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o
inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare,
determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area
riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le
caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non e' idoneo
all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio
2003, n. 3
(D.P.C.M.
23/12/2003) |
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15.01.2005 |
Denuncia
degli infortuni nel settore estrattivo
- Entro questa
data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità
di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo,
degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.
Scadenza mensile
(Art.
25, comma 8, D.Lgs. 25/11/1996, n. 624) |
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20.01.2005 |
Compatibilità
elettromagnetica
- E' entrata in vigore il
20.01.2005 una direttiva europea (2004/108/CEE) che introduce nuove regole
sulla compatibilità elettromagnetica.
Questa nuova disciplina va a sostituire la precedente prevista dalla
Direttiva 89/336/CE che in questo modo viene così abrogata.
La Direttiva, tuttavia per garantire l'adeguamento alle nuove regole,
prevede un periodo transitorio fino al 20 luglio 2009 durante il quale è
consentita ancora l'applicazione di sistemi conformi alla precedente
Direttiva 89/336/CE.
La nuova direttiva prevede importanti novità fra le quali la abrogazione
degli Organismi Competenti e la introduzione di una nuova figura che è
quella degli Organismi Notificati.
Inoltre la Direttiva prevede che non siano più obbligatorie le norme
tecniche armonizzate e la possibilità di dimostrare la conformità degli
apparati mediante l'analisi tecnica del progetto.
(Direttiva
2004/108/CE - GUUE 31.12.2004, n. 390) |
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20.01.2005 |
Denuncia
al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di
dicembre 2004
-
Entro il 20 gennaio gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione
mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti
ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo
gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il
relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi
dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei
sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale.
La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che
nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per
singolo materiale di importo superiore a 60 milioni.
La liquidazione deve essere
conforme al modello allegato al regolamento CONAI e deve essere conservata
dal consorziato in apposito registro per cinque anni.
Scadenza mensile
(Art.
7, comma 10 - Regolamento CONAI) |
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31.01.2005 |
Campionamento acque da
balneazione - Entro oggi, 31
gennaio 2005,
le ARPA devono trasmettere al Ministero della salute i risultati dei
campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione nel
mese di dicembre 2005.
Le analisi vanno eseguite in base a:
- parametri;
- valori limite;
- frequenza campioni;
- metodi di analisi;
indicati nell'allegato 1 al Dpr 8 giugno 1982, n. 470.
Scadenza mensile
(Art. 2,
lett. c) e d) - Art. 4, c. 3 del D.P.R. 8/6/1982, n. 470 - Art. 18, c. 1,
lett. b) della Legge 29/12/2000, n. 422 - Legge Comunitaria 2000) |
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31.01.2005 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 31 gennaio 2005 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e delle
Infrastrutture
e dei Trasporti una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561.
Tale obbligo di comunicazione regionale è vigente dal 18 dicembre 1999 e
cioè dall’entrata in vigore del D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476 che, con il suo articolo 1, ha
interamente modificato l’articolo 5 del D.P.R. 496/1997.
Sono esentati
i voli di Stato, sanitari e di emergenza.
Scadenza mensile
(Art. 1, D.P.R.
9/11/1999, n. 476) |
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31.01.2005 |
Abusi
edilizi in zone vincolate
- Con la pubblicazione della legge 308/2004, relativa alla delega
ambientale al Governo, è stata introdotta la disciplina per ottenere la
depenalizzazione dei reati ambientali oltre alla sanatoria edilizia.
La domanda di sanatoria edilizia di opere realizzate su beni vincolati, se
può essere idonea ad ottenere il condono edilizio dell'opera stessa non
lo è per ottenere anche l'estinzione del reato ambientale.
Infatti, quando si realizza un'opera abusiva su zone soggette a vincolo
paesaggistico non si commette solo il reato di abuso edilizio ma anche
quello ambientale di cui all'art. all'articolo 181 del D.Lgs. n. 42/2004.
Questa delega consente, per l'appunto, presentando apposita domanda, che
è distinta rispetto a quella relativa all'abuso edilizio (la cui scadenza
era stata fissata al 10/12/2004), di ottenere il parere di compatibilità
paesaggistica, qualora ci sono i requisiti richiesti dalla legge, che
rende indenne l'istante dall'eventuale accusa di reato ambientale.
Questo è possibile per tutte le opere realizzate prima del 30/9/2004 e
sempre che ci siano i seguenti requisiti;
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se
diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra
quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione
paesaggistica, ove vigenti, o altrimenti, siano giudicati compatibili con
il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004,
maggiorata da un terzo alla meta';
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorita'
amministrativa competente tra un minimo di tremila euro ed un massimo di
cinquantamila euro (art. 37).
Anche per le opere abusive realizzate dopo il 30/9/2004 in zone vincolate
è possibile presentare domanda per ottenere il parere di compatibilità
paesaggistica per non incorrere nel reato ambientale se non sono state
create superfici nuove o aumenti di volume, se sono stati realizzati
interventi di manutenzione straordinaria o se sono stati realizzati
materiali diversi rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione.
(Legge
15/12/2004, n. 308) |
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