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AGOSTO 2004 |
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SCADENZA |
ADEMPIMENTO - OBBLIGO |
| 01.08.2004 |
Norme europee armonizzate per l'edilizia - Ha fine oggi il periodo di coesistenza (1) per le seguenti norme, emanate dal CEN (2) come norme europee armonizzate: EN 13502:2002 Camini - Comignoli di laterizio/ceramica - Requisiti e metodi di prova; EN 13813:2002 Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti. (1) La data in cui ha fine il periodo di coesistenza è la stessa a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (norme armonizzate oppure benestare tecnici armonizzati). Essa coincide con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate. (2) Organismo europeo di normalizzazione: CEN - rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be). NOTA: Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme si possono ottenere dagli organismi europei di normalizzazione o dagli istituti nazionali di normalizzazione. Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle guide ETA si possono ottenere dall'EOTA o dai suoi membri. La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non comporta la disponibilità delle specifiche tecniche armonizzate in tutte le lingue comunitarie. Ulteriori specifiche tecniche armonizzate relative alla direttiva «Prodotti da costruzione» sono state pubblicate in precedenti edizioni della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Un aggiornato elenco completo può essere consultato via Internet sul server Europa: http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/specdef/speclists.htm (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 320 del 20/12/2002) |
| 01.08.2004 |
Impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e
distribuzione delle acque destinate al consumo umano
- Entra oggi in vigore il Decreto Interministeriale 6/4/2004, n. 174: |
| 03.08.2004 |
Pronto
soccorso in azienda - Comunicazione all'ASL
- Entra oggi in vigore il Decreto Interministeriale 15/7/2003, n. 388: (D.I. 15/7/2003, n. 388 - G.U.R.I. 3/2/2004, n. 27) Il Decreto
n. 388/03 è stato prorogato dalla -
Legge
27/7/2004, n. 186:
Con
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28/7/2004 - Suppl.
Ordinario n. 131 della Legge n. 186 del 27/7/2004 viene prorogato di 6 mesi
l’entrata in vigore del D.I. 15/7/2003, n. 388 (pubblicato nella G.U.R.I. n.
27 del 3/2/2004): “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.” |
| 06.08.2004 |
Aiuti
per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed
agroalimentari - Entra oggi in vigore il Decreto Interministeriale
22/6/2004, n. 182: |
| 07.08.2004 |
Ozono
nell'aria - Entra oggi in vigore il Decreto Legislativo 21/5/2004, n.
183: |
| 15.08.2004 |
Denuncia
degli infortuni nel settore estrattivo
- Entro questa
data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità
di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo,
degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
| 17.08.2004 |
Autorizzazione agli scarichi - Entro il 17 agosto 2004 i titolari degli scarichi esistenti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999 ma non ancora autorizzati, devono inoltrare una nuova domanda di autorizzazione agli scarichi ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, comma 11, D.Lgs. 152/99. |
| 20.08.2004 |
Giocattoli
al PVC: divieto di vendita fino all'agosto 2004
- Diciassettesima proroga per il divieto di commercializzazione dei
giocattoli in PVC (cloruro di polivinile) destinati a venir in contatto
con la bocca dei bambini. |
| 20.08.2004 |
Denuncia
al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di
luglio 2004
-
Entro il 20 agosto gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione
mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti
ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo
gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il
relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi
dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei
sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale.
La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che
nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per
singolo materiale di importo superiore a 60 milioni. |
| 28.08.2004 |
Attivita' di formazione e studio
affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Entra oggi in vigore il Decreto
del Presidente della Repubblica 10/6/2004, n. 200 recante: |
| 31.08.2004 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 31 agosto 2004 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e delle
Infrastrutture
e dei Trasporti una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. (Art. 1, D.P.R. 9/11/1999, n. 476) |
| 31.08.2004 |
Campionamento acque da
balneazione - Entro oggi, 31 agosto 2004,
le ARPA devono trasmettere al Ministero della salute i risultati dei
campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione nel
mese di luglio 2004. (Art. 2, lett. c) e d) - Art. 4, c. 3 del D.P.R. 8/6/1982, n. 470 - Art. 18, c. 1, lett. b) della Legge 29/12/2000, n. 422 - Legge Comunitaria 2000) |
| 31.08.2004 |
Contratti di lavoro interinale - Il ministero del Lavoro nella circolare 25/04, con la quale è stato chiarito l’ambito di applicazione della disciplina transitoria stabilito dal comma 6 dell’articolo 86 del decreto legislativo 276/2003, stabilisce che nel periodo compreso tra il 2 luglio 2004 (data di entrata in vigore del decreto 23 dicembre 2003) e la fine di agosto (termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione alla somministrazione) le società di lavoro temporaneo autorizzate secondo la normativa dettata dalla legge 196/97 potranno continuare a stipulare i vecchi contratti di lavoro interinale. |
| 31.08.2004 |
Societa' interinali
- Con la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del 2/7/2004 del decreto 5/5/2004 si informa
entro il 31 agosto le società interinali dovranno presentare la domanda
di iscrizione all’Albo e la richiesta di autorizzazione all’attività
di somministrazione così come previsto dalla riforma Biagi. |
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