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GIUGNO 2004 |
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SCADENZA |
ADEMPIMENTO - OBBLIGO |
| 01.06.2004 |
Norma europea armonizzata per l'edilizia - Ha fine oggi il periodo di coesistenza (1) per la seguente norma, emanata dal CEN (2) come norma europea armonizzata: EN 12620:2002 Aggregati per calcestruzzo. (1) La data in cui ha fine il periodo di coesistenza è la stessa a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (norme armonizzate oppure benestare tecnici armonizzati). Essa coincide con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate. (2) Organismo europeo di normalizzazione: CEN - rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be). NOTA: Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme si possono ottenere dagli organismi europei di normalizzazione o dagli istituti nazionali di normalizzazione. Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle guide ETA si possono ottenere dall'EOTA o dai suoi membri. La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non comporta la disponibilità delle specifiche tecniche armonizzate in tutte le lingue comunitarie. Ulteriori specifiche tecniche armonizzate relative alla direttiva «Prodotti da costruzione» sono state pubblicate in precedenti edizioni della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Un aggiornato elenco completo può essere consultato via Internet sul server Europa: http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/specdef/speclists.htm (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 320 del 20/12/2002) |
| 01.06.2004 |
Sostanze
attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo
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I titolari di autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari contenenti mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo
presentazione al Ministero della salute, in alternativa: |
| 15.06.2004 |
Denuncia
degli infortuni nel settore estrattivo
- Entro questa
data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità
di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo,
degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
| 16.06.2004 |
Inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare - Entra in vigore oggi il D.P.R. 30/3/2004, n. 142 recante: ''Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447''. |
| 20.06.2004 |
Denuncia
al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di
maggio 2004
-
Entro il 20 giugno gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione
mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti
ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo
gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il
relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi
dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei
sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale.
La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che
nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per
singolo materiale di importo superiore a 60 milioni. |
| 29.06.2004 |
Complessi
soggetti a normativa IPPC - I
gestori dei complessi soggetti a normativa IPPC, che superano i valori di
soglia tab. 1.6.2 e 1.6.3 – all. I del D.M. 23/11/2001, devono
trasmettere all’autorità competente D.Lgs. 372/1999 e all’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente, informazioni sulle emissioni
relative al 2003. (Art. 4, c. 1, D.M. 23 novembre 2001, come mod. dall’art. 1, lett b, D.M. 26/4/2002; art. 10, c. 1, D.Lgs. 372/1999 - DPCM 24/2/2003 (Capitolo 2)) |
| 29.06.2004 |
Rifiuti:
invio in ritardo
del MUD per il 2003
- Entro oggi martedì
29/6/2004 scade il termine per la presentazione in
ritardo del Mud alle CCIAA dove si trova l’unità locale dell’Ente o
dell’impresa obbligata. Obbligati sono i produttori ed i gestori di
rifiuti pericolosi e non pericolosi (salvo qualche rara eccezione)
individuati dall’articolo 11, comma 3, D.Lgs. 22/1997 sui rifiuti. (Art. 11, c. 3, art. 52, c. 1, D.Lgs. n. 22/1997 - Art. 6, comma 2-bis, Legge n. 70/1994 - DPCM 24/12/2002, come rettificato dal DPCM 24/2/2003 (Capitolo 1)) |
| 30.06.2004 |
Relazione annuale Consorzio obbligatorio degli
oli esausti - Entro il 30 giugno 2004 il
Consorzio
obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti
trasmette al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato, i dati e le notizie accompagnati da adeguata relazione
illustrativa suddivisi per tipologia su: (Art. 6, c. 2, D.M. 392/96) |
| 30.06.2004 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 30 giugno 2004 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e delle
Infrastrutture
e dei Trasporti una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. (Art. 1, D.P.R. 9/11/1999, n. 476) |
| 30.06.2004 |
Adeguamento
degli impianti criogenici - E'
stato prorogato dall'ISPESL al 30 giugno il termine di presentazione della
documentazione tecnica prevista per gli impianti
contenenti fluidi criogenici. (Circolare n. 3/2004 - Circolare 53/2003) |
| 30.06.2004 |
Carbon
tax - Entro il 30/6/2004 gli esercenti dei
Grandi impianti di combustione (GIC con potenza termica
pari o superiore a 50 MW, a prescindere dal tipo di combustibile usato e
destinati alla produzione di energia, esclusi quelli che usano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) devono versare: In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio
al quadruplo dell'imposta dovuta (fermi restando i principi generali
stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante "Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme
tributarie"). (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 8, c.7, 8 e 9 - Finanziaria 1999) |
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30.06.2004 |
Emissioni
in atmosfera
- Entro oggi, 30/6/2004, gli esercenti dei grandi
impianti di combustione (con potenza termica pari o superiore a 50 MW, a
prescindere dal combustibile utilizzato e destinati alla produzione di
energia, esclusi quelli che usano direttamente i prodotti di combustione
in processi di fabbricazione) devono versare:
L'importo è pari a: (D.Lgs. 26/10/1995, n. 504, art. 3, c. 4 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 17, c. 29, 32 e 33 (Finanziaria 1998)) |
| 30.06.2004 |
Campionamento acque da
balneazione - Entro oggi, 30 giugno 2004,
le ARPA devono trasmettere al Ministero della salute i risultati dei
campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione nel
mese di maggio 2004. (Art. 2, lett. c) e d) - Art. 4, c. 3 del D.P.R. 8/6/1982, n. 470 - Art. 18, c. 1, lett. b) della Legge 29/12/2000, n. 422 - Legge Comunitaria 2000) |
| 30.06.2004 |
Sostanze
pericolose (Halons) - Entro mercoledì
30 giugno 2004 i centri autorizzati di raccolta
dell’halon (*) devono comunicare al
Ministero dell’ambiente e al Ministero delle attività produttive,
l’informativa sulle quantità di halon in ingresso, in giacenza in
uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. (*)
Si tratta delle sostanze controllate, lesive dell’ozono stratosferico di
cui alla tabella A, gruppo II, legge 549/1993 e delle sostanze indicate in
Allegato I, gruppo III, regolamento Ce 2037/2000) (Legge 549/1993 - Art. 4, c. 7 - D.M. 3/10/2001) |
| 30.06.2004 |
Sostanze
pericolose (Cfc) - Entro
oggi mercoledì 30/6/2004 i centri autorizzati di raccolta di
clorofluorocarburi (*) devono comunicare al
Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle attività produttive,
l’informativa sulle quantità di CFC in ingresso, in giacenza in uscita
e la loro destinazione per tipo di sostanza. (*) Si
tratta delle sostanze controllate, lesive dell’ozono stratosferico di
cui alla tabella A, gruppo I, legge 549/1993 e delle sostanze indicate in
Allegato I, gruppi I e II, regolamento CE 2037/2000. (Legge 549/1993 - Art. 9, c. 6 - D.M. 3/10/2001) |
| 30.06.2004 |
Normativa ADR - Possibilità di applicare fino al 30/06/04 le disposizioni della parte 9 (prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli) in vigore fino al 31/12/2002 concernenti la costruzione dei veicoli di base. (capitolo 1.6 - Misure transitorie: 1.6.5.4, D.M. n. 2/9/2003) |
| 30.06.2004 |
Termometri clinici di vetro a mercurio - Oggi e' il termine ultimo per l'immissione in commercio e la messa in servizio dei termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima che hanno già ottenuto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 46/97, un'approvazione CE di modello secondo quanto previsto dalla legge del 27/6/1990, n. 171. (Art. 24, c. 2, D.Lgs. 46/97) |
| 30.06.2004 |
Comunicazione
relativa al rilevamento dei livelli che superano i valori limite per
la qualità aria - ambiente - Scade
oggi il termine entro cui le Regioni devono trasmettere al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero della Salute,
tramite APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici): (Art. 12, c. 1, D.Lgs. 351/99 - Art. 5, c. 2, D.M. 60/02) |
| 30.06.2004 |
Bombole - Termine ultimo revisione per bombole fabbricate dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985. (D.M. 19/4/2001 - Progettazione, costruzione e verifiche di approvazione e revisione delle bombole in acciaio senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri) |
| 30.06.2004 |
Codice
della Privacy - Entro oggi c'e' l'obbligo
di effettuare: |
| 30.06.2004 |
Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale
- I soggetti beneficiari del programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
predispongono e trasmettono alla regione territorialmente competente una
relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e
finanziario (art. 7 c. 3 DM 468/01). (D.M. n. 468/2001) |
| 30.06.2004 |
Trattamento del legno e arsenico - Entro il 30 giugno 2004 gli Stati dell'Unione Europea dovranno adeguarsi a una direttiva della Commissione (2003/2/CE del 6/1/2003, pubblicata sulla G.U.C.E. L 4 del 9 gennaio 2003) che limita notevolmente l'uso di prodotti a base di arsenico utilizzati nella protezione del legno e per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su carene di imbarcazioni, su attrezzature per la piscicoltura e molluschicoltura, su apparecchiature o impianti totalmente o parzialmente sommersi. Il Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTEE) aveva confermato i rischi per la salute dei bambini in relazione all'impiego di legni trattati con conservanti contenenti rame, cromo e arsenico (RCA) nelle attrezzature dei parchi giochi, oltre che i rischi per la salute umana in relazione allo smaltimento di legno trattato con le stesse sostenza. È stato identificato anche un rischio per l'ambiente in talune acque marine. Per tali ragioni, dal 30 giugno 2004 sarà vietato l'uso del legno trattato
I legni trattati con prodotti a base di arsenico non possono essere immessi sul mercato e venduti al consumatore finale. Il divieto non riguarda il legno "destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilità che entri in contatto con i non addetti". La direttiva consente l'uso del legno trattato:
Rimanendo ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno immesso sul mercato in imballaggi dovrà riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata." |
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