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APRILE 2004 |
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SCADENZA |
ADEMPIMENTO - OBBLIGO |
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| 01.04.2004 |
Dispositivi
medici -
Cessa in data
odierna la presunzione di conformità delle norme sostituite, emanate dal CEN
(1), seguenti:
Nota 1: In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. (1) Organismo europeo di normalizzazione: CEN - rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, te. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be). (Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «dispositivi medici» (1) e della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (2) (2002/C 182/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) - Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 182 del 31/7/2002) |
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| 01.04.2004 |
Idranti
a muro e naspi
-
Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23/4/2004 il Ministero delle Attività
Produttive ha recepito le norme armonizzate europee relative ai sistemi
equipaggiati con tubazioni e ha dato attuazione anche in Italia alla
direttiva 89/106/CEE (cd. CPD, direttiva sui prodotti da costruzione). |
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| 01.04.2004 |
Giubbotti
e bretelle ad alta visibilità
- I conducenti dei veicoli hanno
tempo fino al primo aprile 2004 per dotarsi dei giubbotti e delle bretelle
retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dagli
stessi conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, se costretti a
scendere dall'auto in caso di emergenza (art. 162, comma 4-ter, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). |
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| 03.04.2004 |
Defibrillatori
semiautomatici - Entra oggi in vigore
la Legge 15/3/2004, n. 69: |
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| 13.04.2004 |
Politica di prevenzione degli incendi rilevanti - Entro oggi dovrà essere riesaminato il documento aziendale inerente la politica di prevenzione degli incendi rilevanti stilata in base all’art. 2 del D.M. 9/8/2000. (Art. 7, c. 4, D.Lgs. 17/8/1999 n. 334; D.M. 9/8/2000, Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, G.U. n. 195 del 22/8/2000) |
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| 15.04.2004 |
Denuncia
degli infortuni nel settore estrattivo
- Entro questa
data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità
di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo,
degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
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| 15.04.2004 |
Contributo Polieco - Il Polieco, Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, con la delibera assembleare del 20 maggio 2003 ha comunicato ai propri soci iscritti nelle categorie C e D che dall'anno 2004 le scadenze delle dichiarazioni periodiche slitteranno dal 15 gennaio 2004 al 15 aprile 2004, concordemente con la scade del Mud. Ogni singolo consorziato è tenuto a trasmettere al Consorzio Polieco i prospetti riepilogativi delle fatture emesse, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto versamento. Tali versamenti sono determinati dalle dichiarazioni periodiche e versate; quanto alla categoria A con cadenza trimestrale, quanto alla categoria B con cadenza semestrale e quanto alle categorie C e D non piu' entro il 15 gennaio dell'anno successivo, come era inizialmente previsto dall'art. 8, comma 3 del regolamento n. 1 del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, ma bensi' entro il 15 aprile dell'anno successivo. |
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| 15.04.2004 |
Denuncia
degli infortuni nel settore estrattivo
- Entro questa
data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità
di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo,
degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
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| 20.04.2004 |
Denuncia
al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di
marzo 2004
-
Entro il 20 aprile gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione
mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti
ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo
gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il
relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi
dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei
sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale.
La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che
nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per
singolo materiale di importo superiore a 60 milioni. |
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| 30.04.2004 |
Tecnico
responsabile per l'uso razionale dell'energia
- Entro il 30/4/2004 i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
trasporti e terziario, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di
energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di
petrolio, per il settore industriale, ovvero a 1.000 t di petrolio per
tutti gli altri settori, devono comunicare al Ministero delle Attività Produttive
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell'energia (energy manager).
La mancata comunicazione esclude i soggetti
obbligati dagli incentivi previsti dalla legge n. 10/1991, e, a far data
dall’entrata in vigore del "Nuovo Testo Unico sull’Edilizia"
(D.P.R. n. 380/2001), comporta la sanzione amministrativa non inferiore ad
euro 5.164,57 e non superiore ad euro 51.645,70. (Art. 19, c. 1, Legge n. 9/1991 - Art. 132, c. 8, D.P.R. n. 380/2001) |
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| 30.04.2004 |
Albo
nazionale gestori rifiuti - Entro oggi le imprese individuate
dall'articolo 30, comma 4, D.Lgs. n. 22/1997 ed iscritte all'Albo
nazionale gestori rifiuti fino al 31 dicembre 2003, devono pagare i diritti
di iscrizione annuali presso la sezione regionale dell'Albo stesso. (Art. 30, c. 4, D.Lgs. n. 22/97 - Art. 21 D.M. 13/11/1995, artt. 3 e 5; D.Lgs. 27/1/1992, n. 100, art. 30, c. 4 e 16 o D.M. 28/4/1998, n. 406 art. 21) |
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| 30.04.2004 |
Rifiuti di imballaggio
- Scade oggi, 30/4/2004, il termine entro il quale i produttori ed
utilizzatori di imballaggio, nonché i soggetti impegnati nelle attività
di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio, devono comunicare,
secondo le modalità previste dalla legge n. 70/1 994, i dati di
rispettiva competenza riferiti all’anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di
imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale. Qualora il soggetto abbia
aderito ai Consorzi obbligatori di riciclo e recupero previsti dall’art.
40 del D.Lgs. n. 22/1997, le dette comunicazioni potranno essere
presentate dai medesimi Consorzi di appartenenza. Gli utilizzatori
potranno, invece, effettuare le comunicazioni attraverso le associazioni
di categoria. (Art. 37, c. 2, D.Lgs. n. 22/1997) |
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| 30.04.2004 |
Recupero
agevolato dei rifiuti non pericolosi
- Entro il 30 aprile 2004 le imprese che
effettuano il recupero agevolato di rifiuti non pericolosi ricompresi nel
D.M. 5/2/1998 e pericolosi ricompresi nel D.M. 12/6/2002, n. 161 e nel
rispetto delle condizioni ivi indicate devono versare i diritti di
iscrizione ai registri provinciali del recupero. (D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 33, c. 3 - D.M. 5/2/1998 - D.M. 21/7/1998, n. 350, artt. 1, 2 e 3 Recupero agevolato rifiuti pericolosi - D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 33, c. 3 - D.M. 21/7/1998, n. 350, artt. 1, 2 e 3 - D.M. 12/6/2002, n. 161) |
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30.04.2004 |
Tassa
discariche
-
Entro oggi i gestori di discariche o di
impianti di incenerimento senza recupero energetico devono versare alla regione il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi
intervenuto dal 1 gennaio al 31 marzo 2004. Il versamento va, infatti,
effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in
cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le modalità di
versamento sono rimesse alla disciplina regionale. Per l’omessa o
infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è
prevista la sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al 50% del
tributo relativo all’operazione. Le sanzioni sono ridotte ad un 1/4
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto,
e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, Legge 28/12/1995, n. 549: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (Finanziaria 1996) - G.U. S.O. n. 302 del 29/12/1995) |
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| 30.04.2004 |
Rifiuti:
comunicazione annuale
- Chiunque effettua a titolo professionale le attività di raccolta e di
trasporto rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento
dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi e le imprese o gli enti che producono rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all’articolo
7, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. mod.
e integrazioni (c.d. Decreto Ronchi), è/sono tenuto/i ad effettuare la
comunicazione annuale con le modalità previste dalla legge n. 70/1994,
dichiarando le quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto
delle proprie attività svolte durante l’anno 2003. Sono esonerati da
tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., con
volume d’affari annuo non superiore ad euro 7.746,85 e, limitatamente
alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori
artigiani di cui all'art 2083 c.c. purchè non aventi più di tre
dipendenti.
Qualora i produttori di
rifiuti effettuino il conferimento al servizio pubblico di raccolta, sarà
cura del gestore del servizio medesimo effettuare la comunicazione in
questione. Per il mancato, incompleto o inesatto invio della
comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.582,28 ad euro 15.493,71. Qualora,
tuttavia, la comunicazione sia effettuata entro 60 giorni dalla scadenza
sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta
(da euro 25,82 ad euro 154,94). Nel caso, infine, di comunicazione con
informazioni incomplete o inesatte ma tali, comunque, da consentire la
ricostruzione delle informazioni dovute, sarà applicabile la sanzione
amministrativa da euro 258,23 ad euro 1.549,37. (Art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 22/1997 - Legge n. 70/1994) |
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| 30.04.2004 |
Complessi
soggetti a normativa IPPC
- Entro il
30/4/2004 i gestori dei complessi soggetti a normativa IPPC, che superano
i valori di soglia tab. 1.6.2 e 1.6.3 – all. I del D.M. 23/11/2001,
devono trasmettere all’autorità competente D.Lgs. 372/1999 e
all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, informazioni
sulle emissioni relative al 2003.
(Art. 4, c. 1, D.M. 23/11/2001, come mod. dall’art. 1, lett. b, D.M. 26/4/2002; art. 10, c. 1, D.Lgs. 372/1999) |
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| 30.04.2004 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 30 aprile 2004 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture
e dei Trasporti una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. (Art. 1, D.P.R. 9/11/1999, n. 476) |
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| 30.04.2004 |
Campionamento acque da
balneazione - Entro oggi, 30 aprile 2004,
le ARPA devono trasmettere al Ministero della salute i risultati dei
campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione nel
mese di marzo 2004. (Art. 2, lett. c) e d) - Art. 4, c. 3 del D.P.R. 8/6/1982, n. 470 - Art. 18, c. 1, lett. b) della Legge 29/12/2000, n. 422 - Legge Comunitaria 2000) |
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