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MARZO 2004 |
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SCADENZA |
ADEMPIMENTO - OBBLIGO |
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| 01.03.2004 |
Dispositivi
medici -
Cessa in data
odierna la presunzione di conformità delle norme sostituite, emanate dal CEN
(1), seguenti:
Nota 1: In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. (1) Organismo europeo di normalizzazione: CEN - rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, te. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be). (Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «dispositivi medici» (1) e della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (2) (2002/C 182/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) - Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 182 del 31/7/2002) |
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| 12.03.2004 |
Limitazione
delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita'
industriali
- Entra oggi in
vigore il decreto sui COV (Solventi Organici Volatili): ''Recepimento
della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di
composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203''. |
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| 15.03.2004 |
Denuncia
degli infortuni nel settore estrattivo
- Entro questa
data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità
di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo,
degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
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| 16.03.2004 |
Autoliquidazione
INAIL 2004 -
Il 16 febbraio e' scaduto il termine per pagare il premio Inail. Per la
consegna dei dati retributivi, le aziende che scelgono di utilizzare
Internet, avranno un mese di tempo in più (fino al 16 marzo). |
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| 20.03.2004 |
Denuncia
al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di
febbraio 2004
-
Entro il 20 marzo gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione
mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti
ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo
gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il
relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi
dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei
sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale.
La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che
nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per
singolo materiale di importo superiore a 60 milioni. |
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| 31.03.2004 |
Campionamento acque da
balneazione - Entro oggi, 31 marzo 2004,
le ARPA devono trasmettere al Ministero della salute i risultati dei
campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione nel
mese di febbraio 2003. (Art. 2, lett. c) e d) - Art. 4, c. 3 del D.P.R. 8/6/1982, n. 470 - Art. 18, c. 1, lett. b) della Legge 29/12/2000, n. 422 - Legge Comunitaria 2000) |
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| 31.03.2004 |
Biossido
di titanio -
Scadenza del termine entro cui coloro che effettuano operazioni di
carico, stoccaggio di biossido di titanio devono trasmettere alla Regione,
oppure alla Provincia Autonoma territorialmente competente, una relazione
annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti, scaricati,
stoccati nell'anno solare precedente, unitamente a tutti gli altri dati
necessari. (Art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 100 del 27/01/92). (D. Lgs. n. 100 del 27/1/1992: "Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio", art. 8, c. 2) |
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| 31.03.2004 |
Carbon
tax - Entro il 31 marzo 2004 gli esercenti dei
Grandi impianti di combustione (GIC con potenza termica
pari o superiore a 50 MW, a prescindere dal tipo di combustibile usato e
destinati alla produzione di energia, esclusi quelli che usano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) devono versare: (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 8, c.7, 8 e 9 - Finanziaria 1999) |
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31.03.2004 |
Emissioni
in atmosfera
- Entro oggi, 31
marzo 2004, gli esercenti dei grandi
impianti di combustione (con potenza termica pari o superiore a 50 MW, a
prescindere dal combustibile utilizzato e destinati alla produzione di
energia, esclusi quelli che usano direttamente i prodotti di combustione
in processi di fabbricazione) devono versare: (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, c. 4 - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, c. 29, 32 e 33 (Finanziaria 1998)) |
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| 31.03.2004 |
Rifiuti
solidi urbani e acquedotto - Entro
oggi Province, Comuni e Comunità Montane devono inviare i
certificati di dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di acquedotto per la
certificazione relativa al 2003. (D.M. 17/1/2001: "Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2000, 2001 e 2002", art. 3 e 4) |
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| 31.03.2004 |
Rifiuti
di imballaggio
- Entro oggi i produttori di
imballaggi che non aderiscono ai Consorzi di filiera di cui all'articolo
40 "Decreto Ronchi" (D.Lgs. 22/1997) (es. CONIP
per gli imballaggi in plastica) devono presentare all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti la relazione annuale sulla gestione, comprensivo
del programma specifico dei risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio (non è prevista sanzione). (D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 38, c. 7 - D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 40, c. 5) |
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| 31.03.2004 |
Iscrizione al Polieco
- Rimane fissato per oggi, 31 marzo 2004, il termine ultimo per
consorziarsi al Polieco per le imprese che riciclano e recuperano rifiuti
di beni in polietilene non ancora associate. Lo ha stabilito la legge
47/2004, di conversione del D.L. 355/2003. (Legge 27/2/2004, n. 47) |
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| 31.03.2004 |
Sostanze che riducono lo strato di ozono - Di seguito riportiamo gli adempimenti in scadenza il 31 marzo 2004 relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono (Clorofluorocarburi alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, e idroclorofluorocarburi elencati all'allegato I del regolamento CE n° 3093/94). Le imprese autorizzate ad
usare "sostanze controllate" come agente di
fabbricazione devono comunicare alla Commissione UE le quantità usate nel
2003 e una stima delle emissioni prodotte durante l'uso (sempre con
riferimento al 2003) Sempre entro oggi le imprese autorizzate ad usare "sostanze
controllate" autorizzate ad avvalersi della deroga per "usi
essenziali" ai sensi dell'articolo 3, par. 1, regolamento (CE) n.
2037/2000 del 29 giugno 2000, per ogni sostanza per la quale hanno
ottenuto l'autorizzazione, comunicano alla Commissione UE (inviandone
copia al Ministero dell'ambiente): Le imprese autorizzate a
produrre "sostanze controllate" ai sensi dell'articolo 2, quarto
trattino, regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, comunicano
alla Commissione UE (inviandone copia al Ministero dell'ambiente) per ogni
sostanza controllata i seguenti dati relativi al 2003: Gli esportatori di
"sostanze controllate" ai sensi dell'articolo 2, quarto
trattino, regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, comunicano
alla Commissione UE (inviandone copia al Ministero dell'ambiente) per ogni
sostanza controllata i seguenti dati relativi al 2003: Gli importatori (compresi i
produttori che importano) "sostanze controllate" ai sensi
dell'articolo 2, quarto trattino, regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29
giugno 2000, comunicano alla Commissione UE (inviandone copia al Ministero
dell'ambiente) per ogni sostanza controllata i seguenti dati relativi al
2003: (Regolamento (CE) 2037/2000 del 29 giugno 2000, art. 19, par. 4) |
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| 31.03.2004 |
Autotrasportatori in conto proprio e conto terzi - Gasolio per autotrazione - Recupero dell'accise - Termine ultimo per la presentazione, da parte degli autotrasportatori in conto proprio e in conto terzi, all'Ufficio Tecnico di finanza o agli uffici dell'Agenzia delle dogane, di apposita istanza per il recupero dell'accisa sul gasolio per autotrazione consumato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003 |
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| 31.03.2004 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 31 marzo 2004 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. (Art. 1, D.P.R. 9/11/1999, n. 476) |
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