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LUGLIO 2003 |
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SCADENZA |
ADEMPIMENTO - OBBLIGO |
| 01.07.2003 |
Luoghi
con pericolo di esplosione - Gli
impianti che entreranno in servizio a partire da oggi dovranno rispondere
alla direttiva comunitaria 99/92/CE sui luoghi di lavoro con pericolo di
esplosione per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri pericolose.
Secondo questa direttiva, art. 8, il datore di lavoro deve, tra l'altro,
elaborare e tenere aggiornato un documento sulla protezione contro le
esplosioni nel quale deve indicare: Dal 1° luglio 2003 la Norma CEI 64-2 "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione – Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive", fascicolo 5964C, non si applica più ai luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili (infiammabili). Il Capitolo IV della Norma CEI 64-2 non è più in vigore in quanto sostituito dalla Norma CEI EN 50281-3 "Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili" (CEI 31-52), Prima Edizione 2003, fascicolo 6947. Gli altri Capitoli della Norma CEI 64-2 non sono più in vigore in quanto sostituiti dalla Norma CEI EN 50281-1-2 "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da custodie. Scelta, installazione e manutenzione" (CEI 31-36), Prima Edizione 1999, fascicolo 5301. Con la presente abrogazione, la Norma CEI 64-2, Quarta Edizione, rimane in vigore esclusivamente per i luoghi con pericolo d’esplosione per la presenza di o sviluppo di sostanze esplosive (Luoghi di Classe 0). Per ulteriori informazioni: CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano Via Saccardo 9 – 20134 Milano - Servizio Marketing e Comunicazione Tel.: 02 21006.207 - 292 - Fax: 02 21006.210 - Silvia Berri – Raffaela Martinuzzi E-mail: marketing@ceiuni.it. (D.P.R. 23/3/1998, n. 126 - Direttiva UE 94/9/CE - Direttiva UE 99/92/CE) |
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01.07.2003 |
Stop
agli scafi trattati con antivegetativi pericolosi
- Da oggi viene dato lo stop al
trattamento delle navi UE con sistemi antivegetativi che contengono
biocidi. E' quanto prevede il nuovo regolamento n. 782/2003 del Consiglio
UE, che a partire dalla stessa data bandirà l'accesso ai porti UE delle
navi straniere trattate con i medesimi antivegetativi. (Regolamento n. 782/2003) |
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01.07.2003 |
Energy label anche sui forni elettrici - A seguito della pubblicazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 - che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico - a partire dal 1 luglio 2003 l’etichetta energetica sarà obbligatoria anche per i forni elettrici. (Direttiva 2002/40/CE del 8/5/2002) |
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01.07.2003 |
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia - E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/8/02 la legge 1 agosto 2002, n. 185 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione". Tale legge ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 il termine di entrata in vigore del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), modificando il termine del 1 gennaio 2003 originariamente previsto dal decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, art. 2 comma 1. N.B.: Solo
la prima parte del testo unico dell’edilizia, contenente tutte le norme
sull’attività edilizia (articoli da 1 a 51), entrerà in vigore a
partire dal 1 luglio 2003. Ad accompagnare questa prima parte ci
sarà anche la terza (articoli da 136 a 138) che contiene l’elenco delle
norme abrogate e di quelle che restano valide. Slitta, invece, al 1
gennaio 2004 l’entrata in vigore della seconda parte del DPR
380/01, così come modificato dal D.Lgs. 301/02, contenente gli articoli
dal 52 al 135 del Testo unico; la motivazione di tale ritardo è di
carattere tecnico in quanto legata alla necessità di coordinare il Testo
unico con la revisione delle norme antisismiche. (D.P.R. 6/6/2001, n. 380 - D.L. 20/6/2001, G.U.R.I. 144 del 21/6/2002) |
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01.07.2003 |
Emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto -
Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni
provvisorie rilasciate, alla data di entrata in vigore del Decreto
Legislativo 4/9/2002, n. 262 (6/12/2002), dagli organismi abilitati a
svolgere i compiti di cui all'articolo 12, comma 1. |
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01.07.2003 |
Espropriazione per pubblica utilità - Entra oggi in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità così come modificato con Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n.302. (D.L. 20/6/2001, G.U.R.I. 144 del 21/6/2002 - Decreto Legislativo 27/12/2002, n. 302) |
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01.07.2003 |
Norma europea armonizzata per l'edilizia - Entra oggi in vigore come norma europea armonizzata, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/106/CEE (Direttiva materiali da costruzione), la seguente norma emanata dal CEN (1): EN 12620:2002 Aggregati per calcestruzzo. (1) Organismo europeo di normalizzazione: CEN - rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be). NOTA: Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme si possono ottenere dagli organismi europei di normalizzazione o dagli istituti nazionali di normalizzazione. Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle guide ETA si possono ottenere dall'EOTA o dai suoi membri. La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non comporta la disponibilità delle specifiche tecniche armonizzate in tutte le lingue comunitarie. Ulteriori specifiche tecniche armonizzate relative alla direttiva «Prodotti da costruzione» sono state pubblicate in precedenti edizioni della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Un aggiornato elenco completo può essere consultato via Internet sul server Europa: http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/specdef/speclists.htm (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 320 del 20/12/2002) |
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01.07.2003 |
ADR 2003 - Da oggi sarà obbligatorio applicare l'ADR nella versione 2003 per tutti i trasporti di merci pericolose per strada (ADR). |
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01.07.2003 |
Antivegetativi a base di composti organostannici - E’ vietato applicare o riapplicare sulle navi sistemi antivegetativi a base di composti organostannici che agiscono come biocidi. (Art. 4, Regolamento CE n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/4/2003) |
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01.07.2003 |
Forni elettrici per uso domestico - Da oggi è vietata l’immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l’esposizione, la locazione - vendita di forni elettrici per uso domestico, nelle forme indicate nell’art. 5 comma 3 DM 2/1/2003, qualora non sia stata redatta e non sia disponibile la scheda informativa, l’etichetta e la documentazione tecnica conformi al DM prima citato. (Art. 6, DM 2 gennaio 2003) |
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03.07.2003 |
Risparmio di carburante ed emissione di CO2 - I responsabili dei punti vendita di autovetture devono adeguarsi alle informazioni, che devono fornire anche ai consumatori, relative al risparmio di carburante e all’emissione di CO2. |
| 15.07.2003 |
Sostanze lesive per l’ozono stratosferico - Gli esercenti degli impianti autorizzati al recupero di sostanze lesive per l’ozono stratosferico ex tab. A – B, gruppo I, allegate alla L. 549/1993 o ex all. I, gruppo I, II e VIII, regolamento CE 2037/2000 devono adeguarsi ai nuovi limiti di emissione ex art. 3 comma 2 DM 20/9/2002. (Art. 5, comma 1, D.M. 20 settembre 2002) |
| 15.07.2003 |
Prodotti fitosanitari - I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 123 comma 1 lett a) legge 388/2000 devono versare la rata semestrale del contributo per la sicurezza alimentare, che ammonta al 2% del fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli artt. 5, 8 e 10 D.Lgs. 194/1995, e dei presidi sanitari di cui all’art. 1 DPR 1255/1968 ed etichettati con le sigle R62 R60 R50 R49 R45 R40 R33 R28 R27 R26 R25 R24 R23 (a favore del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583 del capo XVII, presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente), di cui all’art. 59 comma 1 della L. 23/12/1999 n. 488. |
| 15.07.2003 |
Denuncia
degli infortuni nel settore estrattivo
- Entro questa
data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità
di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo,
degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
| 20.07.2003 |
Denuncia
al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di
giugno 2003
-
Entro il 20 luglio gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione
mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti
ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo
gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il
relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi
dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei
sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale.
La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che
nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per
singolo materiale di importo superiore a 60 milioni. |
| 26.07.2003 |
Prodotti fitosanitari - Scade oggi il termine per il rilascio di autorizzazioni per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non iscritte nell’allegato I D.Lgs. 194/1995, purchè in commercio alla data del 26/7/1993. (Art. 4 comma 2 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 194) |
| 31.07.2003 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 31 luglio 2003 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture
e dei Trasporti una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. (Art. 1, D.P.R. 9/11/1999, n. 476) |
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31.07.2003 |
Tassa
discariche
-
Entro oggi i gestori di discariche o di
impianti di incenerimento senza recupero energetico devono versare alla regione il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi
intervenuto dal 1 aprile al 3o giugno 2003. Il versamento va, infatti,
effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in
cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le modalità di
versamento sono rimesse alla disciplina regionale. Per l’omessa o
infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è
prevista la sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al 50% del
tributo relativo all’operazione. Le sanzioni sono ridotte ad un 1/4
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto,
e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, Legge 28/12/1995, n. 549: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (Finanziaria 1996) - G.U. S.O. n. 302 del 29/12/1995) |
| 31.07.2003 |
Campionamento acque da
balneazione - Entro oggi le Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ovvero, se ancora non
istituite, i Presidi e servizi di prevenzione multizonali, devono
trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti
mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione. (Art. 2, lett. c e d, e art. 4, comma 3, D.P.R. 8/6/1982, n. 470, - Art. 18, lett. b, Legge 29/12/2000, n. 422) |
| 31.07.2003 |
Prodotti fitosanitari - Il Ministero della Salute deve presentare la relazione annuale sui risultati conseguiti circa il controllo sul commercio e l’impiego di prodotti fitosanitari relativi all’anno precedente. (Art. 1, comma 5, DM 9 agosto 2002) |
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