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Scadenzario |
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APRILE 2002 |
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SCADENZA |
ADEMPIMENTO - OBBLIGO |
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01.04.2002 |
Installazioni antincendio - Entrano oggi in vigore, come norme europee armonizzate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/106/CEE (Direttiva materiali da costruzione), le seguenti norme emanate dal CEN (1): EN 1125:1997/A1:2001 - Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova; EN 12259-1:1999/A1:2001 - Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers; EN 12416-2:2001 - Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione; EN 12839:2001 - Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova. La data di fine del periodo di coesistenza per tutte le norme succitate è il 01.04.2003 (2). (1) Organismo europeo di normalizzazione: CEN - rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, te. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be). (2) La data in cui ha fine il periodo di coesistenza è la stessa a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (norme armonizzate oppure benestare tecnici armonizzati). Essa coincide con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate. (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 358/09 del 15/12/2001) |
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02.04.2002 |
Lavoro straordinario - Entro oggi le imprese industriali che a marzo hanno superato di 20 ore l'orario contrattuale settimanale devono darne comunicazione al settore ispettivo presso la Direzione Provinciale del Lavoro. L'adempimento, previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 3/8/1999, è obbligatorio per le imprese che calcolano l'orario normale di lavoro sulla media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale e semprechè l'orario di lavoro plurisettimanale non ecceda le 45 ore. Per quanto attiene le imprese industriali che non applicano un regime di orario plurisettimanale, l'obbligo di effettuare la comunicazione scatta quando viene superato il limite settimanale delle 45 ore; in questo caso, però la Direzione Provinciale va informata entro 24 ore. (D.M. 3/8/1999, art. 2, comma 1) |
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10.04.2002 |
Comunitaria 2001 - Entra oggi in vigore la Legge Comunitaria 2001 che delega il Governo ad emanare, entro un anno a partire da oggi, i decreti legislativi per dare attuazione alle 58 direttive elencate. Tra queste, numerose sono quelle relative alle tematiche della sicurezza, dell’igiene dei prodotti alimentari, della tutela dell’ambiente. Riportiamo di seguito alcune delle principali direttive oggetto di recepimento: Sicurezza
sul lavoro: Sicurezza
dei Trasporti: Ambiente: Sicurezza
dei prodotti: Sicurezza
e Igiene dei Prodotti Alimentari: Numerosi
sono, inoltre, gli articoli all'interno della stessa legge che interessano
la salute e la sicurezza dei lavoratori e l'ambiente. Fra gli altri
citiamo: (Legge 1/3/2002, n. 39, G.U.R.I. n. 72 del 26/3/2002, Suppl. Ordinario n. 54) |
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15.04.2002 |
Consorzio oli usati - Versamento del contributo - Oggi è l'ultimo giorno utile per gli esercenti impianti di produzione e depositi fiscali riservato al versamento del contributo di competenza del consorzio obbligatorio degli oli usati. |
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15.04.2002 |
Denuncia degli infortuni nel settore estrattivo - Entro questa data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
| 20.04.2002 |
Esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti - Entra oggi in vigore il D.M. 11/6/2002, n. 488: "Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230". |
| 20.04.2002 |
Denuncia al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di marzo 2002 - Entro il 20 aprile gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale. La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per singolo materiale di importo superiore a 60 milioni. La liquidazione deve essere conforme al modello allegato al regolamento CONAI e deve essere conservata dal consorziato in apposito registro per cinque anni. |
| 30.04.2002 |
Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - I produttori e gestori di rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 devono inviare entro oggi alla Camere di Commercio del capoluogo di provincia in cui ha sede l'unità locale dell'impresa il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale). I dati che devono essere comunicati sono riferiti ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2001 ed il modello da usare è quello allegato al D.P.C.M. 31/3/1999. I comuni, loro consorzi, comunità montane e aziende speciali sono obbligati, per quanto riguarda i rifiuti urbani e assimilati, a presentare le dichiarazioni aggiuntive per i costi e i ricavi del servizio reso come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 22/97. Gli enti che operano in regime di economia devono, inoltre, adempiere anche all'obbligo previsto dal comma 3. (Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 22/97) |
| 30.04.2002 |
Albo
nazionale gestori rifiuti -
Entro il oggi le imprese individuate
dall'articolo 30, comma 4, D.Lgs. n. 22/1997 ed iscritte all'Albo
nazionale gestori rifiuti fino al 31 dicembre 2001, devono pagare i diritti
di iscrizione annuali presso la sezione regionale dell'Albo stesso. (Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 22/97 - D.M. 28/4/1998, n. 406, art. 21) |
| 30.04.2002 |
Recupero
agevolato dei rifiuti non pericolosi
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Entro il 30 aprile 2002 le imprese che
effettuano il recupero agevolato di rifiuti non pericolosi di cui al D.M.
5/2/1998 e nel rispetto delle condizioni ivi indicate devono versare i
diritti di iscrizione agli Albi provinciali. L'entità di tali diritti è
riportata nell'art. 1, D.M. 21/7/1998, n. 350 (da un minimo di lire
100.000 - euro 51,65 - ad un massimo di lire 2.000.000 - euro 1.032,91) in
ragione di sei classi di attività delle imprese determinate in base al
tonnellaggio di rifiuti annuo recuperato. (D.M. 5/2/1998 - D.M. 21/7/1998, n. 350) |
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30.04.2002 |
Tassa discariche - Entro oggi i gestori di discariche o di impianti di incenerimento senza recupero energetico devono versare alla regione il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi intervenuto dal 1 gennaio al 31 marzo 2002. Il versamento va, infatti, effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le modalità di versamento sono rimesse alla disciplina regionale. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al 50% del tributo relativo all’operazione. Le sanzioni sono ridotte ad un 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, Legge 28/12/1995, n. 549: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (Finanziaria 1996) - G.U. S.O. n. 302 del 29/12/1995) |
| 30.04.2002 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 30 aprile 2002 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture
e dei Trasporti una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. (Art. 1, D.P.R. 9/11/1999, n. 476) |
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