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Scadenzario |
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MARZO 2002 |
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SCADENZA |
ADEMPIMENTO - OBBLIGO |
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01.03.2002 |
Isolanti termici per l'edilizia - Entrano oggi in vigore, come norme europee armonizzate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/106/CEE (Direttiva materiali da costruzione), le seguenti norme emanate dal CEN (1): EN 13162:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) - Specifica; EN 13163:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica (MW) - Specifica; EN 13164:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - Specifica; EN 13165:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica - Specifica; EN 13166:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica - Specifica; EN 13167:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica - Specifica; EN 13168:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - Specifica; EN 13169:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - Specifica; EN 13170:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica - Specifica; EN 13171:2001 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica - Specifica; La data di fine del periodo di coesistenza per tutte le norme succitate è il 01.03.2003 (2). (1) Organismo europeo di normalizzazione: CEN - rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, te. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be). (2) La data in cui ha fine il periodo di coesistenza è la stessa a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (norme armonizzate oppure benestare tecnici armonizzati). Essa coincide con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate. (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 358/09 del 15/12/2001) |
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03.03.2002 |
Contenuti di zolfo nel gasolio - Entro oggi chiunque immette sul mercato italiano gasolio deve inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero delle Attività Produttive ed al Ministero della Salute i dati trimestrali concernenti i quantitativi ed il contenuto di zolfo nel gasolio immesso sul mercato nell'anno precedente. (Art. 8, comma 2, D.P.C.M. 14/11/1995) |
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09.03.2002 |
Attrezzature a pressione trasportabili - Entra oggi in vigore il D.Lgs. 2/2/2002, n. 23: Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili. (D.Lgs. 2/2/2002, n. 23, G.U.R.I. n. 57 del 8/3/2002 - Suppl. Ordinario n. 40) |
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15.03.2002 |
Denuncia degli infortuni nel settore estrattivo - Entro questa data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere, all'autorità di vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. |
| 20.03.2002 |
Denuncia al CONAI e calcolo del contributo sugli imballaggi relativo al mese di febbraio 2002 - Entro il 20 marzo gli iscritti al CONAI ed in regime di dichiarazione mensile, devono calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il relativo consorzio o altro soggetto associativo costituito ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi). Gli importi dovuti dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale. La dichiarazione deve essere presentata ogni mese dalle imprese che nell'anno solare precedente hanno dichiarato un contributo ambientale per singolo materiale di importo superiore a 60 milioni. La liquidazione deve essere conforme al modello allegato al regolamento CONAI e deve essere conservata dal consorziato in apposito registro per cinque anni. |
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23.03.2002 |
Modificato
ed integrato il D.Lgs. 626/94 - Agenti chimici -
Entra oggi in vigore il D.Lgs. 2/2/2002, n. 25 relativo agli
agenti chimici che introduce importanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs.
626/94 (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro).
(D.Lgs. 2/2/2002, n. 25, G.U.R.I. n. 57 del 8/3/2002 - Suppl. Ordinario n. 40) |
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23.03.2002 |
Vendita e garanzie di consumo - Entra oggi in vigore il D.Lgs. 2/2/2002, n. 24: Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. |
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31.03.2002 |
Emissioni
in atmosfera
- Entro oggi, 31
marzo 2002, gli esercenti dei grandi
impianti di combustione (con potenza termica pari o superiore a 50 Mw, a
prescindere dal combustibile utilizzato e destinati alla produzione di
energia, esclusi quelli che usano direttamente i prodotti di combustione
in processi di fabbricazione) devono versare: (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, c. 4 - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, c. 29, 32 e 33 (Finanziaria 1998)) |
| 31.03.2002 |
Sostanze che riducono lo strato di ozono - Di seguito riportiamo gli adempimenti in scadenza il 31 marzo 2002 relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono (Clorofluorocarburi alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, e idroclorofluorocarburi elencati all'allegato I del regolamento CE n° 3093/94). Le imprese autorizzate ad
usare "sostanze controllate" come agente di
fabbricazione devono comunicare alla Commissione UE le quantità usate nel
2001 e una stima delle emissioni prodotte durante l'uso (sempre con
riferimento al 2001) Le imprese autorizzate a
produrre "sostanze controllate" ai sensi dell'articolo 2, quarto
trattino, regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, comunicano
alla Commissione UE (inviandone copia al Ministero dell'ambiente) per ogni
sostanza controllata i seguenti dati relativi al 2001: Gli esportatori di
"sostanze controllate" ai sensi dell'articolo 2, quarto
trattino, regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, comunicano
alla Commissione UE (inviandone copia al Ministero dell'ambiente) per ogni
sostanza controllata i seguenti dati relativi al 2001: Gli importatori (compresi i
produttori che importano) "sostanze controllate" ai sensi
dell'articolo 2, quarto trattino, regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29
giugno 2000, comunicano alla Commissione UE (inviandone copia al Ministero
dell'ambiente) per ogni sostanza controllata i seguenti dati relativi al
2001: (Regolamento (CE) 2037/2000 del 29 giugno 2000, art. 19, par. 4) |
| 31.03.2002 |
Rifiuti
di imballaggio - Entro oggi i produttori di
imballaggi che non aderiscono ai Consorzi di filiera di cui all'articolo
40 "Decreto Ronchi" (D.Lgs. 22/1997) (es. CONIP
per gli imballaggi in plastica) devono presentare all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti la relazione annuale sulla gestione, comprensivo
del programma specifico dei risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio (non è prevista sanzione). (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 38, comma 7 - D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 40, c. 5) |
| 31.03.2002 |
Rifiuti
solidi urbani e acquedotto - Entro
oggi Province, Comuni e Comunità Montane devono inviare i
certificati di dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di acquedotto per la
certificazione relativa al 2001. (D.M. 17/1/2001: "Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2000, 2001 e 2002", art. 3 e 4) |
| 31.03.2002 |
Combustibili
contenenti zolfo - Le raffinerie e i depositi fiscali
devono inviare all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici, le prime informazioni sui quantitativi di oli
combustibili pesanti e di gasolio, anche quello marino, prodotti o
importati durante il 2001, nonché le informazioni inerenti il relativo
tenore di zolfo. (D.P.C.M. n. 395, 7 settembre 2001, art. 9) |
| 31.03.2002 |
Carbon
tax - Entro il 31 marzo 2002 gli esercenti dei
Grandi impianti di combustione (GIC) devono versare: (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, c.7, 8 e 9 - Finanziaria 1999) |
| 31.03.2002 |
Biossido di titanio - Scadenza del termine entro cui coloro che effettuano operazioni di carico, stoccaggio di biossido di titanio devono trasmettere alla Regione, oppure alla Provincia Autonoma territorialmente competente, una relazione annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti, scaricati, stoccati nell'anno solare precedente, unitamente a tutti gli altri dati necessari. (Art.8, comma2, D.Lgs. n°100 del 27/01/92). (D. Lgs. n. 100 del 27/1/1992: "Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio", art. 8, c. 2) |
| 31.03.2002 |
Etichette - Le aziende che producono etichette in carta e/o plastica, stampate e non stampate, iscritte al CONAI, devono inviare l'Autodichiarazione contenente la volontà di avvalersi della procedura di forfettizzazione del controbuto al CONAI sulle etichette. Il CONAI emetterà fattura relativamente all'importo dichiarato. |
| 31.03.2002 |
Energia - Entro oggi i "clienti idonei" (art.14, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 79 del 1999) devono far pervenire all'Autorità per l'energia e il gas la copia certificata conforme all'originale della dichiarazione dell'Ufficio tecnico di finanza riguardante l'eventuale energia autoprodotta, copia certificata della dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto di connessione, la quantità di energia elettrica prelevata dalla rete e/o immessa dal cliente nell'anno solare precedente. I gestori devono rilasciare tale dichiarazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta (Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, n°91 del 30/6/99). (D. Lgs. 16/3/1999, n. 79: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" - Delibera n. 91/99: "Definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei" - G.U. n. 188 del 12/8/1999) |
| 31.03.2002 |
Inquinamento acustico negli aeroporti
- Entro il 28 febbraio 2002 le Regioni devono
trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture
e dei Trasporti una relazione sul
monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6).
Rimangono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La
comunicazione serve per consentire la verifica che i voli notturni
siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti
dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. (Art. 1, D.P.R. 9/11/1999, n. 476) |
| 31.03.2002 |
Revisioni
veicoli - Entro il mese di marzo i
ciclomotori, di cui all’art. 52 del nuovo Codice della strada, compresi
i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, per i
quali sia stato rilasciato il certificato per ciclomotore entro il 31
dicembre 1993, con esclusione di quelli che, successivamente al 31
dicembre 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o
80 del nuovo Codice della strada devono effettuare la revisione se il
certificato per ciclomotore è stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31
marzo. (Art. 80, commi 3 e 4, D.Lgs. 30/4/1992 (Codice della strada) - D.M. 6/8/1998, n. 408, art. 1 - D.M. 16/1/ 2000, G.U.R.I. n. 48 del 28/2/2000 - D.M. 7/12/2000 - Circolare n. 1042/LS U.d.G. A32 del 15 dicembre 2000 - D.M. 15/3/2001 - D.M. 14/11/2001, G.U.R.I. 23/11/2001, n. 273) |
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