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10 AGOSTO 2012

  

   

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10/08/2012 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A METALLI PESANTI NELLA POPOLAZIONE GENERALE DI TARANTO: RISULTATI PRELIMINARI

ASSESSMENT OF THE EXPOSURE TO HEAVY METALS IN THE POPULATION OF TARANTO: PRELIMINARY RESULTS

ABSTRACT. Taranto area is among the highest environmental risk ones, giving the vast presence of plants in it. On this basis, we carried out a biological monitoring programme on Taranto resident population, not occupational exposed to heavy metals. Particularly, we investigated Arsenic (As), Chrome (Cr), Manganese (Mn), Mercury (Hg) and Lead (Pb) due to the ubiquitous characteristics of these metals, widely diffuse in nature, and from the potential carcinogenic effects. We measured iAs+MMA+DMA, Cr, Hg, Mg and Pb in 84 urinary samples of subjects living in Taranto area. We also administrated a questionnaire, in order to investigate the influence of occupational and non-occupational factors on urinary metals excretion. The mean values of urinary excretion of Pb and Cr were above the reference values observed by the Italian Association for Reference Values in the general population not occupational exposed to metals. In addiction, in order to Hg, Pb and Cr, a significant difference was observed in relation with gender and place of residence.

INTRODUZIONE
L’area di Taranto è stata segnalata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tra le aree ad elevato rischio ambientale per via dei numerosi insediamenti industriali e processi produttivi presenti (1). Su queste basi è stato avviato un progetto di ricerca per valutare l’esposizione a metalli pesanti della popolazione generale residente nella città di Taranto e confrontare i livelli delle sostanze misurate nei tarantini con quelli di campioni di popolazione residente in aree considerate non inquinate.
In particolare, sarà determinata l’eliminazione urinaria di Arsenico inorganico e suoi metaboliti metilati (iAs+MMA+DMA), di Cromo (Cr), di Mercurio (Hg), di Manganese (Mn) e di Piombo (Pb). Inoltre, su un gruppo della medesima popolazione, saranno determinati i valori ematici di diossine, contaminanti ubiquitari derivati da processi di combustione di prodotti contenti cloro, con elevata persistenza nell’ambiente e negli organismi animali.
L’importanza di indagare l’esposizione a metalli della popolazione deriva dalle loro caratteristiche di ubiquitarietà, ampiamente diffusi in natura, e dai potenziali effetti sulla salute, di natura anche cancerogena.
In particolare, il CrVI e l’As sono stati classificati dall’International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon), cancerogeni di gruppo 1 (2).
Per quanto riguarda l’esposizione ambientale a Cr e ad As le concentrazioni nell’aria ambiente di questi metalli variano notevolmente e sono influenzate in modo significativo dalla presenza in prossimità dei centri urbani di alcuni tipi di insediamenti produttivi quali le industrie metallurgiche, le centrali a carbone, le industrie galvaniche, gli inceneritori di rifiuti. Studi condotti negli Stati dell’Unione Europea hanno evidenziato valori di cromo nell’aria ambiente variabili tra 4 e 70 ng/m3 in zone urbane, e tra 5 e 200 ng/m3 nelle aree industriali. I valori di arsenico nell’aria ambiente risultano invece variabili tra 1 e 3 ng/m3 in zone urbane e tra 20 e 30 ng/m3 in quelle industriali (3, 4).
Attualmente, a livello normativo, solo per il piombo esiste un valore limite fissato a 0.5 μg/m3, mentre per gli altri metalli, definiti come inquinanti dal D.Lgs. 351/99, non esiste ancora un limite di riferimento.
Pertanto per questi ultimi, tra cui vi sono l’As, il Hg, il Cr e il Mn, ci si deve riferire ai criteri di qualità dell’aria indicati dall’WHO che, per l’arsenico ed il cromo, essendo sostanze cancerogene e quindi non dotate di soglia, non riconoscono alcun limite.

MATERIALI E METODI
Sono stati presi in considerazione l’area urbana di Taranto, suddivisa in quattro zone (Statte, Città vecchia-Tamburi, Quartiere Paolo VI, Città Nuova) ed il Comune di Palagiano. Sono stati reclutati 300 soggetti residenti nei comuni delle aree in studio iscritti all’Anagrafe degli Assistibili della Regione Puglia e selezionati attraverso un campionamento casuale stratificato per sottogruppi definiti per sesso ed età. Il campionamento è stato articolato in due passaggi: 1) assegnazione di due Medici di Medicina Generale (MMG) per ciascuna area in studio a partire dalle liste dei MMG convenzionati con la ASL di Taranto; 2) dalle liste dei MMG selezionati, sono stati estratti 50 soggetti per ciascuna delle quattro zone di Taranto e per il Comune di Palagiano stratificando il campione per sesso e per età compresa tra 19 e 65 anni. È stato costituito, inoltre, un gruppo di 50 soggetti volontari dando priorità ai residenti del quartiere Tamburi ed ai lavoratori dell’impianto di agglomerazione dello stabilimento siderurgico di Taranto. Previo consenso informato è stato somministrato il questionario contenente domande relative ai dati personali, alle abitudini alimentari e di vita, all’anamnesi patologica, alla storia lavorativa ed all’esposizione extraprofessionale a Cr, As, Hg, Mn, Pb. Si è provveduto, quindi, ad effettuare la raccolta delle urine. Le analisi dei campioni urinari sono state effettuate mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico, presso il Laboratorio di Tossicologia Industriale della Sezione di Medicina del Lavoro “B. Ramazzini” dell’Università di Bari (5).

Per l’As è stata utilizzata la tecnica degli idruri con sviluppo di arsina; per il Hg, la tecnica dei vapori freddi e per Mn, Pb e Cr, il metodo con fornetto di grafite.
Sono state esaminate le concentrazioni dei diversi indicatori biologici in studio, tenendo conto di tutte le covariate raccolte tramite questionario. Il confronto tra gruppi è stato effettuato utilizzando tecniche non parametriche (test di Wilcoxon-Mann-Whitney e test di Kruskal-Wallis).

RISULTATI
Allo stato attuale sono stati raccolti 84 campioni urinari di residenti nell’area di Statte e Città vecchia-Tamburi. I risultati evidenziano valori medi di escrezione urinaria di iAs+MMA+DMA pari a 11,58 + 13,60 μg/l (range:1,3 - 92,4), di Cr pari a 0,70 + 0,81 μg/l (range:0,09 - 5,1), di Hg pari a 2,68 + 2,49 μg/l (range: 0,4 - 12,2), di Mn pari a 1,01 + 2,19 μg/l (range: 0,2 - 13,6) e di Pb pari a 12,98 + 7,83 μg/l (range: 1-32,4). Il confronto tra gruppi ha evidenziato, in riferimento al Cr, valori medi di escrezione urinaria più elevati nella popolazione residente a Statte, con differenza statisticamente significativa (p < 0.05). Analogamente, valori medi di escrezione urinaria più elevati sono stati evidenziati nei soggetti di sesso maschile per l’Hg ed il Pb, e nei soggetti che hanno riferito disturbi dell’equilibrio nel caso del Mn.

DISCUSSIONE
Il nostro studio si è posto l’obiettivo di verificare i livelli di escrezione urinaria di alcuni metalli nella popolazione generale di Taranto, area considerata ad elevato rischio ambientale a causa della presenza di diversi insediamenti industriali produttivi. I risultati ottenuti sono stati confrontati con i limiti di riferimento attualmente disponibili per la popolazione generale non esposta per motivi professionali a questi metalli. In particolare, la Società Italiana per i Valori di Riferimento nella popolazione generale (SIVR) ha stabilito per l’iAs+MMA+DMA un intervallo di concentrazione nelle urine pari a 2,0-15 μg/l; per il Cr un intervallo pari a 0,05-0,32 μg/l; per il Hg un intervallo pari a 0,1-4,5 μg/l; per il Mn un intervallo pari a 0,2-4,0 μg/l; e infine per il Pb un intervallo pari a <0,5-3,5 (6). Confrontando i risultati preliminari del nostro studio con tali valori di riferimento, si evidenzia come per As, Hg e Mn, i valori medi urinari sinora ottenuti rientrino nei range dei valori di riferimento. Per il Cr e il Pb, invece, il valore medio di escrezione urinaria risulta superiore a quello evidenziato dalla SIVR. L’analisi statistica ha evidenziato differenze di genere nell’eliminazione urinaria di Hg e Pb nonché di residenza nel caso del Cr. Disturbi soggettivi sono inoltre stati riferiti dai soggetti con valori medi di escrezione urinaria di Mn più elevati. I risultati ottenuti saranno interpretati al termine del progetto scientifico.

BIBLIOGRAFIA
1) Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Rapporto Annuale Ambiente e Salute 1995. Geneva: OMS; 1995.
2) International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans. Some metals and metallic compounds. 23. Lyon: IARC; 1980. pp. 39-143.
3) IARC. IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans: Chromium and chromium compounds. 49. Lyon: IARC; 1990.
4) World Health Organization (WHO). Arsenic and Arsenic Compounds Environmental Health Criteria. 224. Geneva: WHO; 2001
5) Vimercati L, Carrus A, Assennato G et al. A study of factors influencing urinary arsenic excretion in exposed workers. Int J Environ Health Res 2009: 19(5): 369-377.
6) Società Italiana per i valori di riferimento. 2a lista dei valori di riferimento per elementi metallici, composti organici e loro metaboliti. 2a edizione rivista e corretta. Pavia: SIVR; 2005.

Autori: L. Vimercati1, L. Bisceglia2, T. Martino1, I. Galise3, T. Gagliardi1, M. Conversano4, A. Minerba5, I. Albano1, L.J. Jemmett1, V. Corrado1, G. Assennato1,2
1 Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica, Sezione di Medicina del Lavoro “B. Ramazzini”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
2 ARPA Puglia
3 Registro Tumori Regione Puglia
4 Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto
5 S.C. Statistica ed Epidemiologia ASL Taranto
Corrispondenza: Luigi Vimercati, DIMIMP, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Policlinico di Bari, Piazza G.Cesare n. 11, 70124 Bari, E-mail: l.vimercati@medlav.uniba.it, Tel: +39 0805478256 Fax: +39 0805478370
Parole chiave: metalli, esposizione ambientale, monitoraggio biologico

Fonte: G Ital Med Lav Erg 2010; 32:4, Suppl 2

   
10/08/2012

Ricostruzione Sisma Emilia-Romagna

Secondo quanto previsto dal Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", è stato individuato il Presidente della Regione Emilia Romagna come Commissario delegato per la gestione dell'emergenza e per la ricostruzione post sisma. continua >>

Fonte: Regione Emilia - Romagna

   
10/08/2012

Immigrazione e lavoro: on line la richiesta della Carta Blu Ue

Dall'8 agosto è possibile richiedere on line il nulla osta al lavoro per ottenere la Carta blu Ue, la nuova tipologia di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.108.

Per accedere alla procedura telematica per l'invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture competenti, come chiarisce il dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione nella circolare 3 agosto 2012, è necessario registrarsi al servizio di invio telematico all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it indicando il proprio indirizzo di posta elettronica.

Completata la fase di registrazione si accede all'area Richiesta moduli, dove è possibile compilare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC). Per inviarlo è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti e cliccare sul bottone 'Invia'.

L'avvenuta ricezione del modulo sarà subito disponibile direttamente dalla home page dell’utente. Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Cos'è la Carta Blu Ue

Gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore almeno triennale, rilasciato dall’ autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, e della relativa qualifica professionale superiore riconosciuta in Italia nonché dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate, potranno beneficiare di una nuova normativa che li definisce altamente qualificati.

Il questore può autorizzarli a svolgere attività professionali dopo aver stipulato un contratto di lavoro almeno annuale. Il permesso ha una validità biennale, nel caso di contratto a tempo indeterminato, altrimenti avrà la stessa durata del rapporto di lavoro.
In caso di contratto a tempo determinato, la validità del permesso coincide con la durata del rapporto di lavoro più tre mesi ulteriori.
Divieto assoluto per i primi due anni a svolgere attività lavorative diverse da quelle "altamente qualificate", mentre i cambiamenti di datore di lavoro devono essere autorizzati dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.

(fonte: Ministero dell'Interno)

Per saperne di più

Fonte: Governo

   

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10/08/2012

Autocertificazioni: una circolare chiarisce alcuni aspetti

Presentazione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 31-7-2012 una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla decertificazione.

La circolare fornisce chiarimenti sull'ambito di applicazione del'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000. In particolare sull'applicabilità ai certificati rilasciati per l'estero e a quelli da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. Al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione l'art. 15, 1. 12 novembre 2011, n. 183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40:

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

 

Tale norma vuole evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati.
Certificati rilasciati per l'estero

Dubbi sono sorti innanzitutto sull'obbligo di apporre la dicitura ai certificati rilasciati per l'estero. In considerazione e che non essendo la normativa applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di depositare ad un'Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano.
Segue da cio' che ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato e' rilasciato solo per l'estero».

Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie

Richieste di chiarimenti sono pervenute anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. È stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un'autocertificazione.

Al riguardo si precisa che la dicitura: «Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.

Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativi e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, puo' sotto la propria responsabilita' attestare la verita' di fatti a se' favorevoli, ma tale regola non puo' essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703).

Fonte: Circolare 23 maggio 2012, n. 5

Fonte: Governo

   
10/08/2012

Ambiente e salute: incontri di approfondimento e discussione

Lo scorso 9 luglio si è svolto a Modena, presso la Sala riunioni della Sezione provinciale di Modena un seminario interno della Direzione tecnica come occasione di confronto e come opportunità di integrazione e collaborazione nel contesto generale "ambiente e salute".

(17/07/2012) 

L’incontro è stato organizzato per mettere a confronto conoscenze ed approcci differenti su temi riguardanti il contesto generale “ambiente e salute” e, in particolare, su alcuni aspetti in cui sempre più spesso Arpa Emilia-Romagna è impegnata a fornire un contributo significativo, quali gli indicatori precoci di esposizione e gli effetti delle particelle ultrafini.

I relatori invitati, oltre all’autorevolezza scientifica, mostrano un importante impegno in progetti e studi in questi settori:

Prof. Enrico Bergamaschi, Università di Parma: “Effetti del particolato fine ed ultrafine sulla salute: coerenza e plausibilità fra evidenze epidemiologiche e meccanismi di tossicità” (scarica qui la presentazione in PDF)

Prof.ssa Lucia Migliore, Università di Pisa: “Indicatori genetici ed epigenetici nelle esposizioni ambientali” (scarica qui la presentazione in PDF)

Fonte: ARPA Emilia - Romagna

   
10/08/2012

GLI ULTIMI INTERVENTI NEL FORUMSICUREZZA ... - Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro , in continua evoluzione:

Sbraccio gru

Aprire una pelletteria

Registro Cancerogeni

Linee Guida Interpretative Accordo Formazione Stato regioni

Alcuni quesiti: DUVRI, Oneri di sicurezza e rischio impresa

Vai a tutte le altre discussioni in Tempo Reale sulla sicurezza >>

   
10/08/2012

Comunicazione relativa alla 'chiamata' del lavoro intermittente
Prime istruzioni tecnico-operative dalla nota del 9 agosto 2012
Con la nota del 9 agosto 2012 la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro fornisce la prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la chiamata del lavoro intermittente prevista dall’art. 1, comma 21, lettera b della Legge 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro).   
Si precisa che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore elemento informativo che completa l’informazione del rapporto di lavoro intermittente comunicato per mezzo dell’UNILAV. 
Le nuove modalità tecniche messe a punto per dare possibilità ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi previsti dalla legge 92/2012 saranno avviate secondo il seguente ordine temporale:   

•     Fax – a partire dal 13 agosto 2012 
•     Sms – a partire dal 17 agosto 2012 
•     E-mail – a partire dal 17 agosto 2012 
•     On-line – a partire dal 1° ottobre 2012   
Nella suddetta nota sono indicate le procedure per l’utilizzo delle singole modalità. L’utilizzo delle modalità Fax, E-mail, in particolare, sono subordinate alla compilazione di un modello creato ad hoc. Disponibile anche una guida per la compilazione del modello.   
Pertanto, a partire dal 13 agosto 2012, ai fini dell'adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella suddetta nota e non inviare più alcuna mail agli indirizzi di posta certificata delle Direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella Circolare n.18 del 18 luglio 2012.
 
 Nota del 9 agosto 2012 (formato .pdf 1,6 Mb)
 Allegato (formato .pdf 714,93 Kb)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

   
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10/08/2012

La forma giuridica dell'impresa - Prima di iniziare l’attività, è necessario scegliere la forma giuridica per la propria impresa: individuale oppure una società. Ecco di seguito le tipologie di impresa previste dalla legge italiana e dal Codice civile.
Impresa individuale
Titolare dell’attività è il singolo imprenditore, unico responsabile della gestione. Per lo svolgimento dell’attività l’impresa individuale può avvalersi di dipendenti e collaboratori. Se il titolare gestisce l’attività con la collaborazione dei familiari, dà vita all’impresa familiare.
Le società
Se due o più persone si accordano per svolgere insieme un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, si crea un’impresa collettiva, ossia una società, come stabilisce l’articolo 2247 del Codice civile.
Ogni socio ha l’obbligo di “conferire beni o servizi”, deve cioè dare un contributo alla società sotto una o più delle seguenti forme:

  • denaro contante;

  • crediti;

  • beni in natura (locali, attrezzature);

  • prestazioni di lavoro (per alcuni tipi di società).

In genere questo accordo risulta formalmente dall’atto costitutivo, integrato in certi casi dallo statuto, che detta le regole generali per il funzionamento della società e degli organi sociali.
Le società si distinguono in società di persone e società di capitali.
Nelle
 società di persone la figura dei soci è più importante del capitale; le società di persone non hanno personalità giuridica, ossia non sono soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci i quali hanno di norma responsabilità illimitata e solidale.
Le
 società di capitali invece hanno personalità giuridica, ed è quindi la società e non il singolo socio a essere titolare di diritti e obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività d’impresa.
Le società di persone, a loro volta, si dividono in società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.
Società semplice: non ha per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, ma attività agricole, professionali in forma associata, gestione di patrimoni immobiliari.
Società in nome collettivo: può esercitare sia attività di impresa commerciale, sia attività economiche non commerciali. Tutti i soci esercitano attività imprenditoriale.
Società in accomandita semplice: viene posta in essere quando i soggetti finanziatori vogliono investire i loro capitali in un'attività di impresa senza volersene assumere i rischi. Tali soci, detti accomandanti, affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari, i quali si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa. Nella società in accomandita semplice perciò, alcuni soci esercitano l’attività imprenditoriale, mentre altri sono apportatori di capitale.
A loro volta le società di capitali si dividono in società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, impresa individuale a responsabilità limitata.
Società per azioni: esercitano un'attività di impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci mediante quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore e sono rappresentate da un titolo nominativo detto “azione”. Il capitale non può essere inferiore a centomila euro.
Società in accomandita per azioni: hanno le stesse caratteristiche delle società in accomandita semplice e delle società per azioni. Il patrimonio sociale è costituito da azioni, ma i soci si distinguono in accomandatari, che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria, e gli accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione della società.
Società a responsabilità limitata: le quote sociali non sono rappresentate da azioni e il capitale minimo, per la costituzione, è diecimila euro. L’adozione di questa forma societaria viene preferita alla società per azioni per lo svolgimento di attività di impresa di media dimensione.
Impresa individuale a responsabilità limitata
Altra tipologia di impresa è rappresentata dalla società cooperativa. Caratteristica delle società cooperative è lo scopo mutualistico, che consiste nel perseguimento di un beneficio a favore dei soci, e non da fini di lucro. Obiettivo della società non è quello di realizzare utili e di distribuirli tra i soci che la compongono, ma di cedere agli stessi soci beni e servizi a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato.
Lo scopo di lucro, tuttavia, non è del tutto assente: i beni e i servizi prodotti e non consumati dai soci vengono venduti con conseguente realizzazione di utili, i quali, se non destinati nel reinvestimento, possono essere distribuiti in misura minima in rapporto al capitale sociale. Per la costituzione della società cooperativa occorrono almeno nove soci.
Le società cooperative si distinguono in cooperative a responsabilità illimitata e responsabilità limitata. Nelle prime per le obbligazioni sociali risponde anzitutto la società con il suo patrimonio. In via sussidiaria, soltanto in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, rispondono i soci con il proprio patrimonio personale. Nelle seconde risponde la società con il suo patrimonio. Tuttavia, qualora l'atto costitutivo lo preveda, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ogni socio risponde in via solidale o sussidiaria per una somma multipla della propria quota conferita.
In genere, le società devono iscriversi al Registro imprese prima di iniziare l’attività.
Per saperne di più,
 clicca qui.
Associazioni, Fondazioni, Comitati
Si crea un’
associazione
 quando due o più persone si uniscono per il raggiungimento di un determinato scopo non lucrativo e non mutualistico, ma ad esempio etico, culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, educativo, religioso, sportivo. Le associazioni svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni lavorative o in denaro, volontarie o meno, degli aderenti (associati).
Si ha una
 fondazione, invece, nel caso in cui un fondatore metta a disposizione un patrimonio per determinati scopi diversi da quello di lucro: culturali, educativi, religiosi, sociali, scientifici o comunque di utilità pubblica. Anche la fondazione per ottenere il riconoscimento deve costituirsi con atto pubblico (l’atto di fondazione) e redigere uno statuto.
Un
 comitato raccoglie persone che perseguono uno scopo altruistico o di pubblica utilità, le quali, non disponendo di mezzi patrimoniali adeguati, promuovono pubbliche sottoscrizioni per raccogliere i fondi necessari: comitati di soccorso o di beneficenza, comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e così via.Consorzi
Il consorzio è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La differenza sostanziale tra il consorzio e la società è che la seconda è finalizzata all’esercizio di un’impresa, mentre il primo è costituito da più imprese per condividere risorse o servizi o per meglio organizzare un’attività economica.
Anziché con un consorzio vero e proprio, l’attività svolta con finalità consortili può essere perseguita anche con una società (in genere società per azioni oppure società a rischio limitato, che assumono rispettivamente la denominazione di “società consortile per azioni” o “società consortile a responsabilità limitata”).
Le cooperative sociali
Regolate dalla
 Legge 8 novembre 1991 n. 381, le cooperative sociali operano nell’interesse della collettività attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi oppure lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, se finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Esse beneficiano di apposite agevolazioni. Le cooperative sociali, che rispettino le norme previste dalla legge 381/91, sono considerate società cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dal rispetto dei criteri indicati nell’articolo 2513 del Codice civile e sono inoltre riconosciute dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460come Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
Nella maggior parte dei casi, le cooperative sociali hanno i requisiti per essere riconosciute anche come “
imprese sociali”.

Fonte: Cliclavoro
   
10/08/2012 L'angolo fiscale

Vendita di energia da fotovoltaico: è reddito d'impresa per i condòmini continua >>

Cessione della promessa d’acquisto. Il guadagno merita la dichiarazione continua >>

Nessuno sconto all’esercente che non emette la ricevuta fiscale continua >>

No al regime del margine di utile per auto con Iva detratta a monte continua >>

Dal 15 ottobre voltura telematica per gli immobili delle società continua >>

Cessione intracomunitaria solo a prova di consegna continua >>

Fonte: Fisco Oggi

   

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10/08/2012 Circolare n. 34 del 06/08/12

Circolare n. 34 del 06/08/12

Fonte: Agenzia delle Entrate

   
10/08/2012

Lista di controllo: Piccoli lavori sui tetti (fino a 2 giorni persona)  continua >>

Fonte: SUVA (Svizzera)

   
03/08/2012 Newsletter “Sicurezza e Prevenzione”
Gli argomenti del numero 7/2012 in uscita oggi
E' on line il  numero estivo della newsletter "Sicurezza e Prevenzione" realizzata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con la Redazione Radiocor del Sole 24 Ore.
Infortuni e morti sul lavoro in calo anche nel 2011. E' la fotografia scattata dalla relazione annuale dell'Inail. In aumento le denunce per malattie professionali che vedono i tumori fra le principali cause di morte. Disco verde della commissione Stato-Regioni alle linee giuda su formazione e sicurezza.
 
Newsletter n. 7/2012 (formato .pdf 2,53 Mb)
 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
   
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