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25 MAGGIO 2012

  

   

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25/05/2012
Mal di schiena: ne soffrono 15 milioni di italiani. Ecco le nuove cure
Il problema si combatte oggi con la chirurgia mininvasiva: interventi effettuati con l’ausilio di computer e microscopi risultano meno rischiosi, con tempi di degenza e di riabilitazione più brevi. Ne hanno parlato gli esperti a Roma al XXXV Congresso Nazionale della Società di Chirurgia Vertebrale.
22 MAG - Le patologie della colonna vertebrale sono estremamente diffuse nei Paesi industrializzati: il cosiddetto mal di schiena, ad esempio, colpisce dal 60 all’80% degli adulti, è la causa più rilevante d’infermità lavorativa e di disabilità sotto i 45 anni. L'innovazione tecnologica è sempre più in prima linea per risolvere i problemi della colonna vertebrale e la Chirurgia vertebrale diventa dunque un terreno di discussione importante, quando interventi in questo ambito possono migliorare la qualità della vita dei pazienti e permettere di svolgere normali attività che sarebbero altrimenti loro precluse. Proprio di questo si è discusso nel corso del XXXV Congresso Nazionale della Società di Chirurgia Vertebrale G.I.S. (Gruppo Italiano Scoliosi), che si è tenuto la scorsa settimana a Roma.
Alcuni esperti parlano di almeno 15.000.000 di persone che nel nostro paese soffrono di mal di schiena e in particolare di forme di lombalgia, discopatie, stenosi ed ernia del disco lombare. Quest’ultima è una malattia molto dolorosa e invalidante, che colpisce prevalentemente i giovani e gli adulti in piena età lavorativa, tra i 20 e i 50 anni, creando enormi problemi sul piano socio-sanitario ed economico. Le statistiche sanitarie indicano infatti che ogni anno vengono effettuati oltre 50.000 interventi chirurgici per tentare di risolvere problemi legati a questo problema. Questo tipo di patologie impongono ai pazienti notevoli limitazioni e forte scadimento della Qualità della Vita: per le persone con problemi o traumi alla colonna vertebrale anche le più semplici attività quotidiane possono causare dolore e sofferenza.
I fattori che rendono sempre più nutrite le schiere di persone che soffrono di tali patologie sono numerose: aumento dell’età media della popolazione e stili di vita troppo sedentari portano i dischi vertebrali a cedere, le articolazioni a deformarsi, la colonna a perdere di elasticità per il poco movimento. “Da ciò deriva l’aumento delle persone con patologie degenerative dolorose della schiena, che possono peggiorare fino all'invalidità. Il chirurgo vertebrale deve comunque saper mantenere un atteggiamento equilibrato e operare solo quando serve, anche se i sistemi a disposizione sono sempre più perfezionati”, ha spiegato Giuseppe Costanzo, Chirurgo Ortopedico, docente della Sapienza Università di Roma, nonché Presidente del Congresso.
Fino a qualche decennio fa l’intervento chirurgico nell’ambito vertebrale era caratterizzato da operazioni estremamente complesse e invasive, come nel caso della scoliosi, per la quale si utilizzava un sistema a due barre con uncini e viti agganciati a ogni vertebra in modo da tener dritta la colonna. Chi si sottoponeva a questo intervento, inoltre, doveva rimanere ingessato e immobile per svariati mesi. Per quanto riguarda l’ernia del disco invece, all’intervento classico di reimpostazione dell’ernia si sono andate man mano affiancando altre tecniche, di tipo riabilitativo, che utilizzano microscopio, laser, sistemi di radiofrequenza. Le persone con problemi di colonna per i quali è indicato l’intervento chirurgico possono quindi contare su una chirurgia meno invasiva, tempi più rapidi in sala operatoria, più breve degenza, più rapida riabilitazione e minor rischio d’insuccesso. Ottime notizie anche per le persone non più giovani: sono state sviluppate una serie di procedure per i pazienti anziani con fratture osteoporotiche che, utilizzando iniezioni di cemento, consentono l’eliminazione del dolore e l’immediata ripresa del movimento. Esiste inoltre la possibilità, con piccoli interventi ancor meno invasivi in anestesia locale, di applicare degli spessori tra una vertebra e l’altra a soggetti molto anziani, in cui la degenerazione dei dischi e l’ingrossamento delle articolazioni creano una compressione cronica con difficoltà a camminare, ridando un po’ di sollievo e mobilità.
“Oggi i progressi nelle tecnologie degli impianti e degli strumenti e lo sviluppo della Chirurgia mini-invasiva e assistita dal computer consentono ai pazienti di affrontare gli interventi senza essere costretti a fermare per mesi la loro vita”, ha detto ancora Costanzo. “Siamo in grado di eseguire interventi per scoliosi in 4-5 ore, con risultati decisamente migliori e decorso post-operatorio brevissimo: dopo 1 o 2 giorni i pazienti sono già in piedi”.
Tuttavia, come in tutti gli altri ambiti della salute, prevenire è sempre meglio di curare. “Dunque è bene far lavorare bene la schiena, un organo estremamente complesso che svolge contemporaneamente funzioni di sostegno, movimento e, non meno importante, di protezione del midollo e delle radici nervose”, ha concluso il medico. “È utile anche solo camminare per 30-40 minuti al giorno, e alzarsi e stirarsi, allungando i muscoli della schiena se si deve stare seduti a lungo; se questo non si può fare, è bene eseguire dell’attività fisica 2-3 volte la settimana e utilizzare delle posizioni di lavoro alla scrivania che siano di buon sostegno della colonna”.

Fonte: OMCEO Udine

     
 25/05/2012 Greening Camp - LA FRONTIERA VERDE OLTRE LA CRISI 
La Green Economy potrebbe davvero invertire la tendenza e costituire lo sguardo lungo oltre la crisi, e non solo da un punto di vista ambientale.
Un moderno new deal per affrontare la crisi economica e sociale insieme a quella ecologica, in grado di dare nuova linfa all'economia nella direzione di uno sviluppo sostenibile e a costo zero per le nuove generazioni.
All'Italia serve però maggiore consapevolezza e capacità di individuare un percorso di cambiamento e di sviluppo: un nuovo modello di sviluppo oltre la crisi è possibile. È questa la
frontiera della green economy. Possiamo guardare in questa direzione, dobbiamo metterci in cammino e al tempo giusto passare alle nuove generazioni la fiaccola verde dell’”economia verde” affinché queste conquistino definitivamente la frontiera.
Proprio percorrendo questa strada, il Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, ha voluto promuovere il primo Greening Camp. Il Camp vuole essere la bussola di questo cammino. Il cammino di chi, classe dirigente, imprese leader, operatori di settore, con la spinta propulsiva di giovani laureandi e neo laureati, intende scommettere sulla green economy. Abbiamo immaginato un luogo ed uno spazio innovativo in cui mettere a confronto le esperienze maturate in grado di generare valore aggiunto e le idee che si ritengono possano contenere maggiore quantità di futuro. Per questo cambio di passo abbiamo attivato le migliori università italiane, cercando le migliori risorse giovani interessati al tema dell’ambiente e dell’economia sostenibile. In questo modo creando un network tra istituzioni, università, imprese e investitori, la frontiera della green economy diventa approdo finalmente raggiungibile.
Questo cammino, tuttavia è ancora lungo e passa per alcune aree di sosta in cui ragionare su temi di portata strategica, le Green Zone, aree di incontro in specifiche tematiche ambientali, determinanti in un’ottica di sviluppo e sostenibilità. Solo dopo i giusti approfondimenti, infatti, frutto di uno scambio fervido e fecondo si potrà riprendere il cammino con migliore lena.
L'iniziativa, organizzata con la collaborazione della Luiss Guido Carli e di ItaliaCamp, vuole rappresentare una occasione per far emergere idee, progetti e risorse umane che possano determinare l’affermazione di un primato italiano nell’ambito di un settore economico che contribuirà in modo decisivo alla crescita del nostro Paese e dell’Europa.
Futuro green? La nostra risposta vuole essere: "L’Italia c’è"! L'appuntamento è per il prossimo 31 maggio 2012 a Roma.

Per ulteriori informazioni:
geronzi.paola@minambiente.it 

giannuzzi.antonella@minambiente.it

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

   
25/05/2012

Malattia e certificato medico in assenza di visita - Con sentenza n. 18697 del 15 maggio 2012, la V Sezione Penale della Cassazione ha affermato che i certificati medici di inidoneità al lavoro, privi della preventiva visita, ma effettuati con il solo contatto telefonico tra medico e paziente, non possono essere considerati validi e come tale configurano, nei confronti del medico, reato penale.

Fonte: DPL Modena

   
25/05/2012

SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO UTILIZZO ATTREZZATURE  DI  LAVORO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 47, è stato pubblicato l’accordo sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature e stabilisce i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione ed addestramento, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. continua >>

Fonte: Collegio Costruttori Edili Brescia

  

 

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25/05/2012

Atti vessatori nei confronti di un dipendente
Con sentenza n. 12517 del 3 aprile 2012, la sesta sezione penale della Cassazione ha affermato che ricorre il reato di violenza privata (art. 610 c.p., aggravato dall’art. 61, n. 11, c.p.) allorquando il datore di lavoro tenga nei confronti di un dipendente condotte sistematiche, intenzionali e non giustificate aggressioni verbali.

Fonte: DPL Modena

   
25/05/2012
La sentenza della settimana - SPAZI CONFINATI - Non si può ritenere che i tre lavoratori si siano recati in quel luogo, all'interno della struttura aziendale, di loro iniziativa (non essendo nemmeno adombrato un loro autonomo e specifico interesse) e non piuttosto per lo svolgimento di un'attività .....

Vai alla sentenza per esteso >>

  

 

25/05/2012

SENTENZE

Fonte: ADAPT

   
25/05/2012 SISTRI - Aggiornamento Sezione Rassegna Stampa

Rifiuti: Clini, 30 giugno Sistri deve partire

Sistri, tracciabilità possibile dal 30 giugno

Smaltimento, a Roma l'occhio digitale del Sistri

Fonte: SISTRI

   
25/05/2012

GLI ULTIMI INTERVENTI IN FORUMSICUREZZA ... - Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro , in continua evoluzione:

cisterna gasolio e cpi

Prima verifica periodica

linea vita su capriata in acciaio

Messa a terra di postazioni fisse in base a cosa?

Resoconto monitoraggio ambientale

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25/05/2012 Min.Lavoro: comunicazione per lavoro notturno - ulteriori precisazioni
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine (31 maggio 2012) per l'effettuazione della comunicazione dell'esecuzione di lavoro notturno, prevista dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, con la nota prot. 9630 del 23 maggio 2012, ha precisato che:
1. lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
2. lavoro notturno: la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.
In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.

Fonte: DPL Modena

   
25/05/2012

Min.Lavoro: rettifica delle informazioni contenute nei modelli del Sistema Informatico delle CO 

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblica la nota prot. 7191 del 21 maggio 2012, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di rettifica delle informazioni contenute nei modelli del Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie. In pratica, la nota pubblica i campi considerati "essenziali" che possono essere rettificati unicamente entro 5 giorni dalla comunicazione. Le nuove regole varranno a partire dal 16 giugno 2012. 

fonte: Ministero del Lavoro

Fonte: DPL Modena

   
 

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25/05/2012 L'angolo fiscale

Tre codici per l’imposta sostitutiva dei contribuenti “nuovi” minimi continua >>

Fatture false, diversi reati e rei, differenti i momenti consumativi continua >>

IMU su abitazione principale. Numero rate, la traccia in F24 continua >>

Modalità di versamento dell’Imu continua >>

Fonte: Fisco Oggi

   
25/05/2012 Accertamento sintetico e redditometro tra vecchia e nuova normativa continua >>

Fonte: Universita' degli Studi di Pisa

   
25/05/2012 Ottimizzazione del reddito e apprendimento computazionale  continua >>

Fonte: Universita' degli Studi di Pisa

   
25/05/2012 Le ultime novita' dall'Agenzia delle Entrate

Fonte: Agenzia delle Entrate

  

 

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25/05/2012 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE NEGLI APPALTI - ESTENSIONE AI FINI IVA
Il D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012[1] introduce la responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, in relazione al versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture dei lavori realizzati (art.2, comma 5-bis).
La responsabilità dura 2 anni dalla cessazione dell’appalto e non si applica qualora si dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.
Tale disposizione introduce ulteriori obblighi in capo all’impresa di difficile applicazione, tenuto conto che non vengono individuati gli strumenti mediante i quali possa esercitarsi il controllo nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori.
Infatti, non esiste una certificazione delle ritenute effettuate e dell’IVA incassata relativamente a ciascun appalto o subappalto, cosicchè, di fatto, l’esimente non opera mai.
Tra l’altro, se si pensa, ad esempio, al settore delle costruzioni, i lavoratori vengono spesso utilizzati contemporaneamente in più cantieri, mentre i versamenti delle ritenute sono, come noto, mensili e riferiti a tutti i dipendenti in forza presso l’impresa.
Allo stesso tempo, non è nemmeno ipotizzabile l’istituzione, per il futuro, di modelli di versamento delle ritenute e dell’IVA separati per ciascun cantiere (F24 specifico per ogni cantiere), che complicherebbe in maniera inverosimile gli adempimenti delle imprese, in controtendenza alle esigenze di semplificazione, obiettivo ultimo dello stesso D.L. 16/2012.
Per tali motivi, l’ANCE è intervenuta sin da subito per chiedere lo stralcio della disposizione ed il rinvio della materia ad un successivo provvedimento, da concertare con le Associazioni di categoria, ferma restando la necessità di evitare la responsabilità solidale anche ai fini IVA.
Tuttavia, la disposizione è stata confermata nel testo definitivamente approvato in legge, anche se, nella discussione finale, è stato accolto un Ordine del Giorno - n.9/5109-AR/21 (seduta del 19 aprile 2012) che, nella sostanza, recepisce le istanze dell’Associazione.
Con tale atto, infatti, il Governo si impegna a valutare l’opportunità di:
- posticipare l’applicazione delle disposizioni sulla responsabilità solidale fino all’entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA inerenti gli appalti;
- evitare, in ogni caso, l’introduzione di nuovi obblighi documentali, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente per l’attuazione della responsabilità solidale, anche ipotizzando un Modello di versamento F24 “generale”, accompagnato da un’eventuale autodichiarazione dell’appaltatore, o subappaltatore, che certifichi che, in tale modello, sono comprese le ritenute fiscali e l’IVA relativi all’appalto;
- prevedere la possibilità, per i coobbligati in solido (committente e appaltatore), di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell’inadempimento e l’esclusione della responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni, per le quali resta obbligato il responsabile dell’inadempimento.
Si tratta di una disposizione che, ancora una volta, affida alle imprese compiti ispettivi, sostituendosi all’Amministrazione, non in grado di garantire il controllo sul rispetto degli adempimenti fiscali, e che si affianca all’analoga responsabilità già vigente in materia previdenziale.
La responsabilità solidale in materia fiscale già esisteva, ma solo per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro relativi ai dipendenti utilizzati negli appalti e nei rapporti tra subappaltatore ed appaltatore.
La novità della disposizione riguarda:
• l’estensione della responsabilità anche nei rapporti tra committenti ed appaltatore (e non solo tra appaltatore e subappaltatore)
• l’estensione della responsabilità anche ai versamenti dell’IVA riguardanti l’appalto.
Alla luce delle novità in materia, si ritiene necessario il rinvio dell’applicazione della disposizione all’atto dell’emanazione di un decreto attuativo che recepisca i contenuti dell’Ordine del Giorno approvato, che accoglie le nostre considerazioni in materia.
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[1] Il D.L. 16/2012 (cd. “Semplificazioni fiscali”) è stato convertito nella Legge 26 aprile 2012, n.44, pubblicata sul S.O. n.85 alla G.U. n.99 del 28 aprile 2012.

Fonte: Collegio Costruttori Edili Brescia

   
25/05/2012

ALIQUOTA IVA ERRATA - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Proponendo un orientamento del tutto nuovo, la Corte di Cassazione ha concluso che l’appaltatore è responsabile della corretta applicazione dell’aliquota IVA, non potendo invocare il fatto che non egli non sia l’esecutore materiale delle finiture. Così la Suprema Corte nella sentenza n. 3291 del 2 marzo 2012.
La fattispecie trae origine da un avviso di accertamento notificato dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società che aveva rilevato in appalto la realizzazione di alcune strutture di cemento armato per la realizzazione di un edificio residenziale asseritamente “non di lusso”, la quale aveva fatturato le predette opere mediante l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%.
L’Ufficio riteneva, al contrario, che dovesse applicarsi l’IVA ordinaria del 21%, dovendo escludersi che si trattasse di un fabbricato “non di lusso”.
La società ricorreva, assumendo di non essere responsabile dell’accaduto, dal momento che essa era stata inconsapevolmente indotta in errore dalla dichiarazione mendace della committente, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.
I giudici di secondo grado, invece, accoglievano il ricorso, aderendo alla tesi della società ricorrente, secondo la quale, dal momento che essa aveva costruito soltanto i manufatti in cemento armato senza le finiture terminali, non poteva accorgersi a quello stadio di lavorazione se gli alloggi fossero o meno di lusso.
Perciò la committente doveva essere tenuta in proprio verso l’Erario, non potendo l’appaltatrice rivalersi nei suoi confronti in virtù del divieto previsto dall’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972.
Contro a tale decisione l’Amministrazione finanziaria ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte evidenziando come il giudice d’appello abbia erroneamente considerato quale soggetto debitore la committente e non l’appaltatore; secondo l’AF, inoltre, la CTR non ha considerato che l’operazione poteva essere corretta mediante emissione di nota di variazione dell’imposta in aumento.
Accogliendo il ricorso dell’Ufficio, i giudici di legittimità hanno sostenuto che il sistema dell’IVA nazionale, per conseguire l’obiettivo comunitario della Prima Direttiva del 1967 e delle Sesta del 1977, di un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei prezzi dei beni e servizi, non può che fondarsi, secondo lo schema della tassazione analitico-aziendale, sulla presunzione assoluta di diligenza professionale del soggetto passivo nella verifica della posizione dei terzi con i quali ha operato e dai quali possono provenire dichiarazioni o informazioni e dati adoperati per la determinazione dell’imposta e della sua aliquota, della cui esattezza la parte contribuente è unica responsabile verso il fisco.
Di talchè, nel caso in cui l’imposta o la maggiore imposta da versare all’erario venga accertata successivamente al compimento dell’operazione imponibile, a seguito di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’intervenuta evasione totale o parziale del tributo, è escluso il diritto alla rivalsa, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, dell’imposta o della maggiore imposta dovuta in conseguenza dell’accertamento o della rettifica della dichiarazione annuale, che resterà pertanto interamente a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio.
Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate all’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, dal D.L. n. 1/2012, il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Fonte: Collegio Costruttori Edili Brescia

   
25/05/2012

DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” - NOVITÀ PER L’AUTOTRASPORTO

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012 la legge n. 35 del 4 aprile 2012 di conversione del D.L. 5/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Il decreto convertito contiene una pluralità di misure di semplificazione in diverse materie al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi posti a carico delle imprese e dare sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese.
Di seguito si riporta una sintesi delle misure di semplificazione relativamente agli aspetti di interesse per il settore dell’autotrasporto.

Divieti di circolazione e taratura cronotachigrafo

Sono confermate alcune modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della strada con riferimento ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti in alcune giornate dell’anno. 
I giorni di divieto, da aggiungere a quelli festivi, dovranno, a seguito della integrazione dell’art. 7 comma 2 del suddetto Regolamento, essere individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonchè sul sistema economico produttivo nel suo complesso. 
È stata inoltre abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità di includere, nel calendario annuale, tra i giorni di divieto anche quelli precedenti o successivi i giorni festivi.
Un’altra novità riguarda poi la verifica della taratura del cronotachigrafo che da annuale diviene biennale.

Accesso alla professione
Con la conversione in legge, l’articolo 11 ha subito un profondo intervento di modifica per quel che riguarda, in particolare, la disciplina che regola la formazione professionale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di impresa di trasporto. 
Con le modifiche operate anche le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di piccola portata (con massa a pieno carico superiore a 1,5 t.) sono state ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme generali sull’accesso e l’esercizio della professione, estendendo così la portata del regolamento comunitario CE n. 1071/2009. Pertanto anche a queste imprese sarà richiesta la dimostrazione dei tre requisiti: capacità finanziaria, capacità professionale e onorabilità richiesti a tutte le imprese che intendono effettuare trasporti per conto di terzi. 

Tuttavia, per non gravare eccessivamente le piccole imprese, la norma prevede che il requisito della idoneità professionale possa essere dimostrato con un meccanismo semplificato.
Un’altra disposizione inserita con la conversione è quella in base alla quale anche le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, dovranno dimostrare di avere la disponibilità di veicoli adeguatamente evoluti (es. Euro 5).

Fonte: Collegio Costruttori Edili Brescia

   
 

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