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5 FEBBRAIO 2010

  

   

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SEMINARIO SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI  

 

 

05/02/2010 Aspetti metodologici nella valutazione del rischio stress da lavoro.
Dall’esperienza italiana dell’applicazione del JCQ di R Karasek, una proposta di approccio multifase

M.M. Ferrario 1, G. Cesana 2
1 Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi dell’Insubria, Varese
2 Centro Studi Sanità Pubblica, Università di Milano Bicocca, Villa Serena (Osp. S. Gerardo)

RIASSUNTO. Il DL 81/09 indica la valutazione dello stress lavoro correlato. Lo stress da lavoro rappresenta un problema  emergente in tutta Europa. Si dispone di due principali differenti approcci valutativi: i metodi oggettivi e quelli soggettivi. Sono brevemente considerati pregi e difetti di entrambe. Tra i metodi di valutazione dello stress lavorativo percepito, il JCQ di Karasek nel nostro Paese ha visto numerose applicazioni, ed i risultati indicano che l’affidabilità del questionario è buona. Inoltre si dispone di standard di riferimento nazionali utili per confronti. Sulla base delle esperienze maturate, si riportano alcuni consigli d’uso. Infine, consci della complessità della valutazione di questa peculiare forma di rischio, si propone un approccio a tre fasi successive: prima un’analisi dei dati disponibili in azienda relativamente a: turnover, down-sizing, outsourcing, straordinari, turni, assenteismo per malattia, cambi di mansione, infortuni lavorativi e denuncie di malattie professionali. Quindi su campioni “a rischio” e di controllo, l’utilizzo del JCQ per raccogliere informazioni sul percepito dai lavoratori. Infine, qualora emergesse la necessità di ulteriori approfondimenti, sono consigliabili: analisi dell’organizzazione del lavoro tramite check-list strutturate da parte di esperti, valutazione clinica da parte del Medico Competente dei dipendenti afferenti alle “aree a rischio”, una valutazione psico-diagnostica standardizzata. Parole chiave: stress correlato al lavoro, valutazione del rischio, Italia.

ABSTRACT. Due to a new legislation, the assessment of work stress has become compulsory in Italy for all the enterprise. Work stress is become a leading health problem in work settings all over Europe. The two major approaches, the expert-based direct observations and the measurements of the perceived job strain, are briefly introduced emphasizing on strengthens and weaknesses. Among the methods to assess perceived job stress, the Karasek’s Job Content Questionnaire has been extensively used in Italy, and the available results support its use because reliable and able to pick up major constrictiveness at work. In addition, because it is now possible to have reference levels, comparisons are possible for either public or private enterprises. Acknowledging the complexity of carrying out reliable assessment of work stress, a multiphase approach is emphasised: first an analysis or current data can be used to estimate the levels of turnover, down-sizing, outsourcing, extra hours, shift work, sickness absenteeism, changes of job titles, work accidents and work-related diseases. At a second step, on groups of workers selected because recognised at risk at the first phase and on control groups, the JCQ can be used to assess workers stress perception. Finally, when constrain conditions emerge, further investigations are required, including: intervention of experts in work organisation analysis, clinical psychological examinations of selected workers, to separate between work-related and personal psychological problems and health consequences.
Key words: work stress, risk assessment, Italy.

Introduzione
Lo stress correlato al lavoro è al secondo posto tra i problemi di salute da causa lavorativa, interessando il 22% dei lavoratori in Europa (2005), percentuale di cui è previsto l’aumento nei prossimi anni, con un costo stimato in 20 bilioni di euro nel 2002 (European Agency for Safety and Health at Work). La legislazione italiana ha recepito le direttive europee attraverso il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, che all’art. 28 prevede la valutazione di tutti i rischi, compreso il rischio stress lavoro-correlato, definito secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In particolare l’accordo definisce lo stress come “uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti”. L’accordo chiarisce inoltre che non tutte le manifestazioni di stress in ambito lavorativo sono da considerarsi causate dal lavoro stesso, in quanto altri fattori, esterni all’ambito professionale, sono spesso implicati nel determinare reazioni di stress in grado di influire negativamente sulla performance lavorativa. Si considera come stress lavoro-correlato lo stress causato da disfunzioni proprie dell’organizzazione del lavoro, ad esempio inerenti i carichi, i ritmi lavorativi e gli orari di lavoro, la formazione inerente l’attività lavorativa, l’adeguatezza degli strumenti lavorativi e dei dispositivi di protezione individuale, i rapporti con capi e colleghi di lavoro, la sicurezza e la stabilità del posto di lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.). Una ricognizione di tutti questi aspetti e dinamiche prevede la disponibilità di più fonti di .....
continua >>

Fonte: G Ital Med Lav Erg 2009; 31:2, 203-206

 

   

05/02/2010
Amianto, risarcimenti dagli Usa. In Italia istruiti 57 casi
Si tratta di dipendenti militari e civili danneggiati dal contatto con apparecchiature contenenti asbesto su navi americane. Raggiunto il primo accordo extragiudiziale: ai parenti di un operai morto di mesotelioma pleurico verranno corrisposti 100mila dollari

BARI - Sono 57 i casi istruiti fino a oggi dagli avvocati Mitchell Cohen di Philadelphia (Usa) e Sabrina Magni, dello studio Ceriani di Milano, per far ottenere risarcimenti extragiudiziali a dipendenti militari e civili italiani danneggiati dal contatto con apparecchiature contenenti amianto su navi americane cedute all'Italia o transitate nei porti italiani. E' quanto comunicato da Magni all'indomani del primo accordo di risarcimento extragiudiziale per un dipendente civile della Difesa sottoscritto tra una società statunitense che aveva fornito le apparecchiature e i parenti di un ex operaio dell'Arsenale militare di Taranto, morto sei anni fa di mesotelioma pleurico. Ai parenti della vittima verranno corrisposti 100mila dollari lordi, dai quali andranno detratte le spese legali, esigibili solo in caso di accordo raggiunto.
Dei 57 casi istruiti, 16 hanno già ottenuto il risarcimento o sono in attesa della corresponsione della somma di denaro. In altri 22 casi sono in corso trattative dopo che è stata completata la documentazione sanitaria e amministrativa. Ancora, 12 casi sono stati archiviati per mancanza di requisiti o per rinuncia dell'interessato, mentre per sette casi è pronta un'informativa e si attende la decisione dell'interessato se procedere o meno. Sono, invece, invece più di 80 le navi militari - secondo una lista aggiornata al giugno 2009 e ricavata dagli archivi americani - con personale italiano o transitate in porti italiani a bordo delle quali c'erano strutture con amianto

Fonte: INAIL

       
05/02/2010
La sentenza della settimana - Lastre di cemento-amianto - Caduta di un lavoratore da un tetto in di un capannone - I giudici di merito hanno ritenuto, con riferimento alla specie, assolutamente inadeguato il tipo di formazione nei riguardi del P. che rivestiva la qualifica di apprendista, rispetto agli obiettivi della legge.
Per quel che riguarda, poi, le misure di sicurezza approntate nel cantiere in cui è avvenuto l'incidente e l'effettivo utilizzo di tali misure, la sentenza ritiene motivatamente confermate da riscontri, e non smentite in modo decisivo da elementi di segno contrario, le dichiarazioni del P. il quale ha riferito che i responsabili dell'impresa lo stimolavano a eseguire in fretta il lavoro; che lo invitavano a .....

Vai alla sentenza per esteso >>

 

 

05/02/2010

Min.Lavoro: criteri per la concessione di contributi per attività in materia di sicurezza sul lavoro

 

Ripartizione delle somme nel biennio 2009-10 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2010 il Decreto Ministeriale concernente l'individuazione dei criteri per l'utilizzo e la ripartizione dei Fondi per le finalita' di cui all'articolo 197, lettera c) del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.
Il 70% dei fondi contribuirà alla promozione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il restante 30% per campagne informative.

 

 

Fonte: Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Decreto 5 novembre 2009 continua >>

 

 

05/02/2010

Mansioni elementari, ripetitività e subordinazione 

Con sentenza n. 794 del 19 gennaio 2010, la Cassazione, riferendosi ad un accertamento operato dagli organi di vigilanza dell’INPS, ha affermato che il livello professionale modesto dell’attività svolta, protratto per diverso tempo senza alcun contratto scritto atto a circoscriverne il perimetro, nell’ambito di una organizzazione disciplinata dal responsabile del magazzino (sia pure all’esterno dell’azienda), senza assunzione di rischi da parte del lavoratore, configura la subordinazione, pur in presenza di pagamenti effettuati con partita IVA.

 

Fonte: DPL Modena

   
05/02/2010

DURC - INAIL - AGGIORNAMENTO SPORTELLO UNICO - VERSIONE 3.5.1.18 - NOTA ISTITUTO N. 10678/09

Con la nota n. 10678/09 inviata alle proprie strutture Centrali e Territoriali, l’Inail ha reso noto che è stato aggiornato l’applicativo Durc, versione 3.5.1.18, che prevede una implementazione di alcune funzioni, tra cui quella relativa al “Ccnl edili con soli impiegati e tecnici”.
Questa funzione, in particolare, consentirà al sistema, automaticamente, di trasmettere la pratica alla Cassa Edile RM 99 (Cnce), la quale potrà lavorarla direttamente, oppure effettuare un cambio di competenze trasmettendola ad una Cassa Edile per la lavorazione. L’istruttoria prevede la possibilità di selezionare un “check” che riporta la dicitura, che sarà inserita sul certificato nel riquadro relativo alla Cassa Edile, “l’impresa non è tenuta a iscriversi alla Cassa Edile in quanto dichiara di non avere dipendenti operai”. 
Tra le implementazioni, l’allegata nota evidenzia “la tabella completa con i settori Ccnl applicati”, che consente all’utenza di individuare più facilmente il settore di appartenenza del Ccnl applicato dalla ditta, “la ricerca semplificata per le stazioni appaltanti”, “la selezione dei Ccnl del settore Edile in caso di appalto di fornitura e servizi”, che consente di selezionare il tipo di contratto applicato, Ccnl Edile e Ccnl Edile con soli impiegati e tecnici, anche in caso di richiesta di Durc per appalti pubblici di fornitura e servizi.
La nota, nel ricordare che sono state semplificate anche le funzioni di “ricerca delle aziendE”, nonché quella relativa alla “sistemazione di anomalie per la corretta individuazione delle ditte”, conclude rilevando l’aggiornamento delle Faq e dei manuali utenti in base alle implementazioni sopra descritte.    

Fonte: Collegio Costruttori Edili Brescia

   
05/02/2010

TRANSAZIONE TRA IL LAVORATORE ED IL DATORE DI LAVORO IN MERITO A FATTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 17056/09

Con la nota n. 17056 del 10 novembre 2009, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di annullare in sede di autotutela il provvedimento ingiuntivo, a seguito dell’avvenuta  conciliazione giudiziale tra il datore di lavoro ed una lavoratrice denunciante.
In particolare il Dicastero, con la nota in oggetto, ha primariamente evidenziato che l’autonomia della transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa l’effettività del rapporto di lavoro. Pertanto, nei casi in cui oggetto della transazione siano le sole richieste economiche del lavoratore, “l’Amministrazione non perde il potere- dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processuali”.  In virtù di quanto sopra, il Ministero del Lavoro conferma, con riferimento al caso di specie, la mancanza dei presupposti per il riesame della vicenda, anche in considerazione del fatto che la procedura, che ha ad oggetto le sanzioni amministrative, colloca i relativi crediti nell’ambito dei diritti indisponibili, precludendo all’Amministrazione la possibilità di raggiungere accordi transattivi in tal senso. 

Fonte: Collegio Costruttori Edili Brescia

    
05/02/2010
Autotrasporto: al via il nuovo modulo per le assenze
Con una circolare interministeriale del 20 gennaio scorso i ministeri competenti hanno chiarito che e` gia` possibile utilizzare il nuovo modulo per le assenze dei conducenti rielaborato dalla Commissione europea a fronte delle numerose segnalazioni pervenute dagli Stati Membri. Sara` ora possibile, secondo quanto precisato dalla circolare, poter indicare anche le assenze per congedo, recupero, cassa integrazione, sciopero o serrata, svolgimento di un lavoro diverso dalla guida, disponibilita`
ììabbiamo gia` annunciato nella precedente news, sulla Gazzetta dell`Unione Europea del 16/12/2009 e` stata pubblicata la Decisione della Commissione UE 2009/959 che contiene il nuovo modulo per le assenze dei conducenti e alcuni chiarimenti riguardo il suo utilizzo.
Ricordando che l`obbligo di compilazione del modulo e` in vigore in Italia gia` dal 2/10/2008 e riguarda tutti coloro che svolgono attivita` di autotrasporto di merci o di persone (sia in conto proprio che conto terzi, con massa superiore a 3,5 t.) si segnala che grazie alle modifiche apportate dalla Commissione esso puo` essere compilato non piu` solo nei casi di ferie, malattia e guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06 (come ad es. nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate o avente una capienza inferiore ai 9 posti) ma anche al verificarsi di ulteriori ipotesi di assenza dal lavoro quali: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilita`.
I ministeri dell`Interno e delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010 hanno fornito importanti chiarimenti circa l`applicazione del nuovo modulo assenze. Innanzitutto viene stabilito che il nuovo modulo, modificato mediante l`inserimento di informazioni e campi ulteriori, sostituisce a tutti gli effetti il precedente (ossia quello allegato alla Decisione della Commissione UE 2007/230).
La circolare precisa inoltre che, anche nei casi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sara` possibile contrassegnare la casella “ in congedo o recupero“.
Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, e` data facolta` alle imprese di non compilare il modulo.
La prova documentale di tali circostanze potra` essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovra` essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo. Si ricorda che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con se` il modulo gia` compilato e dovra` custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze dell`ordine che effettuano i controlli su strada. Decorsi i 28 giorni tutta la documentazione (registrazioni del tachigrafo e moduli assenze) deve essere riconsegnata all`impresa su cui grava l`obbligo di successiva custodia per almeno un anno.

In Allegato:
· il nuovo modulo attestazione assenze
· la circolare interministeriale del 20/1/2010

Fonte ANCE n.172

Scarica nuovo-modulo-attestazione-assenze.pdf Allegato Rassegna Stampa nuovo-modulo-attestazione-assenze.pdf

 

Fonte: ANCE Agrigento

   
05/02/2010

Proroga, in via eccezionale, al 28 febbraio 2010 del termine per la presentazione per via telematica delle istanze ex art. 24 DM 12.12. 2000

Si fa seguito alla precedente News, relativa alla riduzione del tasso medio di tariffa di cui all`art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, per segnalare che l`Inail, con l`allegata nota n. 842/10, ha comunicato che in via del tutto eccezionale, solo per l`anno 2010, il termine per presentare le domande per via telematica e` stato differito al 28 febbraio 2010. In virtu` di tale proroga, i 120 giorni necessari per la definizione dell`istruttoria decorrono dal 1° marzo p.v..
Fonte ANCE n.154
 

  

 

SEMINARIO SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI  

   
05/02/2010

DPL Modena: il modello di istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

 

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, in relazione alla lettera circolare prot.25/I/0002222 del 3 febbraio 2010 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rivisto il Modello di istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale che il datore di lavoro deve compilare per richiedere la revoca del provvedimento emesso dagli ispettori della Direzione provinciale del Lavoro di Modena.

Il modello è presente nella pagina dedicata ai Modelli on-line - sezione Vigilanza - del sito di questa Direzione.

 

Fonte: DPL Modena

 

  

05/02/2010

Pause dinamiche. 10 esercizi di compensazione per i conducenti di veicoli e macchinari continua >>

Fonte: SUVA (Svizzera)

 

  

05/02/2010

TESTO UNICO SICUREZZA E NON SOLO ... - Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:

I fissaggi dei ripari con la nuova direttiva macchine

Documentazione apparecchi di sollevamento

Ancora su impresa e lavoratori autonomi

SISTRI

Gestione dei costi per la sicurezza / efficienza

RSPP impresa di pulizia con più di 50 lavoratori

Vai a tutte le altre discussioni in Tempo Reale sul Testo Unico >>

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

   
05/02/2010 Video - Conducting a Chemical Hazard Determination

   
05/02/2010
Young Worker Safety and Health - Approximately 2.3 million adolescents aged 15 to 17 years worked in the U.S. in 2008. Official employment statistics are not available for younger adolescents who are also known to work, especially in agricultural settings. Because of their biologic, social, and economic characteristics, young workers have unique and substantial risks for work-related injuries and illnesses. In 2008, 34 youth under 18 died from work-related injuries. In 2007, an estimated 48,600 work-related injuries and illnesses among youth 15 to 17 years of age were treated in hospital emergency departments. An estimated one-third of work-related injuries are seen in emergency departments; therefore, it is likely that approximately 146,000 youth sustain work-related injuries and illnesses each year. The U.S. Public Health Service has a Healthy People 2010 objective to reduce youth emergency department injury rates to 3.4 injuries/100 full-time equivalents by 2010. The rate in 2007 was 4.2 injuries/100 full-time equivalents. continua >>

Fonte: NIOSH

   
05/02/2010
L'angolo fiscale

Corte Ue, nessuna esenzione Iva se la lezione è per conto terzi
È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici con la sentenza pronunziata il 28 gennaio
Il contenzioso nato dal mancato esonero ai fini Iva, da parte del Fisco tedesco, di attività didattiche, in corsi di formazione professionale, svolte dal socio di una società di diritto civile che gestisce uno studio di consulenza tecnica. L'insegnamento è infatti prestato per conto di un associazione di diritto privato.
continua >> 

Lavoro all'estero: i nuovi valori delle retribuzioni convenzionali
Fissate le fasce per gli adempimenti contributivi e per la determinazione forfetaria del reddito imponibile
Arriva la bussola per i lavoratori dipendenti italiani inviati all'estero in via continuativa ed esclusiva. Pubblicato in G.U. il decreto che stabilisce le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi assicurativi obbligatori e delle imposte sul reddito dovuti per i periodi di paga del 2010.
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Dichiarazioni persone fisiche. Tabelle di sintesi e raffronti
I dati provvisori sui redditi complessivi denunciati nel 2008. Quali cambiamenti rispetto al 2007
Disponibili i dati - non ancora definitivi - del reddito complessivo dichiarato nel 2008 dalle persone fisiche. Fiscooggi fa il quadro, suddividendoli per fasce d’importo, per regione e per i principali comuni. Confronto 2007-2008 dei dati relativi al reddito da lavoro dipendente, da pensioni, da lavoro autonomo e d’impresa.
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Moratoria mutui ipotecari: al via lo standby della rata
Una misura che coinvolge circa 130mila famiglie colpite dagli effetti della negativa congiuntura economica
Mutui "in crisi": sospendere le rate per un anno, da oggi si può. Dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, le famiglie in difficoltà, che hanno stipulato mutui ipotecari per garantirsi un bene fondamentale come l'abitazione principale, possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate per un periodo fino a 12 mesi.
continua >>

Semaforo verde per i rimborsi Iva. Modello VR all'agente riscossore
Dal 1° febbraio i contribuenti possono richiedere la restituzione del credito relativo all'anno d'imposta 2009
1° febbraio - 30 settembre 2010. E' l'intervallo temporale a disposizione dei contribuenti che vogliono richiedere il rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per il 2009. A tal fine, devono presentare, in duplice esemplare, all'agente della riscossione competente territorialmente, lo specifico modello VR.
continua >>

Uomini e mari, arriva la tassa contro le navi inquinanti nave di grande tonnellaggio
Ad avanzare una proposta è stata di recente l'Organizzazione marittima internazionale
Esenzione dal pagamento della tassa ambientale e tassazione calcolata per ogni tonnellata di combustibile consumato tenendo conto anche della differenza tra il grado di efficienza della nave e quello fissato dagli standard. È in sintesi il contenuto della proposta.
continua >>

Comunitaria 2009, dopo il sì della Camera quello del Senato legge comunitaria
Con 146 voti a favore e 2 astenuti, il disegno di legge è stato rinviato al primo ramo del Parlamento nazionale
Il provvedimento approvato è espressione dell'impegno periodico del governo nell'attività istituzionale di recepimento della normativa di produzione comunitaria. L'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello sovranazionale viene tradotto attraverso diverse misure.
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Fisco: a casa dell'amministratore le comunicazioni per il condominio
Le risposte del sottosegretario all'Economia e Finanze, Daniele Molgora, nel question time di ieri alla Camera
Notifiche fiscali per il condominio nelle mani dell'amministratore e comunicazioni presso il suo domicilio privato; no al cumulo tra la detrazione Irpef per il risparmio energetico e quella del 19% per le spese di restauro di edifici sottoposti a vincolo; ruoli pregressi, senza sconti i versamenti effettuati in "prossimità" di sanatoria.
continua >>

Fonte: Fisco Oggi

INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE - 31 GENNAIO 2010 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le modalità per l'applicazione della tariffa dei premi Inail prevedono che le imprese titolari di posizioni assicurative in essere da più di due anni possano presentare istanza per la riduzione dei premi, c.d. oscillazione per prevenzione.
La riduzione opera in misura fissa - pari al 10% per le imprese fino a 500 dipendenti, e al 5% per le altre - ed è concessa dall’Istituto, previa apposita domanda, alle imprese in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
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Fonte: Collegio Costruttori Edili Brescia

   
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