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25/09/2009 |
La prevenzione incendi e la sicurezza del
lavoro negli stabilimenti industriali di tipo complesso e ad elevato rischio
incendio
Abstract
Alla luce di alcune recenti
sentenze della Corte di Cassazione, il presente contributo mette in rilievo
le competenze del Ministero dell’Interno in materia di prevenzione incendi
negli stabilimenti industriali di tipo complesso e ad elevato rischio
incendio che, in relazione alla detenzione o impiego di prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, sono soggetti al controllo dei
Vigili del Fuoco essendo incluse
nell’elenco allegato al decreto del Ministro dell’interno 16-2-1982
[1] e/o indicate nelle tabelle A e B approvate con il D.P.R. 26 maggio 1959,
n. 689 [2].
In tali attività, inoltre, debbono essere
applicate le norme del nuovo TUSL (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
come modificato e corretto dal D.Lgs. 3-8-2009, n. 106).
1) Premessa
In materia di prevenzione incendi e
sicurezza nei luoghi di lavoro, la Suprema Corte, con sentenza n.
4123 del 28 gennaio 2009, ha confermato la condanna di T. (Titolare delle
deleghe in materia di sicurezza e igiene del lavoro) al quale era stato
contestato di “… avere colposamente dato causa all’incendio, per avere
omesso di individuare le misure di prevenzione e di protezione da adottare
contro il rischio incendio e di non avere segnalato la necessità di
interventi costosi per fronteggiare l’imminente rischio di incendio”.
In materia di prevenzione incendi,
la Corte di Cassazione (sentenza n. 16313 del 17/4/2009) ha precisato che
esiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37
dell’abrogato D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 [3] e quella contemplata
dall’art. 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 [4] come modificato e corretto
dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 [5], in quanto per entrambi i decreti
legislativi, opera la previsione, in tema di lavorazioni pericolose, che
ritiene sufficiente per l‘assoggettamento al controllo dei Vigili del Fuoco,
che nell’azienda, attività o lavorazione, si detengano o si impieghino
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
2)
La sentenza della corte di cassazione, Sez.
III, n. 16313 del 17/4/2009.
Il Tribunale di Belluno
condannava il legale rappresentante della Soc. X per avere installato in
un’area aziendale un impianto di distribuzione carburanti per uso privato
senza avere richiesto la preventiva visita di collaudo ai Vigili del Fuoco.
Riteneva il Tribunale che
l’azienda rientrasse tra quelle tenute a sottoporre a visita di collaudo
l’impianto de quo ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547/1955 [3] e
della tabella A allegata al decreto presidenziale 26 maggio 1959, n. 689
[2].
Proponeva ricorso per cassazione
l’indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità
del reato in quanto le tabelle A e B del D.P.R. n. 689/1959 elencano
tipologie di attività imprenditoriali tra cui non è compresa quella svolta
dalla Soc. X, sicchè l’apertura di un distributore di carburanti all’interno
dell’azienda era un fatto non previsto dalla legge come reato.
La Suprema Corte, nel rigettare
il ricorso, forniva le seguenti motivazioni:
Con l’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 81/2008 il sopraindicato decreto è stato abrogato ma
la fattispecie criminosa è oggi prevista dall’art. 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n.
81/2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito
dell’abrogazione del decreto n. 547/1955.
3) La prevenzione incendi nel
D.Lgs.. n. 139/2006
Il decreto legislativo n. 139
dell’8 marzo 2006 [6], operando nella logica della semplificazione e
delegificazione, riordina ed aggiorna le disposizioni vigenti, con
particolare riferimento alla prevenzione incendi, al soccorso pubblico e
alla difesa civile.
La prevenzione incendi è la “
funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo
criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di
sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni
e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la
sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di
azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio o a limitarne le
conseguenze. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed
organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato
dell’esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza
interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro,
del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni
ionizzanti, dei prodotti da costruzione” (art.13).
La prevenzione incendi è affidata
alla competenza esclusiva del Ministero dell’interno, che esercita le
relative attività attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile; essa comprende numerose attività: tra queste sono di preminente
importanza la formazione e l’addestramento, indirizzate sia al personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia all’esterno (art.14).
Tali competenze sono state affermate in
alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell’adozione di
norme regolamentari (cfr. in particolare Consiglio di Stato – Sezione
consultiva per gli atti normativi- parere n. 177/04 del 26/1/2004 e parere
n. 3068/03 del 9/9/2003), in cui è stato ritenuto che la potestà
regolamentare del Ministero dell’Interno risponde alla rigorosa necessità di
adottare una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale ed è
riconducibile ad esigenze di carattere unitario dello Stato, avuto riguardo
alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le
attività contemplate nell’area normativa della prevenzione incendi. ......
continua >>
Fonte:
Diritto.it |
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25/07/2009 |
OSSERVAZIONI METODOLOGICHE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DA STRESS LAVORO CORRELATO Lo stress lavoro correlato costituisce uno degli elementi che
più spesso vengono citati quale fattore di rischio in grado di provocare una più o meno
marcata compromissione di quello stato di “benessere psicofisico” del lavoratore che la
O.M.S., e più in particolare la C.E, identificano come obiettivo finale dell’azione di
prevenzione anche istituzionale. Con il termine di stress lavorativo, o meglio ancora di stress, si
intende (NIOSH '99) un insieme di reazioni fisiche e emotive dannose che si manifesta quando le
richieste imposte dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze
del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle condizioni
di salute e provocare persino infortuni”. Molte sono le teorie intorno alla genesi del
di stress e diverse sono le interpretazioni del fenomeno, da una parte lo stress (strain) è
visto come un fenomeno strettamente fisiologico che segue il modello della reazione
d’allarme, (Seyle 1936 - Sindrome di Adattamento Generale); reazione conseguente ad uno
stimolo esterno di particolare intensità e che mette in moto una serie di
meccanismi che vedono coinvolti il sistema nervoso, il sistema endocrino, il sistema immunitario e
di conseguenza tutto l’organismo, attraverso modifiche biologiche in parte anche
documentabili. Da qui il termine di “eustress” per indicare quella (reazione) condizione
positiva che consente di far fronte a particolari richieste del contesto (sprint agonistico,
salita in corsa su un tram, preparazione di un esame, lutto improvviso, controllo della
collera..) ed eventualmente a produrre le migliori performances e quello di “distress” per
definire una condizione di discrepanza tra richieste del contesto e risorse individuali;
condizione che può condurre ad un più o meno rapido depuaperamento delle capacità
dell’individuo, determinando conseguenti manifestazioni negative, acuto o croniche. Nodo
oscuro, ma fondamentale, della dinamica dello stress resta comunque la incontenibile
variabilità del profilo individuale, inteso in senso fisico, psicologico, emozionale,
culturale, di esperienza e così via: cosa che spiega pienamente la diversa risposta, anche
biologica, dell’individuo a fronte di medesimi stimoli di contesto.
Dall’altra parte esiste anche una visione dello stress lavoro
correlato che, pur partendo dagli stessi presupposti fisiopatologici, ne fornisce una
interpretazione più e fortemente ......
continua >>
Autore: Dott. Giorgio Miscetti
U.O.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
ASL2 – Perugia
miscetti@libero.it
Fonte: ACTAS |
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25/09/2009 |
Stop del Garante alle aziende
vietato spiare navigazione web
La decisione dell'Autorità. Una società aveva monitorato per nove mesi un suo
dipendente attraverso un software Open Source, in violazione tra l'altro dello
Statuto dei lavoratori
di CARMINE
SAVIANO
Era stato monitorato per nove mesi dalla propria azienda mentre navigava su
internet. E non solo. Tutti i dati erano stati copiati, salvati e
conservati. Pagine viste, numero di connessioni effettuate e tempo trascorso
su ogni sito. Tutto, poi, era stato raccolto in una sorta di dossier
utilizzato dall'azienda per prendere provvedimenti disciplinari. Oggi il
Garante della privacy
ha vietato alla Italian Gasket - l'azienda colpevole - e a tutte le altre
questa procedura.
continua >>
Fonte: Repubblica |
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25/09/2009 |
‘Light’: accendi la luce sulla scienza. E sulla
sicurezza
Un ‘lampione antistupro’ ideato da una studentessa: è
una delle tante invenzioni di ricercatori e di studenti che verranno
presentate durante l’evento Light, organizzato dall’Irpps-Cnr nell’ambito
della ‘Notte dei ricercatori’, il 25 settembre al Planetario di Roma
Un lampione antistupro, alimentato da un pannello
fotovoltaico e dotato di telecamera per sorvegliare parchi e siti privi di
collegamenti alla rete elettrica e telefonica. È una delle invenzioni degli
studenti dell’Istituto tecnico industriale statale-Itis ‘Galileo Galilei’ di
Roma che saranno presentate all’evento ‘Light-Accendi la luce sulla
scienza’, organizzato a Roma dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e
le politiche sociali (Irpps) del Consiglio nazionale delle ricerche
nell’ambito della ‘Notte dei ricercatori’.
‘Light’ che quest’anno è dedicato a Terra, Fuoco, Aria
e Acqua, è una festa all’insegna della condivisione fra pubblico e
ricercatori di curiosità e novità scientifiche e l’occasione per promuovere
la costruzione di una nuova immagine degli scienziati, più vicina alla
realtà quotidiana.
La kermesse si terrà il prossimo 25 settembre a Roma
al Planetario e Museo Astronomico, (piazza G. Agnelli, n. 10, zona Eur;
ingresso gratuito) dalle 15.00 alle 02.00. Una presentazione dell’evento si
terrà la mattina del 24, settembre alle ore 12.00, presso la sede del Cnr
(Piazzale Aldo Moro, 7). Per le scolaresche, la mattina del 25, saranno
aperte varie location: Museo Pigorini con l’attività “Antropologi per un
giorno”; il Centro Interscolastico per le Scienze, uno spazio polifunzionale
dedicato all’educazione scientifica, dotato di laboratori, aule multimediali
e collezioni museali. Per le famiglie con bambini piccoli, l’evento si
svolgerà la sera del 25, dalle ore 19.30 ad Explora il Museo dei Bambini di
Roma che dispenserà, con l’aiuto del Cnr, la “Matematica in gocce’ (Il
programma su
www.eventolight.it).
Light fa parte del POF (Piano offerta formativa) della provincia di Roma.
Al Planetario gli studenti mostreranno le loro
‘tecnologie’ grazie alla ‘Vetrina delle invenzioni’ curata dall’Assessorato
Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro della Regione Lazio. Tra
queste, il Solar Video Survaillance, il lampione ‘anti–stupro’, nato
dall’idea di una studentessa nell’anno scolastico 2008/09 all’Itis Galilei.
L’apparecchiatura consiste in un palo di 2,50 m. sormontato da un pannello
fotovoltaico e corredato da una batteria che alimenta una lampada a led
luminoso e una videocamera capace di trasmettere ad una centrale di
vigilanza via GSM, ponte radio ecc. le riprese.
Nella ‘Vetrina delle Invenzioni’ saranno esposti anche
robot realizzati da altri Istituti tecnici, che si cimenteranno in una
partita di calcio con una palla a raggi infrarossi all’interno di una
pista-labirinto.
Al Planetario, ad attendere il pubblico ci saranno
anche i ‘Banconi della Scienza’ del Cnr, realizzati anche grazie al sostegno
del Ministro della Gioventù. Il ‘Magic Mirror’ per realizzare la scarpa
virtuale, i dispositivi per ricavare elettricità dal succo d’arancia, il
cyber-poliziotto, le pellicole flessibili che sostituiscono le lampadine,
acquari e poster per spiegare la vita nel sistema palustre-lagunare, sistemi
per monitorare le rotte dei tonni, il kit ‘Green magic’ per i ‘piccoli’
biologi, ed altre attrazioni. Tra queste ricordiamo le applicazioni della
chimica verde presenti al bancone del PON - Ricerca e competitività
2009/2013. Numerosi spettacoli musicali, artistici, sportivi e teatrali,
realizzati anche grazie al sostegno della Provincia di Roma, si succederanno
durante la notte.
Il pubblico potrà cimentarsi in animazioni digitali
interattive per entrare nell’affascinante mondo delle nanotecnologie grazie
a BIMORE, progetto esposto dalla Rappresentanza europea in Italia che ha lo
scopo di studiare la fotosintesi naturale con metodi avanzati.
Infine, al Planetario sarà presentato un allestimento
promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità sulle difficoltà delle
donne a ‘farsi strada’ nel mondo della ricerca: un tunnel di ingresso con il
soffitto di cristallo.
Roma, 24
settembre 2009
La scheda
Che cosa: “Light: accendi la luce sulla scienza”
nell’ambito della “Notte dei ricercatori”
Chi: Istituto di ricerche sulla popolazione e le
politiche sociali (Irpps) del Cnr
Dove: Roma, presso il Planetario,
piazza G. Agnelli, 10 - ingresso gratuito
Quando: 25 settembre,
dalle
15.00 alle 02.00 del giorno successivo
Informazioni per la stampa: Rossella Palomba, Istituto
di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Irpps) del Cnr, tel.
06/492724229, cell. 339/1245041, e mail:
r.palomba@irpps.cnr.it;
Adele Menniti,
Irpps - Cnr, 06/492724230, cell. 349/6208653, e mail:
a.menniti@irpps.cnr.it
Ufficio Stampa Cnr: Silvia
Mattoni, tel. 06.49933194, e-mail:
silvia.mattoni@cnr.it; Cecilia Migali,
tel. 06.49933216, e-mail:
cecilia.migali@cnr.it
Capo Ufficio Stampa
Cnr: Marco Ferrazzoli, tel. 3332796719, e-mail:
marco.ferrazzoli@cnr.it
Fonte: CNR |
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25/09/2009 |
Legge 15-7-2009, n. 94
art. 2, comma 19 lettere a) e b): Inserimento di una nuova causa di
esclusione (art. 38, comma 1, lettera m ter del d. lgs. n. 163/2006)
relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti
La norma in esame ha introdotto
all`art. 38 del codice dei contratti pubblici una nuova causa di esclusione
dalle gare e di divieto di affidamento in subappalto per le imprese che si
trovino in una determinata situazione.
Il divieto, infatti, riguarda
le imprese nella cui compagine vi sia un direttore tecnico o un legale
rappresentante che, essendo vittima di un reato di concussione (art. 317
c.p.) ovvero di estorsione (art. 629 c.p.), aggravato dalla circostanza che
l`autore si sia avvalso delle condizioni di cui al reato di associazione di
stampo mafioso ovvero con la finalita` di agevolare l`attivita` di tali
associazioni, non abbia denunciato tali fatti all`Autorita` giudiziaria.
Detta circostanza deve emergere dagli indizi posti a base della richiesta di
rinvio a giudizio riguardante l`imputato del reato sopra descritto,
formulata nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. La medesima
situazione deve essere comunicata con le generalita` di chi ha omesso la
denuncia all`Autorita` di vigilanza per la pubblicazione sul sito
dell`Osservatorio.
E` stato altresi` introdotto il comma 1 bis all`art. 38, con il quale si
prevede che tutte le cause di esclusione previste da detta norma non trovino
applicazione alle aziende o societa` sottoposte a sequestro o confisca a
seguito di condanna per reati gravi e affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario.
Quanto alla causa di esclusione, deve notarsi che la stessa opera a carico
dell`impresa concorrente, qualora si riferisca ad uno dei soggetti di cui
alla lettera b) del medesimo art. 38: ossia il titolare e il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore
tecnico, se si tratta di societa` in nome collettivo; i soci accomandatari e
il direttore tecnico, se si tratta di societa` in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se
si tratta di altro tipo di societa`. Detti soggetti dovranno pertanto
effettuare la relativa dichiarazione sostitutiva in sede di gara o in caso
di richiesta di autorizzazione al subappalto.
In base al dettato normativo, la sanzione preclusiva trova applicazione,
qualora sulla base degli indizi posti alla base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell`imputato del reato di concussione od
estorsione, risulti l`omessa denuncia di tali reati da parte dei soggetti
sopra indicati. Detto accertamento comporta il dovere per il Procuratore
della Repubblica procedente di segnalare il fatto, unitamente alle
generalita` del soggetto che ha omesso la denuncia, all`Autorita` di
Vigilanza, affinche` questa ne curi l`inserimento sul sito
dell`Osservatorio. Pertanto, l`esclusione dalla gara potra` avvenire,
laddove dai dati inseriti nell`Osservatorio stesso risulti l`omessa denuncia
a carico di uno dei soggetti rilevanti nella compagine sociale dell`impresa
concorrente o affidataria del subappalto.
In merito alla nuova causa di esclusione, deve osservarsi che il tema del
contrasto alla criminalita` organizzata e` sicuramente condiviso ed
avvertito come centrale da parte dell`Associazione, ai fini
dell`assicurazione di un mercato degli appalti corretto e trasparente.
Tuttavia, non vi e` dubbio che la nuova causa di esclusione introduca
sostanzialmente una sanzione a carico degli imprenditori particolarmente
grave per l`operativita` dell`impresa, consistente nella preclusione dalla
partecipazione alle gare e dall`affidamento dei subappalti per un periodo di
tre anni, per l`ipotesi di mancata denuncia, finendo per imporre un obbligo
di denuncia finora mai espressamente previsto dall`ordinamento giuridico.
Al fine di semplificare l`attivita` delle imprese associate, si allega un
modello di dichiarazione sostitutiva aderente al dettato normativo da
emettere nei confronti delle stazioni appaltanti.
FONTE ANCE N.1182
Scarica
modello-di-dichiarazione-sostitutiva.pdf 
Scarica
legge-15-luglio-2009-n-94-art-2-comma-19.pdf 
Fonte:ANCE
Agrigento |
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25/09/2009 |
CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI -
D.LGS.
163/06 - MODIFICHE ALL’ART. 38 APPORTATE DALLA LEGGE N. 94 DEL
2009 - NUOVA CAUSA
DI
ESCLUSIONE DAI
PUBBLICI APPALTI
Sul
supplemento ordinario n. 128 alla G.U. 170 del 24-7-2008 è stata
pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 94, “Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica”.
Il
comma 19 dell’articolo 2 ha introdotto una nuova causa di esclusione
dai pubblici appalti. Viene
infatti prevista
l’esclusione dalla partecipazione agli appalti di lavori pubblici
per quelle imprese i cui legali rappresentanti o direttori tecnici
abbiano subìto un tentativo di estorsione da parte della criminalità
organizzata e “non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudi¬ziaria”.
Pertanto in occasione della partecipazione alle gare, il cui bando
sia pubblicato
a partire dal
8 agosto 2009, è necessario aggiungere alla dichiarazione relativa
alle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 anche la seguente:
«m-ter)
di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, non
risultino
aver denunciato i fatti all’autorità
giudi¬ziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni
antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’
Autorità di cui
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell’Osservatorio».
Si
ricorda che il testo integrale del
D.Lgs. n. 163/2006 coordinato con le
modifiche intervenute è
pubblicato
sul sito del Collegio
CostruttorI
all’indirizzo internet www.ancebrescia.it, nella rubrica “Lavori
pubblici”.
____________________________________________
CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI -
D.LGS.
163/2006 - MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N.
102 DEL 2009 ALLE PROCEDURE
DI
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI A CORREDO
DELL’OFFERTA
Sul supplemento ordinario n. 140 alla Gazzetta ufficiale n. 179
del 4 agosto 2009, è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009 n.
102 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78,
recante
provvedimenti anticrisi,
nonchè
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali”.
Si ritiene opportuno sottolineare come l’articolo 4-quater, che
riguarda “misure per la semplificazione in materia di contratti
pubblici”, tratti solo di modifiche al Codice degli appalti
pubblici, di cui si riepilogano succintamente i principali
aspetti che riguardano unicamente la procedura di presentazione
delle giustificazioni a corredo
dell’offerta
e della loro valutazione da parte della stazione appaltante.
continua >>
Fonte: Collegio Costruttori Edili di Brescia
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25/09/2009 |
Nelle gare di appalto di
lavori pubblici, l`obbligo del possesso del requisito della qualita`
non e` determinato dall`importo dell`appalto stesso ma da quello dei
lavori che ciascun concorrente intenda assumere
Nella sentenza del TAR
Sicilia Palermo sez. III 2-9-2009 n. 1461 (in allegato), viene
riproposta l`interpretazione dell`Autorita` di vigilanza sui
contratti pubblici resa piu` volte (*) e confermata, anche con
specifico riferimento ai raggruppamenti temporanei d`impresa, in
forza del parere per la soluzione delle controversie n.
125/2007.
In tale parere l`Autorita` esprime l`avviso che l`obbligo di
dimostrare il possesso del requisito di qualita` sussiste
soltanto quando l`importo dei lavori che il concorrente intende
assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale
il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia gia`
divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale
disciplinata, in rapporto alle classifiche, dall`articolo 4 e
dall`allegato B del D.P.R. n. 34/2000. Cio` poiche`, come gia`
chiarito nella determinazione n. 29/2002, il possesso del
sistema di qualita` non e` requisito connesso all`importo
dell`appalto, bensi` e` un requisito di classifica SOA
Per quanto attiene al possesso del requisito di qualita` nelle
associazioni temporanee di imprese - atteso che la ratio della
normativa in materia e` proprio quella di agevolare la
partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni,
onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori
pubblici - il consentire la partecipazione ad un appalto, per il
quale viene richiesta ad esempio la classifica III (fino a euro
1.032.913) anche ad imprese riunite in possesso di classifica I
(fino a euro 258.228) e II (fino a euro 516.457) non risulta
alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla
gara in forma singola e in forma associata.
Ne consegue che le imprese riunite di cui al citato esempio,
qualora con le iscrizioni da ciascuna possedute coprano
l`importo dell`appalto, possono essere ammesse alla gara, anche
se prive del requisito di qualita` non prescritto nelle suddette
classifiche.
Diversamente argomentando, le imprese qualificate nelle
classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della
qualita`, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni
di importo superiore alla classifica II, vanificando cosi`
l`istituto dell`associazione temporanea di imprese.
(*) deliberazioni n.
182/2003; n. 241/2003; n. 27/2004;
parere per la soluzione delle
controversie n. 220/2008.
Fonte ANCE n.1165
Scarica
sentenza-tar-sicilia_-qualita.pdf 
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25/09/2009 |
Chi dice
che l’attuale crisi economica procura solo problemi
alle PMI? Essa offre anche nuove possibilità, in
particolare nel settore energetico.
segue
Fonte: Ufficio
Federale dell'Energia (Svizzera) |
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25/09/2009 |
Il Tribunale ha affrontato sia il
tema della legittimita' o non dei procedimenti disciplinari riconducibili
all'indagato, di cui ha rimarcato l'inconferenza valutativa con il conforto di
questa Corte regolatrice (l'ordinanza richiama la Decisione Cass. Sez .....
secondo cui la condotta vessatoria integrante mobbing non è esclusa dalla
formale legittimita' delle .....
Vai
alla sentenza per esteso >> |
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25/09/2009 |
Rischio elettivo
Corte di Cassazione
-
Sezione Lavoro - Sentenza del 18-5-2009, n.
11417
Svolgimento del
Processo
Con sentenza in data
8.4/6.5.2005 la
Corte di appello di
Firenze confermava
la sentenza del
Tribunale di Lucca
del 15.10.2002 che
aveva rigettato la
domanda proposta da
(…) ai fini del
riconoscimento dell’indennizzabilità
dell’infortunio sul
lavoro occorsogli il
21.7.2000 e
dell’adozione di
ogni pronuncia
accessoria e
conseguente.
Osservava in sintesi
la corte
territoriale che la
situazione di grave
rischio in cui era
venuto a trovare il
(…) e che aveva
causato l’infortunio
era stata
determinata da una
sua scelta
volontaria e per
nulla necessitata,
non avendo lo stesso
alcun ragionevole
motivo per seguire
il tragitto
prescelto (che in
altre occasioni il
lavoratore aveva
cercato di
imboccare, venendo
“fermato in tempo”
da altro dipendente,
che lo aveva
dissuaso dal
percorrerlo, in
quanto scosceso e
con una curva in
forte pendenza),
anziché la via
ordinaria, seguita
in occasione di
precedenti
trasporti. Sicché
nella fattispecie
ricorreva l’ipotesi
del rischio
elettivo,
escludente, come
noto, l’indennizzabilità
dell’infortunio.
Per la cassazione
della sentenza
propone ricorso (…)
con due motivi.
Resiste con
controricorso
l’INAIL.
Motivi della
decisione
Con il primo motivo,
svolto ai sensi
dell’art. 360 n. 5
cpc, il ricorrente
lamenta che i
giudici di merito
hanno erroneamente
ritenuto di
ravvisare nei fatti
per cui è processo
la fattispecie del
rischio elettivo,
essendosi
l’infortunio
verificato lungo
l’unica strada
nell’occasione
percorribile, in
quanto il percorso
normalmente seguito
era ostruito da
diversi veicoli
parcheggiati nel
piazzale antistante
la cantina mentre il
viottolo imboccato
era libero e,
comunque, costituiva
uno dei percorsi
alternativi per
uscire dall’azienda.
Con il secondo
motivo, svolto ai
sensi dell’art. 360
n. 3 cpc, il
ricorrente prospetta
che la corte toscana
non ha tenuto conto
dei precedenti
giurisprudenziali
specifici sulla
questione di diritto
prospettata e che la
sentenza di prime
cure, comunque, non
aveva fatto alcuna
menzione del rischio
elettivo, avendo
rigettato la domanda
per asserito
svolgimento di
un’attività
funzionale ad un suo
esclusivo interesse.
Il primo motivo è
fondato.
Costituisce
orientamento
interpretativo
acquisito di questa
Suprema Corte che il
rischio elettivo,
quale limite all’indennizzabilità
degli infortuni sul
lavoro, è
ravvisabile, per
richiamare una
definizione
sintetica
ricorrente, solo in
presenza di un
comportamento
abnorme, volontario
ed arbitrario del
lavoratore, tale da
condurlo ad
affrontare rischi
diversi da quelli
inerenti alla
normale attività
lavorativa, pur
latamente intesa, e
tale da determinare
una causa
interruttiva di ogni
nesso fra lavoro,
rischio ed evento
secondo
l’apprezzamento di
fatto riservato al
giudice di merito
(cfr. ad es. Cass.
n. 15047/2007; Cass.
N. 15312/2001; Cass.
N. 8269/1997; Cass.
N. 6088/1995).
Più in particolare,
per configurare il
rischio elettivo
secondo la
definizione
descritta, viene
richiesto a) che il
lavoratore ponga in
essere un atto non
solo volontario, ma
anche abnorme, nel
senso di arbitrario
ed estraneo alle
finalità produttive;
b) che il
comportamento del
lavoratore sia
motivato da impulsi
meramente personali,
quali non possono
qualificarsi le
iniziative, pur
inconfrue ed anche
contrarie alle
direttive del datore
di lavoro, ma
motivate da finalità
produttive; c) che
l’evento conseguente
all’azione del
lavoratore non abbia
alcun nesso di
derivazione con
l’attività
lavorativa.
Nel concorso di tali
situazioni, che
qualificano in
termini di abnormità
la causa iniziale
della serie
produttiva
dell’evento
infortunistico, il
rischio elettivo si
distingue, quindi,
dall’atto colpevole
del lavoratore, e
cioè dall’atto
volontario posto in
essere con
imprudenza,
negligenza o
imperizia, ma che,
motivato, comunque,
da finalità
produttive, non vale
ad interrompere il
nesso fra
l’infortunio e
l’attività
lavorativa e non ne
esclude, pertanto,
la indennizzabilità.
A
tale indirizzo
interpretativo non
si è attenuta la
decisione impugnata,
la quale ha omesso
di considerare che
l’infortunio si è
realizzato a fronte
di un comportamento
del lavoratore che,
sebbene imprudente,
era, comunque,
ricollegabile alle
finalità aziendali,
essendo l’infortunio
avvenuto
nell’espletamento
dell’attività
lavorativa ed in
conseguenza di una
scelta (quale quella
di percorrere, fra i
due sentieri di
accesso all’azienda,
quello più
scosceso), che,
sebbene non
necessità, ed anzi
evitabile, non
risultava del tutto
estranea alle
finalità lavorative
e non corrispondeva
solo ad esigenze
meramente personali.
In accoglimento del
ricorso, la sentenza
impugnata –
assorbito col
secondo motivo – va
cassata e rinviata a
contiguo giudice
territoriale, il
quale, nel decidere
la domanda proposta,
si atterrà al
principio di diritto
indicato e
provvederà anche in
ordine alle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso,
cassa la sentenza
impugnata e rinvia
alla corte di
appello di Bologna
anche per le spese
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25/09/2009 |
Fonte: CGIL |
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25/09/2009
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TESTO UNICO SICUREZZA
E NON SOLO ...
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Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico
sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:
R,U,P, e Responsabile
lavori
Obbligo di
valutazione di tutti i carchi?
Elezione del RLS in
società SNC con soli soci
DUVRI
e condomini
Vai a tutte le altre discussioni in
Tempo Reale sul Testo Unico >>
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E
SALUTE SUL LAVORO
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25/09/2009 |
Fonte: OSHA |
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25/09/2009 |
Fonte: Collegio dei Geometri e
dei Geometri Laureati della Provincia di Modena |
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24/07/2009 |
Costruire Benessere -(14-28/6/2009) - esperimento del Cubo di Ghiaccio
Allegati alla notizia
[79 Kb]
materiale chiusura evento
[76 Kb]
materiale pre chiusura evento
[495 Kb]
l\_informazione
[303 Kb]
gazzetta
Fonte: Collegio dei Geometri e
dei Geometri Laureati della Provincia di Modena |
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24/07/2009 |
L'angolo fiscale
Lotta ai paradisi: nell'Archivio anche i dati delle filiali estere
Nuove istruzioni agli uffici per l'utilizzo delle informazioni utili alle
indagini finanziarie contro l'evasione
Anche le filiali estere delle banche e degli altri intermediari finanziari
italiani, al pari di quelle residenti, devono trasmettere all'Archivio dei
rapporti finanziari i dati relativi alle operazioni effettuate dai loro
clienti. Si allarga il raggio d'azione delle indagini di contrasto alle
attività estere nascoste al fisco.
Con la circolare n. 42/E del 24 settembre, l'agenzia delle Entrate fornisce
nuove istruzioni agli uffici per l'utilizzo dei dati contenuti
nell'Archivio, in modo da rendere tale strumento ancor più efficace
nell'individuazione di attività detenute all'estero in violazione delle
norme sul "monitoraggio fiscale", cioè senza darne comunicazione attraverso
il quadro RW del modello Unico.
continua >>
Il destino dei paradisi fiscali e le
nuove strategie antievasione
Al tema è dedicato il convegno
dell'agenzia delle Entrate e della GdF
che si terrà a Roma il 29 settembre
continua >>
Fonte:
Fisco Oggi
Risoluzione n. 251 del 24/09/09
Fonte:
Agenzia delle Entrate
DETRAZIONE 55% -
ELIMINAZIONE DELL’ATTESTATO
DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA PER IMPIANTI
DOTATI
DI
CALDAIE A CONDENSAZIONE
(Legge 23
luglio 2009, n.99)
Per poter
beneficiare della detrazione del 55%
(art.1, commi 20-24, della Legge 24
dicembre 2007, n.244) viene meno
l’obbligo, da parte del contribuente, di
acquisire l’attestato di qualificazione
energetica, relativamente agli
interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione.
Questo
quanto disposto dall’art.31, comma 1,
della Legge 23 luglio 2009, n.99,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
31 luglio 2009, ed entrata
in vigore il 15 agosto.
In
particolare, l’art.31[1] ha stabilito
che,
a partire dal
15 agosto 2009, anche per la
sostituzione di impianti termici con
caldaie a condensazione (così come per
l’installazione di pannelli solari e per
la sostituzione delle finestre e degli
infissi in singole unità immobiliari),
tra gli adempimenti cui è tenuto il
contribuente, non è più necessaria
l’acquisizione dell’attestato di
qualificazione energetica.
Tenuto
conto delle suddette novità legislative,
i soggetti interessati al beneficio,
a partire dal
15 agosto 2009, relativamente agli
interventi di sostituzione di impianti
termici con caldaie a condensazione, si
ritiene siano tenuti ad acquisire la
seguente documentazione:
A.asseverazione
di un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza dell’intervento ai
requisiti richiesti
(artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007);
B.scheda
informativa relativa agli interventi
realizzati contenente i dati elencati
nello schema di cui all’Allegato E del
Decreto 19 febbraio 2007.
In attesa
di conferma e di
ulteriori chiarimenti da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico,
e dell’Agenzia delle Entrate, sugli
effetti delle modifiche normative
intervenute, l’ENEA ritiene che “coloro
che hanno ultimato i lavori prima del
15/8 siano tenuti a presentare sia
l’allegato A che l’allegato E, mentre
coloro che completeranno i lavori a
partire dal 15/8 siano soggetti a
compilare e ad inviare all’Enea il solo
allegato E attraverso il sito di invio
http://finanziaria2009.acs.enea.it.
Qualora
questo non sia ancora strutturato in
modo da permettere l’invio del solo
allegato E o della documentazione che
eventualmente dovesse essere richiesta
dal Ministero, si ritiene che sia
consentito l’invio tramite raccomandata
semplice esclusivamente per i soggetti
che possono avvalersi della nuova
normativa
relativa
al comma 347”[2].
------------------
[1]
Legge 23 luglio 2009, n. 99
Pubblicata
nella
Gazz.
Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese,
nonchè in
materia di energia.
«omissis»
Art. 31.
(Semplificazione
di procedure)
1.
All’articolo 1, comma 24, lettera c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «e al comma 346 del medesimo
articolo 1» sono sostituite dalle
seguenti: «e ai commi 346 e 347 del
medesimo articolo 1».
«omissis»
[2]
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
____________________________________________________
DETRAZIONE DEL 55% -
BENEFICIO AMMESSO ANCHE PER GLI IMMOBILI
DICHIARATI INAGIBILI DOTATI
DI IMPIANTO
TERMICO
(Risoluzione Ministeriale n.215/E del 12
agosto 2009)
Riprendendo i chiarimenti già forniti
nella Circolare Ministeriale n.36/E del
31 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate
ribadisce che l’immobile oggetto
dell’intervento può appartenere a
qualsiasi categoria catastale,
purchè
esistente.
Essendo
questa la condizione preliminare per
ammettere al beneficio le spese
sostenute per ogni tipologia di lavori,
la nozione di “edificio esistente” è
stata chiarita dalla C.M. 36/E/2007.
Infatti,
fermo restando che il beneficio si
applica ai fabbricati appartenenti
ad ogni
categoria catastale (compresi i
fabbricati rurali), l’edificio si
considera esistente se risulti iscritto
in catasto, oppure qualora ne sia stata
fatta richiesta di accatastamento, e se
risulti effettuato il pagamento
dell’ICI, ove dovuta.
L’applicazione del beneficio non viene
meno anche se
l’edificio sia classificato nella
categoria F2 come “unità
collabente”
(cioè in parte o in tutto inabitabile),
trattandosi comunque di edificio
esistente[1].
Secondo
l’Agenzia delle Entrate, infatti, anche
un fabbricato considerato
collabente
ed iscritto
in catasto nella categoria F2 può essere
considerato come “edificio esistente,
trattandosi di un manufatto già
costruito e individuato catastalmente,
seppure non suscettibile di produrre
reddito”.
Per
ciascun intervento oggetto
dell’agevolazione, l’Agenzia delle
Entrate ha precisato, altresì che, al
fine di poter fruire della detrazione
d’imposta, gli edifici devono essere
dotati di un impianto termico già
esistente.
Per
verificare se l’edificio è dotato o meno
di un impianto termico, l’Agenzia delle
Entrate specifica che, ai fini della
verifica, bisogna fare riferimento alle
disposizioni tecniche, riportate
nell’Allegato A, al punto 14, del D.
Lgs. n.311
del 29 dicembre 2006[2].
In
conclusione, la detrazione del 55% dalle
imposte sui redditi
viene riconosciuta anche nel caso
in cui il fabbricato, oggetto
dell’intervento di riqualificazione
energetica, è classificato come unità
collabente a
seguito di un evento sismico, fermo
restando la presenza, all’interno del
fabbricato oggetto dell’intervento, di
un sistema di riscaldamento, avente la
qualifica di “impianto termico”.
------------------
[1]
Cfr., a tal proposito, la C.M.
36/E/2007, che fornisce la nozione di
“edificio esistente”.
[2]
D.Lgs.
29-12-2006 n. 311.
Disposizioni correttive
ed
integrative al
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia.
Allegato A
«omissis»
14.
impianto termico è un impianto
tecnologico destinato alla
climatizzazione estiva
ed invernale
degli ambienti con o senza produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari
o alla sola produzione centralizzata di
acqua calda per gli stessi usi,
comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore
nonchè gli
organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli
impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, apparecchi per il
riscaldamento localizzato ad energia
radiante, scaldacqua unifamiliari; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando
la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio
della singola unità immobiliare è
maggiore o uguale a 15 kW.
_________________________________________
DETRAZIONE DEL 36% - SPESE PER ONERI
AMMINISTRATIVI
(Risoluzione Ministeriale n.229 del
18 agosto 2009)
Ai
fini della detrazione IRPEF del 36%,
anche la TOSAP rientra tra le spese
agevolabili,
poichè inclusa tra quelle
sostenute per oneri amministrativi,
direttamente collegate
all’esecuzione dei lavori,
nonostante il pagamento non
venga
effettuato tramite bonifico.
Questo
quanto chiarito dalla Risoluzione
Ministeriale n.229 del 18 agosto
2009.
In
particolare,
in
risposta ad un quesito,
l’Amministrazione finanziaria ha
ammesso le spese sostenute per oneri
amministrativi, tra cui il pagamento
della tassa per l’occupazione del
suolo pubblico (TOSAP), all’interno
della voce “altri costi strettamente
inerenti la realizzazione degli
interventi e gli adempimenti posti
dal regolamento di attuazione delle
disposizioni in materia”, dichiarati
agevolabili nella Circolare
Ministeriale n.57/E del 24 febbraio
1998 e ribadita nella Circolare
Ministeriale n.121/E dell’11 maggio
1998.
Infine, l’Agenzia delle Entrate
chiarisce che, nonostante il
pagamento della suddetta tassa
venga
effettuato tramite conto corrente e
non con bonifico, si può accedere
ugualmente alla detrazione del 36%.
In
merito, nelle istruzioni del modello
di dichiarazione Unico Persone
Fisiche, si precisa che,
in relazione
alle spese per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio,
per i pagamenti effettuati a favore
delle pubbliche amministrazioni non
è richiesta la modalità del
bonifico, trattandosi di versamenti
effettuati con modalità obbligate.
Fonte: Collegio Costruttori Edili Brescia
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