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14 SETTEMBRE 2009

  

   

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14/09/2009 I cambiamenti del mondo del lavoro e la gestione dei rischi organizzativi e psicosiali

G. Costa
Dipartimento di Medicina del Lavoro e dell’Ambiente, Università di Milano, e Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano

ABSTRACT. CHANGES IN WORK ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS. In recent years, major changes have occurred in Italian working conditions and employment patterns due to several concurrent factors: increasing occupation in the tertiary sector, implementation of new technologies, labour market globalization, higher variability of working time arrangements, decrease of traditional physical-chemical risks, ageing of general/working population, access to work of people with disabilities, growing immigration of extra-community workers. Thus, psychosocial risk factors are becoming crucial issues of the present work organization, dealing with job content (complexity, meaning, uncertainties), mental work load, time pressure, variable working hours; career perspectives, role conflicts and ambiguity, education and training, personal relations, social support, work/family conflicts; age and cultural discrimination.
The Occupational Health Physician has to deal with these multidimensional and multifaceted aspects of work stress by different and concurrent approaches, at both group and individual levels, with epidemiological and clinical perspectives, enacting preventive and therapeutic strategies. Both “external” work load and individual “responses” have to be properly considered and risk has to be assessed with “relative” rather than “absolute” criteria, addressed not only at fitness to work, but also to corrective actions. Hence, the OHP has to act in closer collaboration with work psychologists, sociologists, human resources managers and work organisation experts.

1. Lo scenario
I cambiamenti occorsi negli ultimi anni hanno determinato una sostanziale modificazione delle condizioni di lavoro, e dei relativi fattori di rischio, in relazione principalmente a:
a) Il progressivo spostamento dell’occupazione dai settore primario e secondario verso il terziario: secondo ISTAT (1), nel 2006 essa era del 65.6% nei servizi, del 21.9% nell’industria e del 2.5% in agricoltura, mentre 10 anni prima era del 61.3%, 25.2% e 6.0% rispettivamente.
b) L’avvento di nuove tecnologie (elettronica, automazione, informatica), la globalizzazione e la flessibilizzazione dei mercati, sia a livello internazionale che locale: ciò si traduce in modificazioni della forma e durata dei contratti di lavoro (a tempo determinato, lavoro somministrato, a chiamata, a progetto), nella delocalizzazione delle attività aziendali in diverse aree geografiche del pianeta, nell’esternalizzazione di molteplici attività complementari o di supporto, nella scissione tra gestione produttiva e finanziaria delle imprese, nella diversificazione dei modelli organizzativi. I lavoratori parasubordinati sono in costante crescita negli ultimi anni: nel 2007 erano 1.566.978, con un aumento del 2.4% rispetto al 2006, che a sua volta aveva fatto registrare un aumento del 3.5% rispetto al 2005. Nel periodo 1996-2004 essi erano aumentati del 108% con un incremento medio annuo del 9.6% (2).
c) La rapida espansione della cosiddetta “società delle 24 ore”, che comporta una sempre maggiore interconnessione spazio-temporale su scala planetaria, con la conseguente necessità di interagire in tempo reale, sia a fini lavorativi che sociali, tra persone di aree geografiche e fusi orari differenti. Gli orari di lavoro si vanno quindi sempre più estendendo alle ore serali e notturne e ai giorni festivi, assumendo una variabilità sempre più accentuata, comprendendo il lavoro a turni, il parttime, il lavoro nel week-end, la settimana compressa, gli orari variabili di inizio e fine lavoro, il lavoro straordinario, il lavoro su chiamata, il telelavoro. La 3a indagine europea sulle condizioni di lavoro (2000) evidenzia che solo il 24% dei lavoratori (27% dei dipendenti e 8% degli autonomi) lavora attualmente nel continua >>

Fonte: G Ital Med Lav Erg 2008; 30:3, Suppl

     
14/09/2009

LE NOVITA' PER IL MONDO CONDOMINIALE

Presenza di dipendenti condominiali. Nessuna novità sostanziale: le definizioni all'art.2 non sono variate, il comma 9 dell'art.3 è variato solo in merito ai lavoratori a domicilio. Quindi nessun nuovo obbligo nei confronti dei "lavoratori che rientrano del campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati".

Lavori non edili in condominio SENZA dipendenti. Nessuna novità (non esiste il "datore di lavoro", quindi non sussiste alcun obbligo di cui all'art.26, seppur modificato).

Lavori non edili in condominio CON dipendenti. Articolo 26: confermati gli obblighi di informazione sui rischi e le modalità di verifica dell'idoneità degli appaltatori, si introduce la nuova disposizione che permette di evitare il DUVRI per i lavori che durano meno di due giorni, purchè non ci siano rischi particolari (indicati nel decreto); inoltre è precisato che i costi per la sicurezza da riportare nei contratti di appalto sono quelli necessari per eliminare o ridurre le interferenze. (rif. d.lgs. 81 e s.m.i. art.26 comma 3bis e comma 5)

Lavori edili. Molte novità, poichè quasi tutti gli articoli del titolo IV sono stati modificati, ma che possiamo sintetizzare, in questa primissima fase di analisi del correttivo, in sei punti:

1 - Nel campo di applicazione viene precisato molto chiaramente che le opere impiantistiche non sono soggette al titolo IV, a meno che non comportino lavori edili: il lavoro da elettricista o da idraulico, di per sè, non è un lavoro edile.
(rif. art.88 comma  2 lettera g-bis)
2 - Il "responsabile dei lavori" è ufficialmente una figura facoltativa, e può essere chiunque come in regime del defunto decreto 494/96 (non deve essere l'amministratore, ovviamente, in quanto già committente): inoltre "il committente è esonerato dalla responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori ".  (rif. art.89 comma 1 lettera c, art.93 comma 1)
3 - La verifica dell'idoneità professionale, sempre a carico del committente o del responsabile lavori, diventa molto articolata e prevede una disamina di documenti
(elencati nel seguito) di tutti gli esecutori, con procedura semplificata (DURC, CCIAA e autocertificazioni) solo in caso di lavori brevi (meno di 200 uomini-giorno) e senza rischi particolari: questa necessità di esaminare documentazione è la novità forse più significativa dell'intero correttivo per l'amministratore di condominio. In caso di opere con DIA o permessi di costruire, al Comune andranno inviati notifica preliminare, DURC e una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione da richiedere alle imprese,
sintetizzata nel seguito. (rif. art.90 comma 9 lettere a, b, c)
4 - La nomina del coordinatore per la sicurezza rimane obbligatoria tutte le volte che ci sono lavori con almeno due imprese esecutrici, anche non contemporanee; ci sono sottocasi che prevedono la nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) ed altri che permettono di nominare solo il coordinatore per l'esecuzione (CSE), che assume gli oneri del CSP: di fatto i compiti sono gli stessi - cumulativamente parlando - e conviene quindi semplificare ragionando sempre su un coordinatore nominato fino dalla fase di progettazione, a favore della sicurezza del cantiere. (rif. art.90 commi 3, 4 e 11)
5 - I casi in cui è obbligatoria la nomina del CSP all'affidamento dell'incarico di progettazione sono i lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi i lavori di manutenzione ordinaria o con DIA) e "comunque di importo inferiore ad euro 100.000". Nei dubbi interpretativi (100.000 euro con o senza iva? comunque vuol dire E oppure O?) assumiamo cautelativamente che si tratti di opere senza permesso di costruire E sotto i 100.000 euro iva inclusa: in questi casi il CSP non va nominato. Si noti che, se nominato, il CSP dovrebbe "coordinare l'applicazione" di oneri legati al committente, in una formulazione legislativa ancora tutta da comprendere. (rif. art.90 comma 11 e art.91 comma 1 lettera b-bis)
6 - I costi per la sicurezza, stimati dal coordinatore, vanno pagati a chi effettivamente realizza le predisposizioni onerose che a quei costi sono legate: il committente o il responsabile lavori deve accertarsi che i costi finiscano in mano agli esecutori reali (e non vengano incamerati per esempio dall'appaltatore, quando la realizzazione avviene per mano di un subappaltatore). (rif. art.100 comma 6bis)


LAVORI EDILI: documentazione che il committente deve ottenere dalle imprese affidatarie ed esecutrici e dai lavoratori autonomi per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (rif. art.90 comma 9 lettere a, b, c)

Caso 1: lavori che durano più di 200 uomini-giorno e/o comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI: documentazione COMPLETA

IMPRESE:
1 - dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL, casse edili
2 - dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
3 - dalle sole imprese affidatarie (coloro che sottoscrivono il contratto con il committente): dichiarazione con il nominativo del soggetto incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 (verifica e coordinamento della sicurezza dei subappaltatori - ndr)
4 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
5 - documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
6 - DURC
7 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di  sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto 81/08 e s.m.i.

LAVORATORI AUTONOMI
1 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
2 - specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
3 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
4 - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto 81/08 e s.m.i.
5 - DURC

Caso 2: lavori che durano meno di 200 uomini-giorno e non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI: documentazione SEMPLIFICATA

IMPRESE:
1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
2 - autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
3 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
4 - DURC
 

LAVORATORI AUTONOMI
1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
2 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
3 - DURC

Fonte: Millescale

 

   

14/09/2009 Nuove modalità operative sulla comunicazione del RLS all’INAIL
 

PREMESSA

 

Il decreto correttivo 106/2009 ha mantenuto l'obbligo di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL, ma l'8 agosto un comunicato dello stesso istituto ha temporaneamente sospeso la scadenza del 16 agosto 2009 in attesa di una circolare esplicativa INAIL, diffusa poi il 25 agosto; la circolare operativa n.43 riporta istruzioni per comunicare i nominativi per chi ancora non avesse provveduto; non è prevista una scadenza temporale ultima, quindi teoricamente l'obbligo sarebbe da considerarsi immediato.

 

CHI E' IL RLS?

 

Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui all'art. 18 del d.lgs 626/94 (vigente fino al maggio 2008 ed oggi abrogato) e di cui all'art. 47 del d.lgs. 81/2008, attuale "testo unico" per la sicurezza sul lavoro. Questa figura è, per così dire, un “portavoce” dei lavoratori di un’attività (per esempio uno studio professionale), in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti del datore di lavoro. Fin dall’anno 1997 il RLS viene liberamente eletto tra i lavoratori, escluso ovviamente il datore di lavoro, ma la sua elezione non è un obbligo: i lavoratori possono lecitamente decidere di non eleggere alcun RLS, ed in questo caso il datore di lavoro deve rapportarsi soltanto con il cosiddetto RLST, Rappresentante “Territoriale”, individuato – per comparto di appartenenza – a livello di comitati paritetici territoriali (gli organismi formati localmente da associazioni datoriali e sindacali).

Nel condominio nessuno dei due articoli citati (art. 18 del d.lgs 626/94 e art. 47 del d.lgs. 81/2008) ha mai avuto ed ha rilievo: la figura del RLS nel condominio non esiste. Nel primo caso, perché il decreto 626 era applicabile solo nei casi espressamente previsti, e cioè parzialmente agli art. 21 e 22, e non quindi all’art.18; nel secondo caso perché (come all'art. 3 comma 9 del d.lgs. 81/2008) nei confronti dei lavoratori di condominio trovano applicazione gli obblighi di informazione, formazione, dispositivi di protezione individuale e attrezzature conformi al decreto, e niente altro. La figura del RLS non è mai stata prevista dalla legge nel condominio e nessuna comunicazione all'INAIL è quindi necessaria per un condominio con dipendenti.

 

LA CRONISTORIA DEGLI OBBLIGHI

 

30 aprile 2008 - Sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il d.lgs. 81/2008, “testo unico” sulla sicurezza sul lavoro, che all’art.18 comma 1 lettera aa (sì: proprio a-a - ndr) impone al datore di lavoro di “comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. In che modo? Entro quando? Nessuno lo sa. La mancata comunicazione è sanzionata dall’art.55 comma 5 lettera o con ammenda da 500 euro.

12 marzo 2009 – L’INAIL emette la
circolare n.11, nella quale precisa che va inviato il nominativo del RLS solo se presente al 31 dicembre 2008 ed indica la scadenza temporale ultima nel 16 maggio 2009.

Fine aprile, inizio maggio 2009 – Panico in vista della scadenza del 16 maggio: si scopre l’esistenza del RLS. Negli studi di amministrazione condominiale arrivano circolari terroristiche che suggeriscono fantasiosi escamotages per ovviare all’eventuale assenza del RLS: autonominarsi come datore di lavoro (impossibile), convincere i lavoratori a retrodatare la nomina (la nomina! Il RLS si “elegge”, non si “nomina”; e poi: mai retrodatare), nominare a forza l’unico lavoratore presente (illegittimo).

15 maggio 2009, pomeriggio – Poche ore prima della scadenza il sito internet dell’INAIL pubblica
due righe nelle quali, facendo riferimento a una nota ministeriale sempre del 15 maggio, si rimanda la scadenza al 16 agosto 2009. La nota ministeriale è introvabile, nonostante contatti diretti con uffici ministeriali sul territorio. Il sito dell’INAIL va in crisi per l’eccessivo numero di contatti, gli utenti più previdenti catturano la schermata delle “due righe” e la ripropongono sui forum specializzati.

1 giugno 2009 – Viene diffusa la ormai leggendaria
nota ministeriale del 15 maggio, della cui esistenza si cominciava a dubitare. La data del 16 agosto viene scadenziata con più serenità.

4 agosto 2009 – Il Ministero del Welfare invia
una lettera all’INAIL invitando l’istituto a riconsiderare, in funzione del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri ed in via di pubblicazione, la data di scadenza dell’obbligo di comunicazione del RLS.

5 agosto 2009 – Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 106/2009, correttivo del d.lgs. 81/2009. Il nuovo art.18 comma 1 lettera aa recita: “comunicare in via telematica all’INAIL (...) in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”. La sanzione (art.55 comma 5 lettera l) si riduce da 500 euro a un’ammenda da 50 a 300 euro.

8 agosto 2009 – Un
comunicato dell’INAIL, aderendo alla indicazione ministeriale del 4 agosto, di fatto sospende la scadenza del 16 agosto, rimandando all’emissione di una successiva circolare esplicativa.

20 agosto 2009 – Entra in vigore il decreto correttivo e quindi la nuova versione del d.lgs. 81/2008.

25 agosto 2009 – L’INAIL finalmente diffonde la
circolare esplicativa n.43 con le modalità operative per comunicare i nominativi, precisando bene chi e come deve inviare la comunicazione e le sanzioni in difetto, ma omettendo di indicare una data di scadenza. Teoricamente quindi ogni ritardo dalla data della circolare INAIL è sanzionabile.

 

LE ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INAIL

 

Consigliando fin da subito, per chi ancora non lo avesse inviato, di comunicare il nominativo del RLS, vediamo in breve i chiarimenti della circolare INAIL n.43 del 25 agosto 2009.

·         La circolare riguarda soltanto i RLS, quindi i rappresentanti eletti internamente ai lavoratori in azienda. Per quanto riguarda i rappresentanti territoriali (RLST), l’INAIL si riserva nuove comunicazioni a seguito delle interpretazioni ministeriali che verranno.

·         Chi ha già ottemperato all'obbligo comunicando il nominativo del RLS con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di designazione dopo il 1° gennaio 2009.

·         Chi non ha, lecitamente, effettuato alcuna comunicazione deve inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative della circolare n.43. Non è precisata alcuna scadenza temporale.

·         Chi non rientra nei casi precedenti, cioè aziende attualmente senza lavoratori soggetti al decreto 81 o aziende nelle quali il RLS non è stato eletto tra i lavoratori, l'obbligo di comunicazione scatterà in occasione di un’eventuale prima elezione del RLS.

·         Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere designato un RLS differente da quello segnalato.

Obbligatorio riportare questa frase della circolare: “Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo”.

Si ricorda ancora che la comunicazione del nominativo degli RLS è un obbligo per i datori di lavoro di studi professionali. Al contrario il RLS è una figura inesistente per i condomini, con o senza dipendenti, e non va comunicata in nessun caso.

Fonte: Millescale

 

 

14/09/2009 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - E' disponibile il formato elettronico degli atti del convegno "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro." Organizzato dall' ISPESL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza , che si è tenuto a Venezia il 25 Giugno 2009. continua >>

Fonte: ISPESL

   
14/09/2009 Il medico di fronte al mobbing  continua >>

Fonte: Diritto.it

   
14/09/2009 Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (Intesa Stato-Regioni 30/10/07 e Accordo Stato-Regioni 18/09/08): modificazioni ed integrazioni alla DGR 170/2009 continua >>

Fonte: Saluter

   
14/09/2009

Influenza pandemica (H1N1) 2009

Questa forma d'influenza particolare è causata da una nuova provenienza virale del sottotipo A (H1N1). Risulta dalla combinazione di due virus suini, di un virus volatile e di un virus umano, dunque il nome "febbre suina". Questa denominazione è errata poiché questa malattia non circola tra i suini, ma tra le persone. È vero che i suini sono regolarmente infetti con l'influenza. I virus influenzali suini vengono trasmessi raramente sulle persone. In ogni modo, in tali casi non sono la causa della trasmissione tra le persone. Il virus suini che è emerso in Messico, invece, si trasmette da una persona all'altra: viene passato tra goccioline tossendo, starnutendo o tramite il contatto con delle superfici contaminate (stretta di mano, etc.).

 
Informazioni per la popolazione

Informazioni per specialisti

Domande più frequenti

Fonte: UFSP (Svizzera)

  

   

14/09/2009

TESTO UNICO SICUREZZA E NON SOLO ...  - Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:

quando il mobbing uccide....

Quanti cavi con guaina dentro un tubo metallico

valutazione rischio incendio in azienda agricola
 
DPI e limiti TLV
 
Droghe - autista

Vai a tutte le altre discussioni in Tempo Reale sul Testo Unico >>

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

   
14/09/2009
Show Web Version of 'Faller dies when struck by large slab of danger tree' Poster in New Window
Faller dies when struck by large slab of danger tree
Keywords: faller, danger, tree, escape, route, log
Industries: Forestry
Year: 2009
Alert #: Fatality 2009-12
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Fonte: WorksafeBC

     
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