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I cambiamenti del mondo del
lavoro e la gestione dei rischi organizzativi e psicosiali G. Costa
Dipartimento di Medicina del Lavoro e dell’Ambiente, Università di Milano, e
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena,
Milano
ABSTRACT. CHANGES IN WORK ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF PSYCHOSOCIAL RISK
FACTORS. In recent years, major changes have occurred in Italian working
conditions and employment patterns due to several concurrent factors: increasing
occupation in the tertiary sector, implementation of new technologies, labour
market globalization, higher variability of working time arrangements, decrease
of traditional physical-chemical risks, ageing of general/working population,
access to work of people with disabilities, growing immigration of
extra-community workers. Thus, psychosocial risk factors are becoming crucial
issues of the present work organization, dealing with job content (complexity,
meaning, uncertainties), mental work load, time pressure, variable working hours;
career perspectives, role conflicts and ambiguity, education and training,
personal relations, social support, work/family conflicts; age and cultural
discrimination.
The Occupational Health Physician has to deal with these multidimensional and
multifaceted aspects of work stress by different and concurrent approaches, at
both group and individual levels, with epidemiological and clinical perspectives,
enacting preventive and therapeutic strategies. Both “external” work load and
individual “responses” have to be properly considered and risk has to be
assessed with “relative” rather than “absolute” criteria, addressed not only at
fitness to work, but also to corrective actions. Hence, the OHP has to act in
closer collaboration with work psychologists, sociologists, human resources
managers and work organisation experts.
1. Lo scenario
I cambiamenti occorsi negli ultimi anni hanno determinato una sostanziale
modificazione delle condizioni di lavoro, e dei relativi fattori di rischio, in
relazione principalmente a:
a) Il progressivo spostamento dell’occupazione dai settore primario e secondario
verso il terziario: secondo ISTAT (1), nel 2006 essa era del 65.6% nei servizi,
del 21.9% nell’industria e del 2.5% in agricoltura, mentre 10 anni prima era del
61.3%, 25.2% e 6.0% rispettivamente.
b) L’avvento di nuove tecnologie (elettronica, automazione, informatica), la
globalizzazione e la flessibilizzazione dei mercati, sia a livello
internazionale che locale: ciò si traduce in modificazioni della forma e durata
dei contratti di lavoro (a tempo determinato, lavoro somministrato, a chiamata,
a progetto), nella delocalizzazione delle attività aziendali in diverse aree
geografiche del pianeta, nell’esternalizzazione di molteplici attività
complementari o di supporto, nella scissione tra gestione produttiva e
finanziaria delle imprese, nella diversificazione dei modelli organizzativi. I
lavoratori parasubordinati sono in costante crescita negli ultimi anni: nel 2007
erano 1.566.978, con un aumento del 2.4% rispetto al 2006, che a sua volta aveva
fatto registrare un aumento del 3.5% rispetto al 2005. Nel periodo 1996-2004
essi erano aumentati del 108% con un incremento medio annuo del 9.6% (2).
c) La rapida espansione della cosiddetta “società delle 24 ore”, che comporta
una sempre maggiore interconnessione spazio-temporale su scala planetaria, con
la conseguente necessità di interagire in tempo reale, sia a fini lavorativi che
sociali, tra persone di aree geografiche e fusi orari differenti. Gli orari di
lavoro si vanno quindi sempre più estendendo alle ore serali e notturne e ai
giorni festivi, assumendo una variabilità sempre più accentuata, comprendendo il
lavoro a turni, il parttime, il lavoro nel week-end, la settimana compressa, gli
orari variabili di inizio e fine lavoro, il lavoro straordinario, il lavoro su
chiamata, il telelavoro. La 3a indagine europea sulle condizioni di lavoro
(2000) evidenzia che solo il 24% dei lavoratori (27% dei dipendenti e 8% degli
autonomi) lavora attualmente nel
continua >>
Fonte: G Ital Med Lav Erg 2008; 30:3, Suppl |
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LE NOVITA' PER IL MONDO
CONDOMINIALE
Presenza di dipendenti
condominiali. Nessuna novità sostanziale: le
definizioni all'art.2 non sono variate, il comma 9 dell'art.3 è variato solo in
merito ai lavoratori a domicilio. Quindi nessun nuovo obbligo nei confronti dei
"lavoratori che rientrano del campo di
applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati".
Lavori
non edili in condominio SENZA dipendenti.
Nessuna novità (non esiste il "datore di lavoro", quindi non sussiste alcun
obbligo di cui all'art.26, seppur modificato).
Lavori
non edili in condominio CON dipendenti.
Articolo 26: confermati gli obblighi di informazione sui rischi e le modalità di
verifica dell'idoneità degli appaltatori, si introduce la nuova disposizione che
permette di evitare il DUVRI per i lavori che durano meno di due giorni, purchè
non ci siano rischi particolari (indicati nel decreto); inoltre è precisato che
i costi per la sicurezza da riportare nei contratti di appalto sono quelli
necessari per eliminare o ridurre le interferenze. (rif.
d.lgs. 81 e s.m.i. art.26 comma 3bis e
comma 5)
Lavori edili. Molte novità, poichè
quasi tutti gli articoli del titolo IV sono stati modificati, ma che possiamo
sintetizzare, in questa primissima fase di analisi del correttivo, in sei punti:
1 - Nel campo di applicazione viene
precisato molto chiaramente che le opere impiantistiche non sono soggette al
titolo IV, a meno che non
comportino lavori edili: il lavoro da elettricista o da idraulico, di per sè,
non è un lavoro edile.
(rif. art.88 comma 2 lettera g-bis)
2 - Il "responsabile dei lavori" è
ufficialmente una figura facoltativa,
e può essere chiunque come in regime del defunto decreto 494/96 (non deve
essere l'amministratore, ovviamente, in quanto già committente): inoltre "il
committente è esonerato dalla responsabilità connesse all'adempimento degli
obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori
". (rif. art.89 comma 1 lettera c, art.93 comma 1)
3 - La verifica dell'idoneità professionale, sempre a carico del committente
o del responsabile lavori, diventa molto articolata e prevede una
disamina di documenti
(elencati nel
seguito) di tutti gli esecutori, con
procedura semplificata (DURC, CCIAA e autocertificazioni) solo in caso di
lavori brevi (meno di 200 uomini-giorno) e senza rischi particolari: questa
necessità di esaminare documentazione è la novità forse più significativa
dell'intero correttivo per l'amministratore di condominio. In caso di opere
con DIA o permessi di costruire, al Comune andranno inviati notifica
preliminare, DURC e una dichiarazione di avvenuta verifica della
documentazione da richiedere alle imprese,
sintetizzata
nel seguito. (rif. art.90
comma 9 lettere a, b, c)
4 - La nomina del coordinatore per
la sicurezza rimane obbligatoria tutte le
volte che ci sono lavori con almeno due imprese esecutrici, anche
non contemporanee; ci sono sottocasi che prevedono la nomina del
coordinatore per la progettazione (CSP) ed altri che permettono di nominare
solo il coordinatore per l'esecuzione (CSE), che assume gli oneri del CSP:
di fatto i compiti sono gli stessi - cumulativamente parlando - e conviene
quindi semplificare ragionando sempre su un coordinatore nominato fino dalla
fase di progettazione, a favore della sicurezza del cantiere. (rif. art.90
commi 3, 4 e 11)
5 - I casi in cui è obbligatoria la nomina
del CSP all'affidamento dell'incarico di progettazione sono i
lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi i lavori di
manutenzione ordinaria o con DIA) e "comunque
di importo inferiore ad euro 100.000". Nei dubbi interpretativi
(100.000 euro con o senza iva? comunque
vuol dire E oppure
O?) assumiamo cautelativamente che
si tratti di opere senza permesso di costruire
E sotto i 100.000 euro iva
inclusa: in questi casi il CSP non va nominato. Si noti che, se nominato, il
CSP dovrebbe "coordinare l'applicazione"
di oneri legati al committente, in una formulazione legislativa ancora tutta
da comprendere. (rif. art.90 comma 11 e art.91 comma 1 lettera b-bis)
6 - I costi per la sicurezza,
stimati dal coordinatore, vanno pagati a
chi effettivamente realizza le predisposizioni onerose che a quei
costi sono legate: il committente o il responsabile lavori deve accertarsi
che i costi finiscano in mano agli esecutori reali (e non vengano incamerati
per esempio dall'appaltatore, quando la realizzazione avviene per mano di un
subappaltatore). (rif. art.100 comma 6bis)
LAVORI EDILI:
documentazione che il committente deve ottenere dalle imprese affidatarie ed
esecutrici e dai lavoratori autonomi per la verifica dell'idoneità
tecnico-professionale (rif. art.90 comma 9 lettere a, b, c)
Caso 1:
lavori che durano più di 200 uomini-giorno e/o comportano i rischi
particolari di cui all'allegato XI: documentazione COMPLETA
IMPRESE:
1 - dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a
INPS, INAIL, casse edili
2 - dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai
lavoratori dipendenti
3 - dalle sole imprese affidatarie (coloro che sottoscrivono il
contratto con il committente): dichiarazione con il nominativo del
soggetto incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97 (verifica e coordinamento della sicurezza dei
subappaltatori - ndr)
4 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
5 - documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
6 - DURC
7 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto 81/08 e
s.m.i.
LAVORATORI AUTONOMI
1 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
2 - specifica documentazione attestante la conformità di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
3 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
4 - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità
sanitaria ove espressamente previsti dal decreto 81/08 e s.m.i.
5 - DURC
Caso 2: lavori che durano meno di 200
uomini-giorno e non comportano i rischi particolari di cui all'allegato
XI: documentazione SEMPLIFICATA
IMPRESE:
1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui
all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
2 - autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai
lavoratori dipendenti
3 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
4 - DURC
LAVORATORI AUTONOMI
1
- autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato
XVII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
2 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
3 - DURC
Fonte: Millescale |
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Nuove modalità operative
sulla comunicazione del RLS all’INAIL
PREMESSA
Il decreto correttivo
106/2009 ha mantenuto l'obbligo di comunicazione del nominativo del RLS
all'INAIL, ma l'8 agosto un comunicato dello stesso istituto ha temporaneamente
sospeso la scadenza del 16 agosto 2009 in attesa di una circolare esplicativa
INAIL, diffusa poi il 25 agosto; la
circolare operativa n.43
riporta istruzioni per comunicare i nominativi per chi ancora non avesse
provveduto; non è prevista una scadenza temporale ultima, quindi teoricamente
l'obbligo sarebbe da considerarsi immediato.
CHI E' IL RLS?
Il RLS è il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, di cui all'art. 18 del d.lgs 626/94 (vigente fino
al maggio 2008 ed oggi abrogato) e di cui all'art. 47 del d.lgs. 81/2008,
attuale "testo unico" per la sicurezza sul lavoro. Questa figura è, per così
dire, un “portavoce” dei lavoratori di un’attività (per esempio uno studio
professionale), in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti del
datore di lavoro. Fin dall’anno 1997 il RLS viene liberamente eletto tra i
lavoratori, escluso ovviamente il datore di lavoro, ma la sua elezione non è un
obbligo: i lavoratori possono lecitamente decidere di non eleggere alcun RLS, ed
in questo caso il datore di lavoro deve rapportarsi soltanto con il cosiddetto
RLST, Rappresentante “Territoriale”, individuato – per comparto di appartenenza
– a livello di comitati paritetici territoriali (gli organismi formati
localmente da associazioni datoriali e sindacali).
Nel condominio nessuno dei due articoli citati (art.
18 del d.lgs 626/94 e art. 47 del d.lgs. 81/2008) ha mai avuto ed ha rilievo: la
figura del RLS nel condominio non esiste. Nel primo caso, perché il decreto 626
era applicabile solo nei casi espressamente previsti, e cioè parzialmente agli
art. 21 e 22, e non quindi all’art.18; nel secondo caso perché (come all'art. 3
comma 9 del d.lgs. 81/2008) nei confronti dei lavoratori di condominio trovano
applicazione gli obblighi di informazione, formazione, dispositivi di protezione
individuale e attrezzature conformi al decreto, e niente altro. La figura del
RLS non è mai stata prevista dalla legge nel condominio e nessuna comunicazione
all'INAIL è quindi necessaria per un condominio con dipendenti.
LA CRONISTORIA
DEGLI OBBLIGHI
30 aprile 2008 - Sulla Gazzetta Ufficiale viene
pubblicato il d.lgs. 81/2008, “testo unico” sulla sicurezza sul lavoro, che
all’art.18 comma 1 lettera aa (sì: proprio a-a - ndr) impone al datore di lavoro
di “comunicare annualmente all'INAIL i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. In che modo? Entro
quando? Nessuno lo sa. La mancata comunicazione è sanzionata dall’art.55 comma 5
lettera o con ammenda da 500 euro.
12 marzo 2009 – L’INAIL emette la
circolare n.11,
nella quale precisa che va inviato il nominativo del RLS solo se presente al 31
dicembre 2008 ed indica la scadenza temporale ultima nel
16 maggio 2009.
Fine aprile, inizio maggio 2009 – Panico
in vista della scadenza del 16 maggio: si
scopre l’esistenza del RLS. Negli studi di amministrazione condominiale
arrivano circolari terroristiche che suggeriscono fantasiosi escamotages per
ovviare all’eventuale assenza del RLS: autonominarsi come datore di lavoro
(impossibile), convincere i lavoratori a retrodatare la nomina (la nomina! Il
RLS si “elegge”, non si “nomina”; e poi: mai retrodatare), nominare a forza
l’unico lavoratore presente (illegittimo).
15 maggio 2009, pomeriggio – Poche ore prima della scadenza il sito internet
dell’INAIL pubblica
due righe
nelle quali, facendo riferimento a
una nota ministeriale sempre del 15 maggio, si rimanda la scadenza al 16 agosto
2009. La nota ministeriale è introvabile, nonostante contatti diretti con uffici
ministeriali sul territorio. Il sito dell’INAIL
va in crisi per l’eccessivo numero di contatti, gli utenti più
previdenti catturano
la schermata delle “due righe”
e la ripropongono sui forum specializzati.
1 giugno 2009 – Viene diffusa la ormai
leggendaria
nota ministeriale del 15 maggio,
della cui esistenza si cominciava a dubitare. La data del 16 agosto viene
scadenziata con più serenità.
4 agosto 2009 – Il Ministero del Welfare invia
una lettera all’INAIL
invitando l’istituto a
riconsiderare, in funzione del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei
Ministri ed in via di pubblicazione, la data di scadenza dell’obbligo di
comunicazione del RLS.
5 agosto 2009 – Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 106/2009,
correttivo del d.lgs. 81/2009. Il nuovo art.18 comma 1 lettera aa recita: “comunicare
in via telematica all’INAIL (...) in caso di nuova elezione o designazione, i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima
applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”. La sanzione (art.55
comma 5 lettera l) si riduce da 500 euro a un’ammenda da 50 a 300 euro.
8 agosto 2009 – Un
comunicato
dell’INAIL, aderendo alla
indicazione ministeriale del 4 agosto, di fatto
sospende la scadenza del 16 agosto, rimandando all’emissione di una
successiva circolare esplicativa.
20 agosto 2009 – Entra in vigore il decreto correttivo e quindi la nuova
versione del d.lgs. 81/2008.
25 agosto 2009 – L’INAIL finalmente diffonde la
circolare esplicativa n.43 con
le modalità operative per comunicare i nominativi, precisando bene chi e come
deve inviare la comunicazione e le sanzioni in difetto, ma
omettendo di indicare una data di scadenza.
Teoricamente quindi ogni ritardo dalla data della circolare INAIL
è sanzionabile.
LE ISTRUZIONI OPERATIVE
DELL’INAIL
Consigliando fin da subito, per chi ancora non lo
avesse inviato, di comunicare il nominativo del RLS, vediamo in breve i
chiarimenti della circolare INAIL
n.43 del 25
agosto 2009.
·
La circolare
riguarda soltanto i RLS, quindi i rappresentanti eletti internamente ai
lavoratori in azienda. Per quanto riguarda i rappresentanti territoriali (RLST),
l’INAIL si riserva nuove comunicazioni a seguito delle interpretazioni
ministeriali che verranno.
·
Chi ha
già ottemperato all'obbligo comunicando il nominativo del RLS con riferimento
alla situazione al 31 dicembre 2008 non deve effettuare alcuna comunicazione, se
non nel caso in cui siano intervenute variazioni di designazione dopo il 1°
gennaio 2009.
·
Chi non
ha, lecitamente, effettuato alcuna comunicazione deve inviare la segnalazione
per la prima volta seguendo le istruzioni operative della circolare n.43. Non è
precisata alcuna scadenza temporale.
·
Chi non
rientra nei casi precedenti, cioè aziende attualmente senza lavoratori soggetti
al decreto 81 o aziende nelle quali il RLS non è stato eletto tra i lavoratori,
l'obbligo di comunicazione scatterà in occasione di un’eventuale prima elezione
del RLS.
·
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse
essere designato un RLS differente da quello segnalato.
Obbligatorio riportare
questa frase della circolare: “Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o
le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non
costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori,
che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro
non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma
o modo”.
Si ricorda ancora che
la comunicazione del nominativo degli RLS è un obbligo per i datori di lavoro di
studi professionali. Al contrario il RLS è una figura inesistente per i
condomini, con o senza dipendenti, e non va comunicata in nessun caso.
Fonte: Millescale |