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11 SETTEMBRE 2009

  

   

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11/09/2009 Ottava ricorrenza degli attentati dell'11 settembre 2001
Gli attentati dell'11 settembre 2001 sono stati quattro attacchi suicidi da parte di terroristi di al-Qa'ida contro obiettivi civili e militari nel territorio degli Stati Uniti d'America.
La mattina dell'11 settembre 2001, 19 affiliati all'organizzazione terroristica di matrice islamica al-Qa'ida dirottarono quattro voli civili commerciali.[1][2] I dirottatori fecero intenzionalmente schiantare due degli aerei sulle torri 1 e 2 del World Trade Center di New York, causando poco dopo il collasso di entrambi i grattacieli e conseguenti gravi danni agli edifici vicini. Il terzo aereo di linea fu fatto schiantare dai dirottatori contro il Pentagono. Il quarto aereo, diretto contro il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington,[3] si schiantò in un campo vicino Shanksville, nella Contea di Somerset (Pennsylvania), dopo che i passeggeri e i membri dell'equipaggio ebbero tentato di riprendere il controllo del velivolo. Oltre ai 19 dirottatori, vi furono 2974 vittime come conseguenza immediata degli attacchi, mentre i dispersi furono 24. La gran parte delle vittime erano civili, appartenenti a 90 diverse nazionalità.
Gli attacchi ebbero grandi conseguenze a livello mondiale: gli Stati Uniti d'America risposero dichiarando la "Guerra al terrorismo" e lanciando una invasione nell'Afghanistan controllato dai Talebani, accusati di aver volontariamente ospitato i terroristi. Il parlamento statunitense fece passare lo USA PATRIOT Act mentre altre nazioni rafforzarono la loro legislazione anti-terroristica, incrementando i poteri di polizia. Le borse rimasero chiuse per quasi una settimana, registrando enormi perdite subito dopo la riapertura, con quelle maggiori fatte registrare dalle compagnie aeree e di assicurazioni. L'economia della Lower Manhattan si fermò per via della distruzione di uffici del valore di miliardi di dollari.
I danni subiti dal Pentagono furono riparati dopo un anno, e un piccolo monumento commemorativo fu costruito sul luogo. La ricostruzione del World Trade Center è invece stata più problematica, a seguito di controversie sorte riguardo i possibili progetti e sui tempi necessari al loro completamento. La scelta della Freedom Tower per la ricostruzione del sito ha subito ampie critiche, conducendo all'abbandono di alcune parti del progetto originario.. continua >>

Fonte: Wikipedia

     
11/09/2009 La strage di Viareggio

viareggiopianto.jpg

Sono passati due mesi dalla strage di Viareggio, un massacro che non ha data di scadenza. La vittima numero 31 è di pochi giorni fa. Ogni due/tre settimane un nuovo nome si aggiunge all'elenco di una tragedia annunciata, come spiegato da più di un ferroviere anche in questo blog. L'informazione pubblica si concentra su fatti di cronaca nera come Garlasco, Cogne, Perugia per anni. La strage di Viareggio è già stata dimenticata, indovinate perché.

Postato da Beppe Grillo il 01.09.09 23:51 | | Commenti (36) |
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Fonte: Blog di Beppe Grillo

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PER NON DIMENTICARE ...

  

 

11/09/2009

I veri limiti di velocita' su strade e autostrade
Le sanzioni dopo la legge 160 del 2 ottobre 2007
e la nuova fascia oltre 40 e fino a 60 km/h, aggiornati, da ultimo, con gli aumenti introdotti  dalla della legge 15 luglio 2009, n. 94, con l'applicazione del 5% di tolleranza e i punti sottratti dalla patente.


Avvertimenti e consigli sulle reali conseguenze per chi supera i limiti di velocità,
presenti e quelli previsti dalle modifiche al Codice della Strada, in autostrada, sulle statali e nei centri abitati.
Il sistema di detrazione dei punti e i nuovi importi

Sanzioni amministrative e punteggio detraibile
ai fini della sospensione della patente di guida

 

Limiti di velocità In km/h

 

Nessuna Sanzione con tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h,
sulla velocità accertata

Art. 142, comma 7

Superamento del limite di non oltre 10 km/h, oltre la tolleranza del 5%,  e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità accertata

Art. 142, comma 8

Superamento del limite di oltre 10 e di non oltre 40 km/h, oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h,  sulla velocità accertata

Art. 142, comma 9(1)

Superamento del limite di oltre 40 e di non oltre 60 km/h, oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h,  sulla velocità accertata

Art. 142, comma
9-bis(1)

S
uperamento di oltre 60 km/h il limite al netto del 5%,  e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità reale accertata

Autostrada
130 km/h
(ordinario)
Sino a
 136 km/h(*)

Nessuna Sanzione

Sino a
 147 km/h(*)

euro 38,00
(€ 50,67)
²


punti 0

Sino a
 178 km/h(*)

euro 155,00
(€ 206,67)²
punti 5

Sino a 200 Km/h(*)

euro 370,00
(€ 493,33)
²
punti 10
e  sosp. patente da
1 a 3 mesi(**)

Oltre 200 km/h(*)

euro 500,00
(€ 666,67)
²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..)
Autostrada 150Km/h***
in quelle a tre corsie più emergenza con apposita segnaletica di limite massimo
Sino a
 157 km/h(*)

Nessuna Sanzione

Sino a
168 km/h(*)

euro 38,00
(€ 50,67)²
punti 0

Sino a
 200 km/h(*)

euro 155,00
 
(€ 206,67)²
punti 5

Sino a 221 Km/h(*)

euro 370,00
(€ 493,33)
²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**)

Oltre 221 km/h(*)

euro 500,00
(€ 666,67)
²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..)
Autostrada
110 Km/h

in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura
Sino a
 115 km/h(*)

Nessuna Sanzione

Sino a
126 km/h(*)

euro 38,00
(€ 50,67)²
punti 0

Sino a
 157 km/h(*)

euro 155,00
(€ 206,67)²
punti 5

Sino a 178 Km/h(*)

euro 370,00
(€ 493,33)
²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**)

Oltre 178 km/h(*)

euro 500,00
(€ 666,67)
²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..)

Autostrada
50 Km/h

in caso di nebbia con visibilità inferiore a 100 metri

Sino a
 55 km/h(*)

Nessuna Sanzione

Sino a
 65 km/h(*)

euro 38,00
(€ 50,67)²
punti 0

Sino a
 95 km/h(*)

euro 155,00
(€ 206,67)²
punti 5

Sino a 115 Km/h(*)

euro 370,00
(€ 493,33)
²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**)

Oltre 115 km/h(*)

euro 500,00
(€ 666,67)
²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..)
Strade Statali ed extra urbane
90 km/h

Sino a

 95 km/h(*)
Nessuna Sanzione

Sino a
 105 km/h(*)

euro 38,00
(€ 50,67)²
punti 0

Sino a
 136 km/h(*)

euro 155,00
(€ 206,67)²
punti 5

Sino a 157 Km/h(*)

euro 370,00
(€ 493,33)
²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**)
Oltre 157 km/h(*) euro 500,00
(€ 666,67)
²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..)
Centri abitati
50 km/h
Sino a
 55 km/h(*)

Nessuna Sanzione

Sino a
 65 km/h(*)

euro 38,00
(€ 50,67)²
punti 0

Sino a
 95 km/h(*)

euro 155,00
 
(€ 206,67)²
punti 5

Sino a 115 Km/h(*)

euro 370,00
(€ 493,33)
²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**)

Oltre 115 km/h(*)

euro 500,00
(€ 666,67)
²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..)

 


(1) Commi le cui sanzioni edittali non sono soggette a variazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. interministeriale 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008)

      (2) Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 195, come introdotto dall'articolo 3, comma 55, lett. c), legge 15.07/2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009), le sanzioni edittali sono aumentate di un terzo se le violazioni sono commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(*) Le velocità indicate in tabella sono da intendersi velocità accertate, alle quali va detratta la tolleranza del 5%, e in ogni caso con una detrazione non inferiore a 5 km/h:
(esempio 1: strada ordinaria, limite km/h 50: velocità rilevata dall'organo accertatore, km/h. 55 - 5% (km/h 2,75, arrotondati a km/h 5)= 50 km/h. (velocità uguale al limite massimo imposto: Nessuna violazione)
(esempio 2: autostrada, limite 130 km/h: velocità rilevata dall'organo accertatore, km/h 136 - 5% (km/h 6,8)= km/h 129,20 (velocità inferiore al limite massimo stabilito - nessuna sanzione).
Si tenga altresì in considerazione che le velocità indicate nei verbali di contestazione notificati dall'organo accertatore sono, di norma, già al netto della tolleranza. Per cui, per conoscere quale fosse la reale velocità accertata, là dove non indicata, si deve - con procedimento inverso a quello seguito dalle forze di polizia - aggiungere il 5%.


(**) Oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo indicato in tabella, consegue anche il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida.
Inoltre, se il titolare di patente commette una ulteriore violazione nel corso del biennio, la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi.

(..) Se il titolare di patente incorre in una ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione accessoria è la revoca della patente.

Nota: La violazione di una delle disposizioni di cui ai commi su indicati , commessa dopo le ore 20,00 e prima delle ore 7,00. determina, per effetto dell'art. 6-bis, introdotto dalla L. 160/2007, di conversione, con modificazioni, del Dl 117/2007, l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad euro 200,00 (duecento/00).


*** Attenzione! Il limite di 150 km/h pur essendo previsto dalla legge in particolari autostrade, sino ad oggi non è stato adottato da nessun gestore autostradale.
Nota: dal 1° ottobre 2003, per le violazioni commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente di guida a chi non sia già in possesso di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella sono raddoppiati.

Fonte: ASAPS

   
11/09/2009

Carta di qualificazione conducenti: obbligo in vigore dal 10 settembre

Inserito il 9 Settembre 2009 in Edilizia privata
Si ricorda che entra in vigore il 10 settembre prossimo l`obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente per la guida dei mezzi adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate. La mancanza del titolo che si aggiunge al possesso dell`ordinaria patente di guida comporta l`applicazione di sanzioni pecuniarie.

Che cos`e` la CQC?
L`articolo 14 del D.lgs. 286/2005 (in attuazione della direttiva 2003/59/CE) prevede, per chi effettua l`attivita` di conducente professionale di cose e di persone su veicoli per i quali e` richiesta la patente di guida di cui alle categorie C, C+E, D e D+E, l`obbligo di effettuare un periodo della durata prestabilita di qualificazione iniziale al fine di conseguire apposito titolo abilitativo (definito carta di qualificazione del conducente CQC) che ha durata di 5 anni e scaduto il quale subentra il successivo obbligo di effettuare un nuovo aggiornamento professionale.
La CQC sostituisce definitivamente il certificato di abilitazione professionale (CAP KB settore trasporto merci) e su di esso andra` applicata l`eventuale decurtazione dei punti patente in caso di violazioni al Codice della Strada per le quali e` prevista tale sanzione.
La CQC ha la funzione non solo di attestare la capacita` di guida ma anche la conoscenza delle tecniche del trasporto, del carico e dello scarico delle merci nel rispetto delle norme per la sicurezza stradale e del lavoro; la conoscenza delle normative sulla protezione ambientale; nonche` la conoscenza della normativa sull`esercizio dell`autotrasporto di merci per conto di terzi, almeno per la parte che riguarda la documentazione accompagnatoria del veicolo e delle merci.
Si sottolinea che la CQC, il cui conseguimento e` subordinato come detto alla frequenza di un corso di formazione specifico teorico e pratico organizzato da autoscuole o altri soggetti autorizzati e al superamento di un esame finale, non e` alternativa alla patente di guida “tradizionale“ ma complementare.
Con appositi decreti (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dl 5/4/2007) il Ministero dei Trasporti in attuazione del D.lgs. 286 ha disciplinato nel dettaglio: le modalita` di rilascio della carta e la gestione dei punti patente.

Chi deve munirsi della CQC
La carta di qualificazione e` documento necessario per i conducenti residenti in Italia che svolgono attivita` di autotrasporto professionale di persone o di cose nonche` anche per i conducenti di Stati non appartenenti all`Unione europea, che svolgono la loro attivita` alle dipendenze di un`impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

Con DM 3/5/2007 (G.U. 31/5/2007, n. 125) e` stato predisposto il modello della carta di qualificazione del conducente.
Deroghe
Per alcune tipologie di veicoli tra cui:
- veicoli la cui velocita` massima autorizzata non supera i 45Km/h;
- veicoli utilizzati per il trasporto merci a fini privati e non commerciali;
- veicoli che trasportano materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell`esercizio della propria attivita` a condizione che la guida del veicolo non costituisca l`attivita` principale del conduttore;
non e` richiesto ai conducenti il possesso della CQC (art. 16 D.lgs. 286/05).
Per quanto riguarda i trasporti di merci in conto proprio, la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 agosto 2007 ha chiarito che l`esenzione dalla carta prevista dal D.lgs. n. 286/05 non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti alle dipendenze di una impresa con la qualifica di autista, considerato che in tal caso la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale

CQC per il trasporto merci. Termini.
Per i veicoli adibiti al trasporto di cose l`obbligo del conducente di possedere la carta di qualificazione e la validita` della stessa, inizia a decorrere dal 10 settembre 2009. Da tale data peraltro non verranno piu` rilasciati i CAP di tipo KB (ossia quelli che permettano la guida di autocarri con massa complessiva a pieno carico superire a 7,5 t. e gli autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7, t.).
Possibilita` di ottenere la CQC senza frequenza al corso di formazione iniziale
Mentre la formazione periodica e` obbligatoria per tutti i titolari della CQC dalla qualificazione iniziale sono stati esentati i residenti in Italia che alla data dell`entrata in vigore dei decreti attuativi (ossia 20/4/2007) erano gia` titolari della patente di guida idonea all`uso dell`autoveicolo e del CAP.
Per tali soggetti e` stato comunque previsto l`obbligo di richiedere il rilascio del carta di qualificazione secondo modalita` e tempi stabiliti nell`apposito decreto attuativo.
La validita` delle carte di qualificazione (se adibite al trasporto di cose) richieste per documentazione (ossia senza l`obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e sostenere il successivo esame) inizia in ogni caso a decorrere dal 10 settembre 2009.
Chi rilascia la CQC?
La CQC e` rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile.
Duarata e rinnovo della CQC
La validita` della carta e` di cinque anni, a decorrere dal 10 settembre 2009 (per il settore merci) anche se questa e` stata ottenuta (con relativa validita`) in data antecedente. Per ottenere la nuova carta e` necessario frequentare un corso di formazione.
La validita` della CQ non e` collegata alla validita` della patente di guida. Ma la revoca o la sospensione della patente di guida comporta l`inefficacia anche della carta di qualificazione del conducente.
Le sanzioni
La guida di un veicolo senza aver conseguito la CQC comporta l`applicazione di una sanzione pecuniaria di una somma da Euro 155 a Euro 624 (art. 116 co. 15 e 16 CdS) e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
Anche chi guida con carta scaduta e` soggetto alla medesima sanzione pecuniaria (art. 126 co. 7 CdS).
Si applica infine l`art. 180 CdS che sanziona il mancato possesso della patente di guida e di altri documenti a bordo del veicolo, compresa la CQC (come precisato dalla circolare ministeriale del 14/4/2008).
Decurtazioni punti
Alla carta di qualificazione dei conducenti si applica l`art. 126-bis del Codice della strada relativo alla sottrazione dei punti patente. Presupposto per l`applicazione di questa norma e` che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo in occasione dello svolgimento dell`attivita` lavorativa. Al momento del rilascio della CQC viene pertanto attribuito un totale di 20 punti (in maniera analoga a quanto avviene per la patente di guida). I punti sono decurtati dalla CQC con le modalita` previste dall`art. 126-bis. Se le violazioni al CdS avvengono durante la guida di un veicolo non adibito al trasporto merci a titolo professionale la decurtazione dei punti avverra` ovviamente sulla patente di guida.
In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della carta di qualificazione del conducente deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa.
Si ricorda che per coloro che sono gia` in possesso della CQC, l`applicazione dell`art. 126-bis (patente a punti) e` operativa gia` dal 5/4/2008.
 

Fonte: ANCE Agrigento

 

 

11/09/2009

DPI Abiti da lavoro ad alta visibilita'

Linee guida DPI

File allegati:

Fonte: FISE ASSOSITEMA

 

 

11/09/2009

Controllate e ottimizzate la vostra postazione al videoterminale:

  • per lavorare con piu' piacere al vdt;
  • per lavorare meglio;
  • per la vostra salute.

continua >>

Fonte: Suva (Svizzera)

 

 

11/09/2009

Novità in pillole del decreto correttivo in materia di Sicurezza sul lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2009

A titolo informativo, rivolgendo questa notizia in particolari agli operatori safety, si sottolineano le seguenti novità del decreto correttivo - in corso di promulgazione - del testo unico della sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), escludendo a priori parti prettamente tecniche:
· differente indicazione dei lavoratori “volontari” cui è esteso l’obbligo di garanzia di sicurezza, tenendo conto delle modalità di lavoro;
· demandata alla Commissione consultiva permanente l’individuazione dei criteri su “Formatore” e “stress lavoro-correlato”;
· piena entrata in vigore dell’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato al momento in cui la Commissione consultiva permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal 1° agosto 2010; continua >>

Fonte: Diritto.it

 

 

11/09/2009

Laboratori di analisi. detenzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro (i.v.d.) scaduti di validità. Vuoto normativo e strumenti giuridici alternativi di repressione

E’ noto che in tema di specialità medicinali l’art.443 c.p. (commercio o somministrazione di medicinali guasti) contempla un'ipotesi criminosa di delitto di "mero pericolo" e di "pericolo remoto e presunto" e non si esige che la pericolosità del medicinale sia dimostrata in concreto, essendo il pericolo per la salute pubblica presunto in via assoluta dalla legge (così Cass.Pen. Sez. I, sent. n. 6862 del 03-07-1986).
Si è, cioè, di fronte ad una presunzione iuris et de iure di pericolosità, in virtù della quale deve ritenersi "imperfetto" il medicinale che viene posto in commercio alterato nella data di scadenza del periodo di validità, cioè in uno dei dati già assoggettati a registrazione, ovvero con data di scadenza superata. continua >>

Fonte: Diritto.it

   
11/09/2009

Corte di Cassazione n. 29545 del 17 luglio 2009 - Pena scontata se si rimuovono le irregolarita`

Inserito il 4 Settembre 2009 in Lavoro e previdenza
Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la sentenza n. 29545/09 con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione, applicando il principio del favor rei, ha emanato la propria decisione tenendo conto, per la prima volta, del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare dell`attenuante contenuta nell`art. 303 dello stesso decreto.Tale articolo, si ricorda, prevede che per i reati previsti dal T.U. e puniti con la pena dell`arresto, anche in via alternativa, la sanzione sia ridotta fino ad un terzo nel caso in cui il contravventore, entro il termine di cui all`art. 491 del c.p.p., si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarita` e delle eventuali conseguenze dannose derivate dal reato. Nel caso di specie, fermo restando che il reato si e` estinto per scadenza dei termini prescrizionali, il responsabile di una ditta individuale, che era stato condannato perche` le impalcature non erano dotate dei parapetti e di un adeguato sistema elettrico, ricorreva alla Suprema Corte deducendo che l`adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, a seguito di invito alla regolarizzazione, doveva essere considerato come attenuante che, erroneamente, non era invece stata riconosciuta nella sentenza impugnata. Interpretando estensivamente l`art. 303 del T.U. sulla sicurezza e, conseguentemente, applicando l`attenuante di cui al richiamato articolo anche per quelle irregolarita` pregresse riscontrate prima dell`entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08, la Corte ha giudicato il ricorso non manifestatamene infondato e quindi ammissibile.
Fonte ANCE n.1076

Scarica sentenza-corte-di-cassazione-n29545-del-17-luglio-2009.pdf Allegato Rassegna Stampa sentenza-corte-di-cassazione-n29545-del-17-luglio-2009.pdf
 

Fonte: ANCE Agrigento

     
11/09/2009
La sentenza della settimana - VERNICIATURA SU PONTEGGIO - La colpa del lavoratore, anche grave, ed anche esclusiva, consistente: nell'effettuare l'operazione lavorativa con imprudenza (spesso conseguente, all'acquisita familiarità con gli strumenti e le situazioni di lavoro), negligenza, imperizia, non incide perciò sulla .....

Vai alla sentenza per esteso >>

 

 

11/09/2009

La certificazione energetica degli edifici in Toscana

Trasmissione alla Regione dell’Attestato di certificazione o della autodichiarazione

Con il
decreto ministeriale 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/2009 - è stata attivata in tutta l’Italia la certificazione energetica degli edifici.
Gli obblighi di certificazione energetica sono sanciti nel
decreto legislativo 19/08/2005, n. 192  e riguardano "edifici di nuova costruzione, ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso".
I soggetti che possono rilasciare la certificazione energetica degli edifici sono provvisoriamente, individuati dall’
allegato III al decreto legislativo 115/2008.
La procedura per la certificazione o per l’autodichiarazione del proprietario (nei casi in cui questa è ammissibile) è definita ai paragrafi 8 e 9 delle linee guida approvate con il decreto ministeriale del 26/06/2009 e prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell’attestato di certificazione energetica o dell’autodichiarazione entro i 15 giorni:
- successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, a cura del certificatore,
- dalla data del rilascio dell’autodichiarazione, a cura del proprietario.

A partire dal 3 agosto 2009
, in attesa di ulteriori disposizioni, copia del certificato emesso o dell’autodichiarazione del proprietario deve essere inviata come file alla  casella di posta dedicata:

certificazione-energetica@regione.toscana.it
Il certificato dovrà essere contenuto esclusivamente all’interno di un solo file, esempio pdf,  nominato con una stringa contenente le seguenti informazioni:
data di invio del certificato (anno, mese, giorno), partita iva del certificatore o codice fiscale, numero progressivo del certificato. La stringa sarà quindi così composta:
AAAA_MM_GG-PARTITA IVA o CODICE FISCALE–NUMERO PROGRESSIVO

a) Il file in questione dovrà essere completo di firma digitale:
- del o dei professionisti lo hanno emesso in caso di certificato
- del proprietario che la rilascia in caso di autodichiarazione.

b) Per coloro che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale, saranno accettati altri formati, in cui siano comunque sempre presenti e riconoscibili l’identificazione chiara dell’immobile interessato nonché
- per i professionisti, la firma e il timbro professionale
- per i privati cittadini la firma e le generalità con allegata la copia scannerizzata del documento di identità.

c) Nel caso ultimo di impossibilità ad una trasmissione in formato digitale, copia cartacea firmata del certificato o dell’autodichiarazione, completi di timbro per i professionisti e di copia scannerizzata del documento di identità per i privati (vedi lettera b), potrà essere inoltrata per posta all'indirizzo
Regione Toscana

Direzione Generale Politiche territoriali e ambientali

– Settore Miniere e energia
Via di Novoli 26 – 50127 Firenze

Fonte: Regione Toscana

   
11/09/2009
Incentivi regionali: strumenti aperti all’11 settembre 2009
La tabella riepilogativa degli strumenti agevolativi regionali gestiti da UniCredit MedioCredito Centrale per i quali è attualmente possibile presentare le domande di ammissione, con una breve descrizione delle specifiche modalità operative.

Fonte: MedioCredito Centrale

 

  

11/09/2009

TESTO UNICO SICUREZZA E NON SOLO ... - Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:

valutazione rischio incendio in azienda agricola

Carriponte ad azionamento automatico

Elenco dell attrezzature dove è richiesta abilitazione

Ispezione Ispettorato Lavoro chiede POS a ditta singola

Commercio ed utilizzo prodotti cancerogeni di 3° categoria

DPI e limiti TLV

Vai a tutte le altre discussioni in Tempo Reale sul Testo Unico >>

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

 

 

11/09/2009

Show Web Version of 'Young worker dies after pressure testing oil field piping' Poster in New Window

Young worker dies after pressure testing oil field piping
Keywords: oil, gas, welding, young worker
Industries: Oil and gas, manufacturing
Year: 2009
Alert #: Fatality 2009-11
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Fonte: WorksafeBC

    
11/09/2009

Show Web Version of 'Safe procedures for vacuum truck operations' Poster in New Window

Safe procedures for vacuum truck operations
Keywords: oil, gas, well, vacuum, truck, hydrochloric, acid
Industries: Oil and gas, trucking
Year: 2009
Alert #: WS 2009-05
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Fonte: WorksafeBC

   
11/09/2009
L'angolo fiscale
 
A questo interrogativo hanno risposto i giudici comunitari con la sentenza emanata di recente continua >>
 
Rete stradale, l’espropriazione sconta registro e ipocatastali autostrada
I chiarimenti dell'Agenzia riguardanti la tassazione indiretta su particolari tipologie di atti dell'Anas
I decreti di espropriazione di pubblica utilità dell'Anas sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'ente, dotato di propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile, è un soggetto distinto dallo Stato e, come tale, non gode del regime di esenzione previsto per quest'ultimo (risoluzione n. 243/E).
continua >>

Fonte: Fisco Oggi

   
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