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11/09/2009 |
Ottava ricorrenza degli
attentati dell'11 settembre 2001
Gli attentati dell'11 settembre 2001 sono stati quattro attacchi suicidi da
parte di terroristi di al-Qa'ida contro obiettivi civili e militari nel
territorio degli Stati Uniti d'America.
La mattina dell'11 settembre 2001, 19 affiliati all'organizzazione terroristica
di matrice islamica al-Qa'ida dirottarono quattro voli civili commerciali.[1][2]
I dirottatori fecero intenzionalmente schiantare due degli aerei sulle torri 1 e
2 del World Trade Center di New York, causando poco dopo il collasso di entrambi
i grattacieli e conseguenti gravi danni agli edifici vicini. Il terzo aereo di
linea fu fatto schiantare dai dirottatori contro il Pentagono. Il quarto aereo,
diretto contro il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington,[3] si schiantò in
un campo vicino Shanksville, nella Contea di Somerset (Pennsylvania), dopo che i
passeggeri e i membri dell'equipaggio ebbero tentato di riprendere il controllo
del velivolo. Oltre ai 19 dirottatori, vi furono 2974 vittime come conseguenza
immediata degli attacchi, mentre i dispersi furono 24. La gran parte delle
vittime erano civili, appartenenti a 90 diverse nazionalità.
Gli attacchi ebbero grandi conseguenze a livello mondiale: gli Stati Uniti
d'America risposero dichiarando la "Guerra al terrorismo" e lanciando una
invasione nell'Afghanistan controllato dai Talebani, accusati di aver
volontariamente ospitato i terroristi. Il parlamento statunitense fece passare
lo USA PATRIOT Act mentre altre nazioni rafforzarono la loro legislazione
anti-terroristica, incrementando i poteri di polizia. Le borse rimasero chiuse
per quasi una settimana, registrando enormi perdite subito dopo la riapertura,
con quelle maggiori fatte registrare dalle compagnie aeree e di assicurazioni.
L'economia della Lower Manhattan si fermò per via della distruzione di uffici
del valore di miliardi di dollari.
I danni subiti dal Pentagono furono riparati dopo un anno, e un piccolo
monumento commemorativo fu costruito sul luogo. La ricostruzione del World Trade
Center è invece stata più problematica, a seguito di controversie sorte riguardo
i possibili progetti e sui tempi necessari al loro completamento. La scelta
della Freedom Tower per la ricostruzione del sito ha subito ampie critiche,
conducendo all'abbandono di alcune parti del progetto originario..
continua >>Fonte:
Wikipedia |
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11/09/2009 |
La strage di Viareggio

Sono passati due mesi dalla
strage di Viareggio, un massacro che non ha data di scadenza. La
vittima numero 31
è di pochi giorni fa. Ogni due/tre settimane un nuovo nome si aggiunge
all'elenco di una tragedia annunciata, come
spiegato da più di un ferroviere
anche in questo blog. L'informazione pubblica si concentra su fatti di cronaca
nera come Garlasco, Cogne, Perugia per anni. La strage di Viareggio è già stata
dimenticata, indovinate perché.
Postato da Beppe Grillo il 01.09.09 23:51 |
Muro del pianto
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Fonte: Blog di Beppe Grillo
____________________________________________________
PER NON DIMENTICARE ... |
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11/09/2009 |
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I
veri limiti di
velocita' su strade e autostrade
Le
sanzioni dopo la legge 160 del 2 ottobre 2007
e la nuova fascia oltre 40 e fino a 60 km/h, aggiornati, da ultimo,
con gli aumenti introdotti dalla della legge 15 luglio 2009, n. 94,
con l'applicazione del 5% di tolleranza e i punti sottratti dalla
patente.
Avvertimenti e consigli
sulle reali conseguenze per chi supera i limiti di velocità,
presenti e quelli previsti dalle modifiche al Codice della Strada,
in autostrada, sulle statali e nei centri abitati.
Il sistema di detrazione dei punti e i nuovi importi |
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Sanzioni amministrative e punteggio detraibile
ai fini della sospensione della patente di guida
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Limiti di
velocità In km/h
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Nessuna Sanzione con tolleranza del 5%, e comunque
con una detrazione non inferiore a 5 km/h,
sulla velocità
accertata |
Art. 142,
comma 7
Superamento del limite di
non oltre 10 km/h,
oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una
detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità
accertata |
Art. 142,
comma 8
Superamento del limite di
oltre 10 e di non oltre 40 km/h,
oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una
detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla
velocità accertata |
Art. 142,
comma 9(1)
Superamento del limite di
oltre 40 e di non oltre 60 km/h,
oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una
detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla
velocità accertata |
Art. 142,
comma
9-bis(1)
Superamento
di
oltre 60 km/h
il limite al netto del 5%, e comunque con una
detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità
reale accertata |
Autostrada
130 km/h
(ordinario) |
Sino a
136 km/h(*)
Nessuna Sanzione |
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euro 38,00
(€ 50,67)²
punti 0 |
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euro 155,00
(€ 206,67)²
punti 5 |
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euro 370,00
(€ 493,33)²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**) |
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euro 500,00
(€ 666,67)²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..) |
Autostrada
150Km/h***
in quelle a tre corsie più emergenza con apposita
segnaletica di limite massimo |
Sino a
157 km/h(*)
Nessuna Sanzione |
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euro 38,00
(€
50,67)²
punti 0 |
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euro 155,00
(€
206,67)²
punti 5 |
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euro 370,00
(€ 493,33)²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**) |
|
euro 500,00
(€ 666,67)²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..) |
Autostrada
110 Km/h
in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi
natura |
Sino a
115 km/h(*)
Nessuna Sanzione |
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euro 38,00
(€
50,67)²
punti 0 |
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euro 155,00
(€ 206,67)²
punti 5 |
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euro 370,00
(€ 493,33)²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**) |
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euro 500,00
(€ 666,67)²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..) |
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Autostrada
50 Km/h
in caso di nebbia con visibilità inferiore a 100 metri
|
Sino a
55 km/h(*)
Nessuna Sanzione |
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euro 38,00
(€
50,67)²
punti 0 |
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euro 155,00
(€ 206,67)²
punti 5 |
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euro 370,00
(€ 493,33)²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**) |
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euro 500,00
(€ 666,67)²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..) |
Strade Statali ed extra urbane
90 km/h |
95 km/h(*)
Nessuna Sanzione
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euro 38,00
(€
50,67)²
punti 0 |
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euro 155,00
(€ 206,67)²
punti 5 |
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euro 370,00
(€ 493,33)²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**) |
Oltre 157 km/h(*) |
euro 500,00
(€ 666,67)²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..) |
Centri abitati
50 km/h |
Sino a
55 km/h(*)
Nessuna Sanzione |
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euro 38,00
(€
50,67)²
punti 0 |
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euro 155,00
(€
206,67)²
punti 5 |
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euro 370,00
(€ 493,33)²
punti 10
e sosp. patente da
1 a 3 mesi(**) |
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euro 500,00
(€ 666,67)²
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi(..) |
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(1) Commi le cui sanzioni edittali non sono soggette a
variazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. interministeriale
17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008)
(2)
Ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 195, come introdotto dall'articolo 3, comma 55, lett.
c), legge 15.07/2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170
del 24.07.2009), le sanzioni edittali sono aumentate di un terzo se
le violazioni sono commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
(*) Le velocità indicate in tabella sono da intendersi velocità
accertate, alle quali va detratta la tolleranza del 5%, e in ogni
caso con una detrazione non inferiore a 5 km/h:
(esempio 1: strada ordinaria, limite km/h 50:
velocità rilevata dall'organo accertatore, km/h. 55 - 5% (km/h 2,75,
arrotondati a km/h 5)= 50 km/h. (velocità uguale al limite massimo
imposto: Nessuna violazione)
(esempio 2: autostrada, limite 130
km/h: velocità rilevata dall'organo accertatore, km/h 136 - 5% (km/h
6,8)= km/h 129,20 (velocità inferiore al limite massimo stabilito -
nessuna sanzione).
Si tenga altresì in considerazione che
le velocità indicate nei verbali di contestazione notificati
dall'organo accertatore sono, di norma, già al netto della
tolleranza. Per cui, per conoscere quale fosse la reale velocità
accertata, là dove non indicata, si deve - con procedimento inverso
a quello seguito dalle forze di polizia - aggiungere il 5%.
(**) Oltre alla sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida per il periodo indicato in
tabella, consegue anche il provvedimento di inibizione alla guida
del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore
7,00 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della
patente di guida.
Inoltre, se il titolare di patente commette una ulteriore violazione
nel corso del biennio, la sospensione della patente è da 8 a 18
mesi.
(..) Se il titolare di patente incorre
in una ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione
accessoria è la revoca della patente.
Nota: La violazione di una delle disposizioni di cui ai
commi su indicati , commessa dopo le ore 20,00 e prima delle ore
7,00. determina, per effetto dell'art. 6-bis, introdotto dalla L.
160/2007, di conversione, con modificazioni, del Dl 117/2007,
l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva
pari ad euro 200,00 (duecento/00).
*** Attenzione!
Il limite di 150 km/h pur essendo previsto dalla legge in
particolari autostrade, sino ad oggi non è stato adottato da nessun
gestore autostradale.
Nota: dal 1° ottobre 2003, per le violazioni commesse
entro i primi 3 anni dal rilascio della patente di guida a chi non
sia già in possesso di altra patente di categoria B o superiore, i
punti riportati nella tabella sono raddoppiati. |
Fonte: ASAPS |
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11/09/2009 |
Carta di
qualificazione conducenti: obbligo in vigore dal 10 settembre
Inserito il 9
Settembre 2009 in
Edilizia privata
Si ricorda che
entra in vigore il 10 settembre prossimo l`obbligo di possedere
la carta di qualificazione del conducente per la guida dei mezzi
adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore alle 3,5
tonnellate. La mancanza del titolo che si aggiunge al possesso
dell`ordinaria patente di guida comporta l`applicazione di
sanzioni pecuniarie.
Che cos`e` la CQC?
L`articolo 14 del D.lgs. 286/2005 (in attuazione della direttiva
2003/59/CE) prevede, per chi effettua l`attivita` di conducente
professionale di cose e di persone su veicoli per i quali e`
richiesta la patente di guida di cui alle categorie C, C+E, D e
D+E, l`obbligo di effettuare un periodo della durata
prestabilita di qualificazione iniziale al fine di conseguire
apposito titolo abilitativo (definito carta di qualificazione
del conducente CQC) che ha durata di 5 anni e scaduto il quale
subentra il successivo obbligo di effettuare un nuovo
aggiornamento professionale.
La CQC sostituisce definitivamente il certificato di
abilitazione professionale (CAP KB settore trasporto merci) e su
di esso andra` applicata l`eventuale decurtazione dei punti
patente in caso di violazioni al Codice della Strada per le
quali e` prevista tale sanzione.
La CQC ha la funzione non solo di attestare la capacita` di
guida ma anche la conoscenza delle tecniche del trasporto, del
carico e dello scarico delle merci nel rispetto delle norme per
la sicurezza stradale e del lavoro; la conoscenza delle
normative sulla protezione ambientale; nonche` la conoscenza
della normativa sull`esercizio dell`autotrasporto di merci per
conto di terzi, almeno per la parte che riguarda la
documentazione accompagnatoria del veicolo e delle merci.
Si sottolinea che la CQC, il cui conseguimento e` subordinato
come detto alla frequenza di un corso di formazione specifico
teorico e pratico organizzato da autoscuole o altri soggetti
autorizzati e al superamento di un esame finale, non e`
alternativa alla patente di guida “tradizionale“ ma
complementare.
Con appositi decreti (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dl
5/4/2007) il Ministero dei Trasporti in attuazione del D.lgs.
286 ha disciplinato nel dettaglio: le modalita` di rilascio
della carta e la gestione dei punti patente.
Chi deve munirsi della CQC
La carta di qualificazione e` documento necessario per i
conducenti residenti in Italia che svolgono attivita` di
autotrasporto professionale di persone o di cose nonche` anche
per i conducenti di Stati non appartenenti all`Unione europea,
che svolgono la loro attivita` alle dipendenze di un`impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio
italiano.
Con DM 3/5/2007 (G.U.
31/5/2007, n. 125) e` stato predisposto il modello della carta
di qualificazione del conducente.
Deroghe
Per alcune tipologie di veicoli tra cui:
- veicoli la cui velocita` massima autorizzata non supera i
45Km/h;
- veicoli utilizzati per il trasporto merci a fini privati e non
commerciali;
- veicoli che trasportano materiali o attrezzature utilizzati
dal conducente nell`esercizio della propria attivita` a
condizione che la guida del veicolo non costituisca l`attivita`
principale del conduttore;
non e` richiesto ai conducenti il possesso della CQC (art. 16
D.lgs. 286/05).
Per quanto riguarda i trasporti di merci in conto proprio, la
circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
10 agosto 2007 ha chiarito che l`esenzione dalla carta prevista
dal D.lgs. n. 286/05 non si applica nel caso in cui il
conducente del veicolo risulti alle dipendenze di una impresa
con la qualifica di autista, considerato che in tal caso la
guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale
CQC per il trasporto
merci. Termini.
Per i veicoli adibiti al trasporto di cose l`obbligo del
conducente di possedere la carta di qualificazione e la
validita` della stessa, inizia a decorrere dal 10 settembre
2009. Da tale data peraltro non verranno piu` rilasciati i CAP
di tipo KB (ossia quelli che permettano la guida di autocarri
con massa complessiva a pieno carico superire a 7,5 t. e gli
autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a
7, t.).
Possibilita` di ottenere la CQC senza frequenza al corso di
formazione iniziale
Mentre la formazione periodica e` obbligatoria per tutti i
titolari della CQC dalla qualificazione iniziale sono stati
esentati i residenti in Italia che alla data dell`entrata in
vigore dei decreti attuativi (ossia 20/4/2007) erano gia`
titolari della patente di guida idonea all`uso dell`autoveicolo
e del CAP.
Per tali soggetti e` stato comunque previsto l`obbligo di
richiedere il rilascio del carta di qualificazione secondo
modalita` e tempi stabiliti nell`apposito decreto attuativo.
La validita` delle carte di qualificazione (se adibite al
trasporto di cose) richieste per documentazione (ossia senza
l`obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e
sostenere il successivo esame) inizia in ogni caso a decorrere
dal 10 settembre 2009.
Chi rilascia la CQC?
La CQC e` rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile.
Duarata e rinnovo della CQC
La validita` della carta e` di cinque anni, a decorrere dal 10
settembre 2009 (per il settore merci) anche se questa e` stata
ottenuta (con relativa validita`) in data antecedente. Per
ottenere la nuova carta e` necessario frequentare un corso di
formazione.
La validita` della CQ non e` collegata alla validita` della
patente di guida. Ma la revoca o la sospensione della patente di
guida comporta l`inefficacia anche della carta di qualificazione
del conducente.
Le sanzioni
La guida di un veicolo senza aver conseguito la CQC comporta
l`applicazione di una sanzione pecuniaria di una somma da Euro
155 a Euro 624 (art. 116 co. 15 e 16 CdS) e la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
Anche chi guida con carta scaduta e` soggetto alla medesima
sanzione pecuniaria (art. 126 co. 7 CdS).
Si applica infine l`art. 180 CdS che sanziona il mancato
possesso della patente di guida e di altri documenti a bordo del
veicolo, compresa la CQC (come precisato dalla circolare
ministeriale del 14/4/2008).
Decurtazioni punti
Alla carta di qualificazione dei conducenti si applica l`art.
126-bis del Codice della strada relativo alla sottrazione dei
punti patente. Presupposto per l`applicazione di questa norma e`
che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo in
occasione dello svolgimento dell`attivita` lavorativa. Al
momento del rilascio della CQC viene pertanto attribuito un
totale di 20 punti (in maniera analoga a quanto avviene per la
patente di guida). I punti sono decurtati dalla CQC con le
modalita` previste dall`art. 126-bis. Se le violazioni al CdS
avvengono durante la guida di un veicolo non adibito al
trasporto merci a titolo professionale la decurtazione dei punti
avverra` ovviamente sulla patente di guida.
In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della carta
di qualificazione del conducente deve sottoporsi ad esame di
revisione della carta stessa.
Si ricorda che per coloro che sono gia` in possesso della CQC,
l`applicazione dell`art. 126-bis (patente a punti) e` operativa
gia` dal 5/4/2008.
Fonte: ANCE Agrigento |
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11/09/2009 |
DPI
Abiti da lavoro ad alta visibilita'
Linee guida DPI
File allegati:
Fonte:
FISE ASSOSITEMA |
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11/09/2009 |
- per lavorare con piu' piacere al vdt;
- per lavorare meglio;
- per la vostra salute.
continua >>
Fonte:
Suva (Svizzera) |
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11/09/2009 |
Novità in
pillole del decreto correttivo in materia di Sicurezza sul lavoro approvato dal
Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2009
A titolo informativo, rivolgendo
questa notizia in particolari agli operatori
safety, si sottolineano le seguenti novità del decreto correttivo - in
corso di promulgazione - del testo unico della sicurezza sul lavoro (d.lgs.
81/2008), escludendo a priori parti prettamente tecniche:
· differente indicazione dei
lavoratori “volontari” cui è esteso l’obbligo di garanzia di sicurezza,
tenendo conto delle modalità di lavoro;
· demandata alla Commissione
consultiva permanente l’individuazione dei
criteri su “Formatore” e “stress lavoro-correlato”;
· piena entrata in vigore
dell’obbligo di valutazione dello stress
lavoro-correlato al momento in cui la Commissione consultiva
permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal
1° agosto 2010;
continua >>
Fonte: Diritto.it |
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11/09/2009 |
Laboratori
di analisi. detenzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro (i.v.d.)
scaduti di validità. Vuoto normativo e strumenti giuridici alternativi di
repressione
E’ noto che in tema di
specialità medicinali l’art.443 c.p. (commercio o somministrazione di
medicinali guasti) contempla un'ipotesi criminosa di delitto di "mero
pericolo" e di "pericolo remoto e presunto" e non si esige che la
pericolosità del medicinale sia dimostrata in concreto, essendo il
pericolo per la salute pubblica presunto in via assoluta dalla legge
(così Cass.Pen. Sez. I, sent. n. 6862 del 03-07-1986).
Si è, cioè, di fronte ad una
presunzione iuris et de iure di
pericolosità, in virtù della quale deve ritenersi "imperfetto" il
medicinale che viene posto in commercio alterato nella data di scadenza
del periodo di validità, cioè in uno dei dati già assoggettati a
registrazione, ovvero con data di scadenza superata.
continua >>
Fonte: Diritto.it |
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11/09/2009 |
Corte di Cassazione
n. 29545 del 17 luglio 2009 - Pena scontata se si rimuovono le
irregolarita`
Inserito il 4
Settembre 2009 in
Lavoro e previdenza
Per opportuna
conoscenza, si trasmette in allegato la sentenza n. 29545/09 con
cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione,
applicando il principio del favor rei, ha emanato la propria
decisione tenendo conto, per la prima volta, del D.Lgs. n. 81/08
ed in particolare dell`attenuante contenuta nell`art. 303 dello
stesso decreto.Tale articolo, si ricorda, prevede che per i
reati previsti dal T.U. e puniti con la pena dell`arresto, anche
in via alternativa, la sanzione sia ridotta fino ad un terzo nel
caso in cui il contravventore, entro il termine di cui all`art.
491 del c.p.p., si adoperi concretamente per la rimozione delle
irregolarita` e delle eventuali conseguenze dannose derivate dal
reato. Nel caso di specie, fermo restando che il reato si e`
estinto per scadenza dei termini prescrizionali, il responsabile
di una ditta individuale, che era stato condannato perche` le
impalcature non erano dotate dei parapetti e di un adeguato
sistema elettrico, ricorreva alla Suprema Corte deducendo che
l`adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, a seguito
di invito alla regolarizzazione, doveva essere considerato come
attenuante che, erroneamente, non era invece stata riconosciuta
nella sentenza impugnata. Interpretando estensivamente l`art.
303 del T.U. sulla sicurezza e, conseguentemente, applicando
l`attenuante di cui al richiamato articolo anche per quelle
irregolarita` pregresse riscontrate prima dell`entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/08, la Corte ha giudicato il ricorso non
manifestatamene infondato e quindi ammissibile.
Fonte ANCE n.1076
Scarica
sentenza-corte-di-cassazione-n29545-del-17-luglio-2009.pdf 
Fonte: ANCE
Agrigento |
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11/09/2009 |
La
sentenza della settimana
-
VERNICIATURA SU PONTEGGIO
- La colpa del lavoratore, anche grave, ed anche esclusiva, consistente:
nell'effettuare l'operazione lavorativa con imprudenza (spesso conseguente,
all'acquisita familiarità con gli strumenti e le situazioni di lavoro),
negligenza, imperizia, non incide perciò sulla .....
Vai
alla sentenza per esteso >> |
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11/09/2009 |
La
certificazione
energetica degli
edifici in
Toscana
Trasmissione
alla Regione
dell’Attestato
di
certificazione o
della
autodichiarazione
Con il
decreto
ministeriale
26/06/2009
“Linee guida
nazionali per la
certificazione
energetica degli
edifici” -
pubblicato sulla
Gazzetta
Ufficiale n. 158
del 10/7/2009 -
è stata attivata
in tutta
l’Italia la
certificazione
energetica degli
edifici.
Gli obblighi di
certificazione
energetica sono
sanciti nel
decreto
legislativo
19/08/2005, n.
192
e riguardano
"edifici di
nuova
costruzione,
ristrutturazione
integrale degli
elementi edilizi
costituenti
l’involucro di
edifici
esistenti di
superficie utile
superiore a 1000
metri quadrati;
demolizione e
ricostruzione in
manutenzione
straordinaria di
edifici
esistenti di
superficie utile
superiore a 1000
metri quadrati,
singole unità
immobiliari, nel
caso di
trasferimento a
titolo oneroso".
I soggetti che
possono
rilasciare la
certificazione
energetica degli
edifici sono
provvisoriamente,
individuati
dall’allegato
III
al decreto
legislativo
115/2008.
La procedura per
la
certificazione o
per
l’autodichiarazione
del proprietario
(nei casi in cui
questa è
ammissibile) è
definita ai
paragrafi 8 e 9
delle linee
guida approvate
con il decreto
ministeriale del
26/06/2009 e
prevede che sia
trasmessa alla
Regione copia
dell’attestato
di
certificazione
energetica o
dell’autodichiarazione
entro i 15
giorni:
- successivi
alla consegna al
richiedente
dell’attestato
di
certificazione
energetica, a
cura del
certificatore,
- dalla data del
rilascio
dell’autodichiarazione,
a cura del
proprietario.
A partire dal 3
agosto 2009,
in attesa di
ulteriori
disposizioni,
copia del
certificato
emesso o
dell’autodichiarazione
del proprietario
deve essere
inviata come
file alla
casella di posta
dedicata:
certificazione-energetica@regione.toscana.it
Il certificato
dovrà essere
contenuto
esclusivamente
all’interno di
un solo file,
esempio pdf,
nominato con una
stringa
contenente le
seguenti
informazioni:
data di invio
del certificato
(anno, mese,
giorno), partita
iva del
certificatore o
codice fiscale,
numero
progressivo del
certificato. La
stringa sarà
quindi così
composta:
AAAA_MM_GG-PARTITA
IVA o CODICE
FISCALE–NUMERO
PROGRESSIVO
a) Il file in
questione dovrà
essere completo
di firma
digitale:
- del o dei
professionisti
lo hanno emesso
in caso di
certificato
- del
proprietario che
la rilascia in
caso di
autodichiarazione.
b) Per coloro
che, ad oggi,
siano sprovvisti
di firma
digitale,
saranno
accettati altri
formati, in cui
siano comunque
sempre presenti
e riconoscibili
l’identificazione
chiara
dell’immobile
interessato
nonché
- per i
professionisti,
la firma e il
timbro
professionale
- per i privati
cittadini la
firma e le
generalità con
allegata la
copia
scannerizzata
del documento di
identità.
c) Nel caso
ultimo di
impossibilità ad
una trasmissione
in formato
digitale, copia
cartacea firmata
del certificato
o
dell’autodichiarazione,
completi di
timbro per i
professionisti e
di copia
scannerizzata
del documento di
identità per i
privati (vedi
lettera b),
potrà essere
inoltrata per
posta
all'indirizzo
Regione Toscana
Direzione
Generale
Politiche
territoriali e
ambientali
– Settore
Miniere e
energia
Via di Novoli 26
– 50127 Firenze
Fonte:
Regione Toscana |
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11/09/2009 |
Incentivi
regionali:
strumenti aperti
all’11 settembre
2009
La tabella
riepilogativa
degli strumenti
agevolativi
regionali
gestiti da
UniCredit
MedioCredito
Centrale per i
quali è
attualmente
possibile
presentare le
domande di
ammissione, con
una breve
descrizione
delle specifiche
modalità
operative.
Fonte: MedioCredito Centrale |
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11/09/2009
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TESTO UNICO SICUREZZA
E NON SOLO ...
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Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico
sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:
valutazione rischio
incendio in azienda agricola
Carriponte
ad azionamento automatico
Elenco dell
attrezzature dove è richiesta abilitazione
Ispezione Ispettorato
Lavoro chiede POS a ditta singola
Commercio ed utilizzo
prodotti cancerogeni di 3° categoria
DPI
e limiti TLV
Vai a tutte le altre discussioni in
Tempo Reale sul Testo Unico >>
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E
SALUTE SUL LAVORO
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11/09/2009 |
Fonte:
WorksafeBC |
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11/09/2009 |
Fonte: WorksafeBC |
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11/09/2009 |
L'angolo fiscale
A questo interrogativo hanno
risposto i giudici comunitari con la sentenza emanata di recente
continua >>
Rete stradale, l’espropriazione sconta
registro e ipocatastali autostrada
I chiarimenti dell'Agenzia riguardanti la
tassazione indiretta su particolari
tipologie di atti dell'Anas
I decreti di espropriazione di pubblica
utilità dell'Anas sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecaria e catastale. L'ente,
dotato di propria autonomia patrimoniale,
gestionale e contabile, è un soggetto
distinto dallo Stato e, come tale, non gode
del regime di esenzione previsto per
quest'ultimo (risoluzione n. 243/E).
continua >>
Fonte:
Fisco Oggi
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Metamateriali - La Certificazione energetica degli edifici e molto altro ancora
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