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14 AGOSTO 2009

  

   

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Le news riprenderanno martedi' 1 settembre 2009.
  
Un cordialissimo saluto a tutti!

We inform You that the site Sicurezzaonline.it won't be operative from Aug. 17st to Aug. 31nd 2009 for summer holiday.
So, no update news will be available in this period.

Our best regards!

   

SEMINARIO TESTO UNICO E DECRETO CORRETTIVO

TREVISO 09.09.2009
   

SEMINARIO TESTO UNICO E DECRETO CORRETTIVO
 
TERNI 11.09.2009
   

Decreto correttivo 03.08.2009, n. 106 >>

Le discussioni sul nuovo Decreto correttivo nel nostro Forum >>

 

   

14/08/2009

Testo Unico sicurezza: i contenuti del decreto correttivo - Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 e` stato pubblicato il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“. Il nuovo testo normativo, che entrera` in vigore il 20 agosto 2009, differisce notevolmente da quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 27 marzo 2009, e introduce, nel complesso, notevoli miglioramenti soprattutto in riferimento all`apparato sanzionatorio ed alla semplificazione di alcuni adempimenti di carattere formale. Permangono tuttavia alcune criticita` che richiedono opportuni chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti. In una circolare Ance vengono analizzati gli aspetti che maggiormente interessano il settore delle costruzioni, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel Titolo I.

Scarica circolare-ance.pdf Allegato Rassegna Stampa circolare-ance.pdf

Scarica allegato-i-relativo-al-titolo-iv.pdf Allegato Rassegna Stampa allegato-i-relativo-al-titolo-iv.pdf

Fonte: ANCE Agrigento

 

 

14/08/2009

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione del 16.08.2009 - Art. 18, co. 1, lett. aa), D.Lgs. n. 81/08 - Comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) all`Inail

uccessivamente alla pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 del decreto legislativo n. 106 del 3 agosto scorso (cfr circolare Ance n. 12/09), contenente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministero del Lavoro ha emanato l`allegata nota n. 13921 del 4 agosto scorso, in cui il dicastero, sentita la Direzione Generale per l`attivita` ispettiva, ha ritenuto opportuno puntualizzare che l`obbligo di cui all`art. 18, co. 1, lett. aa) del citato D.Lgs n. 81/08 decorre dall`entrata in vigore del correttivo, ossia dal 20 agosto 2009.  In virtu` di tale chiarimento, si intende abrogata la scadenza del 16 agosto 2009, che dovra`, pertanto, essere rideterminata, tenendo conto della nuova data di decorrenza prevista per adempiere all`obbligo di cui all`oggetto. Fonti interne all`Inail hanno, altresi`, confermato, che le relative istruzioni operative saranno fornite solo successivamente all`entrata in vigore del correttivo e riguarderanno, in particolar modo, le modalita` di comunicazione sia del RLS aziendale sia del RLS territoriale, per i quali dovra` essere, necessariamente, implementata l`attuale procedura disponibile sul portale dell`Istituto. Per completezza di informazione, si allega alla presente la breve nota dell`Inail, emanata in data odierna, in cui viene confermato che le istruzioni operative per la comunicazione del nominativo degli RLS aziendali saranno fornite dall`Istituto in un`apposita circolare, mentre quelle relative agli RLST saranno fornite solo dopo che il Ministero del Lavoro avra` formulato le proprie disposizioni. Si fa riserva di fornire puntuali ed ulteriori comunicazioni in merito, ricordando che il nuovo art. 55 del T.U. prevede, per la mancata comunicazione dei suddetti nominativi, una sanzione da 50 a 300 euro, sensibilmente inferiore rispetto a quella originariamente prevista, pari ad euro 500.

Scarica lettera-ministero-del-lavoro-art-18-del-4-agosto-2009.pdf Allegato Rassegna Stampa lettera-ministero-del-lavoro-art-18-del-4-agosto-2009.pdf

Scarica lettera-inail-comunicazione-rls-del-6-agosto-2009.pdf Allegato Rassegna Stampa lettera-inail-comunicazione-rls-del-6-agosto-2009.pdf

Fonte: ANCE Agrigento

   
14/08/2009

Aspetti valutativi e gestionali del lavoratore con dipendenza da sostanze stupefacenti
M.M. Ferrario
Professore Associato di Medicina del Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi dell’Insubria, Varese

ABSTRACT. In Italy a recent legislation introduce detailed procedures to detect drug abusers, which had to be carried out in work settings. The purpose of the legislative document is to reduce the risk of work-related accidents which may affect both the working and the general population. In fact for the time being the procedure is foreseen for only a few work categories with a higher level of responsibility for third parties. This action is based on the adoption of the indications of the EU Drugs Action Plan (2005-2008), and it is mainly oriented to prevention through an early detection of occasional drug abusers to hopefully reduce the number of habitual drug consumers. Firm proprietors and manager are responsible of the overall procedure and the occupational physicians are responsible of the application of many parts of it. The paper discuss many aspects related to the application, including: physician responsibility against the law, how to carry out efficient and accurate drug testing, collaboration with other public agencies devoted to rehabilitation of drug-abuse patients, methodological aspects that can allow the procedure to be effective.
Key words: drug-abuse, work setting, screening, legislation.

Introduzione
Con il Provvedimento del 18 settembre 2008 pubblicato sulla GU n. 236 del 08/10/2008 col titolo
“Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007)”, successivo all’Intesa della Conferenza Unificata del 30.10.2007 (pubblicato in GU n. 266 del 15 novembre 2007), il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che prevede l’“accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici”, per alcune “categorie di lavoratori destinati a mansioni che RIASSUNTO. A distanza di 18 anni, con il Provvedimento del 18 settembre 2008 pubblicato sulla GU n. 236 del 08/10/2008 trova definitiva applicazione il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede tra l’altro l’“accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici”, per alcune “categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi”. L’elenco delle categorie di lavoratori era stato pubblicato con l’Intesa della Conferenza Unificata del 30.10.2007 (pubblicato in GU n. 266 del 15 novembre 2007), che estende la norma non solo i tossicodipendenti, ma anche ai consumatori occasionali di sostanze stupefacenti o psicotrope; ed attribuisce al Medico Competente (MC) aziendale il “compito di provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendo i lavoratori,… a specifici test di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, con l’obbligo di esprimere il giudizio di idoneità o temporanea inidoneità alla mansione”. Esistono numerose criticità nell’applicazione delle norme. Innanzitutto non è scontato avere attribuito l’onere degli accertamenti al MC, collegandoli al giudizio di idoneità. È questa una peculiarità italiana e di pochi altri Paesi europei. Non è consolidato nella nostra legislazione che il MC si assuma una “responsabilità verso terzi”, sebbene a livello internazionale l’ICOH lo preveda. Si tratta di un ampliamento del campo di competenza dell’attività del MC, non più solo indirizzato alla peculiare tutela della salute del dipendente. Questo scenario, già introdotto in parte per la normativa di controllo dell’abuso di sostanze alcoliche in ambito lavorativo, apre ora aspetti innovativi della disciplina, che potrebbero trovare applicazione in futuro anche in altri ambiti (rischio biologico, etc.). C’è necessità quindi di una riflessione che definisca gli ambiti di tale estensione e soprattutto se l’essenza del giudizio sia di idoneità, come la legislazione indica, oppure di inabilità temporanea o totale, che in tal caso invoca altre responsabilità e competenze. Su questa valutazione giuridica sarebbe auspicabile un intervento delle società scientifiche. Inoltre nonostante i dettagli legislativi delle norme procedurali, si aprono difficoltà operative per la realizzazione della raccolta ed analisi dei campioni, di integrazione con la sorveglianza sanitaria del DL 81, di collaborazione con i SERT, gli organismi di secondo livello che la normativa invoca per la definizione diagnostica e per intraprendere programmi di riabilitazione, di affronto e gestione dei soggetti che fanno uso saltuario di sostanze psicotrope e stupefacenti, del riconoscimento delle professionalità e delle responsabilità assunte dal MC, delle modalità operative di screening, di quali controlli le ASL e gli altri organi di controllo possono esercitare in materia e quindi di quali standard operativi gli stessi organismi richiedono, degli accertamenti che possono essere richiesti in caso di incidenti e infortuni, la tutela della privacy del lavoratore. È indispensabile prevedere sperimentazioni diversificate e controllate per la sorveglianza della attuazione ed indicare alcune norme comportamentali utili per il medico del lavoro.

continua >>

Fonte: G Ital Med Lav Erg 2008; 30:3, Suppl

     
14/08/2009

La sentenza della settimana - AMIANTO: DM 12.03.2008 - (omissis) Ora il livello regionale di tutela dei predetti lavoratori appare intaccato dal Regolamento statale e delle istruzioni dell’INAIL nelle parti poste sopra in evidenza, dal momento che i lavoratori esposti all’amianto negli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia pur facenti parte di atti di indirizzo, per l’interpretazione restrittiva delle norme di cui all’art. 1 commi 20 e 21 della Legge statale offerta dall’Amministrazione è come se perdessero o si vedessero circoscritto inopinatamente il livello nazionale di tutela e tutto ciò per mezzo di una norma secondaria di attuazione della legge statale.nonché bonifica delle aree interessate". .....

Vai alla sentenza per esteso >>

   
14/08/2009

CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI – D.LGS. 163/2006 – MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGG1 94 E 102 DEL 2009

1) MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA

2) NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE DAI PUBBLICI APPALTI 

 

1) MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA

 

Sul supplemento ordinario n. 140 alla Gazzetta ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009 n. 102 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.

Si ritiene opportuno sottolineare come l’articolo 4-quater, che riguarda “misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici”, tratti solo di modifiche al Codice degli appalti pubblici, di cui si riepilogano succintamente i principali aspetti che riguardano unicamente la procedura di presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta e della loro valutazione da parte della stazione appaltante.

La legge 102 è entrata in vigore dal 5 agosto 2009, ma le nuove norme sugli appalti pubblici saranno applicabili alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente al 5/8/2009, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data del 5/8/2009, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

 

La norma del Codice degli appalti prevedeva che tutte le offerte dovessero essere corredate dalle “giustificazioni” relative ai prezzi di tutte le voci del computo metrico, o dell’elenco prezzi nel caso di offerta a prezzi unitari. Nella prassi solo alcune amministrazioni richiedevano detti giustificativi, tenuto conto che, dovendo comunque aggiudicare gli appalti  “al miglior offerente”, con o senza preventiva esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, non vi era la necessità di esaminare le ragioni di tutte le offerte, ma semmai solo di quella rimasta aggiudicataria. Ritenuta ammissibile l’offerta migliore, l’eventuale esclusione di altre offerte è ininfluente.

Il legislatore ha perciò variato la norma con cui si stabilisce che i giustificativi dei prezzi non devono essere presentati con l’offerta, ma possono essere richiesti dalla stazione appaltante nel caso “un’offerta appaia anormalmente bassa”.

Pertanto in sede di gara si procederà a stendere la graduatoria ed individuare la migliore offerta. Successivamente, solo qualora l’ente appaltante ritenga che la migliore offerta, ed eventualmente quelle che seguono, appaiano anormalmente basse, potrà richiedere alle imprese offerenti le relative giustificazioni (inerenti anche gli altri elementi di valutazione dell’offerta nel caso di aggiudicazione con il metodo della “offerta economicamente più vantaggiosa”).

L’amministrazione appaltante potrà poi escludere un’offerta dopo un ulteriore contradditorio con l’impresa.

La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

La stazione appaltante, ovvero la apposita commissione se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Qualora la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

 

Si segnala da ultimo che con la stessa norma sono state introdotte modifiche in relazione ai tempi relativi alle procedure di progettazione per i lavori e le infrastrutture strategici.  

 

 

2) NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE DAI PUBBLICI APPALTI

 

Sul supplemento ordinario n. 128 alla G.U. 170 del 24/7/2008 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 94, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

Il comma 19 dell’articolo 2 ha introdotto una nuova causa di esclusione dai pubblici appalti. Viene infatti prevista l’esclusione dalla partecipazione agli appalti di lavori pubblici per quelle imprese i cui legali rappresentanti o direttori tecnici abbiano subìto un tentativo di estorsione da parte della criminalità organizzata e “non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudi­ziaria”.

Pertanto in occasione della partecipazione alle gare, il cui bando sia pubblicato a partire dal 8 agosto 2009, è necessario aggiungere alla dichiarazione relativa alle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 anche la seguente:

«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudi­ziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all' Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio».

 

Fonte: Collegio Costruttori Edili Brescia

 

   

14/08/2009

Guida oltre l`orario previsto e mancanza di documenti a bordo: sanzioni piu` elevate se commesse dopo le ore 22
Inserito il 4 Agosto 2009 in Edilizia privata
Dall`8 agosto 2009 alcune infrazioni al Codice della Strada saranno punite piu` severamente se commesse tra le ore 22 e le ore 7.
E` quanto prevede il cd. Decreto Sicurezza (Legge n. 94 del 15 luglio 2009 - G.U. n. 170 del 24/7/2009 S.O. n. 129) che ha previsto l`aumento di un terzo delle sanzioni previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (co.19 e 20) e 178 del Codice della Strada (C.d.S - D.Lgs. 285/1992).
In particolare si segnala che, con riferimento all`autotrasporto di merci, le violazioni piu` duramente sanzionate nelle ore notturne sono quelle relative a:
· mancata osservanza dei tempi di riposo dalla guida sia per i veicoli dotati di cronotachigrafo (art. 174 C.d.S. ) sia per quelli che ne sono sprovvisti (art.178);
· mancato o incompleto possesso della carte tachigrafiche o dei fogli di registrazione sia sul veicolo che presso l`impresa
· mancato o incompleto possesso dei documenti necessari per il trasporto
Peraltro va sottolineato che per tali violazioni anche l`impresa, da cui dipende il lavoratore risponde in solido con il conducente autore della violazione.
L`aggravante temporale sulle sanzioni riguardera` anche la violazione dei limiti di velocita` nonche` il mancato rispetto delle precedenze, della segnaletica stradale, della distanza di sicurezza tra veicoli.
Infine, per la guida in stato di ebbrezza ovvero di alterazione per uso di sostanza stupefacenti gli importi delle sanzioni, sempre nella fascia notturna, saranno elevati da un terzo alla meta`.
Fonte ANCE n.976

Fonte: ANCE Agrigento

 

   

14/08/2009
DURC

Art. 9 D.Lgs n. 124/04 - Problematiche relative al rilascio del Documento Unico di Regolarita` Contributiva

Il Ministero del Lavoro ha ricordato che il D.M. del 24 ottobre 2007, all`art. 8, prevede che il Durc venga rilasciato anche laddove vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata sospesa la cartella di pagamento a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, invece, la regolarita` potra` essere accertata sino alla decisione che respinge il ricorso amministrativo, in caso di pendenza del medesimo o, in caso di pendenza del contenzioso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salva l`ipotesi di un provvedimento direttamente esecutivo che consenta l`iscrizione a ruolo adottato dall`Autorita` giudiziaria. Pertanto, conclude il Ministero, in mancanza di una espressa previsione al riguardo, in attesa della proposta di un ricorso, sia esso amministrativo che giudiziario, non potra` ammettersi l`emissione di un Durc positivo, essendo tale possibilita` circoscritta a ipotesi ben tipizzate dal legislatore. Parimenti, laddove, non vi siano pendenti ricorsi e l`impresa versi in una situazione di irregolarita`, stante la non sussistenza dei requisiti di cui all`art. 5 del D.M. del 24 ottobre 2007, il Durc non potra` che essere irregolare.
Quesito n. 2)
Gli Istituti deputati al rilascio del Durc, devono al momento dell`emissione del documento indicare la definitivita` o meno dell`accertamento e lo specifico obbligo contributivo, soprattutto alla luce della nuova previsione, in virtu` della quale il documento viene acquisito d`ufficio direttamente dalle stazioni appaltanti?
Risposta
Il Ministero ha ricordato che l`art. 4 del D.M. 24 ottobre 2007 menziona dettagliatamente quali devono essere gli elementi imprescindibili contenuti nel documento unico di regolarita` contributiva.
In base a tale disposto e alla rilevanza che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha voluto accordare al concetto di gravita` delle violazioni in materia contributiva, il dicastero ha ribadito che “resta ferma la competenza degli enti previdenziali a certificare la regolarita` contributiva, con conseguente esonero della stazione appaltante dall`effettuare verifiche in proposito“.
Pertanto la stazione appaltante dovra` limitarsi ad acquisire il Durc senza esprimere giudizi circa la gravita` o meno che sara` acclarata dalla certificazione positiva o negativa.
Quesito n. 3)
Una comunicazione scritta inviata dall`impresa agli Enti che rilasciano il Durc, nella quale si manifesti in maniera seria e circostanziata la volonta`, a seguito dell`esperimento dei ricorsi amministrativi, di intraprendere anche un ricorso giudiziario avverso l`accertamento ispettivo, puo` rientrare tra i motivi non ostativi al rilascio del Durc?
Risposta
Analogamente a quanto esposto sub 1 anche qualora l`impresa manifesti in maniera seria e circostanziata le intenzioni di cui sopra, non potra` ritenersi possibile l`emanazione di un Durc regolare, stante la previsione, come sopra esposto, ben circoscritta di tali ipotesi.
Il Ministero del Lavoro ha comunque sottolineato che gli Enti che rilasciano il Durc prima della relativa emissione, invitano comunque l`interessato alla regolarizzazione di quanto dovuto entro i successivi 15 giorni.
Quesito n. 4)
Il trascorrere del termine entro il quale l`organo amministrativo doveva pronunciarsi sul ricorso proposto, si puo` interpretare quale decisione implicita o e` comunque necessaria una decisione esplicita e, pertanto, fino a quale momento l`Ente deputato puo` attestare la regolarita` contributiva?
Risposta
In base all`art. 6 del D.P.R. 1199/1971, il tempo trascorso senza una espressa pronuncia dell`organo amministrativo deve essere inteso quale silenzio rigetto che ha la medesima valenza di una decisione espressa.
Pertanto, trascorso tale termine, il ricorso dovra` intendersi respinto e in assenza di un ricorso giurisdizionale la certificazione di regolarita` contributiva non potra` essere emessa.
Fonte ANCE n.1025

Scarica interpello-n64_2009.pdf Allegato Rassegna Stampa interpello-n64_2009.pdf
 

Fonte: ANCE Agrigento

 

   

14/08/2009
Regolarizzazione Colf e Badanti - 2009 - Art. 1-ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102. Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (badanti e colf) di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero cittadini  extracomunitari. continua >>

Fonte: INPS

 

  

14/08/2009

TESTO UNICO SICUREZZA E NON SOLO ... - Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:

SEMINARI DECRETO CORRETTIVO - TV (09.09.09) - TR (11.09.09)

News - Pubblicato il decreto correttivo del testo unico

Il peggio del nuovo decreto

Il meglio del nuovo decreto

Modifiche al D.Lgs. 81/2008 - Art. 90, comma 11

Vai a tutte le altre discussioni in Tempo Reale sul Testo Unico >>

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

   
14/08/2009
Non c'è pericolo

Si ringraziano gli operai della ITALSIDER per il loro contributo un ringraziamento speciale ad Antonio Graniero. Questa canzone è dedicata alla memoria dei caduti sul lavoro e a di chi di lavoro soffre.
Un saluto, l'ultimo, al mio amico Antonio Corcione ovunque si trovi.
lino volpe

 

Autore: Lino Volpe

   
14/08/2009

Fonte: NIOSH

 

 

14/08/2009

Musculoskeletal disorders - Maura Tomi, M. Sc. Information Officer, Communication Division IRSST, che salutiamo e ringraziamo sentitamente, ci invia dal Canada il solito interessante aggiornamento del suo importante Istituto. continua >>

   
14/08/2009
L'angolo fiscale

Tenuta sostitutiva delle fatture, bene anche la società in subappalto
Ok alla firma unica a suggello della procedura di conservazione informatica di più documenti
Un operatore che, per conto di società clienti, effettua la conservazione sostitutiva di documenti fiscali, può affidare tale attività, previa autorizzazione del fruitore del servizio, in subappalto ad altro operatore, persona fisica o giuridica. Corretto, inoltre, per quanto riguarda l'archiviazione dei documenti analogici, apporre la firma qualificata e la marca temporale sull'insieme dei documenti da conservare
continua >> 

Immatricolazione auto targate Ue, l’F24 Iva si rinnova e cambia nome
Utile anche per effettuare alcuni tipi di versamento per i quali il modello ordinario non può essere usato
continua >>

Fisco bio per camini e stufe fisse, detrazione del 55% a maglie larghe
Con l'ecoincentivo tributario premiate anche le case con vecchi apparecchi assimilabili a impianti termici
Bonus verde anche per le case riscaldate da vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua. Ad allargare le maglie dell'incentivo per la riqualificazione energetica degli edifici è la risoluzione n. 215/E del 12 agosto, con cui l'agenzia delle Entrate fa il punto sulle caratteristiche tecniche dei sistemi di riscaldamento agevolabili.
continua >>

Utilizzo del lavoratore irregolare con sanzione al favor rei
Per stabilire la pena, a confronto la norma attualmente in vigore con quella vigente al momento della violazione
Applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole al trasgressore per chi ha utilizzato dipendenti in nero.
Con la risoluzione n. 211/E dell'11 agosto l'agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi delle sanzioni per l'utilizzo di lavoratori irregolari e, in particolare, dell'applicabilità alle stesse sanzioni del principio del favor rei di cui all'articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 472 del 1997.
continua >>

Fonte: Fisco Oggi

  • Risoluzione n. 224 del 13/08/09

  • Risoluzione n. 223 del 13/08/09

  • Risoluzione n. 222 del 13/08/09

  • Risoluzione n. 221 del 13/08/09

  • Risoluzione n. 220 del 13/08/09

  • Risoluzione n. 219 del 12/08/09

  • Risoluzione n. 218 del 12/08/09

  • Risoluzione n. 217 del 12/08/09

  • Fonte: Agenzia delle Entrate

       
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