CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI – D.LGS.
163/2006 – MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGG1 94 E 102 DEL 2009
1) MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE
E VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA
2) NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE DAI PUBBLICI
APPALTI
1) MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA
Sul supplemento ordinario n. 140 alla Gazzetta ufficiale n. 179 del 4 agosto
2009, è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009 n. 102 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali”.
Si ritiene opportuno sottolineare come l’articolo 4-quater, che riguarda
“misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici”, tratti
solo di modifiche al Codice degli appalti pubblici, di cui si riepilogano
succintamente i principali aspetti che riguardano unicamente la procedura di
presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta e della loro
valutazione da parte della stazione appaltante.
La legge 102 è entrata in vigore dal 5 agosto 2009, ma le nuove norme sugli
appalti pubblici saranno applicabili alle procedure i cui bandi o avvisi con
cui si indice una gara siano pubblicati successivamente al 5/8/2009, nonché,
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure
in cui, alla data del 5/8/2009, non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.
La norma del Codice degli appalti prevedeva che tutte le offerte dovessero
essere corredate dalle “giustificazioni” relative ai prezzi di tutte le voci
del computo metrico, o dell’elenco prezzi nel caso di offerta a prezzi
unitari. Nella prassi solo alcune amministrazioni richiedevano detti
giustificativi, tenuto conto che, dovendo comunque aggiudicare gli appalti
“al miglior offerente”, con o senza preventiva esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse, non vi era la necessità di esaminare le ragioni
di tutte le offerte, ma semmai solo di quella rimasta aggiudicataria.
Ritenuta ammissibile l’offerta migliore, l’eventuale esclusione di altre
offerte è ininfluente.
Il legislatore ha perciò variato la norma con cui si stabilisce che i
giustificativi dei prezzi non devono essere presentati con l’offerta, ma
possono essere richiesti dalla stazione appaltante nel caso “un’offerta
appaia anormalmente bassa”.
Pertanto in sede di gara si procederà a stendere la graduatoria ed
individuare la migliore offerta. Successivamente, solo qualora l’ente
appaltante ritenga che la migliore offerta, ed eventualmente quelle che
seguono, appaiano anormalmente basse, potrà richiedere alle imprese
offerenti le relative giustificazioni (inerenti anche gli altri elementi di
valutazione dell’offerta nel caso di aggiudicazione con il metodo della
“offerta economicamente più vantaggiosa”).
L’amministrazione appaltante potrà poi escludere un’offerta dopo un
ulteriore contradditorio con l’impresa.
La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una
commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le
giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere
l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le
precisazioni ritenute pertinenti, assegnandogli un termine non inferiore a
cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
La stazione appaltante, ovvero la apposita commissione se istituita, esamina
gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni
fornite. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre
giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se
l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione
appaltante può prescindere dalla sua audizione. La stazione appaltante
sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia
anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
Qualora la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando di gara,
nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta.
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le
eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli
elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede,
all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Si segnala da ultimo che con la stessa norma sono state introdotte modifiche
in relazione ai tempi relativi alle procedure di progettazione per i lavori
e le infrastrutture strategici.
2) NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE DAI PUBBLICI APPALTI
Sul supplemento ordinario n. 128 alla G.U. 170 del 24/7/2008 è stata
pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 94, “Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica”.
Il comma 19 dell’articolo 2 ha introdotto una nuova causa di esclusione dai
pubblici appalti. Viene infatti prevista l’esclusione dalla partecipazione
agli appalti di lavori pubblici per quelle imprese i cui legali
rappresentanti o direttori tecnici abbiano subìto un tentativo di estorsione
da parte della criminalità organizzata e “non risultino aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria”.
Pertanto in occasione della partecipazione alle gare, il cui bando sia
pubblicato a partire dal 8 agosto 2009, è necessario aggiungere alla
dichiarazione relativa alle cause di esclusione previste dall’art. 38 del
Decreto Legislativo n. 163/2006 anche la seguente:
«m-ter)
di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti
di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all' Autorità
di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell'Osservatorio».