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31 LUGLIO 2009

  

   

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31/07/2009

Decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 

Comunicato stampa
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ufficio stampa

Il decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge 3 agosto 2007, n. 123.
 
Il decreto non ha dunque carattere innovativo, dovendo rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dal parlamento nel 2007.
 
Con il provvedimento varato oggi l’Italia è in condizioni di poter vantare un complesso di regole in materia di salute e sicurezza condiviso tra Amministrazioni e parti sociali e pienamente in linea con le migliori regolamentazioni europee ed internazionali.
 
Al testo finale si è arrivati, in particolare, dopo un lungo e intenso confronto realizzato in più sedi e con tutti gli interlocutori istituzionali e sociali interessati. Da ultimo, dopo l’approvazione, il 27 marzo scorso, di uno schema di decreto correttivo, si è passati attraverso una ampia istruttoria finalizzata alla formulazione del parere in Conferenza Stato-Regioni e si è sviluppato un esauriente e serrato dibattito nell’ambito delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Da tali attività sono emerse (in particolare nell’ambito dei pareri formulati dalle Commissioni parlamentari) indicazioni di grande rilievo, considerate attentamente dal Governo nella definitiva stesura del “correttivo”.
 
Un primo obiettivo del provvedimento è quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina (decreto legislativo n. 81 del 2008) – approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta – alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Come esempio, tra i tanti, si consideri la sostituzione (all’Allegato 39) del valore-limite del piombo nel sangue in maniera che sia espresso non in “milligrammi”, come oggi previsto a seguito di una erronea indicazione, ma in “nanogrammi”, unica unità di misura che garantisce la tutela della salute dei lavoratori esposti. Dunque, innanzitutto è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, composto da ben 306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra di loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative.
 
Un secondo obiettivo è quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole. L’attuale disciplina, per esempio, equipara il volontario a un vero e proprio lavoratore subordinato, senza considerare le peculiarità della prestazione resa dal volontario e penalizzando oltremodo le associazioni di volontariato che rappresentano una delle manifestazioni più vitali della nostra società. Al riguardo, il correttivo garantisce ai volontari non solo in via generale una tutela analoga a quella garantita ai lavoratori autonomi in termini di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di lavoro, ma anche una tutela “rafforzata” ove essi siano chiamati ad operare all’interno di una organizzazione lavorativa (si pensi al volontario che operi all’interno di un ospedale), consistente nella informazione sui rischi presenti nel luogo in cui siano chiamati ad operare e nella eliminazione, da parte dell’utilizzatore, dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività del volontario e quelle dei lavoratori dell’utilizzatore.

Ancora a titolo di esempio si consideri l’individuazione – espressamente richiesta dalle parti sociali – dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il committente predisponga l’importante “documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni”, tra i quali non vengono inclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e attrezzature e i lavori di breve durata (sotto i due giorni). In pratica, tale documento – il quale, va ricordato, si aggiunge (e non si sostituisce) agli obblighi già imposti a committente ed appaltatore di coordinarsi e tra loro e cooperare per ridurre i rischi del personale dell’appalto – viene richiesto ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi (si pensi alla prestazione di natura intellettuale o alla semplice fornitura di carta o di caffè ad un ufficio) di assenza di rischio da interferenza in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale.
 
La principale finalità delle misure varate dal Governo resta tuttavia quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste linee di azione:
- introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale – in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.   
- superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute ad elaborare il documento “senza sconti” quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione…);
- superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l’espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale;
- integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa. Per avere una idea della importanza dell’intervento, si consideri come i soli costi sociali da infortuni sul lavoro – per sostegno alle famiglie delle vittime e per la riabilitazione dei lavoratori – sono stati quantificati (in sede di Rapporto ufficiale INAIL 2007, con riferimento all’anno 2005) in oltre 45 miliardi di euro, pari al 3,21% del Prodotto Interno Lordo;
- rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura – diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza – rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta. Ad esempio, per evitare che la applicazione della norma produca risultati abnormi e vessatorie nelle microimprese, in coerenza con quanto esposto nella Direttiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008, viene chiarito che ove l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni “ordinarie”, senza obbligo di chiusura;
- integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Tra di esse, oltre alle già descritte misure di semplificazione degli aspetti burocratici della “gestione” della sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni etc.), si consideri la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.
- definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo ; a queste ultime viene attribuita in concreto una particolare tutela, che parte dall’obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio, con ogni conseguenza in termini di maggiore informazione e formazione nei loro confronti;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro. In particolare, il correttivo stabilisce che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Inoltre, sempre a titolo di esempio, viene riservato agli organismi paritetici – purché muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – il compito di verificare l’adozione e l’efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza (in modo che, in linea di massima, gli accessi ispettivi vengano pianificati innanzitutto in aziende ove il “controllo sociale” della bilateralità non abbia operato).
- miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni. A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l’utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. Così la “prescrizione obbligatoria”, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante ripristino delle condizioni di legalità. Al contempo, si riserva la sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali (trasmissione di documentazione, notifiche, ecc.). Si interviene, poi, con apposite previsioni normative per evitare l’effetto di eccessiva e ridondante penalizzazione nelle ipotesi di concorso di reati omogenei ed anche di concorso di reati tout court, nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice penale. Inoltre, si provvede alla complessiva rivisitazione dell’entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994 (anno in cui venne emanato il decreto legislativo n. 626) ad oggi. A titolo di esempio, si consideri che la più grave delle omissioni previste dal decreto legislativo 626/1994 (omessa valutazione dei rischi) era sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 1549 a 4131 euro e viene ora punita, nel correttivo, con la sanzione dell’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. In ogni caso, nel pieno rispetto del criterio di delega sulle sanzioni, viene mantenuto il solo arresto (e non anche l’ammenda) per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri,  in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.
 
Come imposto dalla delega, tutte le modifiche garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale ed, al contempo, dell’equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.

Roma, 31 luglio 2009

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Consiglio dei Ministri n. 58

Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri - riunitosi questa mattina a Palazzo Chigi - un decreto legislativo che modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il provvedimento recepisce le criticità e le lacune emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico, migliorando le regole sulla sicurezza nell’ottica di favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne un’applicazione corretta ed efficace. Nella riunione odierna del Consiglio dei ministri è stato anche avviato l’esame di un decreto-legge contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di Giustizia e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano. Con il provvedimento si garantisce il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria e si evita l’aggravio di oneri derivanti da sentenze di condanna. continua >>

Fonte: Governo
 

Segnaliamo che sul sito SIMLII è stato pubblicato il testo del decreto correttivo del D.Lgs 81/09 approvato oggi dal Governo

NOVITA' IN TEMPO REALE!!

 

 

31/07/2009

Arriva "la patente a punti" per le aziende edili

31 luglio 2009. Il consiglio dei ministri ha licenziato, questa mattina, il decreto legislativo contenente le correzioni al Testo unico per la sicurezza sul lavoro. Tra le novità introdotte l'integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell'INAIL in materia di assistenza e riabilitazione e una rimodulazione delle sanzioni 

ROMA - Il consiglio dei ministri ha approvato, questa mattina, il decreto legislativo correttivo al testo unico contenente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo ha comunica il ministero del Lavoro in una nota in cui sottolinea come il testo sia "rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Tra le novità introdotto, la iscrizione della la contestata norma "salva manager'" l'introduzione - come recentemente affermato dal ministro Sacconi nel corso della presentazione del Rapporto Annuale INAIL 2008, a Montecitorio - della "patente a punti" per le imprese edili e una rimodulazione delle sanzioni. Ecco, in sintesi, i dettagli dei provvedimenti.
Arriva la patente a punti nell'edilizia.
Arriva la "patente a punti" nei cantieri edili, che misurerà il rispetto da parte delle imprese delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'esclusione dell'impresa dallo svolgimento dell'attività nel settore: con violazioni sistematiche zero punti e imprese fuori mercato. Nel nuovo Testo unico l'istituzione di questo strumento è rinviata a un Dpr e, ha spiegato Sacconi in conferenza stampa, "è necessaria soprattutto nel settore edile" e può portare alla cessazione dell'attività dell'impresa se si verificano infortuni e se gli standard di sicurezza dei lavoratori non sono rispettati. "Se la sperimentazione andrà bene è possibile l'estensione della patente anche ad altri ambiti produttivi", ha aggiunto il ministro.
Più sinergia tra INAIL e Ssn.
Prevista una maggiore integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell'INAIL finalizzate all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacita lavorativa;
Il "ritocco" alle sanzioni.
Le nuove sanzioni sono proporzionate al rischio d'impresa; prevedono ammende aumentate della metà rispetto a quelle attuali; sono solo amministrative per la violazione di obblighi formali; prevedono solo l'arresto, e non l'ammenda, per il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione.
Corretta la "salva-manager".
Il governo ha riscritto l'articolo 14 del decreto attuativo del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, varato nell'aprile scorso, e ribattezzato dai sindacati e dall'opposizione come norma "salvamanager". La modifica ha lo scopo di eliminare qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio, individuando tassativamente i casi e le condizioni per l'adozione della sospensione.
Come è illustrato nella nota al documento, tra le altre linee essenziali introdotte dalla norma figurano:
la rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l'adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta (ad esempio, per evitare che la applicazione della norma produca risultati abnormi e vessatorie nelle microimprese;
la definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo; a queste ultime viene attribuita in concreto una particolare tutela, che parte dall'obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio;
la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l'innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro. In particolare, il correttivo stabilisce che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Inoltre, sempre a titolo di esempio, viene riservato agli organismi paritetici  il compito di verificare l'adozione e l'efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione.

Fonte: INAIL

 

 

31/07/2009 Via libera al correttivo al Testo Unico salute e sicurezza, il governo continua azione di riduzione dei diritti lavoratori
CGIL, contraria a questa ennesima controriforma, continua il suo impegno per l'integrità psicofisica dei lavoratori
31/07/2009 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo correttivo delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra le novità contenute nel nuovo testo l’istituzione di una ‘patente a punti’ per le imprese, rinviata a un Dpr, “necessaria soprattutto nel settore edile”, come ha spiegato il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, e che può portare alla cessazione dell’attività dell’impresa se si verificano incidenti e se gli standard di sicurezza dei lavoratori non sono rispettati. Subisce una riformulazione della norma ‘salva manager’ che ne limita le ambiguità fortemente denunciate dalla CGIL mentre migliora “l’efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni”, come recita la nota del Ministero del Lavoro
Rimane, quindi, immutata la filosofia di fondo di questo governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non tollera il rispetto di ciò che definisce “formalismi” né tanto meno sopporta che a colpe accertate seguano sanzioni. La segretaria confederale della CGIL, con delega al tema, Paola Agnello Modica, replica duramente alla notizia del via libera al nuovo testo da parte del Cdm: “Il Governo con pervicacia continua la sua azione di riduzione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, addirittura nel fondamentale ambito della salute e sicurezza nel lavoro”, spiega Agnello nel rilevare come dal testo ‘informale’ del correttivo “si evince che le ferme e vigorose proteste dei lavoratori, dei giuristi, delle Regioni, della CGIL hanno portato all’attenuazione di alcuni punti particolarmente negativi, quali quello della responsabilità dei datori di lavoro e della certificazione da parte degli enti bilaterali”.
Ma per la segretaria confederale “altri gravi punti sono rimasti ed altri se ne sono aggiunti, in direzione del rafforzamento dei poteri dei datori di lavoro a scapito dei lavoratori e loro rappresentanti”. Tra questi punti, elenca la sindacalista, “lo svuotamento delle norme di contrasto al lavoro nero e irregolare; la visita preassuntiva svolta dal medico aziendale; la riduzione dei diritti in caso di sopravvenuta inidoneità alla mansione; il controllo della funzionalità dei rappresentanti dei lavoratori da parte degli organismi paritetici: il prossimo passo sarà che Confindustria o Confapi potranno dare i voti in sede bilaterale all’attività del sindacato? E l’accordo separato Confapi addirittura prevede che l’attività degli RLST dipenda dalle priorità definite in sede bilaterale”.
Nello stesso solco, continua, “la scelta di ridurre la valutazione dei rischi da interferenza negli appalti, di vincolare l’RLS all’esame del Dvr (Documento di Valutazione dei Rischi) solo all’interno dell’azienda. Anche le sanzioni sono state ampiamente ridotte, insieme al preventivo depotenziamento delle attività di vigilanza e ispezione deciso, con misure amministrative, dal Ministro Sacconi. Cosa che inficia in nuce la stessa ‘patente a punti’”. La CGIL, conclude Agnello, “ribadisce la propria contrarietà a questa ennesima controriforma e continuerà il suo impegno per l’integrità psicofisica di chi lavora nei luoghi di lavoro, con la contrattazione e attraverso puntuali verifiche giuridiche”.

Fonte: CGIL

Sicurezza. Giacomassi: "Si apre nuova stagione"

"Con l'atto di approvazione di oggi da parte del Consiglio dei Ministri del decreto 'integrativo e correttivo' al d.lgs.81/08, si apre una nuova stagione di impegno fattivo nel concretizzare le norme vigenti trasformandole in azioni di intervento utili, in primo luogo a sconfiggere la piaga degli infortuni e delle morti sul lavoro nel nostro Paese e comunque finalizzate a rendere sempre di più 'il lavoro adatto all'uomo e non l'uomo adatto al lavoro'. Lo dichiara in una nota Fulvio Giacomassi, Segretario confederale della Cisl. "Soddisfazione da parte della Cisl - continua Giacomassi- per l'introduzione nel decreto di un sistema di qualificazione delle imprese basato sull'assegnazione di un punteggio per azienda ("patente a punti") sensibile ad indicatori di merito su questioni di tutela a partire dal contrasto del lavoro irregolare. Buone anche le modifiche di carattere integrativo e migliorativo, su rappresentanza, pariteticità, finanziamento delle attività promozionali e ruolo di indirizzo delle istituzioni centrali e territoriali, in concerto con le parti sociali, nel più ampio spirito europeo. Disatteso il parere negativo confermato da più fronti, tra cui la ferma posizione della CISL, nei riguardi delle modifiche apportate nell'ambito delle sanzioni. "Come sindacato- continua Giacomassi- siamo pronti ad agire sui diversi fronti di intervento, credendo nel grande lavoro che può giungere dall'azione quotidiana dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza e dai presidi del dialogo bilaterale, quali gli organismi paritetici che operano nelle aziende e sul territorio. Finalmente- conclude Giacomassi- come la CISL ha da sempre sostenuto, c'è l'impegno concreto di affrontare le questioni nel merito, credendo nel risultato anziché nell'adozione di posizioni ideologiche e sterili".

Fonte: CISL

 

 

31/07/2009 Sicurezza sul lavoro
Da oggi è on line la nuova sezione del sito dedicata al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro
E' disponibile da oggi una nuova sezione del sito dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La sezione raccoglie la normativa specifica sull’argomento, le iniziative in corso, le linee guida, le buone prassi, le FAQ, i dati e le ricerche relative all’andamento del fenomeno infortunistico.
Vai alla sezione Sicurezza sul lavoro

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

   
31/07/2009

Privacy - Consiglio di Stato, sez. 1, parere n. 3999(08 con oggetto: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quesito sull’applicabilità del Titolo III del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2006, n. 206) e sulle competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel settore dei servizi finanziari

Fonte: Diritto.it

    
31/07/2009 Classificazione Energetica degli edifici e Certificazione Energetica

Associazione Geometri Liberi Professionisti Provincia di Modena e Collegio dei Geometri di Modena  in collaborazione con ANIT Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico - 02/07/2008, ore 8:30  - Sala Beccaria HERA - Via Razzaboni 80 - 41100 Modena

[56 Kb] 6337_20_0459_Locandina_convegno_02-07-08.pdf

[3016 Kb] 6337_21_5420_1-Galbusera_modena_2luglio08_certif.pdf

[648 Kb] 6337_21_5520_2-Galbusera_modena_2luglio08_acustica.pdf

Fonte: Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Modena

     
31/07/2009
La sentenza della settimana - CIRCOSTANZA ATTENUANTE - Con la seguente sentenza la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla nuova attenuante introdotta dall’art. .....

Vai alla sentenza per esteso >>

 

 

31/07/2009
Responsabilita' del consulente - Riportiamo il riferimento alla sentenza segnalata nel Forum da catanga, che salutiamo e ringraziamo. continua >>

Fonte: CPT Salerno

 

  

24/07/2009

TESTO UNICO SICUREZZA E NON SOLO ... - Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:

News - Decreto correttivo del TU 81/08 (2a parte)

USCITA si USCITA no l'incendio che avanza

Rischio incendio in struttura medica di base

RICHIESTA PSC GALLERIE

Come riconoscere l'attacco cardiaco

Rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

Vai a tutte le altre discussioni in Tempo Reale sul Testo Unico >>

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

 

 

31/07/2009

Flavorings-Related Lung Disease
In 2000, NIOSH conducted an investigation of exposures at a microwave popcorn manufacturing plant in Missouri. Public health officials contacted NIOSH because a cluster of former employees of the facility had developed a rare lung disease called bronchiolitis obliterans. The majority of employees diagnosed with bronchiolitis obliterans had been exposed to mixtures of butter flavoring chemicals. Evaluations of employees working in the plant revealed high rates of both respiratory symptoms and abnormal lung function.1 The investigation concluded that there was "a risk for occupational lung disease in workers with inhalation exposure to butter flavoring chemicals"2.  
continua >>

Fonte: Ministero della Salute

   
31/07/2009
L'angolo fiscale
 
Documentazione extracontabile: l’accertamento non fa flop…py
Ok all’induttivo in presenza di contabilità “in nero”, senza la necessita di effettuare verifiche incrociate
Bocciata dalla Cassazione (sentenza n. 17365/2009) l’interpretazione fornita dalla Ctr in ordine alla valenza probatoria da attribuire alla documentazione extracontabile, rinvenuta a seguito di verifica fiscale (nel caso di specie, la documentazione era contenuta in un floppy disc)..
continua >>

Detrazione spese dei medicinali. Lo scontrino ora parla in codice
Il nome del farmaco è sostituito dal suo numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
continua >>

Proroga degli adempimenti fiscali, senza extra fino al 20 agosto
Fermi al 5 agosto, invece, i termini dei versamenti per le attività a cui si applicano gli studi di settore.
continua >>

Fatture in contabilità elettronica, senza vincoli la durata dell’opzione
Possono essere memorizzate su qualunque supporto leggibile nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico.
continua >>

Archiviazione fatture analogiche. In coppia tradizione e progresso
Nessuna incompatibilità tra le due tipologie di conservazione. Possibile la smaterializzazione senza scanner.
continua >>

Fonte: Fisco Oggi

Fonte: Agenzia delle Entrate

   
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