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31/07/2009 |
Decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Comunicato stampa Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali Ufficio stampa
Il decreto
legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri è rigorosamente
coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal
Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge 3 agosto 2007, n. 123.
Il decreto non ha dunque carattere innovativo, dovendo rispettare i principi
e i criteri direttivi stabiliti dal parlamento nel 2007.
Con il provvedimento varato oggi l’Italia è in condizioni di poter vantare
un complesso di regole in materia di salute e sicurezza condiviso tra
Amministrazioni e parti sociali e pienamente in linea con le migliori
regolamentazioni europee ed internazionali.
Al testo finale si è arrivati, in particolare, dopo un lungo e intenso
confronto realizzato in più sedi e con tutti gli interlocutori istituzionali
e sociali interessati. Da ultimo, dopo l’approvazione, il 27 marzo scorso,
di uno schema di decreto correttivo, si è passati attraverso una ampia
istruttoria finalizzata alla formulazione del parere in Conferenza
Stato-Regioni e si è sviluppato un esauriente e serrato dibattito
nell’ambito delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Da tali
attività sono emerse (in particolare nell’ambito dei pareri formulati dalle
Commissioni parlamentari) indicazioni di grande rilievo, considerate
attentamente dal Governo nella definitiva stesura del “correttivo”.
Un primo obiettivo del provvedimento è quello di correggere i molti errori
materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina (decreto legislativo
n. 81 del 2008) – approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta
fretta – alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e
sicurezza dei lavoratori. Come esempio, tra i tanti, si consideri la
sostituzione (all’Allegato 39) del valore-limite del piombo nel sangue in
maniera che sia espresso non in “milligrammi”, come oggi previsto a seguito
di una erronea indicazione, ma in “nanogrammi”, unica unità di misura che
garantisce la tutela della salute dei lavoratori esposti. Dunque,
innanzitutto è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, composto
da ben 306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati
tra di loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative.
Un secondo obiettivo è quello di superare le difficoltà operative, le
criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove
regole. L’attuale disciplina, per esempio, equipara il volontario a un vero
e proprio lavoratore subordinato, senza considerare le peculiarità della
prestazione resa dal volontario e penalizzando oltremodo le associazioni di
volontariato che rappresentano una delle manifestazioni più vitali della
nostra società. Al riguardo, il correttivo garantisce ai volontari non solo
in via generale una tutela analoga a quella garantita ai lavoratori autonomi
in termini di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed
attrezzature di lavoro, ma anche una tutela “rafforzata” ove essi siano
chiamati ad operare all’interno di una organizzazione lavorativa (si pensi
al volontario che operi all’interno di un ospedale), consistente nella
informazione sui rischi presenti nel luogo in cui siano chiamati ad operare
e nella eliminazione, da parte dell’utilizzatore, dei rischi derivanti dalle
interferenze tra le attività del volontario e quelle dei lavoratori
dell’utilizzatore.
Ancora a titolo di esempio si consideri l’individuazione – espressamente
richiesta dalle parti sociali – dei casi in cui è necessario, nei lavori in
appalto, che il committente predisponga l’importante “documento di
valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni”, tra i quali non
vengono inclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e
attrezzature e i lavori di breve durata (sotto i due giorni). In pratica,
tale documento – il quale, va ricordato, si aggiunge (e non si sostituisce)
agli obblighi già imposti a committente ed appaltatore di coordinarsi e tra
loro e cooperare per ridurre i rischi del personale dell’appalto – viene
richiesto ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo
richieda come misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi (si pensi alla
prestazione di natura intellettuale o alla semplice fornitura di carta o di
caffè ad un ufficio) di assenza di rischio da interferenza in cui esso
diverrebbe un inutile fardello formale.
La principale finalità delle misure varate dal Governo resta tuttavia quella
di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro secondo queste linee di azione:
- introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo
che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi
rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale
sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare
nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento
che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”) per
la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei
lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi
quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni
da parte degli organi di vigilanza. L’innovativo strumento opererà per mezzo
della attribuzione iniziale – in sede, appunto di “qualificazione”
dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio
che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità
per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.
- superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione
ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad
esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per
ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri
lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della
data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie,
pur essendo comunque tenute ad elaborare il documento “senza sconti” quanto
alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche
evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata (come la norma
oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere
dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al
datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza
(rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio
di prevenzione e protezione…);
- superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva prestando
prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione;
migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale
nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di
disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato
nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento
a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli
ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l’espletamento della
vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale
e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di
intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo
personale;
- integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL
finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di
infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero
dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa. Per avere una idea
della importanza dell’intervento, si consideri come i soli costi sociali da
infortuni sul lavoro – per sostegno alle famiglie delle vittime e per la
riabilitazione dei lavoratori – sono stati quantificati (in sede di Rapporto
ufficiale INAIL 2007, con riferimento all’anno 2005) in oltre 45 miliardi di
euro, pari al 3,21% del Prodotto Interno Lordo;
- rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da
perfezionare tale importante procedura – diretta a colpire le imprese che
sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e
la sicurezza – rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne
legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere
imposta. Ad esempio, per evitare che la applicazione della norma produca
risultati abnormi e vessatorie nelle microimprese, in coerenza con quanto
esposto nella Direttiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008, viene
chiarito che ove l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole
sanzioni “ordinarie”, senza obbligo di chiusura;
- integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti
sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro
mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla
predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in
ambiente di lavoro. Tra di esse, oltre alle già descritte misure di
semplificazione degli aspetti burocratici della “gestione” della sicurezza
(data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione
del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni
etc.), si consideri la previsione della possibilità che il medico competente
verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione
in modo da tutelarne ex ante la salute.
- definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le
caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle
forme di lavoro atipico e temporaneo ; a queste ultime viene attribuita in
concreto una particolare tutela, che parte dall’obbligo del datore di lavoro
di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di
valutazione del rischio, con ogni conseguenza in termini di maggiore
informazione e formazione nei loro confronti;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio
alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di
tutela negli ambienti di lavoro. In particolare, il correttivo stabilisce
che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la
formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in
materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e
realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle
imprese. Inoltre, sempre a titolo di esempio, viene riservato agli organismi
paritetici – purché muniti di struttura con competenze specifiche in materia
di salute e sicurezza sul lavoro – il compito di verificare l’adozione e
l’efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi
di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di
vigilanza (in modo che, in linea di massima, gli accessi ispettivi vengano
pianificati innanzitutto in aziende ove il “controllo sociale” della
bilateralità non abbia operato).
- miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo
di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni. A tale
scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore
della sicurezza, favorendo l’utilizzo di procedure di estinzione dei reati e
degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del
soggetto inadempiente. Così la “prescrizione obbligatoria”, che permette di
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti
con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni
punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità,
palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione
punitiva, mediante ripristino delle condizioni di legalità. Al contempo, si
riserva la sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni
sostanziali e non di quelle unicamente formali (trasmissione di
documentazione, notifiche, ecc.). Si interviene, poi, con apposite
previsioni normative per evitare l’effetto di eccessiva e ridondante
penalizzazione nelle ipotesi di concorso di reati omogenei ed anche di
concorso di reati tout court, nel rispetto delle previsioni contenute nel
Codice penale. Inoltre, si provvede alla complessiva rivisitazione
dell’entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque
rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie
proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo,
verificato su base ISTAT, dal 1994 (anno in cui venne emanato il decreto
legislativo n. 626) ad oggi. A titolo di esempio, si consideri che la più
grave delle omissioni previste dal decreto legislativo 626/1994 (omessa
valutazione dei rischi) era sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o
dell’ammenda da 1549 a 4131 euro e viene ora punita, nel correttivo, con la
sanzione dell’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
In ogni caso, nel pieno rispetto del criterio di delega sulle sanzioni,
viene mantenuto il solo arresto (e non anche l’ammenda) per l’omessa
valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei
cantieri, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei
lavoratori.
Come imposto dalla delega, tutte le modifiche garantiscono in ogni caso il
rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro
rappresentanze in ogni ambiente di lavoro ed in ogni parte del territorio
nazionale ed, al contempo, dell’equilibrio delle competenze tra lo Stato e
le Regioni in materia.
Roma, 31 luglio 2009
Fonte:
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
Consiglio dei Ministri n. 58
Tra i provvedimenti approvati dal
Consiglio dei Ministri - riunitosi questa mattina a Palazzo Chigi - un decreto
legislativo che modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il provvedimento recepisce le
criticità e le lacune emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico,
migliorando le regole sulla sicurezza nell’ottica di favorire la chiarezza del
dato normativo quale presupposto per favorirne un’applicazione corretta ed
efficace. Nella riunione odierna del Consiglio dei ministri è stato anche
avviato l’esame di un decreto-legge contenente disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di
Giustizia e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello
Stato italiano. Con il provvedimento si garantisce il rispetto degli obblighi
assunti in sede comunitaria e si evita l’aggravio di oneri derivanti da sentenze
di condanna.
continua >>
Fonte: Governo
Segnaliamo che sul
sito
SIMLII
è stato pubblicato il testo del decreto correttivo del D.Lgs
81/09 approvato oggi dal Governo
NOVITA' IN TEMPO REALE!! |
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31/07/2009 |
Arriva "la
patente a
punti" per le aziende edili
31 luglio 2009.
Il consiglio dei ministri ha licenziato, questa mattina, il decreto legislativo
contenente le correzioni al Testo unico per la sicurezza sul lavoro. Tra le
novità introdotte l'integrazione tra le attività del Servizio Sanitario
Nazionale e dell'INAIL in materia di assistenza e riabilitazione e una
rimodulazione delle sanzioni
ROMA - Il
consiglio dei ministri ha approvato, questa mattina, il decreto legislativo
correttivo al testo unico contenente le norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Lo ha comunica il ministero del Lavoro in una nota in cui sottolinea
come il testo sia "rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi
della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Tra le novità
introdotto, la iscrizione della la contestata norma "salva manager'"
l'introduzione - come recentemente affermato dal ministro Sacconi nel corso
della presentazione del Rapporto Annuale INAIL 2008, a Montecitorio - della
"patente a punti" per le imprese edili e una rimodulazione delle sanzioni. Ecco,
in sintesi, i dettagli dei provvedimenti.
Arriva la patente a punti nell'edilizia. Arriva la "patente a punti"
nei cantieri edili, che misurerà il rispetto da parte delle imprese delle norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'esclusione dell'impresa dallo
svolgimento dell'attività nel settore: con violazioni sistematiche zero punti e
imprese fuori mercato. Nel nuovo Testo unico l'istituzione di questo strumento è
rinviata a un Dpr e, ha spiegato Sacconi in conferenza stampa, "è necessaria
soprattutto nel settore edile" e può portare alla cessazione dell'attività
dell'impresa se si verificano infortuni e se gli standard di sicurezza dei
lavoratori non sono rispettati. "Se la sperimentazione andrà bene è possibile
l'estensione della patente anche ad altri ambiti produttivi", ha aggiunto il
ministro.
Più sinergia tra INAIL e Ssn. Prevista una maggiore integrazione tra le
attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell'INAIL finalizzate
all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in
modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica
e della capacita lavorativa;
Il "ritocco" alle sanzioni. Le nuove sanzioni sono proporzionate al
rischio d'impresa; prevedono ammende aumentate della metà rispetto a quelle
attuali; sono solo amministrative per la violazione di obblighi formali;
prevedono solo l'arresto, e non l'ammenda, per il mancato rispetto dei
provvedimenti di sospensione.
Corretta la "salva-manager". Il governo ha riscritto l'articolo 14 del
decreto attuativo del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
varato nell'aprile scorso, e ribattezzato dai sindacati e dall'opposizione come
norma "salvamanager". La modifica ha lo scopo di eliminare qualsiasi
discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio, individuando
tassativamente i casi e le condizioni per l'adozione della sospensione.
Come è illustrato nella nota al documento, tra le altre linee essenziali
introdotte dalla norma figurano:
la rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare
tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne
legittimano l'adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta
(ad esempio, per evitare che la applicazione della norma produca risultati
abnormi e vessatorie nelle microimprese;
la definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le
caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme
di lavoro atipico e temporaneo; a queste ultime viene attribuita in concreto una
particolare tutela, che parte dall'obbligo del datore di lavoro di riservare una
attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio;
la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio
alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l'innalzamento dei livelli di
tutela negli ambienti di lavoro. In particolare, il correttivo stabilisce che
nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione
dei preposti in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola
e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle
imprese. Inoltre, sempre a titolo di esempio, viene riservato agli organismi
paritetici il compito di verificare l'adozione e l'efficace attuazione in
azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando
apposita asseverazione.
Fonte:
INAIL |
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31/07/2009 |
Via libera al
correttivo al Testo Unico salute e
sicurezza, il governo continua azione di riduzione dei diritti
lavoratori
CGIL, contraria a questa ennesima controriforma, continua il suo impegno per
l'integrità psicofisica dei lavoratori
31/07/2009 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo
correttivo delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra le
novità contenute nel nuovo testo l’istituzione di una ‘patente a punti’ per le
imprese, rinviata a un Dpr, “necessaria soprattutto nel settore edile”, come ha
spiegato il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, e che può portare alla
cessazione dell’attività dell’impresa se si verificano incidenti e se gli
standard di sicurezza dei lavoratori non sono rispettati. Subisce una
riformulazione della norma ‘salva manager’ che ne limita le ambiguità fortemente
denunciate dalla CGIL mentre migliora “l’efficacia dell’apparato sanzionatorio,
con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e
sanzioni”, come recita la nota del Ministero del Lavoro
Rimane, quindi, immutata la filosofia di fondo di questo governo in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non tollera il rispetto di ciò che
definisce “formalismi” né tanto meno sopporta che a colpe accertate seguano
sanzioni. La segretaria confederale della CGIL, con delega al tema, Paola
Agnello Modica, replica duramente alla notizia del via libera al nuovo testo da
parte del Cdm: “Il Governo con pervicacia continua la sua azione di riduzione
dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, addirittura nel fondamentale
ambito della salute e sicurezza nel lavoro”, spiega Agnello nel rilevare come
dal testo ‘informale’ del correttivo “si evince che le ferme e vigorose proteste
dei lavoratori, dei giuristi, delle Regioni, della CGIL hanno portato
all’attenuazione di alcuni punti particolarmente negativi, quali quello della
responsabilità dei datori di lavoro e della certificazione da parte degli enti
bilaterali”.
Ma per la segretaria confederale “altri gravi punti sono rimasti ed altri se ne
sono aggiunti, in direzione del rafforzamento dei poteri dei datori di lavoro a
scapito dei lavoratori e loro rappresentanti”. Tra questi punti, elenca la
sindacalista, “lo svuotamento delle norme di contrasto al lavoro nero e
irregolare; la visita preassuntiva svolta dal medico aziendale; la riduzione dei
diritti in caso di sopravvenuta inidoneità alla mansione; il controllo della
funzionalità dei rappresentanti dei lavoratori da parte degli organismi
paritetici: il prossimo passo sarà che Confindustria o Confapi potranno dare i
voti in sede bilaterale all’attività del sindacato? E l’accordo separato Confapi
addirittura prevede che l’attività degli RLST dipenda dalle priorità definite in
sede bilaterale”.
Nello stesso solco, continua, “la scelta di ridurre la valutazione dei rischi da
interferenza negli appalti, di vincolare l’RLS all’esame del Dvr (Documento di
Valutazione dei Rischi) solo all’interno dell’azienda. Anche le sanzioni sono
state ampiamente ridotte, insieme al preventivo depotenziamento delle attività
di vigilanza e ispezione deciso, con misure amministrative, dal Ministro
Sacconi. Cosa che inficia in nuce la stessa ‘patente a punti’”. La CGIL,
conclude Agnello, “ribadisce la propria contrarietà a questa ennesima
controriforma e continuerà il suo impegno per l’integrità psicofisica di chi
lavora nei luoghi di lavoro, con la contrattazione e attraverso puntuali
verifiche giuridiche”.
Fonte:
CGIL
Sicurezza. Giacomassi: "Si apre
nuova stagione"
"Con l'atto di approvazione di oggi da parte del Consiglio dei Ministri del
decreto 'integrativo e correttivo' al d.lgs.81/08, si apre una nuova stagione di
impegno fattivo nel concretizzare le norme vigenti trasformandole in azioni di
intervento utili, in primo luogo a sconfiggere la piaga degli infortuni e delle
morti sul lavoro nel nostro Paese e comunque finalizzate a rendere sempre di più
'il lavoro adatto all'uomo e non l'uomo adatto al lavoro'. Lo dichiara in una
nota Fulvio Giacomassi, Segretario confederale della Cisl. "Soddisfazione da
parte della Cisl - continua Giacomassi- per l'introduzione nel decreto di un
sistema di qualificazione delle imprese basato sull'assegnazione di un punteggio
per azienda ("patente a punti") sensibile ad indicatori di merito su questioni
di tutela a partire dal contrasto del lavoro irregolare. Buone anche le
modifiche di carattere integrativo e migliorativo, su rappresentanza,
pariteticità, finanziamento delle attività promozionali e ruolo di indirizzo
delle istituzioni centrali e territoriali, in concerto con le parti sociali, nel
più ampio spirito europeo. Disatteso il parere negativo confermato da più
fronti, tra cui la ferma posizione della CISL, nei riguardi delle modifiche
apportate nell'ambito delle sanzioni. "Come sindacato- continua Giacomassi-
siamo pronti ad agire sui diversi fronti di intervento, credendo nel grande
lavoro che può giungere dall'azione quotidiana dei Rappresentati dei lavoratori
per la sicurezza e dai presidi del dialogo bilaterale, quali gli organismi
paritetici che operano nelle aziende e sul territorio. Finalmente- conclude Giacomassi- come la CISL ha da sempre sostenuto, c'è l'impegno concreto di
affrontare le questioni nel merito, credendo nel risultato anziché nell'adozione
di posizioni ideologiche e sterili".
Fonte:
CISL |
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31/07/2009 |
Sicurezza sul lavoro
Da oggi è on line la nuova sezione del sito dedicata al tema della
sicurezza nei luoghi di lavoro
E' disponibile da oggi una nuova sezione del sito dedicata al tema della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La sezione raccoglie la normativa specifica sull’argomento, le iniziative in
corso, le linee guida, le buone prassi, le FAQ, i dati e le ricerche relative
all’andamento del fenomeno infortunistico.
Vai alla sezione
Sicurezza sul lavoro
Fonte:
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali |
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31/07/2009 |
Privacy - Consiglio di Stato, sez. 1, parere n. 3999(08
con oggetto: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quesito
sull’applicabilità del Titolo III del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre
2006, n. 206) e sulle competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato nel settore dei servizi finanziari
Fonte: Diritto.it |
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31/07/2009 |
Classificazione Energetica degli
edifici e Certificazione Energetica
Associazione Geometri Liberi
Professionisti Provincia di Modena e Collegio dei Geometri di Modena in
collaborazione con ANIT Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed
Acustico - 02/07/2008, ore 8:30 - Sala Beccaria HERA - Via Razzaboni 80 - 41100
Modena
[56 Kb]
6337_20_0459_Locandina_convegno_02-07-08.pdf
[3016 Kb]
6337_21_5420_1-Galbusera_modena_2luglio08_certif.pdf
[648 Kb]
6337_21_5520_2-Galbusera_modena_2luglio08_acustica.pdf
Fonte: Collegio dei Geometri e
dei Geometri Laureati della Provincia di Modena |
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31/07/2009 |
La
sentenza della settimana
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CIRCOSTANZA ATTENUANTE
- Con la seguente sentenza la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta
dall’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla nuova
attenuante introdotta dall’art. .....
Vai
alla sentenza per esteso >> |
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31/07/2009 |
Responsabilita' del
consulente
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Riportiamo il
riferimento alla
sentenza segnalata
nel
Forum da catanga,
che salutiamo e
ringraziamo.
continua >>
Fonte:
CPT Salerno |
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24/07/2009
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TESTO UNICO SICUREZZA
E NON SOLO ...
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Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico
sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:
News - Decreto correttivo del TU 81/08 (2a
parte)
USCITA si USCITA no l'incendio che
avanza
Rischio incendio in struttura medica
di base
RICHIESTA PSC GALLERIE
Come riconoscere l'attacco cardiaco
Rischio "basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute
Vai a tutte le altre discussioni in
Tempo Reale sul Testo Unico >>
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E
SALUTE SUL LAVORO
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31/07/2009 |
Flavorings-Related Lung
Disease
In 2000, NIOSH conducted an investigation of exposures at a microwave
popcorn manufacturing plant in Missouri. Public health officials contacted
NIOSH because a cluster of former employees of the facility had developed a
rare lung disease called bronchiolitis obliterans. The majority of employees
diagnosed with bronchiolitis obliterans had been exposed to mixtures of
butter flavoring chemicals. Evaluations of employees working in the plant
revealed high rates of both respiratory symptoms and abnormal lung function.1
The investigation concluded that there was "a risk for occupational lung
disease in workers with inhalation exposure to butter flavoring chemicals"2.
continua >>
Fonte: Ministero della Salute |
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31/07/2009 |
L'angolo fiscale
Documentazione extracontabile:
l’accertamento non fa flop…py
Ok all’induttivo in presenza di
contabilità “in nero”, senza la
necessita di effettuare verifiche
incrociate
Bocciata dalla Cassazione (sentenza n.
17365/2009) l’interpretazione fornita
dalla Ctr in ordine alla valenza
probatoria da attribuire alla
documentazione extracontabile, rinvenuta
a seguito di verifica fiscale (nel caso
di specie, la documentazione era
contenuta in un floppy disc)..
continua >>
Detrazione spese dei medicinali. Lo
scontrino ora parla in codice
Il nome del farmaco è sostituito dal suo
numero di autorizzazione all’immissione in
commercio (AIC).
continua >>
Proroga degli adempimenti fiscali, senza
extra fino al 20 agosto
Fermi al 5 agosto, invece, i termini dei
versamenti per le attività a cui si
applicano gli studi di settore.
continua >>
Fatture in contabilità elettronica, senza
vincoli la durata dell’opzione
Possono essere memorizzate su qualunque
supporto leggibile nel tempo purché sia
assicurato l’ordine cronologico.
continua >>
Archiviazione fatture analogiche. In
coppia tradizione e progresso
Nessuna incompatibilità tra le due tipologie
di conservazione. Possibile la
smaterializzazione senza scanner.
continua >>
Fonte:
Fisco Oggi
-
Circolare
n. 40
del
30/07/09
-
Risoluzione n.
196 del 30/07/09
-
Risoluzione n.
195 del 30/07/09
-
Risoluzione n.
194 del 30/07/09
-
Risoluzione n.
193 del 27/07/09
-
Risoluzione n.
192 del 27/07/09
Fonte:
Agenzia delle Entrate
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