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29 MAGGIO 2009

  

   

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29/05/2009

CARATTERIZZAZIONE DEL CARBURANTE PER VELIVOLI AERONAUTICI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
M.I. Barra, M.R. Fizzano, G. Novembre
INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO
Nell’ambito di un studio sui rischi professionali nel settore aeronautico condotto dalla CONTARP Centrale, è stato preliminarmente sviluppato un metodo analitico per l’analisi di vapori emessi da JP-8. Il metodo è stato messo a punto per quantificare 14 composti preventivamente selezionati tra quelli presenti in maggiore concentrazione e interessanti del punto di vista igienistico industriale.
Per la caratterizzazione del carburante è stata utilizzata la gas cromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID). In laboratorio sono state effettuate diverse prove su vapori emessi dal carburante, prelevati simulando le condizioni di campionamento ambientale e personale. Nel presente lavoro sono descritte le condizioni analitiche individuate per la caratterizzazione del carburante.

SUMMARY
In this paper is reported a new analytical method implemented to evaluated the personal exposure to jet fuel vapours. 14 components relevance for industrial hygienist are analysed using gas chromatography and flame ionization detector techniques. The analytical condition and results about retention times, precision, limit of detection, limit of quantification, linearity and recovery are reported.

1. PREMESSA
Nell’ambito del progetto condotto dalla CONTARP Centrale relativo alla valutazione dei rischi professionali del settore aeronautico, è emersa la necessità di valutare, per quanto concerne il rischio chimico, l’esposizione a vapori emessi dal carburante utilizzato per il rifornimento dei velivoli.
Oggetto del presente studio è la caratterizzazione del JP-8 (jet propellent -8), uno dei carburanti più utilizzati soprattutto in ambito militare.
Questo, dal punto di vista chimico, è una complessa miscela di composti C4-C14 appartenenti a diverse classi: quelle degli alcani (n- e isoalcani), delle olefine, dei nafteni e degli aromatici. La composizione è variabile, anche se è comunque individuabile il 18% di composti aromatici (U.S. department, 1998). A temperatura ambiente si presenta come liquido incolore, con tendenza ad evaporare, di odore simile al cherosene.
L’esposizione professionale a JP-8 è a carico dei lavoratori adibiti al suo trasporto e di coloro che, nelle linee di volo sono addetti al rifornimento carburante. I rischi sono legati ai compo-
continua >>

Fonte: INAIL

     
29/05/2009 "LAVORARE SICURI"
PROGETTO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO E SUI SERVIZI DELL'INAIL AI LAVORATORI STRANIERI
Sala Stampa INAIL presso Via IV novembre ,144 (Roma, 28 maggio 2009)

Fonte: INAIL

   
29/05/2009

Privacy & Libro Unico: Obblighi in materia di Protezione di Dati Personali per la tenuta informatica e la conservazione sostitutiva del Libro Unico del Lavoro

Fonte: Diritto.it

   
29/05/2009

Certificazione di qualita'

In tema di certificazione di qualità

Fonte: Diritto.it

   
29/05/2009
Uranio impoverito: i risultati del convegno Iss di dicembre 2008

Dal punto di vista epidemiologico, nel Regno Unito non si evidenzia un eccesso di tumori o leucemie nelle coorti degli esposti a contaminazioni ambientali da uranio impoverito, di cui comunque non esiste una stima attendibile dell'inalazione o dell'ingestione. Diverso è il discorso per i veterani americani che, colpiti da "fuoco amico", hanno frammenti di munizioni all'interno del corpo e mostrano segni di intossicazione (chimica, più che radiologica). Nell'ambito degli studi in vitro, un interessante filone di ricerca è quello appunto che studia il legame tra l'azione chimica e radiologica nella cancerogenicità dell'uranio. Il monitoraggio svolto in Bosnia-Erzegovina e in Serbia ha confermato che in questi territori non vi è contaminazione ambientale diffusa anche se, nei dintorni dei siti più colpiti, esistono "punti caldi" dove si è accumulato il dilavamento di frammenti di uranio impoverito o è stato disperso particolato a seguito dell’impatto dei penetratori all'uranio impoverito con un corpo rigido. L'indagine nel sud dell'Iraq, infine, ha dimostrato che le esposizioni più elevate sono causate dall'inalazione di polveri sospese da parte di bambini che giocano o adulti che lavorano all'interno di veicoli militari colpiti. Sono le principali conclusioni emerse al convegno internazionale "Uranio impoverito: aggiornamenti sullo stato della ricerca - Depleted uranium research: an update", che si è tenuto il 17 dicembre 2008 all’Iss.

Visita il sito dell’Iss per scaricare le relazioni del convegno.

Fonte: Epicentro

      
29/05/2009

Art. 9, D.Lgs. n. 124/04 - Procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari - Estinzione delle sanzioni amministrative

Inserito il 26 Maggio 2009 in Lavoro e previdenza
Con l`allegata risposta ad istanza di interpello n. 43 del 15 maggio 2009, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni relative alle fattispecie, costituenti illeciti di natura amministrativa, suscettibili di estinzione a seguito della attivazione della procedura di emersione di cui all`art. 1, comma 1197, della Legge n. 296/2006.
Relativamente ai reati, le violazioni suscettibili di estinzione a seguito di procedura di regolarizzazione sono riconducibili alle sole ipotesi collegate al mancato versamento di contribuzione obbligatoria.
Con riferimento agli illeciti di natura amministrativa, il Dicastero ha evidenziato che il versamento della somma dovuta a titolo di regolarizzazione contributiva fa venir meno tutte le “obbligazioni per sanzioni amministrative“ legate comunque al lavoro “nero“, comprese quelle riguardanti gli obblighi documentali, le comunicazioni di assunzione, la c.d. maxisanzione per il lavoro “nero“, nonche` tutte le altre violazioni relative alla prestazione di lavoro, come ad esempio in materia di orario di lavoro.
Anche le sanzioni civili applicate per il mancato versamento contributivo si estinguono a seguito dell`attivazione della procedura di emersione.
Per l`estinzione dei reati e delle sanzioni pecuniarie amministrative, ad ogni modo, e` necessario che siano stati versati integralmente i due terzi dei contributi dovuti al termine dei cinque anni previsti per l`estinzione del debito previdenziale agevolato, nonche` che siano rispettati gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Fonte ANCE n.566

Scarica interpello-n43_09.pdf
 

Fonte: ANCE Agrigento - News del 26.05.2009

   
29/05/2009

Orario di lavoro - Riposi al padre in alternativa alla madre casalinga
Inserito il 26 Maggio 2009 in Lavoro e previdenza
E` riconoscibile al lavoratore padre il diritto a fruire dei congedi di cui all`art. 40, lett. c), del D.lgs n. 151/01, anche nel caso in cui la madre sia una casalinga.
Il Ministero del lavoro, con la allegata lettera circolare n. 8494-09, perviene a precisare quanto sopra nella considerazione che la giurisprudenza amministrativa ritiene di ricomprendere nella fattispecie di “madre non lavoratrice dipendente“ la lavoratrice casalinga.
Tale giurisprudenza fa altresi` presente che alcuni settori dell`ordinamento considerano la casalinga appunto come una lavoratrice.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimita` ha espressamente affermato che in numerosi ambiti la casalinga viene ritenuta una lavoratrice e tale interpretazione risulta aderente alla necessita` di garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte quelle ipotesi in cui l`altro genitore sia tenuto a svolgere attivita` lavorativa che lo distolgano dall`assolvimento di tale compito (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 20324/09).
Fonte Ance n.561

Scarica lettera-circolare-ministero-del-lavoro-del-12-maggio-2009.pdf

Fonte: ANCE Agrigento - News del 26.05.2009

    
29/05/2009

Segnaliamo alcune sentenze che ci ha gentilmente inviato l'ing. Porreca:

LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE AL DATORE DI LAVORO LE DEFICIENZE DEI MEZZI DI SICUREZZA NONCHE’ LE CONDIZIONI DI PERICOLO DI CUI VENGONO A CONOSCENZA ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE, NEL LIMITE DELLE PROPRIE COMPETENZE, PER ELIMINARLE O RIDURLE

Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 1763 del 16 gennaio 2009 -  Pres. Morgigni – Est. Romis – P.M. Di Popolo - Ric. M. S. e M. G. 

      Commento. 

Appare giusto l’orientamento che la Corte di Cassazione sta assumendo recentemente nella individuazione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro distribuite in azienda a tutti i livelli di funzionalità nell’ambito della organizzazione del lavoro ed a tutte le figure ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e funzioni e ciò anche e soprattutto nel rispetto dei principi e degli indirizzi forniti prima con il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e recentemente con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81  i quali richiedono di coinvolgere nella applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nella realizzazione di tutte le misure  di sicurezza necessarie per la tutela dei lavoratori tutte le figure aziendali, dal datore di lavoro al dirigente, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione al medico competente, dal preposto al lavoratore, dal costruttore all’installatore.
     Un altro principio che viene ribadito è quello in base al quale le misure di prevenzione degli infortuni si applicano anche nei confronti di persone estranee all’ambito imprenditoriale nel caso in cui questi subisca un infortunio avvenuto in azienda e legato a carenze di misure di sicurezza.
     Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha confermata la sentenza di condanna già inflitta dal Tribunale e dalla Corte di Appello di un RSPP e di un operatore addetto alla manovra di un escavatore a seguito di un infortunio mortale sul lavoro durante alcuni lavori di scavo. In particolare i lavori di scavo erano finalizzati alla realizzazione di un pozzo ed erano stati affidati dal proprietario del fondo ad una ditta specializzata. Durante tali lavori era accaduto che un conoscente del proprietario, nell’intento di collaborare con l’impresa era sceso nello scavo ed era rimasto sepolto mortalmente a seguito del franamento del terreno costituente una parete dello scavo medesimo non opportunamente puntellata. Dell’accaduto erano stati ritenuti responsabili il proprietario del fondo, il responsabile legale dell’impresa, il RSPP della stessa nonché l’operatore dell’escavatore.
     Rinviati a giudizio il Tribunale condannava per omicidio colposo il responsabile legale dell’impresa, il RSPP e l’operatore della macchina  condanna poi confermata dalla Corte di Appello nei confronti del RSPP e dell’operatore che assolveva invece il responsabile
dell’impresa medesima. Al RSPP era stato contestato di aver omesso di effettuare un'adeguata valutazione del rischio connesso all'esecuzione dei lavori in argomento e di aver omesso di individuare la corretta metodologia dello scavo nonché di fare applicare le misure necessarie ad evitare il rischio di frana o di crollo del terreno e di non aver impartito all’operatore le necessarie istruzioni perchè i lavori fossero eseguiti in conformità di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D. P. R. n. 164 del 1956. All’operatore invece era stato contestato di avere iniziato e continuato i lavori di scavo medesimi senza applicare le armature necessarie ad evitare il franamento del terreno nonché di avere impropriamente utilizzato un macchinario, così come era stato accertato successivamente dai tecnici della ASL, inadeguato per posare degli anelli in cemento in fondo allo scavo,. Ad entrambi gli imputati erano stati comunque contestati anche profili di colpa generica con riferimento a connotazioni di imprudenza, negligenza ed imperizia.
     Gli imputati hanno fatto entrambi ricorso alla Corte di Cassazione. Il RSPP ha sostenuto nello stesso che  il proprietario del fondo svolgeva nella circostanza dei lavori in economia che gestiva direttamente e che fra lo stesso e l’impresa era stato stipulato solo un contratto cosiddetto di “nolo a caldo" per cui la sua impresa, quale noleggiatrice, sarebbe stata chiamata a risponderne solo se l'infortunio fosse dipeso dal funzionamento o dalle deficienze antinfortunistiche della macchina. L’operatore ha portato invece a sua discolpa l’osservazione che sarebbero stati ipotizzati a suo carico doveri ed obblighi propri del datore di lavoro e che lui “in quanto ‘semplice lavoratore subordinato operatore di macchine per la movimentazione terra’ sarebbe esente da responsabilità non potendo rispondere delle eventuali omissioni e violazioni normative riconducibili al datore di lavoro”  e di essere stato chiamato a rispondere dell'uso di una macchina, ritenuta inadeguata, che a lui era stata affidata dallo stesso datore di lavoro.
     La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi formulando delle argomentazioni utili per una corretta individuazione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito di una organizzazione aziendale. La stessa non ha condiviso le osservazioni fatte a sua difesa dal RSPP in quanto i lavori in atto erano tipici dell’impresa di appartenenza ed erano contemplati nel piano di sicurezza della stessa per cui egli, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, avrebbe dovuto provvedere all’adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalle norme di legge ed espressamente indicate nel D.P.R. n. 164/1956 (armature nello scavo, protezione che impedisse l’accesso allo scavo, assenza di persone nelle immediate vicinanze nello scavo stesso).
     Interessanti poi le motivazioni che hanno indotto la suprema Corte a rigettare il ricorso dell’operatore. La colpevolezza dell’operatore, secondo la Sez. IV appare inequivocabilmente ancorata alla violazione di specifiche disposizioni di legge. Invero, ha ricordato la stessa, che in forza dell’art. 6 del  D. P. R. n. 547 del 1955 “i lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli". L’operatore, osserva ancora la Sez. IV, dopo avere iniziato le operazioni di scavo senza la predisposizione delle armature necessarie per evitare il pericolo di frana del terreno, proseguì nel lavoro nonostante la evidente inidoneità della macchina escavatrice mentre avrebbe ben potuto (e dovuto, proprio in forza dell’art. 6 del citato D. P. R. n. 547 del 1956, sospendere il lavoro “Specifica fonte normativa della responsabilità (anche) del lavoratore” conclude la Corte di Cassazione, “è ravvisabile nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 3 secondo cui all'osservanza delle norme del decreto stesso ‘sono tenuti coloro che esercitano le attività indicate nell'articolo 1, e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 4, 5 e 6".
     In merito, infine, alla circostanza che vittima dell’accaduto non era un lavoratore la Corte di Cassazione ha richiamato un principio più volte ribadito in precedenti sentenze e cioè che "in materia di prevenzione infortuni, il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 1, espressamente richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, capo 1, allorquando parla di ‘lavoratori subordinati e ad essi equiparati’ non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa”.
     L’obbligo di rispettare le nome di sicurezza, conclude la suprema Corte “prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore” per cui “ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex articolo 43 cod. pen., e, quindi, di circostanza aggravante ex articolo 589 c.p., comma 2 e articolo 590 c.p., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione".

 

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CONFERMATE LE SENTENZE DI CONDANNA DEL COORDINATORE E DEL COMMITTENTE A SEGUITO DI INFORTUNI IN UN CANTIERE EDILE. IL PRIMO PER NEGLIGENZA ED IMPERIZIA NELLA REDAZIONE DEL PSC ED IL SECONDO PER NON AVER CONTROLLATO ADEGUATAMENTE L’OPERATO DEL COORDINATORE

Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 1246 del 14 gennaio 2009 -  Pres. Campanato – Est. Galbiati – P.M. De Sandro - Ric. A. G. e V. V. 

      Commento. 

Si ripetono le sentenze di condanna del committente e del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, a riprova che queste sono considerate le figure chiave nella organizzazione della sicurezza  nei cantieri temporanei o mobili. In particolare il committente è sempre stato considerato dalla giurisprudenza il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e cioè colui che, a monte, deve organizzare il cantiere edile, designare o meno i coordinatori per la sicurezza se richiesto dalle disposizioni di legge ed assicurarsi che gli stessi svolgano le loro funzioni relative ad una corretta programmazione della sicurezza ed al controllo della attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione.
     Con questa sentenza è stata confermata la condanna, congiuntamente al committente,  anche del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la sua negligenza ed imperizia nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché per errate scelte progettuali ed inadeguatezza del PSC medesimo in relazione alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso.  
     Il cantiere di cui alla sentenza era stato installato per l’esecuzione di alcuni lavori pubblici di ampliamento del locale discarica di un Comune e durante gli stessi, mentre gli operai della impresa appaltatrice, ultimati i lavori di sbancamento, erano intenti a lavorare ai piedi della parete di uno scavo alta circa quattro metri, una consistente quantità di terreno era franata travolgendo e seppellendo un lavoratore il quale riportava delle lesioni che determinavano una malattia durata oltre 130 giorni. E’ singolare poi la circostanza emersa che nello stesso cantiere si era precedentemente verificato un altro incidente con modalità analoghe in quanto nel mentre alcuni operai si trovavano in fondo ad uno scavo una grande quantità di terra si era staccata dalla struttura laterale dello scavo stesso ed aveva travolto due lavoratori il primo dei quali è morto sul colpo mentre l'altro riportava lesioni gravissime decedendo però qualche giorno dopo.
     La causa degli incidenti era stata individuata nello smottamento parziale della parete dello scavo, provocato a sua volta dalla saturazione da acqua del terreno per le consistenti piogge avutesi nei giorni precedenti e dalle modalità di esecuzione dei lavori che avevano comportato dei fattori di instabilità del terreno ed improprie sollecitazioni sul fronte della cavità, lavori quali l'infissione di puntoni in legno lungo il ciglio superiore, dei martellamenti alle banchine durante l'installazione delle strutture in legno nonché la presenza di una canaletta di scolo in cemento che, secondo le previsioni del progetto, avrebbe dovuto essere eliminata.
     Dell’accaduto sono stati ritenuti dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello responsabili sia il committente dell’opera che il coordinatore per la sicurezza designato dall’amministrazione pubblica, il primo dichiarato colpevole per il reato di omicidio colposo plurimo in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel cantiere ed il secondo per il reato di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose e sono stati condannati il committente alla pena di mesi sei di reclusione ed il coordinatore alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
    
In particolare il Tribunale configurava la responsabilità del coordinatore “nella ricorrenza di profili di negligenza ed imperizia nella redazione del progetto e del piano di sicurezza e di coordinamento, nella violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 12 comma 2 (modalità C di realizzazione degli scavi) con errate scelte progettuali, nella inadeguatezza del piano rispetto alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso con mancata adozione dei provvedimenti conseguenti” mentre al committente, individuato in un geometra del Comune che aveva sostituito l’ingegnere Capo del Comune nel periodo durante il quale era accaduto l’infortunio, e che aveva firmato in tale veste il contratto di appalto, veniva contestato di “non avere effettuato la dovuta azione di vigilanza (prescritta dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6 comma 2) sul cantiere e sulla attività del coordinatore”. “Le cautele non adottate da entrambi i prevenuti” si legge nella sentenza “riguardavano la mancata predisposizione di armatura dello scavo ovvero di consolidamento del terreno”.
     Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo il geometra individuato come committente di non rivestire nella circostanza tale figura non avendo lo stesso, nello svolgimento delle funzioni di ufficio, mai avuto autonomia decisionale e di spesa ed il secondo lamentando che la Corte di Appello non aveva individuato attraverso l’espletamento di una perizia tecnica il nesso di causalità tra la sua condotta omissiva e gli eventi verificatisi e che comunque, inoltre, non erano emersi concreti elementi attestanti la colpa a suo carico atteso anche che egli nel capitolato di appalto aveva indicato le cautele da adottare  nella esecuzione degli scavi.
     La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i
ricorsi confermando la correttezza dell’operato della Corte di Appello. Giustamente, secondo la Sez. IV, è stato attribuito al geometra la “posizione di garanzia quale committente dell'opera pubblica, facendo riferimento al principio di effettività desumibile dal ruolo svolto dal predetto, fornito di autonomia tecnica e funzionale nonché di concreta capacità di ingerenza nella fase di ideazione e realizzazione dell'opera”. I poteri decisionali, in ordine all'esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, esercitati dall'imputato, prosegue la Suprema Corte, “lo mettevano in condizione di adottare le misure di prevenzione, la cui attuazione diveniva parimenti obbligatoria in relazione alla posizione di garanzia rivestita”.
     Analogamente per quanto riguarda il comportamento del coordinatore per la sicurezza la Corte di Cassazione ha ritenuto che nei precedenti giudizi era stata delineata compiutamente ed esaurientemente la sua condotta e che erano state sufficientemente esaminate e ribattute le sue doglianze.

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IL DATORE DI LAVORO IN CASO DI RICORSO ALLA DELEGA NON E’ ESENTE DA RESPONSABILITA’ PER LA PRESENZA DI RISCHI DOVUTI A CARENZE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO CHE ATTENGONO A SCELTE DI CARATTERE GENERALE DELLA POLITICA AZIENDALE OVVERO A CARENZE STRUTTURALI

Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 -  Pres. Mocali – Est. Piccialli – P.M. Fraticelli - Ric. V. G. 

      Commento. 

E’ una delle prime sentenze questa della Corte di Cassazione che si esprime sull’istituto della delega e sui limiti della delegabilità degli obblighi dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale, come è noto, con l’art. 16ha fissato i requisiti essenziali affinché la delega stessa possa assumere una validità legale e con l’art. 17, d’altra parte, quegli obblighi per i quali non è consentito al datore di lavoro di far ricorso alla delega e consistenti nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle relative misure per eliminarli o comunque di ridurli al minimo possibile oltre che nella nomina del RSPP.
     La Corte di Cassazione, infatti, in tale sentenza in linea con i principi sopraindicati e fissati dal legislatore, ha confermata la sentenza di condanna, già inflitta al delegante sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, essendo stato ravvisato nel caso particolare una mancata valutazione del rischio incendio ed una violazione degli obblighi di individuazione delle relative misure antincendio. Nella stessa sentenza poi la Suprema Corte ha evidenziato, in merito ai limiti dell’istituto della delega, un importantissimo principio in base al quale, malgrado il conferimento della delega, rimane fermo l’obbligo da parte del datore di lavoro di intervenire allorché  il rischio connesso allo svolgimento delle attività lavorative si riconnetta a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze di carattere strutturale rispetto alle quali il delegato non ha realisticamente nessuna capacità di intervento.
     L’accaduto in esame si riferisce ad un incendio di vaste proporzioni avvenuto nel reparto laminatoio di uno stabilimento, reparto considerato zona ad alto rischio di incendio per la presenza di olio di raffreddamento delle lavorazioni il quale veniva dapprima convogliato in grosse vasche di acciaio ed una volta ripulito ritornava ai reparti di lavorazione. L'incendio, per lo spegnimento del quale i Vigili del Fuoco avevano operato per ben tre giorni, aveva riguardato, in particolare, 20.000 litri di olio ed aveva interessato il piano interrato e circa 60 metri di cunicoli percorsi da cavi elettrici a servizio dello stabilimento industriale.
     Per l’accaduto veniva contestato al Presidente del comitato esecutivo di avere colposamente dato causa all'incendio, per avere omesso di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare contro il rischio incendio e per non avere segnalato la necessità di interventi richiesti per fronteggiare il rischio di incendio medesimo. Il Tribunale prima e la Corte di Appello successivamente hanno quindi condannato l’imputato riconoscendo la sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 449 c.p. comma 1. A  sua difesa l’imputato aveva sostenuto che l’incendio avvenuto nello stabilimento era da collegarsi alle “procedure maldestre” dei Vigili del Fuoco i quali nel loro intervento, aprendo delle botole e consentendo l’accesso di aria, nonché versando dell’acqua nelle vasche di olio e facendolo traboccare, avevano favorito lo svilupparsi delle fiamme. Fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco infatti, sosteneva l’imputato, erano insussistenti le caratteristiche di un incendio (vastità, diffusività e difficoltà di estinzione) e, secondo lui, proprio la loro attività aveva trasformato il “fuoco” in “incendio”.
     La Corte di Appello nella sua sentenza comunque scagionava i Vigili del Fuoco sostenendo che “l'intervento si era ispirato a protocolli consolidati e standardizzati, in condizioni già difficili e di emergenza” ed aggiungendo inoltre che i consulenti tecnici del PM avevano accertato che altri corridoi, oltre alla botola aperta dai Vigili del Fuoco,  avevano consentito l’accesso di aria dall’esterno e che inoltre i fumi avevano trovato ampie vie di fuga per l’assenza di una compartimentazione dei locali. I giudici di merito mettevano in evidenza, altresì, l’assenza di un impianto automatico di spegnimento e la mancanza di un sistema video ritenuti necessari in considerazione del fatto che il luogo dell’evento era stato definito ad alto rischio di incendio.
     Contro le decisioni assunte dalla Corte di Appello l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo a sua difesa alcuni motivi collegati sia al fatto che la stessa Corte di Appello non aveva tenuto conto che l’intervento dei Vigili del Fuoco avesse costituito nell’accaduto una “causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento” nonché della presenza comunque nello stabilimento di misure e di presidi antincendio, quali i rilevatori di fumo che tra l’altro avevano consentito di segnalare l’incendio, sia per non aver considerata valida una delega conferita dall’imputato in materia di sicurezza sul lavoro.
     La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso e, nel confermare la sentenza inflitta dalla Corte di Appello, ha condiviso in pieno le conclusioni alle quali la stessa era pervenuta ed ha fornito, in particolare, in merito alla validità della delega conferita dall’imputato, delle indicazioni utili ed interessanti ai fini della determinazione sia dei limiti dell’istituto della delega che dell’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggi contenute nel D. Lgs. n. 81/2008. La stessa, infatti, confermando quanto già affermato dalla Corte di Appello, ha ritenuto nel caso particolare che la delega operata dall’imputato “non valeva ad esonerarlo da responsabilità, essendo taluni obblighi, tra cui quello di valutare i rischi connessi all'attività di impresa e di individuare le misure di protezione, ontologicamente connessi alla funzione ed alla qualifica propria del datore di lavoro e, quindi, non utilmente trasferibili”.
     La Sez. IV ha poi espresse delle considerazioni con riferimento alla organizzazione della sicurezza nelle aziende ed ha riconosciuto che nelle imprese di grandi dimensioni, come sostenuto dalla difesa, si pone la delicata questione attinente all'individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di garanzia. In imprese di tal genere, infatti, prosegue la Suprema Corte, “non può individuarsi questo soggetto, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato strutturale, così da verificare la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale”. In altri termini, ha sostenuto la Corte, nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire tout court all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l'apparato organizzativo che si è costituito, si da poter risalire, all'interno di questo, al responsabile di settore. Operando diversamente, del resto, prosegue la Corte di Cassazione, si finirebbe con l'addebitare all'organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perchè devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri.
     D’altra parte però è altrettanto vero, secondo la Suprema Corte, che è necessario individuare le condizioni di legittimità della delega stessa al fine di evitare una facile elusione dell'obbligo di garanzia gravante sul datore di lavoro. In merito è affermazione consolidata che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica e ciò per tenere conto anche della "norma di chiusura" stabilita nell'articolo 2087 c.c., che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell'incolumità del lavoratore. “Va, quindi, ancora una volta ribadito – prosegue la Sez. IV - che il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all'articolo 2087 c.c., è il ‘garante’ dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rilevata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che ‘non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo’ (articolo 40 c.p., comma 2)”.
     Per quanto riguarda poi i contenuti della delega, afferma la Corte di Cassazione, è altrettanto consolidato il principio che la delega non può essere illimitata quanto all'oggetto delle attività trasferibili.  “In vero, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza”.
     In tale sentenza fa notare inoltre la Suprema Corte che i principi sopraindicati hanno trovato conferma nel D. Lgs. n. 81/2008 il quale con l’art. 17  prevede, infatti, quegli obblighi del datore di lavoro che per l'importanza e per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo non sono delegabili e che perciò rimangono attribuiti al potere/dovere del datore di lavoro e che trattano appunto dell'attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del citato D. Lgs. nonché della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) .
     “La sentenza impugnata”, quindi, conclude la Sez. IV “ è in linea con i principi sopra tratteggiati, tenuto conto che il profilo di colpa contestato all'imputato e ritenuto dai giudici di merito era stato ravvisato, in sostanza, nella mancata analisi del rischio incendio e nella violazione degli obblighi di individuare le misure di protezione, di definire il programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornire gli impianti ed i dispositivi di protezione individuali, tutti aspetti che riguardano le complessive scelte aziendali inerenti alla sicurezza delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro”. “Correttamente”, pertanto, conclude la Sez. IV, ”è stata ravvisata la posizione di garanzia del prevenuto, apprezzandone sia il ruolo di vertice che la diretta competenza nel settore della sicurezza, oltre che i limiti entro cui il medesimo poteva avvalersi della delega a terzi”.

Fonte: DPL Modena

    
29/05/2009 DURC - INPS: solo cartaceo il DURC per gli iscritti alla gestione separata
L'INPS, con messaggio n. 12027 del 26 maggio 2009, ha comunicato che il rilascio del DURC, da parte degli assicurati iscritti alla Gestione separata potrà avvenire soltanto su carta presso la sede dell'Istituto territorialmente competente (Inps o Inail).
Ciò è dovuto al fatto che la procedura informatica non è ancora stata implementata per questa categoria di assicurati.

Fonte: DPL Modena

   

29/05/2009

TESTO UNICO SICUREZZA E NON SOLO ... - Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:

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TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

   
29/05/2009
Video - Confined Spaces: Safe Yesterday, Deadly Today

Fonte: WorkSafeBC

     
29/05/2009
L'angolo fiscale

Fonte: Agenzia delle Entrate

Compensi con assegni circolari imponibili dal possesso del titolo
Irrilevante la circostanza che il versamento sul conto del professionista avvenga in un momento successivo
Un contribuente che, per una prestazione professionale, riceve un assegno circolare nel 2008 ma lo deposita sul suo conto nel 2009, deve dichiarare il compenso percepito nell'anno della consegna materiale del titolo e non in quello dell'effettivo versamento.
E' il chiarimento dell'agenzia delle Entrate fornito con la risoluzione 138/E del 29 maggio.
L'istante ritiene che il reddito percepito sia imponibile, ai fini Irpef, nel 2009, anno in cui ha versato l'assegno e, di conseguenza, è entrato in possesso della somma.
L'Agenzia rileva in primo luogo che, per quanto riguarda i criteri di imputazione al periodo di imposta, vige il "principio di cassa", secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta.
Ricorda, inoltre, che l'assegno circolare si sostanzia in un ordine scritto impartito alla propria banca di pagare a terzi o a sé stessi una somma di danaro.
Pertanto, nel momento in cui il titolo di credito viene consegnato al professionista, le somme in esso rappresentate entrano nella sua disponibilità e il reddito, quindi, si deve considerare percepito.
Nel caso in esame, quindi, il compenso sarà imputabile al 2008 e non al 2009.
continua >>

Fonte: Fisco Oggi

   
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