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31 MARZO 2009

  

   

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31/03/2009

Sommerso nell'edilizia: i sindacati lanciano l'allarme-cantieri

30 marzo 2009. Lavoro nero, meccanismi distorto di assegnazione delle gare, logica del massimo ribasso e catene di appalti e sub-appalti: la denuncia di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro

ROMA - Incidenti sul lavoro: non una fatalità e neppure il prezzo da pagare alla complessità del processo produttivo, ma il risultato della mancata osservanza delle più elementari misure di prevenzione. I sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno presentato alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro un documento congiunto contenente una serie di proposte per arginare il fenomeno degli incidenti nel settore delle costruzioni. L'idea cardine è quella di creare una concorrenza fra le imprese basata su fattori di qualità e innovazione e non una lotta senza quartiere fondata sull'abbassamento dei costi, l'evasione contributiva, il lavoro nero e l'elusione delle normativa di sicurezza.

Tra le proposte presenti nel documento figurano la necessità di disciplinare l'accesso alla professione imprenditoriale e di individuare soluzioni che consentano l'assegnazione degli appalti secondo il meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche l'idea di consolidare l'esperienza del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), incentivare la regolarità delle imprese attraverso sistemi di riduzione degli oneri fiscali, garantire parità di condizioni fra lavoratori immigrati e italiani, rafforzare ed estendere la presenza dei rappresentanti territoriali per la sicurezza e incrementare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ma cosa accade attualmente nei cantieri? Il documento presentato alla Commissione di inchiesta apre uno spaccato poco rassicurante sul lavoro edile e le sue zone d'ombra. Secondo i sindacati edili, infatti, gli elementi più critici sono soprattutto il meccanismo distorto di assegnazione degli appalti, la logica del massimo ribasso e la lunga catena dei subappalti e sub-contrattazioni di servizi, noli e forniture. Un secondo (ma non secondario) fattore di criticità è poi determinato dal massiccio ricorso al lavoro nero e irregolare. Nonostante il Durc abbia fatto emergere circa 200mila lavoratori irregolari - si legge nel documento - in alcuni casi la presenza del lavoro sommerso raggiunge anche il 35-40% della manodopera complessiva. Una situazione, quest'ultima, che non riguarda soltanto alcune realtà meridionali caratterizzate da forte disoccupazione ma anche città come Roma e Milano che, almeno fino ai mesi scorsi, potevano vantare tassi di disoccupazione a livello europeo.
A peggiorare la situazione c'è poi il caporalato, che interessa soprattutto i lavoratori stranieri. Gli immigrati rappresentano mediamente il 25-30% dei lavoratori regolarmente iscritti alle Casse edili - sottolineano Feneal, Filca e Fillea - ma nelle città del Centro Nord costituiscono spesso il 40-50% dei lavoratori regolari. Un'ulteriore causa di sfruttamento esasperato dipende poi dal cosiddetto "distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi", un meccanismo che consente di importare temporaneamente in Italia lavoratori di altri Stati. Anziché godere delle tutele e dei diritti degli edili italiani questi lavoratori sono ricattati e sottopagati. Infatti - si legge ancora nel documento - questo meccanismo di ingresso in Italia, in deroga alle quote previste dal decreto flussi e senza tetti, comporta spesso consistenti risparmi previdenziali rispetto alla manodopera italiana grazie al pagamento dell'obbligo contributivo nel Paese di origine, che risulta ovviamente più basso. Il risultato per i sindacati è un eclatante fenomeno di sfruttamento che ricade non solo sui salari, con edili stranieri pagati un quinto rispetto ai colleghi italiani, ma anche sulla sicurezza con un abbassamento del livello di guardia e conseguente crescita degli infortuni anche gravissimi.

(ap)

Fonte. INAIL

 

     

31/03/2009 Più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Un decreto che non ha carattere innovativo ma che perfeziona il quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, teso a "spostare l'approccio dalle regole agli obiettivi, dal profilo formale, che spesso diventa formalistico, agli obiettivi''.
Con queste parole il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha introdotto l'illustrazione del decreto nel corso della conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo.
Tale decreto è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa in tale materia dal Parlamento al Governo nella passata legislatura, ma punta a corregere gli errori materiali e tecnici presenti nell'attuale disciplina (decreto legislativo n. 81 del 2008), approvata - come sottolinea il comunicato stampa del Ministero - a Camere ormai sciolte e in tutta fretta
continua >>

Fonte: Governo

 

     

31/03/2009

Sicurezza sul lavoro: arriva un nuovo modello per valutarla
30 marzo 2009. Ci stanno lavorando 27 fra aziende e associazioni, riunite in un tavolo tematico dall'Università di Bologna e dalla Fondazione Unipolis. Obiettivo: creare un sistema innovativo da applicare sia nelle grandi imprese che in quelle artigiane. Domani a Bologna la prima uscita pubblica del tavolo con un seminario dedicato 

BOLOGNA - Costruire un nuovo modello per garantire la sicurezza sul lavoro, che possa essere applicato da piccole e grandi imprese e salvaguardare tutti i lavoratori. E' questa la sfida in cui si impegnano l'Università di Bologna, la Fondazione Alma Mater e la Fondazione Unipolis, con il tavolo tematico "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", in programma domani, a Bologna, a Villa Gandolfi Pallavicini. 
"Il tavolo è nato dalla sollecitazione del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita un anno fa all'Università di Bologna", spiega il rettore Pier Ugo Calzolai, "e riunisce tutte le conoscenze necessarie: il mondo accademico, le istituzioni e le imprese che eccellono in questi temi". Il tavolo, già attivo e che domani avrà la sua prima uscita pubblica, dovrà quindi creare un innovativo modello di valutazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, che dovrebbe essere pronto a ottobre 2009 e messo gratuitamente a disposizione delle imprese interessate. 
"Si tratta in altre parole di creare una nuova cultura del lavoro, una nuova responsabilità delle aziende: per riuscirci c'è bisogno anche di una formazione specifica", sottolinea Walter Tega , presidente della Fondazione Alma Mater. "Non ci si può occupare di sicurezza sul lavoro a corrente alternata, solo dopo grandi tragedie, ma si deve tenere alta l'attenzione", aggiunge Walter Dondi, consigliere delegato della Fondazione Unipolis. "Il tavolo ha l'obiettivo ambizioso ridurre il numero degli infortuni e avvicinare l'Italia agli altri Paesi europei". "Per riuscirci partiamo da quel pezzo d'Italia dove si lavora in sicurezza: ovvero dalle aziende d'eccellenza che abbiamo coinvolto nel progetto", illustra Francesco Saverio Violante, ordinario di Medicina del lavoro nell'Ateneo bolognese e coordinatore del tavolo. 
Da Ducati a Lamborghini, da Fincantieri a Ferrovie dello Stato, sono 27 le imprese e le associazioni che lavorano al tavolo e che secondo i promotori rappresentano le migliori pratiche per quanto riguarda la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza. "L'obiettivo è unire settori molto diversi fra loro per creare un sistema che possa essere applicato sia dalla grande impresa che dalla piccola azienda artigiana", spiega Ennio Dottori del gruppo Hera. Secondo i promotori, in effetti, sono proprio le piccole e medie imprese a fare più fatica sui temi della sicurezza: "E' difficile per loro adeguarsi agli standard necessari", aggiunge Dottori. "Il modello che costruiremo sarà invece uno strumento che potranno adottare agevolmente". 
E fra gli anelli deboli sul tema sicurezza il tavolo riserva un'attenzione particolare ai lavoratori stranieri, grazie alla presenza di Domenico Berardi, coordinatore del centro di ricerca sulla salute mentale dei migranti dell'Università. "Mentre fra gli italiani c'è un calo degli infortuni", spiega Berardi, "fra i migranti questi aumentano e raggiungono il 10%, e questo senza contare gli irregolari. La causa è che lavorano in settori ad alto rischio, ma va detto che spesso manca una cultura di difesa del lavoro: si sottopongono a turni massacranti e fanno due o tre lavori contemporaneamente".
Le regole sulla sicurezza potrebbero cambiare presto con le modifiche al testo unico proposte negli scorsi giorni dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi. "Tenendo conto che il decreto presentato ha molta strada da fare e probabilmente subirà modifiche", commenta Francesco Saverio Violante, "sembra che le novità non siano sconvolgenti e che l'impianto del testo unico rimanga lo stesso". Ma il progetto di Università e Unipolis guarda oltre. "Non si tratta semplicemente di rispettare le norme in vigore sulla sicurezza", aggiunge Tega, "ma di operare un continuo miglioramento e di puntare all'eccellenza".

(RedSoc/EmiliaRomagna)

Fonte: INAIL

    
31/03/2009

Le lotte per la salute nei luoghi di lavoro hanno una lunga storia

Le lavoratrici e i lavoratori continuano ancora oggi a morire causa danni da lavoro, nonostante la grandissima evoluzione tecnologica che c’è stata. La situazione è ben diversa da quella degli inizi e dal grande sviluppo delle rivoluzione industriale, è anche diversa da quella degli anni 50 ed 60 ma non è risolta. Umanamente e culturalmente non è concepibile che si muoia sul lavoro o a causa del lavoro.
Il clima di discriminazione, di razzismo, di xenofobia che si è instaurato oggi, particolarmente negli ultimi mesi favorisce una condizione di accettazione, così come era avvenuto nel periodo ottocentesco o comunque ripropone la delega della salute, pesantemente respinta agli inizi degli anni 70. Sono significative le azioni della Confidustria che spinge il governo, il “suo governo” a modificare in peggio il decreto legislativo 81, promulgato qualche mese fa, e noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, approvato dal governo precedente.
Una legge migliorativa rispetto alla situazione precedente, ma che, in ordine al raggiungimento dello scopo: l’eliminazioni degli infortuni e delle malattie professionali, avrebbe dovuto essere ben più incisiva.
Fra i tanti fatti che si sono succeduti in questi ultimi mesi due sono particolarmente degni di nota in ordine all’argomento di cui ci occupiamo: l’infortunio-crimine avvenuto alla ThyssenKrupp di Torino il 6 dicembre 2007 in cui persero la vita anche se non tutti immediatamente 7 operai e il licenziamento, il secondo licenziamento del ferroviere macchinista delle FS Dante de Angelis, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e da ultimo il ritiro della funzione di UPG a Aldo Mancuso di Firenze per avere comminato una sanzione, con prescrizione nei confronti del direttore generale della sua A-USL.
I mezzi di comunicazione di massa parlano degli infortuni, quando questi sono elevati a livello di stragi, cioè sono tanti i morti, riguardano luoghi di lavoro importanti, non periferici, sono strazianti per le modalità in cui sono avvenuti. Si pensi anche ai 12 morti della Mecnavi di Ravenna o agli 11 morti - anche se non lavoratori - della camera iperbarica dell’istituto ortopedico Galeazzi di Milano.
Dante de Angelis è stato licenziato nello svolgimento e per lo svolgimento dei suoi compiti di RLS, perché ha fatto presente, riferendosi a un caso concreto, che la mancanza di manutenzione o la manutenzione insufficiente può portare anche a disastri non solo per i lavoratori, ma anche per gli utenti delle ferrovie: qualcosa di avvenuto, qualcosa ancora di risaputo, qualcosa che si legge in tanti atti di processi che hanno giudicato la perdita della salute di lavoratrici e lavoratori. E’ famosa la lettera della Montedison, riportata dalla rivista Medicina Democratica, risuonata nella grande aula del tribunale di Venezia Mestre che specificava la necessità - in ordine al profitto - di non manutenere o di manutenere il meno possibile gli impianti (chimici) in funzione della riduzione dei costi e dell’aumento dei profitti
continua >>

Fonte: Medicina Democratica

 

     

31/03/2009

L’ANMIL ricorda le Vittime sul lavoro

Storie di vite interrotte, non numeri
Dall’inizio del 2008 l’ANMIL ha voluto raccogliere i dati sugli incidenti mortali avvenuti in Italia cui i media nazionali (fonti: Ansa, quotidiani nazionali, testate su web e siti di settore) hanno dato rilievo, mettendo in evidenza il fatto che non si tratta di numeri, ma una sintesi dei più tragici eventi di cui i lavoratori sono stati vittime. Con ciò, la nostra Associazione, non intende sostituirsi all’unica, vera fonte ufficiale statistica che è l’INAIL, ma vuole restituire a tutti i caduti sul lavoro almeno quella dignità di memoria spesso persa nelle pieghe di una cronaca disattenta.
Il file con i dati relativi al 2009 – che si può scaricare linkando a destra - viene aggiornato dal lunedì al venerdì, ma per le notizie dell'ultima ora si può consultare la sezione delle News. E’ possibile scaricare anche i dati del 2008 dall’apposito link sulla destra.
Chiunque voglia contribuire all’aggiornamento di questo elenco, può inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica anmilnews@anmil.it
 

Fonte: ANMIL

 

     

31/03/2009

Burnout

P. Argentero, I. Setti: "Percezione del lavoro, contesti professionali e burnout negli operatori dell'emergenza"
http://gimle.fsm.it/30/1s_psi/10.pdf

Fonte: Giornale Italiano di Medicina del Lavoro

 

     

31/03/2009 Igiene Delle Mani
Ministero Della Salute
- I Cinque Momenti Fondamentali per l'Igiene Delle Mani
- Come Frizionare le Mani con la Soluzione Alcolica
- Come Lavarsi le Mani con Acqua e Sapone

Dimensione Del File .PDF = 962 KB

Fonte: SIMeL

 

     

31/03/2009 Rassegna stampa sicurezza sul lavoro

LEGAL NEWS - SICUREZZA LAVORO, NUOVA SANZIONI PER LE AZIENDE

BUGIE E SILENZI: LA SICUREZZA SUL LAVORO FA PASSI INDIETRO (M.Franchi)

LAVORO, SANZIONI MENO SEVERE SULLA SICUREZZA (R.Mania)

SICUREZZA SUL LAVORO, VIA ALLE NUOVE REGOLE. SACCONI:"SANZIONI CON VIOLAZIONI PLURIME"

SICUREZZA, RIPARTE IL CONFRONTO (M.Bellinazzo)

SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA (D.Cirioli)

SICUREZZA SUL LAVORO MULTE FINO A 8.000 EURO (S.Iacometti)

SICUREZZA SUL LAVORO, ARRIVANO NUOVE REGOLE (D.Pirone)

INFORTUNI, ECCO LE NUOVE NORME. SACCONI: GARANTITA PIU' SICUREZZA (O.Posani)

SALUTE E SICUREZZA, IL CDM APPROVA I CORRETTIVI AL T.U.

AL VIA LA CONTRO-RIFORMA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (B. di g.)

LEGAL NEWS - SICUREZZA LAVORO, NUOVA SANZIONI PER LE AZIENDE

SICUREZZA SUL LAVORO, ECCO LA CONTRORIFORMA SACCONI

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

 

     

31/03/2009
Sentenze - Ringraziando l'ing. Porreca per l'informative che ci invia segnaliamo le seguenti sentenze:

ANNULLATA LA CONDANNA DI UN APPALTANTE A RISARCIRE UN LAVORATORE INFORTUNATO PER RESPONSABILITA’ CIVILE INDIRETTA “PER FATTO ALTRUI”. INVOCATA LA RESPONSABILITA’ DIRETTA “PER FATTO PROPRIO” CHE SI APPLICA NEL CASO DI APPALTO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41815 del 7 novembre 2008 -  Pres. Morgigni – Est. Piccialli – P.M.  Geraci - Ric. Impresa C.E.G.C. e S. G. 

      Commento. 

In discussione in questa sentenza l’applicazione dell’art. 185 c.p. II comma e dell’art. 83 c.p.p. in merito alla responsabilità per il risarcimento civile del danno per un reato commesso da altri.
     L’art. 185 del codice penale  così recita:
“O
gni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per
il fatto di lui
”.
    
L’art. 83 del codice di procedura penale, da parte sua, dice che:
Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere”.
     In altre parole la Corte di Cassazione ha preso in esame in questa sentenza la possibilità che un imputato rivestisse la qualità di responsabile civile per il risarcimento di un danno in un processo penale di una persona alla quale non sia addebitabile un reato ma sul cui patrimonio la vittima possa contare per ottenere un ristoro economico. In particolare la Suprema Corte ha annullato le sentenze sia del Tribunale che della Corte di Appello con le quali era stato condannato il responsabile legale di una impresa appaltante ritenuto responsabile per il risarcimento civile del danno subito da un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice al quale era occorso un infortunio nel cantiere della appaltante committente.
     Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano ritenuto l’appaltante (nei cui confronti non era stata esercitata l’azione penale essendo intervenuta l’archiviazione) responsabile civile ex art. 83 del c.p.p. “per fatto altrui”  della impresa subappaltatrice il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno dell’infortunato, aggravato da violazioni a norme in materia antinfortunistica. Secondo la Corte di Cassazione, invece, a carico del committente appaltante grava una responsabilità diretta “per fatto proprio”  e ciò ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994, ora trasferito nell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, in base al quale in caso di affidamento di lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della azienda del committente o di una unità produttiva della stessa, gravano sull’appaltante una serie di obblighi che vanno dalla verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese stesse, alla informazione dei rischi presenti nei luoghi nei quali sono chiamati ad operare, dalla cooperazione e coordinamento delle imprese alla redazione di un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Davanti alle inosservanze di tali adempimenti  deriva quindi una responsabilità per fatto proprio non “giustiziabile” attraverso la chiamata in causa quale responsabile civile.
     L’infortunio preso in esame nella sentenza era accaduto in un cantiere edile ad un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice il quale cadeva da una scala a pioli nel mentre stava provvedendo a disarmare delle assi in legno poste a circa 4 metri da terra. Per tale infortunio venivano indagati sia il datore di lavoro dell’infortunato che il direttore tecnico dell’azienda appaltante ma a rispondere penalmente delle lesioni patite dal lavoratore è stato chiamato solo il datore di lavoro, essendo stato emesso nei confronti del direttore tecnico della ditta appaltante stessa un decreto di archiviazione, mentre il committente veniva appunto citato quale responsabile civile e condannato in solido con l’imputato al risarcimento dei danni.
     Quest’ultimo ha inteso far ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza e
lamentando di essere stato erroneamente chiamato in giudizio quale responsabile civile, non essendovi, nel processo, un imputato del cui operato dovesse per legge rispondere e non ritenendo applicabile l'art. 83 cod. proc. pen., il quale prevede che l'imputato possa essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il caso di suo proscioglimento o di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, essendo stato emesso a favore del direttore tecnico del cantiere dell'impresa appaltante un decreto di archiviazione. L’appaltante poneva, altresì in evidenza, l’autonomia concessa con il contratto di appalto alla ditta subappaltatrice e l'obbligo "cogente" assegnato alla stessa di verificare l'idoneità di eventuali macchine, attrezzature ed opere provvisionali, messe a disposizione dall'impresa appaltatrice e rilevatesi poi insufficienti.
     La Corte di Cassazione, accettando il ricorso del ricorrente, ha annullate le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni  basata sul  "fatto proprio dell'imputato" pur essendo innegabile che l'infortunio si era verificato proprio per l'insufficienza dei ponteggi e che quindi le norme antinfortunistiche violate non erano riferibili al solo datore di lavoro del dipendente infortunato.
     La Sez. 4 ha precisato che “ la responsabilità per fatto altrui può radicarsi solo su una norma di legge, e non su un titolo di natura contrattuale” e che “il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, articolo 7 che impone un obbligo di cooperazione tra datore di lavoro appaltante e appaltatore, per ciò che concerne l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione, ben può fondare una responsabilità civile dell'appaltante per gli infortuni incorsi a persone che da lui non dipendono, purché, per qualsiasi ragione, queste si siano trovate ad operare sul luogo di lavoro e che vi sia stato affidamento delle opere appaltate all'interno dell'azienda, e cioè dell'unità produttiva di pertinenza del committente, elementi la cui ricorrenza, nella fattispecie, venne peraltro negata”.
     Prosegue la Corte di Cassazione affermando che “la stessa esistenza di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinazione in capo all'appaltante, tanto più se accompagnata dalla somministrazione di attrezzi di lavoro, vale a connotare in termini di ‘inadempimento’ il loro omesso o insufficiente espletamento: la conseguente responsabilità per gli eventi lesivi che ne siano derivati è allora responsabilità per fatto proprio non giustiziabile col mezzo della chiamata del committente in responsabilità civile nel processo penale avente ad oggetto il fatto dell'appaltatore”.
    
“E’ appena il caso di aggiungere – conclude la Suprema Corte - che tutte le questioni relative alla fondatezza di una eventuale pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa G., ivi comprese quelle inerenti al trasferimento o meno del rischio in ordine all'uso delle attrezzature da essa fornite, ben potranno essere svolte e trattate nella competente sede civile, la cui percorribilità non è certo preclusa dalla pronuncia del decreto di archiviazione nei confronti del direttore del cantiere”.

__________________

IL LAVORATORE HA L’OBBLIGO SUL LUOGO DI LAVORO DI PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA E DELL’ALTRUI SALUTE. CONDANNATO UN LAVORATORE, IN CONCORSO CON IL DATORE DI LAVORO, PER AVER CAGIONATO PER NEGLIGENZA ED IMPERIZIA L’INFORTUNIO MORTALE DI UN ALTRO LAVORATORE.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 45020 del 3 dicembre 2008 -  Pres. Licari – Est. Maisano – P.M.  Russo - Ric. C. F. e R. A. 

      Commento. 

Le conclusioni alle quali è giunta la Corte di Cassazione in tale sentenza si ricollegano perfettamente alle considerazioni già svolte dallo scrivente in occasione del commento relativo alla sentenza  n. 38819 del 14 ottobre 2008 ric. T. M. della stessa Sez. IV.
     La posizione piuttosto consolidata nella giurisprudenza in base alla quale il lavoratore risponde del suo operato in materia di sicurezza sul lavoro solo per un comportamento abnorme, del tutto anomalo, esorbitante dalle normali operazioni ovvero incompatibili con il sistema di lavorazione e non anche per un suo comportamento negligente ed imprudente sembra che vada rivista alla luce di una corretta lettura delle norme di prevenzione degli infortuni già contenute nel D. Lgs. n. 626/1994 ed ora trasferite nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
     Con questa sentenza, appunto, la Corte di Cassazione, confermando quanto del resto già deciso dal Tribunale e dalla Corte di Appello, ha riconosciuto, con riferimento ad un infortunio occorso ad un lavoratore, il concorso di colpa fra il datore di lavoro dell’infortunato ed un altro lavoratore dipendente che con il suo comportamento scorretto e negligente ha contribuito all’incidente nel quale era rimasto coinvolto mortalmente il collega infortunato.
     L’infortunio in esame era avvenuto durante dei lavori di taglio boschivo ed a seguito della caduta di un tronco che investiva il lavoratore. Per l’accaduto venivano chiamati a rispondere del reato di cui all'articolo 589 c.p., commi 1 e 2 sia il legale rappresentate dell’azienda che eseguiva i lavori di taglio  boschivo, nella sua qualità anche di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il lavoratore dipendente della ditta addetto al taglio degli alberi.
     Al primo veniva addebitata la colpa consistita nella violazione della normativa in materia, di prevenzione sul lavoro e precisamente degli articoli 3, 4 e articolo 35 del D. Legs. n. 626 del 1994 e degli articoli 4, 8, 11 del D.P.R. n. 547 del 1955, ed in particolare per non aver adottato tutte le misure previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e necessarie e idonee a prevenire tali infortuni ed inoltre per non aver predisposto un idoneo sistema di prevenzione e protezione in relazione al rischio di caduta di alberi, rischio specifico e altamente probabile in considerazione dell'attività svolta e comunque per negligenza, imprudenza e imperizia, per non aver predisposto e per non aver verificato che venissero adottate tutte le misure di prevenzione adeguate per prevenire i rischi connessi all'attività di taglio.
     Al lavoratore addetto al taglio degli alberi veniva invece addebitata la colpa per la violazione della normativa in materia di prevenzione sul lavoro e precisamente dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008) e degli articoli 6, 8, 11, che impongono a ciascun lavoratore l'obbligo di prendersi cura della salute propria e di tutte le persone che si trovano sul posto di lavoro e sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, nonché di osservare tutte le misure poste dalla normativa e dal datore di lavoro a tutela della sicurezza individuale e collettiva, e comunque, per negligenza, imprudenza e imperizia, per non aver approntate tutte le misure idonee a evitare il verificarsi di infortuni ai danni degli altri lavoratori ed in particolare, per non aver provveduto a delimitare accuratamente la zona di taglio e per non aver verificato con assoluta certezza l'assenza di persone nella predetta zona immediatamente prima di effettuare il taglio dell'albero. Per le imputazioni contestate il legale rappresentante della ditta veniva condannato alla pena di nove mesi di reclusione poi ridotta ad otto mesi dalla Corte di Appello mentre il lavoratore veniva condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione, pena successivamente confermata dalla Corte di Appello medesima.
     Entrambi gli imputati proponevano ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo il primo, il legale rappresentante, che nella circostanza era stato regolarmente redatto un piano antinfortunistico e che i lavoratori erano stati tutti istruiti, formati ed informati sulla sicurezza sul lavoro ed inoltre che la zona interessata al taglio degli alberi era stata debitamente recintata e che quindi non vi era nessuna omissione nel sistema di sicurezza sul lavoro, ed il secondo, il lavoratore addetto al taglio, di aver prestato la massima attenzione al momento del taglio degli alberi e di essersi raccomandato con l’infortunato affinché si allontanasse e si ponesse al sicuro e che non si poteva, altresì, escludere che l'incidente fosse stato determinato dalla stessa vittima che si trovava in labili condizioni psichiche tanto da assumere antidepressivi.
     La Corte di Cassazione ha però rigettati entrambi i ricorsi ed ha confermate le sentenze di condanna già emanate sia dal Tribunale che dala Corte di Appello.
     “Il datore di lavoro – sostiene la Sez. IV in merito alla responsabilità del legale rappresentante della ditta -  deve comunque porre in essere tutti i mezzi a disposizione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e l'assoluta mancanza di ogni misura di sicurezza pur in presenza di una situazione di rischio specifico di caduta di alberi, rende conseguentemente responsabile il datore di lavoro che, si ripete, come dettagliatamente argomentato in entrambe le pronunce di merito, non ha provveduto ad alcuna misura di sicurezza né visiva, né acustica, atta ad evitare l'incidente”. Né “l'evidente concorso di colpa del (omissis), altro dipendente presente sul posto e che ha materialmente eseguito il taglio dell'albero che ha causato l'evento, non può certo esimere il (datore di lavoro)  dalla propria responsabilità”.
     In merito alla responsabilità del lavoratore la Suprema Corte ha posto in evidenza, in conclusione, che “le raccomandazioni all'amico vittima dello sfortunato incidente non esimono certo l'attuale ricorrente dalle responsabilità nel non avere posto in essere alcun mezzo di prevenzione quale, ad esempio, una segnalazione acustica o un transennamento, che avrebbero potuto impedire l'avvicinarsi della vittima nel raggio di caduta dell'albero”e che anche per il lavoratore valgono le stesse considerazioni svolte nei confronti del datore di lavoro“riguardo alla violazione delle elementari norme di prudenza e di vigilanza, che evidentemente ha determinato l'evento”.

Fonte: Ing. Porreca

   
31/03/2009

Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 1/2009 del 29 gennaio 2009 avente per oggetto “Generatori di vapore e di acqua surriscaldata – Ammissibilità del regime di assistenza non continua”.  continua >>

Fonte: Ing. Porreca

 

  

31/03/2009

TESTO UNICO SICUREZZA E NON SOLO ... - Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:

Decreto Correttivo del TU 81/08

Deleghe

Stesso RSPP Interno per aziende differenti - Caso pratico

Documenti dlgs 81/2008 per piccola ristrutturazione edile

verifiche biennale impianto terra e CPI

Vai a tutte le altre discussioni in Tempo Reale sul Testo Unico >>

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

   
31/03/2009

Diesel Exhaust - Diesel exhaust is a pervasive airborne contaminant in workplaces where diesel-powered equipment is used. Due to expanding use of diesel equipment, more and more workers are exposed to diesel exhaust. More than one million workers are exposed to diesel exhaust and face the risk of adverse health effects, ranging from headaches and nausea to cancer and respiratory disease. Such workers include mine workers, bridge and tunnel workers, railroad workers, loading dock workers, truck drivers, material handling machine operators, farm workers, longshoring employees, and auto, truck and bus maintenance garage workers. continua >>

 

          

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