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31/03/2009 |
Sommerso
nell'edilizia: i sindacati lanciano l'allarme-cantieri
30
marzo 2009. Lavoro nero, meccanismi distorto di assegnazione delle gare,
logica del massimo ribasso e catene di appalti e sub-appalti: la
denuncia di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil alla Commissione
parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro
ROMA -
Incidenti sul lavoro: non una fatalità e neppure il prezzo da pagare
alla complessità del processo produttivo, ma il risultato della mancata
osservanza delle più elementari misure di prevenzione. I sindacati
Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno presentato alla Commissione
parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro un documento
congiunto contenente una serie di proposte per arginare il fenomeno
degli incidenti nel settore delle costruzioni. L'idea cardine è quella
di creare una concorrenza fra le imprese basata su fattori di qualità e
innovazione e non una lotta senza quartiere fondata sull'abbassamento
dei costi, l'evasione contributiva, il lavoro nero e l'elusione delle
normativa di sicurezza.
Tra le
proposte presenti nel documento figurano la necessità di disciplinare
l'accesso alla professione imprenditoriale e di individuare soluzioni
che consentano l'assegnazione degli appalti secondo il meccanismo
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche l'idea di
consolidare l'esperienza del Durc (Documento unico di regolarità
contributiva), incentivare la regolarità delle imprese attraverso
sistemi di riduzione degli oneri fiscali, garantire parità di condizioni
fra lavoratori immigrati e italiani, rafforzare ed estendere la presenza
dei rappresentanti territoriali per la sicurezza e incrementare la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ma cosa accade attualmente nei cantieri? Il documento presentato alla
Commissione di inchiesta apre uno spaccato poco rassicurante sul lavoro
edile e le sue zone d'ombra. Secondo i sindacati edili, infatti, gli
elementi più critici sono soprattutto il meccanismo distorto di
assegnazione degli appalti, la logica del massimo ribasso e la lunga
catena dei subappalti e sub-contrattazioni di servizi, noli e forniture.
Un secondo (ma non secondario) fattore di criticità è poi determinato
dal massiccio ricorso al lavoro nero e irregolare. Nonostante il Durc
abbia fatto emergere circa 200mila lavoratori irregolari - si legge nel
documento - in alcuni casi la presenza del lavoro sommerso raggiunge
anche il 35-40% della manodopera complessiva. Una situazione, quest'ultima,
che non riguarda soltanto alcune realtà meridionali caratterizzate da
forte disoccupazione ma anche città come Roma e Milano che, almeno fino
ai mesi scorsi, potevano vantare tassi di disoccupazione a livello
europeo.
A peggiorare la situazione c'è poi il caporalato, che interessa
soprattutto i lavoratori stranieri. Gli immigrati rappresentano
mediamente il 25-30% dei lavoratori regolarmente iscritti alle Casse
edili - sottolineano Feneal, Filca e Fillea - ma nelle città del Centro
Nord costituiscono spesso il 40-50% dei lavoratori regolari.
Un'ulteriore causa di sfruttamento esasperato dipende poi dal cosiddetto
"distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi", un
meccanismo che consente di importare temporaneamente in Italia
lavoratori di altri Stati. Anziché godere delle tutele e dei diritti
degli edili italiani questi lavoratori sono ricattati e sottopagati.
Infatti - si legge ancora nel documento - questo meccanismo di ingresso
in Italia, in deroga alle quote previste dal decreto flussi e senza
tetti, comporta spesso consistenti risparmi previdenziali rispetto alla
manodopera italiana grazie al pagamento dell'obbligo contributivo nel
Paese di origine, che risulta ovviamente più basso. Il risultato per i
sindacati è un eclatante fenomeno di sfruttamento che ricade non solo
sui salari, con edili stranieri pagati un quinto rispetto ai colleghi
italiani, ma anche sulla sicurezza con un abbassamento del livello di
guardia e conseguente crescita degli infortuni anche gravissimi.
(ap)
Fonte. INAIL |
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31/03/2009 |
Più
salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro - Un decreto che non ha carattere innovativo ma che
perfeziona il quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, teso a "spostare l'approccio dalle regole agli obiettivi, dal
profilo formale, che spesso diventa formalistico, agli obiettivi''.
Con queste parole il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha introdotto
l'illustrazione del decreto nel corso della conferenza stampa a margine del
Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo.
Tale decreto è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della
delega concessa in tale materia dal Parlamento al Governo nella passata
legislatura, ma punta a corregere gli errori materiali e tecnici presenti
nell'attuale disciplina (decreto legislativo n. 81 del 2008), approvata - come
sottolinea il comunicato stampa del Ministero - a Camere ormai sciolte e in
tutta fretta
continua >>
Fonte: Governo |
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31/03/2009 |
Sicurezza sul lavoro: arriva un nuovo modello per
valutarla
30 marzo 2009. Ci stanno lavorando 27 fra aziende e
associazioni, riunite in un tavolo tematico
dall'Università di Bologna e dalla Fondazione
Unipolis. Obiettivo: creare un sistema innovativo da
applicare sia nelle grandi imprese che in quelle
artigiane. Domani a Bologna la prima uscita pubblica
del tavolo con un seminario dedicato
BOLOGNA - Costruire un nuovo modello per garantire
la sicurezza sul lavoro, che possa essere applicato
da piccole e grandi imprese e salvaguardare tutti i
lavoratori. E' questa la sfida in cui si impegnano
l'Università di Bologna, la Fondazione Alma Mater e
la Fondazione Unipolis, con il tavolo tematico
"Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", in
programma domani, a Bologna, a Villa Gandolfi
Pallavicini.
"Il tavolo è nato dalla sollecitazione del
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in
visita un anno fa all'Università di Bologna", spiega
il rettore Pier Ugo Calzolai, "e riunisce tutte le
conoscenze necessarie: il mondo accademico, le
istituzioni e le imprese che eccellono in questi
temi". Il tavolo, già attivo e che domani avrà la
sua prima uscita pubblica, dovrà quindi creare un
innovativo modello di valutazione della sicurezza e
della salute nei luoghi di lavoro, che dovrebbe
essere pronto a ottobre 2009 e messo gratuitamente a
disposizione delle imprese interessate.
"Si tratta in altre parole di creare una nuova
cultura del lavoro, una nuova responsabilità delle
aziende: per riuscirci c'è bisogno anche di una
formazione specifica", sottolinea Walter Tega ,
presidente della Fondazione Alma Mater. "Non ci si
può occupare di sicurezza sul lavoro a corrente
alternata, solo dopo grandi tragedie, ma si deve
tenere alta l'attenzione", aggiunge Walter Dondi,
consigliere delegato della Fondazione Unipolis. "Il
tavolo ha l'obiettivo ambizioso ridurre il numero
degli infortuni e avvicinare l'Italia agli altri
Paesi europei". "Per riuscirci partiamo da quel
pezzo d'Italia dove si lavora in sicurezza: ovvero
dalle aziende d'eccellenza che abbiamo coinvolto nel
progetto", illustra Francesco Saverio Violante,
ordinario di Medicina del lavoro nell'Ateneo
bolognese e coordinatore del tavolo.
Da Ducati a Lamborghini, da Fincantieri a Ferrovie
dello Stato, sono 27 le imprese e le associazioni
che lavorano al tavolo e che secondo i promotori
rappresentano le migliori pratiche per quanto
riguarda la qualità, l'ambiente, la salute e la
sicurezza. "L'obiettivo è unire settori molto
diversi fra loro per creare un sistema che possa
essere applicato sia dalla grande impresa che dalla
piccola azienda artigiana", spiega Ennio Dottori del
gruppo Hera. Secondo i promotori, in effetti, sono
proprio le piccole e medie imprese a fare più fatica
sui temi della sicurezza: "E' difficile per loro
adeguarsi agli standard necessari", aggiunge
Dottori. "Il modello che costruiremo sarà invece uno
strumento che potranno adottare agevolmente".
E fra gli anelli deboli sul tema sicurezza il tavolo
riserva un'attenzione particolare ai lavoratori
stranieri, grazie alla presenza di Domenico Berardi,
coordinatore del centro di ricerca sulla salute
mentale dei migranti dell'Università. "Mentre fra
gli italiani c'è un calo degli infortuni", spiega
Berardi, "fra i migranti questi aumentano e
raggiungono il 10%, e questo senza contare gli
irregolari. La causa è che lavorano in settori ad
alto rischio, ma va detto che spesso manca una
cultura di difesa del lavoro: si sottopongono a
turni massacranti e fanno due o tre lavori
contemporaneamente".
Le regole sulla sicurezza potrebbero cambiare presto
con le modifiche al testo unico proposte negli
scorsi giorni dal ministro del Welfare Maurizio
Sacconi. "Tenendo conto che il decreto presentato ha
molta strada da fare e probabilmente subirà
modifiche", commenta Francesco Saverio Violante,
"sembra che le novità non siano sconvolgenti e che
l'impianto del testo unico rimanga lo stesso". Ma il
progetto di Università e Unipolis guarda oltre. "Non
si tratta semplicemente di rispettare le norme in
vigore sulla sicurezza", aggiunge Tega, "ma di
operare un continuo miglioramento e di puntare
all'eccellenza".
(RedSoc/EmiliaRomagna)
Fonte: INAIL |
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31/03/2009 |
Le lotte per la salute nei luoghi di lavoro hanno una lunga
storia
Le lavoratrici e i lavoratori continuano ancora
oggi a morire causa danni da lavoro, nonostante la grandissima evoluzione
tecnologica che c’è stata. La situazione è ben diversa da quella degli inizi e
dal grande sviluppo delle rivoluzione industriale, è anche diversa da quella
degli anni 50 ed 60 ma non è risolta. Umanamente e culturalmente non è
concepibile che si muoia sul lavoro o a causa del lavoro.
Il clima di discriminazione, di razzismo, di xenofobia che si è instaurato oggi,
particolarmente negli ultimi mesi favorisce una condizione di accettazione, così
come era avvenuto nel periodo ottocentesco o comunque ripropone la delega della
salute, pesantemente respinta agli inizi degli anni 70. Sono significative le
azioni della Confidustria che spinge il governo, il “suo governo” a modificare
in peggio il decreto legislativo 81, promulgato qualche mese fa, e noto come
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, approvato dal governo
precedente.
Una legge migliorativa rispetto alla situazione precedente, ma che, in ordine al
raggiungimento dello scopo: l’eliminazioni degli infortuni e delle malattie
professionali, avrebbe dovuto essere ben più incisiva.
Fra i tanti fatti che si sono succeduti in questi ultimi mesi due sono
particolarmente degni di nota in ordine all’argomento di cui ci occupiamo:
l’infortunio-crimine avvenuto alla ThyssenKrupp di Torino il 6 dicembre 2007 in
cui persero la vita anche se non tutti immediatamente 7 operai e il
licenziamento, il secondo licenziamento del ferroviere macchinista delle FS
Dante de Angelis, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e da ultimo il
ritiro della funzione di UPG a Aldo Mancuso di Firenze per avere comminato una
sanzione, con prescrizione nei confronti del direttore generale della sua A-USL.
I mezzi di comunicazione di massa parlano degli infortuni, quando questi sono
elevati a livello di stragi, cioè sono tanti i morti, riguardano luoghi di
lavoro importanti, non periferici, sono strazianti per le modalità in cui sono
avvenuti. Si pensi anche ai 12 morti della Mecnavi di Ravenna o agli 11 morti -
anche se non lavoratori - della camera iperbarica dell’istituto ortopedico
Galeazzi di Milano.
Dante de Angelis è stato licenziato nello svolgimento e per lo svolgimento dei
suoi compiti di RLS, perché ha fatto presente, riferendosi a un caso concreto,
che la mancanza di manutenzione o la manutenzione insufficiente può portare
anche a disastri non solo per i lavoratori, ma anche per gli utenti delle
ferrovie: qualcosa di avvenuto, qualcosa ancora di risaputo, qualcosa che si
legge in tanti atti di processi che hanno giudicato la perdita della salute di
lavoratrici e lavoratori. E’ famosa la lettera della Montedison, riportata dalla
rivista Medicina Democratica, risuonata nella grande aula del tribunale di
Venezia Mestre che specificava la necessità - in ordine al profitto - di non
manutenere o di manutenere il meno possibile gli impianti (chimici) in funzione
della riduzione dei costi e dell’aumento dei profitti
continua >>
Fonte: Medicina Democratica
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31/03/2009 |
L’ANMIL ricorda le
Vittime sul lavoro
Storie di vite interrotte, non numeri
Dall’inizio del 2008
l’ANMIL ha voluto raccogliere i dati sugli incidenti mortali
avvenuti in Italia cui i media nazionali (fonti: Ansa,
quotidiani nazionali, testate su web e siti di settore) hanno
dato rilievo, mettendo in evidenza il fatto che non si tratta di
numeri, ma una sintesi dei più tragici eventi di cui i
lavoratori sono stati vittime. Con ciò, la nostra Associazione,
non intende sostituirsi all’unica, vera fonte ufficiale
statistica che è l’INAIL, ma vuole restituire a tutti i caduti
sul lavoro almeno quella dignità di memoria spesso persa nelle
pieghe di una cronaca disattenta.
Il file con i dati relativi al 2009 – che si può scaricare
linkando a destra - viene aggiornato dal lunedì al venerdì, ma
per le notizie dell'ultima ora si può consultare la sezione
delle News. E’ possibile scaricare anche i dati del 2008
dall’apposito link sulla destra.
Chiunque voglia contribuire all’aggiornamento di questo elenco,
può inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
anmilnews@anmil.it
Fonte: ANMIL |
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31/03/2009 |
Burnout
P. Argentero, I. Setti: "Percezione
del lavoro, contesti professionali e burnout negli operatori dell'emergenza"
http://gimle.fsm.it/30/1s_psi/10.pdf
Fonte: Giornale Italiano di
Medicina del Lavoro |
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31/03/2009 |
Igiene Delle Mani
Ministero Della Salute
- I Cinque Momenti Fondamentali per l'Igiene Delle Mani
- Come Frizionare le Mani con la Soluzione Alcolica
- Come Lavarsi le Mani con Acqua e Sapone
Dimensione Del File .PDF = 962 KB
Fonte: SIMeL |
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31/03/2009 |
Rassegna stampa sicurezza sul lavoro
LEGAL
NEWS -
SICUREZZA
LAVORO, NUOVA SANZIONI PER LE AZIENDE
BUGIE E SILENZI: LA
SICUREZZA
SUL LAVORO FA PASSI INDIETRO (M.Franchi)
LAVORO, SANZIONI MENO SEVERE SULLA
SICUREZZA (R.Mania)
SICUREZZA SUL LAVORO, VIA ALLE NUOVE
REGOLE. SACCONI:"SANZIONI CON VIOLAZIONI PLURIME"
SICUREZZA, RIPARTE IL CONFRONTO (M.Bellinazzo)
SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA (D.Cirioli)
SICUREZZA SUL LAVORO MULTE FINO A
8.000 EURO (S.Iacometti)
SICUREZZA SUL LAVORO, ARRIVANO NUOVE
REGOLE (D.Pirone)
INFORTUNI, ECCO LE NUOVE NORME.
SACCONI: GARANTITA PIU' SICUREZZA (O.Posani)
SALUTE E SICUREZZA, IL CDM APPROVA I
CORRETTIVI AL T.U.
AL VIA LA CONTRO-RIFORMA DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO (B. di g.)
LEGAL
NEWS - SICUREZZA LAVORO, NUOVA SANZIONI PER LE AZIENDE
SICUREZZA SUL LAVORO, ECCO LA
CONTRORIFORMA SACCONI
Fonte: Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali |
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31/03/2009 |
Sentenze - Ringraziando
l'ing. Porreca per l'informative che ci invia segnaliamo le seguenti
sentenze:
ANNULLATA LA CONDANNA DI UN APPALTANTE A
RISARCIRE UN LAVORATORE INFORTUNATO PER RESPONSABILITA’ CIVILE INDIRETTA
“PER FATTO ALTRUI”. INVOCATA LA RESPONSABILITA’ DIRETTA “PER FATTO PROPRIO”
CHE SI APPLICA NEL CASO DI APPALTO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA.
Cassazione Penale
Sez. IV - Sentenza n. 41815 del 7 novembre 2008 - Pres. Morgigni – Est.
Piccialli – P.M. Geraci - Ric. Impresa C.E.G.C. e S. G.
Commento.
In discussione in questa
sentenza l’applicazione dell’art. 185 c.p. II comma e dell’art. 83 c.p.p. in
merito alla responsabilità per il risarcimento civile del danno per un reato
commesso da altri.
L’art. 185 del codice penale così recita:
“Ogni
reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi
civili, debbono rispondere per
il fatto di lui”.
L’art.
83 del codice di procedura penale, da parte sua, dice che:
“Il
responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel
processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto
dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può
essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il
caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza
di non luogo a procedere”.
In altre parole la Corte di
Cassazione ha preso in esame in questa sentenza la possibilità
che un imputato
rivestisse la qualità di responsabile civile per il risarcimento di un danno
in un processo penale di una persona alla quale non sia addebitabile un
reato ma sul cui patrimonio la vittima possa contare per ottenere un ristoro
economico. In particolare la Suprema Corte ha annullato le sentenze sia del
Tribunale che della Corte di Appello con le quali era stato condannato il
responsabile legale di una impresa appaltante ritenuto responsabile per il
risarcimento civile del danno subito da un lavoratore dipendente di una
ditta subappaltatrice al quale era occorso un infortunio nel cantiere della
appaltante committente.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello
avevano ritenuto l’appaltante (nei cui confronti non era stata esercitata
l’azione penale essendo intervenuta l’archiviazione) responsabile civile ex
art. 83 del c.p.p. “per fatto altrui” della impresa subappaltatrice il cui
titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno
dell’infortunato, aggravato da violazioni a norme in materia
antinfortunistica. Secondo la Corte di Cassazione, invece, a carico del
committente appaltante grava una responsabilità diretta “per fatto proprio”
e ciò ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994, ora trasferito nell’art.
26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, in base al quale in caso di affidamento di
lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della
azienda del committente o di una unità produttiva della stessa, gravano
sull’appaltante una serie di obblighi che vanno dalla verifica della
idoneità tecnico-professionale delle imprese stesse, alla informazione dei
rischi presenti nei luoghi nei quali sono chiamati ad operare, dalla
cooperazione e coordinamento delle imprese alla redazione di un documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali. Davanti alle inosservanze
di tali adempimenti deriva quindi una responsabilità per fatto proprio non
“giustiziabile” attraverso la chiamata in causa quale responsabile civile.
L’infortunio preso in esame nella sentenza era accaduto in un cantiere
edile ad un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice il quale
cadeva da una scala a pioli nel mentre stava provvedendo a disarmare delle
assi in legno poste a circa 4 metri da terra. Per tale infortunio venivano
indagati sia il datore di lavoro dell’infortunato che il direttore tecnico
dell’azienda appaltante ma a rispondere penalmente delle lesioni patite dal
lavoratore è stato chiamato solo il datore di lavoro, essendo stato emesso
nei confronti del direttore tecnico della ditta appaltante stessa un decreto
di archiviazione, mentre il committente veniva appunto citato quale
responsabile civile e condannato in solido con l’imputato al risarcimento
dei danni.
Quest’ultimo ha inteso far ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo
l’annullamento della sentenza e
lamentando di essere stato erroneamente chiamato
in giudizio quale responsabile civile, non essendovi, nel processo, un
imputato del cui operato dovesse per legge rispondere e non ritenendo
applicabile l'art. 83 cod. proc. pen., il quale prevede che l'imputato possa
essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il
caso di suo proscioglimento o di pronuncia di sentenza di non luogo a
procedere, essendo stato emesso a favore del direttore tecnico del cantiere
dell'impresa appaltante un decreto di archiviazione. L’appaltante poneva,
altresì in evidenza, l’autonomia concessa con il contratto di appalto alla
ditta subappaltatrice e l'obbligo "cogente" assegnato alla stessa di
verificare l'idoneità di eventuali macchine, attrezzature ed opere
provvisionali, messe a disposizione dall'impresa appaltatrice e rilevatesi
poi insufficienti.
La Corte di Cassazione, accettando il ricorso del ricorrente, ha
annullate le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello per quanto
riguarda la condanna al risarcimento dei danni basata sul "fatto proprio
dell'imputato" pur essendo innegabile che l'infortunio si era verificato
proprio per l'insufficienza dei ponteggi e che quindi le norme
antinfortunistiche violate non erano riferibili al solo datore di lavoro del
dipendente infortunato.
La Sez. 4 ha precisato che “ la responsabilità per fatto altrui può
radicarsi solo su una norma di legge, e non su un titolo di natura
contrattuale” e che “il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, articolo 7
che impone un obbligo di cooperazione tra datore di lavoro appaltante e
appaltatore, per ciò che concerne l'osservanza delle misure di prevenzione e
protezione, ben può fondare una responsabilità civile dell'appaltante per
gli infortuni incorsi a persone che da lui non dipendono, purché, per
qualsiasi ragione, queste si siano trovate ad operare sul luogo di lavoro e
che vi sia stato affidamento delle opere appaltate all'interno dell'azienda,
e cioè dell'unità produttiva di pertinenza del committente, elementi la cui
ricorrenza, nella fattispecie, venne peraltro negata”.
Prosegue la Corte di Cassazione affermando che “la stessa esistenza di
obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinazione in
capo all'appaltante, tanto più se accompagnata dalla somministrazione di
attrezzi di lavoro, vale a connotare in termini di ‘inadempimento’ il loro
omesso o insufficiente espletamento: la conseguente responsabilità per gli
eventi lesivi che ne siano derivati è allora responsabilità per fatto
proprio non giustiziabile col mezzo della chiamata del committente in
responsabilità civile nel processo penale avente ad oggetto il fatto
dell'appaltatore”.
“E’ appena il caso
di aggiungere – conclude la Suprema Corte - che tutte le questioni relative
alla fondatezza di una eventuale pretesa risarcitoria nei confronti
dell'impresa G., ivi comprese quelle inerenti al trasferimento o meno del
rischio in ordine all'uso delle attrezzature da essa fornite, ben potranno
essere svolte e trattate nella competente sede civile, la cui percorribilità
non è certo preclusa dalla pronuncia del decreto di archiviazione nei
confronti del direttore del cantiere”.
__________________
IL LAVORATORE HA L’OBBLIGO SUL LUOGO DI
LAVORO DI PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA E DELL’ALTRUI SALUTE. CONDANNATO UN
LAVORATORE, IN CONCORSO CON IL DATORE DI LAVORO, PER AVER CAGIONATO PER
NEGLIGENZA ED IMPERIZIA L’INFORTUNIO MORTALE DI UN ALTRO LAVORATORE.
Cassazione Penale
Sez. IV - Sentenza n. 45020 del 3 dicembre 2008 - Pres. Licari – Est.
Maisano – P.M. Russo - Ric. C. F. e R. A.
Commento.
Le conclusioni alle quali è giunta la Corte di
Cassazione in tale sentenza si ricollegano perfettamente alle considerazioni
già svolte dallo scrivente in occasione del commento relativo alla sentenza
n. 38819 del 14 ottobre 2008 ric. T. M. della stessa Sez. IV.
La posizione piuttosto consolidata nella giurisprudenza in base alla
quale il lavoratore risponde del suo operato in materia di sicurezza sul
lavoro solo per un comportamento abnorme, del tutto anomalo, esorbitante
dalle normali operazioni ovvero incompatibili con il sistema di lavorazione
e non anche per un suo comportamento negligente ed imprudente sembra che
vada rivista alla luce di una corretta lettura delle norme di prevenzione
degli infortuni già contenute nel D. Lgs. n. 626/1994 ed ora trasferite nel
D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro.
Con questa sentenza, appunto, la Corte di Cassazione, confermando
quanto del resto già deciso dal Tribunale e dalla Corte di Appello, ha
riconosciuto, con riferimento ad un infortunio occorso ad un lavoratore, il
concorso di colpa fra il datore di lavoro dell’infortunato ed un altro
lavoratore dipendente che con il suo comportamento scorretto e negligente ha
contribuito all’incidente nel quale era rimasto coinvolto mortalmente il
collega infortunato.
L’infortunio in esame era avvenuto durante dei lavori di taglio
boschivo ed a seguito della caduta di un tronco che investiva il lavoratore.
Per l’accaduto venivano chiamati a rispondere del reato di cui all'articolo
589 c.p., commi 1 e 2 sia il legale rappresentate dell’azienda che eseguiva
i lavori di taglio boschivo, nella sua qualità anche di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, che il lavoratore dipendente della
ditta addetto al taglio degli alberi.
Al primo veniva addebitata la colpa consistita nella violazione della
normativa in materia, di prevenzione sul lavoro e precisamente degli
articoli 3, 4 e articolo 35 del D. Legs. n. 626 del 1994 e degli articoli 4,
8, 11 del D.P.R. n. 547 del 1955, ed in particolare per non aver adottato
tutte le misure previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul
lavoro e necessarie e idonee a prevenire tali infortuni ed inoltre per non
aver predisposto un idoneo sistema di prevenzione e protezione in relazione
al rischio di caduta di alberi, rischio specifico e altamente probabile in
considerazione dell'attività svolta e comunque per negligenza, imprudenza e
imperizia, per non aver predisposto e per non aver verificato che venissero
adottate tutte le misure di prevenzione adeguate per prevenire i rischi
connessi all'attività di taglio.
Al lavoratore addetto al taglio degli alberi veniva invece addebitata
la colpa per la violazione della normativa in materia di prevenzione sul
lavoro e precisamente dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 626 del 1994 (ora art.
20 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008) e degli articoli 6, 8, 11, che impongono
a ciascun lavoratore l'obbligo di prendersi cura della salute propria e di
tutte le persone che si trovano sul posto di lavoro e sulle quali possano
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, nonché di osservare tutte
le misure poste dalla normativa e dal datore di lavoro a tutela della
sicurezza individuale e collettiva, e comunque, per negligenza, imprudenza e
imperizia, per non aver approntate tutte le misure idonee a evitare il
verificarsi di infortuni ai danni degli altri lavoratori ed in particolare,
per non aver provveduto a delimitare accuratamente la zona di taglio e per
non aver verificato con assoluta certezza l'assenza di persone nella
predetta zona immediatamente prima di effettuare il taglio dell'albero. Per
le imputazioni contestate il legale rappresentante della ditta veniva
condannato alla pena di nove mesi di reclusione poi ridotta ad otto mesi
dalla Corte di Appello mentre il lavoratore veniva condannato alla pena di
sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione, pena
successivamente confermata dalla Corte di Appello medesima.
Entrambi gli imputati proponevano ricorso alla Corte di Cassazione
sostenendo il primo, il legale rappresentante, che nella circostanza era
stato regolarmente redatto un piano antinfortunistico e che i lavoratori
erano stati tutti istruiti, formati ed informati sulla sicurezza sul lavoro
ed inoltre che la zona interessata al taglio degli alberi era stata
debitamente recintata e che quindi non vi era nessuna omissione nel sistema
di sicurezza sul lavoro, ed il secondo, il lavoratore addetto al taglio, di
aver prestato la massima attenzione al momento del taglio degli alberi e di
essersi raccomandato con l’infortunato affinché si allontanasse e si ponesse
al sicuro e che non si poteva, altresì, escludere che l'incidente fosse
stato determinato dalla stessa vittima che si trovava in labili condizioni
psichiche tanto da assumere antidepressivi.
La Corte di Cassazione ha però rigettati entrambi i ricorsi ed ha
confermate le sentenze di condanna già emanate sia dal Tribunale che dala
Corte di Appello.
“Il datore di lavoro – sostiene la Sez. IV in merito alla
responsabilità del legale rappresentante della ditta - deve comunque porre
in essere tutti i mezzi a disposizione a tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, e l'assoluta mancanza di ogni misura di sicurezza
pur in presenza di una situazione di rischio specifico di caduta di alberi,
rende conseguentemente responsabile il datore di lavoro che, si ripete, come
dettagliatamente argomentato in entrambe le pronunce di merito, non ha
provveduto ad alcuna misura di sicurezza né visiva, né acustica, atta ad
evitare l'incidente”. Né “l'evidente concorso di colpa del (omissis), altro
dipendente presente sul posto e che ha materialmente eseguito il taglio
dell'albero che ha causato l'evento, non può certo esimere il (datore di
lavoro) dalla propria responsabilità”.
In merito alla responsabilità del lavoratore la Suprema Corte ha posto
in evidenza, in conclusione, che “le raccomandazioni all'amico vittima dello
sfortunato incidente non esimono certo l'attuale ricorrente dalle
responsabilità nel non avere posto in essere alcun mezzo di prevenzione
quale, ad esempio, una segnalazione acustica o un transennamento, che
avrebbero potuto impedire l'avvicinarsi della vittima nel raggio di caduta
dell'albero”e che anche per il lavoratore valgono le stesse considerazioni
svolte nei confronti del datore di lavoro“riguardo alla violazione delle
elementari norme di prudenza e di vigilanza, che evidentemente ha
determinato l'evento”.
Fonte: Ing. Porreca
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31/03/2009 |
Circolare del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali n. 1/2009 del 29 gennaio 2009
avente per oggetto “Generatori di vapore e di acqua surriscaldata
– Ammissibilità del regime di assistenza non continua”.
continua >>
Fonte: Ing. Porreca
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31/03/2009
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TESTO UNICO SICUREZZA
E NON SOLO ...
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Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico
sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:
Decreto Correttivo del TU 81/08
Deleghe
Stesso RSPP Interno per aziende differenti -
Caso pratico
Documenti dlgs 81/2008 per piccola
ristrutturazione edile
verifiche biennale impianto terra e CPI
Vai a tutte le altre discussioni in
Tempo Reale sul Testo Unico >>
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E
SALUTE SUL LAVORO
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31/03/2009 |
Diesel Exhaust - Diesel
exhaust is a pervasive airborne contaminant in workplaces where diesel-powered
equipment is used. Due to expanding use of diesel equipment, more and more
workers are exposed to diesel exhaust. More than one million workers are exposed
to diesel exhaust and face the risk of adverse health effects, ranging from
headaches and nausea to cancer and respiratory disease. Such workers include
mine workers, bridge and tunnel workers, railroad workers, loading dock workers,
truck drivers, material handling machine operators, farm workers, longshoring
employees, and auto, truck and bus maintenance garage workers.
continua >>
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