PROGRAMMAZIONE
DELLA MANUTENZIONE E DELLA SICUREZZA
NEL TRASPORTO FERROVIARIO
SOMMARIO Manutenzione e sicurezza, intesi come binomio inscindibile
garante della qualità del progetto e della permanenza in
qualità del costruito, costituisce il tema per lo sviluppo
d’iniziative di ricerca nel Dipartimento di Tecnologie per
l’Ambiente Costruito (DiTAC) della Facoltà d’Architettura
di Pescara.
La somma dei requisiti della manutenzione e della sicurezza
definisce il macrorequisito della fidatezza, proprietà
fondamentale dei sistemi complessi che esprime la continuità
di svolgimento in sicurezza delle funzioni stabilite, definibile
come: attitudine di un sistema a adempiere in sicurezza una
funzione richiesta per un periodo stabilito, sotto gli aspetti
combinati d’affidabilità, manutenibilità e supporto logistico.
Obiettivo strategico di quest’attività di ricerca è di verificare
la possibilità di pervenire ad una superiore qualità del
costruito mediante una progettazione e una gestione che
integrino i concetti e i metodi della teoria della
manutenzione con quelli della sicurezza.
Quello della fidatezza, in tale approccio, si configura come
requisito-obiettivo di un’attività di gestione intesa come
processo dinamico di tipo evolutivo utile ad incorporare la
qualità in fase di progetto e al mantenimento degli standard
per tutto il tempo prefissato di vita utile mediante un
approccio che integra affidabilità, manutenibilità e sicurezza.
Per la definizione di strumenti e metodi utili al progetto e
alla gestione della fidatezza di sistemi complessi
dell’ambiente costruito - la cui vulnerabilità può dar luogo a
rischi dagli effetti rilevanti - è stato elaborato uno studio su
un sistema caratterizzato da elevata complessità quale quello
del trasporto ferroviario di cui si riporta una sintesi dei
contenuti concettuali e della metodologia.
La scelta di tale ambito d’applicazione è stata effettuata in
ordine alla crescente criticità del tema della sicurezza in un
ambito sempre più caratterizzato da tensioni generate da una
politica di gestione fortemente condizionata dal
contenimento dei costi con gravi conseguenze non solo in
termini di decremento della qualità dei servizi.
É in atto, infatti, un crescente domanda di sicurezza del
pubblico trasporto ferroviario declinato nei suoi aspetti
fondamentali: sicurezza d’esercizio (prevenzione dei rischi
derivanti dalla circolazione dei treni e loro movimentazione),
sicurezza dei lavoratori (prevenzione degli infortuni),
sicurezza degli utenti.
Quello del trasporto ferroviario si configura, quindi, come un
settore in cui si manifesta con maggiore urgenza la necessità
di rigorosi strumenti per la determinazione delle priorità
d’intervento per la programmazione delle attività di
manutenzione su cui concentrare le risorse disponibili.
Il sistema ferroviario è un sistema complesso non solo per la
dimensione ma anche per il numero delle componenti
tecniche e degli attori nonché per la variabilità del contesto
(orografia, clima, intensità e modalità d’uso, ecc.); a fronte
di tale complessità, si è ritenuto indispensabile attivare
processi di conoscenza, regolazione e controllo di tipo
sistemico basati sull’individuazione di tutte le componenti
tecnologiche, umane ed ambientali nonché dell’insieme delle
relazioni tra le stesse.
Nello studio effettuato si è adottato come modello una
specifica tratta sufficientemente rappresentativa per
caratteristiche dell’intero sistema: la Vasto – Pescara.
L’assunto fondamentale è stato quello di considerare il
sistema ferroviario come sistema socio-tecnico (uomo - macchina -
ambiente); l’obiettivo, quello del potenziamento
delle capacità cibernetiche del sistema di gestione e
manutenzione mediante l’uso di strumenti per
l’individuazione e valutazione dei rischi e per la
determinazione delle modalità d’intervento utili ad un
complessivo miglioramento della qualità del patrimonio
delle infrastrutture ed all’ottimizzazione dell’uso delle
risorse.
Il sistema del trasporto ferroviario Il settore dei trasporti si configura come un ambito strategico
per lo sviluppo e l’integrazione europea, dà occupazione ad
oltre 10 milioni di persone e genera più del 10% del PNL
dell'Unione europea; in ordine all’importanza che tale settore
occupa nelle prospettive di sviluppo, già da un decennio, si è
acquisito come tema dominante la questione relativa alla
sicurezza. È, infatti, del 23 luglio 1996, la direttiva 96/49/CE
del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di trasporto di merci pericolose
per ferrovia, poi modificata dalla direttiva della
Commissione 2004/89/CE, del 13 settembre 2004.
Morti bianche.
Balla: "Raccontare solo
il lutto non produce
vera consapevolezza"
30 ottobre 2008. Il
regista di Thyssen
Krupp Blues alla
Conferenza dei
dirigenti INAIL: "La
strada emozionale
non serve. Bisogna
anche focalizzare
l'attenzione sulla
persona e sul corpo
di chi lavora"
TAORMINA - "Perché,
oggi, per ritenere
vere le affermazioni
di una persona che
denuncia le
condizioni in cui
lavora si devono
vedere sfilare sette
bare?". E' questa la
domanda da cui è
partito il regista
Pietro Balla
intervenendo, questa
mattina, a Taormina,
alla Conferenza dei
dirigenti
dell'INAIL. Per
l'autore del
documentario
Thyssen Krupp Blues
oggi esiste una
sostanziale mancanza
di cultura e di
rispetto nei
confronti del
"corpo" di chi
lavora: un fenomeno
talmente
macroscopico, a suo
parere, da rendere
anche difficile una
reale percezione
delle condizioni in
cui un operaio si
trova ad agire. "Il
corpo di chi lavora
non è assolutamente
considerato. Io
stesso inizialmente
non ho creduto ai
racconti e alle
denunce di Carlo, il
protagonista del mio
film", ha affermato
Balla. "Ho dovuto
vedere sfilare le
sette bare dei morti
nella tragedia
dell'acciaieria per
realizzare le
condizioni di
rischio e il dramma
quotidianamente
vissuto dagli
operai".
Ma Balla ha alzato
ulteriormente il
tiro della propria
analisi. Arrivando a
evidenziare come
nella comunicazione
e nel tentativo di
produrre
consapevolezza "la
strada "emozionale"
percorsa fino a
questo momento -
quella modalità
narrativa che tende
a fare leva
esclusivamente sui
sentimenti di chi
rimane - non
funziona. "Si
ragiona sul vuoto
lasciato da chi è
scomparso", ha
sostenuto, infatti,
il regista, "sulla
mancanza vissuta
dalla famiglia. Ma,
in questo modo,
l'attenzione non si
focalizza sulla
persona, sul suo
corpo, mentre
lavora".
Thyssen Krupp Blues
propone uno spaccato
di umanità di grande
spessore analitico:
la cinepresa segue,
infatti, la
quotidianità di un
giovane operaio che,
investito in pieno
dalla crisi della
sua azienda,
denuncia i rischi
del suo lavoro e
cerca di resistere e
lottare anche
durante l'avvio
della riduzione
della produzione,
fino allo stop
finale. "L'unico
sistema per
raccontare qualcosa
che vada oltre la
banalità è partire
da un'esperienza
personale", ha
continuato Balla.
"Non a caso è stata
scelta la vita
semplice
dell'operaio Carlo:
una vita che ha
valore di per sé,
più di qualsiasi
invenzione". La
tragedia di Torino
si è verificata a
metà della
produzione del film.
"E mi sono chiesto
se valesse la pena
di continuare senza
rischiare di
enfatizzare
l'accaduto", ha
confessato Balla,
"Di farne, insomma,
solo uno
spettacolo".
Ma come vive adesso
chi è scampato a
quell'inferno? "A
soli trent'anni,
dopo la tragedia,
Carlo è rimasto
profondamente
lacerato. Dopo il
crollo improvviso di
tutte le sue
certezze, è stato
catapultato
all'interno di un
circuito mediatico
folle", ha concluso
Balla. "La società
dello spettacolo ci
propina solo
emozioni. Al
contrario, per
riuscire a
comunicare realmente
la criticità di
certe situazioni,
occorre tenere
insieme emozioni e
conoscenze. Solo in
questo modo si può
andare oltre l'onda
che dura lo spazio
di un mattino,
cogliendo in
profondità la
sofferenza del
dramma vissuto".
La
sentenza della settimana:
RESPONSABILITA' DEL DATORE IN CASO DI MOBBING
- La responsabilità del datore di lavoro in caso di
mobbing sussiste anche quando ..... Vai
alla sentenza per esteso >>
Quesiti sicurezza e salute
sul lavoro - Riportiamo il
seguente quesito tratto dal sito
dell'Ing. Porreca:
QUESITO
Nel caso di un cantiere
in cui è prevista la
presenza di un’unica
impresa per
l’effettuazione di
lavori di entità
inferiore a 200
uomini-giorno ma in
presenza di rischi di
caduta dall’alto il
committente che non ha
l’obbligo di nominare il
Coordinatore della
Sicurezza in fase di
progettazione è tenuto
comunque a nominare
Coordinatore della
Sicurezza in fase di
esecuzione? Il
committente deve
comunque notificare il
cantiere agli organismi
competenti, redigere il
PIMUS e far redigere
dall’impresa
appaltatrice il POS?
RISPOSTA
Essendo prevista la presenza di
un’unica impresa il committente,
qualunque sia la natura dei
lavori a realizzarsi e
indipendentemente dal fatto che
gli stessi richiedano il
permesso di costruire o la
denuncia di inizio attività non
è tenuto, in base a quanto
stabilito dai commi 3 e 4
dell’articolo 90 del D. Lgs. n.
81/2008, contenente il Testo
Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, a
designare né il coordinatore in
fase di progettazione né quello
in fase di esecuzione i quali
sono invece richiesti, salvo
l’esonero di cui al comma 11
dello stesso articolo 90, nel
caso della presenza di più
imprese, anche non contemporanee
oltre che nel caso in cui (comma
5) dopo l’affidamento dei lavori
ad una unica impresa
l’esecuzione dei lavori o di
parte di essi venga affidata ad
un’altra impresa dovendo in tal
caso il committente designare il
coordinatore in fase di
esecuzione il quale, da quel
punto in poi è tenuto a redigere
il PSC.
Il committente nel caso
segnalato non dovrà fare neppure
(art. 99 comma 1 lettera c) la
notifica preliminare agli organi
di vigilanza competenti in
quanto si è in presenza di
un’unica impresa e per lo
svolgimento di lavori di entità
presunta non uguale o superiore
a 200 uomini-giorno. In ogni
caso comunque il datore di
lavoro dell’impresa esecutrice,
fosse pure l’impresa che opera
in cantiere unica, deve
redigere, così come indicato
nell’art. 96 comma 1 lettera g)
del Testo Unico, il piano
operativo di sicurezza (POS)
anche nel caso in cui non vi sia
una impresa affidataria ed un
coordinatore in fase di
esecuzione al quale l’impresa
affidataria è tenuta a
trasmetterlo (art. 101 comma 3).
Per quanto riguarda, infine, il
piano di montaggio, uso e
smontaggio del ponteggio (Pi.I.M.U.S.)
l’obbligo della sua redazione,
ai sensi dell’art. 136 comma 1
del Testo Unico, è a carico del
datore di lavoro dell’impresa
che deve montare il ponteggio e
lo stesso lo dovrà fare tra
l’altro servendosi di personale
e sotto la sorveglianza di un
preposto appositamente
addestrati (art. 136 commi 6).
Dati INAIL -
Settembre 2008:
(PDF - 68 kb)
Malattie professionali: denunce in crescita nel 2007, come e
perchè
Amianto: una questione ancora aperta
Le nuove tabelle delle malattie professionali
Osservatorio statistico
TESTO UNICO SICUREZZA-
Segnaliamo dal nostro Forum le seguenti interessanti discussioni sul Testo Unico
sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (e non solo ...), in continua evoluzione:
RESPONSABILITÀ
DELL'AMMINISTRATORE DI UNA S.P.A. PER INFORTUNIO DEL DIPENDENTE -
Commento
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della
Corte di Appello di Trieste che condannava l'amministratore della S.p.a. per il
reato di lesioni personali colpose gravi commesso in violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine ha dichiarato infondati i
due motivi di ricorso precisando che il datore di lavoro deve ispirare la sua
condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo
che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza e
che pertanto, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro rischia
una condanna penale se non ha adottato, nell'esercizio dell'impresa, le più
avanzate tecnologie possibili per tutelare i lavoratori.
Inoltre, secondo un consolidato orientamento, perché la condotta del lavoratore
sia tale da escludere, in definitiva, la responsabilità del datore, deve
configurasi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto fuori dalla
normale prevedibilità. Nel caso in esame, nonostante il lavoratore avesse
ammesso la propria distrazione, dichiarando di aver male calcolato i tempi prima
dell'introduzione della mano nella macchina, non si configura il contegno
abnorme, del tutto anomalo, esorbitante dalle normali operazioni di lavoro,
ovvero incompatibile con il sistema di lavorazione, necessario per interrompere
il rapporto di causalità tra condotta colposa del datore di lavoro ed evento
lesivo.
Riferimenti Normativi
D. Lgs 81/2008 - Cass. pen., sez. 4ª, 14 ottobre 2008, n. 38819
TOSSICODIPENDENZA
E RAPPORTO DI LAVORO -
Commento
Commento
La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, con provvedimento del 18 settembre 2008 (G.U. 8 ottobre
2008, n. 236), ha sancito l'accordo in materia di procedure per gli accertamenti
sanitari di assenza di tossicodipendenza, previsto dal comma 2 dell'art. 8
dell'Intesa siglata il 30 ottobre 2007 (da parte della medesima Conferenza)
contenente l'elenco delle mansioni del lavoratore il cui svolgimento comporta
rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.
Prima di adibire un soggetto a mansioni che comportano rischi per la sicurezza,
l'incolumità e la salute dei terzi, sia che si tratti di un nuovo dipendente sia
che il lavoratore sia già in forza e debba ricoprire nuovi incarichi, il datore
comunica al medico competente il nome del lavoratore e gli richiede gli
accertamenti sanitari del caso. Il medico dispone l'accertamento entro 30 giorni
dalla richiesta del datore; il lavoratore va informato con almeno 1 giorno di
anticipo sulla data e il luogo del controllo.
Il medico competente, all'atto dell'assunzione e successivamente, con
periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione
alle mansioni svolte, verifica l'assenza di sostanze psicotrope e stupefacenti
sottoponendolo a specifici esami. Se l'esito del test è positivo, il lavoratore
diviene temporaneamente inidoneo alle mansioni e il medico competente deve
inviarlo al SERT, se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore
dovrà sottoporsi a un percorso di recupero, che renda possibile un successivo
inserimento nell'attività lavorativa a rischio. Se l'esito degli accertamenti
preventivi è favorevole al lavoratore, il medico competente può modificare il
proprio giudizio di temporanea inidoneità alla mansione ove il SERT escluda la
tossicodipendenza o attesti il positivo recupero (caso di tossicodipendenza
occasionale)
In ogni caso, il medico competente potrà disporre, in maniera individualizzata
rispetto ai rischi di assunzione sporadica, controlli ripetuti nel tempo.
Riferimenti Normativi
Conferenza Stato-Regioni provv. 18.9.2008
Privacy - Gli obblighi di
sicurezza nei termini giuridici in ambiente privacy e sicurezza cosi come
statuiti dal Testo Unico sulla Privacy: i presupposti di legittimità e
trattamento ...
continua >>
Newletter del garante N. 314 del 29
ottobre 2008
• Paziente può avere foto interventi chirurgia
plastica
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• Garantito l'accesso ai dati personali nei procedimenti a carico di terzi
• L'Ue apre la strada all'uso delle "etichette intelligenti"
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Rischio nella scuola
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