ASPETTI NORMATIVI INERENTI L’ASSUNZIONE DI BEVANDE
ALCOLICHE SUI LUOGHI DI LAVORO
INTRODUZIONE
Scopo del presente lavoro è stato quello di fornire un
aggiornamento sulla legislazione inerente l’assunzione di bevande
alcoliche e attività lavorativa alla luce della pubblicazione recente del Provvedimento del 16
Marzo 2006 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n°
75 del 30/03/2006. Questo provvedimento va ad integrare la legge n° 125 del 30
Marzo 2001 che affronta il problema legato all’abuso di
alcolici
elencando varie normative riguardanti, però, la popolazione generale.
RULES OF LAWABOUT TAKING ALCOHOLIC DRINKS
ON WORK PLACES
ABSTRACT. Aim of
present study was to update about laws concerning taking alcoholic drinks and work after new italian measure
dated 16/03/2006 and gazetted 30/03/2006 (n° 75).
This measure integrates law n. 125 30/03/2001, that discusses
problem of overindulgence in alcohol making a list of rules about
general people; gives full details of occupations where it must not
take alcoholic and superalcoholic drinks, particularly where there is high
risk of accidents at work or for security, safety and health of third
party. Especially it is a valid and useful support to make easier job
of physician who has his working life of medical control for
workers with addiction to
alcohol. Everything is made to prevent and to restrict the consumption
of alcohol related diseases and more to avoid accidents at work that are
very dangerous for worker’s safety with addiction to alcohol and
for people living in work habitat.
ANALISI DELLE FONTI NORMATIVE
Si è osservato che il maggior tasso di problemi
alcool-correlati si riscontra in lavorazioni che avvengono in condizioni
micro-macroclimatiche sfavorevoli (es. lavoratori operanti nel campo dell’edilizia),
caratterizzate da cicli di turnazione, attività monotone e ripetitive e
quelle che comportano un maggiore contatto con l’alcool, come per
esempio nel settore della ristorazione, e caratterizzate da mancanza di
supervisione nel caso di liberi professionisti (avvocati, medici, ecc…). L’abuso
di bevande alcoliche comporta spese rilevanti a causa di una diminuzione
della produttività, di errori commessi nello svolgimento della propria mansione,
assenza dal posto di lavoro, maggior incidenza di infortuni
sul lavoro, necessità di assistenza ai familiari dei lavoratori alcolisti. Nel Marzo 2001 è stata approvata la legge quadro in materia
di alcool e di problemi alcool-correlati (L. 125/2001). L’art. 15 di
tale legge, comma 1, recita genericamente che, nelle attività lavorative
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, è fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ma rimanda ad un
decreto applicativo per l’individuazione delle stesse
(Provvedimento 16/03/2006). Il comma 2 dell’art. 15 affida al medico
competente la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro
(previo consenso informato dell’interessato), senza tuttavia
precisare quando eseguire tali controlli, su quale matrice, con quale metodo e quali
valori limite utilizzare (1). I lavoratori possono ma non devono
necessariamente essere sottoposti a controlli (discrezionalità del medico
competente). Le figure autorizzate ad effettuare i controlli sono due in
realtà: i medici competenti ed i medici del lavoro dei servizi di vigilanza
della A.S.L. Il Provvedimento del 16 Marzo 2006 pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana n° 75 del 30/03/2006, come già accennato, integra
la legge n° 125 del 30 Marzo 2001 sull’abuso di alcolici
elencando varie normative riguardanti, però, la popolazione generale. Esso
individua nello specifico quali sono le attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità
o la salute dei terzi, non solo quella dei lavoratori. Il testo, inoltre, si riferisce alle attività (70 categorie)
per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori
pericolosi quali: l’impiego di gas tossici, conduzione di generatori di
vapore, attività di fochino, fabbricazione ed uso di fuochi artificiali,
vendita di prodotti fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti
nucleari, manutenzione degli ascensori, dirigenti e preposti al controllo dei
processi produttivi ed alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli
impianti a rischio di incidenti rilevanti, mansioni sanitarie svolte in strutture
pubbliche e private in qualità di medico specialista in anestesia e
rianimazione, in chirurgia, medico e specialista di bordo, operatore
socio-sanitario, ostetrica, caposala, ferrista, vigilatrice di infanzia o
infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni ed a reparti
neonatali, attività di insegnamento, mansioni con obbligo di dotazione di porto d’armi, mansioni
inerenti al trasporto ed alla guida di veicoli stradali
(patente B, C, D, E), personale addetto alla circolazione dei treni,
personale marittimo, responsabili di fari, piloti di aeromobile, controllori di
volo, addetti al trasporto ed alla vendita di esplosivi, lavoratori del comparto dell’edilizia,
addetti a lavoro in altezza, ecc… (2-4).
CONCLUSIONI
Il Provvedimento del 16 Marzo 2006 rappresenta un passo
importante per l’attuazione di una normativa rimasta, in buona parte, o
almeno per quanto concerne l’attuazione dell’art.15, almeno in
linea teorica. È soprattutto un supporto valido ed utile per facilitare il
lavoro del medico competente che si trova a svolgere la sua attività di
sorveglianza sanitaria in caso di lavoratori con la dipendenza da alcool.
Esistono, però, come sopra citato, delle difficoltà applicative su quando
effettuare i controlli e su chi, cioè sulle categorie lavorative elencate nel
Provvedimento o su tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
solo nel caso in cui sussista il sospetto clinico di alcolismo. Il tutto al fine di prevenire e limitare l’insorgenza di
malattie alcoolcorrelate ma ancor di più il verificarsi di infortuni sul lavoro che
mettono a rischio l’incolumità sia del lavoratore affetto da
fenomeni di dipendenza, sia di tutti coloro che sono presenti nell’ambiente di
lavoro; infatti l’alcool può determinare come effetto acuto perdita dei
freni inibitori, euforia, riduzione dell’acutezza visiva, incoordinazione
muscolare, allungamento dei tempi di reazione, riduzione dello stato di vigilanza,
perdita di coscienza, che possono essere responsabili come suddetto di
incidenti lavorativi talora di notevole gravità. In ultimo bisogna considerare anche il problema dell’assenteismo
dal posto di lavoro ed i conseguenti costi in termini economici
per l’azienda (5). Concludendo, la prevenzione dei problemi alcool-correlati
rientra nel più complesso capitolo della promozione della salute, che è
molto sentita a livello della Comunità Europea e dell’OMS, in particolare
il Piano dell’OMS e quello dell’ILO (Stress Tabacco Alcohol HIV
Violence)
hanno definito strategie per ridurre il rischio da alcol/droghe in
ambito lavorativo (6).
BIBLIOGRAFIA
1) Mangili A. Alcool e lavoro. In G Ital Med Lav Erg 2004; 26:
3, 255-258.
2) Provvedimento 16 Marzo 2006 pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana n° 75 del 30/03/2006.
3) Commento al Provvedimento 16/03/2006. In AmbienteDiritto.it
4) Attività lavorative a rischio, divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. In European Consumers
5) Alcool e lavoro: un rischio ancora ingestibile. In Diario
prevenzione magazine.
6) ILO. Management of alcohol and drug-related issues in the workplace. ILO
Eds, Ginevra, 1996. P-09
Autori:
G. Lacca1, A. Provenzani1, E. Tranchina1, M.G. Verso1
1 Dipartimento di Medicina Clinica e delle Patologie
Emergenti, Sezione di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di
Palermo, Via del Vespro, 143 - Palermo
Corrispondenza:
Dr.
Ernesto Tranchina - Sezione di Medicina del Lavoro, Policlinico "P. Giaccone", Università
di Palermo, Via del Vespro, 143 - Palermo, Italy - Tel.
091-6552917/349-6041815
Fonte: G Ital Med Lav Erg 2006; 28:3,
Suppl