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31 LUGLIO 2007

  

    

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31/07/2007

ASPETTI NORMATIVI INERENTI L’ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUI LUOGHI DI LAVORO

INTRODUZIONE
Scopo del presente lavoro è stato quello di fornire un aggiornamento sulla legislazione inerente l’assunzione di bevande alcoliche e attività lavorativa alla luce della pubblicazione recente del Provvedimento del 16 Marzo 2006 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n° 75 del 30/03/2006. Questo provvedimento va ad integrare la legge n° 125 del 30 Marzo 2001 che affronta il problema legato all’abuso di alcolici elencando varie normative riguardanti, però, la popolazione generale.

RULES OF LAWABOUT TAKING ALCOHOLIC DRINKS ON WORK PLACES

ABSTRACT. Aim of present study was to update about laws concerning taking alcoholic drinks and work after new italian measure dated 16/03/2006 and gazetted 30/03/2006 (n° 75). This measure integrates law n. 125 30/03/2001, that discusses problem of overindulgence in alcohol making a list of rules about general people; gives full details of occupations where it must not take alcoholic and superalcoholic drinks, particularly where there is high risk of accidents at work or for security, safety and health of third party. Especially it is a valid and useful support to make easier job of physician who has his working life of medical control for workers with addiction to alcohol. Everything is made to prevent and to restrict the consumption of alcohol related diseases and more to avoid accidents at work that are very dangerous for worker’s safety with addiction to alcohol and for people living in work habitat.

ANALISI DELLE FONTI NORMATIVE
Si è osservato che il maggior tasso di problemi alcool-correlati si riscontra in lavorazioni che avvengono in condizioni micro-macroclimatiche sfavorevoli (es. lavoratori operanti nel campo dell’edilizia), caratterizzate da cicli di turnazione, attività monotone e ripetitive e quelle che comportano un maggiore contatto con l’alcool, come per esempio nel settore
della ristorazione, e caratterizzate da mancanza di supervisione nel caso di liberi professionisti (avvocati, medici, ecc…). L’abuso di bevande alcoliche comporta spese rilevanti a causa di una diminuzione della produttività, di errori commessi nello svolgimento della propria mansione, assenza dal posto di lavoro, maggior incidenza di infortuni sul lavoro, necessità di assistenza ai familiari dei lavoratori alcolisti. Nel Marzo 2001 è stata approvata la legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool-correlati (L. 125/2001). L’art. 15 di tale legge, comma 1, recita genericamente che, nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ma rimanda ad un decreto applicativo per l’individuazione delle stesse (Provvedimento 16/03/2006). Il comma 2 dell’art. 15 affida al medico competente la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro (previo consenso informato dell’interessato), senza tuttavia precisare quando eseguire tali controlli, su quale matrice, con quale metodo e quali valori limite utilizzare (1). I lavoratori possono ma non devono necessariamente essere sottoposti a controlli (discrezionalità del medico competente). Le figure autorizzate ad effettuare i controlli sono due in realtà: i medici competenti ed i medici del lavoro dei servizi di vigilanza della A.S.L. Il Provvedimento del 16 Marzo 2006 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n° 75 del 30/03/2006, come già accennato, integra la legge n° 125 del 30 Marzo 2001 sull’abuso di alcolici elencando varie normative riguardanti, però, la popolazione generale. Esso individua nello specifico quali sono le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, non solo quella dei lavoratori. Il testo, inoltre, si riferisce alle attività (70 categorie) per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi quali: l’impiego di gas tossici, conduzione di generatori di vapore, attività di fochino, fabbricazione ed uso di fuochi artificiali, vendita di prodotti fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori, dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi ed alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti, mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di medico specialista in anestesia e rianimazione, in chirurgia, medico e specialista di bordo, operatore socio-sanitario, ostetrica, caposala, ferrista, vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni ed a reparti neonatali, attività di insegnamento, mansioni con obbligo di dotazione di porto d’armi, mansioni inerenti al trasporto ed alla guida di veicoli stradali (patente B, C, D, E), personale addetto alla circolazione dei treni, personale marittimo, responsabili di fari, piloti di aeromobile, controllori di volo, addetti al trasporto ed alla vendita di esplosivi, lavoratori del comparto dell’edilizia, addetti a lavoro in altezza, ecc… (2-4).

CONCLUSIONI
Il Provvedimento del 16 Marzo 2006 rappresenta un passo importante per l’attuazione di una normativa rimasta, in buona parte, o almeno per quanto concerne l’attuazione dell’art.15, almeno in linea teorica. È soprattutto un supporto valido ed utile per facilitare il lavoro del medico competente che si trova a svolgere la sua attività di sorveglianza sanitaria in caso di lavoratori con la dipendenza da alcool. Esistono, però, come sopra citato, delle difficoltà applicative su quando effettuare i controlli e su chi, cioè sulle categorie lavorative elencate nel Provvedimento o su tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nel caso in cui sussista il sospetto clinico di alcolismo. Il tutto al fine di prevenire e limitare l’insorgenza di malattie alcoolcorrelate ma ancor di più il verificarsi di infortuni sul lavoro che mettono a rischio l’incolumità sia del lavoratore affetto da fenomeni di dipendenza, sia di tutti coloro che sono presenti nell’ambiente di lavoro; infatti l’alcool può determinare come effetto acuto perdita dei freni inibitori, euforia, riduzione dell’acutezza visiva, incoordinazione muscolare, allungamento dei tempi di reazione, riduzione dello stato di vigilanza, perdita di coscienza, che possono essere responsabili come suddetto di incidenti lavorativi talora di notevole gravità. In ultimo bisogna considerare anche il problema dell’assenteismo dal posto di lavoro ed i conseguenti costi in termini economici per l’azienda (5). Concludendo, la prevenzione dei problemi alcool-correlati rientra nel più complesso capitolo della promozione della salute, che è molto sentita a livello della Comunità Europea e dell’OMS, in particolare il Piano dell’OMS e quello dell’ILO (Stress Tabacco Alcohol HIV Violence) hanno definito strategie per ridurre il rischio da alcol/droghe in ambito lavorativo (6).

BIBLIOGRAFIA
1) Mangili A. Alcool e lavoro. In G Ital Med Lav Erg 2004; 26: 3, 255-258.
2) Provvedimento 16 Marzo 2006 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n° 75 del 30/03/2006.
3) Commento al Provvedimento 16/03/2006. In AmbienteDiritto.it
4) Attività lavorative a rischio, divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. In European Consumers
5) Alcool e lavoro: un rischio ancora ingestibile. In Diario prevenzione magazine.
6) ILO. Management of alcohol and drug-related issues in the workplace. ILO Eds, Ginevra, 1996. P-09

Autori: G. Lacca1, A. Provenzani1, E. Tranchina1, M.G. Verso1
1 Dipartimento di Medicina Clinica e delle Patologie Emergenti, Sezione di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Palermo, Via del Vespro, 143 - Palermo
Corrispondenza: Dr. Ernesto Tranchina - Sezione di Medicina del Lavoro, Policlinico "P. Giaccone", Università di Palermo, Via del Vespro, 143 - Palermo, Italy - Tel. 091-6552917/349-6041815

Fonte: G Ital Med Lav Erg 2006; 28:3, Suppl

 

      

31/07/2007

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