Info-crono-archivio

    

31 GENNAIO 2006

 

  

  

Chi volesse prendere visione di tutte le news deve prima abbonarsi
compilando il modulo che trova nella pagina ''Come abbonarsi''

Se, invece, siete gia' abbonati cliccate qui ed inserite la Vostra UserID e Password  

 

 

31/01/2006

Valori limite negli ambienti di lavoro e aspetti della valutazione del rischio chimico

RIASSUNTO. Viene presentato lo stato delle conoscenze relativamente all’utilizzazione dei Valori Limite di riferimento e alla effettuazione delle misure per la valutazione del rischio chimico ai fini della valutazione del rischio chimico, con particolare riferimento ai vincoli dettati dalle norme comunitarie e a quelli introdotti dalle leggi italiane. Particolare enfasi è posta ad evidenziare l’importanza che l’Igienista Industriale segua procedure di valutazione compatibili per qualità e contenuti a quelle indicate nelle norme ISO UNI EN 689:97 e UNI EN 482:98.

ABSTRACT. LIMIT VALUES IN THE WORKPLACE AND CHEMICAL RISK ASSESSMENT. The evaluation of occupational exposure to chemical agents is performed in relation to exposure limit values (TLV) and according to the indications of the new adopted european and italian Directives and Laws. Particular enphasys is made to stress that the Industrial Hygienist, during the evaluation of occupational exposure, follow procedures that are compatible, as contents and quality, to those ones reported in ISO UNI-EN 689:97 and UNI EN 482:98.

Introduzione
a) I Valori limite
I valori limite di esposizione sono intesi come riferiti alla concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico
(D.Lgs. 626/94) (1), sia esso anche cancerogeno o mutageno (D.Lgs. 66/2000) (2), rilevabile nell’aria entro la zona di respirazione del lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento stabilito. È utile sottolineare come il D.Lgs. 626/94 stabilisca le modalità di effettuazione della valutazione del rischio (articolo 4) e al comma 1 dell’articolo 63 stabilisca inoltre che il datore di lavoro debba effettuare una valutazione della esposizione agli agenti cancerogeni, i cui risultati devono essere riportati nel documento di valutazione del rischio. Nell’articolo 63 comma 2 del decreto legislativo 626/94 successivamente ripreso all’articolo 5 del decreto Legislativo 66/00 si indicano le caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche da considerare per la valutazione dell’esposizione e viene fatto riferimento anche alla via cutanea.
Il Decreto 26 febbraio 2004: “Definizione di una prima lista di Valori Limite Indicativi di Esposizione professionale agli agenti chimici “(3) modifica l’allegato VIII-ter del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e fissa valori limite per 64 sostanze definiti quali:
• Valore limite per le otto ore di esposizione cioè misurato e calcolato rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore e
• Valore limite per breve termine, cioè valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e riferito ad un
periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato (note 4 e 5 dell’allegato).
b) I vincoli normativi
Con particolare chiarezza nel D.Lgs. 25/2002 (4) viene richiesto di: “effettuare la misurazione degli agenti che possono
presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo nell’allegato VIII sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione, in termini spazio temporali”. Il D.Lgs. 25/2002 interviene quindi con indicazioni stringenti sui contenuti della misura, ancorché riferite genericamente a composti chimici pericolosi e fa riferimento principalmente, ma non solo, alle seguenti norme che si applicano a qualsiasi agente chimico:
• UNI EN 482: 98: Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici;
• UNI EN 689: 97: Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori
limite e strategia di misurazione Peraltro, è senz’altro necessario sottolineare che all’articolo 2 del D.Lgs. 25/02 (ora recepito dal D.Lgs. 626/94), con riferimento all’articolo 72-bis (campo di applicazione), comma 3, si fa esplicita menzione all’applicazione dei suoi contenuti anche agli agenti cancerogeni presenti nei luoghi di lavoro. Lo stesso decreto
rimanda per gli accertamenti (riferimento all’articolo 72 - sexies comma 2 del D.Lgs. 626/94) anche nel caso di agenti cancerogeni all’allegato VIII - sexies in quanto a metodiche standardizzate pur elencate in modo non esaustivo.
c) La valutazione tecnica dell’esposizione: principi generali
Negli anni fra il 1980 e il 2000 si è venuto ad affermare il concetto della necessità che la misura nel campo dell’Igiene Industriale, di qualsiasi natura, fosse sempre riferita a condizioni standard ed effettuata in regime di qualità. In un primo tempo, tali concetti di ordine generale sono stati recepiti dalle indicazioni operative e dai testi di legge in termini di riproducibilità e di accuratezza delle misure. Sono quindi comunemente stati utilizzati metodi di campionamento e di analisi che riportavano le indicazioni di precisione e di accuratezza delle fasi operative. Il NIOSH (5), ad esempio, nei suoi documenti e in particolare nelle indicazioni procedurali dei metodi analitici riportava espressamente tali indicazioni. Sempre negli stessi anni prendevano avvio a livello internazionale le procedure della qualità.
Nel corso degli anni successivi è infine maturata la consapevolezza che le indicazioni
di precisione e di accuratezza formulate circa le procedure operative della misura non fossero sufficienti ad assicurare la “qualità totale dell’accertamento di Igiene Industriale” necessaria ai fini della valutazione della esposizione professionale poiché garantivano il solo aspetto della conduzione del campionamento e della analisi e non consentivano, invece e soprattutto, la valutazione spazio-temporale della esposizione e quindi valutazioni previsionali in termini statistici.
d) La valutazione dell’esposizione: i requisiti della misurazione
Per quanto concerne la valutazione dell’esposizione inalatoria è necessario fare riferimento alla norma UNI EN 482:1998 che fissa i seguenti requisiti generali che si applicano a tutti i procedimenti di misura, indipendentemente dalla natura chimica e dallo stato fisico dell’agente e dal metodo di campionamento e di analisi utilizzato:
• Non ambiguità
• Selettività (esempio per aerosol : selezione dimensionale EN 481)
• Incertezza globale (allegato il prospetto 1)
• Campo di misurazione minimo specificato
• Tempo di stabilizzazione
• Procedimenti misti (trasporto, prelievo, analisi)
• Condizioni ambientali
• Descrizione del procedimento di misurazione
• Dimensione del risultato
Inoltre, in relazione alla funzione della misura la norma stabilisce, in termini moderni collegati alla qualità dell’azione tecnico analitica di misurazione e al Valore Limite di esposizione professionale, i criteri che la strumentazione impiegata e la misurazione dovranno osservare Tabella I).
d) La valutazione dell’esposizione: la strategia di valutazione dell’esposizione professionale
La norma UNI EN 689:97 i cui contenuti sono riportati nella Tabella II descrive una strategia per confrontare l’esposizione per inalazione degli addetti con i rispettivi valori limite per agenti chimici nel posto di lavoro e la strategia di misurazione da seguire per gli accertamenti, i quali vengono suddivisi in:
• valutazione preliminare della variazione delle concentrazioni temporali e spaziali dell’inquinante (OEM, Occupational
Exposure Monitoring)
• valutazioni periodiche specifiche (PM, Periodic Monitoring) Circa le misurazioni, la norma indica tre fattispecie che possono essere seguite e scelte dal valutatore e cioè misure:
• effettuate nel caso peggiore
• a punto fisso
• di picco nel breve periodo

Tabella I. Specifiche della strumentazione e della misura previste dalla UNI EN 482/98

Tabella II.Contenuti della norma UNI EN 689/97

In particolare, occorre evidenziare che il testo fa riferimento a vincoli di contenuto e non a vincoli di modello: è necessario
 che nella valutazione della esposizione si considerino “tutti” gli elementi che la procedura UNI EN fissa, tuttavia inseriti in un modello concettuale non necessariamente “identico” a quello rappresentato negli esempi trattati dalla norma. Tale fatto costituisce un punto di netta positività poiché consente da un lato di recuperare esperienze pregresse e dall’altro di utilizzare schemi decisionali e soprattutto criteri decisionali meglio applicabili alla valutazione del rischio, specie in presenza di composti caratterizzati da spiccata tossicità.
 È senz’altro opportuno porre in evidenza le successive fasi di valutazione: preliminare (individuazione della potenziale esposizione), iniziale, di base, approfondita, e richiamare il fatto che la “misurazione” compare proprio nell’ultima fase e ovviamente nella effettuazione di misure periodiche.
L’approccio operativo segue lo schema riportato nella Figura 2.

Figura 1. Valutazione dell’esposizione in base alla procedura UNI EN 689

Figura 2. Esempio di applicazione della procedura 689/97

Mentre per le procedure di monitoraggio periodico viene suggerito un percorso specifico (Figura 3).

Figura 3. Procedure di monitoraggio periodico in base alla
UNI EN 689/97

e) La strategia di valutazione della esposizione proposta da AIDII
 Già a partire dagli anni ’90, AIDII ha affrontato il tema della valutazione dell’esposizione formulando la indicazione che l’igienista industriale adotti una strategia (6) di azione composta da:
 1. Un’analisi di processo, di impianto e di mansione
 2. Una valutazione dell’esposizione professionale il cui valore viene confrontato con il limite prescelto
 3. La programmazione di misurazioni periodiche per controllare le modifiche nelle esposizioni
 Secondo tale procedura occorre operare inizialmente seguendo uno schema (Figura 4) che richiede la identificazione
 degli agenti di rischio, delle modalità di generazione e di propagazione negli ambienti di lavoro; viene suggerito di procedere con una valutazione qualitativa che utilizza indici e classificazioni “a priori” per la tossicità, per l’esposizione e per l’emissione dell’agente chimico nell’ambiente di lavoro che successivamente diviene quantitativa utilizzando uno schema matriciale e semplici calcoli numerici.
 Soltanto a seguito di valutazione a priori approfondita la linea guida AIDII suggerisce di assumere decisioni fondate circa i seguenti temi:
 1. COSA CAMPIONARE (sostanze presenti);
 2. COME CAMPIONARE (metodi di campionamento);
 3. DOVE CAMPIONARE (posizioni di prelievo);
 4. CHI CAMPIONARE (numero dei soggetti esposti per gruppi);
 5. PER QUANTO TEMPO CAMPIONARE (durata del campionamento e periodi di campionamento).
 I passi indicati dalla strategia AIDII richiedono in primo luogo di confermare le ipotesi fatte circa gli agenti di rischio presenti, la loro generazione e la propagazione procedendo anche, se del caso, a verifiche sperimentali con campionamenti specifici di conferma e, se necessario, alla modifica delle ipotesi inizialmente formulate. Si perviene quindi alla conferma degli agenti di rischio e delle aree a rischio. Dalla individuazione degli agenti di rischio e della loro tossicità (quindi in relazione anche al TLV specifico per il rischio inalatorio), e delle aree a rischio e in considerazione della
 organizzazione del lavoro, si perviene alla individuazione delle priorità di indagine e si procede seguendo lo schema della Figura 5, in cui è posta enfasi sulle informazioni derivanti dal monitoraggio biologico e dalla osservazione sanitaria degli esposti e sulla costante necessità di confronto delle conclusioni della valutazione della esposizione con tutti i riscontri oggettivi derivanti dalla esposizione.
 Il test utilizzato nella metodologia è il test OTL [T=(lnSTD-GMt)/St ] (7); nel test si effettua il confronto fra il valore limite e il valore medio geometrico dell’esposizione, pesato sulla variabilità dei livelli della esposizione stessa (Figura 6). Il numero dei campioni necessari è limitato. Relativamente al test é senz’altro utile sottolineare che usualmente vengono impiegati parametri di base dell’ordine del 95% (P=0,95 j=0,95);
 l’impiego di parametri di base dell’ordine del 99% (P = 0,99, j = 0,99), pur amplificando naturalmente l’area di indecisione, permette di procedere alla valutazione della esposizione professionale e del confronto con il valore limite con grande cautela, certamente in linea con il principio precauzionale.
 La procedura qui illustrata utilizza parametri statistici, sfrutta l’applicazione di un criterio statistico di tipo cautelativo, valuta l’esposizione nel tempo e nello spazio in relazione alla definizione temporale del valore limite ed è sovrapponibile per contenuti e prassi allo schema proposto nella UNI EN 689/97.

Figura 4. L’analisi iniziale nella strategia proposta da AIDII

Figura 5. Strategia di valutazione del rischio nella proposta
AIDII

Figura 6. Variazione dei parametri del test OTL con l’aumentare
del numero di misure effettuate

Conclusioni
La valutazione del rischio inalatorio da agenti chimici ed in particolare da agenti cancerogeni deve seguire linee programmatorie trasparenti e adeguate per accuratezza, precisione e attendibilità delle misure eseguite. Poiché la valutazione spazio-temporale dell’osservanza della situazione lavorativa in essere rispetto al Valore Limite tabellato è di rilevante importanza, è sempre necessario individuare il criterio alla base del confronto con il Valore Limite: AIDII raccomanda l’utilizzo di test a una coda, di tipo cautelativo, quale l’OTL test, fissando l’accettabilità delle misure al 95 o 99%, in relazione alle proprietà tossicologiche. Rimangono peraltro aperte le seguenti problematiche:
• L’elenco di Valori Limite è numericamente ancora piuttosto limitato in Italia, nonostante l’adozione dei Valori Limite fissati dalla U.E. (2000/39/EEC).
• La opportunità di decidere su base scientifica se utilizzare liste di Valori Limite chiuse o piuttosto indirizzarsi verso l’impiego di Valori Limite basati su elementi tecnologici e biologici oggettivi (liste aperte): limiti che siano quindi tecnicamente sostenibili, definiti su basi biologiche, ecologiche ed epidemiologiche, e che abbiano a riscontro la non rilevabilità di effetti avversi. Ad esempio l’impiego di Valori Limite stabiliti sulle “Reference Doses (RfD)” che permettano la stima della dose inalatoria, cutanea ed orale con evidente ruolo fondamentale del professionista valutatore (8).
• I criteri da impiegare per il confronto dei dati misurati con i Valori Limite, in quanto ancora occorre risolvere proceduralmente le problematiche degli errori di misura e della variabilità spazio temporale dell’accertamento: quindi definizione dei limiti fiduciari, dei Limiti di Tolleranza e dell’impiego di Test statistici ad una coda, quali l’OTL test o altri.
Infatti, la quantificazione del rischio porta a dover definire necessariamente quale sia il rischio accettabile. Un problema
analogo era stato affrontato dal NIOSH negli anni ’70 con la proposta di un Livello di Azione pari al 50% del valore limite di esposizione, basata sulle osservazioni relative alla variabilità della concentrazione degli inquinanti negli ambienti di lavoro (9). L’approccio proposto da AIDII si basa sul calcolo dei limiti di tolleranza, come quello proposto dal NIOSH, ma tiene conto anche dei dati forniti dalla sorveglianza sanitaria.

Bibliografia
1) D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2) D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.66: Attuazione delle Direttive 97/42/CE e 1999/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
3) Decreto 26 febbraio 2004: ”Definizione di una prima lista di Valori Limite Indicativi di Esposizione professionale agli agenti chimici” (G.U. n.58 del 10.3.2004).
4) D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25: Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
5) NIOSH, Manual of Analytical Methods, 1994.
6) AIDII, Guide operative di igiene industriale.
Strategie di controllo dei fattori di rischio chimici negli ambienti di lavoro. II edizione, 1998, AIDII, Milano.
7) Tuggle R.M. Assessment of Occupational Exposure Using One-Sided Tolerance Limits.
Am Ind Hyg Ass J 1982; 43.
8) AIDII. Valori Limite di Esposizione e Applicazione nell’ambiente di lavoro e di vita: Prospettive. Atti del Convegno tenutosi nell’ambito della Convention Ambente e Lavoro - Modena 16-17 ottobre 2003.
9) Nano G. Criteri generali e metodologie per la valutazione dei rischi da agenti chimici. Atti 21° Congresso Nazionale AIDII, COMO 25-27 giugno 2003, pag. 66-70.

Autore; G. Sesana
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali e per l’ambiente (AIDII)
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Sezione di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Padova
Fonte: G Ital Med Lav Erg 2004; 26:4, Suppl - SIMPOSIO SATELLITE - VALORI LIMITE

   

   

31/01/2006

Energia, contro la crisi investire sulla ricerca - Caro direttore,
Fra i prezzi del petrolio che crescono e i rifornimenti di gas che calano, il nostro già precario equilibrio energetico sembra essere messo a dura prova.bPer anni i paesi europei si sono rifiutati di mettere in atto la proposta della Commissione, volta a costruire una comune politica energetica nei confronti della Russia. Ora si chiede in modo insistente che l’Europa intervenga. Oggi come ieri penso che questo intervento sia necessario ma oggi, ancora più di ieri, penso che sia altamente improbabile.
continua >>

   

   

31/01/2006 Riforma dell'autotrasporto - Liberalizzazione dei prezzi per il trasporto, più responsabilità e sicurezza sulle strade per il trasporto delle merci, velocizzazione dell'iter per ottenere le licenze e condizioni più favorevoli agli utenti per il trasporto di persone. continua >>
 

 

31/01/2006

Aerei. Corte Ue Respinge ricorso contro indennizzo Overbooking

Aerei. Corte Ue Respinge ricorso contro indennizzo Overbooking (AGI) - Bruxelles, 10 gen. - Il regolamento comunitario che ha fissato nel 2004 delle congrue compensazioni per i passeggeri vittime di overbooking e' salvo. La Corte di giustizia Europea ha in effetti respinto il ricorso presentato dalla IATA e da un'altra associazione che raccoglie le compagnie a basso costo.

In forza di tale regolamento, in caso di cancellazione del volo, il vettore aereo offre la scelta ai passeggeri tra il rimborso del biglietto e l'imbarco su un volo alternativo per la loro destinazione finale.
Inoltre essi hanno diritto ad un'assistenza gratuita (pasti, telefonate e, eventualmente, sistemazione in albergo) e ad una compensazione pecuniaria il cui ammontare varia a seconda della distanza del volo.

Compensazione non dovuta solo se il vettore aereo comunica la cancellazione due settimane prima dell'orario di partenza, o se propone un volo alternativo soddisfacente o ancora se può² dimostrare che la cancellazione del volo è¨ dovuta a circostanze eccezionali.

In caso di ritardo del volo oltre una durata determinata variabile secondo la distanza, il passeggero si vede offrire un'assistenza. Quando il ritardo è di oltre cinque ore gli viene proposto in ogni caso il rimborso.

Secondo la Corte di Giustizia Europea, le compensazioni previste non sono incompatibili con la Convenzione di Montreal perche' non rientrano in quelle per le quali vengono fissate delle condizioni di esercizio. I giudici di Lussemburgo respingono inoltre un secondo argomento avanzato dalle due associazioni, secondo il quale il Comitato di Conciliazione tra le tre istituzioni, Parlamento, Commissione E Consiglio, avrebbe oltrepassato le proprie competenze. (AGI) Mpa.

Fonte: ToscanaEuropa

  

     

Vuoi vedere anche tutte le altre notizie del 31 gennaio 2006 e scaricare tutti i documenti allegati?

Le altre notizie del 31.01.2006: Vibrazioni in ambiente lavorativo - Radiazioni ionizzanti - Protocollo di Kyoto - Aeromobili da amatori - Tutti gli aggiornamenti della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dal 27.01.2006 al 30.01.2006 e molto altro ancora ...

Se non sei ancora abbonato vai alla pagina ''Come abbonarsi'' e compila il modulo relativo

Se, invece, siete gia' abbonati cliccate qui ed inserite la Vostra UserID e Password

  

    

 

                             
                             
 Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dei testi e dei relativi collegamenti ipertestuali sopra riportati
                   

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi