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31/01/2006
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Valori limite negli ambienti di lavoro e aspetti della
valutazione del rischio chimico
RIASSUNTO.
Viene presentato lo stato delle conoscenze relativamente all’utilizzazione dei
Valori Limite di riferimento e alla effettuazione delle misure per la
valutazione del rischio chimico ai fini della valutazione del rischio chimico,
con particolare riferimento ai vincoli dettati dalle norme comunitarie e a
quelli introdotti dalle leggi italiane. Particolare enfasi è posta ad
evidenziare l’importanza che l’Igienista Industriale segua procedure di
valutazione compatibili per qualità e contenuti a quelle indicate nelle norme
ISO UNI EN 689:97 e UNI EN 482:98.
ABSTRACT. LIMIT VALUES IN THE WORKPLACE AND CHEMICAL RISK ASSESSMENT.
The evaluation of occupational exposure to chemical agents is performed in
relation to exposure limit values (TLV) and according to the indications of the
new adopted european and italian Directives and Laws. Particular enphasys is
made to stress that the Industrial Hygienist, during the evaluation of
occupational exposure, follow procedures that are compatible, as contents and
quality, to those ones reported in ISO UNI-EN 689:97 and UNI EN 482:98.
Introduzione
a) I Valori limite
I valori limite di esposizione sono intesi come riferiti alla concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico
(D.Lgs. 626/94) (1), sia esso anche cancerogeno o mutageno (D.Lgs. 66/2000) (2),
rilevabile nell’aria entro la zona di respirazione del lavoratore, in relazione
ad un periodo di riferimento stabilito. È utile sottolineare come il D.Lgs.
626/94 stabilisca le modalità di effettuazione della valutazione del rischio
(articolo 4) e al comma 1 dell’articolo 63 stabilisca inoltre che il datore di
lavoro debba effettuare una valutazione della esposizione agli agenti
cancerogeni, i cui risultati devono essere riportati nel documento di
valutazione del rischio. Nell’articolo 63 comma 2 del decreto legislativo 626/94
successivamente ripreso all’articolo 5 del decreto Legislativo 66/00 si indicano
le caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche da considerare per la
valutazione dell’esposizione e viene fatto riferimento anche alla via cutanea.
Il Decreto 26 febbraio 2004: “Definizione di una prima lista di Valori Limite
Indicativi di Esposizione professionale agli agenti chimici “(3) modifica
l’allegato VIII-ter del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e fissa valori
limite per 64 sostanze definiti quali:
• Valore limite per le otto ore di esposizione cioè misurato e calcolato
rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore e
• Valore limite per breve termine, cioè valore limite al di sopra del quale non
vi deve essere esposizione e riferito ad un
periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato (note 4 e 5 dell’allegato).
b) I vincoli normativi
Con particolare chiarezza nel D.Lgs. 25/2002 (4) viene richiesto di: “effettuare
la misurazione degli agenti che possono
presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è
riportato un elenco non esaustivo nell’allegato VIII sexies o in loro assenza,
con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione, in
termini spazio temporali”. Il D.Lgs. 25/2002 interviene quindi con indicazioni
stringenti sui contenuti della misura, ancorché riferite genericamente a
composti chimici pericolosi e fa riferimento principalmente, ma non solo, alle
seguenti norme che si applicano a qualsiasi agente chimico:
• UNI EN 482: 98: Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di
misurazione degli agenti chimici;
• UNI EN 689: 97: Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a
composti chimici ai fini del confronto con i valori
limite e strategia di misurazione Peraltro, è senz’altro necessario sottolineare
che all’articolo 2 del D.Lgs. 25/02 (ora recepito dal D.Lgs. 626/94), con
riferimento all’articolo 72-bis (campo di applicazione), comma 3, si fa
esplicita menzione all’applicazione dei suoi contenuti anche agli agenti
cancerogeni presenti nei luoghi di lavoro. Lo stesso decreto
rimanda per gli accertamenti (riferimento all’articolo 72 - sexies comma 2 del
D.Lgs. 626/94) anche nel caso di agenti cancerogeni all’allegato VIII - sexies
in quanto a metodiche standardizzate pur elencate in modo non esaustivo.
c) La valutazione tecnica dell’esposizione: principi generali
Negli anni fra il 1980 e il 2000 si è venuto ad affermare il concetto della
necessità che la misura nel campo dell’Igiene Industriale, di qualsiasi natura,
fosse sempre riferita a condizioni standard ed effettuata in regime di qualità.
In un primo tempo, tali concetti di ordine generale sono stati recepiti dalle
indicazioni operative e dai testi di legge in termini di riproducibilità e di
accuratezza delle misure. Sono quindi comunemente stati utilizzati metodi di
campionamento e di analisi che riportavano le indicazioni di precisione e di
accuratezza delle fasi operative. Il NIOSH (5), ad esempio, nei suoi documenti e
in particolare nelle indicazioni procedurali dei metodi analitici riportava
espressamente tali indicazioni. Sempre negli stessi anni prendevano avvio a
livello internazionale le procedure della qualità.
Nel corso degli anni successivi è infine maturata la consapevolezza che le
indicazioni
di precisione e di accuratezza formulate circa le procedure operative della
misura non fossero sufficienti ad assicurare la “qualità totale
dell’accertamento di Igiene Industriale” necessaria ai fini della valutazione
della esposizione professionale poiché garantivano il solo aspetto della
conduzione del campionamento e della analisi e non consentivano, invece e
soprattutto, la valutazione spazio-temporale della esposizione e quindi
valutazioni previsionali in termini statistici.
d) La valutazione dell’esposizione: i requisiti della misurazione
Per quanto concerne la valutazione dell’esposizione inalatoria è necessario fare
riferimento alla norma UNI EN 482:1998 che fissa i seguenti requisiti generali
che si applicano a tutti i procedimenti di misura, indipendentemente dalla
natura chimica e dallo stato fisico dell’agente e dal metodo di campionamento e
di analisi utilizzato:
• Non ambiguità
• Selettività (esempio per aerosol : selezione dimensionale EN 481)
• Incertezza globale (allegato il prospetto 1)
• Campo di misurazione minimo specificato
• Tempo di stabilizzazione
• Procedimenti misti (trasporto, prelievo, analisi)
• Condizioni ambientali
• Descrizione del procedimento di misurazione
• Dimensione del risultato
Inoltre, in relazione alla funzione della misura la norma stabilisce, in termini
moderni collegati alla qualità dell’azione tecnico analitica di misurazione e al
Valore Limite di esposizione professionale, i criteri che la strumentazione
impiegata e la misurazione dovranno osservare Tabella I).
d) La valutazione dell’esposizione: la strategia di valutazione dell’esposizione
professionale
La norma UNI EN 689:97 i cui contenuti sono riportati nella Tabella II descrive
una strategia per confrontare l’esposizione per inalazione degli addetti con i
rispettivi valori limite per agenti chimici nel posto di lavoro e la strategia
di misurazione da seguire per gli accertamenti, i quali vengono suddivisi in:
• valutazione preliminare della variazione delle concentrazioni temporali e
spaziali dell’inquinante (OEM, Occupational
Exposure Monitoring)
• valutazioni periodiche specifiche (PM, Periodic Monitoring) Circa le
misurazioni, la norma indica tre fattispecie che possono essere seguite e scelte
dal valutatore e cioè misure:
• effettuate nel caso peggiore
• a punto fisso
• di picco nel breve periodo
Tabella I.
Specifiche della strumentazione e della misura previste dalla UNI EN 482/98
Tabella II.Contenuti
della norma UNI EN 689/97
In particolare,
occorre evidenziare che il testo fa riferimento a vincoli di contenuto e non a
vincoli di modello: è necessario
che nella valutazione della esposizione si considerino “tutti” gli elementi che
la procedura UNI EN fissa, tuttavia inseriti in un modello concettuale non
necessariamente “identico” a quello rappresentato negli esempi trattati dalla
norma. Tale fatto costituisce un punto di netta positività poiché consente da un
lato di recuperare esperienze pregresse e dall’altro di utilizzare schemi
decisionali e soprattutto criteri decisionali meglio applicabili alla
valutazione del rischio, specie in presenza di composti caratterizzati da
spiccata tossicità.
È senz’altro opportuno porre in evidenza le successive fasi di valutazione:
preliminare (individuazione della potenziale esposizione), iniziale, di base,
approfondita, e richiamare il fatto che la “misurazione” compare proprio
nell’ultima fase e ovviamente nella effettuazione di misure periodiche.
L’approccio operativo segue lo schema riportato nella Figura 2.
Figura 1.
Valutazione dell’esposizione in base alla procedura UNI EN 689
Figura 2.
Esempio di applicazione della procedura 689/97
Mentre per le
procedure di monitoraggio periodico viene suggerito un percorso specifico
(Figura 3).
Figura 3.
Procedure di monitoraggio periodico in base alla
UNI EN 689/97
e) La strategia di valutazione della esposizione
proposta da AIDII
Già a partire dagli anni ’90, AIDII ha affrontato il tema della valutazione
dell’esposizione formulando la indicazione che l’igienista industriale adotti
una strategia (6) di azione composta da:
1. Un’analisi di processo, di impianto e di mansione
2. Una valutazione dell’esposizione professionale il cui valore viene
confrontato con il limite prescelto
3. La programmazione di misurazioni periodiche per controllare le modifiche
nelle esposizioni
Secondo tale procedura occorre operare inizialmente seguendo uno schema (Figura
4) che richiede la identificazione
degli agenti di rischio, delle modalità di generazione e di propagazione negli
ambienti di lavoro; viene suggerito di procedere con una valutazione qualitativa
che utilizza indici e classificazioni “a priori” per la tossicità, per
l’esposizione e per l’emissione dell’agente chimico nell’ambiente di lavoro che
successivamente diviene quantitativa utilizzando uno schema matriciale e
semplici calcoli numerici.
Soltanto a seguito di valutazione a priori approfondita la linea guida AIDII
suggerisce di assumere decisioni fondate circa i seguenti temi:
1. COSA CAMPIONARE (sostanze presenti);
2. COME CAMPIONARE (metodi di campionamento);
3. DOVE CAMPIONARE (posizioni di prelievo);
4. CHI CAMPIONARE (numero dei soggetti esposti per gruppi);
5. PER QUANTO TEMPO CAMPIONARE (durata del campionamento e periodi di
campionamento).
I passi indicati dalla strategia AIDII richiedono in primo luogo di confermare
le ipotesi fatte circa gli agenti di rischio presenti, la loro generazione e la
propagazione procedendo anche, se del caso, a verifiche sperimentali con
campionamenti specifici di conferma e, se necessario, alla modifica delle
ipotesi inizialmente formulate. Si perviene quindi alla conferma degli agenti di
rischio e delle aree a rischio. Dalla individuazione degli agenti di rischio e
della loro tossicità (quindi in relazione anche al TLV specifico per il rischio
inalatorio), e delle aree a rischio e in considerazione della
organizzazione del lavoro, si perviene alla individuazione delle priorità di
indagine e si procede seguendo lo schema della Figura 5, in cui è posta enfasi
sulle informazioni derivanti dal monitoraggio biologico e dalla osservazione
sanitaria degli esposti e sulla costante necessità di confronto delle
conclusioni della valutazione della esposizione con tutti i riscontri oggettivi
derivanti dalla esposizione.
Il test utilizzato nella metodologia è il test OTL [T=(lnSTD-GMt)/St ] (7); nel
test si effettua il confronto fra il valore limite e il valore medio geometrico
dell’esposizione, pesato sulla variabilità dei livelli della esposizione stessa
(Figura 6). Il numero dei campioni necessari è limitato. Relativamente al test é
senz’altro utile sottolineare che usualmente vengono impiegati parametri di base
dell’ordine del 95% (P=0,95 j=0,95);
l’impiego di parametri di base dell’ordine del 99% (P = 0,99, j = 0,99), pur
amplificando naturalmente l’area di indecisione, permette di procedere alla
valutazione della esposizione professionale e del confronto con il valore limite
con grande cautela, certamente in linea con il principio precauzionale.
La procedura qui illustrata utilizza parametri statistici, sfrutta
l’applicazione di un criterio statistico di tipo cautelativo, valuta
l’esposizione nel tempo e nello spazio in relazione alla definizione temporale
del valore limite ed è sovrapponibile per contenuti e prassi allo schema
proposto nella UNI EN 689/97.
Figura 4.
L’analisi iniziale nella strategia proposta da AIDII
Figura 5.
Strategia di valutazione del rischio nella proposta
AIDII
Figura 6.
Variazione dei parametri del test OTL con l’aumentare
del numero di misure effettuate
Conclusioni
La valutazione del rischio inalatorio da agenti chimici ed in particolare da
agenti cancerogeni deve seguire linee programmatorie trasparenti e adeguate per
accuratezza, precisione e attendibilità delle misure eseguite. Poiché la
valutazione spazio-temporale dell’osservanza della situazione lavorativa in
essere rispetto al Valore Limite tabellato è di rilevante importanza, è sempre
necessario individuare il criterio alla base del confronto con il Valore Limite:
AIDII raccomanda l’utilizzo di test a una coda, di tipo cautelativo, quale l’OTL
test, fissando l’accettabilità delle misure al 95 o 99%, in relazione alle
proprietà tossicologiche. Rimangono peraltro aperte le seguenti problematiche:
• L’elenco di Valori Limite è numericamente ancora piuttosto limitato in Italia,
nonostante l’adozione dei Valori Limite fissati dalla U.E. (2000/39/EEC).
• La opportunità di decidere su base scientifica se utilizzare liste di Valori
Limite chiuse o piuttosto indirizzarsi verso l’impiego di Valori Limite basati
su elementi tecnologici e biologici oggettivi (liste aperte): limiti che siano
quindi tecnicamente sostenibili, definiti su basi biologiche, ecologiche ed
epidemiologiche, e che abbiano a riscontro la non rilevabilità di effetti
avversi. Ad esempio l’impiego di Valori Limite stabiliti sulle “Reference Doses
(RfD)” che permettano la stima della dose inalatoria, cutanea ed orale con
evidente ruolo fondamentale del professionista valutatore (8).
• I criteri da impiegare per il confronto dei dati misurati con i Valori Limite,
in quanto ancora occorre risolvere proceduralmente le problematiche degli errori
di misura e della variabilità spazio temporale dell’accertamento: quindi
definizione dei limiti fiduciari, dei Limiti di Tolleranza e dell’impiego di
Test statistici ad una coda, quali l’OTL test o altri.
Infatti, la quantificazione del rischio porta a dover definire necessariamente
quale sia il rischio accettabile. Un problema
analogo era stato affrontato dal NIOSH negli anni ’70 con la proposta di un
Livello di Azione pari al 50% del valore limite di esposizione, basata sulle
osservazioni relative alla variabilità della concentrazione degli inquinanti
negli ambienti di lavoro (9). L’approccio proposto da AIDII si basa sul calcolo
dei limiti di tolleranza, come quello proposto dal NIOSH, ma tiene conto anche
dei dati forniti dalla sorveglianza sanitaria.
Bibliografia
1) D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle Direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE,89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
2) D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.66: Attuazione delle Direttive 97/42/CE e
1999/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CEE in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro.
3) Decreto 26 febbraio 2004: ”Definizione di una prima lista di Valori Limite
Indicativi di Esposizione professionale agli agenti chimici” (G.U. n.58 del
10.3.2004).
4) D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25: Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
5) NIOSH, Manual of Analytical Methods, 1994.
6) AIDII, Guide operative di igiene industriale.
Strategie di
controllo dei fattori di rischio chimici negli ambienti di lavoro.
II edizione, 1998, AIDII, Milano.
7) Tuggle R.M. Assessment of Occupational Exposure Using One-Sided Tolerance
Limits.
Am Ind Hyg Ass J 1982; 43.
8) AIDII. Valori Limite di Esposizione e Applicazione nell’ambiente di lavoro e
di vita: Prospettive. Atti del Convegno tenutosi nell’ambito della Convention
Ambente e Lavoro - Modena 16-17 ottobre 2003.
9) Nano G. Criteri generali e metodologie per la valutazione dei rischi da
agenti chimici. Atti 21° Congresso Nazionale AIDII, COMO 25-27 giugno 2003, pag.
66-70.
Autore; G. Sesana
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali e per l’ambiente (AIDII)
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Sezione di Medicina del
Lavoro, Università degli Studi di Padova
Fonte: G Ital Med Lav Erg 2004; 26:4, Suppl - SIMPOSIO SATELLITE - VALORI LIMITE
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