Info-crono-archivio

    

17 DICEMBRE 2004

 

 

17/12/2004

Degenerazione maculare legata all’età: studio dei fattori di rischio ambientali ed occupazionali

Introduzione
La degenerazione maculare legata all’età (AMD) è la principale causa
di cecità legale (visus < 1/10) al di sopra dei 65 anni d’età, con 30 milioni di malati nei paesi occidentali (1, 2). L’eziopatogenesi della malattia è multifattoriale ma l’età è l’unico fattore di rischio certo mentre altri fattori quali l’occupazione sono da valutare (2). Precedenti studi hanno dimostrato un elevato rischio per lavoratori esposti all’azione dei raggi UV, all’azione neurotossica dei pesticidi e a luci intense di bassa lunghezza d’onda (ë = 420 µm, luce blu) (4-6); attualmente l’attenzione degli studiosi si è focalizzata nella valutazione del compito visivo inteso come numero degli atti visivi necessari a svolgere lavori di precisione. Abbiamo studiato 106 pazienti affetti da AMD allo scopo di valutare il ruolo svolto dai fattori di rischio personali, ambientali, oculari ed occupazionali.

Metodi e Castistica
Sono stati sottoposti a visita oculistica 106 pazienti, 57 uomini e 49
donne, affetti da AMD diagnosticata con fluorangiografia e un gruppo di controllo di 106 soggetti di analoga età, 61 uomini e 45 donne, costituito da pazienti pervenuti per altri problemi nella Clinica Oculistica. A ciascun soggetto è stato somministrato un questionario per considerare il consumo di alcool, il fumo, la dieta, l’esposizione alla luce naturale e/o artificiale, l’utilizzo di occhiali protettivi per le radiazioni UV, l’attività svolta nel tempo libero, l’attività professionale, la presenza di disturbi oculari, il comfort visivo a casa e nell’ambiente di lavoro, le difficoltà nel compito visivo durante il lavoro e nelle attività nel tempo libero nonché le ore del giorno in cui si svolgevano tali attività. L’analisi statistica è stata condotta utilizzando il test ÷2, per misure di frequenza; il test t di Student per campioni indipendenti, per il confronto tra due medie. Le differenze sono state considerate significative per P ¡Ü 0,05.

Risultati e Discussione
L’analisi per età, sesso, consumo di alcool, abitudine tabagica, dieta povera
di acidi grassi polinsaturi, titolo di studio, tipologie abitative e patologie sistemiche, non hanno mostrato alcuna associazione con la malattia. L’iride chiara si conferma come fattore in grado di associarsi alla malattia, forse per il minore contenuto di melanina (3). Lo studio delle attività svolte nel tempo libero ha messo in luce un numero significativamente maggiore di soggetti affetti da AMD, che svolgevano attività di cucito-ricamo e di lettura, specie nelle ore notturne. Lo studio delle attività professionali ha messo in evidenza tra i malati una percentuale significativamente maggiore di sarti, anche artigiani, orafi, cesellatori e orologiai, lavori accomunati dal fatto che richiedono uno sforzo visivo continuo. Chi aveva la malattia aveva iniziato il lavoro in giovane età e spesso lavorava anche di notte. Si è evidenziato che lavori dove si devono discriminare dettagli in superfici minori di < 2 cm2 si associano alla patologia che non è invece più frequente nei videoterminalisti, nei lavoratori notturni, in coloro che lavorano all’aperto esposti alle radiazioni solari e in coloro che utilizzano pesticidi (4, 6). Neanche le diverse tipologie di illuminazione presenti nell’ambiente abituale di vita, cosi come in quello di lavoro, analizzate per uniformità di illuminazione, tipologia di luci e comfort visivo, sembrano associate ad un maggiore rischio. Abbiamo analizzato l’eventuale presenza di sintomatologia oculare durante l’attività lavorativa, ma non sono state riscontrate differenze significative. I risultati suggeriscono che solo le tipologie di lavoro che obbligano a lavori di precisione, con visione deputata ad analizzare i dettagli, determinano sforzi visivi che, se si protraggono anche nelle ore notturne, rappresentano fattori in grado di aumentare il rischio di insorgenza della malattia.

Bibliografia
1) Bressler SB et al. Non-neovascular age-related macular degeneration in Retina-Vitreous-Macula. 2000; 1: 79-93.
2) Hirvela H et al. Risk factors of age-related maculopathy in a popolution 70 years of age or older. Ophthalmology 1996; 6: 871-7.
3) Holz FG et al. Bilateral macular drusen in age-related macular degeneretion. Prognosis and risk factors. Ophthalmology 1994; 9: 1522-8.
4) Kamel F et al. Retinal degeneration in Licensed Pesticide Applicators. Am J Ind Med 2000; 37: 618-28.
5) Piccoli B et al. Esposizione occupazionale a luce blu e rischio oculare. AIDII Napoli, 20-24 Giugno 2001.
6) Taylor HR et al. Visible light and risk of age-related macular degeneration.
Trans Am Ophthalmol Soc 1990; 88: 163-73.

V. Rapisarda 1, S. Capogrossi 1, M. Valentino1, M. Pantanetti 2
1 Clinica di Medicina del Lavoro, Università degli studi di Ancona
2 Clinica Oculistica, Università degli Studi di Ancona

Fonte: G Ital Med Lav Erg 2003; 25:4 POSTER

 

 

17/12/2004

Petrolchimico, condannati 5 dirigenti Montedison - Tullio Faggian è un piccolo cuneo che ha inceppato le difese della Montedison. Tullio Faggian era uno dei tanti operai del Petrolchimico, un «autoclavista» ignoto al mondo e perfino alla sua fabbrica, la quale ha perso per strada le vecchie schede, e non sa più dove diavolo lavorasse negli ultimi decenni. Tullio Faggian è morto, a 63 anni, l'11 ottobre del 1999, per «angiosarcoma epatico», un tumore del fegato, il più tipico dei tumori provocati dal Cvm (cloruro di vinile). Grazie - se così si può dire - alla sua morte, da mercoledì 15 dicembre 2004 i vertici della vecchia Montedison hanno la fedina penale formalmente sporca: condannati in cinque, ad un anno e sei mesi di reclusione, per omicidio colposo. continua >>

 

 

17/12/2004

Le scadenze di fine anno - On line tutte le scadenze aggiornate di fine anno sulla sicurezza e salute sul lavoro!

Vai a tutte le scadenze sulla sicurezza di fine 2004 >>  

 

 

17/12/2004

La sentenza della settimana: modifica sostanziale di impianto industriale - Riportiamo un piccolo estratto delle importanti considerazioni che la Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha fatto in merito alle modifiche di un impianto industriale:
La seconda condizione, posta dal menzionato articolo 15, perché sia obbligatoria la preventiva autorizzazione, in caso di modifica dell'impianto, è quella che le emissioni inquinanti, in conseguenza appunto dell'avvenuta modifica, subiscano una variazione quantitativa o qualitativa, ovviamente in peius rispetto alla precedente situazione. E sul punto la risposta è fornita dai risultati degli accertamenti "in fatto" eseguiti nel caso di specie, che hanno determinato la convinzione dei consulenti, recepita dalla gravata sentenza, che "l'unificazione ...

Vai alla sentenza per esteso >>  

 

 

17/12/2004

Per interrompere la prescrizione del diritto alle prestazioni assicurative dell’INAIL non è necessario promuovere un giudizio – E’ sufficiente una richiesta scritta – La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’INAIL può essere legittimamente interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell’azione giudiziale, bensì con atti stragiudiziali. Egualmente è a dirsi per l’azione di regresso proposta dall’Istituto nei confronti del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, l’art. 112 terzo comma secondo periodo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nello stabilire che l’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sull’interruzione, sono pertanto applicabili – in mancanza di un’espressa ed univoca volontà contraria del legislatore – anche all’anzidetta prescrizione triennale. Questa può essere interrotta non solo con la proposizione dell’azione giudiziale, bensì con atti stragiudiziali, quali le richieste di rimborso (Cassazione Sezione Lavoro n. 19935 del 6 ottobre 2004, Pres. Prestipino,  Rel. Cuoco).

Fonte: Legge e Giustizia

  

  

17/12/2004

Infortunio "in itinere" e rischio elettivo - Con sentenza n. 17544 del 1° settembre 2004 la Cassazione ha affermato l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" anche nel caso di utilizzo del mezzo privato purché lo stesso sia necessitato. Da ciò ne consegue che l'assicurazione non opera allorché l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore con il proprio motorino per recarsi a casa nella pausa pranzo, ove risulti accertato che la necessità di far ricorso a tale mezzo è esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro e dalla possibilità di effettuare il percorso utilizzando in tutto o in parte un mezzo di trasporto pubblico.

  

  

17/12/2004

Una formazione che tarda a partire, e che rischia di perdere di significato - Si potrebbe far ricorso all'adagio latino ubi maior, minor cessat riferendoci alla messa in ombra (meglio, assoluto silenzio) nella quale il pronunciamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) è stato relegato in occasione della pubblicazione della bozza di Testo Unico in materia di salute e sicurezza elaborata dal Ministero del Lavoro. Ma riferendoci ad attuazioni di atti legislativi, a tematiche prioritarie e disposizioni dagli effetti ampi perché di interesse, rilievo e coinvolgimento di moltissimi professionisti, nessuna giustificazione, anche la più popolare, può essere accettata. continua >> (3 pagine in PDF).

Fonte: CISL

 

 

17/12/2004

Green Public Procurement - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Circolare 3/12/2004:
Circolare MinAmbiente 3 dicembre 2004 (Green Public Procurement - Dm 203/2003 - indicazioni per l'operatività nel settore della carta).
(G.U.R.I. n. 293 del 15/12/2004)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Circolare 3/12/2004:
Circolare MinAmbiente 3 dicembre 2004 (Green Public Procurement - Dm 203/2003 - indicazioni per l'operatività nel legno - arredo).
(G.U.R.I. n. 293 del 15/12/2004)

 

 

17/12/2004

Verifiche impianti elettrici - Ministero delle Attivita' Produttive - Comunicati 16/12/2004:
Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi vari.
(G.U.R.I. n. 294 del 16/12/2004)

 

 

17/12/2004

Laboratori - Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - D.D. 1/12/2004:
Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593.
(G.U.R.I. n. 293 del 15/12/2004)

 

 

17/12/2004

Riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - Ministero dell'Interno - D.M. 21/9/2004:
Recepimento della direttiva 2004/78/CE della Commissione del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico.
(G.U.R.I. n. 292 del 14/12/2004)

 

 

17/12/2004

Direttore antincendi - Ministero dell'Interno - D.M. 29/10/2004:
Regolamento recante la disciplina del limite di eta' per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di Direttore antincendi, area funzionale C, posizione economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
(G.U.R.I. n. 292 del 14/12/2004)

 

 

17/12/2004

Ispettorato centrale repressione frodi - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - D.M. 11/11/2004, n. 294:
Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
(G.U.R.I. n. 291 del 13/12/2004)

 

 

17/12/2004

Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici - Regione Lazio - Legge Regionale n.15 del 8-11-2004 -  

"Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici”
(B.U.R. Lazio n. 31 del 10.11.2004)

Il CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita, prescrive misure per incrementare l’impiego  dell’energia solare termica e per diminuire gli sprechi idrici  negli edifici.

 

ARTICOLO 2
(Adempimenti comunali)

1. I comuni, in relazione alle proprie caratteristiche e al proprio assetto urbanistico e territoriale, nonché nel  rispetto degli eventuali limiti imposti dall’esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, devono prevedere specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova  costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, i seguenti  interventi: 

a) installazione ed impiego di pannelli solari termici per la  produzione di acqua calda sanitaria;
b) realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e  delle acque grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei  water;
c) utilizzo di cassette d’acqua per water con scarichi  differenziati;
d) installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua;
e) impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti edificabili nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della superficie esterna del lotto stesso. 

2. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, i comuni devono, altresì, prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento. Il contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un’apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo. 

3. I comuni, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, verificano il rispetto del progetto alle disposizioni di cui al presente articolo. 

4. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente edifici situati al di fuori dei centri storici.

 
ARTICOLO 3
(Termine per gli adempimenti)

1. I comuni provvedono a quanto previsto all’articolo 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 


ARTICOLO 4
(Pubblicità)

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni che hanno provveduto a quanto previsto all’articolo 2, individuano idonee forme di pubblicità degli interventi assunti dai comuni. 

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 8 novembre 2004

Storace

   

                             
                             
 Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dei testi e dei relativi collegamenti ipertestuali sopra riportati
                   

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi