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17 SETTEMBRE 2004

  

  

17/09/2004

Valutazione dell’esposizione ad inquinanti chimici nei centri oli di una compagnia petrolifera 

Sommario
Gli autori valutano l’esposizione agli inquinanti chimici (gas e vapori di
idrocarburi alifatici, aromatici e policiclici aromatici (IPA), ed inoltre composti organici volatili - VOC) degli operatori di produzione di due centri oli della medesima compagnia petrolifera. I risultati sono tutti al disotto dei rispettivi TLV, ma vengono segnalate sensibili differenze tra le varie postazioni. 

Introduzione
I centri oli hanno lo scopo di trattare l’olio ed il gas associato, che provengono
dai pozzi situati nelle aree di dipendenza, al fine di ottenere la separazione fisica di tre fasi distinte: idrocarburi liquidi (olio), gas naturale, acqua di strato; l’olio, dopo lo stoccaggio in appositi serbatoi, viene caricato su autobotti per il trasporto alle raffinerie. In un centro olio tipico operano circa una decina di operatori, le cui mansioni principali consistono nelle attività di controllo degli impianti, nella manutenzione della centrale e degli impianti ad essa afferenti, nelle analisi di laboratorio (1), ecc.

Materiali e Metodi
Ci siamo proposti di valutare l’esposizione del personale ai seguenti inquinanti
chimici: idrocarburi paraffinici a 5(C5), 6(C6), 7(C7) e 8(C8) atomi di carbonio, altri idrocarburi alifatici, benzene, toluene, etilbenzene, xileni, altri idrocarburi aromatici, IPA, ed infine VOC, che possono essere utilizzati come indicatori della qualità dell’aria in ambienti confinati. Il campionamento è stato effettuato utilizzando tubicini contenenti carbone attivo, attraverso i quali è stata fatta passare l’aria ambiente prelevata con pompe della SKC (pocket pump) ad un flusso di circa 30 ml/min. I campionatori personali sono stati fatti indossare a 7 operatori di produzione, 3 addetti all’impianto di separazione e trattamento gas, 2 addetti all’impianto zolfo, 2 addetti ai laboratori ed un manutentore meccanico. Sono stati eseguiti anche campionamenti fissi, utilizzando un "Quantimeter 1000" della Dräger e fialette di carbone attivo e prelevando mediamente 20 l di aria, nelle posizioni in cui l’esposizione ai vapori di idrocarburi poteva essere maggiore. I campioni sono stati analizzati per gascromatografia a ionizzazione di fiamma previo desorbimento del carbone attivo con solfuro di carbonio. I VOC sono stati calcolati come carbonio riferendoli allo standard interno (toluene).

Risultati
Nella Tabella I sono riportate
le concentrazioni dei vapori di idrocarburi e VOC.

Discussione e Conclusioni
In base ai TLV-TWAdell’Associazione degli Igienisti Industriali Americani
(ACGIH) ed al calcolo del relativo indice di rischio per le miscele, si può affermare che non sussistono condizioni di rischio per gli operatori degli impianti. Dalle concentrazioni di VOC risulta che le condizioni peggiori si verificano nella parte superiore della pensilina di carico dell’olio, dove peraltro lo stazionamento dell’operatore è limitato nel tempo. In questa zona è stato anche riscontrato il valore più elevato di IPA, inferiore comunque al TLV, per cui sono da escludere condizioni a rischio. Elevate concentrazioni di VOC sono presenti anche in corrispondenza della zona di carico delle autobotti, soprattutto sulla passerella (dove peraltro opera personale esterno, ma in condizioni sfavorevoli di vento può essere interessata anche la zona uffici), e durante la fase di drenaggio degli scarichi liquidi e gassosi, dove gli operatori si possono tenere comunque a una distanza maggiore di quella in cui si è operato il campionamento. Una riduzione dell’esposizione ad idrocarburi può essere ottenuta facendo effettuare il carico dell’olio solo dalle autobotti che garantiscono una perfetta tenuta, ed incrementando l’aspirazione dei vapori che si possono formare durante il carico. Infine una notevole diminuzione delle emissioni dovrebbe conseguire all’entrata in funzione di un nuovo sistema di carico dal basso. Il carico delle autobotti viene effettuato in maniera variabile, a seconda della quantità di olio, fino ad un massimo di 60 autobotti al giorno. In definitiva si può ritenere che non sussistono, nel normale funzionamento degli impianti, condizioni di rischio per gli operatori di produzione e per tutto il personale che opera nel centro olio.

Tabella I. Idrocarburi alifatici e aromatici, IPA e VOC (valori medi e range in mg/m3)

Bibliografia
1) Biancifiori C, Flosperger W, Castagnoli A, Fabri G, Guaschi E. Health and safety assessment in E&P laboratories. In: Proc. of the 6th SPE Int. Conf. on health safety and environment in oil and gas exploration and
production. Kuala Lumpur, March 22-23, 2002, p. 911-20.

(*) Sono stati dosati separatamente gli idrocarburi C5, C6, C7, C8 ed altri alifatici
(§) Sono stati dosati separatamente benzene, toluene, etilbenzene, xilene ed altri aromatici
(#) In concentrazione almeno una volta superiore a 100 ng/m3 sono stati naftalene, acenaftene, indenopirene

Autori: A. Castagnoli, A. Romeo, G. Fabri - Istituto di Medicina del lavoro dell’Università Cattolica, Roma
Fonte: G Ital Med Lav Erg 2003; 25:4 POSTER

  

  

17/09/2004

Lo spazio a disposizione del lavoratore - Le norme che definiscono quanto spazio deve disporre il lavoratore nell'ambiente di lavoro per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Per quanto riguarda lo spazio libero di cui deve disporre il lavoratore, abbiamo l'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 che prevede quanto segue: 15. Spazio destinato al lavoratore. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. La violazione di questo articolo è punita con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lirer 2.000.000 (art. 389 c. 1 lett. c D.p.r. n. 547/1955).
L'allegato VII del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 parte 2 prevede che "il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi". Il D.M. 2 ottobre 2000 - Linee guida d’uso dei videoterminali fornisce utili indicazioni sulle caratteristiche del piano di lavoro (scrivania), che deve: - avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature (video, tastiera, ecc.) nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore davanti alla tastiera nel corso della digitazione; - avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, e in ogni caso non riflettente; - essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente tra 70 e 80 centimetri; - avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori. Si ritiene che lo spazio per le gambe dovrebbe avere come minimo una larghezza di 70 cm e una profondità di 60 cm in corrispondenza delle ginocchia e di 80 cm in corrispondenza dei piedi. Se le circostanze lo consentono (lunghezza gambe, posizione della persona, lavoro variabile, ecc.) è - ammissibile la riduzione di queste dimensioni di 10 cm al massimo. L'altezza dello spazio per le gambe corrisponde all'altezza del piano di lavoro (cfr. Il Lavoro al Videoterminale, SUVA-CNA-INSAI, ed. italiana Cedis, Milano 1997, pag.21).
Il D.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 contiene diverse norme che riguardano il caso prospettato: Articolo 6 Altezza, cubatura e superficie 1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nellarticolo 33, sono i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m. 3; b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi. 3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. 4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dellorgano di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. 5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. L'inosservanza dell'obbligo sulla cubatura è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a 8 milioni (art. 58 D.p.r. n. 303/56).
Le violazioni di questi articoli possono essere contestate al datore di lavoro direttamente, tramite rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se esiste nella vostra azienda), tramite rappresentanza sindacali aziendali o territoriali, e/o rivolgendosi all'organo di vigilanza della Asl competente per territorio (se il datore di lavoro rifiuta immotivatamente di prendere in considerazione le richieste precedentemente avanzate).

Fonte: Safetynet

  

  

17/09/2004

Crtiteri di sicurezza per i luoghi di culto - Segnaliamo l'articolo 'Criteri di sicurezza per i luoghi di culto'. Vai all'articolo >>   (2 pagine in PDF)

  

  

17/09/2004

Riscaldamento dei luoghi di culto - Segnaliamo l'articolo 'Riscaldamento dei luoghi di culto con apparecchi a irragiamento: disamina delle problematiche di sicurezza'. Vai all'articolo >> (1 pagina in PDF)

  

  

17/09/2004

Incidenti stradali: parere Css nuova visita oculistica ultra 65enni - Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia  al fine di prevenire gli incidenti stradali correlati alle condizioni di salute, in particolare alle patologie oculari legate all’età, ha chiesto al Consiglio superiore di sanità un parere sull’opportunità di prevedere nelle visite oculistiche per l’idoneità alla guida un esame della vista a luce tenue per evidenziare l’eventuale presenza di cataratta, patologia che riduce sensibilmente la performance visiva. Il Consiglio superiore di sanità considerato che la cataratta presenta un’incidenza di circa il 90% negli ultra sessantacinquenni ha ritenuto opportuno che ai fini dell’idoneità alla guida sia prevista, in tale fascia di età, nel rispetto delle cadenze temporali previste dalla normativa in vigore, una visita oculistica integrata con la valutazione della sensibilità al contrasto con test scientificamente standardizzati. Sulla base del parere del Consiglio superiore di sanità il Ministro Sirchia ha chiesto alla Direzione Generale della Prevenzione e all’Ufficio legislativo del Ministero di intraprendere le azioni necessarie per l’adeguamento della legislazione vigente.

  

  

17/09/2004

Sentenze sull'inquinamento elettromagnetico e i rifiuti - Il nostro responsabile legale segnala queste recenti sentenze sull'elettrosmog e sui rifiuti:

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
* Inquinamento elettromagnetico - Impianti per telecomunicazione - Installazione - D. L.vo 198/2002 - Dichiarazione di incostituzionalità - D. L.vo 259/2003 - Compatibilità con qualsiasi previsione urbanistica - Esclusione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Verifica di compatibilità con il p.r.g. - Necessità - Condizioni. T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004

* Inquinamento elettromagnetico - Impianto di telefonia mobile - Comune - Prescrizione di distanza minima tra impianto e luoghi destinati alla presenza di persone - Illegittimità - Contrasto con normativa nazionale (L. 36/2001) e relativo riparto di competenze. T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004

* Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di comunicazione - D. Lgs. 259/2003 - Opere di urbanizzazione primaria - Equiparazione - Comune - Localizzazione urbanistica - Potere -Sussistenza - Condizioni. T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004

* Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telecomunicazione - Riparto di competenza tra gli Enti - Comune - Atti pianificatori - Esclusione di zone del territorio comunale dalle previsioni per insediamenti per telecomunicazioni - Illegittimità - Contrasto con l'art. 8 L.36/2001. T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004

* Inquinamento elettromagnetico - Codice delle Comunicazioni - Art. 87 - Carattere derogatorio rispetto al Testo Unico per l'Edilizia. T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004

* Inquinamento elettromagnetico - D. Lgs. 198/2002 - Dichiarazione di incostituzionalità - Atto autorizzatorio rilasciato ex D. Lgs. 198/2002 - Persistenza in forza del sopravvenuto D. Lgs. 259/2003. T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004

* Inquinamento elettromagnetico - Regolamento comunale per l'istallazione di nuovi impianti di telecomunicazione - Impugnazione in assenza di atti applicativi - Atto regolamentare non immediatamente lesivo - Carenza di interesse attuale. T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 8 giugno 2004

RIFIUTI
* Inquinamento - Attività di recupero rifiuti - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 38 L. 142/1990 - Carattere sanzionatorio - Inconfigurabilità - Destinatario - Subconduttore - Legittimità - Accertamento della responsabilità nel cagionamento dell'inquinamento - Necessità - Esclusione. TA.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 29 giugno 2004

* Inquinamento - Attività di recupero rifiuti - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 38 L. 142/1990 - Carattere sanzionatorio - Inconfigurabilità - Destinatario - Conduttore - Legittimità - Accertamento della responsabilità nel cagionamento dell'inquinamento - Necessità - Esclusione. TA.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 29 giugno 2004

* Inquinamento - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 38 L. 142/1990 - Carattere sanzionatorio - Inconfigurabilità - Destinatario - Proprietario - Legittimità - Accertamento della responsabilità nel cagionamento dell'inquinamento - Necessità - Esclusione. TA.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 29 giugno 2004

* Rifiuti - Biomasse - Operazioni di recupero dei rifiuti - Provvedimento autorizzatorio - Procedura semplificata - Comunicazione di inizio di attività - Verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecniche - Termini - Art. 33, D.Lgs. n. 22/1997 - Decr. Interm.le 5.02.1998 - Attività già autorizzate - Emissioni determinate dai rifiuti - art. 15, lettera a), DPR n. 203/1988 - Divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività - Comunicazione incompleta o non rispondente al vero - Equiparazione all'attività industriale delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi individuati dal D.M. 5.02.1998 - Aria - Emissioni inquinanti derivanti dalla combustione di rifiuti non pericolosi - D.M. 5.02.1998 - Controlli periodici in corso d'esercizio effettuati dalla Provincia e da più perizie giurate. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 luglio 2004 (vedi: sentenza per esteso)

* Rifiuti - Smaltimento di rifiuti - Attività di recupero dei rifiuti urbani speciali e assimilabili - Procedura semplificata - Sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'esercizio dell'attività - Necessità - Silenzio-assenso - Presupposti - Art. 33, D.Lgs. n. 22/1997 - Fattispecie: comunicazione inefficace (ossia improduttiva di effetti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 4 MAGGIO 2004 (vedi: sentenza per esteso)

* Rifiuti - Ordinanza di rimozione ex art. 14 D. Lgs. 22/97 - Proprietario del terreno o soggetti titolari di diritti reali o di godimento - Corresponsabilità con l'autore dell'abbandono dei rifiuti - Sussistenza - A titolo di dolo o colpa - Fattispecie. TAR SARDEGNA, SEZ. II - Sentenza 19 luglio 2004 (Segnalazione di Augusto Atturo) (vedi: sentenza per esteso)

  

  

17/09/2004

Ultrasuoni rivelano crepe nelle linee ferroviarie - La nuova tecnica proviene dall’Università di Warwick ed è applicabile ad ogni treno.

Una nuova tecnologia che trasforma qualsiasi treno in un rilevatore “ad alta velocità” di crepe nelle linee ferroviarie. Si tratta della nuova tecnica messa a punto nel Dipartimento di fisica dell’Università di Warwick, che consente di analizzare lo stato delle rotaie utilizzando gli ultrasuoni.
La novità consiste nel riuscire ad effettuare tali controlli anche su treni che viaggiano ad alta velocità. Attualmente, infatti, gli ultrasuoni sono già utilizzati allo stesso fine. Ma si tratta di tecniche applicabili solo a velocità non superiori ai 50Km/h che comportano, inoltre, la difficoltà di interrompere le linee ferroviarie.
La nuova tecnica messa a punto da Steve Dixon, Rachel Edwards and John Reed dell’
Università di Warwick consente, invece, di applicare il test ad ultrasuoni anche su treni che viaggiano ad alta velocità. Una particolare forma di ultrasuono – “onda Rayleigh a larga banda e bassa frequenza” (low frequency wide band Rayleigh wave) – generata dai trasduttori acustici elettromagnetici (“electromagnetic acoustic transducers” - EMATS), applicabile sia su treni merce che su treni passeggeri, che trasforma semplici vagoni in rilevatori “ad alta velocità” di crepe di linee ferroviarie. Non solo. Ciò avviene senza che i binari siano toccati, quindi senza causare interruzioni alla rete. “Si tratta di una tecnologia che consente di trasformare qualsiasi treno in un sofisticato dispositivo di controllo con interruzione zero della line ferroviaria”. Queste le parole del ricercatore Steve Dixon.
Il nuovo sistema di rilevamento Emats è in grado di analizzare lo stato delle rotaie per una profondità di diversi millimetri. Una vasta gamma di frequenze simultanee all’interno di un unico impulso dato dall’onda “Rayleigh” (di qui la definizione “onda Rayleigh a banda larga”) consente di scansionare la rotaia per diversi millimetri a profondità perfettamente misurabili.
Il progetto è stato presentato lo scorso 6 luglio in occasione della 7° Conferenza internazionale di ingegneria ferroviaria tenutasi a Londra presso il Commonwealth Institute.

redazione@edilportale

Roberta Dragone

 

 

17/09/2004

Migliorare la sicurezza e la gestione ambientale nelle PMI - Sono disponibili sul sito della Confartigianato, in formato pdf, gli atti del convegno (in formato pdf) Migliorare la sicurezza e la gestione ambientale nelle PMI.
Gli atti, in formato .pdf sono scaricabili in un
unico documento (oltre 3MB) o nelle singole relazioni.

  

  

17/09/2004

Criteri per l’individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale - La Delibera n. 446 del 17 giugno 2004 del Commissario Straordinario dell’INAIL ha modificato i criteri per l’individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

 

 

17/09/2004

Programma Generale e Linee di indirizzo 2005 - Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail (CIV) ha approvato recentemente il Programma Generale e le Linee di Indirizzo per il 2005. Quattro i principali capitoli affrontati oltre alla premessa introduttiva:
Il contesto normativo di riferimento
Evoluzione della tutela assicurativa e del ruolo dell'INAIL nel Welfare
Equilibrio finanziario del sistema e politiche patrimoniali
Politiche organizzative
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17/09/2004

Osservatorio Nazionale del Project Financing - Segnaliamo il sito dell'Osservatorio Nazionale del Project Financing, promosso dal Ministero delle Finanze, dall' Unità Tecnica della Finanza di Progetto -  C.I.P.E,  Unioncamere, Camera di Commercio di Roma, AeT - Azienda speciale Ambiente e Territorio in collaborazione con il CRESME. Il sito si propone di monitorare l'andamento degli investimenti privati mettendo a disposizione di Istituzioni, Enti locali, Imprese, soggetti finanziari e professionisti del settore uno strumento di conoscenza con lo scopo di favorire un pieno utilizzo delle potenzialità d'intervento dei privati nella realizzazione di opere di pubblica utilità.
Nel sito sono reperibili: banca dati, report, focus, notizie, normativa, eventi. 
http://www.infopieffe.it

  

  

17/09/2004

Inquinamento acustico - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Circolare 6/9/2004:
Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali.
(G.U.R.I. n. 217 del 15/9/2004)

  

  

17/09/2004

Inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.I. 26/5/2004:
Recepimento della rettifica della direttiva 2002/80/CE e della direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.
(G.U.R.I. n. 217 del 15/9/2004)

  

  

17/09/2004

Direttiva Prodotti da Costruzione - Ministero delle Attivita' Produttive - Circolare 5/8/2004:
Norme armonizzate in applicazione della direttiva 89/106/CE sui materiali da costruzione - Appendice ZA.
(G.U.R.I. n. 216 del 14/9/2004 - Suppl. Ordinario n. 152)

  

  

17/09/2004

Disposizioni vigenti in materia di energia - Legge 23/8/2004, n. 239:
Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
(G.U.R.I. n. 215 del 13/9/2004)

   

                             
                             
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