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17/09/2004
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Valutazione dell’esposizione
ad inquinanti chimici nei centri oli di
una compagnia petrolifera
Sommario
Gli autori valutano l’esposizione agli inquinanti chimici (gas e vapori di
idrocarburi alifatici,
aromatici e policiclici aromatici (IPA), ed inoltre composti organici
volatili - VOC) degli operatori di produzione di due centri oli della medesima
compagnia petrolifera. I risultati sono tutti al disotto dei rispettivi TLV,
ma vengono segnalate sensibili differenze tra le varie postazioni.
Introduzione
I centri oli hanno lo scopo di trattare l’olio ed il gas associato, che
provengono dai pozzi situati
nelle aree di dipendenza, al fine di ottenere la separazione fisica
di tre fasi distinte: idrocarburi liquidi (olio), gas naturale, acqua di
strato; l’olio, dopo lo stoccaggio in appositi serbatoi, viene caricato su autobotti
per il trasporto alle raffinerie. In
un centro olio tipico operano circa una decina di operatori, le cui mansioni principali
consistono nelle attività di controllo degli impianti, nella manutenzione della
centrale e degli impianti ad essa afferenti, nelle analisi di laboratorio (1),
ecc.
Materiali e
Metodi
Ci siamo proposti di valutare l’esposizione del personale ai seguenti
inquinanti chimici:
idrocarburi paraffinici a 5(C5), 6(C6), 7(C7) e 8(C8) atomi di
carbonio, altri idrocarburi alifatici, benzene, toluene, etilbenzene, xileni, altri
idrocarburi aromatici, IPA, ed infine VOC, che possono essere utilizzati come
indicatori della qualità dell’aria in ambienti confinati. Il
campionamento è stato effettuato utilizzando tubicini contenenti carbone attivo,
attraverso i quali è stata fatta passare l’aria ambiente prelevata con
pompe della SKC (pocket pump) ad un flusso di circa 30 ml/min. I campionatori personali
sono stati fatti indossare a 7 operatori di produzione, 3 addetti all’impianto
di separazione e trattamento gas, 2 addetti all’impianto zolfo,
2 addetti ai laboratori ed un manutentore meccanico. Sono
stati eseguiti anche campionamenti
fissi, utilizzando un "Quantimeter
1000" della Dräger e
fialette di carbone attivo e prelevando
mediamente 20 l di aria,
nelle posizioni in cui l’esposizione ai
vapori di idrocarburi poteva essere
maggiore. I campioni sono
stati analizzati per
gascromatografia a ionizzazione
di fiamma previo desorbimento
del carbone attivo con
solfuro di carbonio. I VOC sono
stati calcolati come carbonio riferendoli
allo standard interno (toluene).
Risultati
Nella Tabella I sono riportate le
concentrazioni dei vapori di
idrocarburi e VOC.
Discussione e
Conclusioni
In base ai TLV-TWAdell’Associazione degli Igienisti Industriali Americani (ACGIH)
ed al calcolo del relativo indice di rischio per le miscele, si può affermare che
non sussistono condizioni di rischio per gli operatori degli impianti. Dalle
concentrazioni di VOC risulta che le condizioni peggiori si verificano nella
parte superiore della pensilina di carico dell’olio, dove peraltro lo stazionamento
dell’operatore è limitato nel tempo. In questa zona è stato anche riscontrato
il valore più elevato di IPA, inferiore comunque al TLV, per cui
sono da escludere condizioni a rischio. Elevate
concentrazioni di VOC sono presenti anche in corrispondenza della
zona di carico delle autobotti, soprattutto sulla passerella (dove peraltro opera
personale esterno, ma in condizioni sfavorevoli di vento può essere interessata
anche la zona uffici), e
durante la fase di drenaggio degli scarichi liquidi e
gassosi, dove gli operatori si possono tenere comunque a una distanza maggiore
di quella in cui si è operato il campionamento. Una
riduzione dell’esposizione ad idrocarburi può essere ottenuta facendo effettuare
il carico dell’olio solo dalle autobotti che garantiscono una perfetta tenuta,
ed incrementando l’aspirazione dei vapori che si possono formare durante
il carico. Infine una notevole diminuzione delle emissioni dovrebbe conseguire
all’entrata in funzione di un nuovo sistema di carico dal basso. Il
carico delle autobotti viene effettuato in maniera variabile, a seconda della quantità
di olio, fino ad un massimo di 60 autobotti al giorno. In
definitiva si può ritenere che non sussistono, nel normale funzionamento degli
impianti, condizioni di rischio per gli operatori di produzione e per
tutto il personale che opera nel centro olio.
Tabella
I. Idrocarburi alifatici e aromatici, IPA e VOC (valori medi e range in mg/m3)
Bibliografia
1) Biancifiori C, Flosperger W, Castagnoli A, Fabri G, Guaschi E. Health and
safety assessment in E&P laboratories. In: Proc. of the 6th SPE Int. Conf.
on health safety and environment in oil and gas exploration and production.
Kuala Lumpur, March 22-23, 2002, p. 911-20.
(*) Sono stati
dosati separatamente gli idrocarburi C5, C6, C7, C8 ed altri alifatici
(§) Sono stati dosati separatamente benzene, toluene, etilbenzene, xilene ed
altri aromatici
(#) In concentrazione almeno una volta superiore a 100 ng/m3 sono stati
naftalene, acenaftene, indenopirene
Autori: A.
Castagnoli, A. Romeo, G. Fabri -
Istituto di Medicina del lavoro dell’Università Cattolica, Roma
Fonte: G Ital Med Lav Erg 2003; 25:4 POSTER
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Lo
spazio a disposizione del lavoratore - Le
norme che definiscono quanto spazio deve disporre il lavoratore nell'ambiente di
lavoro per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Per
quanto riguarda lo spazio libero di cui deve disporre il lavoratore, abbiamo
l'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 che prevede
quanto segue: 15. Spazio destinato al lavoratore. Lo spazio destinato al
lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. La violazione di
questo articolo è punita con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire
500.000 a lirer 2.000.000 (art. 389 c. 1 lett. c D.p.r. n. 547/1955).
L'allegato VII del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 parte 2 prevede che "il
posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia
spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti
operativi". Il D.M. 2 ottobre 2000 - Linee guida d’uso dei videoterminali
fornisce utili indicazioni sulle caratteristiche del piano di lavoro
(scrivania), che deve: - avere una superficie sufficientemente ampia per
disporre i materiali necessari e le attrezzature (video, tastiera, ecc.) nonché
consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore davanti alla tastiera
nel corso della digitazione; - avere il colore della superficie chiaro,
possibilmente diverso dal bianco, e in ogni caso non riflettente; - essere
stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente tra 70 e 80
centimetri; - avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la
movimentazione degli arti inferiori. Si ritiene che lo spazio per le gambe
dovrebbe avere come minimo una larghezza di 70 cm e una profondità di 60 cm in
corrispondenza delle ginocchia e di 80 cm in corrispondenza dei piedi. Se le
circostanze lo consentono (lunghezza gambe, posizione della persona, lavoro
variabile, ecc.) è - ammissibile la riduzione di queste dimensioni di 10 cm al
massimo. L'altezza dello spazio per le gambe corrisponde all'altezza del piano
di lavoro (cfr. Il Lavoro al Videoterminale, SUVA-CNA-INSAI, ed. italiana Cedis,
Milano 1997, pag.21).
Il D.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 contiene diverse norme che riguardano il caso
prospettato: Articolo 6 Altezza, cubatura e superficie 1. I limiti minimi per
altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al
lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni
caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nellarticolo 33, sono i
seguenti: a) altezza netta non inferiore a m. 3; b) cubatura non inferiore a mc.
10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre
di una superficie di almeno mq. 2. 2. I valori relativi alla cubatura e alla
superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e
impianti fissi. 3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. 4. Quando necessità
tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per
territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e
prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la
cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle
aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni
che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dellorgano di vigilanza,
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. 5. Per i locali destinati o
da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla
normativa urbanistica vigente. L'inosservanza dell'obbligo sulla cubatura è
punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a 8 milioni
(art. 58 D.p.r. n. 303/56).
Le violazioni di questi articoli possono essere contestate al datore di lavoro
direttamente, tramite rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se esiste
nella vostra azienda), tramite rappresentanza sindacali aziendali o
territoriali, e/o rivolgendosi all'organo di vigilanza della Asl competente per
territorio (se il datore di lavoro rifiuta immotivatamente di prendere in
considerazione le richieste precedentemente avanzate).
Fonte:
Safetynet
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17/09/2004
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Sentenze
sull'inquinamento elettromagnetico e i rifiuti - Il nostro responsabile
legale segnala queste recenti sentenze sull'elettrosmog e sui rifiuti:
INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
* Inquinamento elettromagnetico - Impianti per telecomunicazione - Installazione
- D. L.vo 198/2002 - Dichiarazione di incostituzionalità - D. L.vo 259/2003 -
Compatibilità con qualsiasi previsione urbanistica - Esclusione - Assimilazione
alle opere di urbanizzazione primaria - Verifica di compatibilità con il p.r.g.
- Necessità - Condizioni. T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004
* Inquinamento elettromagnetico - Impianto di telefonia mobile - Comune -
Prescrizione di distanza minima tra impianto e luoghi destinati alla presenza di
persone - Illegittimità - Contrasto con normativa nazionale (L. 36/2001) e
relativo riparto di competenze. T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004
* Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di comunicazione - D. Lgs.
259/2003 - Opere di urbanizzazione primaria - Equiparazione - Comune -
Localizzazione urbanistica - Potere -Sussistenza - Condizioni. T.A.R PIEMONTE,
23 giugno 2004
* Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telecomunicazione - Riparto di
competenza tra gli Enti - Comune - Atti pianificatori - Esclusione di zone del
territorio comunale dalle previsioni per insediamenti per telecomunicazioni -
Illegittimità - Contrasto con l'art. 8 L.36/2001. T.A.R PIEMONTE, 23 giugno
2004
* Inquinamento elettromagnetico - Codice delle Comunicazioni - Art. 87 -
Carattere derogatorio rispetto al Testo Unico per l'Edilizia. T.A.R PIEMONTE, 23
giugno 2004
* Inquinamento elettromagnetico - D. Lgs. 198/2002 - Dichiarazione di
incostituzionalità - Atto autorizzatorio rilasciato ex D. Lgs. 198/2002 -
Persistenza in forza del sopravvenuto D. Lgs. 259/2003. T.A.R PIEMONTE, 23
giugno 2004
* Inquinamento elettromagnetico - Regolamento comunale per l'istallazione di
nuovi impianti di telecomunicazione - Impugnazione in assenza di atti
applicativi - Atto regolamentare non immediatamente lesivo - Carenza di
interesse attuale. T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 8 giugno 2004
RIFIUTI
* Inquinamento - Attività di recupero rifiuti - Ordinanza contingibile e
urgente - Art. 38 L. 142/1990 - Carattere sanzionatorio - Inconfigurabilità -
Destinatario - Subconduttore - Legittimità - Accertamento della responsabilità
nel cagionamento dell'inquinamento - Necessità - Esclusione. TA.R. EMILIA
ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 29 giugno 2004
* Inquinamento - Attività di recupero rifiuti - Ordinanza contingibile e
urgente - Art. 38 L. 142/1990 - Carattere sanzionatorio - Inconfigurabilità -
Destinatario - Conduttore - Legittimità - Accertamento della responsabilità
nel cagionamento dell'inquinamento - Necessità - Esclusione. TA.R. EMILIA
ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 29 giugno 2004
* Inquinamento - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 38 L. 142/1990 -
Carattere sanzionatorio - Inconfigurabilità - Destinatario - Proprietario -
Legittimità - Accertamento della responsabilità nel cagionamento
dell'inquinamento - Necessità - Esclusione. TA.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez.
II - 29 giugno 2004
* Rifiuti - Biomasse - Operazioni di recupero dei rifiuti - Provvedimento
autorizzatorio - Procedura semplificata - Comunicazione di inizio di attività -
Verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecniche - Termini -
Art. 33, D.Lgs. n. 22/1997 - Decr. Interm.le 5.02.1998 - Attività già
autorizzate - Emissioni determinate dai rifiuti - art. 15, lettera a), DPR n.
203/1988 - Divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività - Comunicazione
incompleta o non rispondente al vero - Equiparazione all'attività industriale
delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi individuati dal D.M.
5.02.1998 - Aria - Emissioni inquinanti derivanti dalla combustione di rifiuti
non pericolosi - D.M. 5.02.1998 - Controlli periodici in corso d'esercizio
effettuati dalla Provincia e da più perizie giurate. CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
29 luglio 2004 (vedi: sentenza per esteso)
* Rifiuti - Smaltimento di rifiuti - Attività di recupero dei rifiuti urbani
speciali e assimilabili - Procedura semplificata - Sussistenza dei presupposti e
dei requisiti per l'esercizio dell'attività - Necessità - Silenzio-assenso -
Presupposti - Art. 33, D.Lgs. n. 22/1997 - Fattispecie: comunicazione inefficace
(ossia improduttiva di effetti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 4 MAGGIO 2004 (vedi:
sentenza per esteso)
* Rifiuti - Ordinanza di rimozione ex art. 14 D. Lgs. 22/97 - Proprietario del
terreno o soggetti titolari di diritti reali o di godimento - Corresponsabilità
con l'autore dell'abbandono dei rifiuti - Sussistenza - A titolo di dolo o colpa
- Fattispecie. TAR SARDEGNA, SEZ. II - Sentenza 19 luglio 2004 (Segnalazione di
Augusto Atturo) (vedi: sentenza per esteso)
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17/09/2004
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Ultrasuoni
rivelano crepe nelle linee ferroviarie
- La nuova tecnica
proviene dall’Università di Warwick
ed è applicabile ad ogni treno.
Una nuova
tecnologia che trasforma qualsiasi treno in un rilevatore “ad alta velocità”
di crepe nelle linee ferroviarie. Si tratta della nuova tecnica messa a punto
nel Dipartimento di fisica dell’Università di Warwick, che consente di
analizzare lo stato delle rotaie utilizzando gli ultrasuoni.
La novità consiste nel riuscire ad effettuare tali controlli anche su treni che
viaggiano ad alta velocità. Attualmente, infatti, gli ultrasuoni sono già
utilizzati allo stesso fine. Ma si tratta di tecniche applicabili solo a velocità
non superiori ai 50Km/h che comportano, inoltre, la difficoltà di interrompere
le linee ferroviarie.
La nuova tecnica messa a punto da Steve Dixon, Rachel Edwards and John Reed
dell’Università
di Warwick consente,
invece, di applicare il test ad ultrasuoni anche su treni che viaggiano ad alta
velocità. Una particolare forma di ultrasuono – “onda Rayleigh a larga
banda e bassa frequenza” (low frequency wide band Rayleigh wave) – generata
dai trasduttori acustici elettromagnetici (“electromagnetic acoustic
transducers” - EMATS), applicabile sia su treni merce che su treni passeggeri,
che trasforma semplici vagoni in rilevatori “ad alta velocità” di crepe di
linee ferroviarie. Non solo. Ciò avviene senza che i binari siano toccati,
quindi senza causare interruzioni alla rete. “Si tratta di una tecnologia che
consente di trasformare qualsiasi treno in un sofisticato dispositivo di
controllo con interruzione zero della line ferroviaria”. Queste le parole del
ricercatore Steve Dixon.
Il nuovo sistema di rilevamento Emats è in grado di analizzare lo stato delle
rotaie per una profondità di diversi millimetri. Una vasta gamma di frequenze
simultanee all’interno di un unico impulso dato dall’onda “Rayleigh” (di
qui la definizione “onda Rayleigh a banda larga”) consente di scansionare la
rotaia per diversi millimetri a profondità perfettamente misurabili.
Il progetto è stato presentato lo scorso 6 luglio in occasione della 7°
Conferenza internazionale di ingegneria ferroviaria tenutasi a Londra presso il
Commonwealth Institute.
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