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9 APRILE 2004

  

  

09/04/2004

La delega di poteri in materia di ambiente e sicurezza

1. I soggetti responsabili in materia e igiene e sicurezza nel luogo di lavoro
In Italia, la legge quadro in materia di "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" è rappresentata dal D.lgs. 19 settembre 1994 n.626, e successive modifiche (di seguito il "D.lgs. n.626/1994" o il "Decreto"), con la quale il nostro legislatore ha attuato e reso cogenti le relative disposizioni di matrice comunitaria.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto erano già presenti nel nostro ordinamento diverse leggi relative alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (tra le altre, il D.P.R. n.547/1955, il D.P.R. n.164/1956 e il D.P.R. n.303/1956). Il D.lgs n.626/1994, tuttavia, presenta numerosi aspetti innovativi rispetto alla normativa di prevenzione previgente. Tali novità riguardano soprattutto i profili organizzativo-strutturali, nonché la generale applicabilità della disciplina, tanto a settori di attività privata che di attività pubblica e, in ognuno di tali ambiti, a tutte le categorie di lavoratori.
Inoltre, accanto alla precisa indicazione degli obblighi attinenti alla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, il D.lgs. n.626/1994, individua i soggetti destinatari dei relativi poteri di adempimento, i quali ne sono, conseguentemente, i responsabili. Infatti, secondo il principio generale della personalità della responsabilità – in forza del quale non vi può essere responsabilità laddove non sussista correlativo obbligo e, ancora, non vi può essere un potere senza la previsione di una responsabilità che si accompagni al suo esercizio - destinatari degli obblighi di sicurezza sono quei soggetti che siano titolari dei poteri idonei a permettere loro l’osservanza degli obblighi medesimi

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09/04/2004 Il principio di effettività in materia di sicurezza del lavoro - Uno dei principi fondamentali per individuare le responsabilità prevenzionistiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

In termini di rilevanza del c.d. "principio di effettività" delle mansioni svolte, si veda Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 1989, Terranova, secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, l'individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e del ruoli svolti" e Cass. pen., sez. III, 15 aprile 1993, Giusto, per la quale "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di attivare le norme di sicurezza va fatta con riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astratta rivestita". Più recentemente si veda Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 1995, Monetti. Esemplare è l'inquadramento dell'organizzazione aziendale dal punto di vista del principio dell'effettività contenuta in una sentenza del Tribunale di Venezia del 1984, (Tribunale di Venezia 24/2/1984 in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale): " I soggetti penalmente responsabili per fatti verificatisi all’interno di una struttura imprenditoriale complessa vanno ricercati facendo riferimento sia alla funzione dai singoli dipendenti concretamente svolta, sia alla funzione ai singoli attribuita dall’organigramma formalizzato dall’impresa. La moderna impresa si articola, infatti, in una serie di punti nodali dell’organizzazione produttiva che godono di autonomia e di poteri decisionali. Il territorio dell’impresa deve quindi, anche ai fini dell’individuazione della responsabilità penale, essere diviso in diverse zone a seconda dei margini e dei livelli di poteri decisionali affidati ai dipendenti in relazione al fatto criminoso verificatosi. In questa analisi della ripartizione delle responsabilità va attribuito rilievo, come sintomo da sottoporre a verifica, alle funzioni formalmente assegnate ai singoli dipendenti. Qualora, pertanto, si verifichi un fatto dannoso o pericoloso provocato dall’omessa installazione di impianti antinfortunio o dovuto a colpa specifica o a negligenza, imperizia, imprudenza, il soggetto penalmente responsabile va individuato nel titolare di quella funzione che rappresenti il punto nodale autonomo dell’organizzazione di impresa rispetto all’area nella quale si è realizzato il fatto stesso. Nella ricostruzione della responsabilità per eventi dannosi verificatisi all’interno dell’impresa occorre dare rilievo anche alla titolarità di funzioni protettive che, pur riguardando orizzontalmente tutto il territorio aziendale, traggano la loro natura di punto nodale della struttura dalla specialità della funzione stessa rispetto al fatto realizzato". Il principio di effettività chiarisce che per identificare il datore di lavoro ai fini prevenzionistici ciò che conta non è identificare chi detiene il potere di rappresentanza dell’azienda - direttore, legale rappresentante - bensì capire chi detiene l’esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo. Incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano alla organizzazione sostanziale presente in azienda (principio di effettività): "in tema di infortuni sul lavoro, la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti" ( Cass. Pen., IV, 20 aprile 1989, n. 6025). L’elevazione del criterio di effettività a cardine dell’intero sistema di responsabilità prevenzionistiche, conduce al pieno riconoscimento legislativo della legittimità (e se vogliamo: dell’inevitabilità) di una delega di funzioni avente efficacia pienamente liberatoria, secondo la visione della teoria giuridica ‘funzionalistica’, e permette pure di risolvere l’annosa questione dell’imputazione delle responsabilità infortunistiche all’interno delle persone giuridiche. Anche in materia di delega detto principio è di particolare rilievo: la delega deve essere sua effettiva (i poteri decisionali devono essere effettivamente trasferiti in capo al delegato, attribuendogli effettivamente una completa autonomia di gestione ed una piena e completa disponibilità economica.

Fonte: www.supereva.it

 

 

 09/04/2004

Delega di funzioni - Di seguito cercheremo di approfondire il tema della delega di funzioni nell'ambito del Dlgs 626/94. Innazitutto un breve accenno su "Chi" la legge individua come soggetto tenuto ad adottare comportamenti.
Le leggi infatti pongono regole di condotta volte proprio a garantire la protezione ed evitare infortuni.
Nelle piccole organizzazioni (artigiani, lavoratori autonomi) si avrà una facile individuazione del destinatario delle norme nel capo dell'impresa .
Diverso è il discorso se ci si sposta su strutture aziendali più complesse.
La complessità dell'organizzazione la sfida dei mercati crea l'esigenza di darsi una struttura complessa.
Da qui la necessità del capo dell'impresa di avvalersi di collaboratori al fine di assolvere i doveri imposti dal mercato e dalle norme.
Infatti le leggi dal 1956 alla 626/94 hanno sempre identificato il "datore di lavoro", il dirigente ed il preposto.
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09/04/2004

Dossier lavoro notturno - Oltre due milioni e mezzo di italiani lavorano dalle dieci di sera alle sei del mattino. La maggioranza di loro (circa il 60%) ha un'età tra i 26 e i 45 anni, il 24% ha tra i 46 e i 55 anni. Il ricorso al lavoro notturno è frequente soprattutto al Nord (42,4%) e al Sud (32,5%), meno nel Centro Italia (25,1%). Lavorano di notte principalmente gli operai delle industrie e delle attività manifatturiere. Sono alcuni dei dati contenuti in uno studio dell'Eurispes, Il lavoro notturno: scelta o necessità, diffuso oggi dall'istituto di ricerca, che sottolinea anche i potenziali danni alla salute collegati al rovesciamento del ritmo sonno-veglia: da disturbi nervosi ad affezioni gastroduodenali, fino a sindromi depressive. 
L'Eurispes rileva che in Italia la maggior parte dei lavoratori notturni (il 63,4%, pari a 1.617.000 persone) si colloca nella fascia compresa tra 26 e 45 anni. In particolare, il 31,5% (802.000 lavoratori) ha un’età tra i 26 e i 35 anni e il 31,9% (815.000) tra i 36 e 45 anni. Sono invece 201.000, pari al 7,9%, i lavoratori notturni appartenenti alla fascia 15-25 anni; 628.000, il 24,6%, quelli tra i 46 e i 55 anni; 104.000, il 4,1%, gli appartenenti alla classe di età 56-65 anni. Complessivamente, al 31 dicembre 2003, in Italia sono presenti 2.550.000 lavoratori impiegati nei turni tra le 22 di sera e le 6 del mattino.
Lavorano di notte soprattutto gli operai preposti alle industrie e alle attività manifatturiere (metalmeccanici, cementieri, agroalimentare, panettieri, pasticceri, ecc., 23,5%, 600.000 lavoratori), il personale addetto ai servizi di smaltimento rifiuti e gli addetti alle pulizie (15,7%, 400.000 lavoratori) e il personale impiegato nel settore dei trasporti, logistica e viabilità (trasportatori merci e materie prime, personale delle ferrovie dello Stato, del trasporto aereo, ecc., 13,7%, 350.000 lavoratori). Seguono gli addetti alla sicurezza (forze dell’ordine, forze armate, vigili del fuoco, ecc., 11,8%, 300.000 lavoratori), alla sanità e all’assistenza (medici, infermieri, farmacisti, ecc.,11,0%, 280.000 unità), all’informazione e alle telecomunicazioni (giornalisti, tipografi, operatori call center, tecnici delle telecomunicazioni, ecc., 9,8%, 250.000 lavoratori), ai pubblici servizi e alla ristorazione (camerieri, baristi, cuochi, addetti autogrill, portieri, ecc., 9,0%, 230.00 unità).
I lavoratori notturni - si legge nello studio - si dividono in “abituali” e “occasionali”. Il lavoro notturno “occasionale” risulta più diffuso rispetto a quello “abituale”. Nel 2002, le forze di lavoro occupate “occasionalmente” di notte rappresentano il 6,5% sul totale degli occupati,  mentre quelle “abituali” il 5,1%. Rispetto al 1992 il numero dei lavoratori notturni “abituali” è aumentato all’incirca dell’1%: erano il 4,3% della forza lavoro totale.
Il lavoratore notturno è prevalentemente di sesso maschile: sul totale dei lavoratori notturni, le donne costituiscono il 24%, mentre gli uomini il 76%

Conseguenze per la salute
L'Eurispes sottolinea come i turni di notte possano danneggiare sia gli uomini che le donne, ma "che queste ultime ne possono risentire in maniera consistente per le loro differenti caratteristiche fisiologiche e i diversi ruoli familiari e sociali". "Il lavoro di notte - affermano i ricercatori dell'istituto - può essere considerato anti-biologico, poiché obbliga il lavoratore a rovesciare il normale ciclo sonno-veglia, esigendo di essere attivo in un periodo in cui l’organismo abitualmente riposa e di dormire quando di solito si è svegli. Infatti, circa il 63% delle persone che lavorano di notte accusa disturbi del sonno. La durata del sonno può limitarsi in tali soggetti a 4-6 ore, a differenza della durata media per persona sana che è di 7-9 ore. Questa perdita di ore di sonno determina una riduzione di energie e di reattività".
L’inversione del ritmo sonno-veglia determina a breve tempo disturbi simili a quelli provocati dal jet lag (disturbi del sonno, irritabilità, dispepsia), nel lungo periodo possono causare una maggiore incidenza a carico dell’apparato gastroenterico (il 31,3 % dei lavoratori notturni soffre di gastroduodenite, il 12,2% di ulcera duodenale) e del sistema neuropsichico (il 64,4% è affetto da sindromi ansiose e/o depressive).

Il Regno Unito batte tutti
In Europa, si legge sempre nello studio dell’Eurispes, i lavoratori notturni sono maggiormente presenti nel Regno Unito (21,3%), in Portogallo (20,2%), e Islanda (19,2%). Il paese, in cui si registra la percenutale più bassa, è la Spagna (9,8%). L’Italia con l’11,6% si colloca in una posizione intermedia nella graduatoria europea.
In generale in Europa c’è una maggior presenza di “occasionali”. Questi sono, infatti, maggiormente diffusi rispetto agli “abituali” in Belgio, Islanda, Portogallo, Norvegia, Irlanda, Svizzera, Lussemburgo, Grecia, Francia, Spagna, e Italia.  
In tutti i paesi europei, il numero degli uomini impiegati con orario notturno è superiore a quello delle donne. Le percentuali maggiori di uomini che lavorano di notte si registrano in: Regno Unito (27,3%), in Islanda (26,5%) ed in Portogallo (24,7%). La componente femminile conta percentuali più elevate in: Portogallo (14,8%), nel Regno Unito (14%) in Finlandia (13,5%), Norvegia (13,1%) e Austria (12,7%).

Fonte: Rassegna

Segnaliamo il Dossier sul Lavoro notturno.

  

  

09/04/2004

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - Prevenzione dei rischi per la salute - Dall'Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca segnaliamo Distributori di carburante - Prevenzione dei rischi per la salute (3 pagine in PDF)

  

  

09/04/2004

Vigilanza in materia di lavoro - Il Consiglio dei Ministri n. 153 del 2/4/2004 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni, ha deliberato l'emanazione di un prossimo decreto legislativo che ridefinisce in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, identificando l’ambito di intervento dell’attività ispettiva e valorizzandone la funzione a tutela delle garanzie che caratterizzano la disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.

  

  

09/04/2004

Commercializzazione di autovetture nuove - D.D. 31/3/2004:
Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 ex art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE, concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
(G.U.R.I. n. 83 del 8/4/2004)

  

  

09/04/2004

Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere - Errata-Corrige 8/3/2004:
Comunicato relativo al decreto 14 marzo 2003 del Ministero dell'interno, recante: «Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 5 marzo 2004).
(G.U.R.I. n. 83 del 8/4/2004)

  

  

09/04/2004

Sicurezza degli impianti di utenza a gas - Autorita' per l'energia elettrica e il gas - Deliberazione 18/3/2004:
Adozione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.
(G.U.R.I. n. 83 del 8/4/2004)

  

  

09/04/2004

Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comunicato 8/4/2004:
Quesiti e tipi di esercitazione per le prove di esame relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.
(G.U.R.I. n. 83 del 8/4/2004)

  

  

09/04/2004

Direttiva Prodotti da Costruzione - Ministero delle Attivita' Produttive - Comunicato 8/4/2004:
Abilitazione ad alcuni organismi all'attivita' di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE.
(G.U.R.I. n. 83 del 8/4/2004)

  

  

09/04/2004

Verifiche impianti elettrici - Ministero delle Attivita' Produttive - Comunicato 8/4/2004:
Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie.
(G.U.R.I. n. 83 del 8/4/2004)

  

  

09/04/2004

Domande per l'ottenimento di agevolazioni - Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - D.M. 25/3/2004:
Differimento dei termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto ministeriale 8 agosto 2000.
(G.U.R.I. n. 83 del 8/4/2004)

  

  

09/04/2004

Erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas - Deliberazione 30/1/2004:
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi. (Deliberazione n. 5/04).
(G.U.R.I. n. 83 del 8/4/2004)

  

  

09/04/2004

Progetti e centri di ricerca - Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - D.D. 5/3/2004:
Rettifica al decreto n. 156 del 2 agosto 2002, relativo all'ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.
(G.U.R.I. n. 83 del 8/4/2004)

  

  

09/04/2004

Contratti di filiera - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Comunicato 7/4/2004:
Comunicato recante: «Circolare relativa ai criteri e alle procedure per la valutazione di merito e tecnico economica dei contratti di filiera di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003».
(G.U.R.I. n. 82 del 7/4/2004)

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Comunicato 7/4/2004:
Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita' all'inserimento nell'elenco dei soggetti esperti specializzati ai fini della costituzione di commissioni per la valutazione di merito e tecnico economica dei progetti e dei piani progettuali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003 relativo ai criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.
(G.U.R.I. n. 82 del 7/4/2004)

  

  

09/04/2004

Requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda - Ministero delle Attivita' Produttive - Decreto Interministeriale 13/2/2004:
Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e relative modalita' di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(G.U.R.I. n. 81 del 6/4/2004)

  

  

09/04/2004

Aree indiziate per la ricerca mineraria operativa - Ministero delle Attivita' Produttive - Decreto Direttoriale 24/3/2004:
Integrazione all'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.
(G.U.R.I. n. 81 del 6/4/2004)

       

                             
                             
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