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9 APRILE 2004 |
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| 09/04/2004 |
La delega di poteri in materia di ambiente e sicurezza 1. I soggetti
responsabili in materia e igiene e sicurezza nel luogo di lavoro |
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| 09/04/2004 |
Il principio di effettività in materia di
sicurezza del lavoro - Uno dei principi fondamentali per individuare le
responsabilità prevenzionistiche in materia di sicurezza e igiene del
lavoro.
In termini di rilevanza del c.d. "principio di effettività" delle mansioni svolte, si veda Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 1989, Terranova, secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, l'individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e del ruoli svolti" e Cass. pen., sez. III, 15 aprile 1993, Giusto, per la quale "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di attivare le norme di sicurezza va fatta con riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astratta rivestita". Più recentemente si veda Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 1995, Monetti. Esemplare è l'inquadramento dell'organizzazione aziendale dal punto di vista del principio dell'effettività contenuta in una sentenza del Tribunale di Venezia del 1984, (Tribunale di Venezia 24/2/1984 in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale): " I soggetti penalmente responsabili per fatti verificatisi all’interno di una struttura imprenditoriale complessa vanno ricercati facendo riferimento sia alla funzione dai singoli dipendenti concretamente svolta, sia alla funzione ai singoli attribuita dall’organigramma formalizzato dall’impresa. La moderna impresa si articola, infatti, in una serie di punti nodali dell’organizzazione produttiva che godono di autonomia e di poteri decisionali. Il territorio dell’impresa deve quindi, anche ai fini dell’individuazione della responsabilità penale, essere diviso in diverse zone a seconda dei margini e dei livelli di poteri decisionali affidati ai dipendenti in relazione al fatto criminoso verificatosi. In questa analisi della ripartizione delle responsabilità va attribuito rilievo, come sintomo da sottoporre a verifica, alle funzioni formalmente assegnate ai singoli dipendenti. Qualora, pertanto, si verifichi un fatto dannoso o pericoloso provocato dall’omessa installazione di impianti antinfortunio o dovuto a colpa specifica o a negligenza, imperizia, imprudenza, il soggetto penalmente responsabile va individuato nel titolare di quella funzione che rappresenti il punto nodale autonomo dell’organizzazione di impresa rispetto all’area nella quale si è realizzato il fatto stesso. Nella ricostruzione della responsabilità per eventi dannosi verificatisi all’interno dell’impresa occorre dare rilievo anche alla titolarità di funzioni protettive che, pur riguardando orizzontalmente tutto il territorio aziendale, traggano la loro natura di punto nodale della struttura dalla specialità della funzione stessa rispetto al fatto realizzato". Il principio di effettività chiarisce che per identificare il datore di lavoro ai fini prevenzionistici ciò che conta non è identificare chi detiene il potere di rappresentanza dell’azienda - direttore, legale rappresentante - bensì capire chi detiene l’esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo. Incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano alla organizzazione sostanziale presente in azienda (principio di effettività): "in tema di infortuni sul lavoro, la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti" ( Cass. Pen., IV, 20 aprile 1989, n. 6025). L’elevazione del criterio di effettività a cardine dell’intero sistema di responsabilità prevenzionistiche, conduce al pieno riconoscimento legislativo della legittimità (e se vogliamo: dell’inevitabilità) di una delega di funzioni avente efficacia pienamente liberatoria, secondo la visione della teoria giuridica ‘funzionalistica’, e permette pure di risolvere l’annosa questione dell’imputazione delle responsabilità infortunistiche all’interno delle persone giuridiche. Anche in materia di delega detto principio è di particolare rilievo: la delega deve essere sua effettiva (i poteri decisionali devono essere effettivamente trasferiti in capo al delegato, attribuendogli effettivamente una completa autonomia di gestione ed una piena e completa disponibilità economica. Fonte: www.supereva.it |
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| 09/04/2004 |
Delega di funzioni - Di
seguito cercheremo di approfondire il tema della delega di funzioni nell'ambito
del Dlgs 626/94. Innazitutto
un breve accenno su "Chi" la legge individua come soggetto tenuto ad
adottare comportamenti. |
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| 09/04/2004 |
Dossier lavoro
notturno - Oltre due milioni e mezzo di italiani lavorano dalle dieci di
sera alle sei del mattino. La maggioranza di loro (circa il 60%) ha un'età tra
i 26 e i 45 anni, il 24% ha tra i 46 e i 55 anni. Il ricorso al lavoro notturno
è frequente soprattutto al Nord (42,4%) e al Sud (32,5%), meno nel Centro
Italia (25,1%). Lavorano di notte principalmente gli operai delle industrie e
delle attività manifatturiere. Sono alcuni dei dati contenuti in uno studio
dell'Eurispes,
Il lavoro notturno: scelta o necessità, diffuso oggi dall'istituto di ricerca,
che sottolinea anche i potenziali danni alla salute collegati al rovesciamento
del ritmo sonno-veglia: da disturbi nervosi ad affezioni gastroduodenali, fino a
sindromi depressive. Fonte:
Rassegna Segnaliamo il Dossier sul Lavoro notturno. |
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| 09/04/2004 |
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - Prevenzione dei rischi per la salute - Dall'Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca segnaliamo Distributori di carburante - Prevenzione dei rischi per la salute (3 pagine in PDF) |
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| 09/04/2004 |
Vigilanza in materia di lavoro - Il Consiglio dei Ministri n. 153 del 2/4/2004 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni, ha deliberato l'emanazione di un prossimo decreto legislativo che ridefinisce in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, identificando l’ambito di intervento dell’attività ispettiva e valorizzandone la funzione a tutela delle garanzie che caratterizzano la disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti. |
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| 09/04/2004 |
Commercializzazione
di autovetture nuove -
D.D.
31/3/2004: |
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| 09/04/2004 |
Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere -
Errata-Corrige
8/3/2004: |
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| 09/04/2004 |
Sicurezza degli impianti di utenza a
gas - Autorita' per l'energia elettrica e il gas -
Deliberazione
18/3/2004: |
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| 09/04/2004 |
Accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti -
Comunicato
8/4/2004: |
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| 09/04/2004 |
Direttiva
Prodotti da Costruzione - Ministero delle Attivita' Produttive -
Comunicato
8/4/2004: |
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| 09/04/2004 |
Verifiche
impianti elettrici - Ministero delle Attivita' Produttive -
Comunicato
8/4/2004: |
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| 09/04/2004 |
Domande per
l'ottenimento di agevolazioni - Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca -
D.M.
25/3/2004: |
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| 09/04/2004 |
Erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -
Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas -
Deliberazione
30/1/2004: |
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| 09/04/2004 |
Progetti e
centri di ricerca - Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca -
D.D.
5/3/2004: |
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| 09/04/2004 |
Contratti di
filiera - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Comunicato
7/4/2004: Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali - Comunicato
7/4/2004: |
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| 09/04/2004 |
Requisiti di
rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda - Ministero delle Attivita'
Produttive - Decreto
Interministeriale 13/2/2004: |
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| 09/04/2004 |
Aree indiziate
per la ricerca mineraria operativa
- Ministero delle Attivita'
Produttive - Decreto
Direttoriale 24/3/2004: |
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