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30 GENNAIO 2004

 

 

 

30/01/2004

D.Lgs.vo 262/2000. Disposizioni integrative e correttive in materia di protezione dei giovani sul lavoro - Il decreto in oggetto contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.vo 345/99 in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell’art. 1, comma 4 legge 128/98. Si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative concertate con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Sevizi Sanitari della Regione:

  1. Adolescente che svolge lavorazioni, processi e lavori di cui all’allegato 1 del Decreto in oggetto.

Tali attività possono essere svolte:

  • per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa;

  • in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione. Tra questi ultimi possono essere fatti rientrare i responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione.

Tali attività con l’eccezione degli istituti di istruzione e di formazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. Il parere fornito è in ordine alla verifica del rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro e deve essere espresso prima dell’inserimento lavorativo dell’adolescente.

  1. Esecuzione della sorveglianza sanitaria:

La sorveglianza sanitaria:

  • nei casi in cui vi sia l’obbligo ai sensi del D.Lgs. 626/94 è svolta dal medico competente dell’azienda in cui l’adolescente viene assunto. Le visite periodiche saranno svolte con la periodicità previste dalla normativa vigente.

  • ove non sussista l’obbligo è svolta da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (del Dipartimento di Prevenzione e/o del Distretto Sanitario). In questo caso le visite periodiche avranno cadenza annuale sino al raggiungimento della maggiore età.

  1. Apprendisti maggiorenni

Per gli apprendisti maggiorenni rimane l’obbligo della visita medica prima dell’avvio al lavoro, in quanto apprendisti ai sensi della L. 25/55. Il predetto controllo viene eseguito da un dirigente medico del Servizio Sanitario una sola volta per ogni tipologia di mansione. Le restanti visite mediche, preventive e periodiche, se previste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dovranno essere successivamente svolte dal medico competente nominato dal datore di lavoro.

Allegato I. Versione integrata *:

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

  1. Agenti fisici:

  1. atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

  2. rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

  1. agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

  1. sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
    ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

  2. sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o piu'
    rischi descritti dalle seguenti frasi:
    pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

  3. possibilita' di effetti irreversibili (R40);

  4. puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

  5. puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle(R43);

  6. puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

  7. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

  8. puo' ridurre la fertilita' (R60);

  9. puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
    sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

  10. sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

  11. piombo e composti;

  12. amianto.

II. Processi e lavori:

Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso.

  1. Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.

  2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le
    disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

  3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

  4. Lavori di mattatoio.

  5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

  6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

  7. Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

  8. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

  9. Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

  10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o
    acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

  11. Lavorazioni nelle fonderie.

  12. Processi elettrolitici.

  13. // (soppresso)

  14. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

  15. Produzione e lavorazione dello zolfo.

  16. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle
    armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

  17. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

  18. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

  19. Lavorazione dei tabacchi.

  20. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina
    eseguiti nei reparti a terra.

  21. Produzione di calce ventilata.

  22. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

  23. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

  24. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

  25. Lavori nei magazzini frigoriferi.

  26. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

  27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall’art.115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

  28. Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

  29. Legaggio ed abbattimento degli alberi.

  30. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

  31. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

  32. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

  33. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

  34. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.

  35. Produzione di polveri metalliche.

  36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

  37. Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

* La presente versione è stata trascritta in base alle informazioni ricevute ed è riportata a solo titolo informativo. Non sostituisce in alcun modo il testo originale pubblicato sulla G.U.

Fonte: DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA’ - SERVIZIO PER LA SALUTE PUBBLICA E DEL LAVORO - Prot. 23561 /Sal.P. 13

   

   

30/01/2004

La Norma UNI EN ISO 9001:2000 - La Norma UNI EN ISO 9001:2000 analisi dei suoi concetti basilari
L'articolo dell'avvocato Giovanna Stumpo.

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30/01/2004

SENTENZA DANNO DA DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE - Il danno alla professionalità non può essere considerato quale conseguenza automatica del “demansionamento”, inteso quale privazione delle mansioni o svuotamento del loro contenuto. Invero, come puntualmente sottolineato dalla Suprema Corte, il danno da perdita di professionalità deve essere inteso quale “diminuzione delle nozioni teoriche e della capacità pratica o comunque dei vantaggi connessi all’esperienza professionale conseguenti al mancato esercizio delle mansioni spettanti, per un tempo più o meno prolungato, avendo riguardo non solo alla qualità intrinseca delle attività da esplicare ma anche del grado di autonomia e di discrezionalità nell’esercizio di esse nonché alla posizione del dipendente nell’organizzazione aziendale”. La risarcibilità del danno alla professionalità è condizionata dalla concreta prova della sussistenza del pregiudizio subito (prova che può essere raggiunta anche in via presuntiva) pena la confusione del risarcimento del danno con una pena privata e un insanabile contrasto con i principi in materia di risarcimento dettati dagli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.

(Tribunale di Nola - Giudice del Lavoro, Sentenza 9 dicembre 2003: Lavoro, demansionamento, danni).

     

        

30/01/2004

Lavoratori esposti all'amianto - Gli importi pensionistici indebitamente percepiti da lavoratori esposti all'amianto e non ancora restituiti al 26 novembre 2003 non verranno recuperati dallo Stato. Questa e' una delle novità piu' importanti della Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del Decreto - Legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici". Il combinato disposto del DL 269/2003 e della Legge 326/2003, stabilito l'addio alla pensione anticipata per i lavoratori esposti all'amianto (statuito dall'articolo 47 del DL 269/2003), ha profondamente riformato la materia dei benefici previdenziali dei lavoratori in questione, dato che ha introdotto nuovi parametri per calcolare l'importo delle prestazioni pensionistiche; ha individuato nel dettaglio i limiti di esposizione necessari per accedere ai benefici e ha anche chiarito in che casi l'esclusione dalla pensione anticipata operi.

  

  

30/01/2004

Verifica tecnica di apparecchi o congegni da divertimento ed intrattenimento - Ministero dell'Economia e delle Finanze - D.D. 27/1/2004:
Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli organismi di certificazione ed ispezione di cui all'art. 7 del decreto interdirettoriale (relativo alle regole di produzione e verifica tecnica di apparecchi o congegni da divertimento ed intrattenimento previsti all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.) concernente l'attivita' di verifica tecnica su esemplari di modelli dei predetti apparecchi.
(G.U.R.I. n. 23 del 29/1/2004)

  

  

30/01/2004

Materiali forestali di moltiplicazione - D.Lgs. 10/11/2003, n. 386:
Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
(G.U.R.I. n. 23 del 29/1/2004 - Suppl. Ord. n. 14)

  

  

30/01/2004

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca - D.L. 27/1/2004, n. 16:
Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.
(G.U.R.I. n. 22 del 28/1/2004)

  

  

30/01/2004

Contributi e agevolazioni per le imprese - Ministero delle Attivita' Produttive - D.M. 19/1/2004:
Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari ai quali concedere anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico.
(G.U.R.I. n. 22 del 28/1/2004)

Ministero delle Attivita' Produttive - D.M. 19/1/2004:
Integrazione dell'elenco dei servizi reali ammissibili alle agevolazioni per le attivita' produttive nelle aree depresse, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(G.U.R.I. n. 22 del 28/1/2004)

  

  

30/01/2004

Giubbotti e bretelle retroriflettenti ad alta visibilita' che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli - Comunicato 27/1/2004:
Comunicato relativo alla circolare esplicativa, prot. 14/MOT1 del 15 gennaio 2004, concernente le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilita' che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(G.U.R.I. n. 21 del 27/1/2004)

Circolare 15/1/2004:
Circolare - decreto ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell’articolo 162 comma 4ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  

  

30/01/2004

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI - D.Lgs. 8/1/2004, n. 15:
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(G.U.R.I. n. 21 del 27/1/2004)

  

   

                             
                             
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