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30/01/2004
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D.Lgs.vo
262/2000. Disposizioni integrative e correttive
in materia di protezione dei giovani sul
lavoro - Il decreto in
oggetto contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.vo 345/99 in
materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell’art. 1, comma 4
legge 128/98. Si ritiene
opportuno fornire le seguenti indicazioni operative concertate con i
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Sevizi Sanitari della Regione:
-
Adolescente
che svolge lavorazioni, processi e lavori di cui all’allegato 1 del
Decreto in oggetto.
Tali attività
possono essere svolte:
-
per
indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per
il tempo strettamente necessario alla formazione stessa;
-
in ambienti
di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro purché siano svolti
sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di
prevenzione e protezione. Tra questi ultimi possono essere fatti rientrare i
responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione.
Tali attività
con l’eccezione degli istituti di istruzione e di formazione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo
parere dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. Il
parere fornito è in ordine alla verifica del rispetto da parte del datore di
lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul
lavoro e deve essere espresso prima dell’inserimento lavorativo dell’adolescente.
-
Esecuzione
della sorveglianza sanitaria:
La sorveglianza
sanitaria:
-
nei casi in
cui vi sia l’obbligo ai sensi del D.Lgs. 626/94 è svolta dal medico
competente dell’azienda in cui l’adolescente viene assunto. Le visite
periodiche saranno svolte con la periodicità previste dalla normativa
vigente.
-
ove non
sussista l’obbligo è svolta da un medico del Servizio Sanitario Nazionale
(del Dipartimento di Prevenzione e/o del Distretto Sanitario). In questo
caso le visite periodiche avranno cadenza annuale sino al raggiungimento
della maggiore età.
-
Apprendisti
maggiorenni
Per gli
apprendisti maggiorenni rimane l’obbligo della visita medica prima dell’avvio
al lavoro, in quanto apprendisti ai sensi della L. 25/55. Il predetto controllo
viene eseguito da un dirigente medico del Servizio Sanitario una sola volta per
ogni tipologia di mansione. Le restanti visite mediche, preventive e periodiche,
se previste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori dovranno essere successivamente svolte dal medico competente
nominato dal datore di lavoro.
Allegato I.
Versione integrata *:
I. Mansioni che
espongono ai seguenti agenti:
-
Agenti
fisici:
-
atmosfera a
pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto
pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
-
rumori con
esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.
2. Agenti
biologici:
-
agenti
biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo
n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai
decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti
chimici:
-
sostanze e
preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C),
esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n.
285;
-
sostanze e
preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui
al punto 3 a) e comportanti uno o piu'
rischi descritti dalle seguenti frasi:
pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
-
possibilita'
di effetti irreversibili (R40);
-
puo'
provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
-
puo'
provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle(R43);
-
puo'
provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
-
pericolo di
gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
-
puo' ridurre
la fertilita' (R60);
-
puo'
danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio,
descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l’uso di
dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare
sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
-
sostanze e
preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
-
piombo e
composti;
-
amianto.
II. Processi e
lavori:
Il divieto è
riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività
nel suo complesso.
-
Processi e
lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
-
Lavori di
fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi
contenenti esplosivi, fermo restando le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302.
-
Lavori in
serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di
tori e stalloni.
-
Lavori di
mattatoio.
-
Lavori
comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di
immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
-
Lavori su
tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui
al punto I.3.
-
Lavori
comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature
esterne alle costruzioni.
-
Lavori
comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
-
Lavori il cui
ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
-
Esercizio dei
forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la
produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o
acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi.
-
Lavorazioni
nelle fonderie.
-
Processi
elettrolitici.
-
//
(soppresso)
-
Produzione
dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
-
Produzione e
lavorazione dello zolfo.
-
Lavorazioni
di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di
collocamento e smontaggio delle
armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
-
Lavorazioni
in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
-
Lavorazione
meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio,
frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti
polverulenti.
-
Lavorazione
dei tabacchi.
-
Lavori di
costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle
navi, esclusi i lavori di officina
eseguiti nei reparti a terra.
-
Produzione di
calce ventilata.
-
Lavorazioni
che espongono a rischio silicotigeno.
-
Manovra degli
apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e
montacarichi.
-
Lavori in
pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
-
Lavori nei
magazzini frigoriferi.
-
Lavorazione,
produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
-
Condotta dei
veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125
cc, in base a quanto previsto dall’art.115 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e di macchine operatrici semoventi con propulsione
meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi
di trasmissione che sono in moto.
-
Operazioni di
metallizzazione a spruzzo.
-
Legaggio ed
abbattimento degli alberi.
-
Pulizia di
camini e focolai negli impianti di combustione.
-
Apertura,
battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed
animale, delle piume e dei peli.
-
Produzione e
lavorazione di fibre minerali e artificiali.
-
Cernita e
trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati
dispositivi di protezione individuale.
-
Lavori con
impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti
vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
-
Produzione di
polveri metalliche.
-
Saldatura e
taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o
ossiacetilenica.
-
Lavori nelle
macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per
tritare.
* La presente
versione è stata trascritta in base alle informazioni ricevute ed è riportata
a solo titolo informativo. Non sostituisce in alcun modo il testo originale
pubblicato sulla G.U.
Fonte:
DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA’ - SERVIZIO PER LA SALUTE PUBBLICA E DEL
LAVORO - Prot. 23561 /Sal.P.
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30/01/2004
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SENTENZA DANNO
DA DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE - Il danno alla professionalità non può
essere considerato quale conseguenza automatica del “demansionamento”,
inteso quale privazione delle mansioni o svuotamento del loro contenuto. Invero,
come puntualmente sottolineato dalla Suprema Corte, il danno da perdita di
professionalità deve essere inteso quale “diminuzione delle nozioni teoriche
e della capacità pratica o comunque dei vantaggi connessi all’esperienza
professionale conseguenti al mancato esercizio delle mansioni spettanti, per un
tempo più o meno prolungato, avendo riguardo non solo alla qualità intrinseca
delle attività da esplicare ma anche del grado di autonomia e di discrezionalità
nell’esercizio di esse nonché alla posizione del dipendente
nell’organizzazione aziendale”. La
risarcibilità del danno alla professionalità è condizionata dalla concreta
prova della sussistenza del pregiudizio subito (prova che può essere raggiunta
anche in via presuntiva) pena la confusione del risarcimento del danno con una
pena privata e un insanabile contrasto con i principi in materia di risarcimento
dettati dagli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.
(Tribunale di
Nola - Giudice del Lavoro, Sentenza 9 dicembre 2003: Lavoro, demansionamento,
danni).
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30/01/2004
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Lavoratori
esposti all'amianto
- Gli importi pensionistici indebitamente percepiti da lavoratori esposti all'amianto e non ancora restituiti al 26 novembre 2003 non verranno
recuperati dallo Stato. Questa e' una delle novità piu' importanti della Legge 24 novembre 2003, n.
326, di conversione del
Decreto - Legge 30
settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".
Il combinato disposto del DL 269/2003 e della Legge 326/2003, stabilito l'addio alla pensione anticipata per i lavoratori esposti all'amianto
(statuito dall'articolo 47 del DL 269/2003), ha profondamente riformato
la materia dei benefici previdenziali dei lavoratori in questione, dato
che ha introdotto nuovi parametri per calcolare l'importo delle
prestazioni pensionistiche; ha individuato nel dettaglio i limiti di
esposizione necessari per accedere ai benefici e ha anche chiarito in che casi
l'esclusione dalla pensione anticipata operi.
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30/01/2004
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Contributi e
agevolazioni per
le imprese -
Ministero delle Attivita' Produttive - D.M.
19/1/2004:
Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari ai quali concedere
anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di
minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese
operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico.
(G.U.R.I. n. 22 del 28/1/2004)
Ministero delle Attivita' Produttive - D.M.
19/1/2004:
Integrazione dell'elenco dei servizi reali ammissibili alle agevolazioni per le
attivita' produttive nelle aree depresse, di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488.
(G.U.R.I. n. 22 del 28/1/2004)
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30/01/2004
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Giubbotti e bretelle retroriflettenti
ad alta visibilita' che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli
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Comunicato
27/1/2004:
Comunicato relativo alla
circolare esplicativa, prot. 14/MOT1 del 15 gennaio 2004, concernente le
caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti
ad alta visibilita' che devono essere indossati dai conducenti dei
veicoli, ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
(G.U.R.I. n. 21 del 27/1/2004)
Circolare
15/1/2004:
Circolare - decreto
ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche dei
giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono
essere indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell’articolo 162
comma 4ter del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
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