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26 GENNAIO 2004 |
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| 26/01/2004 |
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO NELL’AMBITO DELL’ESERCIZIO DI IMPIANTI A FUNE - PANORAMICA DELLE LEGGI ESISTENTI IN MATERIA - La straordinaria crescita economica e sociale, verificatasi in Italia dopo il secondo conflitto mondiale, fu determinata in larga parte dal notevole sviluppo del settore industriale, ed in generale di tutte le attività di produzione. Sfortunatamente a tale sviluppo si accompagnò un forte incremento degli incidenti sul lavoro, frutto anche di una scarsa cultura in materia, che vedeva ancora l’infortunio sul lavoro come un evento ineluttabilmente legato al processo produttivo. Cominciò quindi a nascere una nuova concezione della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro che poneva in primo piano l’incolumità del lavoratore e prevedeva l’adozione di provvedimenti ed accorgimenti necessari a prevenire gli incidenti. Verso la metà degli anni cinquanta questa situazione approdò nella emanazione, in sostituzione del Regio Decreto 18.06.1899 n.230, di una serie di decreti, estremamente innovativi per l’epoca, che avrebbero costituito un caposaldo anche per gli anni a venire, e di cui ricordo i principali:
E’ da notare che l’esercizio dei trasporti terrestri pubblici figurava fra le attività esplicitamente escluse dall’applicazione del D.P.R. 547/55. Per colmare la lacuna il Ministero dei Trasporti emanava il Decreto Ministeriale 94/72.11 del 4 gennaio 1972 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’esercizio dei servizi pubblici di trasporti con impianti a fune - peraltro mai ratificato e mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e pertanto, a stretto rigore giuridico, mai entrato in vigore e quindi non applicabile. Sostanzialmente fino alla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, che recepiva otto direttive comunitarie in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, il settore ha vissuto in una sorta di limbo, salvo qualche episodico intervento da parte della magistratura. Il D.Lgs. 626, entrato in vigore pienamente solo nel 1997 dopo vari rinvii, non ha abrogato le normative preesistenti, ma vi ha apportato fondamentali innovazioni, coordinandole e completandole. Esso forma tuttora il testo base delle disposizioni e degli adempimenti che regolano la salute e la sicurezza sul lavoro nel nostro paese.
Una delle peculiarità del D.Lgs. 626 è rappresentata dall’innovativo approccio alla problematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, i cui principi ispiratori possono essere sintetizzati come segue:
Si passa in tale modo da una concezione "statica" ad una visione "dinamica" del processo lavorativo, da un sistema basato su prescrizioni e disposizioni ad un insieme di procedure che contribuiscono ad eliminare o ridurre i rischi. Per fare un paragone con il mondo dell’immagine direi che si passa dalla fotografia al film dell’azione.
Nei Decreti degli anni cinquanta e nei successivi dispositivi di legge, gli adempimenti da attuare erano a carico di pochi soggetti, di norma individuabili nel datore di lavoro, nei dirigenti e preposti, con precise sanzioni nell’ipotesi di inosservanza del dettato legislativo. Il D.Lgs. 626 supera questa tradizionale impostazione coinvolgendo una pluralità di soggetti, alcuni dei quali erano precedentemente esclusi o assumevano una funzione poco significativa nell’impianto legislativo complessivo. La logica di questa importante innovazione è di tutta evidenza e riposa nella giusta constatazione che il problema della sicurezza sul lavoro può essere efficacemente affrontato solo se tutte le persone che, in diversa misura e a vario titolo, intervengono nell’organizzazione, direzione, controllo ed esecuzione del processo lavorativo, siano impegnate ad assicurare, ciascuna per la sua parte, l’adozione e l’attuazione delle misure e delle cautele prescritte. Diventa, pertanto, importante individuare con chiarezza i vari soggetti-attori per attribuire loro una precisa funzione. I principali fra di loro sono:
E’ il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, responsabile dell’impresa o dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In capo al datore di lavoro, quale responsabile finale della salute dei propri dipendenti nei luoghi di lavoro, incombono numerosi obblighi. In particolare egli deve:
In sostanza il datore di lavoro assume il ruolo di motore della sicurezza in azienda, con compiti di natura strategica e di progettazione della sicurezza. In questo non facile compito il datore di lavoro può essere coadiuvato, in relazione alla dimensione dell’impresa, da dirigenti e preposti. Ma passando dallo schematismo astratto della norma alla reale organizzazione aziendale delle società esercenti impianti a fune, a quali qualifiche o cariche possono essere assimilate le figure prese in esame? E’ utile premettere che la individuazione dei destinatari delle norme di prevenzione va compiuta, non tanto in relazione alla posizione ufficiale da essi rivestita nell’ambito aziendale, ma con riferimento alle effettive mansioni esercitate ed alle responsabilità assunte. Per ciò che riguarda la figura del datore di lavoro, nessun problema esiste nelle aziende di piccole dimensioni, ove il titolare in genere si occupa personalmente della gestione dell’attività di esercizio. Il problema si presenta molto più difficile quando si passa ad aziende più complesse per organizzazione e dimensioni e in cui le scelte operative sono frutto dell’apporto di varie persone. In questo caso la "maglia" di datore di lavoro spetta sicuramente al legale rappresentante della società, salvo trasferimento di responsabilità, mediante delega, ad altro soggetto. Il delegato, tuttavia, oltre ad essere persona tecnicamente capace, deve essere provvisto di piena autonomia decisionale e della facoltà di impegnare economicamente l’impresa per l’approntamento delle misure di prevenzione.
Il datore del lavoro, nell’ambito dei compiti ricordati precedentemente, può avvalersi di un organismo denominato "servizio di prevenzione e protezione", da lui stesso designato, congiuntamente al responsabile del servizio. Egli provvede a coadiuvarlo nell’espletamento di alcuni obblighi a lui assegnati, quali l’individuazione e la valutazione dei rischi e delle misure per eliminarli, proposizione dei programmi di formazione e di informazione dei lavoratori, ecc.. Questa nuova figura, introdotta dal D.Lgs. 626, può essere, in alcuni casi, anche una persona esterna all’impresa ed ha la funzione di consulente del datore di lavoro. E’ la persona che presta la propria attività professionale alle dipendenze di un datore di lavoro. Secondo la filosofia delle ultime norme, il lavoratore non è più soltanto un soggetto passivo della sicurezza, ma ne è anche protagonista attivo, nel senso che deve attuare, sulla scorta della formazione ricevuta e delle informazioni avute, comportamenti idonei a tutelare la propria integrità fisica. Si tratta di una profonda svolta impressa alla figura del lavoratore. Se finora al datore di lavoro si è chiesto di garantire la sicurezza indipendentemente dalla collaborazione dei lavoratori e perfino contro la loro volontà; se finora gli si è chiesto di farsi carico anche delle prevedibili manovre scorrette, negligenti o imprudenti; ora invece gli si chiede di formare ed informare compiutamente i lavoratori, oltre naturalmente ad apprestare le necessarie misure di sicurezza.
L’adeguamento al nuovo quadro normativo che si è venuto a delineare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, stante anche la pregressa situazione di incertezza della legislazione relativa al settore degli impianti a fune, ha comportato per tutte le aziende esercenti l’assunzione di una serie di impegni alquanto difficoltosi e, in molti casi, anche economicamente gravosi. Tuttavia, dopo un primo periodo di disorientamento, immediatamente successivo all’entrata in vigore delle nuove direttive, e relativo al nuovo approccio da adottare in materia, al numero e alla complessità dei compiti assegnati al datore di lavoro, si può affermare che il D.Lgs. 626 ha trovato una generale e corretta applicazione da parte delle aziende esercenti. Più in dettaglio mi pare di poter affermare che un particolare impegno è stato dedicato all’elaborazione dei piani della sicurezza , alla formazione ed all’informazione dei lavoratori, alla dotazione dei dispositivi di protezione individuali ed all’adeguamento dei luoghi di lavoro. L’attuazione di queste iniziative ha prodotto un generalizzato miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle aziende, ma soprattutto una presa di coscienza circa la necessità di dovere controllare con una certa continuità il perdurare di tali condizioni. Nondimeno permangono delle difficoltà nell’attuazione di alcuni obblighi che voglio qui cercare di riassumere brevemente:
Il legislatore, nell’elaborazione del dettato normativo, si riferisce ad attività che, svolgendosi preferibilmente in ambienti chiusi e delimitati, si caratterizzano per la loro ripetitività. Le attività, oggetto della nostra professione, si svolgono prevalentemente all’aperto e sono quindi sottoposte agli agenti atmosferici esterni. Si effettuano poi in zone di territorio molto estese e caratterizzate da varietà morfologiche che possono essere anche importanti. Esse sono pertanto soggette ad una molteplice serie di fattori che ne condizionano lo svolgimento. Sarebbe certamente auspicabile un adattamento delle norme, o comunque una loro interpretazione meno rigorosa, in tali particolari situazioni. A titolo esemplificativo, un agente per accedere ad un sostegno di linea di un impianto durante l’esercizio, dovrebbe utilizzare, secondo le norme, calzature antinfortunistiche; purtroppo egli, per portarsi nella zona del sostegno, usa, nella maggior parte dei casi, sci e scarponi da sci, i quali non sono omologati e quindi inutilizzabili per l’operazione in esame. Questa situazione deriva essenzialmente da due considerazioni:
Si è verificata, nonostante la formazione e l’informazione ricevute, una certa riluttanza, da parte del personale addetto agli impianti, ad utilizzare alcuni dispositivi di protezione individuale, perché ritenuti superflui o forse per troppa confidenza nelle proprie capacità individuali. Questo atteggiamento è tanto più frequente quanto più sicure appaiono le mansioni da svolgere e quanto più anziano è il personale addetto. Ciò testimonia di evidenti sforzi ancora da effettuare per sensibilizzare gli operai a lavorare rispettando le disposizioni di sicurezza. Il D.Lgs. 626 assegna al Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell’Unità Sanitaria Locale (Ministero della Sanità) l’istituto della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tuttavia, la precedente circolare D.G. n.1/93 del Ministero dei Trasporti, stabiliva un doppio regime di controllo relativamente all’accertamento del rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’ambito degli impianti a fune ; secondo tale provvedimento, infatti, la competenza per i controlli e le ispezioni spetta ai funzionari del Ministero dei Trasporti durante l’esercizio, mentre nelle altre fasi compete agli ispettori delle U.S.L. Questa situazione, oltre a determinare un’incertezza in merito all’ente di riferimento, poiché un evento può, secondo l’interpretazione, essere compreso nell’esercizio oppure no, produce anche un effetto più grave relativamente alle norme di riferimento. Se, infatti, da una parte vengono seguite le norme relative all’esercizio degli impianti (D.M. 04.01.72 n.94/72.11 e circolare D.G. n.1/93 medesima), dall’altra vengono applicate le norme di costruzione (D.P.R. 547/55). Purtroppo, però, in alcuni punti tali norme non concordano fra di loro, in particolare per ciò che riguarda la costruzione delle pedane dei sostegni. Si può ben comprendere che questa situazione debba essere oggetto di chiarimenti per un corretto esercizio della nostra attività.
Un impianto a fune deve essere un giusto cocktail fra sicurezza dei passeggeri trasportati, protezione del personale addetto, prestazioni, affidabilità, economicità di gestione, facilità di manutenzione, comfort di viaggio. Quando ad uno di questi elementi viene data una importanza troppo rilevante, è molto probabile incorrere in una situazione non equilibrata, che può divenire pericolosa o economicamente non sostenibile. Recentemente, a seguito del verificarsi di alcuni incidenti e di successivi gravosi, quanto dubbi interventi della magistratura nel nostro settore, è accaduto che, comprensibilmente, si sia riservata un’attenzione particolare e forse eccessiva alla sicurezza del personale, mettendo in secondo piano gli altri elementi. L’inevitabile conseguenza di questo atteggiamento si riscontra, ad esempio, in visite di collaudo incentrate in maniera preponderante sulle prescrizioni antinfortunistiche ed in sale macchine con argani e meccanismi ingabbiati all’interno di voluminose strutture di protezione. Protezioni eccessive limitano la facilità di ispezione e di manutenzione dei macchinari, a scapito dell’affidabilità degli impianti e della sicurezza dei passeggeri trasportati. In alcuni casi, pur rimanendo aderente allo spirito della norma, un’applicazione meno letterale dei dettami legislativi può essere in ogni caso efficace, senza pregiudicare le altre caratteristiche dell’installazione. Autore. Mauro Joyeusaz – Cervino S.p.A. |
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| 26/01/2004 |
Uso,
distribuzione, rischio e regolamentazione di cinque gruppi chiave d’inquinanti
chimici - Dal sito di Greenpeace segnaliamo: |
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| 26/01/2004 |
Siena e' la prima Provincia italiana ad aver ottenuto la certificazione ambientale - E' Siena la prima Provincia italiana ad aver ottenuto la certificazione ambientale Iso 14001. La patente di eco-compatibilita' e' stata conseguita ufficialmente dalla citta' lo scorso 6 novembre 2003. |
| 26/01/2004 |
Schemi riassuntivi sulla LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E L’IGIENE DEL LAVORO nel SETTORE AGRICOLO - Segnaliamo dal sito Diritto.it l'interessante documento Schemi riassuntivi sulla LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E L’IGIENE DEL LAVORO nel SETTORE AGRICOLO (57 pagine in PDF). |
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| 26/01/2004 |
Rapporto Responsible Care - Federchimica ha presentato recentemente il IX Rapporto Responsible Care: tutti i dati relativi all'impegno delle imprese chimiche per la tutela dell'Ambiente, la salvaguardia della Sicurezza industriale e la garanzia della Salute dei cittadini e dei lavoratori. Alla presentazione del Rapporto erano presenti il Presidente di Federchimica, Diana Bracco e il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Il IX Rapporto Responsible Care (84 pagine in formato PDF) La Sintesi del IX Rapporto Responsible Care (18 pagine in formato PDF) |
| 26/01/2004 |
Il portale per
le imprese lecchesi -
Segnaliamo la recente nascita del portale per le imprese della provincia di
Lecco: |
| 26/01/2004 |
Investire sul sole - Quella fotovoltaica è una tecnologia in pieno sviluppo e in continua espansione. È il Giappone il primo paese produttore con il 44% del mercato mondiale. Ora l'Ue vuole colmare il divario e battere il gigante orientale. Battere il
gigante orientale. È il grido di battaglia per lanciare il fotovoltaico made in
Europe all'evento di presentazione del Rapporto messo a punto dalla commissione
Energia. È il Giappone il primo paese produttore, con il 44% del mercato, prima
dell'Ue che vanta un buon piazzamento con il 24%. Non abbastanza buono però
viste le sue potenzialità che
potrebbero farla diventare leader del settore energetico più promettente nel
campo delle rinnovabili. La tecnologia fotovoltaica sta vivendo una fase di
evidente sviluppo e di continua espansione sul mercato mondiale raggiungendo,
nel solo 2000, una potenza installata di 250 MWp per arrivare nel corso
dell'anno 2001 a una potenza globale di 300 MWp installati, dimostrando una
fiducia sempre crescente nelle strategie di produzione energetica ecocompatibili. Fonte: La Nuova Ecologia |
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| 26/01/2004 |
Segnala nuovi eventi e manifestazioni Corsi, convegni e seminari - Riportiamo di seguito il calendario dei corsi, convegni, conferenze e seminari che si terranno la prossima settimana (dal 02/02/2004 al 07/02/2004):Martedì, 03/02/2004,
iniziano i seguenti corsi / convegni: Internazionali Feb 3-5 Mercoledì, 04/02/2004,
iniziano i seguenti corsi / convegni: La norma UNI EN ISO 9001:2000, entrata in vigore il 15 dicembre 2000 e più comunemente chiamata VISION 2000, è ora l’unico riferimento, per la certificazione di sistema di gestione per la qualità, per il modo di operare delle organizzazioni. Verranno trattati esempi pratici, aderenti alle diverse realtà aziendali, in modo che i partecipanti possano acquisire la necessaria preparazione per gestire il proprio sistema di gestione in modo ottimale, utilizzandone con efficacia gli strumenti, per ottenere un miglioramento continuo delle attività e -soprattutto- per essere in grado di interpretare più agevolmente le aspettative della propria clientela. Il corso è rivolto ai responsabili di sistema di gestione per la qualità delle aziende, sia già certificate che in fase di certificazione, ai consulenti e a tutti coloro che intendono conoscere le caratteristiche principali introdotte dalla nuova serie di norme. Lo scopo finale, infatti, è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti utili di base per una corretta impostazione, organizzazione e verifica del sistema di gestione per la qualità, atto a soddisfare tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000.
La nuova classificazione delle apparecchiature
laser secondo la CEI EN 60825-1 Internazionali Prévention du suicide Québec, PQ, Canada Renseignements: Association des infirmières et infirmiers en santé du travail du Québec inc. Case postale 160 Succ Delorimier, Montréal PQ H2H 2N6, Téléphone: 514-526-2733 - Télécopieur: 514-528-6296 E-mail: aiistq@qc.aira.com Giovedì, 05/02/2004,
iniziano i seguenti corsi / convegni: Venerdì, 06/02/2004,
si tengono i seguenti convegni: Internazionali Feb 6-7 |
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