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IL
SABATO EUROPEO
DELLA
SICUREZZA E SALUTE
SUL LAVORO,
SICUREZZA NEI TRASPORTI,
SICUREZZA ALIMENTARE
E AMBIENTE
THE
EUROPEAN SATURDAY
OF
SAFETY AND HEALTH
AT WORK,
TRANSPORT SAFETY,
FOOD SAFETY
AND ENVIRONMENT
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| 24/01/2004
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La
Commissione europea inaugura la prima rete di ricerca mondiale che utilizza
esclusivamente l’Ipv6 - L'Union européenne a joué un grand rôle en soutenant
politiquement et financièrement la diffusion rapide du nouveau protocole
internet Ipv6. Cette technologie internet de nouvelle génération permettra de
mieux intégrer de nouveaux services internet chez les particuliers, dans les
entreprises et même dans les véhicules. La Commission européenne a promu la
coopération entre les réseaux de recherche et d'éducation dans le monde
entier pour créer le premier réseau mondial "tout Ipv6". Le service
Ipv6 mondial pour la communauté des chercheurs sera lancé lors de la présentation
inaugurale ("Global IPv6 Service Launch") organisé par la Commission
européenne, les 15 et 16 janvier 2004 à Bruxelles, pour célébrer cette
réalisation.
Informations supplémentaires
Pour plus d'informations, voir:
http://www.global-ipv6.net
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| 24/01/2004
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Les syndicats
et les normes techniques - Le BTS est un membre associé du Comité
Européen de Normalisation (CEN) depuis 1993. Il assure un suivi de l'élaboration
des normes techniques mandatées par la Commission européenne en application
des directives adoptées dans le cadre de la mise en place du Marché Unique
européen.
Développer et coordonner la contribution des syndicats européens dans le
processus de normalisation technique est un des fondements du BTS. Il anime un réseau
d'experts syndicaux avec lequel il assure un suivi des travaux du CEN et de la
politique européenne de normalisation qui touchent aux aspects de santé et de
sécurité au travail. Principalement la sécurité des machines (CEN TC114) et
l'ergonomie de conception (CEN TC122).
Il
Dossier
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SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
-
SAFETY AND HEALTH AT WORK
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| 24/01/2004
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Alcohol and drugs at
work -
Segnaliamo da HSE Alcohol
and drugs at work.
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| 24/01/2004
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Risk of alcoholism
- Little influence at
work increases risk of alcoholism.
People who have little control and little influence over their work run a
greater risk of becoming an alcoholic than occupational groups whose duties
involve greater independence.
NewsLetter 4, 2003, Istituto Svedese
per il Lavoro
http://www.arbetslivsinstitutet.se/workinglife/03-4/04.asp
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| 24/01/2004
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Back pain
common in call centres
- Svezia: Back pain
common in call centres.
Nine out of ten call centre employees experience physical problems.
NewsLetter Istituto per il Lavoro Svedese
http://www.arbetslivsinstitutet.se/workinglife/03-4/05.asp
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| 24/01/2004
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Vibration
increases the risk of rheumatism - Asphalt workers run a six times greater
risk of developing rheumatism in their joints than the average population,
according to a new doctoral dissertation from Linköping University. fonte prevent.se
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| 24/01/2004
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Pubblicazioni
ETUC - Segnaliamo
le seguenti due pubblicazioni dell'ETUC:
La
santé des femmes au travail en Europe.
Des inégalités non reconnues
Laurent Vogel
The
gender workplace health gap in Europe
Laurent Vogel
Plus
d'information:
http://www.etuc.org/tutb/fr/publication_resume26.html
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| 24/01/2004
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Mercato
interno del gas naturale - Internal market in natural gas - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 16 del 23/01/2004 è stata pubblicata la seguente
Rettifica:
Rettifiche
Rettifica della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003).
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1 pagina in
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1 page in PDF)
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SICUREZZA NEI
TRASPORTI - TRANSPORT SAFETY
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| 24/01/2004
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Sistema
mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) - Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS) - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 16 del 23/01/2004 è stata pubblicata la seguente Decisione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2004/71/EC
Decisione della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali
dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su
navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e
sicurezza in mare (SMSSM) [notificata con il numero C(2003) 2912].
Testo rilevante ai fini del SEE.
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2 pagine in
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2 pages in PDF)
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| 24/01/2004
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Agenzia
europea per la sicurezza aerea - European Aviation Safety Agency - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 16 del 23/01/2004 è stato pubblicato il seguente
Regolamento:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante
norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso
dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
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AMBIENTE -
ENVIRONMENT
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| 24/01/2004
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Normativa
sui rifiuti. La Commissione procede nei confronti di 6 Stati membri - La
Commissione europea interviene per proteggere l'ambiente in Europa e procede nei
confronti di Francia, Grecia, Italia, Spagna, Lussemburgo e Regno Unito per
mancata conformità alle normative comunitarie sui rifiuti. In particolare si
tratta delle direttive sulla gestione dei rifiuti in generale, sui rifiuti
pericolosi, sugli oli usati, sulle discariche e sui pericolosi PCB (policlorodifenili).
La normativa in questione intende istituire un sistema efficiente e armonizzato
per la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti. La
Commissione teme che, se gli Stati membri non attueranno correttamente queste
direttive, dovranno affrontare problemi quali lo scarico illegale di rifiuti
oppure una gestione inadeguata delle discariche, situazioni che possono causare
gravi problemi alla salute pubblica e all'ambiente.
A commento delle decisioni adottate, il commissario per l'Ambiente, Margot
Wallström, ha affermato: "La normativa dell'UE in materia di rifiuti punta
a far sì che i rifiuti non danneggino più l'ambiente e la salute pubblica. I
principi della normativa in questione sono in vigore da anni ed è assolutamente
inaccettabile che ancora oggi volumi consistenti di rifiuti siano smaltiti in
maniera illecita e incontrollata in varie regioni dell'UE".
Casi individuali
Italia
La Commissione ha avviato un procedimento nei confronti dell'Italia in quattro
casi diversi.
In due casi è stata adita la Corte di giustizia a causa di incoerenze nella
definizione di "rifiuto" contenuta nella legislazione italiana.
Un caso riguarda i rifiuti in generale. Una legge italiana del 2002 stabilisce
che vari materiali residuali di produzione e di consumo non sono classificabili
come rifiuti. Ciò è in contrasto con la definizione di "rifiuto"
applicabile nell'UE ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti e toglie
fondamento alla corrispondente normativa sui rifiuti. La legge italiana, ad
esempio, esclude dal sistema di controlli istituito dalla direttiva ingenti
quantitativi di rifiuti recuperabili; ciò limita inoltre la possibilità di
controllare le spedizioni di rifiuti da e verso l'Italia, come prevedono invece
le disposizioni internazionali e comunitarie.
Il secondo caso per il quale verrà adita la Corte di giustizia riguarda una
legge nazionale del 2001 che esclude dalla definizione di "rifiuto" le
terre e le rocce da scavo destinate al riutilizzo. La legge italiana
contravviene alla normativa UE in materia di rifiuti ed in particolare alla
direttiva quadro sui rifiuti.
All'Italia è stato inviato un secondo ammonimento scritto a causa delle
numerose discariche illegali o incontrollate presenti sul suo territorio. Nel
2002 erano almeno 4866 le discariche esistenti o in funzione in Italia; di
queste, 3836 apparentemente non sono state sottoposte ad alcun intervento per
impedire eventuali danni ambientali al suolo, alle acque o all'aria; si ritiene
inoltre che 705 possano contenere rifiuti pericolosi. Questo fenomeno interessa
tutto il territorio italiano, anche se in maniera diversa. Le discariche
illegali e incontrollate contravvengono alla normativa UE sui rifiuti (in
particolare alla direttiva quadro sui rifiuti, alla direttiva sui rifiuti
pericolosi e alla direttiva sulle discariche).
All'Italia è stato inviato un secondo ammonimento scritto anche per
l'inquinamento provocato da una discarica abusiva a Lodi, in Lombardia.
Spagna
La Commissione ha deciso di deferire la Spagna alla Corte di giustizia a causa
di una discarica illegale situata a Olvera, a Cadice, che non presenta alcun
sistema di trattamento dei rifiuti e dove l'acqua filtra nel terreno e si
riversa nel fiume Salado, mettendo a rischio la qualità delle acque
sotterranee. Nel sito sono stati inoltre riscontrati problemi per quanto
riguarda il rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e di
ispezioni previste dalla direttiva quadro sui rifiuti. La Commissione ritiene
che la discarica debba essere chiusa e che debba essere attuato un piano di
bonifica.
La Commissione ha inoltre inviato alla Spagna un secondo ammonimento scritto
riguardante una discarica abusiva situata nei comuni di Corcubión e Cée a La
Coruña, in Galizia. Secondo le autorità spagnole la discarica dovrebbe essere
chiusa e sostituita da un nuovo impianto, ma la Commissione non ha ricevuto
alcuna conferma della chiusura né le disposizioni applicabili per la fase
successiva alla chiusura.
Lussemburgo
Il 5 dicembre 2002 la Corte di giustizia ha condannato il Lussemburgo per non
aver adottato un piano per la raccolta e lo smaltimento di apparecchiature di
grandi dimensioni contenenti policlorodifenili (PCB) (causa C-174/01). Poiché
il Lussemburgo non ha ancora notificato il piano richiesto, la Commissione ha
inviato un primo ammonimento scritto affinché lo Stato membro provveda a
conformarsi alla sentenza della Corte; in caso contrario, potrebbero essere
comminate ingenti sanzioni pecuniarie.
Francia
La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nei confronti della
Francia perché la legislazione francese di attuazione della direttiva sulle
discariche è incompleta. In particolare, non riguarda i rifiuti inerti di
costruzione e demolizione, che invece rientrano nella direttiva e che devono
dunque figurare anche nella legislazione francese.
La Francia è deferita davanti alla Corte di giustizia anche per non aver
adottato alcune misure riguardanti lo smaltimento degli oli esausti in
condizioni di sicurezza, tra cui le misure finalizzate a privilegiare il
trattamento di tali oli mediante rigenerazione qualora non vi siano ostacoli
tecnici, economici od organizzativi che lo impediscano. La Commissione ritiene
che ciò contravvenga alle disposizioni della direttiva sugli oli usati.
La Commissione ha infine inviato alla Francia un secondo ammonimento scritto a
causa delle numerose discariche illegali e incontrollate presenti sul suo
territorio. Le autorità francesi hanno riconosciuto l'esistenza e il
funzionamento di circa 1400 discariche abusive o incontrollate nel 2001 e stanno
prendendo provvedimenti per affrontare il problema, che tuttavia sono ben lungi
dall'essere conformi alle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti e
della direttiva sulle discariche.
Grecia
A seguito dell'indagine avviata dopo la presentazione di una denuncia, la
Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nei confronti della Grecia
riguardo allo smaltimento illecito di rifiuti a Palania, nell'Attica orientale.
La Grecia apparentemente sta prendendo alcuni provvedimenti di carattere
generale per migliorare la gestione dei rifiuti nella regione, ma i problemi
connessi alle discariche abusive permangono.
Regno Unito
La Commissione ha notificato un secondo ammonimento scritto al Regno Unito perché
non è soddisfatta di come lo Stato membro rispetta la normativa UE sui rifiuti
per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti di amalgama prodotti da
interventi di odontoiatria. È questo l'esito di un'indagine svolta dopo una
denuncia secondo la quale nel Regno Unito come prassi non vengono usati filtri o
separatori per gli amalgami, con la conseguenza che un'elevata quantità di
amalgami tossici contenenti mercurio si riversa nell'ambiente; l'indagine ha
messo in luce vari punti deboli nell'attuazione della direttiva quadro sui
rifiuti e della direttiva sui rifiuti pericolosi riguardo a questo tipo
specifico di rifiuti. In particolare, i rifiuti di amalgama non sono considerati
rifiuti pericolosi, come previsto dalla normativa UE. Le autorità del Regno
Unito hanno promesso di adottare una nuova legislazione in merito, ma finora la
Commissione non ha ricevuto alcuna notifica al riguardo.
Normativa
Direttiva quadro sui rifiuti
Nel 1975 l'UE ha adottato una direttiva nota come direttiva quadro sui rifiuti(1),
che istituisce le disposizioni di base per gli Stati membri riguardo alla
gestione dei rifiuti e definisce cosa s'intende per "rifiuto". Gli
Stati membri devono garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza
creare rischi per le acque, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna; inoltre,
devono impedire che lo smaltimento dei rifiuti causi inconvenienti da rumori
eccessivi od odori sgradevoli o danneggi il paesaggio e i siti di particolare
interesse naturalistico. Gli Stati membri devono inoltre vietare lo scarico e lo
smaltimento incontrollato dei rifiuti.
Devono infine istituire una rete integrata ed efficace di impianti di
smaltimento dei rifiuti, devono preparare piani di gestione dei rifiuti e
garantire che chi provvede allo stoccaggio dei rifiuti li manipoli adeguatamente
e che le operazioni di trattamento siano subordinate all'ottenimento di
un'autorizzazione.
Le imprese di raccolta dei rifiuti devono disporre di un'autorizzazione speciale
per effettuare tali operazioni o essere registrate; le imprese che effettuano la
raccolta o lo smaltimento dei rifiuti sono soggette ad ispezioni periodiche e
devono conservare registri dei rifiuti che gestiscono. Il termine ultimo per
l'attuazione della direttiva originaria era fissato al 1977; nel 1993 sono
entrate in vigore modifiche che intendevano rafforzare e chiarire la direttiva
del 1975.
Direttiva sui PCB e PCT
La direttiva sui PCB/PCT(2) riguarda varie sostanze chimiche che, per
la loro tossicità e tendenza al bioaccumulo (cioè all'accumulo nei tessuti di
organismi viventi) rappresentano una particolare minaccia per l'ambiente e per
la salute umana. La direttiva intende garantire lo smaltimento controllato dei
PCB negli Stati membri. In particolare, tutte le imprese impegnate nella
decontaminazione e/o nello smaltimento dei PCB, o che utilizzano PCB o
apparecchiature contenenti PCB, devono prima ottenere un'autorizzazione. La
direttiva fissa inoltre obblighi per la decontaminazione o lo smaltimento delle
apparecchiature contenenti PCB e per lo smaltimento dei PCB usati, per garantire
che queste sostanze siano eliminate completamente. In particolare, gli Stati
membri devono adottare e comunicare alla Commissione inventari delle
apparecchiature di questo tipo contenenti quantitativi di PCB superiori ad un
limite specificato. Gli Stati membri devono inoltre adottare e comunicare alla
Commissione piani per la decontaminazione e lo smaltimento sicuri delle
apparecchiature contenenti PCB e bozze di piani per la raccolta e lo smaltimento
degli apparecchi non soggetti ad inventario.
Direttiva sulle discariche
La direttiva sulle discariche(3) istituisce varie disposizioni
dettagliate che le discariche di rifiuti devono rispettare obbligatoriamente. In
particolare, per quanto riguarda le discariche esistenti, il gestore deve
presentare all'autorità competente un piano di riassetto, da approvare entro il
16 luglio 2002, contenente indicazioni su come verranno soddisfatte le
disposizioni della direttiva nei tempi richiesti. L'obiettivo è quello di
prevenire o attenuare gli effetti negativi che possono essere provocati da siti
di discarica inaccettabili, quali, ad esempio, l'inquinamento delle acque di
superficie, delle acque sotterranee, del suolo e dell'aria. Le discariche di
rifiuti possono avere un impatto negativo anche sull'ambiente a livello
mondiale, ad esempio se producono gas a effetto serra o se presentano rischi per
la salute umana. La direttiva vieta anche lo smaltimento in discarica di alcuni
tipi di rifiuti, come i pneumatici usati, e stabilisce che gli Stati membri
devono ridurre il quantitativo di rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica
al 35% dei livelli raggiunti nel 1995: grazie a questa misura si dovrebbe
limitare l'impatto negativo della messa in discarica e incentivare invece il
recupero dei rifiuti.
Direttiva sui rifiuti pericolosi
La direttiva sui rifiuti pericolosi(4) istituisce il quadro normativo
comunitario per la gestione dei rifiuti pericolosi e in questo integra la
direttiva quadro sui rifiuti, che rappresenta invece il contesto normativo
generale per tutti i rifiuti, pericolosi o meno, e fornisce, in particolare, le
principali definizioni di concetti quali "rifiuto",
"smaltimento" e "recupero". Il concetto di "rifiuto
pericoloso" viene definito nella direttiva specifica sui rifiuti pericolosi
e questa, a sua volta, rimanda ad un elenco obbligatorio noto come elenco dei
rifiuti pericolosi.
Direttiva sugli oli usati
La direttiva sugli oli usati(5) intende creare un sistema armonizzato
per la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento degli oli
esausti, come gli oli lubrificanti per i veicoli, gli oli esausti di vari tipi
di motori a combustione, dei sistemi di trasmissione e altri. La direttiva punta
inoltre a proteggere l'ambiente dagli effetti dannosi di queste operazioni. Gli
oli esausti sono pericolosi perché sono cancerogeni e, se confluiscono in
fiumi, laghi e corsi d'acqua, possono mettere in pericolo le forme di vita
acquatica e contaminare il suolo. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri
devono dare la massima priorità alla rigenerazione degli oli usati rispetto ad
altri metodi di smaltimento.
Iter procedurale
L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere
nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.
Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i
presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette
allo Stato membro in questione una lettera di "costituzione in mora"
(o "primo ammonimento scritto"), in cui intima alle autorità del
paese di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito,
solitamente fissato a due mesi.
Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in
questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un
"parere motivato" (o "secondo ammonimento scritto") in cui
illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una
violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un
determinato termine (di solito due mesi).
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può
decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire
contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee. Sempre a norma dell'articolo
228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie
allo Stato membro interessato.
Per le statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il sito
web:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
(1) Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla
direttiva 91/156/CEE.
(2) Direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).
(3) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di
rifiuti.
(4) Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti
pericolosi.
(5) Direttiva 75/439/CEE del Consiglio concernente l'eliminazione
degli oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE.
Fonte:
ToscanaEuropa
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SICUREZZA ALIMENTARE - FOOD
SAFETY
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| 24/012/2004
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Studio danese
sulla presenza di OGM nei mangimi - Il
ministero
dell’Agricoltura della Danimarca ha realizzato uno studio sulla presenza
di materiali derivati da piante geneticamente modificate nei mangimi composti
destinati all’alimentazione di suini, bovini e avicoli.
Lo studio è stato eseguito su 100 campioni di alimenti composti per animali
contenenti soia o mais provenienti da 40 stabilimenti diversi. I campioni sono
stati analizzati mediante PCR per determinare la presenza o meno di 10 linee di
soia e mais geneticamente modificati.
Su tutti i campioni di soia provenienti dalla "Roundup Ready Soya" è
stato rilevato materiale OGM, mentre nei campioni di mais il contenuto di OGM è
risultato molto limitato.
Secondo le autorità competenti, l’alto contenuto di soia OGM nei mangimi non
è sorprendente, poiché i produttori di mangimi danesi importano elevate
quantità di soia dall’Argentina, dove gran parte della produzione è OGM.
D’altra parte, il basso livello di mais OGM, riscontrato in questo studio, è
da attribuire alla sua provenienza europea, dove soltanto in poche regioni si
produce mais OGM
Fonte: Venerdì, 19
dicembre 2003/Newsletter from the Danish Ministry of Food, Agriculture and
Fisheries. Nº 17/Danimarca - http://www.fvm.dk
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| 24/01/2004
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UE:
approvati programmi per la promozione dei prodotti agricoli - La
Commissione europea ha dato il via libera al finanziamento di 29 campagne di
informazione e vendita di prodotti agricoli, di cui sette a favore di
organizzazioni italiane.
I 29 programmi potranno contare su un bilancio globale di 58,5 milioni di euro
di cui il 50% è a carico dell'UE. I programmi interessano, oltre all'Italia,
anche Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Olanda, Finlandia,
Regno Unito. Per l'Italia, sono sette le organizzazioni, tra cooperative,
associazioni, unioni e confederazioni di produttori agricoli, che potranno
contare per periodi che vanno da uno a tre anni, su 5,22 milioni di euro di
contributi europei a cui verranno aggiunti finanziamenti nazionali per un
totale di quasi 10,5 milioni di euro.
Le organizzazioni che beneficeranno del finanziamento europeo sono l'Amab (per
prodotti biologici); l'Assocarni; la Confederazione italiana agricoltori; il
Consiglio biologico per lo sviluppo sostenibile; la Cooperativa zootecnica
scaligera; l'Unaproa (per ortofrutticoli).
Fonte: Venerdì, 9
gennaio 2004/L'Arena
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| 24/01/2004
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MIPAF: made
in Europe è necessario per difendere il made in Italy - “Il ministro
Urso ha perfettamente ragione: la proposta di istituire il marchio Made in
Europe non cancella il Made in Italy, ma è la necessaria premessa per
evidenziare il paese di provenienza delle merci”.
Lo dichiara il Ministro
delle Politiche agricole e forestali, Gianni Alemanno, in merito alle
dichiarazioni del Viceministro alle Attività Produttive con Delega al
Commercio estero, Adolfo Urso, sulla istituzione del marchio Made in Europe.
“Infatti – spiega Alemanno – per le normative dell’Unione europea un
singolo paese membro non può imporre l’obbligatorietà del marchio di
provenienza ma può farlo soltanto nell’ambito della cornice europea”.
“Istituire il marchio Made in Europe – conclude il Ministro – non
significa quindi abolire la difesa della provenienza nazionale delle merci, ma
al contrario renderla possibile in tutto il mercato interno. L’importante è
che al Made in Europe sia obbligatoriamente associata anche la specifica del
Made in Italy”.
Fonte: Martedì, 13
gennaio 2004/MIPAF/Comunicato Stampa
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| 24/01/2004
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Europa:
aumenta la concentrazione nel commercio al dettaglio di alimentari - Nell'Europa
occidentale la concentrazione del commercio al dettaglio di alimentari
continua ad aumentare in direzione di poche grandi imprese.
Nel 2002 i gruppi Carrefour (Francia), Metro Group (Germania), Tesco (Gran
Bretagna ), Rewe Gruppe (Germania ), ITM Intermarché (Francia), Aldi
(Germania) ed Edeka-AVA (Germania), hanno realizzato, nell´insieme, ben 313,9
miliardi di euro, ossia il 28,3% del fatturato al dettaglio di alimentari in
Europa occidentale. Raffrontando con il 1998, la loro quota complessiva è
cresciuta di 5,6 punti percentuale.
Le previsioni stimano che nel 2006 queste imprese, complessivamente,
realizzeranno circa 517,6 miliardi di euro, corrispondenti al 36,8% del
fatturato al dettaglio di alimentari nell´Europa occidentale.
Fonte: Martedì, 13
gennaio 2004/Ice düsseldorf
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| 24/01/2004
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La
Commissione Europea adotta misure per identificare gli OGM negli alimenti e
nei mangimi - La
Commissione europea ha adottato un sistema per poter identificare in modo
esatto il contenuto di organismi geneticamente modificati (OGM) nei prodotti
alimentari e nei mangimi.
Ad ogni OGM autorizzato per l’utilizzo in territorio comunitario, verrà
assegnato un codice univoco. Questo codice dovrà essere indicato su tutti i
prodotti che contengano l’OGM, permettendo così la sua tracciabilità lungo
la catena di produzione e distribuzione.
Fonte: Lunedì,
19 gennaio 2004/Commissione Europea - http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh
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| 24/01/2004
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Controlli da
effettuare nel 2004 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite
di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti
di origine vegetale - Community monitoring programme for 2004 to ensure
compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and
certain other products of plant origin - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 16 del 23/01/2004 è stata pubblicata la seguente
Raccomandazione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2004/74/EC
Raccomandazione della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativa a un programma
comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2004 per garantire il
rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e
nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale [notificata
con il numero C(2003) 5400].
Testo rilevante ai fini del SEE.
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(
5 pagine in
PDF -
5 pages in PDF)
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| 24/01/2004
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Igiene dei
prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi
liquidi sfusi - Hygiene of foodstuffs as regards the transport of bulk
liquid oils and fats by sea - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 15 del 22/01/2004 è stata pubblicata la seguente
Direttiva:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica la
direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto
marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.
Testo rilevante ai fini del SEE.
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(
6 pagine in
PDF -
6 pages in PDF)
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| 24/01/2004
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Quantità
massime di residui di alcuni antiparassitari - Maximum levels for certain
pesticide residues - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 14 del 21/01/2004 è stata pubblicata la seguente
Rettifica:
Rettifiche
Rettifica della direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che
modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di
alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti
alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale,
compresi gli ortofrutticoli (GU L 155 del 24.6.2003).
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(
1 pagina in
PDF -
1 page in PDF)
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| 24/01/2004
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Additivi
appartenenti al gruppo degli oligoelementi - Additives in feedingstuffs
belonging to the group of trace elements - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 14 del 21/01/2004 è stata pubblicata la seguente
Rettifica:
Rettifiche
Rettifica del regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio
2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi
appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU
L 187 del 26.7.2003).
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| 24/01/2004
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Prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare - Foods for
particular nutritional uses - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 14 del 21/01/2004 è stata pubblicata la seguente
Direttiva:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Direttiva 2004/5/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che modifica la
direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato.
Testo rilevante ai fini del SEE.
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| 24/01/2004
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Quantità
massime di residui di fenamifos - Maximum residue levels for fenamiphos
- Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 14 del 21/01/2004 è stata pubblicata la seguente
Direttiva:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Direttiva 2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le
direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda
le quantità massime di residui di fenamifos.
Testo rilevante ai fini del SEE.
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9 pagine in
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| 24/01/2004
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Politica
comune della pesca
- Common fisheries policy
- Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stata pubblicata la seguente Decisione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2003/849/EC
Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modifica della
decisione 2003/566/CE relativa alla partecipazione finanziaria alla
realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per
l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili
nell'ambito della politica comune della pesca [notificata con il numero
C(2003) 5221].
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2 pagine in
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Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stata pubblicata la seguente Decisione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2003/849/EC
Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativa alla partecipazione
finanziaria alla realizzazione di talune azioni previste dagli Stati membri nel
corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e
sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (seconda
quota) [notificata con il numero C(2003) 5228].
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5 pagine in
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| 24/01/2004
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Brucellosi
bovina e leucosi bovina enzootica - Bovine brucellosis and
enzootic bovine leukosis - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stata pubblicata la seguente Decisione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2003/849/EC
Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione
2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province dell'Italia
sono indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica [notificata con
il numero C(2003) 5063].
Testo rilevante ai fini del SEE.
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2 pagine in
PDF -
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| 24/01/2004
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Mele e pere -
Apples and pears - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stato pubblicato il seguente
Regolamento:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che
stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele.
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16 pagine in
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Bioetanolo -
Bioethanol - Nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stato pubblicato il seguente
Regolamento:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Regolamento (CE) n. 86/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che
stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pere.
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9 pagine in
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INTERNATIONAL NEWS (EXTRA UE)
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24/01/2004
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Messa al bando
dell'amianto in Australia - From 31 December 2003, chrysotile asbestos ('white'
asbestos) cannot be imported into Australia, or used or sold in any product in
workplaces covered by occupational safety and health, minerals and petroleum
legislation in Western Australia. Il
documento
Fonte: Diario
per la Prevenzione
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24/01/2004
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ISO 9000 et
après: Impact sur la performance en SST dans l'entreprise manufacturière - Riportiamo di seguito la segnalazione della seguente interessante pubblicazione,
in lingua francese, dal sito dell'IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail - Canada):
Jacqueline Dionne-Proulx, Jean-Bernard Carrière, Yves Beauchamp
"ISO 9000 et après : Impact sur la performance en SST
dans l'entreprise manufacturière"
Rapport de recherche 2003.
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92 pages
in PDF)
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