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24 GENNAIO 2004

       

IL SABATO EUROPEO DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, SICUREZZA NEI TRASPORTI, SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTE

THE EUROPEAN SATURDAY OF SAFETY AND HEALTH AT WORK, TRANSPORT SAFETY, FOOD SAFETY AND ENVIRONMENT

  

    

24/01/2004

La Commissione europea inaugura la prima rete di ricerca mondiale che utilizza esclusivamente l’Ipv6 - L'Union européenne a joué un grand rôle en soutenant politiquement et financièrement la diffusion rapide du nouveau protocole internet Ipv6. Cette technologie internet de nouvelle génération permettra de mieux intégrer de nouveaux services internet chez les particuliers, dans les entreprises et même dans les véhicules. La Commission européenne a promu la coopération entre les réseaux de recherche et d'éducation dans le monde entier pour créer le premier réseau mondial "tout Ipv6". Le service Ipv6 mondial pour la communauté des chercheurs sera lancé lors de la présentation inaugurale ("Global IPv6 Service Launch") organisé par la Commission européenne, les 15 et 16 janvier 2004 à Bruxelles, pour célébrer cette réalisation.
 
Informations supplémentaires
Pour plus d'informations, voir:
http://www.global-ipv6.net

  

    

24/01/2004

Les syndicats et les normes techniques - Le BTS est un membre associé du Comité Européen de Normalisation (CEN) depuis 1993. Il assure un suivi de l'élaboration des normes techniques mandatées par la Commission européenne en application des directives adoptées dans le cadre de la mise en place du Marché Unique européen. 
Développer et coordonner la contribution des syndicats européens dans le processus de normalisation technique est un des fondements du BTS. Il anime un réseau d'experts syndicaux avec lequel il assure un suivi des travaux du CEN et de la politique européenne de normalisation qui touchent aux aspects de santé et de sécurité au travail. Principalement la sécurité des machines (CEN TC114) et l'ergonomie de conception (CEN TC122).
Il Dossier

  

     

 SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - SAFETY AND HEALTH AT WORK
 

   

24/01/2004

Alcohol and drugs at work - Segnaliamo da HSE Alcohol and drugs at work.

 

   

24/01/2004

Risk of alcoholism - Little influence at work increases risk of alcoholism.
People who have little control and little influence over their work run a greater risk of becoming an alcoholic than occupational groups whose duties involve greater independence.
NewsLetter 4,  2003,  Istituto Svedese per il Lavoro
http://www.arbetslivsinstitutet.se/workinglife/03-4/04.asp

 

   

24/01/2004

Back pain common in call centres - Svezia: Back pain common in call centres.
Nine out of ten call centre employees experience physical problems.
NewsLetter Istituto per il Lavoro Svedese
http://www.arbetslivsinstitutet.se/workinglife/03-4/05.asp

 

   

24/01/2004

Vibration increases the risk of rheumatism - Asphalt workers run a six times greater risk of developing rheumatism in their joints than the average population, according to a new doctoral dissertation from Linköping University. fonte prevent.se

 

   

24/01/2004

Pubblicazioni ETUC - Segnaliamo le seguenti due pubblicazioni dell'ETUC:
La santé des femmes au travail en Europe.
Des inégalités non reconnues

Laurent Vogel
The gender workplace health gap in Europe
Laurent Vogel 

Plus d'information: http://www.etuc.org/tutb/fr/publication_resume26.html

 

   

24/01/2004

Mercato interno del gas naturale - Internal market in natural gas - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 23/01/2004 è stata pubblicata la seguente Rettifica:
Rettifiche
Rettifica della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003).

( 1 pagina in PDF - 1 page in PDF)

  

    

SICUREZZA NEI TRASPORTI - TRANSPORT SAFETY

 

   

24/01/2004

Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) - Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 23/01/2004 è stata pubblicata la seguente Decisione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2004/71/EC
Decisione della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) [notificata con il numero C(2003) 2912].
Testo rilevante ai fini del SEE.

( 2 pagine in PDF - 2 pages in PDF)

  

    

24/01/2004

Agenzia europea per la sicurezza aerea - European Aviation Safety Agency - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 23/01/2004 è stato pubblicato il seguente Regolamento:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

( 3 pagine in PDF - 3 pages in PDF)

      

AMBIENTE - ENVIRONMENT

  

    

24/01/2004

Normativa sui rifiuti. La Commissione procede nei confronti di 6 Stati membri - La Commissione europea interviene per proteggere l'ambiente in Europa e procede nei confronti di Francia, Grecia, Italia, Spagna, Lussemburgo e Regno Unito per mancata conformità alle normative comunitarie sui rifiuti. In particolare si tratta delle direttive sulla gestione dei rifiuti in generale, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle discariche e sui pericolosi PCB (policlorodifenili). La normativa in questione intende istituire un sistema efficiente e armonizzato per la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti. La Commissione teme che, se gli Stati membri non attueranno correttamente queste direttive, dovranno affrontare problemi quali lo scarico illegale di rifiuti oppure una gestione inadeguata delle discariche, situazioni che possono causare gravi problemi alla salute pubblica e all'ambiente.

A commento delle decisioni adottate, il commissario per l'Ambiente, Margot Wallström, ha affermato: "La normativa dell'UE in materia di rifiuti punta a far sì che i rifiuti non danneggino più l'ambiente e la salute pubblica. I principi della normativa in questione sono in vigore da anni ed è assolutamente inaccettabile che ancora oggi volumi consistenti di rifiuti siano smaltiti in maniera illecita e incontrollata in varie regioni dell'UE".

Casi individuali

Italia
La Commissione ha avviato un procedimento nei confronti dell'Italia in quattro casi diversi.
In due casi è stata adita la Corte di giustizia a causa di incoerenze nella definizione di "rifiuto" contenuta nella legislazione italiana.
Un caso riguarda i rifiuti in generale. Una legge italiana del 2002 stabilisce che vari materiali residuali di produzione e di consumo non sono classificabili come rifiuti. Ciò è in contrasto con la definizione di "rifiuto" applicabile nell'UE ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti e toglie fondamento alla corrispondente normativa sui rifiuti. La legge italiana, ad esempio, esclude dal sistema di controlli istituito dalla direttiva ingenti quantitativi di rifiuti recuperabili; ciò limita inoltre la possibilità di controllare le spedizioni di rifiuti da e verso l'Italia, come prevedono invece le disposizioni internazionali e comunitarie.

Il secondo caso per il quale verrà adita la Corte di giustizia riguarda una legge nazionale del 2001 che esclude dalla definizione di "rifiuto" le terre e le rocce da scavo destinate al riutilizzo. La legge italiana contravviene alla normativa UE in materia di rifiuti ed in particolare alla direttiva quadro sui rifiuti.
All'Italia è stato inviato un secondo ammonimento scritto a causa delle numerose discariche illegali o incontrollate presenti sul suo territorio. Nel 2002 erano almeno 4866 le discariche esistenti o in funzione in Italia; di queste, 3836 apparentemente non sono state sottoposte ad alcun intervento per impedire eventuali danni ambientali al suolo, alle acque o all'aria; si ritiene inoltre che 705 possano contenere rifiuti pericolosi. Questo fenomeno interessa tutto il territorio italiano, anche se in maniera diversa. Le discariche illegali e incontrollate contravvengono alla normativa UE sui rifiuti (in particolare alla direttiva quadro sui rifiuti, alla direttiva sui rifiuti pericolosi e alla direttiva sulle discariche).
All'Italia è stato inviato un secondo ammonimento scritto anche per l'inquinamento provocato da una discarica abusiva a Lodi, in Lombardia.

Spagna
La Commissione ha deciso di deferire la Spagna alla Corte di giustizia a causa di una discarica illegale situata a Olvera, a Cadice, che non presenta alcun sistema di trattamento dei rifiuti e dove l'acqua filtra nel terreno e si riversa nel fiume Salado, mettendo a rischio la qualità delle acque sotterranee. Nel sito sono stati inoltre riscontrati problemi per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e di ispezioni previste dalla direttiva quadro sui rifiuti. La Commissione ritiene che la discarica debba essere chiusa e che debba essere attuato un piano di bonifica.
La Commissione ha inoltre inviato alla Spagna un secondo ammonimento scritto riguardante una discarica abusiva situata nei comuni di Corcubión e Cée a La Coruña, in Galizia. Secondo le autorità spagnole la discarica dovrebbe essere chiusa e sostituita da un nuovo impianto, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna conferma della chiusura né le disposizioni applicabili per la fase successiva alla chiusura.

Lussemburgo
Il 5 dicembre 2002 la Corte di giustizia ha condannato il Lussemburgo per non aver adottato un piano per la raccolta e lo smaltimento di apparecchiature di grandi dimensioni contenenti policlorodifenili (PCB) (causa C-174/01). Poiché il Lussemburgo non ha ancora notificato il piano richiesto, la Commissione ha inviato un primo ammonimento scritto affinché lo Stato membro provveda a conformarsi alla sentenza della Corte; in caso contrario, potrebbero essere comminate ingenti sanzioni pecuniarie.

Francia
La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nei confronti della Francia perché la legislazione francese di attuazione della direttiva sulle discariche è incompleta. In particolare, non riguarda i rifiuti inerti di costruzione e demolizione, che invece rientrano nella direttiva e che devono dunque figurare anche nella legislazione francese.

La Francia è deferita davanti alla Corte di giustizia anche per non aver adottato alcune misure riguardanti lo smaltimento degli oli esausti in condizioni di sicurezza, tra cui le misure finalizzate a privilegiare il trattamento di tali oli mediante rigenerazione qualora non vi siano ostacoli tecnici, economici od organizzativi che lo impediscano. La Commissione ritiene che ciò contravvenga alle disposizioni della direttiva sugli oli usati.

La Commissione ha infine inviato alla Francia un secondo ammonimento scritto a causa delle numerose discariche illegali e incontrollate presenti sul suo territorio. Le autorità francesi hanno riconosciuto l'esistenza e il funzionamento di circa 1400 discariche abusive o incontrollate nel 2001 e stanno prendendo provvedimenti per affrontare il problema, che tuttavia sono ben lungi dall'essere conformi alle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti e della direttiva sulle discariche.

Grecia
A seguito dell'indagine avviata dopo la presentazione di una denuncia, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nei confronti della Grecia riguardo allo smaltimento illecito di rifiuti a Palania, nell'Attica orientale. La Grecia apparentemente sta prendendo alcuni provvedimenti di carattere generale per migliorare la gestione dei rifiuti nella regione, ma i problemi connessi alle discariche abusive permangono.

Regno Unito
La Commissione ha notificato un secondo ammonimento scritto al Regno Unito perché non è soddisfatta di come lo Stato membro rispetta la normativa UE sui rifiuti per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti di amalgama prodotti da interventi di odontoiatria. È questo l'esito di un'indagine svolta dopo una denuncia secondo la quale nel Regno Unito come prassi non vengono usati filtri o separatori per gli amalgami, con la conseguenza che un'elevata quantità di amalgami tossici contenenti mercurio si riversa nell'ambiente; l'indagine ha messo in luce vari punti deboli nell'attuazione della direttiva quadro sui rifiuti e della direttiva sui rifiuti pericolosi riguardo a questo tipo specifico di rifiuti. In particolare, i rifiuti di amalgama non sono considerati rifiuti pericolosi, come previsto dalla normativa UE. Le autorità del Regno Unito hanno promesso di adottare una nuova legislazione in merito, ma finora la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica al riguardo.

Normativa

Direttiva quadro sui rifiuti
Nel 1975 l'UE ha adottato una direttiva nota come direttiva quadro sui rifiuti(1), che istituisce le disposizioni di base per gli Stati membri riguardo alla gestione dei rifiuti e definisce cosa s'intende per "rifiuto". Gli Stati membri devono garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza creare rischi per le acque, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna; inoltre, devono impedire che lo smaltimento dei rifiuti causi inconvenienti da rumori eccessivi od odori sgradevoli o danneggi il paesaggio e i siti di particolare interesse naturalistico. Gli Stati membri devono inoltre vietare lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
Devono infine istituire una rete integrata ed efficace di impianti di smaltimento dei rifiuti, devono preparare piani di gestione dei rifiuti e garantire che chi provvede allo stoccaggio dei rifiuti li manipoli adeguatamente e che le operazioni di trattamento siano subordinate all'ottenimento di un'autorizzazione.

Le imprese di raccolta dei rifiuti devono disporre di un'autorizzazione speciale per effettuare tali operazioni o essere registrate; le imprese che effettuano la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti sono soggette ad ispezioni periodiche e devono conservare registri dei rifiuti che gestiscono. Il termine ultimo per l'attuazione della direttiva originaria era fissato al 1977; nel 1993 sono entrate in vigore modifiche che intendevano rafforzare e chiarire la direttiva del 1975.

Direttiva sui PCB e PCT
La direttiva sui PCB/PCT(2) riguarda varie sostanze chimiche che, per la loro tossicità e tendenza al bioaccumulo (cioè all'accumulo nei tessuti di organismi viventi) rappresentano una particolare minaccia per l'ambiente e per la salute umana. La direttiva intende garantire lo smaltimento controllato dei PCB negli Stati membri. In particolare, tutte le imprese impegnate nella decontaminazione e/o nello smaltimento dei PCB, o che utilizzano PCB o apparecchiature contenenti PCB, devono prima ottenere un'autorizzazione. La direttiva fissa inoltre obblighi per la decontaminazione o lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB e per lo smaltimento dei PCB usati, per garantire che queste sostanze siano eliminate completamente. In particolare, gli Stati membri devono adottare e comunicare alla Commissione inventari delle apparecchiature di questo tipo contenenti quantitativi di PCB superiori ad un limite specificato. Gli Stati membri devono inoltre adottare e comunicare alla Commissione piani per la decontaminazione e lo smaltimento sicuri delle apparecchiature contenenti PCB e bozze di piani per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario.

Direttiva sulle discariche
La direttiva sulle discariche(3) istituisce varie disposizioni dettagliate che le discariche di rifiuti devono rispettare obbligatoriamente. In particolare, per quanto riguarda le discariche esistenti, il gestore deve presentare all'autorità competente un piano di riassetto, da approvare entro il 16 luglio 2002, contenente indicazioni su come verranno soddisfatte le disposizioni della direttiva nei tempi richiesti. L'obiettivo è quello di prevenire o attenuare gli effetti negativi che possono essere provocati da siti di discarica inaccettabili, quali, ad esempio, l'inquinamento delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo e dell'aria. Le discariche di rifiuti possono avere un impatto negativo anche sull'ambiente a livello mondiale, ad esempio se producono gas a effetto serra o se presentano rischi per la salute umana. La direttiva vieta anche lo smaltimento in discarica di alcuni tipi di rifiuti, come i pneumatici usati, e stabilisce che gli Stati membri devono ridurre il quantitativo di rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica al 35% dei livelli raggiunti nel 1995: grazie a questa misura si dovrebbe limitare l'impatto negativo della messa in discarica e incentivare invece il recupero dei rifiuti.

Direttiva sui rifiuti pericolosi
La direttiva sui rifiuti pericolosi(4) istituisce il quadro normativo comunitario per la gestione dei rifiuti pericolosi e in questo integra la direttiva quadro sui rifiuti, che rappresenta invece il contesto normativo generale per tutti i rifiuti, pericolosi o meno, e fornisce, in particolare, le principali definizioni di concetti quali "rifiuto", "smaltimento" e "recupero". Il concetto di "rifiuto pericoloso" viene definito nella direttiva specifica sui rifiuti pericolosi e questa, a sua volta, rimanda ad un elenco obbligatorio noto come elenco dei rifiuti pericolosi.

Direttiva sugli oli usati
La direttiva sugli oli usati(5) intende creare un sistema armonizzato per la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento degli oli esausti, come gli oli lubrificanti per i veicoli, gli oli esausti di vari tipi di motori a combustione, dei sistemi di trasmissione e altri. La direttiva punta inoltre a proteggere l'ambiente dagli effetti dannosi di queste operazioni. Gli oli esausti sono pericolosi perché sono cancerogeni e, se confluiscono in fiumi, laghi e corsi d'acqua, possono mettere in pericolo le forme di vita acquatica e contaminare il suolo. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono dare la massima priorità alla rigenerazione degli oli usati rispetto ad altri metodi di smaltimento.

Iter procedurale
L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.
Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una lettera di "costituzione in mora" (o "primo ammonimento scritto"), in cui intima alle autorità del paese di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi.

Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" (o "secondo ammonimento scritto") in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.

Per le statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il sito web:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions

(1) Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE.
(2) Direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).
(3) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti.
(4) Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
(5) Direttiva 75/439/CEE del Consiglio concernente l'eliminazione degli oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE.

Fonte: ToscanaEuropa

     
SICUREZZA ALIMENTARE - FOOD SAFETY
 

   

24/012/2004

Studio danese sulla presenza di OGM nei mangimi - Il ministero dell’Agricoltura della Danimarca ha realizzato uno studio sulla presenza di materiali derivati da piante geneticamente modificate nei mangimi composti destinati all’alimentazione di suini, bovini e avicoli. 
Lo studio è stato eseguito su 100 campioni di alimenti composti per animali contenenti soia o mais provenienti da 40 stabilimenti diversi. I campioni sono stati analizzati mediante PCR per determinare la presenza o meno di 10 linee di soia e mais geneticamente modificati.
Su tutti i campioni di soia provenienti dalla "Roundup Ready Soya" è stato rilevato materiale OGM, mentre nei campioni di mais il contenuto di OGM è risultato molto limitato.
Secondo le autorità competenti, l’alto contenuto di soia OGM nei mangimi non è sorprendente, poiché i produttori di mangimi danesi importano elevate quantità di soia dall’Argentina, dove gran parte della produzione è OGM. D’altra parte, il basso livello di mais OGM, riscontrato in questo studio, è da attribuire alla sua provenienza europea, dove soltanto in poche regioni si produce mais OGM

Fonte: Venerdì, 19 dicembre 2003/Newsletter from the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries. Nº 17/Danimarca - http://www.fvm.dk

  

    

24/01/2004

UE: approvati programmi per la promozione dei prodotti agricoli - La Commissione europea ha dato il via libera al finanziamento di 29 campagne di informazione e vendita di prodotti agricoli, di cui sette a favore di organizzazioni italiane.
I 29 programmi potranno contare su un bilancio globale di 58,5 milioni di euro di cui il 50% è a carico dell'UE. I programmi interessano, oltre all'Italia, anche Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Olanda, Finlandia, Regno Unito. Per l'Italia, sono sette le organizzazioni, tra cooperative, associazioni, unioni e confederazioni di produttori agricoli, che potranno contare per periodi che vanno da uno a tre anni, su 5,22 milioni di euro di contributi europei a cui verranno aggiunti finanziamenti nazionali per un totale di quasi 10,5 milioni di euro.
Le organizzazioni che beneficeranno del finanziamento europeo sono l'Amab (per prodotti biologici); l'Assocarni; la Confederazione italiana agricoltori; il Consiglio biologico per lo sviluppo sostenibile; la Cooperativa zootecnica scaligera; l'Unaproa (per ortofrutticoli).

Fonte: Venerdì, 9 gennaio 2004/L'Arena

  

    

24/01/2004

MIPAF: made in Europe è necessario per difendere il made in Italy - “Il ministro Urso ha perfettamente ragione: la proposta di istituire il marchio Made in Europe non cancella il Made in Italy, ma è la necessaria premessa per evidenziare il paese di provenienza delle merci”.
Lo dichiara il Ministro delle Politiche agricole e forestali, Gianni Alemanno, in merito alle dichiarazioni del Viceministro alle Attività Produttive con Delega al Commercio estero, Adolfo Urso, sulla istituzione del marchio Made in Europe.
“Infatti – spiega Alemanno – per le normative dell’Unione europea un singolo paese membro non può imporre l’obbligatorietà del marchio di provenienza ma può farlo soltanto nell’ambito della cornice europea”.
“Istituire il marchio Made in Europe – conclude il Ministro – non significa quindi abolire la difesa della provenienza nazionale delle merci, ma al contrario renderla possibile in tutto il mercato interno. L’importante è che al Made in Europe sia obbligatoriamente associata anche la specifica del Made in Italy”.

Fonte: Martedì, 13 gennaio 2004/MIPAF/Comunicato Stampa

   

     

24/01/2004

Europa: aumenta la concentrazione nel commercio al dettaglio di alimentari - Nell'Europa occidentale la concentrazione del commercio al dettaglio di alimentari continua ad aumentare in direzione di poche grandi imprese.
Nel 2002 i gruppi Carrefour (Francia), Metro Group (Germania), Tesco (Gran Bretagna ), Rewe Gruppe (Germania ), ITM Intermarché (Francia), Aldi (Germania) ed Edeka-AVA (Germania), hanno realizzato, nell´insieme, ben 313,9 miliardi di euro, ossia il 28,3% del fatturato al dettaglio di alimentari in Europa occidentale. Raffrontando con il 1998, la loro quota complessiva è cresciuta di 5,6 punti percentuale.
Le previsioni stimano che nel 2006 queste imprese, complessivamente, realizzeranno circa 517,6 miliardi di euro, corrispondenti al 36,8% del fatturato al dettaglio di alimentari nell´Europa occidentale.

Fonte: Martedì, 13 gennaio 2004/Ice düsseldorf

   

     

24/01/2004

La Commissione Europea adotta misure per identificare gli OGM negli alimenti e nei mangimi - La Commissione europea ha adottato un sistema per poter identificare in modo esatto il contenuto di organismi geneticamente modificati (OGM) nei prodotti alimentari e nei mangimi.
Ad ogni OGM autorizzato per l’utilizzo in territorio comunitario, verrà assegnato un codice univoco. Questo codice dovrà essere indicato su tutti i prodotti che contengano l’OGM, permettendo così la sua tracciabilità lungo la catena di produzione e distribuzione.

Fonte: Lunedì, 19 gennaio 2004/Commissione Europea - http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh

 

   

24/01/2004

Controlli da effettuare nel 2004 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale - Community monitoring programme for 2004 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 23/01/2004 è stata pubblicata la seguente Raccomandazione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2004/74/EC
Raccomandazione della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativa a un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2004 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale [notificata con il numero C(2003) 5400].
Testo rilevante ai fini del SEE.

( 5 pagine in PDF - 5 pages in PDF)

 

   

24/01/2004

Igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi - Hygiene of foodstuffs as regards the transport of bulk liquid oils and fats by sea - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15 del 22/01/2004 è stata pubblicata la seguente Direttiva:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.
Testo rilevante ai fini del SEE.

( 6 pagine in PDF - 6 pages in PDF)

 

   

24/01/2004

Quantità massime di residui di alcuni antiparassitari - Maximum levels for certain pesticide residues - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14 del 21/01/2004 è stata pubblicata la seguente Rettifica:
Rettifiche
Rettifica della direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 155 del 24.6.2003).

( 1 pagina in PDF - 1 page in PDF)

 

   

24/01/2004

Additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi - Additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14 del 21/01/2004 è stata pubblicata la seguente Rettifica:
Rettifiche
Rettifica del regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003).

( 1 pagina in PDF - 1 page in PDF)

 

   

24/01/2004

Prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare - Foods for particular nutritional uses - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14 del 21/01/2004 è stata pubblicata la seguente Direttiva:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Direttiva 2004/5/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato.
Testo rilevante ai fini del SEE.

( 2 pagine in PDF - 2 pages in PDF)

 

   

24/01/2004

Quantità massime di residui di fenamifos - Maximum residue levels for fenamiphos - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14 del 21/01/2004 è stata pubblicata la seguente Direttiva:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Direttiva 2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos.
Testo rilevante ai fini del SEE.

( 9 pagine in PDF - 9 pages in PDF)

 

   

24/01/2004

Politica comune della pesca - Common fisheries policy - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stata pubblicata la seguente Decisione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2003/849/EC
Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modifica della decisione 2003/566/CE relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2003) 5221].

( 2 pagine in PDF - 2 pages in PDF)

 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stata pubblicata la seguente Decisione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2003/849/EC
Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di talune azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (seconda quota) [notificata con il numero C(2003) 5228].

( 5 pagine in PDF - 5 pages in PDF)

 

   

24/01/2004

Brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica - Bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stata pubblicata la seguente Decisione:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2003/849/EC
Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province dell'Italia sono indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2003) 5063].
Testo rilevante ai fini del SEE.

( 2 pagine in PDF - 2 pages in PDF)

  

    

24/01/2004

Mele e pere - Apples and pears - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stato pubblicato il seguente Regolamento:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele.

( 16 pagine in PDF - 16 pages in PDF)

 

Bioetanolo - Bioethanol - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 20/01/2004 è stato pubblicato il seguente Regolamento:
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Regolamento (CE) n. 86/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pere.

( 9 pagine in PDF - 9 pages in PDF)

       

      

INTERNATIONAL NEWS (EXTRA UE)
     

         

24/01/2004

Messa al bando dell'amianto in Australia - From 31 December 2003, chrysotile asbestos ('white' asbestos) cannot be imported into Australia, or used or sold in any product in workplaces covered by occupational safety and health, minerals and petroleum legislation in Western Australia. Il documento

Fonte: Diario per la Prevenzione

     

         

24/01/2004

ISO 9000 et après: Impact sur la performance en SST dans l'entreprise manufacturière - Riportiamo di seguito la segnalazione della seguente interessante pubblicazione, in lingua francese, dal sito dell'IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail - Canada):
Jacqueline Dionne-Proulx, Jean-Bernard Carrière, Yves Beauchamp
"ISO 9000 et après : Impact sur la performance en SST dans l'entreprise manufacturière"
Rapport de recherche 2003.

(

92 pages in PDF)

  

  

        

                             
                             
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