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23 GENNAIO 2004

 

 

 

23/01/2004

L'angolo dell'avvocato: il mobbing - Il nostro responsabile legale segnala questa recente interessante sentenza della Corte Costituzionale su una Legge Regionale volta a prevenire e contrastare i fenomeni di mobbing nei luoghi di lavoro.

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23/01/2004

Il mal di schiena - Patologie da sovraccarico biomeccanico: dati epidemiologici RIASSUNTO. Le patologie muscoloscheletriche sono una delle principali cause di spesa sanitaria e sociale. Esse riconoscono, spesso, un’origine legata all’attività lavorativa. La letteratura scientifica, su questo argomento è ricca di studi. In questa ricerca essa viene esaminata, benché in modo non sistematico, per porre in evidenza, in modo particolare, i rapporti tra dolore lombare, sindrome del tunnel carpale e fattori di rischio legati all’attività lavorativa.
Parole chiave: lombalgia, sindrome del tunnel carpale, malattie correlate al lavoro, epidemiologia.

La patologia muscoloscheletrica è oggigiorno riconosciuta, nei paesi industrializzati, come una delle principali cause di inabilità e quindi di problemi sociali ed economici. Se questo gruppo di patologie, correlate al lavoro, determina una cronicamente via via maggiore limitazione della capacità professionale degli individui, è forzatamente la ragione di una spesa che è difficilmente valutabile e che si incrementerà nel tempo, a meno che non intervenga un deciso miglioramento delle condizioni in cui il lavoro viene a svolgersi, visto anche il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa.
Nella popolazione generale le stime di prevalenza di vita di lombalgie
(il "low-back pain" =LBP degli Autori anglosassoni) stanno fra il 50 e l’80%, invece il mal di schiena di durata maggiore di 2 settimane ha una prevalenza di vita valutata intorno al 14%. Hicks (1) afferma che il mal di schiena è una patologia molto diffusa della quale circa l’80% della popolazione soffre almeno una volta nella vita. È un fenomeno che in più del 50% dei casi risulta autolimitante con risoluzione del quadro in quattro-otto settimane. Particolarmente alta invece si presenta la tendenza alle recidive, che si verifica nell’85% dei casi circa.
I risultati dello studio condotto da Waxman (2) hanno evidenziato
una prevalenza di LBP nel corso della vita del 59%, di cui il 42% era rappresentato da mal di schiena di carattere persistente, il 40% di tipo intermittente, mentre il restante 18% è relativo a casi in cui il soggetto, principalmente di età giovane, ha accusato il primo episodio al momento dello studio, con conseguenze minime sullo stato di salute.
Il "low back pain"(LBP) è una delle maggiori cause di morbosità non solo nella popolazione generale ma anche fra le diverse categorie di lavoratori, in quanto rappresenta il sintomo muscoloscheletrico correlato al lavoro più frequente (54,4%), il motivo più comune di richiesta di visita e di cure mediche (16,8%) e di perdita di giorni di lavoro (7,3%) (3). Ad analoghe conclusioni sono giunti Lee e coll. (4) valutando il LBP come la seconda causa di assenteismo lavorativo e la principale causa di inabilità nelle persone sotto i 45 anni di età.
Tutto ciò comporta l’impiego di grandi risorse nella gestione della
malattia: Hofmann (5) riporta che negli Stati Uniti quasi un terzo dei costi assicurativi sia stato impiegato per problemi muscoloscheletrici associati a LBP. Simile risulta la situazione in Europa dove Hoogendoorn (6) riferisce che nei Paesi Bassi il costo sociale totale a causa della lombalgia dovuta a fattori di rischio occupazionali, biomeccanici e psicosociali, è stato stimato essere l’1.7 % del prodotto nazionale lordo, di cui più della metà dovuto alla conseguente mancanza dal lavoro. Tubach (7) considera due tipi di LBP in relazione al numero di giorni di inabilità lavorativa: LBP con otto o più giorni di assenza dal lavoro e quello con un periodo di assenza minore o nullo. È stato evidenziato che i fattori predisponenti per LBP con 8 o più giorni di assenza dal lavoro consistono in: storia pregressa di mal di schiena (OR=7,2 IC95% da 4,1 a 13), basso livello di impiego (OR=4,3 IC95% da 1,7 a 11), forte abitudine al fumo (OR=5,5 IC95% da 2,3 a 13), incurvare la schiena ripetutamente durante la giornata lavorativa (OR=7,4 IC95% da 2,3 a 23), scarsità di sostegno morale da parte dei colleghi (OR=3,4 IC95% da 1,6 a 7,3). Pertanto, nell’ottica di una riduzione dell’assenteismo lavorativo, rivestono importanza crescente gli aspetti biomeccanici e psicosociali.
L’incidenza della STC nella popolazione generale è stata stimata
da alcuni studi, come quello longitudinale di Stevens e coll. (8) pubblicato nel 1988 che, considerando una popolazione di 1016 pazienti raccolti presso la Mayo Clinic dal 1961 al 1980, ha rilevato un’incidenza di Sindrome del tunnel carpale nella popolazione di Rochester (Minnesota) di 1 caso ogni 1000 persone l’anno.
Secondo Atroshi (9), in Svezia la prevalenza dei "sintomatici" è
del 14,4% (10,4% per gli uomini e 17,3% per le donne), ma la prevalenza dei casi di sindrome del tunnel carpale confermata clinicamente ed elettrofisiologicamente è invece, nella popolazione generale, del 2,7% (2,1% per gli uomini e 3,0% per le donne). Un recente studio eseguito in Inghilterra (10) su alcune centinaia di sorelle gemelle, fornisce interessanti risultati circa l’importanza della predisposizione geneticamente determinata a soffrire di sindrome del tunnel carpale e riporta una prevalenza di 14,2% di sintomatiche. A Chiavari, uno studio (11) basato su questionari predisposti per rilevare problemi muscoloscheletrici nella popolazione generale, fornisce invece un 1,14% di prevalenza per la sindrome del tunnel carpale. A Siena (12), il servizio di EMG dell’ASL calcola, sulla base dei propri dati, un’incidenza annuale di sindrome del tunnel carpale di 1,39 per 1000 anni-persona per i maschi e di 5,06 per le femmine. L’esistenza di una relazione causale fra insorgenza di STC e attività lavorativa è stata evidenziata da numerose ricerche. Nell’ambito del programma SENSOR (Sentinel Event Notification System for Occupational Risks), negli anni 1983-1988, Hanaran e coll. (13) hanno evidenziato, nello Stato del Wisconsin, un’incidenza di STC ogni 1000 lavoratori l’anno di 8.2 nella macellazione di volatili, di 7.4 nella lavorazione delle carni, di 6.6 nell’assemblaggio di automobili e di 2.7 nel montaggio di motori. In particolare le occupazioni più a rischio sono risultate quelle di igieniste dentali (OR 15.5), addetti all’immissione dati (OR 12.2), addetti al montaggio nell’industria elettronica (OR 9.6), addetti al taglio manuale (OR 7.4), addetti alla molatura (OR 5.8) e addetti alle macchine da cucire (OR 5.6). Più recentemente, sempre all’interno dello stesso sistema di sorveglianza, Davis e coll. (14) hanno registrato nel Massachusetts, nell’arco di tempo compreso tra il 1992 e il 1997, 4.836 casi di STC correlati al lavoro. Di questi il tasso più elevato è stato riscontrato nel settore dell’industria manufatturiera; un alto numero di casi è stato rilevato anche nel settore ospedaliero, ortofrutticolo e assicurativo. Nel 1997 il NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) (15) ha ribadito l’esistenza di una forte associazione fra l’esecuzione di movimenti ripetitivi, movimenti forzati, vibrazioni e STC, correlazione resa ancora più forte in caso di copresenza di questi fattori o della loro combinazione con una postura del polso non neutra.
Secondo il NIOSH il rischio di sviluppare sintomi della
STC nel corso della vita è stimato intorno al 10%, mentre il 50% dei casi di STC è riconducibile a cause lavorative. Secondo Buiatti e coll. (16), al fine di avere maggiori informazioni sulla componente da attribuire al lavoro nella comparsa di STC, sarebbero necessari studi di coorte prospettici, questo perché la maggior parte degli studi epidemiologici internazionali esistenti hanno carattere trasversale, sono limitati dalla scarsa numerosità del campione di popolazione considerato, dall’inadeguato controllo delle principali note confondenti e dalla mancanza di criteri diagnostici standardizzati.

Bibliografia
1) Hicks GS, Duddleston DN, Russell LD, Holman HE, Shepherd JM, Brown CA. Low back pain. Am J Med Sci 2002; 324: 207-11.
2) Waxman R, Tennnant A, Helliwell P. A prospective follow-up study of low back pain in the community. Spine 2000; 25: 2085-90.
3) Merlino LA, Rosecrance JC, Anton D, Cook TM. Symptoms of musculoskeletal disorders among apprentice construction workers. Appl Occup Environ Hyg 2003; 18: 57-64.
4) Lee P, Helewa A, Goldsmith CH, Smythe HA, Stitt LW. Low back pain: Prevalence and risk factors in an industrial setting. J Rheumatol 2001; 28: 346-51.
5) Hofmann F, Stössel U, Michaelis M, Nübling M, Siegel A. Low back pain and lumbago-sciatica in nurses and a reference group of clerks: results of a comparative prevalence study in Germany. Int Arch Occup Environ Health 2002; 75: 484-490.
6) Hoogendoorn WE, Bongers PM, Ariëns GAM, van Mechelen W, Bouter LM. High physical work load and low job satisfaction increase the risk of sickness absence due to low back pain: results of a prospective cohort study. Occup Environ Med 2002; 59: 323-328.
7) Tubach J, Leclerc A, Landre MF, Pietri-Taleb F. Risk factors for sick leave due to low back pain: a prospective study. J Occup Environ Med 2002; 44: 451-8.
8) Stevens JC, Sun S, Beard CM, et al: Carpal tunnel syndrome in Rochester, Minnesota, 1961 to 1980. Neurology 1988; 38:134-138.
9) Atroshi I, Gummesson C, Johnsson R, Ornstein E, Ranstam J, Rosen I. Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population. JAMA 1999; 282:153-8.
10) Hakim AJ, Chercas L, El Zayat S, MacGregor AJ, Spector TD. The genetic contribution to carpal tunnel syndrome in women: a twin study. Arthritis Rheum 2002; 47: 275-9.
11) Cimmino MA, Zampogna A, Murroni S, Baruffi S, Alessio G, Maio T, Mela GS. Metodologia di uno studio epidemiologico di prevalenza in reumatologia: lo studio di Chiavari. Reumatismo 2002; 54: 40-7.
12) Mondelli M, Giannini F, Giacchi M. Carpal tunnel syndrome incidence in a general population. Neurology 2002; 58: 289-94.
13) Hanrahan LP, Higgins D, Anderson H, Haskins L, Tai S: Project SENSOR: Wisconsin surveillance of occupational carpal tunnel syndrome. Wis Med J 1991; 90: 80, 82-83
14) Davis L, Wellman H, Punnett L: Surveillance of work-related carpal tunnel syndrome in Massachusetts, 1992-1997: a report from the Massachusetts Sentinel Event Notification System for Occupational Risks (SENSOR). Am J Ind Med 2001; 39: 58-71.
15) Bernard BP (editor): Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors. A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back. U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) (NIOSH National Institute for occupational Safety and Health) Publication No. 97-141 July 1997.
16) Buiatti E, Baldasseroni A, Sassoli De Bianchi P: La sindrome del tunnel carpale: epidemiologia e associazione con il lavoro. Quaderni della rivista degli infortuni e delle malattie professionali: Sindrome del tunnel carpale e attività lavorativa. 1998:19-30.

Autori: F.S. Violante (1), S. Mattioli (2), E. Occhipinti (3)
(1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, U.O. Medicina del lavoro, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna
(2) U.O. Medicina del lavoro, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna
(3) UOOML-CEMOC A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano

 

 

23/01/2004

Simulazione del rapporto di lavoro e collaborazione coordinata e continuativa: regime sanzionatorio - L’INAIL con la nota circolare del 14 gennaio scorso, si uniforma all’orientamento espresso dall’INPS e, quindi, dal Ministero del lavoro, in tema di regime sanzionatorio in occasione della riqualificazione del rapporto di lavoro. (Inail - nota 14 gennaio 2004)

1. Le fonti.
La fonte è l’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale, abolendo le sanzioni amministrative in materia contributive, ha introdotto, in loro vece, una nuova disciplina risarcitoria.
In base alla previsione di legge resta, comunque, confermata, in linea di principio, la distinzione della natura della violazione, tra quella dell’omissione e quella dell’evasione.

2. Differenza tra omissione ed evasione.
Viene così ribadito che si è in presenza di omissione allorché si concretizzi un mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce, dalle registrazioni obbligatorie.
Si è in presenza invece di evasione, allorché vi sia l’occultamento del rapporto di lavoro, delle retribuzioni e delle registrazioni obbligatorie.
Su tali concetti l’INPS ha basato il contenuto della circolare n. 74 del 10 aprile 2003, ora ripresa dall’INAIL, con la più recente nota circolare alla quale si è fatto cenno.
L’INPS aveva preso lo spunto dalla qualificazione della natura dell’irregolarità contributiva accertata a carico di un datore di lavoro, nei confronti del quale era stato riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in luogo di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Rapporti di lavoro simulati.
L’INPS, con la circolare richiamata, sostanzialmente, aveva ritenuto che la fattispecie concretizzasse una omissione contributiva e non evasione, atteso che nella simulazione del rapporto di lavoro, poiché vengono effettuate una serie di denunce e registrazioni obbligatorie delle quali l’Istituto, non solo ne è a conoscenza, o può venirvi a conoscenza in sede di accertamento ispettivo, ma esso stesso è l’Organo che ne autorizza l’iscrizione e conseguentemente chiede il pagamento dei contributi, per cui, in tal caso, manca del tutto l’intenzionalità dell’evasione, né questa potrebbe essere provata in modo certo e inequivocabile.
Sul punto, si è soffermata l’attenzione dell’INAIL che, però, prima di dar corso all’emanazione di una propria circolare, conforme a tale principio, ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Ministero vigilante.

4. Il parere del Ministero del lavoro.
Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 12/PP/101230, dell’11 novembre scorso, nel dare alla circolare dell’INPS il significato di una connotazione operativa, per le proprie sedi periferiche, più che interpretativa – circostanza evidenziata verosimilmente per rimarcare, in tale materia, la competenza primaria dello stesso Ministero e non dell’Istituto – ha riconosciuto una oggettiva difficoltà di accertare la sussistenza della richiesta intenzionalità del comportamento omissivo configurante l’ipotesi di evasione, con la conseguenza che, nella stragrande maggioranza dei casi, il mancato versamento dei contributi o premi caratterizza più agevolmente l’ipotesi omissiva, così come individuata dalla norma in discussione.
E’, quindi, parere anche del ministero che, secondo quanto disposto dall’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, per l’applicazione della sanzione maggiormente affittiva, prevista per la fattispecie dell’evasione contributiva (lett. b), occorre la necessaria ed accertata intenzionalità del comportamento omissivo del datore di lavoro, in assenza della quale il caso concreto integra, in via residuale, l’ipotesi di omissione contributiva (lett. a).

La differenza tra le due tipologie di sanzione è notevole.
Infatti, per la prima ipotesi, la misura risarcitoria sarebbe del 30% annuo, con un tetto massimo del 60%; mentre la seconda è pari all’attuale TUR del 2%, maggiorato di 5,5 punti e, comunque, con un tetto massimo del 40%.

5. La circolare dell’INAIL.
A tali principi, si è riportato l’INAIL, con la nota circolare in esame, che risulta anche in linea con l’esigenza di garantire una uniformità nei comportamenti tenuti dai due Istituti, in occasione degli accertamenti ispettivi congiunti che vengano condotti nei confronti del medesimo datore di lavoro.
La stessa nota, però, non risponde la quesito che essa stessa si è posto nella premessa.
Infatti, il punto di domanda era riferito alle retribuzioni, pagate ai collaboratori coordinati e continuativi, poi qualificati come lavoratori dipendenti, che siano risultate inferiori a quelle dovute in conseguenza dell’effettivo rapporto di lavoro.
Fermo restando che, in tal caso, il recupero contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, va calcolato sulle retribuzioni contrattuali, resta da stabilire come considerare la differenza tra il dovuto e corrisposto, quando quest’ultimo sia inferiore.
Pur tuttavia, anche se tali somme non risultino registrate, si ritiene possa accedersi, anche in tal caso, all’ipotesi dell’omissione tenuto conto, come chiarisce l’INPS nella circolare sopra citata, che "è solo il concreto atteggiarsi della prestazione, spesso indipendente dalla volontà delle parti, o quanto meno da quella espressa all’origine, che può far propendere per una accentuazione del vincolo della subordinazione e quindi indurre gli organi di vigilanza alla trasformazione del rapporto", che risulterà così come azione trascinante anche per i conseguenti effetti retributivi e, quindi, contributi.
Peraltro, pur se è vero che tali differenze retributive non risulterebbero registrate, resta anche da rilevare che le stesse, non essendo state neanche corrisposte, in ogni caso, non concretizzerebbero i presupposti dell’evasione, così come sopra individuati.

Tratto da: GUIDA AL LAVORO ON LINE

  

  

23/01/2004

Emergenze sanitarie e ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione - D.L. 21/1/2004, n. 10:
Interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione.
(G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2004)

  

  

23/01/2004

Abilitazione alle verifiche sugli impianti elettrici - Ministero delle Attivita' Produttive - Comunicato 22/1/2004:
Abilitazione alla SOVIT S.r.l., in Parma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi.
(G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2004)

  

  

23/01/2004

Distacco all'interno dei gruppi di imprese - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 15/1/2004, n. 3:
Art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di distacco.
(G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2004)

  

  

23/01/2004

Benefici normativi e contributivi - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 15/1/2004, n. 4:
Modifica dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, (art. 10, legge 14 febbraio 2003, n. 30)..
(G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2004)

  

  

23/01/2004

Certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - D.D. 17/11/2003:
Autorizzazione all'organismo di classifica RINA S.p.a. per le certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi in attuazione al regolamento (CE) n. 782/2003 e relativo accordo sulle modalita' di espletamento dell'attivita' di certificazione.
(G.U.R.I. n. 16 del 21/1/2004)

  

  

23/01/2004

Contributi per le imprese - Ministero delle Attivita' Produttive - Comunicato 21/1/2004:
Legge n. 212/1992. Decreto n. 171 del 19 aprile 2001 come modificato dal decreto n. 176 del 13 maggio 2003 Graduatoria dei progetti ammissibili al contributo con indicazione di quelli finanziati sulla base delle risorse disponibili.

(G.U.R.I. n. 16 del 21/1/2004)

  

  

23/01/2004

Sostanza attiva flumiossazina - Ministero della Salute - D.M. 16/10/2003:
Iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/81/CE della Commissione del 10 ottobre 2002.
(G.U.R.I. n. 16 del 21/1/2004)

  

  

23/01/2004

Attivita' di preparazione del radiofarmaco - Ministero della Salute - D.M. 19/11/2003:
Attivita' di preparazione del radiofarmaco.
(G.U.R.I. n. 15 del 20/1/2004)

  

  

23/01/2004

Tutela disabili - Legge 9/1/2004, n. 6:
Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
(G.U.R.I. n. 14 del 19/1/2004)

  

   

                             
                             
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