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31 DICEMBRE 2003

  

    

31/12/2003

A norma UNI: piace ai consumatori, conviene alle imprese - Come affermato dal presidente UNI, Paolo Scolari, “solo se il consumatore comprenderà il significato della normazione e i vantaggi dei prodotti certificati, conformi, marcati...genererà una domanda di prodotti a norma che inevitabilmente risalirà le filiere distributive e produttive, portando tutte le aziende a qualificare la propria produzione, premiando le imprese che già lavorano a norma e aumentando la soddisfazione del cliente e la qualità della vita”.
Questa è la finalità che UNI si è posto nel medio e lungo periodo, avviando il percorso per raggiungerla con il convegno “La qualità della vita a norma”, organizzato il 14 ottobre scorso presso il Tempio di Adriano a Roma, in occasione della Giornata Mondiale della Normazione.
All’evento hanno partecipato circa 120 ospiti ai quali si sono aggiunti 30 rappresentanti della stampa e radiotelevisione.
Ai relatori istituzionali invitati (il Ministro Antonio Marzano, il Sottosegretario di Stato Cesare Cursi e il Direttore generale del Ministero delle Attività produttive Daniela Primicerio) si è aggiunta anche la partecipazione del Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute Antonio Guidi.
Nel corso del convegno sono stati presentati i risultati della ricerca commissionata a CIRM World Research per analizzare -su un campione di 1.000 consumatori adulti, intervistati telefonicamente nella seconda metà di settembre 2003- i comportamenti di acquisto dei beni di consumo e la conoscenza di UNI e dei valori della normazione tecnica volontaria.
In sintesi, dall’indagine è emerso chiaramente (e senza significative differenze nei gruppi sociodemografici per età, sesso, livello di istruzione, area geografica) che, nell'acquisto di un qualsiasi prodotto di consumo:

  • la ricerca della “qualità garantita”, della sicurezza e del rispetto ambientale dei prodotti è un elemento presente nelle scelte di acquisto. Infatti, al di là della marca e del prezzo, i principali parametri di scelta sono la qualità (72,5%) e l’insieme “sicurezza, prodotto etico, rispetto dell’ambiente” (11,5%) cioè tutti elementi fortemente legati -anzi definiti- dalle norme UNI;

  • i consumatori cercano la conferma che i prodotti corrispondono alle proprie attese di qualità, sicurezza e rispetto ambientale analizzando le confezioni dei prodotti stessi (55,9%) e nel 23,6% dei casi addirittura cercando un “marchio di qualità, di sicurezza, di compatibilità ambientale” o la “indicazione di una norma di riferimento” o il “marchio CE”;

  • UNI è poco conosciuto dal consumatore (solo 1% di essi dichiara spontaneamente di conoscere l’ente di normazione ma tale valore aumenta fino al 28,1% dopo le spiegazioni dell’intervistatore) e quindi è necessario che venga svolta una vasta azione di informazione;

  • una volta compresi i valori delle norme UNI e dei prodotti che rispettano tali norme, esiste una forte propensione al loro acquisto. Infatti il 72,1% del campione afferma che preferirà comprare un prodotto “a norma UNI” -rispetto a uno che non lo sia- indipendentemente dal prezzo, mentre il 24,2% si comporterà allo stesso modo purché il prezzo sia simile.

Questi dati indicano che il mercato ha raggiunto un livello di consapevolezza tale che realizzare prodotti conformi alle norme UNI - ma soprattutto indicarlo in modo chiaro e visibile nella comunicazione pubblicitaria e sulla confezione del prodotto stesso! - può diventare un concreto vantaggio competitivo per le imprese. Inoltre concorrerebbe ad innalzare il livello di soddisfazione dei consumatori.


I successi invisibili della normazione

Carte di credito:
le dimensioni e lo spessore, la disposizione degli elementi, il formato dei dati in essa contenuti sono definiti da norme ISO che sono applicate in tutto il mondo.
Telepass:
in tutta Italia è possibile utilizzare la rete autostradale -indipendentemente dal gestore- pagando il pedaggio tramite un sistema di rilevazione del traffico che risponde alla norma UNI 10607.
Impianti a gas:
in tutte le cucine ove siano installati apparecchi a gas la sicurezza è garantita da un foro di aerazione le cui dimensioni sono stabilite dalla norma UNI 7129 e da un tubo di collegamento tra piano di cottura e rete gas che deve rispettare la norma UNI 9891.
Pellicole fotografiche:
la sensibilità delle pellicole fotografiche (ISO 64, 100, 200, 400 etc.) è determinata da una serie di norme ISO di validità mondiale.
Parchi gioco:
la sicurezza di scivoli, altalene e dondoli presenti in quasi tutti i giardini -pubblici e privati- delle nostre città è garantita dalla serie di norme europee UNI EN 1176 e 1177.


Il Ministro delle Attività Produttive Antonio Marzano nel suo intervento ha dichiarato che “In una visione liberista dell'economia, il mercato non ha bisogno che il legislatore stabilisca le regole secondo le quali esso deve funzionare, anzi il mercato ha bisogno di utilizzare tutte le proprie competenze per darsi regole che -facendo l'interesse di tutti gli anelli della catena di produzione, commercializzazione, utilizzo e consumo- stimolino la crescita stessa. L'attività dell'UNI è essenziale per questo corretto processo di autoregolamentazione. Oggi possiamo dire che le regole della normazione garantiscono che il mercato si autoregolamenti in modo corretto e senza distorsioni”.
I Sottosegretari di Stato alla Salute -Cesare Cursi e Antonio Guidi- hanno sottolineato il ruolo delle norme UNI nell'affiancamento delle leggi per la prevenzione dei rischi e per la garanzia della sicurezza, soprattutto sui luoghi di lavoro. Anticipando la necessità di rivisitare la legge 626, Cursi ha auspicato “l'alleggerimento degli oneri di tipo formale per le imprese” e ribadito “il ruolo di supporto delle norme UNI, che partecipano alla creazione di un sistema integrato finalizzato alla qualità sociale del lavoro e del Paese”.
Guidi ha dato la propria disponibilità ad una collaborazione con UNI nel campo sociale ed etico per “integrare gli aspetti di managerialità e qualità nei servizi sanitari, nel rapporto delle ASL con i pazienti, con i disabili e gli anziani. La crescita sociale della normazione potrà aiutare il cittadino a gestire la difficile normalità che è sempre più diffusa nella nostra società”.
Daniela Primicerio -Direttore generale della DG Armonizzazione del mercato e Tutela dei consumatori del Ministero delle Attività Produttive- ha evidenziato la necessità che “le norme coniughino le esigenze tecniche con quelle sociali, per avvicinare industria e consumatori al di là del puro scambio commerciale. UNI, Ministero e Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti devono rafforzare la collaborazione, finalizzata alla definizione di riferimenti chiari per il cittadino che -con meno potere di spesa e più attenzione- farà sentire la propria voce sempre più forte”.
Gianni Cavinato, in rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, ha ammesso che “le organizzazioni stesse dei consumatori non sono ancora del tutto pronte a partecipare pienamente al processo di normazione, ma la partecipazione deve essere un obbligo fin dalla fase di progettazione dei prodotti e dei servizi, e non solo per cercare di correggere i problemi che emergono dopo”. Cavinato ha inoltre sottolineato che “la normazione ha ancora delle carenze di rappresentatività anche dal lato della pubblica amministrazione e delle imprese; queste ultime dovrebbero infatti sentire l'impegno morale a partecipare alla definizione delle norme UNI, in vista della inevitabile evoluzione delle imprese in imprese sociali”.
Nel corso del dibattito finale Concetta Fusco -vicepresidente del Movimento italiano casalinghe MOICA- ha chiesto alle imprese di “aiutare a scegliere e a comprare bene i prodotti, impegnandosi a rispettare le norme UNI e dichiarandolo chiaramente sull'etichetta e sulla confezione”. La rappresentante del MOICA ha offerto inoltre a UNI “la collaborazione del Movimento per divulgare la conoscenza della normazione, del valore dei prodotti a norma e dei vantaggi che tali prodotti garantiscono al consumatore”.
Considerando che questo evento è stato il primo passo “pubblico” UNI verso il consumatore -nell’interesse di tutti gli anelli della catena di produzione, commercializzazione e utilizzo finale- riteniamo di poterci ritenere soddisfatti del risultato ma, al tempo stesso, siamo consci della necessità di dare seguito e continuità a questa attività per raggiungere risultati concreti.
 

In line with UNI standards: this is good for consumers and convenient for enterprises
Only if consumers understand the full meaning of standardization the demand for compliant products will grow and go up the ladder through distribution to producers. All enterprises, then, will have to upgrade their products to the standards: that will enhance the customers’ satisfaction and give a competitive edge to producers used to follow the standards

Fonte: U&C nov./dic. 2003
Autore: Alberto Monteverdi - Responsabile Comunicazione e Prodotti UNI

  

    

31/12/2003

Due nuove norme a supporto della gestione per la qualità ISO 9000 - Sono state pubblicate nei giorni scorsi due nuove norme nazionali elaborate dalla Commissione Qualità e affidabilità: la UNI 11097:2003, che fornisce le linee guida per l’individuazione, la selezione e la rappresentazione degli indicatori della qualità e dei quadri di gestione (detti anche di governo) per la qualità e la UNI 11098:2003 che fornisce le linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente.
Entrambe le norme hanno lo scopo di fornire a tutti quelli che operano nella gestione per la qualità degli indirizzi e degli esempi utili per poter soddisfare alcuni importanti requisiti indicati nelle norme dei sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO9001 e UNI EN ISO 9004).
Ma vediamole in dettaglio...

UNI 11097:2003 "Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di gestione della qualità - Linee guida generali"

Occorre premettere che gli indicatori per la qualità forniscono delle informazioni qualitative e/o quantitative associate a dei fenomeni o a dei processi.
In pratica , si possono avere indicatori associati a informazioni:

  • iniziali (per esempio: indicatori relativi alla qualità dei materiali o dei servizi forniti dai subfornitori in un determinato periodo),

  • intermedie (per esempio: indicatori relativi alle non conformità di determinate lavorazioni riferite ad un intervallo di tempo),

  • finali (per esempio: indicatori relativi alla soddisfazione del cliente o alla riduzione dei costi di produzione di prodotti o di servizi).

Generalmente sono confrontati con gli obiettivi per la qualità dei processi o dell’organizzazione per tenere sotto controllo le tendenze e per fornire dati di fatto su cui basare le decisioni. Il quadro di gestione per la qualità è uno strumento per rappresentare in modo immediato il livello e l’andamento dei valori che assumono gli indicatori della qualità. Esso serve per il monitoraggio dei fenomeni e/o dei processi e per l’assunzione delle decisioni da parte dei vertici aziendali e delle organizzazioni in generale. In altri termini, sia gli indicatori, sia i quadri di gestione della qualità concorrono a porre in evidenza l’insieme degli elementi che consentono alla direzione di guidare e far funzionare con successo una organizzazione, nonché di tenerla sotto controllo in maniera sistematica e trasparente.
Attraverso una corretta utilizzazione di questi strumenti si ha la possibilità di concretizzare i “principi di gestione per la qualità” indicati nella UNI EN ISO 9000:2000, in particolare il principio relativo alle decisioni basate su dati di fatto, e gli strumenti utili allo sviluppo degli indirizzi e delle azioni previste dal punto 8 “misurazioni, analisi e miglioramento” della UNI EN ISO 9001: 2000 e UNI EN ISO 9004: 2000.
Occorre precisare che l’adozione di indicatori e di quadri di gestione della qualità non richiede necessariamente l'esistenza di un sistema di gestione per la qualità; anche se questa scelta può costituire una delle fasi propedeutiche alla sua introduzione.

Oltre a definire il sistema di gestione degli indicatori, la UNI 11097 riporta in appendice, a titolo di esempi,

  • un elenco di obiettivi tipici per la qualità,

  • una griglia per la pratica ricerca degli indicatori della qualità e

  • degli indicatori tipici per la qualità di un’organizzazione.

In concreto, la UNI 11097 può risultare utile per le organizzazioni gestite per processi, a prescindere dalla loro dimensione e specializzazione; infatti, le decisioni efficaci si basano sull’analisi di dati ed informazioni organizzati in modo tale da fornire una panoramica complessiva sufficientemente rappresentativa dei più significativi processi. Essa è quindi destinata in particolare ai responsabili, posti ai vari livelli di una organizzazione, interessati all’attivazione di un sistema di misurazione, di analisi e di miglioramento dei processi e delle prestazioni aziendali.

UNI 11098:2003 "Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo"

La UNI 11098 fornisce delle linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo. La soddisfazione del cliente è definito nella UNI EN ISO 9000:2000 come la “Percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti”. In un sistema di gestione per la qualità non si possono, quindi, disattendere i processi per la definizione univoca dei requisiti del cliente, rispetto ai quali orientare il sistema stesso (punti 5.2 e 7.2 delle norme UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 9004:2000), i processi diretti a verificare la soddisfazione del cliente (punto 8.2 delle stesse norme) e, di conseguenza, l’efficacia del sistema di gestione per la qualità. Tali processi fanno parte del sistema di comunicazione e di ascolto del cliente. Per la determinazione della soddisfazione del cliente non si può, quindi, fare a meno di informazioni provenienti dal cliente stesso. A questo proposito, la UNI 11098 distingue tra modalità di raccolta delle informazioni di tipo attivo (interviste e questionari) o di tipo passivo (informazioni di ritorno dal cliente), indicando i vantaggi e i limiti per ciascuna modalità. Anche questa norma fornisce in appendice degli esempi pratici di applicazione della metodologia di rilevazione e determinazione della soddisfazione del cliente, descritta dalla norma, ad aziende nei settori della produzione della commercializzazione e dei servizi. Nella norma, per ciascuna di tale aziende sono definiti i fattori di soddisfazione su cui sono basate le rilevazioni e determinate le percentuali di clienti soddisfatti, insoddisfatti o deliziati per un dato campione di clienti la cui numerosità viene indicata in apposita tabella in funzione della precisione statistica desiderata. La UNI 11098 si applica a tutte le organizzazioni di qualsiasi tipo e dimensioni, pubbliche o private, operanti per fini di lucro o per fini morali o sociali. Essa è di ausilio per i vertici dell’organizzazione (alta direzione e direzioni centrali, direzioni operative, direzione commerciale, marketing e vendite, direzione di produzione, ricerca e sviluppo e innovazione, sistema informativo, direzione del personale) e per tutti i quadri e responsabili di funzioni.

Per informazioni: tecniche: UNI, Mario Pettinicchio - Comparto Impresa e Società - e-mail: servizi@uni.com

  

    

31/12/2003

Revisione della UNI EN ISO 14001: le conferme e le novità - La norma ISO 14001, che definisce i requisiti per l'attuazione di un sistema di gestione ambientale e che è largamente utilizzata per la certificazione ambientale, è in fase di revisione a livello internazionale. La revisione si concluderà entro la fine del 2004, con la pubblicazione di un nuovo testo che sostituirà quello del 1996 non modificando in modo sostanziale la struttura del sistema di gestione ambientale, ma apportando alcune significative novità che contribuiranno a chiarire alcuni aspetti ancora oggi non bene assimilati dal mercato.

ISO/DIS 14001

 

Il documento ISO/DIS 14001 è stato tradotto in italiano dall'UNI; il prezzo di vendita è di 20 euro + IVA 20% (prezzo valido per tutti).


Clicca qui per sfogliare le prime pagine del documento (file: isodis_14001_primepagine.pdf; size: 114 Kb)

 

Attualmente la revisione è giunta allo stadio di ISO/DIS Draft International Standard, ovvero è già consolidato un testo su cui i Paesi aderenti all'ISO sono chiamati ad esprimere il proprio parere.
Dato l'interesse che c'è anche in Italia sull'argomento, l'UNI ha deciso di rendere disponibile questo documento traducendolo in lingua italiana (per informazioni, vedi box a lato), in modo da poter anticipare a tutti gli interessati i contenuti della futura ISO 14001 e raccogliere eventuali pareri e proposte in merito.

Qui di seguito si fornisce, sinteticamente, un quadro completo delle norme della serie ISO 14000. Le norme recepite dall'UNI, riportate nelle tabelle sottostanti, hanno un link alla relativa scheda presente sul catalogo on-line.

Prospetto - Norme della serie ISO 14000

Sistemi di gestione, audit e indicatori di prestazione

Riferimento

Titolo

UNI EN ISO 14001

Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

UNI ISO 14004

Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto

UNI ISO 14050

Gestione ambientale - Vocabolario

UNI EN ISO 19011

Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale

UNI EN ISO 14031

Gestione ambientale - Valutazione della prestazione ambientale - Linee guida

ISO/TR 14032 (Technical Report)

Gestione ambientale - Esempi di valutazione della prestazione ambientale (EPE)

ISO 14015

Gestione ambientale - Valutazione ambientale di siti ed organizzazioni

ISO/TR 14061 (Technical Report)

Gestione ambientale - Informazioni di supporto per le organizzazioni forestali nell'uso delle norme ISO 14001 e ISO 14004 sui sistemi di gestione ambientale

Asserzioni ambientali

Riferimento

Titolo

UNI EN ISO 14020

Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali

UNI EN ISO 14021

Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (Etichettatura ambientale di Tipo II)

UNI EN ISO 14024

Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure

ISO/TR 14025 (Technical Report)

Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III

Valutazione del ciclo di vita

Riferimento

Titolo

UNI EN ISO 14040

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento

UNI EN ISO 14041

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione e analisi dell'inventario

UNI EN ISO 14042

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Valutazione dell'impatto del ciclo di vita

UNI EN ISO 14043

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Interpretazione del ciclo di vita

ISO/TR 14047 (Technical Report)

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Esempi di applicazione della ISO 14042

ISO/TS 14048 (Technical Specification)

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Formato della documentazione dei dati

ISO/TR 14049 (Technical Report)

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Esempi di applicazione della ISO 14041 per la definizione dell'obiettivo e campo di applicazione e l'analisi dell'inventario

Altri documenti ISO relativi al prodotto

Riferimento

Titolo

ISO/TR 14062 (Technical Report)

Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto

ISO Guide 64

Guida per l'inclusione degli aspetti ambientali nelle norme di prodotto

 
Per informazioni tecniche:
UNI, Stefano Sibilio
Comparto Impresa & Società
e-mail: servizi@uni.com


Per informazioni commerciali:
Diffusione UNI
Tel. 02 70024200, Fax 02 70105992
e-mail: diffusione@uni.com

  

    

31/12/2003

Considerazioni in merito alla direttiva sulla protezione da rumore - La direttiva europea 2003/10/CE del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) interviene, almeno in Italia, su una disciplina nazionale di per sé già piuttosto avanzata, grazie alla presenza nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo 277/91 "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro", anch’esso originato da direttive comunitarie, il cui contenuto era stato tuttavia ampliato in sede di recepimento.
Va inoltre ricordata la presenza nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo 626/94, che introduceva la generalizzazione dell’obbligo della valutazione dei rischi, tra i quali sicuramente anche il rischio-rumore. Pertanto, dal punto di vista degli obblighi generali a carico del datore di lavoro, pare di poter dire che la direttiva non aggiunga nulla di nuovo, nel senso che tutti o quasi i concetti ivi esposti fanno già parte della disciplina nazionale; pur tuttavia, non vi è dubbio che la direttiva introduca talune importanti precisazioni e venga a modificare i valori di alcuni parametri, con ricadute pratiche di una certa rilevanza.
Procedendo nell’ordine, al punto 13 della premessa troviamo invero una disposizione relativa ai settori della musica e dell’intrattenimento, volta a stabilire criteri specifici per detti settori.
È questo un aspetto abbastanza interessante dal punto di vista dell’approccio differenziato della disciplina antinfortunistica in generale rispetto alla peculiarità delle singole attività svolte, la cui attuale carenza determina il più delle volte difficoltà pratiche di attuazione da parte dei datori di lavoro, se non persino situazioni paradossali.
Nello specifico, il Decreto Legislativo 277/91 non aveva fatto alcuna distinzione per genere di attività, senza tener conto del fatto che gli operatori in questi settori non possono indossare protettori auricolari, pur essendo normalmente esposti a livelli sonori che ne richiederebbero, sempre a norma di legge, l’impiego obbligatorio da parte del lavoratore, altrimenti sanzionabile.
Nel settore della musica, si è cercato fino ad ora di intervenire sui tempi di esposizione, ma non vi è dubbio che non si possa limitare il tempo delle prove di un concerto o di un’opera solo perché viene superato il limite di esposizione a rumore.
Nel settore dell’intrattenimento, facendo leva indirettamente sulla legge quadro in materia di tutela ambientale da inquinamento acustico, sono stati introdotti dei limiti, in genere disattesi proprio per la natura stessa di certe attività che basano l’efficacia dell’intrattenimento sul livello sonoro proposto al pubblico. Ben venga quindi un chiarimento anche da parte della legge nazionale, che non metta nello stesso insieme pubblico volontario e desideroso di ricevere un bombardamento sonoro con operatori, talvolta soggetti passivi quali ad esempio gli inservienti di sala, altre volte soggetti attivi in quanto essi stessi generatori di rumore ad altissimo livello sonoro.
Come nel D.Lgs. n. 277/91, l’articolo 3 della direttiva individua tre livelli sonori di intervento, estendendo però l’allarme per esposizione a livelli di picco superiori ad un determinato valore già al livello minimo di azione; il che appare sicuramente più corretto in astratto, anche se forse in effetti di scarsa utilità sul piano pratico rispetto a quanto previsto all’art. 41 del decreto stesso.
Vi è tuttavia da richiamare l’attenzione del nostro legislatore, quando si occuperà del recepimento, sulla confusione che regna nella direttiva in merito alle scale di ponderazione utilizzate. L’articolo 2 della direttiva
definisce infatti la pressione acustica di picco come ponderata con frequenza "C", definizione che gli addetti ai lavori possono anche pensare di interpretare, ma che sicuramente non è corretta dal punto di vista metrologico; cosa dire però quando subito dopo, all’articolo 3, vengono assegnati i valori, tradotti poi in nota in decibel ponderati A? Il valore di 200 Pascal corrisponde in effetti ai nostri 140 dB lineari, ma senza conoscere l’andamento spettrale appare molto arduo poter trovare una corrispondenza in scala ponderata sia che si tratti di A che di C.
Il punto b) dell’articolo 2 della direttiva affronta poi l’annoso problema del rumore impulsivo, che viene incluso nella esposizione a rumore, entrando a far parte sic et simpliciter del livello sonoro continuo equivalente in dB(A); sembrerebbe così definitivamente affossato l’annoso problema della possibile dannosità del rumore impulsivo, se non fosse che il punto a) del comma 6 dell’articolo 4, in maniera del tutto generica ed imponderabile afferma che il datore di lavoro ... presta ... particolare attenzione ... ad ogni esposizione a rumore impulsivo, frase estremamente sibillina che non mancherà di sollevare problemi: allora, i rumori impulsivi sono pericolosi oppure no e, se si, in che misura? Tra l’altro, in sede di recepimento, considerato che le violazioni alla normativa antinfortunistica vengono in genere sanzionate nel nostro ordinamento a titolo di reato contravvenzionabile, potrebbe riproporsi anche in questo caso, come nella maggioranza delle ipotesi originate dalla filosofia del decreto legislativo 626/94, il problema della carenza di tipicità della condotta incriminata.
Nella stessa prospettiva, già l’allegato VI al Decreto Legislativo 277/91 aveva indicato, al punto 3.3, la necessità di valutare l’incertezza di misura, lasciando spazio a diverse interpretazioni, alimentate dalla precisazione errore casuale, che in fisica ha un significato ben preciso, ma che in una valutazione che comporta anche la stima del comportamento dell’uomo (vedi in particolare pausa fisiologica e abilità lavorativa) ne ha uno ben più ampio: in questo caso, il comma 5 dell’articolo 4 sembra togliere ogni dubbio (ma sarà poi vero?) in quanto parla di imprecisione delle misurazioni, dando ragione all’UNI che, nella sua recente norma
UNI 9432:2002 Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro, ha ritenuto utile fornire un criterio di valutazione della stessa.

La nuova UNI 9432:2000
E’ stata recentemente pubblicata la revisione della norma UNI 9432 Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro, che sostituisce l'edizione precedente del 1989, elaborata congiuntamente dalla Commissione Acustica e Sicurezza dell'UNI.
Questa revisione si è resa necessaria per accogliere tutti i chiarimenti e le innovazioni dopo più di 10 anni di applicazione del Decreto Legislativo 277/91 Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
Come noto, esiste una stretta relazione tra il rischio di danno uditivo ed il rumore presente nei luoghi di lavoro: la nuova UNI 9432 fornisce uno strumento operativo per calcolare il livello di esposizione quotidiana o settimanale personale al rumore secondo quanto richiesto dal decreto sopra citato e si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli particolari per i quali sono previste normative specifiche.
Rispetto alla precedente edizione, la nuova norma UNI 9432 aggiunge anche la possibilità di valutare l'esposizione personale di un lavoratore al rumore per periodi superiori alla settimana, e l'esposizione al rumore di gruppi di lavoratori che svolgono attività simili ma non sempre acusticamente uguali.
Si è ritenuto di dover inserire nella nuova norma una possibilità più "realistica" di valutare l'esposizione al rumore di un lavoratore il cui ciclo di lavoro abbia componenti aleatorie nel breve termine. Il ciclo di lavoro, anche se dura più di una settimana, è certamente noto come sono note le singole fasi lavorative del ciclo. L’esposizione “a lungo termine”, anche se può non rispondere ai requisiti formali del D. Lgs 277/91, fornisce comunque un più corretto indicatore ai fini della correlazione col rischio di danno uditivo, rispetto al semplice L ep,d o L ep,w del giorno o della settimana “peggiore”.
Viceversa, per attività acusticamente simili ma non uguali, la nuova UNI 9432 introduce, in appendice A, la possibilità di calcolare l’esposizione al rumore di gruppi di lavoratori calcolata mediante opportune procedure di campionamento statistico, che può essere utilizzata al posto dell’esposizione personale del singolo lavoratore del gruppo.
Inoltre la nuova norma propone, in appendice B, ben due esempi di relazione tecnica per consentire al datore di lavoro di individuare univocamente le attività rumorose ed i lavoratori che le svolgono, così da poterne indicare nominalmente il livello di esposizione personale.
Roberto Bottio - UNI

Piace evidenziare anche che la citata norma UNI ha preso in considerazione i gruppi omogenei per esposizione a rumore, sollevando non poche critiche, in quanto il D.Lgs 277/91 fa sempre riferimento all’esposizione del singolo; il punto c) del comma 6 dell’articolo 4 della direttiva parla di lavoratori appartenenti a gruppi a rischio, mentre il punto 10 della premessa privilegia le misure di protezione collettive, implicitamente avallando il risultato raggiunto in Commissione Acustica dell’UNI con la norma UNI 9432 sopra citata circa l’opportunità di eseguire anche valutazioni collettive. Abbiamo lasciato per ultimo un commento relativo a quello che forse sarà un nodo da risolvere per poter decidere se la nostra disciplina attuale è già più protettiva o meno rispetto a quella proposta dalla direttiva: apparentemente infatti la direttiva abbassa il più alto dei livelli di attenzione, vale a dire quello limite invalicabile, portandolo a 87 dB(A) contro i 90 prescritti dalla 277/91, precisando però subito dopo che questo valore tiene conto dell’attenuazione prodotta dai protettori auricolari, cosa che non si verifica invece per i livelli di azione, rimasti fissi ad 80 ed 85 dB(A). Se si voleva creare confusione, non si poteva fare di meglio, dal momento che per valutare il superamento di 87 dB(A) non si potrà certo fare ricorso a misure dirette (a meno di non utilizzare manichini adeguatamente attrezzati per misurare il rumore all’interno del condotto auricolare a valle del protettore, che potrebbe essere anche un inserto che occupa tutto lo spazio disponibile!). Bisognerà pertanto fare ricorso a misure in frequenza, corrette per tener conto sia della scala di ponderazione A che dell’eventuale attenuazione dovuta ai dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), sollevando con ciò dubbi e polemiche a non finire. Inoltre, se per un verso l’aver stabilito un limite di esposizione inferiore rispetto all’attuale pare più cautelativo, dall’altro la nuova disciplina non prevede più espressamente, al superamento del livello limite, l’obbligo a carico del lavoratore di indossare i d.p.i., ma solo che il datore di lavoro faccia tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi stessi (art. 6, comma 2). Pertanto, a fronte di una eventuale inottemperanza da parte del lavoratore, anche l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro che voglia andare esente da rischi potrebbe anche risultare discutibile. In conclusione, se, come abbiamo visto, qualche elemento di pregio pare essere introdotto dalla direttiva, si ribadisce che questa si colloca su una disciplina preesistente e abbastanza ben fatta, determinando pertanto qualche problema in fase di recepimento, quando bisognerà stabilire se, ed in quale misura, la direttiva stessa vada considerata migliorativa.

Piu' sotto sono riportate alcune parti della Direttiva 2003/10/CE citate nell'articolo

Parti della Direttiva 2003/10/CE...
(13) Le particolari caratteristiche dei settori della musica e dell’intrattenimento richiedono orientamenti pratici per consentire un’applicazione efficace delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad usufruire di un periodo transitorio per la definizione di un codice di condotta recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro che operano in tali settori a raggiungere i livelli di protezione stabiliti dalla presente direttiva.
Articolo 2 “Definizioni”
A fini della presente direttiva, i parametri fisici utilizzati quali indicatori del rischio sono definiti nel modo seguente:

  1. pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata con frequenza “C “;

  2. livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX, 8h):[dB(A)re. 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3, paragrafo 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

  3. livello di esposizione settimanale al rumore (LEX, 8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3, paragrafo 6 (nota 2).

Articolo 3 “Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l’azione”

  1. Ai fini della presente direttiva i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l’azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono fissati a:

    1. Valori limite di esposizione:
      LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (1) rispettivamente;

    2. Valori superiori di esposizione che fanno scattare l’azione:
      LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (2) rispettivamente;

    3. Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione:
      LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (3) rispettivamente.

  2. Nell’applicare i valori limite di esposizione, la determinazione dell’effettiva esposizione del lavoratore tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell’udito indossati dal lavoratore. I valori di esposizione che fanno scattare l’azione non tengono conto dell’effetto dei suddetti dispositivi.

  3. In circostanze debitamente giustificate, per le attività in cui l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, gli Stati membri possono permettere che, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di esposizione che fanno scattare l’azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore sia sostituito dal livello di esposizione settimanale al rumore per valutare i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori, a condizione che:

    1. il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); e

    2. siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività
      (1) 140 dB(A)20 µPa
      (2) 137 dB(A)20 µPa
      (3) 135 dB(A)20 µPa

Articolo 6 “Protezione individuale”

  1. Qualora i rischi derivanti dall’esposizione al rumore non possano essere evitati con altri mezzi, dispositivi individuali di protezione dell’udito, appropriati e correttamente adottati, sono resi disponibili ai lavoratori e usati dagli stessi...

  2. Il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione dell’udito ed è tenuto a verificare l’efficacia delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

Remarks relating to the Directive on noise protection

This article contains the accurate and precise opinion, expressed by Alessandro Cocchi, Past President of UNI Acoustics Commission, on the European Directive 2003/10/EC covering minimum safety and health requirements on workers’ exposure to the risks due to physical agents (noise).
This Directive is expected to be adopted in the coming years, bearing in mind the current legislation, represented by the Law Decree N. 277/1991, which has been applied for over than ten years.
This article comments, in particular, on the Clause 13 of the Forward, covering a prescription on music and entertainment, the Clause 2 “Definitions”, the Clause 3 “Exposure limit values and exposure values leading to action” and the Clause 6 “Personal protection”.

Fonte: U&C - Unificazione & Certificazione
Autori: Alessandro Cocchi - Past President Commissione Acustica UNI - Professore Ordinario Dipartimento DIENCA Università di Bologna
Alberto Cocchi - Avvocato, libero professionista

 

  

Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
   

      

 

                             
                             
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