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31/12/2003
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A norma
UNI: piace ai consumatori, conviene alle imprese - Come
affermato dal presidente UNI, Paolo Scolari, “solo se il consumatore
comprenderà il significato della normazione e i vantaggi dei prodotti
certificati, conformi, marcati...genererà una domanda di prodotti a norma che
inevitabilmente risalirà le filiere distributive e produttive, portando tutte
le aziende a qualificare la propria produzione, premiando le imprese che già
lavorano a norma e aumentando la soddisfazione del cliente e la qualità della
vita”.
Questa è la finalità che UNI si è posto nel medio e lungo periodo, avviando
il percorso per raggiungerla con il convegno “La qualità della vita a
norma”, organizzato il 14 ottobre scorso presso il Tempio di Adriano a Roma,
in occasione della Giornata Mondiale della Normazione.
All’evento hanno partecipato circa 120 ospiti ai quali si sono aggiunti 30
rappresentanti della stampa e radiotelevisione.
Ai relatori istituzionali invitati (il Ministro Antonio Marzano, il
Sottosegretario di Stato Cesare Cursi e il Direttore generale del Ministero
delle Attività produttive Daniela Primicerio) si è aggiunta anche la
partecipazione del Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute Antonio
Guidi.
Nel corso del convegno sono stati presentati i risultati della ricerca
commissionata a CIRM World Research per analizzare -su un campione di 1.000
consumatori adulti, intervistati telefonicamente nella seconda metà di
settembre 2003- i comportamenti di acquisto dei beni di consumo e la conoscenza
di UNI e dei valori della normazione tecnica volontaria.
In sintesi, dall’indagine è emerso chiaramente (e senza significative
differenze nei gruppi sociodemografici per età, sesso, livello di istruzione,
area geografica) che, nell'acquisto di un qualsiasi prodotto di consumo:
-
la ricerca
della “qualità garantita”, della sicurezza e del rispetto ambientale
dei prodotti è un elemento presente nelle scelte di acquisto. Infatti, al
di là della marca e del prezzo, i principali parametri di scelta sono la
qualità (72,5%) e l’insieme “sicurezza, prodotto etico, rispetto
dell’ambiente” (11,5%) cioè tutti elementi fortemente legati -anzi
definiti- dalle norme UNI;
-
i consumatori
cercano la conferma che i prodotti corrispondono alle proprie attese di
qualità, sicurezza e rispetto ambientale analizzando le confezioni dei
prodotti stessi (55,9%) e nel 23,6% dei casi addirittura cercando un
“marchio di qualità, di sicurezza, di compatibilità ambientale” o la
“indicazione di una norma di riferimento” o il “marchio CE”;
-
UNI è poco
conosciuto dal consumatore (solo 1% di essi dichiara spontaneamente di
conoscere l’ente di normazione ma tale valore aumenta fino al 28,1% dopo
le spiegazioni dell’intervistatore) e quindi è necessario che venga
svolta una vasta azione di informazione;
-
una volta
compresi i valori delle norme UNI e dei prodotti che rispettano tali norme,
esiste una forte propensione al loro acquisto. Infatti il 72,1% del campione
afferma che preferirà comprare un prodotto “a norma UNI” -rispetto a
uno che non lo sia- indipendentemente dal prezzo, mentre il 24,2% si
comporterà allo stesso modo purché il prezzo sia simile.
Questi dati
indicano che il mercato ha raggiunto un livello di consapevolezza tale che
realizzare prodotti conformi alle norme UNI - ma soprattutto indicarlo in modo
chiaro e visibile nella comunicazione pubblicitaria e sulla confezione del
prodotto stesso! - può diventare un concreto vantaggio competitivo per le
imprese. Inoltre concorrerebbe ad innalzare il livello di soddisfazione dei
consumatori.
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I
successi invisibili della normazione
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Carte
di credito:
le dimensioni e lo spessore, la disposizione degli elementi, il formato
dei dati in essa contenuti sono definiti da norme ISO che sono applicate
in tutto il mondo.
Telepass:
in tutta Italia è possibile utilizzare la rete autostradale
-indipendentemente dal gestore- pagando il pedaggio tramite un sistema
di rilevazione del traffico che risponde alla norma UNI 10607.
Impianti a gas:
in tutte le cucine ove siano installati apparecchi a gas la sicurezza è
garantita da un foro di aerazione le cui dimensioni sono stabilite dalla
norma UNI 7129 e da un tubo di collegamento tra piano di cottura e rete
gas che deve rispettare la norma UNI 9891.
Pellicole fotografiche:
la sensibilità delle pellicole fotografiche (ISO 64, 100, 200, 400
etc.) è determinata da una serie di norme ISO di validità mondiale.
Parchi gioco:
la sicurezza di scivoli, altalene e dondoli presenti in quasi tutti i
giardini -pubblici e privati- delle nostre città è garantita dalla
serie di norme europee UNI EN 1176 e 1177.
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Il Ministro delle
Attività Produttive Antonio Marzano nel suo intervento ha dichiarato che “In
una visione liberista dell'economia, il mercato non ha bisogno che il
legislatore stabilisca le regole secondo le quali esso deve funzionare, anzi il
mercato ha bisogno di utilizzare tutte le proprie competenze per darsi regole
che -facendo l'interesse di tutti gli anelli della catena di produzione,
commercializzazione, utilizzo e consumo- stimolino la crescita stessa. L'attività
dell'UNI è essenziale per questo corretto processo di autoregolamentazione.
Oggi possiamo dire che le regole della normazione garantiscono che il mercato si
autoregolamenti in modo corretto e senza distorsioni”.
I Sottosegretari di Stato alla Salute -Cesare Cursi e Antonio Guidi- hanno
sottolineato il ruolo delle norme UNI nell'affiancamento delle leggi per la
prevenzione dei rischi e per la garanzia della sicurezza, soprattutto sui luoghi
di lavoro. Anticipando la necessità di rivisitare la legge 626, Cursi ha
auspicato “l'alleggerimento degli oneri di tipo formale per le imprese” e
ribadito “il ruolo di supporto delle norme UNI, che partecipano alla creazione
di un sistema integrato finalizzato alla qualità sociale del lavoro e del
Paese”.
Guidi ha dato la propria disponibilità ad una collaborazione con UNI nel campo
sociale ed etico per “integrare gli aspetti di managerialità e qualità nei
servizi sanitari, nel rapporto delle ASL con i pazienti, con i disabili e gli
anziani. La crescita sociale della normazione potrà aiutare il cittadino a
gestire la difficile normalità che è sempre più diffusa nella nostra società”.
Daniela Primicerio -Direttore generale della DG Armonizzazione del mercato e
Tutela dei consumatori del Ministero delle Attività Produttive- ha evidenziato
la necessità che “le norme coniughino le esigenze tecniche con quelle
sociali, per avvicinare industria e consumatori al di là del puro scambio
commerciale. UNI, Ministero e Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
devono rafforzare la collaborazione, finalizzata alla definizione di riferimenti
chiari per il cittadino che -con meno potere di spesa e più attenzione- farà
sentire la propria voce sempre più forte”.
Gianni Cavinato, in rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti, ha ammesso che “le organizzazioni stesse dei consumatori non
sono ancora del tutto pronte a partecipare pienamente al processo di normazione,
ma la partecipazione deve essere un obbligo fin dalla fase di progettazione dei
prodotti e dei servizi, e non solo per cercare di correggere i problemi che
emergono dopo”. Cavinato ha inoltre sottolineato che “la normazione ha
ancora delle carenze di rappresentatività anche dal lato della pubblica
amministrazione e delle imprese; queste ultime dovrebbero infatti sentire
l'impegno morale a partecipare alla definizione delle norme UNI, in vista della
inevitabile evoluzione delle imprese in imprese sociali”.
Nel corso del dibattito finale Concetta Fusco -vicepresidente del Movimento
italiano casalinghe MOICA- ha chiesto alle imprese di “aiutare a scegliere e a
comprare bene i prodotti, impegnandosi a rispettare le norme UNI e dichiarandolo
chiaramente sull'etichetta e sulla confezione”. La rappresentante del MOICA ha
offerto inoltre a UNI “la collaborazione del Movimento per divulgare la
conoscenza della normazione, del valore dei prodotti a norma e dei vantaggi che
tali prodotti garantiscono al consumatore”.
Considerando che questo evento è stato il primo passo “pubblico” UNI verso
il consumatore -nell’interesse di tutti gli anelli della catena di produzione,
commercializzazione e utilizzo finale- riteniamo di poterci ritenere soddisfatti
del risultato ma, al tempo stesso, siamo consci della necessità di dare seguito
e continuità a questa attività per raggiungere risultati concreti.
In line
with UNI standards: this is good for consumers and convenient for
enterprises
Only if consumers understand the full meaning of standardization the
demand for compliant products will grow and go up the ladder through
distribution to producers. All enterprises, then, will have to upgrade
their products to the standards: that will enhance the customers’
satisfaction and give a competitive edge to producers used to follow
the standards
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Fonte: U&C
nov./dic. 2003
Autore: Alberto
Monteverdi - Responsabile Comunicazione e Prodotti UNI
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31/12/2003
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Due nuove
norme a supporto della gestione per la qualità ISO 9000 - Sono state
pubblicate nei giorni scorsi due nuove norme nazionali elaborate dalla
Commissione Qualità e affidabilità: la UNI 11097:2003, che fornisce le linee
guida per l’individuazione, la selezione e la rappresentazione degli
indicatori della qualità e dei quadri di gestione (detti anche di governo) per
la qualità e la UNI 11098:2003 che fornisce le linee guida per la rilevazione
della soddisfazione del cliente.
Entrambe le norme hanno lo scopo di fornire a tutti quelli che operano nella
gestione per la qualità degli indirizzi e degli esempi utili per poter
soddisfare alcuni importanti requisiti indicati nelle norme dei sistemi di
gestione per la qualità (UNI EN ISO9001 e UNI EN ISO 9004).
Ma vediamole in dettaglio...
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UNI
11097:2003 "Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di
gestione della qualità - Linee guida generali"
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Occorre
premettere che gli indicatori per la qualità forniscono delle informazioni
qualitative e/o quantitative associate a dei fenomeni o a dei processi.
In pratica , si possono avere indicatori associati a informazioni:
-
iniziali (per
esempio: indicatori relativi alla qualità dei materiali o dei servizi
forniti dai subfornitori in un determinato periodo),
-
intermedie
(per esempio: indicatori relativi alle non conformità di determinate
lavorazioni riferite ad un intervallo di tempo),
-
finali (per
esempio: indicatori relativi alla soddisfazione del cliente o alla riduzione
dei costi di produzione di prodotti o di servizi).
Generalmente sono
confrontati con gli obiettivi per la qualità dei processi o
dell’organizzazione per tenere sotto controllo le tendenze e per fornire dati
di fatto su cui basare le decisioni. Il
quadro di gestione per la qualità è uno strumento per rappresentare in modo
immediato il livello e l’andamento dei valori che assumono gli indicatori
della qualità. Esso serve per il monitoraggio dei fenomeni e/o dei processi e
per l’assunzione delle decisioni da parte dei vertici aziendali e delle
organizzazioni in generale. In
altri termini, sia gli indicatori, sia i quadri di gestione della qualità
concorrono a porre in evidenza l’insieme degli elementi che consentono alla
direzione di guidare e far funzionare con successo una organizzazione, nonché
di tenerla sotto controllo in maniera sistematica e trasparente.
Attraverso una corretta utilizzazione di questi strumenti si ha la possibilità
di concretizzare i “principi di gestione per la qualità” indicati nella UNI
EN ISO 9000:2000, in particolare il principio relativo alle decisioni basate
su dati di fatto, e gli strumenti utili allo sviluppo degli indirizzi e delle
azioni previste dal punto 8 “misurazioni, analisi e miglioramento” della UNI
EN ISO 9001: 2000 e UNI
EN ISO 9004: 2000. Occorre
precisare che l’adozione di indicatori e di quadri di gestione della qualità
non richiede necessariamente l'esistenza di un sistema di gestione per la qualità;
anche se questa scelta può costituire una delle fasi propedeutiche alla sua
introduzione.
Oltre a definire
il sistema di gestione degli indicatori, la UNI 11097 riporta in appendice, a
titolo di esempi,
-
un elenco di
obiettivi tipici per la qualità,
-
una griglia
per la pratica ricerca degli indicatori della qualità e
-
degli
indicatori tipici per la qualità di un’organizzazione.
In concreto, la
UNI 11097 può risultare utile per le organizzazioni gestite per processi, a
prescindere dalla loro dimensione e specializzazione; infatti, le decisioni
efficaci si basano sull’analisi di dati ed informazioni organizzati in modo
tale da fornire una panoramica complessiva sufficientemente rappresentativa dei
più significativi processi. Essa
è quindi destinata in particolare ai responsabili, posti ai vari livelli di una
organizzazione, interessati all’attivazione di un sistema di misurazione, di
analisi e di miglioramento dei processi e delle prestazioni aziendali.
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UNI
11098:2003 "Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida
per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione
degli indicatori del relativo processo"
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La UNI 11098
fornisce delle linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e
per la misurazione degli indicatori del relativo processo. La soddisfazione del
cliente è definito nella UNI EN ISO 9000:2000 come la “Percezione del cliente
su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti”. In un sistema di gestione
per la qualità non si possono, quindi, disattendere i processi per la
definizione univoca dei requisiti del cliente, rispetto ai quali orientare il
sistema stesso (punti 5.2 e 7.2 delle norme UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO
9004:2000), i processi diretti a verificare la soddisfazione del cliente (punto
8.2 delle stesse norme) e, di conseguenza, l’efficacia del sistema di gestione
per la qualità. Tali processi fanno parte del sistema di comunicazione e di
ascolto del cliente. Per la
determinazione della soddisfazione del cliente non si può, quindi, fare a meno
di informazioni provenienti dal cliente stesso. A questo proposito, la UNI 11098
distingue tra modalità di raccolta delle informazioni di tipo attivo
(interviste e questionari) o di tipo passivo (informazioni di ritorno dal
cliente), indicando i vantaggi e i limiti per ciascuna modalità. Anche questa
norma fornisce in appendice degli esempi pratici di applicazione della
metodologia di rilevazione e determinazione della soddisfazione del cliente,
descritta dalla norma, ad aziende nei settori della produzione della
commercializzazione e dei servizi. Nella norma, per ciascuna di tale aziende
sono definiti i fattori di soddisfazione su cui sono basate le rilevazioni e
determinate le percentuali di clienti soddisfatti, insoddisfatti o deliziati per
un dato campione di clienti la cui numerosità viene indicata in apposita
tabella in funzione della precisione statistica desiderata. La
UNI 11098 si applica a tutte le organizzazioni di qualsiasi tipo e dimensioni,
pubbliche o private, operanti per fini di lucro o per fini morali o sociali.
Essa è di ausilio per i vertici dell’organizzazione (alta direzione e
direzioni centrali, direzioni operative, direzione commerciale, marketing e
vendite, direzione di produzione, ricerca e sviluppo e innovazione, sistema
informativo, direzione del personale) e per tutti i quadri e responsabili di
funzioni.
Per informazioni:
tecniche: UNI, Mario Pettinicchio - Comparto Impresa e Società - e-mail: servizi@uni.com
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31/12/2003
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Considerazioni
in merito alla direttiva sulla protezione da rumore - La
direttiva europea 2003/10/CE del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) interviene, almeno in Italia, su una
disciplina nazionale di per sé già piuttosto avanzata, grazie alla presenza
nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo 277/91 "Attuazione delle
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE e n. 88/642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro", anch’esso
originato da direttive comunitarie, il cui contenuto era stato tuttavia ampliato
in sede di recepimento.
Va
inoltre ricordata la presenza nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo
626/94, che introduceva la generalizzazione dell’obbligo della valutazione dei
rischi, tra i quali sicuramente anche il rischio-rumore. Pertanto, dal punto di
vista degli obblighi generali a carico del datore di lavoro, pare di poter dire
che la direttiva non aggiunga nulla di nuovo, nel senso che tutti o quasi i
concetti ivi esposti fanno già parte della disciplina nazionale; pur tuttavia,
non vi è dubbio che la direttiva introduca talune importanti precisazioni e
venga a modificare i valori di alcuni parametri, con ricadute pratiche di una
certa rilevanza. Procedendo
nell’ordine, al punto 13 della premessa troviamo invero una disposizione
relativa ai settori della musica e dell’intrattenimento, volta a stabilire
criteri specifici per detti settori.
È questo un aspetto abbastanza interessante dal punto di vista dell’approccio
differenziato della disciplina antinfortunistica in generale rispetto alla
peculiarità delle singole attività svolte, la cui attuale carenza determina il
più delle volte difficoltà pratiche di attuazione da parte dei datori di
lavoro, se non persino situazioni paradossali. Nello
specifico, il Decreto Legislativo 277/91 non aveva fatto alcuna distinzione per
genere di attività, senza tener conto del fatto che gli operatori in questi
settori non possono indossare protettori auricolari, pur essendo normalmente
esposti a livelli sonori che ne richiederebbero, sempre a norma di legge,
l’impiego obbligatorio da parte del lavoratore, altrimenti sanzionabile.
Nel settore della musica, si è cercato fino ad ora di intervenire sui tempi di
esposizione, ma non vi è dubbio che non si possa limitare il tempo delle prove
di un concerto o di un’opera solo perché viene superato il limite di
esposizione a rumore.
Nel settore dell’intrattenimento, facendo leva indirettamente sulla legge
quadro in materia di tutela ambientale da inquinamento acustico, sono stati
introdotti dei limiti, in genere disattesi proprio per la natura stessa di certe
attività che basano l’efficacia dell’intrattenimento sul livello sonoro
proposto al pubblico. Ben venga quindi un chiarimento anche da parte della legge
nazionale, che non metta nello stesso insieme pubblico volontario e desideroso
di ricevere un bombardamento sonoro con operatori, talvolta soggetti passivi
quali ad esempio gli inservienti di sala, altre volte soggetti attivi in quanto
essi stessi generatori di rumore ad altissimo livello sonoro. Come
nel D.Lgs. n. 277/91, l’articolo 3 della direttiva individua tre livelli
sonori di intervento, estendendo però l’allarme per esposizione a livelli di
picco superiori ad un determinato valore già al livello minimo di azione; il
che appare sicuramente più corretto in astratto, anche se forse in effetti di
scarsa utilità sul piano pratico rispetto a quanto previsto all’art. 41 del
decreto stesso.
Vi è tuttavia da richiamare l’attenzione del nostro legislatore, quando si
occuperà del recepimento, sulla confusione che regna nella direttiva in merito
alle scale di ponderazione utilizzate. L’articolo 2 della direttiva
definisce infatti la pressione acustica di picco come ponderata con frequenza
"C", definizione che gli addetti ai lavori possono anche pensare di
interpretare, ma che sicuramente non è corretta dal punto di vista metrologico;
cosa dire però quando subito dopo, all’articolo 3, vengono assegnati i
valori, tradotti poi in nota in decibel ponderati A? Il valore di 200 Pascal
corrisponde in effetti ai nostri 140 dB lineari, ma senza conoscere
l’andamento spettrale appare molto arduo poter trovare una corrispondenza in
scala ponderata sia che si tratti di A che di C. Il
punto b) dell’articolo 2 della direttiva affronta poi l’annoso problema del
rumore impulsivo, che viene incluso nella esposizione a rumore, entrando a far
parte sic et simpliciter del livello sonoro continuo equivalente in dB(A);
sembrerebbe così definitivamente affossato l’annoso problema della possibile
dannosità del rumore impulsivo, se non fosse che il punto a) del comma 6
dell’articolo 4, in maniera del tutto generica ed imponderabile afferma che il
datore di lavoro ... presta ... particolare attenzione ... ad ogni esposizione a
rumore impulsivo, frase estremamente sibillina che non mancherà di sollevare
problemi: allora, i rumori impulsivi sono pericolosi oppure no e, se si, in che
misura? Tra l’altro, in
sede di recepimento, considerato che le violazioni alla normativa
antinfortunistica vengono in genere sanzionate nel nostro ordinamento a titolo
di reato contravvenzionabile, potrebbe riproporsi anche in questo caso, come
nella maggioranza delle ipotesi originate dalla filosofia del decreto
legislativo 626/94, il problema della carenza di tipicità della condotta
incriminata.
Nella stessa prospettiva, già l’allegato VI al Decreto Legislativo 277/91
aveva indicato, al punto 3.3, la necessità di valutare l’incertezza di
misura, lasciando spazio a diverse interpretazioni, alimentate dalla
precisazione errore casuale, che in fisica ha un significato ben preciso, ma che
in una valutazione che comporta anche la stima del comportamento dell’uomo
(vedi in particolare pausa fisiologica e abilità lavorativa) ne ha uno ben più
ampio: in questo caso, il comma 5 dell’articolo 4 sembra togliere ogni dubbio
(ma sarà poi vero?) in quanto parla di imprecisione delle misurazioni, dando
ragione all’UNI che, nella sua recente norma
UNI
9432:2002 Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al
rumore nell'ambiente di lavoro, ha ritenuto utile fornire un criterio di
valutazione della stessa.
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La nuova
UNI 9432:2000
E’ stata recentemente pubblicata la revisione della norma UNI 9432
Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore
nell'ambiente di lavoro, che sostituisce l'edizione precedente del 1989,
elaborata congiuntamente dalla Commissione Acustica e Sicurezza
dell'UNI.
Questa revisione si è resa necessaria per accogliere tutti i
chiarimenti e le innovazioni dopo più di 10 anni di applicazione del
Decreto Legislativo 277/91 Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE,
n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro.
Come noto, esiste una stretta relazione tra il rischio di danno uditivo
ed il rumore presente nei luoghi di lavoro: la nuova UNI 9432 fornisce
uno strumento operativo per calcolare il livello di esposizione
quotidiana o settimanale personale al rumore secondo quanto richiesto
dal decreto sopra citato e si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad
esclusione di quelli particolari per i quali sono previste normative
specifiche.
Rispetto alla precedente edizione, la nuova norma UNI 9432 aggiunge
anche la possibilità di valutare l'esposizione personale di un
lavoratore al rumore per periodi superiori alla settimana, e
l'esposizione al rumore di gruppi di lavoratori che svolgono attività
simili ma non sempre acusticamente uguali.
Si è ritenuto di dover inserire nella nuova norma una possibilità più
"realistica" di valutare l'esposizione al rumore di un
lavoratore il cui ciclo di lavoro abbia componenti aleatorie nel breve
termine. Il ciclo di lavoro, anche se dura più di una settimana, è
certamente noto come sono note le singole fasi lavorative del ciclo.
L’esposizione “a lungo termine”, anche se può non rispondere ai
requisiti formali del D. Lgs 277/91, fornisce comunque un più corretto
indicatore ai fini della correlazione col rischio di danno uditivo,
rispetto al semplice L ep,d o L ep,w del giorno o della settimana
“peggiore”.
Viceversa, per attività acusticamente simili ma non uguali, la nuova
UNI 9432 introduce, in appendice A, la possibilità di calcolare
l’esposizione al rumore di gruppi di lavoratori calcolata mediante
opportune procedure di campionamento statistico, che può essere
utilizzata al posto dell’esposizione personale del singolo lavoratore
del gruppo.
Inoltre la nuova norma propone, in appendice B, ben due esempi di
relazione tecnica per consentire al datore di lavoro di individuare
univocamente le attività rumorose ed i lavoratori che le svolgono, così
da poterne indicare nominalmente il livello di esposizione personale.
Roberto Bottio - UNI |
Piace
evidenziare anche che la citata norma UNI ha preso in considerazione i gruppi
omogenei per esposizione a rumore, sollevando non poche critiche, in quanto il
D.Lgs 277/91 fa sempre riferimento all’esposizione del singolo; il punto c)
del comma 6 dell’articolo 4 della direttiva parla di lavoratori appartenenti a
gruppi a rischio, mentre il punto 10 della premessa privilegia le misure di
protezione collettive, implicitamente avallando il risultato raggiunto in
Commissione Acustica dell’UNI con la norma UNI 9432 sopra citata circa
l’opportunità di eseguire anche valutazioni collettive. Abbiamo
lasciato per ultimo un commento relativo a quello che forse sarà un nodo da
risolvere per poter decidere se la nostra disciplina attuale è già più
protettiva o meno rispetto a quella proposta dalla direttiva: apparentemente
infatti la direttiva abbassa il più alto dei livelli di attenzione, vale a dire
quello limite invalicabile, portandolo a 87 dB(A) contro i 90 prescritti dalla
277/91, precisando però subito dopo che questo valore tiene conto
dell’attenuazione prodotta dai protettori auricolari, cosa che non si verifica
invece per i livelli di azione, rimasti fissi ad 80 ed 85 dB(A). Se
si voleva creare confusione, non si poteva fare di meglio, dal momento che per
valutare il superamento di 87 dB(A) non si potrà certo fare ricorso a misure
dirette (a meno di non utilizzare manichini adeguatamente attrezzati per
misurare il rumore all’interno del condotto auricolare a valle del protettore,
che potrebbe essere anche un inserto che occupa tutto lo spazio disponibile!).
Bisognerà pertanto fare ricorso a misure in frequenza, corrette per tener conto
sia della scala di ponderazione A che dell’eventuale attenuazione dovuta ai
dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), sollevando con ciò dubbi e
polemiche a non finire. Inoltre, se per un verso l’aver stabilito un limite di
esposizione inferiore rispetto all’attuale pare più cautelativo, dall’altro
la nuova disciplina non prevede più espressamente, al superamento del livello
limite, l’obbligo a carico del lavoratore di indossare i d.p.i., ma solo che
il datore di lavoro faccia tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i dispositivi stessi (art. 6, comma 2). Pertanto, a fronte di una
eventuale inottemperanza da parte del lavoratore, anche l’eventuale
irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro che voglia
andare esente da rischi potrebbe anche risultare discutibile. In conclusione,
se, come abbiamo visto, qualche elemento di pregio pare essere introdotto dalla
direttiva, si ribadisce che questa si colloca su una disciplina preesistente e
abbastanza ben fatta, determinando pertanto qualche problema in fase di
recepimento, quando bisognerà stabilire se, ed in quale misura, la direttiva
stessa vada considerata migliorativa.
Piu' sotto sono
riportate alcune parti della Direttiva 2003/10/CE citate nell'articolo
Parti della
Direttiva 2003/10/CE...
(13) Le particolari caratteristiche dei settori della musica e
dell’intrattenimento richiedono orientamenti pratici per consentire
un’applicazione efficace delle disposizioni stabilite dalla presente
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad usufruire di un
periodo transitorio per la definizione di un codice di condotta recante
orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro che
operano in tali settori a raggiungere i livelli di protezione stabiliti dalla
presente direttiva.
Articolo 2 “Definizioni”
A fini della presente direttiva, i parametri fisici utilizzati quali indicatori
del rischio sono definiti nel modo seguente:
-
pressione
acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica
istantanea ponderata con frequenza “C “;
-
livello di
esposizione giornaliera al rumore (LEX, 8h):[dB(A)re. 20 µPa]: valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore
per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999:1990 punto 3, paragrafo 6. Si riferisce a tutti i
rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
-
livello di
esposizione settimanale al rumore (LEX, 8h): valore medio, ponderato in
funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una
settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla
norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3, paragrafo 6 (nota 2).
Articolo 3
“Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare
l’azione”
-
Ai fini della
presente direttiva i valori limite di esposizione e i valori di esposizione
che fanno scattare l’azione in relazione al livello di esposizione
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono fissati a:
-
Valori
limite di esposizione:
LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (1) rispettivamente;
-
Valori
superiori di esposizione che fanno scattare l’azione:
LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (2) rispettivamente;
-
Valori
inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione:
LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (3) rispettivamente.
-
Nell’applicare
i valori limite di esposizione, la determinazione dell’effettiva
esposizione del lavoratore tiene conto dell’attenuazione prodotta dai
dispositivi individuali di protezione dell’udito indossati dal lavoratore.
I valori di esposizione che fanno scattare l’azione non tengono conto
dell’effetto dei suddetti dispositivi.
-
In
circostanze debitamente giustificate, per le attività in cui
l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una
giornata di lavoro all’altra, gli Stati membri possono permettere che, ai
fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di
esposizione che fanno scattare l’azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore sia sostituito dal livello di esposizione settimanale
al rumore per valutare i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori, a
condizione che:
-
il
livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un
controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87
dB(A); e
-
siano
adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali
attività
(1) 140 dB(A)20 µPa
(2) 137 dB(A)20 µPa
(3) 135 dB(A)20 µPa
Articolo 6
“Protezione individuale”
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Qualora i
rischi derivanti dall’esposizione al rumore non possano essere evitati con
altri mezzi, dispositivi individuali di protezione dell’udito, appropriati
e correttamente adottati, sono resi disponibili ai lavoratori e usati dagli
stessi...
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Il datore di
lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i
dispositivi di protezione dell’udito ed è tenuto a verificare
l’efficacia delle misure adottate in applicazione del presente articolo.
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Remarks
relating to the Directive on noise protection
This
article contains the accurate and precise opinion, expressed by
Alessandro Cocchi, Past President of UNI Acoustics Commission,
on the European Directive 2003/10/EC covering minimum safety and
health requirements on workers’ exposure to the risks due to
physical agents (noise).
This Directive is expected to be adopted in the coming years,
bearing in mind the current legislation, represented by the Law
Decree N. 277/1991, which has been applied for over than ten
years.
This article comments, in particular, on the Clause 13 of the
Forward, covering a prescription on music and entertainment, the
Clause 2 “Definitions”, the Clause 3 “Exposure limit
values and exposure values leading to action” and the Clause 6
“Personal protection”.
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Fonte: U&C
- Unificazione & Certificazione
Autori: Alessandro Cocchi - Past President Commissione Acustica UNI - Professore
Ordinario Dipartimento DIENCA Università di Bologna
Alberto Cocchi - Avvocato, libero professionista
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