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31 OTTOBRE 2003 |
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IL RICORSO AVVERSO AL GIUDIZIO DI IDONEITA’ AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS 626/94: L’ESPERIENZA DEGLI SPISAL DEL VENETO - Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) della Regione Veneto L’articolo 17, comma 4 del D.Lgs 626/94 prevede la facoltà di ricorrere contro il giudizio di idoneità/non idoneità/ idoneità con limitazioni, espresso dal medico competente, rivolgendosi all’organo di vigilanza territorialmente competente. Nell’aprile 2002 sono state emanate le note di indirizzo rivolte a tutti gli SPISAL del Veneto, al fine di fornire uniformità di gestione dei ricorsi in tutti gli organi di vigilanza della Regione. Il documento è disponibile tra le linee guida regionali pubblicate nel sito www.prevenzioneveneto.com. Scopo del presente lavoro è stato verificare quanti ricorsi sono pervenuti agli SPISAL del Veneto a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs 626/94, per quali patologie, e quali sono state le successive decisioni prese in merito. A tal fine e ’ stato inviato dalla Direzione per la Prevenzione della Regione a tutti gli SPISAL un questionario per la raccolta dei dati sull’attività svolta. I Servizi del Veneto hanno aderito all’iniziativa, ed i risultati del questionario sono sotto riportati. Quanti giudizi di idoneità sono stati oggetto di ricorso all’organo di vigilanza? Dall ’entrata in vigore del D.Lgs 626/94 sono pervenuti agli SPISAL 134 ricorsi al giudizio del medico competente (50 ricorsi avverso il giudizio di idoneità, 64 avverso il giudizio di non idoneità, 20 avverso il giudizio di idoneità con limitazioni), con un trend positivo negli ultimi anni, in quanto nel 1996 non era pervenuto alcun ricorso, ne sono giunti 35 nel 2001, e 28 nei primi sei mesi del 2002. Chi ha presentato il ricorso? Nell’84% dei casi il ricorso è stato presentato dal lavoratore stesso, nei restanti casi dal datore di lavoro. Oggetto del ricorso era l ’idoneità alla mansione in aziende private nel 48% dei casi, ospedali e case di cura nel 33%, strutture pubbliche (comuni, pubbliche amministrazioni, scuole) nell’11%. Tra gli altri ricorsi inoltrati in particolare si rilevano 8 ricorsi per giudizio di idoneità con limitazione/non idoneità espresso in occasione di iscrizione ai corsi per operatori addetti all ’assistenza. In quale occasione è stato espresso il giudizio contro cui è stato inoltrato il ricorso? Nel 70% dei ricorsi, era messo in discussione il giudizio espresso a conclusione di una visita medica periodica, mentre rispettivamente nel 19% e nel 10 % quello espresso in occasione di visita medica preventiva, e straordinaria/su richiesta. Quale patologia ha determinato il giudizio oggetto del ricorso? Nel 58% dei casi si trattava di patologia da movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, nei restanti casi la patologia era ‘varia’: idoneità/non idoneità al turno notturno, patologia da etilismo, vertigini, patologia allergica, cardiopatie, diabete, ecc... Quale decisione è stata presa dall’organo di vigilanza? Il giudizio è stato confermato nel 32% dei casi, è stato revocato o modificato nel 49% dei casi, nei restanti casi è stato archiviato o dichiarato non ammissibile (18 casi con archiviazione su richiesta del ricorrente o per mancanza di documentazione, nel 50% dei casi perché l ’attività lavorativa non era soggetta a sorveglianza sanitaria, e quindi non era ammissibile neanche il giudizio di idoneità, in qualche caso perché la procedura più corretta era piuttosto quella di appellarsi al giudizio della commissione medica ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori ). Conclusioni. I risultati sopra riportati portano a concludere che lo strumento del ricorso sarà ulteriormente utilizzato sia dai lavoratori che dai datori di lavoro nel futuro, dato il trend positivo del numero dei ricorsi pervenuti agli SPISAL a partire dal 1996. La patologia fonte di maggiori problemi risulta ancora una volta la patologia da movimentazione manuale dei carichi e da sforzo a carico dell’arto superiore. L’elevata non ammissibilità dei ricorsi fa presumere che sia comunque ancora poco chiaro in quali situazioni ricorrere contro il giudizio di idoneità, e quando invece appellarsi ad altre commissioni medico-legali. A cura di: Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) della Regione Veneto. |
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Garante privacy: dati forniti dal datore di lavoro - Lavoro: accesso ai dati e percorso professionale - Sì a richieste di trasparenza, no ad elaborazioni personalizzate delle informazioni. Il lavoratore può avere accesso ai suoi dati personali detenuti dall’azienda ed ottenerne la comunicazione in forma completa e intelligibile, ma non può chiedere la creazione di dati non esistenti negli archivi o che gli venga fornita una rielaborazione personalizzata secondo criteri da lui indicati. La precisazione è contenuta nel provvedimento del Garante con il quale ha definito i ricorsi di due lavoratori che si erano rivolti all’Autorità, insoddisfatti delle risposte fornite dal loro ex datore di lavoro. I dipendenti, ora trasferiti in un’altra società, lamentavano l’incompletezza dei dati forniti dall’azienda presso la quale lavoravano, dai quali non sarebbe risultato il percorso professionale, l’indicazione dell’appartenenza ed i passaggi a vari settori e le mansioni svolte, nonché i motivi del trasferimento. Nel corso del procedimento di fronte al Garante l’azienda ha comunicato ai dipendenti altri dati oltre quelli già forniti, contenenti alcune delle informazioni richieste, in particolare su corsi di aggiornamento effettuati, strutture alle quali sono stati assegnati nel corso degli anni, attestati ottenuti, erogazione di un premio annuale. Le funzioni e le mansioni svolte – secondo l’azienda - risultavano essere quelle proprie del livello di inquadramento. Nulla da comunicare invece per quanto riguarda le ragioni del trasferimento. La società, infatti, che ha affermato di aver comunicato tutti i dati in suo possesso, si è giustificata ritenendo di non essere obbligata a creare dati o certificazioni ad hoc per soddisfare altre e diverse esigenze informative del lavoratore. La risposta fornita dalla società – ha precisato il Garante – corrisponde a quanto previsto dalla legge sulla privacy in tema di modalità di esercizio del diritto di accesso (art. 17 D.P.R. 501/1998 ora art.10 del Codice della privacy). La disposizione consente infatti di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti negli archivi del titolare del trattamento, ma non consente il diritto di ottenere la creazione di dati non esistenti in tali archivi o l’organizzazione secondo criteri delineati dall’interessato. La società dovrà comunque continuare le ricerche per verificare la presenza di alcune schede di valutazione e di informazioni relative ad un tentativo di conciliazione che i dipendenti avrebbero inviato nel 2002. In considerazione del parziale riscontro dato alle richieste dei lavoratori, alla società sono state addebitate le spese del procedimento. Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali n. 187 del 13 - 19 ottobre 2003 (Reg. al Trib. di Roma 258/99). Direttore responsabile: Baldo Meo - Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n.121 - 00186 Roma. Tel: 06/69677713-Fax: 06/69677755. Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it |
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Il tempo di riposo sul luogo di lavoro è come lavoro - La decisione per i medici tedeschi vale in tutta Europa - Corte di giustizia europea 9.9.2003 - Il tempo passato dai medici in ospedale è tempo lavorativo – e quindi va pagato – anche se si tratta in realtà di tempo di riposo: la rivoluzionaria sentenza è della Corte di giustizia dell’Unione europea ed è stata depositata il 9 settembre 2003. Le conseguenze della decisione – nata dalla causa intentata al suo ospedale da un dottore tedesco – sono notevoli in tutto il mondo del lavoro europeo e non solo per il mondo della sanità. In sostanza la nuova regola suggerita dai giudici del Lussemburgo è applicabile a tutti coloro che siano a disposizione di un datore di lavoro in un luogo scelto dallo stesso datore di lavoro e a cui sia stata applicata la direttiva europea che stabilisce un orario settimanale di 48 ore. La sanità tedesca ha accusato il colpo: la decisione potrebbe provocare l’assunzione di altri 15.000 medici in Germania con un costo per l’erario tedesco che è stato valutato intorno al miliardo di euro. SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 9 settembre 2003 «Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104/CE - Nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo - Servizio di guardia (Bereitschaftsdienst) prestato dai medici in ospedale» Fonte: Italiapuntodoc |
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Italia davanti
alla Corte di Giustizia UE per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti - La
Commissione UE ha deferito davanti alla Corte
europea di giustizia il
Governo italiano accusando la disciplina contenuta nel D.Lgs. 22/1997 di aperto
contrasto con la direttiva europea 75/442/CEE in quanto le norme
italiane permettono a diverse categorie di imprese di effettuare raccolta e
trasporto di rifiuti senza l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale gestori. |
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Settimana europea della scienza e della tecnologia - Dal 3 al 9 novembre prossimi una serie di eventi e di iniziative finalizzate a stimolare nei giovani l'interesse scientifico sono state organizzate nell'ambito della Settimana europea della Scienza e della Tecnologia. L'evento è promosso dalla Comunità Europea e vede impegnati i paesi membri in manifestazioni e appuntamenti che hanno uno stesso filo conduttore. Sul sito del ministero dell'Istruzione, università e Ricerca, una selezione delle iniziative più interessanti promosse in Italia da soggetti ed enti che da tempo lavorano su queste tematiche. http://www.istruzione.it/news//2003/scienza_tecnologia.shtml Fonte: Governo |
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Legge comunitaria 2003: approvata definitivamente dal Parlamento - La Camera dei deputati ha approvato definitivamente il 23 ottobre scorso la legge comunitaria 2003. Il provvedimento conta 25 articoli e recepisce complessivamente 50 direttive europee. Le materie regolamentate dalla legge vanno dalla discriminazione sul posto di lavoro al recupero dei crediti, dalle procedure per la valutazione d'impatto ambientale alle norme sulla privacy. La legge comunitaria è il principale strumento per la trasposizione delle direttive europee nell'ordinamento italiano ed è la prima volta che una Legge comunitaria viene approvata entro l'anno di presentazione. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_comunitaria2003/index.html Fonte: Governo |
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Sviluppo
imprenditoria locale - Ministero delle Attivita' Produttive - Circolare
22/10/2003, n. 9463: |
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Classificazione
sismica del territorio nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.D
21/10/2003: |
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Rete elettrica
di interconnessione con l'estero - Autorita' per l'energia elettrica e il
gas - Deliberazione
16/10/2003: |
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| 31/10/2003 |
Sicurezza del sistema elettrico
nazionale e recupero di potenza di energia elettrica - Legge
27/10/2003: |
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Indennita' di
maternita' per le libere professioniste - Legge
15/10/2003, n. 289: |
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Professionisti
autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7
dicembre 1984, n. 818 (Prevenzione incendi) -
Ministero dell'Interno
- Comunicato
28/10/2003: |
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Disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia
- Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Determinazione
15/10/2003: |
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Decreto Biagi -
Errata-Corrige
28/10/2003: |
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