Info-crono-archivio

  

31 GENNAIO 2002

1  2  3  4  5  7  8   9  10  11  12  13  14   15   16  17  18  19  20  21  22  23  24   25   26  27  28  29   30   31 

       
31/01/2002

Fumo - Dal primo gennaio di quest'anno, come già anticipatoVi con nostra news del 8/1/2002, sono state aumentate le sanzioni per chi non rispetta il divieto di fumare. L’articolo 52 della legge Finanziaria 2002, comma 20, porta infatti la “sanzione amministrativa" ad una somma che varia da 25 Euro (Lire 48.407) a 250 Euro (Lire 484.068). Lo stesso comma dispone, inoltre, che tale importo venga raddoppiato “qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni”. Vengono inasprite anche le sanzioni contro i responsabili di ambienti chiusi e di immobili che non appongono gli appositi cartelli “vietato fumare” secondo le norme di legge o che non facciano rispettare tale divieto. Per questi trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria che può variare dai 200 Euro (Lire 387.254) a 2000 Euro (Lire 3.872.540) e tale importo viene aumentato della metà nel caso in cui nei locali e sui mezzi del trasporto pubblico gli impianti di condizionamento dell’aria non funzionino o non siano perfettamente efficienti. I controlli e le applicazioni delle sanzioni saranno affidati in primo luogo ai Carabinieri della Salute. Le modifiche introdotte dall'art. 52 mirano a proteggere i non fumatori dal fumo passivo ed aggiornano quanto già disposto dalla Legge n. 584/1975 e successive modificazioni e integrazioni. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve attenersi alle disposizioni previste dall'art. 33 comma 6 (che sostituisce l'art. 9 del D.P.R. 303/56) in cui è ribadito che i luoghi di lavoro chiusi devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente.
Di seguito riportiamo per completezza il testo completo del comma 20, art. 52 della Finanziaria 2002:
"20. L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:
 «Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2.
Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b).
3.
L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi»".

  

31/01/2002

Radiazioni - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreti Ministeriali 20/11/2001:
Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1 luglio 2001. 

(G.U.R.I. n. 24 del 29/1/2002)

Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica.

(G.U.R.I. n. 24 del 29/1/2002)

  

31/01/2002

Sicurezza nel tunnel del Bianco - Domani, 1/2/2002, si terrà, presso l'Università "Carlo Cattaneo" di Castellanza (Varese), con inizio alle ore 9:00, il convegno dal titolo: "Le tecnologie applicate al traforo del Monte Bianco in tema di sicurezza".

         

1  2  3  4  5  7  8   9  10  11  12  13  14   15   16  17  18  19  20  21  22  23  24   25   26  27  28  29   30   31

                            
                            
 Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dei testi e dei relativi collegamenti ipertestuali sopra riportati.
                 

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi