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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) Argomenti trattati nelle sentenze |
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INCENDIO DI UNA AZIENDA E RESPONSABILITA' DEL RSSP |
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Quanto alla irrilevanza delle condotte colpose addebitate a fronte della causalità esclusiva rappresentata dalla condotta dolosa di terzi, la sentenza impugnata ha dato ben conto di tale causalità iniziale, ma ha individuato (nel combinato tra testo degli addebiti e testo della motivazione) un concorso di cause, col ritenere che l'incendio e il disastro si siano prodotti nella loro concreta dimensione, anche grazie al contributo delle condotte colpose degli imputati espressamente indicate nel capo di imputazione con la contestazione esplicita di tale contributo causale ..... |
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MANCATA SEGNALAZIONE DI PERICOLO |
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Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9, riserva al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei ..... |
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OMISSIONi DEL RSPP |
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Con particolare riguardo alle funzioni che la legislazione riserva al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonchè di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui ..... |
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POTERI DI SPESA E ORGANIZZATIVI |
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Consegue da tutto ciò che anche il L., dirigente della Ditta F. con compiti attinenti anche alla sicurezza sul lavoro, doveva ritenersi destinatario delle norme antinfortunistiche iure proprio, sicché egli aveva l'obbligo di vigilare e provvedere alla ..... |
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REQUISITI DI VALIDITA' DELLA DELEGA CONFERITA AL RSPP |
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Quanto all’esonero da responsabilità del datore di lavoro, una volta che vi sia stata la nomina della persona designata per la sicurezza gli argomenti esposti dalla corte non sono viziati da illogicità. Correttamente e secondo i principi più volte affermati da questa Corte entrambi i giudici di merito hanno affermato che la delega delle funzioni non ..... |
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RESPONSABILITA' DEL RSPP |
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In proposito, si rileva che la sentenza non pone in discussione il principio che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è (e rimane) direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. In effetti, la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare non equivale a ''delega di funzioni'' ai fini del ..... |
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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), benché come semplice ausiliario del datore di lavoro non sia chiamato a rispondere dell’inosservanza alle norme di prevenzione degli infortuni, può concorrere con il datore di lavoro nella responsabilità per ..... |
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Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà dell' ..... |
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Nell'impugnata sentenza è stato precisato che l'ing. Pa. aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che avrebbero dovuto essere fornite da persone informate, "in primis" il ..... |
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Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto un concorso diretto tra i due soggetti laddove non era stato adempiuto il dovere d'informazione del dipendente in ordine ai rischi e precauzioni da adottare in siffatte attività da svolgersi, comunque in luoghi più adatti, attribuendo a tale informativa valenza di ..... |
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RSSP E DELEGA DI FUNZIONI |
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Tenuto conto dei compiti e dei relativi poteri attribuiti al RSPP, tra i quali rientra l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro: nello svolgimento di tali compiti, peraltro, il RSPP opera "per conto" del datore di lavoro, svolgendo ..... |
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