IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale
e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'articolo 4, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 334/1999, che prevede l'emanazione di un regolamento
interministeriale per la definizione degli adattamenti necessari per
applicare la normativa del citato decreto legislativo nei porti
industriali e petroliferi - considerata la peculiarita' delle
attivita' portuali - in modo tale da garantire livelli di sicurezza
equivalenti a quelli stabiliti;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il "Riordino
della legislazione in materia portuale";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. UL/200l/2880 del 2 maggio 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente regolamento detta la normativa applicabile ai porti
industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai fini
della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,
in adempimento al disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Restano fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, per i gestori degli stabilimenti ubicati nei
porti industriali e petroliferi ed in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantita' uguali o superiori a quelli indicate
nell'allegato I al citato decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 344,
recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 288, supplemento
ordinario.
- La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose e' pubblicato
nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 14 gennaio 1997.
- L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 344 del
17 agosto 1999, e' il seguente:
"3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la
normativa del presente decreto con gli adattamenti
richiesti dalla peculiarita' delle attivita' portuali,
definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi
di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei
trasporti e della navigazione e quello della sanita', entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il regolamento dovra' garantire livelli di
sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare
specificando le modalita' del rapporto di sicurezza, del
piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento continuano ad
applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le
normative vigenti in materia di rischi industriali e di
sicurezza.".
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino
della legislazione in materia portuale" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento
ordinario.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, e' riportato nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui l'articolo 3 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai fini del presente regolamento,
s'intende per:
a) porto industriale e petrolifero: le aree demaniali marittime a
terra e le altre infrastrutture portuali - individuate nel Piano
regolatore portuale, o delimitate con provvedimento dell'autorita'
competente - nelle quali si effettuano, con la presenza in
quantitativi non inferiori a quelli della colonna 2 dell'allegato I
al citato decreto legislativo n. 334 del 1999, attivita' di carico,
scarico, trasbordo e deposito di sostanze pericolose, destinate a
stabilimenti industriali, impianti produttivi o depositi, ovvero
dagli stessi inviate al porto per l'imbarco.
b) "autorita' competente": l'autorita' portuale nei porti in cui
essa e' istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e l'autorita' marittima negli altri porti.
Nota all'art. 2:
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, e' il seguente:
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "stabilimento , tutta l'area sottoposta al
controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze
pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese le
infrastrutture o le attivita' comuni o connesse;
b) "impianto , un'unita' tecnica all'interno di uno
stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate
o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le
apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari,
gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le
banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i
magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno,
necessari per il funzionamento dell'impianto;
c) "deposito , la presenza di una certa quantita' di
sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito
per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
d) "gestore , la persona fisica o giuridica che
gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;
e) "sostanze pericolose , le sostanze, miscele o
preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti
ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono
presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti,
residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che
possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di
incidente;
f) "incidente rilevante , un evento quale
un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande
entita', dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano
durante l'attivita' di uno stabilimento di cui all'art. 2,
comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o
differito, per la salute umana o per l'ambiente,
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui
intervengano una o piu' sostanze pericolose;
g) "pericolo , la proprieta' intrinseca di una
sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in
uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o
per l'ambiente;
h) "rischio , la probabilita' che un determinato
evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze
specifiche.".
- L'art. 6 della legge 20 gennaio 1994, n. 84, recante
"Riordino della regolazione della materia portuale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,
supplemento ordinario e' il seguente:
"Art. 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona,
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova,
La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli,
Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e'
istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in
conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali
ed industriali esercitate nei porti, con poteri di
regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla
sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali
attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in
attuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il
Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione
della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di
diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa
salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di
bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente
legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente
previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria
dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento
di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato
allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel
quale il medesimo e' approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della
Corte dei conti.
5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
lettere b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita'
portuale mediante gara pubblica.
6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne'
direttamente ne' tramite la partecipazione di societa',
operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente
connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero
partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o
strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello
sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti
trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i limiti della
circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti
di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di
cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato
un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni
di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse
liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A
decorrere dal 1o gennaio 1995 puo' essere disposta
l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita'
portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
di regioni, comuni o camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono
soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma,
quando, in relazione al mutato andamento dei traffici,
vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con
la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le
autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le
stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge,
le autorita' sprovviste di sede propria possono essere
ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita
l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto
stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione
di detti punti franchi.".
Art. 3.
Oggetto e ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di redazione del
rapporto integrato di sicurezza portuale, del piano di emergenza
portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e
petroliferi.
2. Alle navi che trasportano sostanze pericolose si applica la
normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di
sicurezza della navigazione e di trasporto delle merci pericolose,
nonche' le ordinanze emesse dalle autorita' competenti in materia di
navigazione, manovra e sosta negli specchi acquei portuali.
Rapporto integrato di sicurezza portuale
1. Per ogni porto industriale e petrolifero deve essere predisposto
un rapporto integrato di sicurezza portuale, di seguito denominato
rapporto, contenente le informazioni e gli elementi di cui
all'allegato 1. Il rapporto evidenzia:
a) i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle
attivita' svolte nell'area portuale;
b) gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale
individuata;
c) le procedure e le condotte operative finalizzate alla
riduzione di rischi di incidenti rilevanti;
d) le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza
dell'area considerata.
2. L'autorita' competente, ai fini della predisposizione del
rapporto, richiede le informazioni e gli elementi indicati
nell'allegato 1, a:
a) i gestori degli stabilimenti di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, ubicati nei porti industriali e petroliferi;
b) le imprese autorizzate ad effettuare operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e movimentazioni di sostanze pericolose;
c) le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici e privati
rilevanti per la sicurezza delle attivita' portuali.
3. Le informazioni e gli elementi di cui al comma 2 sono inviati
all'autorita' competente entro i seguenti termini:
a) per i gestori di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a),
entro sei mesi dalla richiesta;
b) per le imprese ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere b) e c), entro dodici mesi dalla richiesta.
4. Sulla base delle informazioni raccolte e secondo le modalita'
stabilite dall'autorita' competente, il rapporto viene predisposto a
cura dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), entro il
termine di dodici mesi dal ricevimento, da parte dell'autorita'
competente, delle predette informazioni ed elementi di cui
all'allegato 1.
5. Il rapporto integrato di sicurezza portuale deve essere
aggiornato almeno quinquennalmente dalla data di prima redazione, con
il coordinamento dell'autorita' competente. Fatto salvo il potere del
Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei trasporti e della
navigazione, di richiederne un aggiornamento in qualsiasi momento,
eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora
fatti nuovi lo giustifichino.
Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo n.
334/1999, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5.
Conferenza dei servizi
1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini dello svolgimento delle istruttorie e
della valutazione del rapporto, l'autorita' competente convoca una
conferenza dei servizi.
2. La conferenza dei servizi e' cosi' composta:
a) un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del
fuoco;
b) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente e, ove non costituita, dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro;
e) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo;
f) un rappresentante della regione territorialmente competente;
g) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
h) un rappresentante del comune territorialmente competente;
i) il comandante del porto sede di autorita' portuale.
3. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente.
4. La conferenza si svolge secondo la disciplina di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'autorita' competente coordina le attivita' istruttorie decise
nella conferenza dei servizi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, gli atti conclusivi
di valutazione del rapporto, adottati in sede di conferenza, sono
trasmessi al comando provinciale dei Vigili del fuoco, competente per
territorio, ai fini del rilascio, per i singoli stabilimenti, del
certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, al comitato
tecnico regionale e agli organi competenti perche' ne tengano conto
rispettivamente in sede di valutazione ed istruttoria tecnica dei
rapporti di sicurezza relativi ai singoli stabilimenti e nell'ambito
delle procedure previste dalle lettere da a) ad h) del comma 3
dell'articolo 26 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
7. Alla conferenza dei servizi possono chiedere di essere sentite,
a titolo consultivo, le associazioni imprenditoriali, sindacali,
ambientali e dei consumatori.
8. L'autorita' competente adotta le eventuali prescrizioni
approvate dalla conferenza dei servizi e provvede a:
a) trasmettere il rapporto al prefetto, alla regione ed al
comune;
b) predisporre le informazioni per la popolazione da fornire al
sindaco;
c) adottare le misure di cui all'articolo 6.
9. L'autorita' competente inserisce le risultanze del rapporto nel
piano regolatore di cui all'articolo 5, comma 5, della legge
28 gennaio 1994, n. 84.
10. Sino all'adozione del rapporto, l'autorita' competente adotta,
nell'esercizio dei poteri di ordinanza e di regolamentazione, i
provvedimenti anche interdettivi necessari ad assicurare il rispetto
dei livelli di sicurezza in materia di rischi da incidenti connessi
alle attivita' svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
del presente decreto.
11. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi,
contestualmente all'approvazione del rapporto e delle relative
prescrizioni rilasciano ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere a) e b), le ulteriori autorizzazioni di propria competenza.
Note all'art. 5:
- L'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante "conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
n. 92, supplemento ordinario e' il seguente:
"Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente
rilevante). - 1. Sono conferite alle regioni le competenze
amministrative relative alle industrie soggette agli
obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di
provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche'
quelle che per elevata concentrazione di attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante comportano
l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e
della popolazione e di risanamento ambientale
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti
incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene
subordinatamente all'adozione della normativa di cui al
comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale
protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo
di programma tra Stato e regione per la verifica dei
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per
le procedure di dichiarazione".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del
regolamento concernente l'espletamento dei servizi
antincendi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
1982, n. 229, e' il seguente:
"Art. 17 (Certificato di prevenzione incendi). - Il
certificato di prevenzione incendi attesta che l'attivita'
sottoposta a controllo e' conforme alle disposizioni
vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorita'
competente".
- Il comma 3 dell'art. 26 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' il seguente:
"3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione
del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorita' di
cui all'art. 21, comma 1, agli organi competenti perche' ne
tengano conto, in particolare, nell'ambito delle procedure
relative alle istruttorie tecniche previste:
a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge
28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in
materia di valutazione di impatto ambientale;
b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
420;
c) dall'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) dall'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265;
g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni;
h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10".
- Il comma 5 dell'art. 5 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' il seguente:
"5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le
funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle
relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza
dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attivita' industriali e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991".
Art. 6.
Piano d'emergenza portuale
1. L'autorita' competente, sentito il prefetto, predispone il piano
di emergenza portuale al fine di limitare gli effetti dannosi
derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi
e ne coordina l'attuazione.
2. Il piano d'emergenza deve indicare:
a) le misure per controllare e circoscrivere gli incidenti in
modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l'uomo, per
l'ambiente e per le cose;
b) la procedura di attivazione di tutte le misure di protezione
dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) le misure per il rapido ripristino delle condizioni di
sicurezza operative dopo incidente rilevante.
3. L'autorita' competente predispone e trasmette al prefetto e alla
provincia tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
emergenza esterno dell'area portuale.
4. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato
e, se necessario, riveduto ed aggiornato dall'autorita' competente,
ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.
Art. 7.
Sistemi di controllo 1. Nei
porti industriali e petroliferi le misure di controllo predisposte ai fini
dell'applicazione del presente regolamento consistono in verifiche ispettive
intese ad accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel
rapporto di sicurezza integrato. 2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1
sono effettuate almeno ogni biennio, e comunque dopo ogni aggiornamento del
rapporto di sicurezza integrato, da una commissione composta da un
rappresentante del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei trasporti e della
navigazione, del Ministero della sanita' e dell'autorita' competente. Il
presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato 1
Aspetti territoriali, strutture e attivita' del porto.
a) Territorio - Rappresentazione cartografica (scala 1:5000) del
territorio in cui e' insediato il porto, con evidenziazione
dell'ambito portuale, e, entro un raggio massimo di m 500 dai confini
portuali di:
aree urbane e relativa densita' abitativa;
siti vulnerabili (ospedali, scuole, edifici di culto ecc.);
aree industriali;
altre aree come individuate nel P.R.G.;
infrastrutture di collegamento del territorio (sulla base delle
informazioni dell'autorita' comunale).
b) Zonizzazione ambito portuale - Rappresentazione cartografica
(scala 1:2000) di:
opere di difesa;
canali di accesso al porto;
bacino portuale;
aree militari;
aree funzionali:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto (come da planimetria di P.R.P.
vigente).
c) Descrizione aree industriali e petrolifere - Rappresentazione
cartografica (scala 1:2000) e relazione illustrativa, delle
caratteristiche delle aree portuali, industriali e petrolifere e
degli impianti ivi localizzati:
lunghezza e fondali delle opere di accosto;
dimensioni delle aree a terra;
infrastrutture di collegamento (con specificazione dei varchi
stradali e ferroviari, degli scali ferroviari, dei terminal sosta
temporanea, delle condotte di trasferimento dall'attracco);
attrezzature per la movimentazione delle merci;
impianti, attivita' o depositi presenti nell'area portuale
esclusi dagli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
denominazione;
descrizione;
impianti, attivita' o depositi presenti nell'area portuale
soggetti agli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
denominazione;
descrizione;
indicazione delle sostanze movimentate comprese nell'allegato I
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
fasi di attivita' in cui le sostanze intervengono (stoccaggio,
miscelazione, imbottigliamento, ecc.);
capacita' produttive dell'impianto, quantita' movimentate,
quantita' in stoccaggio;
incidenti individuati nell'analisi di rischio dell'impianto con
indicazione di:
sequenze incidentali;
probabilita' di accadimento;
tipologia scenari incidentali previsti (irraggiamento,
sovrappressioni, rilasci di sostanze tossiche o nocive, situazioni di
inquinamento grave);
raggi di danno.
(Sulla base degli elementi forniti dalle imprese ubicate in
ambito portuale o dagli impianti costieri).
d) Servizi portuali e imprese portuali - Indicazione dei servizi
portuali finalizzati alla sicurezza disponibili in porto; del numero
degli addetti e dei mezzi utilizzati:
pilotaggio;
rimorchio;
ormeggio;
servizi antincendio;
servizio antinquinamento;
sanita' marittima e presidi sanitari;
imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994;
servizio chimico di porto;
battellaggio;
altro.
(Informazioni fornite dalle autorita' marittime e/o portuali e
dagli operatori).
e) Regolamentazione delle attivita' portuali - Atti delle
autorita' competenti che regolano:
zone di ormeggio e ancoraggio;
accessi;
movimentazione delle navi;
modalita' di imbarco e sbarco prodotti;
circolazione stradale e ferroviaria.
f) Traffico:
informazioni su base annua relative alle quantita' medie di
sostanze pericolose movimentate, con le varie modalita', nell'area
soggetta alla valutazione di rischio.
g) Sicurezza:
effettuare una analisi sulla sicurezza delle aree portuali
soggette agli obblighi previsti art. 6 e 8 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, con particolare riferimento alla presenza ed
al trasporto delle sostanze di cui all'allegato I.
Nell'analisi riportare:
Sanita' e sicurezza:
problemi particolari;
esperienza storica del porto in esame (incidenti verificatisi
negli ultimi cinque anni);
esperienza storica da dati internazionali.
Dati meteorologici;
dati geofisici;
identificazione degli eventi incidentali:
incidenti individuati nelle analisi di rischio degli impianti
fissi;
incidenti durante le operazioni di trasferimento tra nave e
terraferma;
incidenti durante le operazioni di carico/scarico automezzi;
incidenti durante le operazioni di carico/scarico carri
ferroviari.
Stima delle conseguenze degli eventi incidentali individuati;
stima delle probabilita' degli eventi incidentali individuati;
possibili effetti domino anche in relazione al transito di
sostanze pericolose;
possibili effetti domino legati alle operazioni di
trasferimento delle sostanze pericolose tra navi ed installazioni di
terra;
ricomposizione di eventuali rischi d'area.
h) Piani di intervento nelle situazioni di emergenza:
piano di emergenza dell'ambito portuale redatto sulla base
delle risultanze di cui al punto g).
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