MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 16 maggio 2001, n. 293
Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

(Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/7/2001)

 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale
e'  stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996,  sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose;
  Visto  in  particolare  l'articolo  4,  comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  334/1999, che prevede l'emanazione di un regolamento
interministeriale  per la definizione degli adattamenti necessari per
applicare  la  normativa  del  citato  decreto  legislativo nei porti
industriali   e  petroliferi  -  considerata  la  peculiarita'  delle
attivita'  portuali  - in modo tale da garantire livelli di sicurezza
equivalenti a quelli stabiliti;
  Vista  la  legge  28 gennaio  1994, n. 84, concernente il "Riordino
della legislazione in materia portuale";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 marzo 2001;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. UL/200l/2880 del 2 maggio 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il presente regolamento detta la normativa applicabile ai porti
industriali  e  petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti
rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze  pericolose e ai fini
della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,
in  adempimento  al  disposto  dell'articolo  4, comma 3, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
  2.  Restano  fermi  gli  obblighi  di  cui  al  decreto legislativo
17 agosto  1999, n. 334, per i gestori degli stabilimenti ubicati nei
porti  industriali  e  petroliferi  ed  in cui sono presenti sostanze
pericolose   in  quantita'  uguali  o  superiori  a  quelli  indicate
nell'allegato I al citato decreto legislativo.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  344,
          recante  "Attuazione  della  direttiva 96/82/CE relativa al
          controllo  dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
          determinate   sostanze   pericolose"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 settembre 1999, n. 288, supplemento
          ordinario.
              - La  direttiva  96/82/CE  del Consiglio del 9 dicembre
          1996  sul  controllo  dei  pericoli  di incidenti rilevanti
          connessi  con determinate sostanze pericolose e' pubblicato
          nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 14 gennaio 1997.
              - L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 344 del
          17 agosto 1999, e' il seguente:
              "3.  Nei  porti industriali e petroliferi si applica la
          normativa   del   presente   decreto  con  gli  adattamenti
          richiesti  dalla  peculiarita'  delle  attivita'  portuali,
          definiti  in  un regolamento interministeriale da adottarsi
          di  concerto  tra  il  Ministro  dell'ambiente,  quello dei
          trasporti e della navigazione e quello della sanita', entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.   Il   regolamento  dovra'  garantire  livelli  di
          sicurezza  equivalenti  a  quelli stabiliti, in particolare
          specificando  le  modalita'  del rapporto di sicurezza, del
          piano  di  emergenza  e dei sistemi di controllo. Fino alla
          data  di  entrata  in  vigore del regolamento continuano ad
          applicarsi,  per  i  porti  industriali  e  petroliferi, le
          normative  vigenti  in  materia  di rischi industriali e di
          sicurezza.".
              - La  legge  28 gennaio  1994, n. 84, recante "Riordino
          della legislazione in materia portuale" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 febbraio  1994,  n.  28, supplemento
          ordinario.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario e' il seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Nota all'art. 1:
              - Il   comma 3  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
          17 agosto  1999,  n.  334,  e'  riportato  nelle  note alle
          premesse.

Art. 2.

                             Definizioni
  1.  Ferme  restando  le definizioni di cui l'articolo 3 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai fini del presente regolamento,
s'intende per:
    a) porto industriale e petrolifero: le aree demaniali marittime a
terra  e  le  altre  infrastrutture  portuali - individuate nel Piano
regolatore  portuale,  o  delimitate con provvedimento dell'autorita'
competente   -   nelle  quali  si  effettuano,  con  la  presenza  in
quantitativi  non  inferiori a quelli della colonna 2 dell'allegato I
al  citato  decreto legislativo n. 334 del 1999, attivita' di carico,
scarico,  trasbordo  e  deposito  di sostanze pericolose, destinate a
stabilimenti  industriali,  impianti  produttivi  o  depositi, ovvero
dagli stessi inviate al porto per l'imbarco.
    b) "autorita'  competente": l'autorita' portuale nei porti in cui
essa  e'  istituita  ai  sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e l'autorita' marittima negli altri porti.

          Nota all'art. 2:
              - L'art.  3  del  citato  decreto legislativo 17 agosto
          1999, n. 334, e' il seguente:
              "Art.   3  (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per:
                a) "stabilimento   ,   tutta   l'area  sottoposta  al
          controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze
          pericolose  all'interno di uno o piu' impianti, comprese le
          infrastrutture o le attivita' comuni o connesse;
                b) "impianto  ,  un'unita' tecnica all'interno di uno
          stabilimento,  in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate
          o   depositate  sostanze  pericolose.  Comprende  tutte  le
          apparecchiature,  le  strutture, le condotte, i macchinari,
          gli  utensili,  le  diramazioni ferroviarie particolari, le
          banchine,  i  pontili  che  servono  l'impianto,  i moli, i
          magazzini  e  le  strutture  analoghe, galleggianti o meno,
          necessari per il funzionamento dell'impianto;
                c) "deposito  , la presenza di una certa quantita' di
          sostanze  pericolose  a scopo di immagazzinamento, deposito
          per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
                d) "gestore  ,  la  persona  fisica  o  giuridica che
          gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;
                e) "sostanze  pericolose  ,  le  sostanze,  miscele o
          preparati  elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti
          ai  criteri  fissati  nell'allegato  I,  parte  2, che sono
          presenti   come  materie  prime,  prodotti,  sottoprodotti,
          residui  o  prodotti  intermedi,  ivi  compresi  quelli che
          possono  ragionevolmente  ritenersi  generati  in  caso  di
          incidente;
                f) "incidente    rilevante    ,   un   evento   quale
          un'emissione,   un   incendio  o  un'esplosione  di  grande
          entita',  dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano
          durante  l'attivita' di uno stabilimento di cui all'art. 2,
          comma  1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o
          differito,   per   la   salute   umana  o  per  l'ambiente,
          all'interno  o  all'esterno  dello  stabilimento,  e in cui
          intervengano una o piu' sostanze pericolose;
                g) "pericolo   ,  la  proprieta'  intrinseca  di  una
          sostanza  pericolosa o della situazione fisica esistente in
          uno  stabilimento  di provocare danni per la salute umana o
          per l'ambiente;
                h) "rischio  ,  la  probabilita'  che  un determinato
          evento  si  verifichi  in  un dato periodo o in circostanze
          specifiche.".
              - L'art.  6 della legge 20 gennaio 1994, n. 84, recante
          "Riordino   della   regolazione   della  materia  portuale"
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,
          supplemento ordinario e' il seguente:
              "Art. 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona,
          Bari,  Brindisi,  Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova,
          La  Spezia,  Livorno,  Marina  di Carrara, Messina, Napoli,
          Palermo,  Ravenna,  Savona,  Taranto,  Trieste e Venezia e'
          istituita  l'autorita'  portuale con i seguenti compiti, in
          conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
                a) indirizzo,      programmazione,     coordinamento,
          promozione  e  controllo  delle  operazioni portuali di cui
          all'art.  16,  comma 1, e delle altre attivita' commerciali
          ed   industriali   esercitate  nei  porti,  con  poteri  di
          regolamentazione  e di ordinanza, anche in riferimento alla
          sicurezza  rispetto  a  rischi di incidenti connessi a tali
          attivita'  ed  alle  condizioni  di  igiene  del  lavoro in
          attuazione dell'art. 24;
                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
          comuni  nell'ambito  portuale,  ivi  compresa quella per il
          mantenimento   dei   fondali,  previa  convenzione  con  il
          Ministero  dei  lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
          dei  fondi  all'uopo  disponibili sullo stato di previsione
          della medesima amministrazione;
                c) affidamento  e  controllo  delle attivita' dirette
          alla  fornitura  a  titolo  oneroso agli utenti portuali di
          servizi   di   interesse   generale,  non  coincidenti  ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'art.  16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
          dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.
              2.  L'autorita'  portuale  ha personalita' giuridica di
          diritto  pubblico  ed e' dotata di autonomia amministrativa
          salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di
          bilancio  e  finanziaria nei limiti previsti dalla presente
          legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla
          legge  20 marzo  1975,  n.  70  e successive modificazioni,
          nonche'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  fatta  eccezione  per  quanto specificamente
          previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.
              3.    La    gestione    patrimoniale    e   finanziaria
          dell'autorita'  portuale  e' disciplinata da un regolamento
          di  contabilita'  approvato  dal  Ministro  dei trasporti e
          della  navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
          Il  conto  consuntivo  delle autorita' portuali e' allegato
          allo  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti e
          della  navigazione  per l'esercizio successivo a quello nel
          quale il medesimo e' approvato.
              4.    Il    rendiconto   della   gestione   finanziaria
          dell'autorita'  portuale  e'  soggetto  al  controllo della
          Corte dei conti.
              5.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1,
          lettere  b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita'
          portuale mediante gara pubblica.
              6.  Le  autorita'  portuali non possono esercitare, ne'
          direttamente  ne'  tramite  la  partecipazione di societa',
          operazioni  portuali  ed  attivita'  ad  esse  strettamente
          connesse.  Le  autorita' portuali possono costituire ovvero
          partecipare  a  societa'  esercenti  attivita' accessorie o
          strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
          autorita'  medesime, anche ai fini della promozione e dello
          sviluppo  dell'intermodalita', della logistica e delle reti
          trasportistiche.
              7.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge i limiti della
          circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
              8.  Nei  limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
          all'art.  13,  decorsi  tre  anni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
          della  navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  possono essere istituite ulteriori autorita' in porti
          di  categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di
          cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato
          un  volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni
          di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse
          liquide  o  a  200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A
          decorrere   dal   1o gennaio   1995  puo'  essere  disposta
          l'istituzione,  previa verifica dei requisiti, di autorita'
          portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
              9.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
          formulare  la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
          di  regioni,  comuni  o  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura.
              10.  Le  autorita'  portuali  di  cui  al  comma 8 sono
          soppresse,  con  la  procedura  di  cui  al medesimo comma,
          quando,  in  relazione  al  mutato  andamento dei traffici,
          vengano  meno  i requisiti previsti nel suddetto comma. Con
          la  medesima  procedura,  decorsi  dieci anni dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, sono soppresse le
          autorita'  portuali di cui al comma 1 quando risulti che le
          stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
              11. In sede di prima applicazione della presente legge,
          le  autorita'  sprovviste  di  sede  propria possono essere
          ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
              12.  E'  fatta  salva la disciplina vigente per i punti
          franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
          Ministro   dei   trasporti  e  della  navigazione,  sentita
          l'autorita'   portuale  di  Trieste,  con  proprio  decreto
          stabilisce  l'organizzazione amministrativa per la gestione
          di detti punti franchi.".

Art. 3.

                   Oggetto e ambito d'applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di redazione del
rapporto  integrato  di  sicurezza  portuale,  del piano di emergenza
portuale  e  dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e
petroliferi.
  2.  Alle  navi  che  trasportano  sostanze pericolose si applica la
normativa  internazionale,  comunitaria  e  nazionale  in  materia di
sicurezza  della  navigazione  e di trasporto delle merci pericolose,
nonche' le ordinanze emesse dalle autorita' competenti in materia di
navigazione, manovra e sosta negli specchi acquei portuali.
Art. 4.
              Rapporto integrato di sicurezza portuale
  1. Per ogni porto industriale e petrolifero deve essere predisposto
un  rapporto  integrato  di sicurezza portuale, di seguito denominato
rapporto,   contenente   le   informazioni  e  gli  elementi  di  cui
all'allegato 1. Il rapporto evidenzia:
    a) i  pericoli  e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle
attivita' svolte nell'area portuale;
    b)  gli  scenari  incidentali  per  ciascuna sequenza incidentale
individuata;
    c) le   procedure   e  le  condotte  operative  finalizzate  alla
riduzione di rischi di incidenti rilevanti;
    d)  le  eventuali  misure  tecniche atte a garantire la sicurezza
dell'area considerata.
  2.  L'autorita'  competente,  ai  fini  della  predisposizione  del
rapporto,   richiede   le   informazioni   e  gli  elementi  indicati
nell'allegato 1, a:
    a) i  gestori  degli  stabilimenti  di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, ubicati nei porti industriali e petroliferi;
    b) le  imprese  autorizzate  ad  effettuare operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e movimentazioni di sostanze pericolose;
    c) le  amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici e privati
rilevanti per la sicurezza delle attivita' portuali.
  3.  Le  informazioni  e gli elementi di cui al comma 2 sono inviati
all'autorita' competente entro i seguenti termini:
    a) per  i  gestori  di  cui  all'articolo 4, comma 2, lettera a),
entro sei mesi dalla richiesta;
    b)  per  le imprese ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere b) e c), entro dodici mesi dalla richiesta.
  4.  Sulla  base  delle informazioni raccolte e secondo le modalita'
stabilite  dall'autorita' competente, il rapporto viene predisposto a
cura  dei  soggetti  di  cui  al  comma 2,  lettere a) e b), entro il
termine  di  dodici  mesi  dal  ricevimento,  da parte dell'autorita'
competente,   delle   predette   informazioni   ed  elementi  di  cui
all'allegato 1.
  5.   Il  rapporto  integrato  di  sicurezza  portuale  deve  essere
aggiornato almeno quinquennalmente dalla data di prima redazione, con
il coordinamento dell'autorita' competente. Fatto salvo il potere del
Ministero  dell'ambiente,  sentito il Ministero dei trasporti e della
navigazione,  di  richiederne  un aggiornamento in qualsiasi momento,
eventualmente  su  segnalazione  della  regione  interessata, qualora
fatti nuovi lo giustifichino.

          Nota all'art. 4:
              - Per   i   riferimenti   del  decreto  legislativo  n.
          334/1999, si veda nelle note alle premesse.

Art. 5.

                       Conferenza dei servizi
  1.  Fino  all'attuazione  dell'articolo  72 del decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 112, ai fini dello svolgimento delle istruttorie e
della  valutazione  del  rapporto, l'autorita' competente convoca una
conferenza dei servizi.
  2. La conferenza dei servizi e' cosi' composta:
    a) un  rappresentante  del  comando  provinciale  dei  Vigili del
fuoco;
    b) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale;
    c) un  rappresentante  dell'Agenzia  regionale  per la protezione
dell'ambiente  e,  ove  non costituita, dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente;
    d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro;
    e) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo;
    f) un rappresentante della regione territorialmente competente;
    g) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
    h) un rappresentante del comune territorialmente competente;
    i) il comandante del porto sede di autorita' portuale.
  3. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente.
  4.  La conferenza si svolge secondo la disciplina di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
  5.  L'autorita' competente coordina le attivita' istruttorie decise
nella conferenza dei servizi.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, gli atti conclusivi
di  valutazione  del  rapporto,  adottati in sede di conferenza, sono
trasmessi al comando provinciale dei Vigili del fuoco, competente per
territorio,  ai  fini  del  rilascio, per i singoli stabilimenti, del
certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, al comitato
tecnico  regionale  e agli organi competenti perche' ne tengano conto
rispettivamente  in  sede  di  valutazione ed istruttoria tecnica dei
rapporti  di sicurezza relativi ai singoli stabilimenti e nell'ambito
delle  procedure  previste  dalle  lettere  da  a)  ad h) del comma 3
dell'articolo 26 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
  7.  Alla conferenza dei servizi possono chiedere di essere sentite,
a  titolo  consultivo,  le  associazioni  imprenditoriali, sindacali,
ambientali e dei consumatori.
  8.   L'autorita'   competente   adotta  le  eventuali  prescrizioni
approvate dalla conferenza dei servizi e provvede a:
    a) trasmettere  il  rapporto  al  prefetto,  alla  regione  ed al
comune;
    b) predisporre  le  informazioni per la popolazione da fornire al
sindaco;
    c) adottare le misure di cui all'articolo 6.
  9.  L'autorita' competente inserisce le risultanze del rapporto nel
piano  regolatore  di  cui  all'articolo  5,  comma  5,  della  legge
28 gennaio 1994, n. 84.
  10.  Sino all'adozione del rapporto, l'autorita' competente adotta,
nell'esercizio  dei  poteri  di  ordinanza  e  di regolamentazione, i
provvedimenti  anche interdettivi necessari ad assicurare il rispetto
dei  livelli  di sicurezza in materia di rischi da incidenti connessi
alle  attivita'  svolte  dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
del presente decreto.
  11.  Le  amministrazioni  partecipanti alla conferenza dei servizi,
contestualmente   all'approvazione  del  rapporto  e  delle  relative
prescrizioni  rilasciano  ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere a) e b), le ulteriori autorizzazioni di propria competenza.

          Note all'art. 5:
              - L'art.  72  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,   recante   "conferimento   di   funzioni   e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
          n. 92, supplemento ordinario e' il seguente:
              "Art.    72   (Attivita'   a   rischio   di   incidente
          rilevante). - 1.  Sono conferite alle regioni le competenze
          amministrative   relative   alle  industrie  soggette  agli
          obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica   17 maggio   1988,   n.   175,   l'adozione  di
          provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche'
          quelle   che   per   elevata  concentrazione  di  attivita'
          industriali  a  rischio  di  incidente rilevante comportano
          l'esigenza  di  interventi  di salvaguardia dell'ambiente e
          della    popolazione    e    di    risanamento   ambientale
          subordinatamente  al verificarsi delle condizioni di cui al
          comma 3 del presente articolo.
              2.  Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
          specifiche  normative  ai  fini del raccordo tra i soggetti
          incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
          territorio e della popolazione.
              3.   Il   trasferimento  di  cui  al  comma  1  avviene
          subordinatamente  all'adozione  della  normativa  di cui al
          comma   2,   previa   attivazione   dell'Agenzia  regionale
          protezione  ambiente  di  cui  all'art. 3 del decreto-legge
          4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo
          di  programma  tra  Stato  e  regione  per  la verifica dei
          presupposti  per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per
          le procedure di dichiarazione".
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 luglio   1982,   n.   577,   recante  "Approvazione  del
          regolamento    concernente   l'espletamento   dei   servizi
          antincendi"  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
          1982, n. 229, e' il seguente:
              "Art.  17  (Certificato  di  prevenzione incendi). - Il
          certificato  di prevenzione incendi attesta che l'attivita'
          sottoposta   a  controllo  e'  conforme  alle  disposizioni
          vigenti  in  materia  e  alle  prescrizioni  dell'autorita'
          competente".
              - Il   comma   3   dell'art.   26  del  citato  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' il seguente:
              "3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione
          del  rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorita' di
          cui all'art. 21, comma 1, agli organi competenti perche' ne
          tengano  conto, in particolare, nell'ambito delle procedure
          relative alle istruttorie tecniche previste:
                a) dalla  legge  8 luglio  1986,  n. 349, dalla legge
          28 febbraio  1992,  n.  220,  e  dalle  leggi  regionali in
          materia di valutazione di impatto ambientale;
                b) dal  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
          convertito  dalla  legge  8 febbraio  1934,  n.  367, e dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
          420;
                c) dall'art.  47  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
                d) dal  regio  decreto  9 gennaio 1927, n. 147, e dal
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
                e) dall'art.  48  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
                f) dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265;
                g) dal  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
          successive modificazioni e integrazioni;
                h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10".
              - Il  comma 5 dell'art. 5 della citata legge 28 gennaio
          1994, n. 84, e' il seguente:
              "5.  Al  piano  regolatore portuale dei porti aventi le
          funzioni  di  cui  all'art.  4, comma 3, lettera b), e alle
          relative  varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza
          dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
          175,   sui  rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con
          determinate   attivita'   industriali  e  dal  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente  20 maggio  1991,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991".

Art. 6.

                     Piano d'emergenza portuale
  1. L'autorita' competente, sentito il prefetto, predispone il piano
di  emergenza  portuale  al  fine  di  limitare  gli  effetti dannosi
derivanti  da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi
e ne coordina l'attuazione.
  2. Il piano d'emergenza deve indicare:
    a) le  misure  per  controllare  e circoscrivere gli incidenti in
modo  da  minimizzare  gli effetti e limitare i danni per l'uomo, per
l'ambiente e per le cose;
    b) la  procedura  di attivazione di tutte le misure di protezione
dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
    c) le  misure  per  il  rapido  ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza operative dopo incidente rilevante.
  3. L'autorita' competente predispone e trasmette al prefetto e alla
provincia tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
emergenza esterno dell'area portuale.
  4. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato
e,  se  necessario, riveduto ed aggiornato dall'autorita' competente,
ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.

Art. 7.

Sistemi di controllo 1. Nei porti industriali e petroliferi le misure di controllo predisposte ai fini dell'applicazione del presente regolamento consistono in verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato. 2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate almeno ogni biennio, e comunque dopo ogni aggiornamento del rapporto di sicurezza integrato, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero della sanita' e dell'autorita' competente. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Allegato 1

Aspetti territoriali, strutture e attivita' del porto.
    a)  Territorio - Rappresentazione cartografica (scala 1:5000) del
territorio   in   cui  e'  insediato  il  porto,  con  evidenziazione
dell'ambito portuale, e, entro un raggio massimo di m 500 dai confini
portuali di:
      aree urbane e relativa densita' abitativa;
      siti vulnerabili (ospedali, scuole, edifici di culto ecc.);
      aree industriali;
      altre aree come individuate nel P.R.G.;
      infrastrutture di collegamento del territorio (sulla base delle
informazioni dell'autorita' comunale).
    b)  Zonizzazione  ambito portuale - Rappresentazione cartografica
(scala 1:2000) di:
      opere di difesa;
      canali di accesso al porto;
      bacino portuale;
      aree militari;
      aree funzionali:
        a) commerciale;
        b) industriale e petrolifera;
        c) di servizio passeggeri;
        d) peschereccia;
        e) turistica  e  da  diporto  (come  da planimetria di P.R.P.
vigente).
    c)  Descrizione aree industriali e petrolifere - Rappresentazione
cartografica   (scala   1:2000)   e   relazione  illustrativa,  delle
caratteristiche  delle  aree  portuali,  industriali  e petrolifere e
degli impianti ivi localizzati:
      lunghezza e fondali delle opere di accosto;
      dimensioni delle aree a terra;
      infrastrutture  di  collegamento (con specificazione dei varchi
stradali  e  ferroviari,  degli  scali ferroviari, dei terminal sosta
temporanea, delle condotte di trasferimento dall'attracco);
      attrezzature per la movimentazione delle merci;
      impianti,  attivita'  o  depositi  presenti  nell'area portuale
esclusi  dagli  obblighi  di  cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
        denominazione;
        descrizione;
      impianti,  attivita'  o  depositi  presenti  nell'area portuale
soggetti  agli  obblighi  di  cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
        denominazione;
        descrizione;
      indicazione delle sostanze movimentate comprese nell'allegato I
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
      fasi  di attivita' in cui le sostanze intervengono (stoccaggio,
miscelazione, imbottigliamento, ecc.);
      capacita'   produttive  dell'impianto,  quantita'  movimentate,
quantita' in stoccaggio;
      incidenti individuati nell'analisi di rischio dell'impianto con
indicazione di:
        sequenze incidentali;
        probabilita' di accadimento;
        tipologia   scenari   incidentali   previsti  (irraggiamento,
sovrappressioni, rilasci di sostanze tossiche o nocive, situazioni di
inquinamento grave);
        raggi di danno.
    (Sulla  base  degli  elementi  forniti  dalle  imprese ubicate in
ambito portuale o dagli impianti costieri).
    d)  Servizi portuali e imprese portuali - Indicazione dei servizi
portuali  finalizzati alla sicurezza disponibili in porto; del numero
degli addetti e dei mezzi utilizzati:
      pilotaggio;
      rimorchio;
      ormeggio;
      servizi antincendio;
      servizio antinquinamento;
      sanita' marittima e presidi sanitari;
      imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994;
      servizio chimico di porto;
      battellaggio;
      altro.
    (Informazioni  fornite  dalle  autorita' marittime e/o portuali e
dagli operatori).
    e)   Regolamentazione  delle  attivita'  portuali  -  Atti  delle
autorita' competenti che regolano:
      zone di ormeggio e ancoraggio;
      accessi;
      movimentazione delle navi;
      modalita' di imbarco e sbarco prodotti;
      circolazione stradale e ferroviaria.
    f) Traffico:
      informazioni  su  base  annua  relative alle quantita' medie di
sostanze  pericolose  movimentate,  con le varie modalita', nell'area
soggetta alla valutazione di rischio.
    g) Sicurezza:
      effettuare  una  analisi  sulla  sicurezza  delle aree portuali
soggette  agli  obblighi  previsti art. 6 e 8 del decreto legislativo
17 agosto  1999, n. 334, con particolare riferimento alla presenza ed
al trasporto delle sostanze di cui all'allegato I.
    Nell'analisi riportare:
      Sanita' e sicurezza:
        problemi particolari;
        esperienza storica del porto in esame (incidenti verificatisi
negli ultimi cinque anni);
        esperienza storica da dati internazionali.
      Dati meteorologici;
      dati geofisici;
      identificazione degli eventi incidentali:
        incidenti individuati nelle analisi di rischio degli impianti
fissi;
        incidenti  durante  le operazioni di trasferimento tra nave e
terraferma;
        incidenti durante le operazioni di carico/scarico automezzi;
        incidenti  durante  le  operazioni  di  carico/scarico  carri
ferroviari.
      Stima delle conseguenze degli eventi incidentali individuati;
      stima delle probabilita' degli eventi incidentali individuati;
      possibili  effetti  domino  anche  in  relazione al transito di
sostanze pericolose;
      possibili    effetti   domino   legati   alle   operazioni   di
trasferimento  delle sostanze pericolose tra navi ed installazioni di
terra;
      ricomposizione di eventuali rischi d'area.
    h) Piani di intervento nelle situazioni di emergenza:
      piano  di  emergenza  dell'ambito  portuale  redatto sulla base
delle risultanze di cui al punto g).
        
  
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