|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144";
Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2000, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato
sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001, il
quale, a norma dell'art. 3, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n.
38/2000, ha approvato le "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni:
industria, artigianato, terziario, altre attività, e le relative modalità di
applicazione", su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;
Visto l'art. 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.
38/2000, che stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell'INAIL può
adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della
disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, e che tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Visto l'art. 29, comma 4, delle modalità di applicazione della tariffa dei
premi, approvate con il citato decreto ministeriale 12 dicembre 2000, che
stabilisce che, per gli anni 2000 e 2001, l'istanza di oscillazione del tasso
per prevenzione, prevista dall'art. 24 delle stesse modalità, deve essere
presentata dai datori di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla
data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del medesimo art.
29;
Vista la delibera n. 199 emessa dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in
data 5 aprile 2001 con la quale si stabilisce che il suddetto termine di 60
giorni per la presentazione della domanda di oscillazione del tasso per
prevenzione, relativa alle posizioni assicurative in corso al 22 gennaio 2001 -
data di pubblicazione del decreto di approvazione delle nuove tariffe - inizia a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla predetta data, e, quindi. a
partire dal 22 aprile 2001;
Rilevato che la proposta modifica di carattere procedurale comporta minori
adempimenti formali da parte dell'INAIL;
Ritenuta, pertanto, l'opportunità di approvare la delibera citata;
Decreta:
È approvata la delibera n. 199 emessa dal consiglio di amministrazione
dell'INAIL in data 5 aprile 2001, concernente "Nuove tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
relative modalità di applicazione.
Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione
relative agli anni 2000 e 2001", nel testo annesso al presente decreto di
cui forma parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 giugno 2001
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pagano
Allegato
NUOVE TARIFFE DEI PREMI PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI E
RELATIVE MODALITÀ DI APPLICAZIONE.
Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione
relative agli anni 2000 e 2001.
Il consiglio di amministrazione nella seduta del 5 aprile 2001 Visto il decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in
materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, a norma dell'art.
55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12
dicembre 2000, concernente l'approvazione, ai sensi del summenzionato decreto
legislativo n. 38/2000, delle nuove tariffe per la determinazione dei premi
dovuti dai datori di lavoro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124/1965 nonchè le relative modalità di applicazione;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 delle summenzionate modalità di
applicazione, l'INAIL può applicare, a domanda, la riduzione del tasso medio di
tariffa, in misura fissa pari al cinque o al dieci per cento in relazione al
numero di lavoratori-anno, al datore di lavoro che:
sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di
igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, abbia
effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
igiene nei luoghi di lavoro;
Rilevato altresì che l'art. 29, comma 4, prevede che le domande per gli anni
2000 e 2001 devono essere presentate entro il sessantesimo giorno successivo
alla data di ricevimento della comunicazione prevista dal primo comma dello
stesso art. 29;
Tenuto conto delle richieste formulate da diverse organizzazioni datoriali
tendenti ad ottenere, in via d'interpretazione, che il termine per la
presentazione delle domande per il 2000 ed il 2001 inizi a decorrere, per tutti
i datori di lavoro, indipendentemente dalla data di ricevimento della suddetta
comunicazione, dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
decreto ministeriale 12 dicembre 2000, ovvero dal 22 aprile 2001, venendo così
a scadere il 21 giugno 2001;
Vista la relazione del direttore generale in data 4 aprile 2001;
Rilevato che le innovazioni recentemente introdotte in tema di contribuzione
antinfortunistica, riguardanti sia l'aspetto normativo sia l'aspetto
procedurale, giustificano l'esigenza manifestata dalla parte datoriale;
Ritenuto inoltre che, sotto l'aspetto finanziario, l'accoglimento della proposta
non comporta effetti negativi per l'Istituto in quanto:
per l'anno 2000, la presentazione della domanda entro il più lungo termine del
21 giugno 2001 determinerebbe anche uno slittamento dei tempi per l'eventuale
rimborso dovuto al datore di lavoro;
per l'anno 2001, invece, la riduzione eventualmente spettante sarebbe comunque
applicata in sede di autoliquidazione 2002;
Rilevato infine che, sotto l'aspetto procedurale, la determinazione di un
termine unico per tutti i datori di lavoro comporta minori adempimenti formali
per l'Istituto.
Ritenuta condivisibile l'esigenza rappresentata dalle organizzazioni datoriali;
Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente
all'adozione del provvedimento;
Delibera
che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di
oscillazione del tasso per prevenzione, relativa alle posizioni assicurative in
corso al 22 gennaio 2001, data di pubblicazione del decreto di approvazione
delle nuove tariffe, inizi a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
predetta data del 22 gennaio 2001, e quindi a partire dal 22 aprile 2001.
|