IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente del Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675;
Decreta:
Art. 1.
Elenco anagrafico
I dati contenuti nell'elenco
anagrafico sono definiti secondo il modello (scheda anagrafica) di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'inserimento, l'aggiornamento,
la conservazione, la cancellazione, la diffusione, la comunicazione e il
trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore
saranno a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio del lavoratore.
Qualora i dati siano inseriti o
aggiornati da un servizio competente diverso da quello indicato nel comma
precedente, che riceve l'informazione per atto amministrativo o tramite
l'acquisizione diretta da altra banca dati, la validazione rimane a cura del
servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del
lavoratore.
Al fine di preservare i Livelli
di sicurezza del Sistema Informativo Lavoro (SIL), l'accesso ai dati dell'elenco
anagrafico relativi a ciascun lavoratore e' consentito ai soggetti abilitati,
secondo i vari livelli d'abilitazione. cosi' come specificati nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
La comunicazione e la diffusione
dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore e della scheda
professionale, adottata con apposito decreto ministeriale, saranno curate dai
servizi competenti, nel rispetto delle modalita' fissate all'art. 3 del D.P.R. 7
luglio 2000, n. 442.
Le regioni e le province sono
titolari del trattamento di dati personali curato dai rispettivi servizi
competenti, in qualita' di responsabili del trattamento, nel rispetto della
legge del 31 dicembre 1996, n. 675 e del D.P.R. del 28 luglio 1999, n. 318.
Art. 2.
Codifica delle professioni
In sede di prima applicazione, i
servizi all'impiego adottano la nomenclatura e la codifica delle professioni
attualmente in uso nel Sistema Informativo Lavoro (SIL) di cui all'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Presso la direzione generale per
l'impiego del Ministero del lavoro e' istituita un'apposita Commissione Tecnica,
nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che
sara' composta da esperti individuati dalla Direzione generale per l'Impiego,
dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro, dall'Ufficio
centrale dell'orientamento e formazione professionale dei lavoratori, dalle
regioni, dall'Istat, dall'Isfol e dal Ministero della pubblica istruzione. La
Commissione e' incaricata di valutare le proposte provenienti dai servizi per
l'impiego, dai servizi regionali di formazione professionale, dai servizi
scolastici nonche' dalle parti sociali e di aggiornare la codifica attraverso
l'inserimento di nuove professioni e nomenclature.
Art. 3.
Classificazione dei lavoratori Al
fine di assicurare l'uso statistico dei dati, l'inserimento dei lavoratori
nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 1 avverra' secondo la classificazione
di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 30 maggio 2001 Il Sottosegretario di Stato: MORESE
Per i rimanenti allegati da pag.
7 a pag. 144 si fa riferimento al supporto cartaceo del Suppl. Ord. n. 196 alla
G.U. n. 168 del 21 luglio 2001