PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO 21 maggio 2001, n. 308
Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".
 
(Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/7/2001)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

DECRETO 21 maggio 2001, n. 308 
Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi
per  l'autorizzazione  all'esercizio  dei servizi e delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della
legge 8 novembre 2000, n. 328".

               IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;
  Vista  la  legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per
la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e servizi
sociali";
  Visti  in  particolare  gli  articoli 9, comma 1, lettera c), e 11,
comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei
requisiti  minimi  strutturali  e  organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio  dei  servizi  e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale;
  Visto  l'articolo 8,  comma  3, lettera f), della medesima legge n.
328  del  2000  che  prevede che le regioni, sulla base dei requisiti
minimi    fissati    dallo   Stato,   definiscano   i   criteri   per
l'autorizzazione,  l'accreditamento  e la vigilanza delle strutture e
dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sentiti i Ministri della sanita' e per gli affari regionali;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             a d o t t a

                      il seguente regolamento:
                                Art. 1. 
                         Oggetto e finalita'
  1.  Il  presente  decreto  fissa  i  requisiti minimi strutturali e
organizzativi  per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture  a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del
2000,  con previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo
familiare con sede nelle civili abitazioni.
  2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000,
le  regioni  recepiscono  e  integrano,  in  relazione  alle esigenze
locali,   i   requisiti   minimi   fissati   dal   presente  decreto,
individuando,  se  del  caso,  le  condizioni  in  base alle quali le
strutture  sono  considerate  di nuova istituzione e le modalita' e i
termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento
ai requisiti per le strutture gia' operanti.

                               Art. 2.
Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione
  1.  I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui
alla  legge  n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi gia'
operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici
o  dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328
del  2000 che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono
rivolti a:
    a) minori   per   interventi   socio-assistenziali  ed  educativi
integrativi o sostitutivi della famiglia;
    b) disabili  per  interventi socio-assistenziali o socio-sanitari
finalizzati  al  mantenimento  e al recupero dei livelli di autonomia
della persona e al sostegno della famiglia;
    c) anziani  per  interventi socio-assistenziali o socio-sanitari,
finalizzati  al mantenimento e al recupero delle residue capacita' di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
    d) persone   affette   da  AIDS  che  necessitano  di  assistenza
continua,  e risultano prive del necessario supporto familiare, o per
le  quali  la  permanenza  nel nucleo familiare sia temporaneamente o
definitivamente   impossibile   o   contrastante   con   il  progetto
individuale;
    e) persone  con  problematiche  psico-sociali  che necessitano di
assistenza   continua  e  risultano  prive  del  necessario  supporto
familiare,  o  per  le  quali  la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente  o  definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.
  2.  Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui
all'articolo 8-ter  del  decreto  legislativo  n.  502 del 1992, come
modificato  dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione
di  cui  al comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' rilasciata comunque
in  conformita'  a  quanto  previsto dall'articolo 8-ter dello stesso
decreto legislativo.
  3. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge
18 febbraio  1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati
al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.

                               Art. 3.
  Strutture di tipo familiare e comunita' di accoglienza di minori
  1.  Le  comunita'  di  tipo  familiare  e i gruppi appartamento con
funzioni   di  accoglienza  e  bassa  intensita'  assistenziale,  che
accolgono,  fino  ad  un  massimo  di  sei utenti, anziani, disabili,
minori o adolescenti, adulti in difficolta' per i quali la permanenza
nel   nucleo   familiare   sia   temporaneamente   o  permanentemente
impossibile  o  contrastante  con  il  progetto  individuale,  devono
possedere  i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati
a  civile  abitazione.  Per  le  comunita'  che accolgono minori, gli
specifici   requisiti   organizzativi,   adeguati   alle   necessita'
educativo-assistenziali   dei   bambini  e  degli  adolescenti,  sono
stabiliti dalle regioni.

                               Art. 4.
                        Soggetti e procedure
  1.  Fino  all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto
salvo  quanto  stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 8,
comma 1, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi
e  delle  strutture  a  ciclo  diurno  e residenziale a seguito della
verifica   del   possesso   dei   requisiti   minimi   strutturali  e
organizzativi di cui al presente decreto.

                               Art. 5.
   Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale
  1.  Fermo  restando  il possesso dei requisiti previsti dalle norme
vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene
e  sicurezza  e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi
accordi   integrativi,  le  strutture  devono  possedere  i  seguenti
requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della
legge n. 328 del 2000:
    a) ubicazione  in  luoghi  abitati  facilmente  raggiungibili con
l'uso   di   mezzi   pubblici,   comunque   tale   da  permettere  la
partecipazione  degli  utenti  alla  vita  sociale  del  territorio e
facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
    b) dotazione  di  spazi  destinati  ad  attivita' collettive e di
socializzazione  distinti dagli spazi destinati alle camere da letto,
organizzati   in   modo  da  garantire  l'autonomia  individuale,  la
fruibilita' e la privacy;
    c) presenza   di   figure   professionali   sociali  e  sanitarie
qualificate,   in   relazione  alle  caratteristiche  ed  ai  bisogni
dell'utenza ospitata, cosi' come disciplinato dalla regione;
    d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
    e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli
stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di
un  progetto  educativo  individuale; il piano individualizzato ed il
progetto  educativo  individuale  devono indicare in particolare: gli
obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalita' dell'intervento,
il piano delle verifiche;
    f) organizzazione  delle attivita' nel rispetto dei normali ritmi
di vita degli ospiti;
    g) adozione,  da  parte  del  soggetto  gestore, di una Carta dei
servizi  sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge
n.  328  del  2000,  comprendente  la  pubblicizzazione delle tariffe
praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

                               Art. 6.
                     Requisiti comuni ai servizi
  1.  Ferma  restando  l'applicazione  dei  contratti di lavoro e dei
relativi  accordi  integrativi, il soggetto erogatore di servizi alla
persona  di cui alla legge n. 328 del 2000 deve garantire il rispetto
delle  seguenti condizioni organizzative, che costituiscono requisiti
minimi  ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della medesima
legge:
    a) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla
tipologia  di  servizio  erogato,  secondo  standard  definiti  dalle
regioni;
    b) presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
    c) adozione,  da  parte  del soggetto erogatore, di una Carta dei
servizi  sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge
n.  328  del  2000  comprendente  la  pubblicizzazione  delle tariffe
praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese;
    d) adozione   di  un  registro  degli  utenti  del  servizio  con
l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza.

                               Art. 7.
                 Requisiti specifici delle strutture
  1.   Ai  fini  della  individuazione  dei  requisiti  minimi  delle
strutture si considerano:
    a) strutture a carattere comunitario;
    b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera;
    c) strutture protette;
    d) strutture a ciclo diurno.
  2.  Le  strutture  a  carattere  comunitario sono caratterizzate da
bassa   intensita'   assistenziale,   bassa   e   media  complessita'
organizzativa,  destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia
personale,  priva del necessario supporto familiare o per la quale la
permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente
contrastante con il piano individualizzato di assistenza.
  3.   Le   strutture   a  prevalente  accoglienza  alberghiera  sono
caratterizzate  da  bassa  intensita'  assistenziale,  media  e  alta
complessita'   organizzativa   in  relazione  al  numero  di  persone
ospitate,   destinate   ad   accogliere   anziani  autosufficienti  o
parzialmente non autosufficienti.
  4.  Le  strutture  protette sono caratterizzate da media intensita'
assistenziale,  media e alta complessita' organizzativa, destinate ad
accogliere utenza non autosufficiente.
  5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado
di  intensita'  assistenziale  in  relazione  ai  bisogni dell'utenza
ospitata e possono trovare collocazione all'interno o in collegamento
con una delle tipologie di strutture di cui ai commi precedenti.
  6.  Oltre  ai  requisiti  indicati  agli  articoli  precedenti,  le
strutture  di  cui  al presente articolo devono possedere i requisiti
indicati nell'allegato A al presente decreto quale parte integrante.

                               Art. 8.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Ferma  restando  l'applicazione  dei requisiti minimi di cui al
presente   decreto,   fino  all'adozione  di  ulteriori  disposizioni
regionali  continuano  ad  applicarsi  le norme regionali relative ai
procedimenti  di  autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore
della legge n. 328 del 2000.
  2.  Le  strutture per anziani gia' operanti alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  con  capacita' ricettiva superiore a
quella fissata nell'allegato A al presente provvedimento e con camere
fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso
aumentare  la  capacita'  ricettiva  e devono comunque organizzare la
propria attivita' per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.
  3. Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, comma
2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli
istituti  per  minori  con  particolare  riguardo ai requisiti minimi
richiesti  ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 328 del
2000.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito
delle  proprie  competenze,  secondo  quanto  previsto dai rispettivi
ordinamenti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 21 maggio 2001
                                                   Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
  Ministeri  istituzionali  -  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 338

                                                           Allegato A
Allegato (omissis)
                
  
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