Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale
Divisione VII COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO
CIRCOLARE N. 60/2001, prot. n. 1094/A2.3 A3.3, 7 giugno 2001
OGGETTO: Vigilanza coordinata e congiunta con gli istituti previdenziali.

CIRCOLARE N.60/2001

prot. n. 1094/A2.3 A3.3

Roma, 7 giugno 2001

Direzione Generale degli Affari Generali
e del Personale
Divisione VII
COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL
LAVORO

OGGETTO: Vigilanza coordinata e congiunta con gli istituti previdenziali.

Direttori Regionali e Provinciali del lavoro

Direzioni Regionali del lavoro
Dirigenti del Settore Ispezione

Direzioni Provinciali del lavoro
Dirigenti del Servizio Ispezione
LORO SEDI

e, p.c. Al SECIN

Al Servizio Ispettivo

LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione lavoro
Ispettorato del lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio lavoro
TRENTO

Alla Regione Siciliana
Assessorato lavoro e previdenza sociale
Ispettorato del lavoro
PALERMO

Alle Direzioni Generali

INPS

INAIL

ENASARCO

ENPALS

INPDAI

IPSEMA

LORO SEDI

 

Questo Ministero è più volte intervenuto per regolamentare le modalità della programmazione degli accertamenti in materia contributiva effettuati dagli enti previdenziali e per disciplinare il coordinamento tra i diversi organi preposti all’attività di vigilanza.

In merito sono state emanate numerose circolari, tra le quali assumono particolare rilevanza la n.113 dell’8/6/73 sulla istituzione delle Commissioni provinciali di coordinamento, la n.129 del 29/1/76 contenente orientamenti per una maggiore efficacia e validità sociale della vigilanza e la n.134 del 12/12/83  dettata in attuazione dell’art.3 comma 6 della legge 638/83.

Nel ribadire il contenuto delle circolari sopracitate, al fine di coordinare ancor più efficacemente l’attività accertativa autonomamente espletata dagli enti previdenziali, si rileva preliminarmente che, mentre la vigilanza svolta da questi ultimi è finalizzata al controllo del corretto adempimento da parte del datore di lavoro delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, quella esercitata dalle Dpl ha carattere globale, in quanto concerne non solo gli aspetti contributivi, ma anche la tutela fisica ed economica del lavoratore.

In tema di coordinamento assumono particolare valenza l’art.5 della legge 628/61 ­– la cui ratio è dichiaratamente quella di evitare “pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell’attività produttiva”- e l’art.3 della legge 638/83 che, tra l’altro, attribuisce alla dpl il compito di redigere una relazione annuale, sentiti al riguardo gli istituti previdenziali, sulla programmazione dell’attività ispettiva. Relazione, questa, che naturalmente è suscettibile di tutte le  modifiche e gli adattamenti che dovessero rendersi necessari a seguito delle periodiche verifiche dei risultati.

La stessa relazione annuale di cui si è fatto cenno in precedenza terrà inoltre debitamente conto dei programmi predisposti da ciascun ente previdenziale.

Riguardo in particolare alla fase di programmazione a livello regionale  degli interventi congiunti in settori particolarmente a rischio in aree interprovinciali e per l’espletamento dell’attività di vigilanza integrata, è necessario che il coordinamento delle attività ispettive, in materia contributiva e di lavoro nero, proprio nell’ottica di migliorare i rapporti tra i diversi enti e ottimizzare al massimo l’utilizzo delle risorse, sia istituzionalizzato come metodo di lavoro e regolamentato nei suoi contenuti.

Al riguardo si ritiene che lo “staff di coordinamento regionale”, istituito con la circolare 35/99, possa assolvere anche le funzioni sopra descritte. In tale sede, infatti - non appena ricevute, da parte di questa Direzione Generale, le direttive circa gli obiettivi programmatici individuati a livello nazionale - verranno esaminati i programmi annuali di vigilanza predisposti da ciascun Ente e riguardanti il territorio regionale, articolati temporalmente per periodi da concordare e indicanti i settori e le aree territoriali interessate agli accertamenti.

L’esame sarà principalmente finalizzato a rendere compatibili i singoli programmi, specie per quelle attività  per le quali si deciderà di procedere congiuntamente ad azioni di vigilanza, ovvero a valutare, considerata la disponibilità delle risorse rispetto agli obiettivi da conseguire,  l’opportunità di operare in via autonoma, evitando però duplicazioni o sovrapposizioni di interventi.

Così delineati a livello regionale i piani di intervento, l’individuazione delle aziende e la definizione delle modalità operative saranno attuate a livello provinciale, ove, per favorire la più ampia collaborazione tra le DPL e gli istituti previdenziali, non si potrà prescindere dall’osservanza dei seguenti adempimenti:
1.      L’invio, da parte degli istituti previdenziali, dell’elenco delle aziende da ispezionare, con periodicità che potrà essere concordata in sede di Commissione provinciale di coordinamento. Tale adempimento, lungi dall’essere una mera formalità burocratica, è, al contrario, finalizzato a garantire un armonico e coordinato espletamento dell’azione ispettiva, nonché ad evitare sovrapposizione di interventi e difformità di comportamenti. Ne deriva che l’approvazione prevista dall’art.5 potrà non essere concessa nei casi per i quali per la stessa azienda è già in corso un’ispezione da parte della DPL o di altro Ente, ovvero nei casi in cui debbano essere attivati interventi  di polizia giudiziaria. Qualora per la medesima azienda l’accertamento sia già stato programmato o sia in fase di programmazione verranno concordate con gli enti previdenziali iniziative anche congiunte per assicurare la tempestività degli interventi, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti stessi. Si precisa in proposito che , qualora in sede di Commissione provinciale siano concordate proposte di intervento “a vista” – cioè senza preventive rilevazioni all’anagrafe aziendale degli enti interessati – circoscritte ad un settore di attività, ad una zona e ad un periodo di tempo determinati, l’obbligo della comunicazione da parte degli Istituti sarà assolto nelle 48 ore successive all’accesso ispettivo.
2.      La trasmissione da parte degli istituti previdenziali, già prevista da specifiche disposizioni normative, di copia dei verbali di accertamento, corredati dagli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini ispettive, onde consentire agli organi destinatari la conseguente adozione di provvedimenti di competenza.

Nell’ambito delle commissioni provinciali di coordinamento – che, come è noto, si riuniscono con periodicità almeno trimestrale – si dovrà assicurare l’assolvimento dei compiti, già individuati con la circ. n.113/73, ed in particolare, la realizzazione di intese sulla programmazione, e cioè sui criteri di selezione condivisi che, di volta in volta, in dipendenza dal contesto, debbono presiedere la individuazione delle aziende da sottoporre a controllo. Le stesse commissioni dovranno inoltre adoperarsi al fine di garantire una uniformità di interpretazione delle normative in tema di legislazione sociale, comunicando a questo Ministero ogni eventuale difformità di valutazione, che non trovino soluzione a livello locale

LA DIRETTRICE GENERALE

firmato

Paola Chiari

 
    
  
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