Al fine di apportare un utile contributo al progetto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
circa l'attuazione dello sportello unico per le imprese - introdotto dal D.P.R.
n. 447/98, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 440, anche per
favorire la nascita di nuove attività produttive e di conseguenza incentivare
lo sviluppo e l’occupazione - si rappresenta la necessità di porre in
essere idonee iniziative per dare vita ad uno "sportello informativo sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro".
A tal proposito si apprezzano le iniziative già avviate in merito come, ad
esempio, lo "sportello sicurezza" attivo presso la Direzione
provinciale del lavoro di Brescia che si pone quale punto di riferimento per le
aziende che necessitano di informazioni e consulenza in materia di sicurezza e
igiene del lavoro.
Queste attività rappresentano il contributo del Ministero del lavoro a quel
dispiegamento di attività di informazione che, per ultimo, sono state
sottolineate con forza nell’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni nella
seduta del 21 dicembre 2000 ed ovviamente in tale ambito ricondotte.
Con riferimento alla normativa vigente cui è possibile fare appello onde
rinvenire il fondamento giuridico di una attività informativa che, accanto a
quella tradizionale di vigilanza, gli organi ispettivi del Ministero del lavoro
sono legittimati ad espletare, si osserva quanto segue.
FONTI NORMATIVE – Ci si riferisce in primo luogo all'art 4
della L. n. 628/61, all’art.24 del D.Lgs. n. 626/94, nonché all’art. 48 del
D.P.R. n.303 del 19 marzo 1956.
Secondo la normativa sopra richiamata è attribuito all' "ispettorato del
lavoro" "il compito di fornire tutti i chiarimenti che vengono
richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare"
"….a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato
regionale e provinciale". Rientra, pertanto, tra i compiti istituzionali
attribuiti all’Amministrazione del lavoro un’attività di informazione
normativa che si giustappone a quella di vigilanza, con funzione preventiva
rispetto alla commissione di possibili illeciti ad opera della parte datoriale.
In particolare per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza sui luoghi
di lavoro questo Ministero è preposto a svolgere non solo attività di informazione,
ma anche attività di consulenza e assistenza vera e
propria, anche se, tuttavia, queste ultime non possono essere prestate dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza, per espresso
divieto di legge (art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 626/94).
Dunque, sebbene siano stati trasferiti alle AA.UU.SS.LL. le funzioni e i compiti
spettanti all'"Ispettorato del lavoro" in materia di
prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori
(art.21, comma 1, L. n.833/1978) , la Direzione Provinciale del lavoro conserva
un ruolo attivo nella materia soprattutto per quanto riguarda l’informazione
alle imprese.
ATTIVITA’ PROMOZIONALI - Dal panorama normativo appena
richiamato emerge in tutta evidenza come le Direzioni provinciali e regionali
del lavoro siano istituzionalmente deputate a svolgere attività di consulenza,
o genericamente di informazione.
Al riguardo, si rappresenta l'opportunità di porre in essere un'attività di
supporto a quella dello sportello unico per le imprese che abbia ad oggetto
tanto la diffusione di tutte le informazioni circa le norme di tutela del
lavoratore eventualmente richieste dagli operatori dei diversi settori
imprenditoriali, quanto lo svolgimento di una vera e propria attività di
consulenza.
In proposito si ritiene che l’attività informativa debba riguardare in
particolare le disposizioni normative disciplinanti il rapporto di lavoro in
tutte le sue fasi: costituzione (norme sul collocamento, lavoro svolto dai
minori, pari opportunità etc), svolgimento (tutela fisica: orario di lavoro,
riposi, ferie, sicurezza; tutela economica: retribuzione, applicazione CCNNLL,
obblighi contributivi del datore di lavoro, forme previdenziali a favore del
lavoratore etc.) e risoluzione (disciplina dei licenziamenti etc).
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla materia dell’igiene e della
sicurezza dei luoghi di lavoro, fornendo agli imprenditori ogni utile
indicazione circa le misure da adottare per la salvaguardia della salute dei
lavoratori.
In tale campo infatti una adeguata informazione soprattutto nella fase di
nascita dell’impresa può svolgere un efficace ruolo di prevenzione.
Potranno altresì essere fornite informazioni sui documenti obbligatori (libri
paga e matricola, registri di sicurezza) che il datore è tenuto ad avere e
compilare con le forme e nei termini stabiliti dalla legge; sulle comunicazioni
che devono essere effettuate alle competenti autorità (es. dichiarazione per
dare inizio all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.3, comma 5, del
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, da presentare al Comando Provinciale dei VV. del
FF., notifica dei nuovi impianti industriali, ai sensi dell'art. 48, D.P.R.. n.
303/56, fatta alla A.U.S.L. competente, la notifica preliminare dei lavori ai
sensi dell'art 11 del D.Lgs. n.494/96 etc.), sugli obblighi contributivi e sulle
relative procedure nonché sulle forme di incentivazione all’assunzione.
Al fine di dare corso all'iniziativa in questione sarebbe opportuno che le SS.LL.
prendessero contatti con le locali Camere di Commercio od altri enti e
istituzioni impegnate a promuovere la creazione dello sportello unico per le
imprese a livello locale per individuare le possibili forme di collaborazione.
Al riguardo sarebbe utile, ove fattibile, garantire la presenza in giorni ed ore
determinati presso il suddetto sportello di personale in possesso di adeguata
preparazione per lo svolgimento dell’attività di informazione e consulenza
presso il pubblico degli utenti.
Per tale personale si provvederà a promuovere, in sede di contrattazione del
fondo unico di amministrazione, una adeguata forma di incentivazione.
Nei casi in cui non sia possibile mettere a disposizione personale di questa
amministrazione sarà necessario fornire adeguato materiale informativo che
consenta agli operatori dello sportello anche non in possesso di specifica
professionalità di soddisfare le richieste di chiarimenti provenienti dagli
utenti. A tal fine sarebbe inoltre utile l’attivazione di un collegamento
telematico che consenta al personale addetto allo sportello di procurarsi
direttamente notizie ed informazioni in possesso degli uffici del lavoro.
Nel ringraziare per la collaborazione e l’impegno che sicuramente verrà
dedicato al progetto, si resta in attesa di ricevere notizie relative alle
iniziative intraprese da codeste Direzioni in attuazione delle direttive fornite
con la presente.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
FIRMATO On. Paolo GUERRINI