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DIREZIONE GENERALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA’ E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI
Lettera Circolare Prot. NS 5308/4192 sott.1 del 26 luglio 2001
OGGETTO: Decreto 16 maggio 2001, n. 293, in materia di sicurezza in ambito
portuale.
Chiarimenti.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165
del 18 luglio 2001 è stato pubblicato il decreto 16 maggio 2001, n. 293, del
Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della
Navigazione e con il Ministro della Sanità, concernente “Regolamento di
attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
Su tale decreto, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 334/99, al
fine di garantire nei porti industriali e petroliferi livelli di sicurezza
equivalenti a quelli stabiliti per le attività a rischio di incidente
rilevante, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti chiarimenti.
La procedura finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi per
attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione di rapporto
di sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 334/99, rimane quella definita dal
Decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2001 (in G.U. n. 80 del 5 aprile
2001).
Pertanto il rilascio (o il rinnovo) del certificato verrà effettuato dal
Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente a conclusione del
procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all’art.21 del
D.Lgs. 334/99, nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt. 4 e 5 dello stesso
D.M. 19 marzo 2001.
Nel caso di attività assoggettate agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del
citato D.Lgs. 334/99, restano confermare le procedure di prevenzione incendi
richiamate dalla Circolare n. 12 MI.SA. del 5 luglio 2000.
Ai fini del coordinamento tra le procedure sopra indicate e quelle previste dal
decreto in oggetto, si invitano i Sigg. Comandanti a partecipare alle conferenze
di servizi di cui all’art. 5 del Decreto 16 maggio 2001 nonché ad informare
tempestivamente i Sigg. Ispettori, in qualità di Presidenti dei Comitati di cui
all’art. 19 del D.Lgs. 334/99, sulle convocazioni delle conferenze stesse al
fine di consentire agli stessi di richiedere alle Autorità Portuali o
Marittime, qualora ritenuto opportuno, la partecipazione di un proprio
rappresentante.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d’ERRICO)
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