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In relazione ai quesiti pervenuti circa
l'assoggettabilità degli scali merci
terminali di ferrovia alla normativa dei rischi di incidenti rilevanti, si fa
presente quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, all'art.4, comma 2, stabilisce che
gli scali merci terminali di ferrovia rientrano nella disciplina del decreto
quanto:
a) svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose
presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o
dai carri ferroviari in forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume
massimo di 450 litri e una massa massima di 400 chilogrammi;
b) effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di
deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione
alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o
superiore a quelle indicate in allegato I.
Pertanto qualora non venga svolta alcuna delle suindicate attività, gli scali
in argomento non sono assoggettabili al decreto legislativo 334/99.
Resta comunque confermato che i responsabili degli scali merci terminali di
ferrovia devono provvedere all'adozione delle misure tecniche di sicurezza,
impiantistiche e gestionali, individuate nel decreto del Ministero dell'Ambiente
20 ottobre 1998 (G.U. n.261 del 7/11/1998).
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d'Errico)
16/07/2001
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