MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato per le Attività e le Normative Speciali di Prevenzione Incendi
Lettera - Circolare prot. NS 4777/4192/sott.1 del 10/7/2001
"Scali ferroviari: assoggettabilità al Decreto rischi incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99)"

 

In relazione ai quesiti pervenuti circa l'assoggettabilità degli scali merci terminali di ferrovia alla normativa dei rischi di incidenti rilevanti, si fa presente quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, all'art.4, comma 2, stabilisce che gli scali merci terminali di ferrovia rientrano nella disciplina del decreto quanto:
a) svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari in forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e una massa massima di 400 chilogrammi;
b) effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate in allegato I.
Pertanto qualora non venga svolta alcuna delle suindicate attività, gli scali in argomento non sono assoggettabili al decreto legislativo 334/99.
Resta comunque confermato che i responsabili degli scali merci terminali di ferrovia devono provvedere all'adozione delle misure tecniche di sicurezza, impiantistiche e gestionali, individuate nel decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998 (G.U. n.261 del 7/11/1998).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d'Errico)

16/07/2001

                 
  
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