1.
A1 fine di fronteggiare le urgenti necessità di servizio, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di ulteriori
trecentocinquantatre posti nel profilo professionale di vigile del fuoco.
2. Alla copertura del 25 per cento dei posti di cui al comma 1, si provvede
utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per
titoli, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario,
bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 agosto 2000, n. 246.
Alla copertura dei rimanenti posti si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 1 ° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, utilizzando la graduatoria dei candidati
risultati idonei nel concorso pubblico, per esami, a centottantaquattro posti
nel profilo professionale di vigile del fuoco, quinta qualifica funzionale, nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del
27 marzo 1998.
3. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al
presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in
ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione del personale in servizio previsto dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 2. Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 valutati complessivamente
in lire 12.988 milioni per l'anno 2001 ed in lire 19.996 milioni a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 marzo 2001
CIAMPI
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIANCO, Ministro dell'interno
Note
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 10 agosto 2000, n. 246
(Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 1 (Potenziamento delle dotazioni organiche). - 7. Alla copertura dei
posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3,
si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti
disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli
riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data
del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in
possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'art. 36, comma
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 221uglio 1987, n. 411,
come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 aprile 1993 n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio
1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è
di 37 anni».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996
n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609
(Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per
l'impiego del personale nei servizi d'istituto):
«Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici). 3. Per assicurare la
continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il
Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste
dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si
rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno
inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento
dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi
distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che
alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo
professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei
possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni
dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari
delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del
part-time). 1. A1 fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo fatto salvo
quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee,
secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro
il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del
personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore
all' 1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre
1997. Alla data del 31 dicembre 1999, viene assicurata una riduzione complessiva
del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al
numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000,
è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all' 1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001, deve essere
realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di
cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30
settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione
del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto
dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente,
separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono
al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa,
garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a
decorrere dall'anno 2000, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da
soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione
di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun
anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle
assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno
precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di
personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono
essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze
di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999, la disciplina autorizzatoria di cui al comma
3, si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove
assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,
modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a
quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e
delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei
compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate,
le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una
relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate
o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e
qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte
all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con
cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o
all'adozione di misure di razibl9alizzazione interna. Per le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria
riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione
del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art.
52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può
procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro
abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da I a 3, si procede
comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di
cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione
finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8,
all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. A1 fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si
provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al
servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate
all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto
Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per
disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni
regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai
territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale
in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma
delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella
circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bo17ano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale. ferma restando,
per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti, Per il
profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da
mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
e) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di
quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico
e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna
delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11,
commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico nonché quelle di cui al
comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno
dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2 lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree
funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare
in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree
predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del
comma 5 nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti
sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e
modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5 si procede
alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche
funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4,
provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito
dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro
approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali
presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali
e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è
autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600
unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica
funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su
base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,
informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.
I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di
preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente
professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21
marzo 1988 n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità
complessive con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta
rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e
specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per
le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e
11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità
di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui
all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni
superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio
dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da
assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono
essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo
parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò
non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo
parziale.
18-bis. E consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale
non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità
di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano
i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1, finalizzandoli alla
riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per
l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i
propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il
personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni fermo restando quanto previsto dai commi 19 e
20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale in particolare per nuove
assunzioni di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante (incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai
processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le
università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente
articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e presso gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, sono destinate entro i limiti e con le modalità di
cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di
risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del
predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto
a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al
comma 2, possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un
numero massimo di 25 unità.
22. A1 fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi per non più di un triennio, di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di
cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché
ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali
amministrazioni o enti. AI personale di cui al presente comma, sono attribuiti
l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il
servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile
ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole:
«31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998». Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato
dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole
"31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge
n. 549 del 1995, avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di
cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di
polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione
alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999, è disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri,
nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni
di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso
che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici
con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane,
la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori
collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché
ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione
lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente
intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma
25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il Corpo della Guardia di finanza agisce avvalendosi dei
poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile
il segreto d'ufficio».