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DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 2001
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996
relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti
all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e
discoteche
(Gazzetta
ufficiale n. 65 del 19/3/2001) |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il proprio decreto 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
Ritenuto necessario apportare al citato decreto ministeriale 19 agosto 1996
integrazioni e modifiche relativamente agli spettacoli e trattenimenti a
carattere occasionale che in particolare vengono svolti all'interno di impianti
sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche;
Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
Decreta:
I sotto riportati punti dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996
sono modificati ed integrati come di seguito riportato:
Art. 1.
Disposizioni riguardanti gli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale
1. Sistemazione dei posti a sedere. Il penultimo capoverso del punto 3.2
dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente:
"Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego
temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna
fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.".
2. Sistemazione dei posti in piedi. Al punto 3.3 dell'allegato al decreto
ministeriale 19 agosto 1996 va aggiunto il seguente capoverso: "In caso di
utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non
sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività
sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di
superficie all'uopo destinata.".
3. Locali multiuso. Il secondo capoverso del titolo X dell'allegato al decreto
ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente: "Nel caso di
utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti
e spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo
1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per
la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva si
applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996 con le
modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto. La capienza del
pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della
larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di
deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo
1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto)".
Art. 2.
Disposizioni sull'affollamento dei locali
1. Il capoverso di cui alla lettera b) del punto 4.1 dell'allegato al decreto
ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente: "b) Nei locali di
cui all'art. 1, comma 1, lettera e), pari a quanto risulta dal calcolo in base
ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato.".
2. Dopo il capoverso di cui al comma precedente, è aggiunto il seguente:
"c) Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera
f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di
1,2 persone al metro quadrato".
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare. |