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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1993) recante "Norme tecniche e procedurali per la
classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri
elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 1999) recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di
chiusura";
Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 2000) recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi
dimensioni";
Considerato che, fino a quando non sara' emanata una norma europea per le porte
resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno
attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto
ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari
requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la
commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi
dimensioni;
Decreta:
Art. 1.
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di
grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei
teatri, e' consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le
porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate
nell'art. 2 del presente decreto.
Art. 2.
Condizioni per l'utilizzazione di porte
resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 1 del presente
decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e' consentita a
condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia
presentata la seguente documentazione:
a) estensione dell' omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti
dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b) relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici
adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal
produttore;
c) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e
sotto la propria personale responsabilita':
c1) indica le dimensioni della porta;
c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno
essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di
omologazione di cui al punto a);
c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente
ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente
lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore;
d) dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo
tecnico che dovra' contenere almeno la seguente documentazione:
d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;
d2) manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della
porta;
d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata
anche su eventuali relazioni di calcolo;
d4) relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici
adottati in relazione alle dimensioni della porta.
Il suddetto fascicolo tecnico dovra' essere conservato dallo stesso produttore
ed esibito per i controlli con le modalita' previste dall'art. 7 del decreto
ministeriale 14 dicembre 1993.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
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