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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente
"attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", ed in
particolare gli articoli 19, 21 e 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689,
concernente "determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini
della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili
del fuoco";
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente "disciplina delle
tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, recante
"modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
concernente "approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi di prevenzione e vigilanza antincendi";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, concernente
"norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai
fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante
di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983" e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
concernente "regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59", ed in particolare l'art. 1;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 concernente
"disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto
delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè
all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del
fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze 21
settembre 1998, concernente "aggiornamento delle tariffe orarie dovute per
i servizi a pagamento resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della
sanità, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9
agosto 2000, concernente "individuazione delle modificazioni di impianti e
di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di
sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello
di rischio";
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente "potenziamento del corpo
nazionale dei vigili del fuoco", ed in particolare l'art. 18;
Ravvisata l'esigenza di semplificare le procedure di prevenzione incendi per gli
stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art.
8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Decreta:
Art.
1. Finalità e ambito di applicazione
1.
Il presente decreto stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi
ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
per le attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai
controlli di prevenzione incendi perchè comprese nell'elenco allegato al
decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, e/o nelle tabelle A) e B)
annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
2. Le procedure di cui al comma 1 sostituiscono, fino all'attuazione dell'art.
72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quelle previste dal decreto
del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, così come modificate dal decreto del
Ministero dell'interno 30 aprile 1998.
Art. 2. Definizioni
1.
Ai sensi del presente decreto, valgono le definizioni di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le seguenti denominazioni:
a) "decreto legislativo": il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334;
b) "comitato": il comitato di cui all'art. 19 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334;
c) "comando": il comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio;
d) "comandante": il comandante provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.
Art. 3. Nulla osta di fattibilità, parere tecnico conclusivo e certificato
di prevenzione incendi
1.
Il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo rilasciati dal
comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo comprendono, ai
fini della prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilità e il parere sul
progetto particolareggiato previsti dal decreto del Ministero dell'interno 2
agosto 1984, e successive modifiche, e integrazioni.
2. La documentazione presentata dal gestore in attuazione dei disposti dell'art.
8 (rapporto di sicurezza preliminare e definitivo), art. 10 (modifiche di uno
stabilimento) e art. 21 (procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza)
del decreto legislativo, specificatamente integrata ai fini della sicurezza
antincendi, viene presentata anche in relazione alle procedure per il rilascio
del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Art. 4. Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1.
Il responsabile dell'attività di cui all'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, coincide con il gestore di cui all'art.
3, comma1, lettera d) del decreto legislativo.
2. Il certificato di prevenzione incendi, che per le attività in argomento ha
validità quinquennale, viene rilasciato a conclusione del procedimento di
valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del decreto legislativo
con le modalità amministrative indicate nel successivo art. 9.
3. Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o della
modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del
decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000, compresi quelli eventualmente
prescritti dal comitato in fase istruttoria, il gestore presenta al comando
l'istanza di accertamento sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di
prevenzione incendi.
4. Entro quarantacinque giorni dall'istanza di cui al precedente comma 3, viene
effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal
comitato, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo
delegato.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del
positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia il certificato di
prevenzione incendi.
6. Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la perizia
giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo, integrata da dichiarazione, sottoscritta nelle forme della
autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.
15 e successive modifiche, attestante l'osservanza della normativa vigente in
materia di sicurezza antincendi e corredata dalle relative certificazioni,
consente l'esercizio dell'attività anche ai fini della prevenzione incendi.
Art. 5. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1.
Contestualmente alla presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato di cui
all'art. 8 del decreto legislativo, il gestore richiede al comando, ai sensi
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
e con gli adempimenti amministrativi indicati nell'art. 9 del presente decreto,
il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento per la
valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore ai sensi dell'art.
8 del decreto legislativo, viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita
commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti compreso il
comandante o suo delegato.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del
positivo accertamento sopralluogo, il comando procede al rinnovo del certificato
di prevenzione incendi.
Art. 6. Modifiche
1.
In caso di modifiche di uno stabilimento esistente, le disposizioni di cui al
punto 3.3 dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e
successive modificazioni, vengono sostituite da quelle stabilite dal decreto del
Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000.
2. In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi industriali,
della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose costituenti aggravio del
preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente
del 9 agosto 2000, si applicano le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e
4.
Art. 7. Stabilimenti e depositi costieri
1.
Per l'insediamento di nuovi stabilimenti e depositi costieri nonchè per le
modifiche di quelli esistenti costituenti aggravio del preesistente livello di
rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, il
comitato adotta i provvedimenti conclusivi ai sensi dell'art. 21 del decreto
legislativo e trasmette agli organi competenti gli atti conclusivi dei
procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza, per le procedure relative
alle istruttorie di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo.
Art. 8. Norme di prevenzione incendi
1.
Le determinazioni espresse dal comitato al termine dell'istruttoria di cui
all'art. 21 del decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla
adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche
norme di prevenzione incendi.
2. Tali norme e misure alternative dovranno essere espressamente indicate dal
gestore nel rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo.
Art. 9. Adempimenti amministrativi
1.
Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge 10 agosto 2000,
n. 246, gli importi dei corrispettivi dovuti dal gestore, ai sensi della legge
26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, per i servizi di prevenzione
incendi per le attività oggetto del presente decreto sono determinati in base
alle tariffe orarie stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 21
settembre 1998, e alla durata dei medesimi servizi indicata nell'allegato VI al
decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998.
Art. 10. Abrogazione di norme
1.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il
decreto del Ministero dell'interno 30 aprile 1998, concernente
"modificazioni al decreto 2 agosto 1984 del Ministero dell'interno.
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