DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 176
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali", corredato delle relative note.

(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/5/2001 - Supplemento Ordinario n. 120)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  ed  in  particolare  gli
articoli 45 e seguenti;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 7 dicembre
2000, n. 435;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle sedute del 2 febbraio 2001 e del 16 febbraio 2001;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
come da resoconto in data 9 febbraio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica, espressi in data 6 marzo
2001;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per  la funzione pubblica, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   del   Ministro   della  sanita'  e  del  Ministro  per  la
solidarieta'  sociale,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               
				Art. 1.
                     Dipartimenti del Ministero

  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di   seguito  denominato  Ministero,  esercita  le  funzioni  di  cui
all'articolo 46  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
Ministero  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso  demandati  e'
articolato nei seguenti dipartimenti:
    a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario;
    b) Dipartimento   della  tutela  della  salute  umana  e  sanita'
veterinaria;
    c) Dipartimento  per le politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela dei lavoratori;
    d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
  2.  I  Dipartimenti  di  cui  alle  lettere a) e b), corrispondenti
rispettivamente  ai  Dipartimenti  di  cui  agli  articoli 2  e 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 2000, n. 435,
restano   regolati   dalle  disposizioni  del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica.

 


                              A V V E R T E N Z A

              I  presenti  regolamenti sono pubblicati, per motivi di
          massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          14 marzo 1986, n. 217.
              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -
          serie  generale  -  del  5 giugno  2001  si procedera' alla
          ripubblicazione   del   testo   dei   presenti  regolamenti
          corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
          3,  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092.
				Art. 2.
           Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

  1.  E' istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del
Ministero,  di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza, che si
riunisce  perlomeno  ogni  tre mesi, svolge funzioni di coordinamento
generale  sulle  questioni interdipartimentali o comuni all'attivita'
dei  Dipartimenti  del  Ministero  e  puo'  formulare al Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato
"Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per
assicurare  il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento
coordinato delle relative funzioni.
  2.  Apposite  riunioni  della  Conferenza,  da  tenersi con cadenza
almeno  semestrale  e  cui  possono  essere  chiamati a partecipare i
dirigenti  di  prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali
sono  affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate
a  singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e
delle  strategie  generali in materia di gestione delle risorse umane
ed al coordinamento delle attivita' informatiche.
				Art. 3.
Dipartimento  per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
                           dei lavoratori

  1.  Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione
e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate:
    a) indirizzo   promozione   e   coordinamento:   delle  politiche
dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano
nazionale   dell'impiego,   redatto   in  attuazione  delle  relative
disposizioni  dell'Unione  europea, alle attivita' collegate al fondo
sociale  europeo,  previsto  dal  Trattato istitutivo della Comunita'
europea,   alle   iniziative   di   contrasto   al  lavoro  sommerso,
all'inserimento  nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati,
alle  iniziative  relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro,
alla  cooperazione  internazionale ed alle attivita' di prevenzione e
studio  sulle  emergenze  sociali  ed  occupazionali,  alle attivita'
formative,  ferme  restando le competenze delle regioni e le funzioni
dell'Agenzia  da  costituire  ai  sensi  dell'articolo 88 del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300; vigilanza, controllo e tutela
degli  enti  di  formazione  professionale, finanziamento e vigilanza
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  (ISFOL),  di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo
29 ottobre  1999,  n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione
in   accordo   con   le   regioni,   delle  politiche  di  formazione
professionale  e  delle  azioni  rivolte all'integrazione dei sistemi
della  formazione,  della  scuola,  del  lavoro;  accreditamento,  in
accordo  con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti
nei settori dell'orientamento e della formazione professionale;
    b) incentivi   all'occupazione,   con   gestione  del  fondo  per
l'occupazione,  del  fondo  per  lo  sviluppo  e  del  fondo  per gli
interventi   a   sostegno  dell'occupazione,  previsti  dalla  legge,
19 luglio  1993,  n. 236, di conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148; ammortizzatori sociali;
trattamenti  di  integrazione  salariale  e  mobilita; trattamenti di
disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento
delle  indennita;  coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico
cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo
19  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10 giugno  2000, n. 218; analisi,
verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione
e  riorganizzazione  produttiva;  contratti di solidarieta, di cui al
decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e
relativi finanziamenti;
    c) tutela   delle  condizioni  di  lavoro  e  applicazione  della
legislazione  attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
profili  di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e
prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita'
sanitarie  e  ospedaliere  e  dei  mezzi  di  circolazione  stradale;
attuazione  della  normativa  relativa  agli  istituti  concernenti i
rapporti  di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico
delle  aziende  autoferrotramviarie  e  delle  gestioni  governative;
organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione
del  fondo  speciale  infortuni;  diritti  sindacali  e  tutela della
dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei
luoghi  di  lavoro;  rappresentanza  e  rappresentativita' sindacale;
contrattazione  collettiva  e  analisi  del costo di lavoro; archivio
nazionale  dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di
raffreddamento  in  relazione  alla  disciplina  dello  sciopero  nei
servizi   pubblici   essenziali;   conciliazione  delle  controversie
individuali  di  lavoro  nel  settore  pubblico  e  privato  e  delle
controversie   collettive   di   lavoro;  procedure  arbitrali  nelle
controversie  individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego;
pari  opportunita'  uomo-donna  sul  lavoro  e  finanziamento  azioni
positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita;
    d) progettazione,  sviluppo  e  gestione  coordinata  del Sistema
informativo  lavoro  (S.I.L.),  di  cui  all'articolo  11 del decreto
legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469, in raccordo con le regioni e
gli  enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli
strumenti  e  dei  sistemi  informativi;  progettazione,  sviluppo  e
mantenimento   in   esercizio   delle  reti  di  comunicazione  dati,
telefonia,  internet,  ivi  compreso il sito istituzionale, favorendo
l'integrazione  tra  le  stesse;  coordinamento  tecnico, sicurezza e
riservatezza    dei   sistemi   informativi   di   telecomunicazioni;
programmazione  e  organizzazione  delle  attivita'  statistiche,  di
studio  e  ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia
ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di
statistica  in raccordo con le altre strutture del sistema statistico
nazionale  (SISTAN),  operante  presso l'ISTAT (Istituto nazionale di
statistica),   ai   sensi  della  legge  6 settembre  1989,  n.  322;
pubblicazione  e  diffusione  di  dati e informazioni derivanti dalle
attivita' statistiche;
    e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di
cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi
di   reclutamento,   formazione,  riqualificazione  e  mobilita'  del
personale;   pianificazione   dei  fabbisogni;  dotazioni  organiche;
trattamento  giuridico  ed economico del personale dirigente, nonche'
del   personale  delle  aree  funzionali;  attivita'  concernenti  il
conferimento  degli  uffici  dirigenziali  territoriali relativamente
agli  uffici  territoriali  del Governo riguardante il personale gia'
degli  uffici  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;  trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza;  interventi
assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari;
onorificenze;  bilancio,  contabilita'  analitica,  coordinamento dei
dati  relativi  agli  altri centri di responsabilita' amministrativa;
rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere
generale;    gestione    del    patrimonio;    relazioni   sindacali;
contrattazione  integrativa  di  amministrazione; coordinamento delle
attivita'   di   prevenzione   nei   luoghi   di  lavoro;  indirizzo,
programmazione  e  controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di
competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e
la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo
per  la  sicurezza  mineraria  e gli interventi straordinari; ufficio
relazioni con il pubblico.
  2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e)  del  comma 1,  il  Dipartimento  si articola nelle corrispondenti
direzioni generali di seguito indicate:
    a) per l'impiego, l'orientamento e la formazione;
    b) degli   ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi  alla
occupazione;
    c) della tutela delle condizioni di lavoro;
    d) per  le  reti informative e per l'Osservatorio del mercato del
lavoro;
    e) degli  affari  generali,  risorse umane e attivita' ispettiva,
del  Dipartimento  per  le  politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela  dei  lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali.
  3.   Fino   alla  costituzione  dell'Agenzia  di  cui  al  comma 1,
lettera a),  l'ufficio  centrale  per  l'orientamento e la formazione
professionale  dei  lavoratori  di  cui  al  decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  14 gennaio  1997, n. 317, gia'
operante  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
continua  ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle previgenti
disposizioni.
				Art. 4.
        Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

  1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge
le seguenti funzioni:
    a) coordinamento delle attivita' connesse alla gestione del Fondo
nazionale  delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni,  con  particolare  riferimento al Piano nazionale delle
politiche  sociali,  di  cui  all'articolo  18 della legge 8 novembre
2000,  n.  328, ai criteri e alle modalita' di riparto delle relative
risorse;  coordinamento  ai  fini della determinazione degli standard
dei   servizi  sociali  secondo  la  normativa  vigente;  gestione  e
monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento,
di  cui  al  decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive
modificazioni   ed   integrazioni;   valutazione   dell'efficacia   e
dell'efficienza   delle   politiche   sociali;  affari  generali  del
Dipartimento;  gestione  del  bilancio  finanziario  ed economico del
Dipartimento;
    b) coordinamento  e  gestione  delle  politiche  a  favore  della
famiglia;  interventi  per  l'assistenza,  l'integrazione sociale e i
diritti  delle persone handicappate; gestione degli interventi per il
sostegno  della  maternita'  e  della  paternita; interventi a favore
delle persone anziane;
    c) indirizzo,  coordinamento e gestione degli interventi a favore
dell'infanzia  e  dell'adolescenza;  interventi a favore dei minori a
rischio  di  attivita' criminose; tutela dei minori e cooperazione in
materia  di  adozione internazionale; interventi per la prevenzione e
contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il
Centro  nazionale  di  documentazione e analisi dell'infanzia, di cui
all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
    d) coordinamento  delle  politiche per contrastare il diffondersi
delle  tossicodipendenze  e delle alcool dipendenze correlate, di cui
all'articolo   127,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 ottobre  1990,  n.  309;  collaborazione  con  le  associazioni, le
comunita'  terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo
della    prevenzione,    recupero   e   reinserimento   sociale   dei
tossicodipendenti;     informazione     e     documentazione    sulle
tossicodipendenze;  definizione e aggiornamento delle metodologie per
la  rivelazione,  la elaborazione, la valutazione ed il trasferimento
all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;
    e) definizione  delle politiche per gli adolescenti ed i giovani,
anche  mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione
europea;  promozione  delle  attivita' svolte dai soggetti del "terzo
settore",  allo  sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale;
coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attivita' di
promozione   e   coordinamento   per   quanto   concerne  gli  scambi
internazionali  giovanili; diffusione dell'informazione in materia di
volontariato  e  terzo  settore  anche mediante la predisposizione di
documentazione;   consulenza   tecnica   per   le  organizzazioni  di
volontariato  a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle
attivita'   svolte  dai  centri  di  servizio  per  il  volontariato;
assistenza  tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative
di  progetti  relativi  allo  sviluppo di servizi alla persona e alla
comunita;  promozione  e coordinamento degli interventi relativi alle
associazioni  di  promozione  sociale;  monitoraggio  della normativa
nazionale;
    f) coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli
stranieri  immigrati  e  delle  iniziative  volte  a  contrastare  il
fenomeno  del  razzismo;  promozione e coordinamento degli interventi
umanitari  in  Italia  e all'estero attribuiti al Ministero; gestione
delle  risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle
associazioni  e  degli  enti  che  svolgono  attivita' a favore degli
immigrati;  istituzione  di  attivita' a favore dei minori stranieri;
attivita' istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in
Italia  di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto
dall'articolo  33,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
delle relative norme di attuazione;
    g) ordinamento  del  sistema  previdenziale pensionistico e delle
norme  in  materia  di  infortuni sul lavoro e malattie professionali
anche  riguardo ai lavoratori emigrati; vigilanza generale sugli enti
previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi
collegiali;   esame  dei  bilanci  preventivi,  note  di  variazione,
consuntivi  dei  bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e
privati;  vigilanza  in materia di trattamento giuridico ed economico
degli  enti previdenziali; vigilanza sul trattamento previdenziale ed
assistenziale del personale delle aziende autoferrotramviarie e delle
gestioni  governative,  del lavoro marittimo, portuale e della pesca,
degli  addetti  ai  servizi di trasporto aereo; direttive e vigilanza
sugli  istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme
in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi
relativi  all'inquadramento  delle  attivita' produttive; ordinamento
degli  istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli
stessi e gestione del "Fondo patronati"; promozione delle convenzioni
in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari.
  2.  In  relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d),
e),   f)  e  g)  del  comma 1,  il  Dipartimento  si  articola  nelle
corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:
    a) gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari
generali;
    b) per  le  tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti
dei minori;
    c) per  la  diffusione  delle  conoscenze e delle informazioni in
merito alle politiche sociali;
    d) per  la  prevenzione  e  il recupero delle tossicodipendenze e
alcooldipendenze  e  per  l'osservatorio  permanente  per la verifica
dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;
    e) per  il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche
giovanili;
    f) per l'immigrazione;
    g) per le politiche previdenziali.
  3.  Gli  uffici di cui al comma 2, svolgono, nell'ambito della loro
competenza,  compiti  di  supporto  organizzativo  a tutti gli organi
collegiali  istituiti  presso  il Dipartimento per gli affari sociali
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
				Art. 5.
     Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali

  1. Al conferimento dell'incarico di capo di ciascun dipartimento si
provvede  ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29.  Il capo del Dipartimento svolge i compiti
indicati  nell'articolo  5,  commi  3, 4 e 5, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n. 300, e individua il dirigente al quale conferire
le  funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Agli uffici di
livello  dirigenziale  generale  sono  preposti dirigenti nominati ai
sensi  dell'articolo 19,  comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29.  Ciascun  direttore generale individua il dirigente al
quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
  2.  Il capo del Dipartimento di cui all'articolo 3 cura: i rapporti
con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di
trattamento  e  di  uguaglianza  di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita; il rapporto di
dipendenza  funzionale  degli  uffici  territoriali di Governo con il
Ministero  in  relazione  all'espletamento delle funzioni gia' svolte
dagli  uffici  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, oltre ai rapporti con gli organi
competenti dell'Unione europea, i rapporti con il Consiglio d'Europa,
con   l'Organizzazione   internazionale   del   lavoro  (OIL)  e  con
l'Organizzazione  per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE),
avvalendosi   delle   direzioni  generali  del  Dipartimento  di  cui
all'articolo 3.
				Art. 6.
        Articolazione delle unita' dirigenziali non generali

  1.  Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare
si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge  23 agosto  1988,  n.  400,  all'individuazione degli uffici di
livello  dirigenziale  non  generale  e alla definizione dei relativi
compiti.
				Art. 7.
             (Ruolo del personale e dotazioni organiche)

  1.   La   dotazione  organica  complessiva  del  Ministero  di  cui
all'allegata tabella A e' determinata, in sede di prima applicazione,
dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e
della   previdenza  sociale  e  della  sanita,  gia'  rispettivamente
definite  con  i  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
7 maggio  1996, 31 luglio 1997 e 20 luglio 1999, e con il decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, tenendo conto
dei   trasferimenti   determinati  dai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  5 agosto  1999,  dalle  risorse  aggiuntive
necessarie  all'espletamento  delle  funzioni di cui all'articolo 45,
comma 4,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' dal
contingente  di personale comunque in servizio presso il Dipartimento
degli  affari  sociali  alla  data  di  entrata in vigore del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  oltre  le  cento  unita'  di
personale  previste  dall'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n.
328.
  2.  La  dotazione organica del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, come sopra determinata, e' ridotta in misura
corrispondente  a  quella  prevista  per  i  Ministeri  soppressi dai
provvedimenti  assunti  in  attuazione  dell'articolo  7  della legge
15 marzo  1997,  n.  59,  e  dell'articolo  7 del decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112.  La  dotazione  organica  del  personale
dirigenziale  costituisce,  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 6, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
limite  agli  incarichi  dirigenziali  conferibili presso il medesimo
Ministero.
  3.  E'  istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del
Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del lavoro
e  della  previdenza  sociale, della sanita, nonche' il personale del
Dipartimento  degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  trasferito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  303.  Sino  alla  costituzione del
predetto  ruolo  unico  con  decreto  del  Ministro, da emanare entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza
e'  fatta  comunque salva la possibilita, nell'ambito delle normative
contrattuali    vigenti    e    tenendo    conto   delle   specifiche
professionalita,   di   utilizzare   il   personale   nelle   diverse
articolazioni  dipartimentali.  Sono  comunque portati a compimento i
processi   di  riqualificazione  previsti  dal  Contratto  collettivo
nazionale  di lavoro del personale delle amministrazioni ministeriali
confluite nel nuovo Ministero.
  4.  Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio   1993,  n.  29,  e'  avviata  la  omogeneizzazione  delle
indennita'   di   amministrazione   corrisposte  al  personale  delle
amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero.
  5.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  alla  tabella  A allegata al
presente  regolamento  possono  essere  modificate,  ai  sensi  della
normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura
contrattuale.
				Art. 8.
Disposizioni   transitorie   in   materia   di   uffici   di  diretta
collaborazione   del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
                         politiche sociali.

  1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non
siano  stati  emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di
diretta  collaborazione,  in  attesa  della  relativa  disciplina gli
stessi  uffici  sono  disciplinati,  nell'ordine,  dal regolamento di
organizzazione  degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro
del   lavoro   e  della  previdenza  sociale,  o,  in  mancanza,  dal
regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del   Ministro   della  sanita,  se  in  vigore  o  altrimenti  dalle
disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.
				Art. 9.
                  Disposizioni finali e abrogazioni

  1.   L'attuazione  del  presente  regolamento  non  comporta  nuovi
o maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in
relazione  alla  previsione  di  due capi dipartimento previsti dagli
articoli 3  e  4,  incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, viene ridotta di due
unita'  la  dotazione  organica  dei dirigenti di seconda fascia, dei
ruoli  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e  di  una  unita' dei dirigenti di prima fascia, o di due unita' dei
dirigenti  di  seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Ogni  due  anni,  l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  al  fine  di  accertarne funzionalita' ed
efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si
provvede   entro  un  anno  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,   in   particolare  con  riferimento  alla  unificazione
dell'organizzazione  delle  funzioni  concernenti  le  condizioni  di
sicurezza  nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro.
  3. Il  nucleo  di  valutazione  della  spesa previdenziale opera ai
sensi  dell'articolo  1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
  4. Dalla  data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al
comma 2,  lettera  e),  dell'articolo 2,  del  decreto del Presidente
della  Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole "del Ministero",
sono  sostituite dalle seguenti: "del dipartimento di cui al presente
articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3".
				Art. 10.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data
di  cui  all'articolo  55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

      Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'
                              sociale
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2001
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 353
Allegato 1 - Vedi tabella a pag. 27 G.U.oglio n. 353
    
  
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