IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli
articoli 45 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre
2000, n. 435;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle sedute del 2 febbraio 2001 e del 16 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
come da resoconto in data 9 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 6 marzo
2001;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per la funzione pubblica, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, del Ministro della sanita' e del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui
all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
Ministero per l'espletamento dei compiti ad esso demandati e'
articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario;
b) Dipartimento della tutela della salute umana e sanita'
veterinaria;
c) Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela dei lavoratori;
d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
2. I Dipartimenti di cui alle lettere a) e b), corrispondenti
rispettivamente ai Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435,
restano regolati dalle disposizioni del predetto decreto del
Presidente della Repubblica.
A V V E R T E N Z A
I presenti regolamenti sono pubblicati, per motivi di
massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 5 giugno 2001 si procedera' alla
ripubblicazione del testo dei presenti regolamenti
corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092.
Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del
Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza, che si
riunisce perlomeno ogni tre mesi, svolge funzioni di coordinamento
generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita'
dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato
"Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per
assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento
coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, da tenersi con cadenza
almeno semestrale e cui possono essere chiamati a partecipare i
dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali
sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate
a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e
delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane
ed al coordinamento delle attivita' informatiche.
Art. 3.
Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori
1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione
e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate:
a) indirizzo promozione e coordinamento: delle politiche
dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano
nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative
disposizioni dell'Unione europea, alle attivita' collegate al fondo
sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunita'
europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso,
all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati,
alle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro,
alla cooperazione internazionale ed alle attivita' di prevenzione e
studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, alle attivita'
formative, ferme restando le competenze delle regioni e le funzioni
dell'Agenzia da costituire ai sensi dell'articolo 88 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; vigilanza, controllo e tutela
degli enti di formazione professionale, finanziamento e vigilanza
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione
in accordo con le regioni, delle politiche di formazione
professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi
della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in
accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti
nei settori dell'orientamento e della formazione professionale;
b) incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per
l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli
interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge,
19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali;
trattamenti di integrazione salariale e mobilita; trattamenti di
disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento
delle indennita; coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico
cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo
19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; analisi,
verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione
e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarieta, di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e
relativi finanziamenti;
c) tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della
legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e
prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita'
sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale;
attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i
rapporti di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico
delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative;
organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione
del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della
dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale;
contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio
nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di
raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei
servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie
individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle
controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle
controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego;
pari opportunita' uomo-donna sul lavoro e finanziamento azioni
positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita;
d) progettazione, sviluppo e gestione coordinata del Sistema
informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e
gli enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli
strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e
mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati,
telefonia, internet, ivi compreso il sito istituzionale, favorendo
l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e
riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni;
programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche, di
studio e ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia
ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di
statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico
nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di
statistica), ai sensi della legge 6 settembre 1989, n. 322;
pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle
attivita' statistiche;
e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di
cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi
di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilita' del
personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche;
trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonche'
del personale delle aree funzionali; attivita' concernenti il
conferimento degli uffici dirigenziali territoriali relativamente
agli uffici territoriali del Governo riguardante il personale gia'
degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi
assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari;
onorificenze; bilancio, contabilita' analitica, coordinamento dei
dati relativi agli altri centri di responsabilita' amministrativa;
rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere
generale; gestione del patrimonio; relazioni sindacali;
contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle
attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro; indirizzo,
programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di
competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e
la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo
per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; ufficio
relazioni con il pubblico.
2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti
direzioni generali di seguito indicate:
a) per l'impiego, l'orientamento e la formazione;
b) degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla
occupazione;
c) della tutela delle condizioni di lavoro;
d) per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del
lavoro;
e) degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela dei lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali.
3. Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 1,
lettera a), l'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 317, gia'
operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
continua ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle previgenti
disposizioni.
Art. 4.
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali
1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge
le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attivita' connesse alla gestione del Fondo
nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle
politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre
2000, n. 328, ai criteri e alle modalita' di riparto delle relative
risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard
dei servizi sociali secondo la normativa vigente; gestione e
monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento,
di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive
modificazioni ed integrazioni; valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza delle politiche sociali; affari generali del
Dipartimento; gestione del bilancio finanziario ed economico del
Dipartimento;
b) coordinamento e gestione delle politiche a favore della
famiglia; interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate; gestione degli interventi per il
sostegno della maternita' e della paternita; interventi a favore
delle persone anziane;
c) indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore
dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi a favore dei minori a
rischio di attivita' criminose; tutela dei minori e cooperazione in
materia di adozione internazionale; interventi per la prevenzione e
contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il
Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia, di cui
all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
d) coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi
delle tossicodipendenze e delle alcool dipendenze correlate, di cui
all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309; collaborazione con le associazioni, le
comunita' terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo
della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti; informazione e documentazione sulle
tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie per
la rivelazione, la elaborazione, la valutazione ed il trasferimento
all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;
e) definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani,
anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione
europea; promozione delle attivita' svolte dai soggetti del "terzo
settore", allo sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale;
coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attivita' di
promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi
internazionali giovanili; diffusione dell'informazione in materia di
volontariato e terzo settore anche mediante la predisposizione di
documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di
volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle
attivita' svolte dai centri di servizio per il volontariato;
assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative
di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla
comunita; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle
associazioni di promozione sociale; monitoraggio della normativa
nazionale;
f) coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli
stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il
fenomeno del razzismo; promozione e coordinamento degli interventi
umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; gestione
delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli
immigrati; istituzione di attivita' a favore dei minori stranieri;
attivita' istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in
Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto
dall'articolo 33, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
delle relative norme di attuazione;
g) ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle
norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali
anche riguardo ai lavoratori emigrati; vigilanza generale sugli enti
previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi
collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione,
consuntivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e
privati; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico
degli enti previdenziali; vigilanza sul trattamento previdenziale ed
assistenziale del personale delle aziende autoferrotramviarie e delle
gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca,
degli addetti ai servizi di trasporto aereo; direttive e vigilanza
sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme
in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi
relativi all'inquadramento delle attivita' produttive; ordinamento
degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli
stessi e gestione del "Fondo patronati"; promozione delle convenzioni
in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari.
2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d),
e), f) e g) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle
corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:
a) gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari
generali;
b) per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti
dei minori;
c) per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in
merito alle politiche sociali;
d) per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e
alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente per la verifica
dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;
e) per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche
giovanili;
f) per l'immigrazione;
g) per le politiche previdenziali.
3. Gli uffici di cui al comma 2, svolgono, nell'ambito della loro
competenza, compiti di supporto organizzativo a tutti gli organi
collegiali istituiti presso il Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Art. 5.
Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali
1. Al conferimento dell'incarico di capo di ciascun dipartimento si
provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del Dipartimento svolge i compiti
indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e individua il dirigente al quale conferire
le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Agli uffici di
livello dirigenziale generale sono preposti dirigenti nominati ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Ciascun direttore generale individua il dirigente al
quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
2. Il capo del Dipartimento di cui all'articolo 3 cura: i rapporti
con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di
trattamento e di uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e
lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita; il rapporto di
dipendenza funzionale degli uffici territoriali di Governo con il
Ministero in relazione all'espletamento delle funzioni gia' svolte
dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre ai rapporti con gli organi
competenti dell'Unione europea, i rapporti con il Consiglio d'Europa,
con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e con
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE),
avvalendosi delle direzioni generali del Dipartimento di cui
all'articolo 3.
Art. 6.
Articolazione delle unita' dirigenziali non generali
1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare
si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi
compiti.
Art. 7.
(Ruolo del personale e dotazioni organiche)
1. La dotazione organica complessiva del Ministero di cui
all'allegata tabella A e' determinata, in sede di prima applicazione,
dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanita, gia' rispettivamente
definite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 maggio 1996, 31 luglio 1997 e 20 luglio 1999, e con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, tenendo conto
dei trasferimenti determinati dai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, dalle risorse aggiuntive
necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 45,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' dal
contingente di personale comunque in servizio presso il Dipartimento
degli affari sociali alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre le cento unita' di
personale previste dall'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n.
328.
2. La dotazione organica del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, come sopra determinata, e' ridotta in misura
corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi dai
provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. La dotazione organica del personale
dirigenziale costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo
Ministero.
3. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del
Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del lavoro
e della previdenza sociale, della sanita, nonche' il personale del
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, trasferito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sino alla costituzione del
predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza
e' fatta comunque salva la possibilita, nell'ambito delle normative
contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche
professionalita, di utilizzare il personale nelle diverse
articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i
processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale delle amministrazioni ministeriali
confluite nel nuovo Ministero.
4. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle
indennita' di amministrazione corrisposte al personale delle
amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero.
5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al
presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della
normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura
contrattuale.
Art. 8.
Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta
collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non
siano stati emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione, in attesa della relativa disciplina gli
stessi uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, o, in mancanza, dal
regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della sanita, se in vigore o altrimenti dalle
disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.
Art. 9.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in
relazione alla previsione di due capi dipartimento previsti dagli
articoli 3 e 4, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene ridotta di due
unita' la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, dei
ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e di una unita' dei dirigenti di prima fascia, o di due unita' dei
dirigenti di seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed
efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si
provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente
regolamento, in particolare con riferimento alla unificazione
dell'organizzazione delle funzioni concernenti le condizioni di
sicurezza nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro.
3. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale opera ai
sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
4. Dalla data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al
comma 2, lettera e), dell'articolo 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole "del Ministero",
sono sostituite dalle seguenti: "del dipartimento di cui al presente
articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3".
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data
di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Veronesi, Ministro della sanita'
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 353
Allegato 1 - Vedi tabella a pag. 27 G.U.oglio n. 353
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