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MINISTRERO DELLA SANITA' E
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 29 marzo 2001
Definizione delle figure
professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie
previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6,
comma 1, legge n. 251/2000).
(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23/5/2001)
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IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonchè della professione ostetrica";
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure
professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie:
"professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica", "professioni sanitarie riabilitative",
"professioni tecnico-sanitarie" e"professioni tecniche della
prevenzione";
Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità
e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad
includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate
successivamente, in una delle predette fattispecie;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5
febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta
dell'8 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Le figure
professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui
agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato
nei successivi articoli.
Art. 2.
Nella
fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure professionali: a)
infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.
Art. 3.
Nella
fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le
seguenti figure professionali: a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista - assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
Art. 4.
1. Nella
fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area
tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti
figure professionali:
1.1 area tecnico - diagnostica: a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico - assistenziale: a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.
Art. 5.
Nella
fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le
seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 marzo 2001
Il Ministro
della Sanità
VERONESI
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
GUERZONI
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