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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1991 relativo ai progetti di azioni
positive approvati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 196;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la
realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante, tra l'altro, all'art. 47, comma
1, delega al Governo in materia di revisione dell'art. 8 nonche' della
disciplina delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, emanato in attuazione della
predetta delega, recante tra l'altro disposizioni in materia di azioni positive,
Visti, in particolare, l'art. 7 relativo alle azioni positive, nonche' l'art.
10, comma 1, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per le pari opportunita', di stabilire nuove
modalita' di presentazione delle relative richieste di finanziamento, le
procedure di valutazione e di verifica e quelle di erogazione dei finanziamenti
medesimi, nonche' i requisiti di onorabilita' che i soggetti richiedenti devono
possedere;
Acquisite le indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parita' di cui alla
sopracitata legge 125/1991, nella riunione del 12 settembre 2000;
Decreta:
Art. 1. Requisiti del soggetto
richiedente
1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter accedere al
finanziamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilita':
non deve aver riportato condanne penali, se persona fisica per se', se persona
giuridica per il rappresentante legale e, ove esistente, per l'amministratore
delegato.
Qualora il soggetto proponente sia una azienda:
non deve essere o essere stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi
cinque anni.
A tal fine dovra' essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Qualora il soggetto proponente sia un centro di formazione professionale:
deve essere in possesso della certificazione attestante l'accreditamento, ai
sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve produrre apposita
documentazione.
Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale:
deve essere in possesso della certificazione attestante l'iscrizione all'albo
regionale e deve produrre apposita documentazione.
2. In ogni caso quando per la natura giuridica del soggetto la normativa vigente
richiede l'iscrizione all'albo, la relativa certificazione deve essere prodotta.
3. La documentazione di cui ai commi precedenti va allegata alla domanda di
ammissione al beneficio, a pena di improcedibilita' dichiarata d'ufficio.
Art. 2. Modalita' e termini di presentazione delle richieste
1. I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le cooperative e i loro
consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali presentano richiesta - in
duplice copia, di cui una in bollo - al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale - Comitato nazionale di parita' intesa ad ottenere l'ammissione al
rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei
progetti di azione positiva di cui all'art. 2, della legge 10 aprile 1991, n.
125.
2. La domanda di ammissione ai benefici previsti deve recare in allegato il
progetto.
3. A pena di improcedibilita', detto progetto:
deve essere compilato in base al Programma-obiettivo formulato annualmente dal
Comitato nazionale di parita';
deve essere redatto secondo il modello allegato, che costituisce parte
integrante del presente decreto, e che deve essere compilato debitamente in ogni
sua parte;
deve essere sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante del proponente;
deve pervenire in duplice copia, cosi come tutti gli allegati;
deve essere inoltrato, esclusivamente a mezzo posta con raccomandata con
ricevuta di ritorno, dal 1o ottobre al 30 novembre di ciascun anno che precede
quello in cui si intende realizzare l'iniziativa. Fara' fede il timbro di
spedizione postale;
deve recare l'indicazione della tipologia di finanziamento prescelta, di cui al
successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste per le pubbliche amministrazioni.
4. Alla domanda dovra' inoltre essere allegata, secondo la natura del soggetto
proponente, documentazione pertinente al soggetto medesimo (statuto e/o atto
costitutivo, visura camerale con dichiarazione antimafia, certificazione di
qualita' "ISO 9000" per i centri di formazione professionale che ne
siano in possesso ed ogni altro documento ritenuto opportuno), nonche' un
sintetico curriculum dell'attivita' svolta almeno negli ultimi 2 anni.
5. I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dal Programma
obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, per ciascuna delle quali
devono essere indicati i relativi costi.
Art. 3. Procedure di valutazione e approvazione
1. Il Comitato nazionale di parita' valuta il progetto sulla base dei criteri
indicati nel programma-obiettivo ed esprime, a maggioranza, parere sul
finanziamento dei progetti ammessi all'istruttoria.
2. I progetti di azioni positive sono approvati e ammessi a finanziamento con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale devono essere
indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative motivazioni.
4. A partire dal Programma-obiettivo 2001, l'attivita' istruttoria e le relative
decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relative
domande. A tal fine fa fede il protocollo in arrivo della Segreteria tecnica del
Comitato nazionale di parita'.
5. Al progetto finanziato non possono essere apportate modifiche, se non
preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parita', in caso contrario
non verranno riconosciute le relative spese, fermo restando quanto previsto
dall'art. 8.
6. Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di formazione
professionale previsti dal progetto qualora i registri di presenza di docenti,
tutors e discenti non risultino preventivamente vidimati dalla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.
7. Non saranno autorizzate piu' di due proroghe e comunque per un periodo
complessivo non superiore al 40% della durata inizialmente prevista per la
realizzazione del progetto.
Art. 4. Modalita' di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifica
1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve avere inizio entro due
mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve essere comprovato con atto
di data certa.
2. Il beneficiario deve dare immediata notifica dell'avvio dell'iniziativa alla
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. L'erogazione della
prima quota e' subordinata all'esito positivo della verifica ispettiva, di cui
all'ultimo comma primo periodo del presente articolo da trasmettere alla
segreteria tecnica del Comitato nazionale di parita' a cura della Direzione
provinciale del lavoro.
3. Il finanziamento concesso e' erogato in due quote, secondo le seguenti
modalita', alternative tra loro:
a) prima modalita':
ad avvio dell'iniziativa, a titolo di contributo delle spese sostenute ivi
inclusi gli oneri relativi alla predisposizione del progetto, si fa luogo
all'erogazione della prima quota, pari al 10% del finanziamento autorizzato,
previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma primo periodo del presente
articolo.
A conclusione di tutte le azioni programmate, si fa luogo all'erogazione del
saldo pari al restante 90%, previa verifica amministrativo-contabile svolta
dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente per
territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal Comitato nazionale di
cui sopra, attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli
obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il
beneficiario e' tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale concernente
il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del
progetto;
b) seconda modalita':
la prima quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento autorizzato, viene
erogata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'importo uguale alla somma da erogare, previa verifica ispettiva
di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.
Il saldo in ogni caso e' erogato a conclusione di tutte le azioni programmate,
previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del
lavoro - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della
valutazione effettuata dal richiamato Comitato nazionale, attestante la corretta
utilizzazione dei contributi concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a
quelli programmati. A tal fine il beneficiario e' tenuto ad inviare al Comitato
una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi
sostenuti per la realizzazione del progetto.
La verifica ispettiva, preordinata all'erogazione della prima quota, dovra'
accertare la veridicita' dei dati contenuti nella domanda di finanziamento,
nonche' l'effettivo avvio entro due mesi dall'autorizzazione e dovra' essere
effettuata entro i trenta giorni successivi alla notifica di cui al comma 2.
Quella preordinata all'erogazione del saldo dovra' essere di contenuto
amministrativo-contabile e dovra' essere effettuata entro novanta giorni dalla
richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.
Art. 5. Monitoraggio e controllo
1. Il Comitato nazionale di parita' salve le verifiche iniziali e finali di cui
all'art. 4, puo' in ogni momento disporre ulteriori visite ispettive, richiedere
relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti, nonche' fare intervenire i
consiglieri di parita' competenti per territorio.
2. Il Comitato nazionale di parita' puo' inoltre procedere ad audizioni delle
parti coinvolte in un progetto, tenuto conto delle problematiche emerse nel
corso della realizzazione del progetto medesimo.
Art. 6. Parametro dei costi
1. I costi da inserire a preventivo devono fare riferimento, per quanto
applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nelle circolari relative alle azioni cofinanziate dal
F.S.E.
Art. 7. Costi inammissibili
1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese:
mancata produzione;
acquisto di macchinari e attrezzature;
borse di studio e indennita' orarie;
ristrutturazione di impianti;
fideiussione;
quelle derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell'art.
3, comma 5.
Art. 8. Decadenza
1. La mancata attuazione del progetto, verificata dalla Direzione provinciale
del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente, comporta la
decadenza totale dei contributi concessi e la conseguente ripetizione delle
relative somme.
2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte
non attuata, sulla base dell'accertamento amministrativo-contabile effettuato
dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente
competente.
3. Ai fini della decadenza parziale dal finanziamento, intendendosi per tale la
parziale attuazione del progetto e/o la parziale o totale mancanza di
raggiungimento dell'obiettivo, il Comitato nazionale di parita' effettuera' la
motivata valutazione di propria competenza secondo i seguenti criteri:
quando, a conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario abbia raggiunto
l'obiettivo e realizzato l'attivita' progettuale, con mera riduzione delle spese
in relazione al finanziamento assegnato, si procedera' al rimborso di tutte le
spese ammesse;
nel caso di raggiungimento dell'obiettivo, ma con contenimento dell'attivita'
progettuale e delle relative spese, si procedera' al rimborso di tutte le spese
ammesse;
nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia raggiunto parzialmente
l'obiettivo, comunque in misura eccedente il 50%, pur avendo realizzato tutte le
azioni e sostenuto tutte le spese, tali spese saranno riconosciute, ma con una
decurtazione non superiore al 20%;
nell'ipotesi precedente, ma con parziale raggiungimento dell'obiettivo al di
sotto del 50%, si fara' luogo a una riduzione percentuale delle spese in misura
non inferiore al 20%;
in caso di mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo, conseguente ad una
ridotta attuazione del progetto per cause non riconducibili alla volonta' del
soggetto beneficiario, si procedera' al riconoscimento delle spese sostenute.
Art. 9. Norme transitory
1. Per i progetti approvati e ammessi a finanziamento secondo la previgente
disciplina, continua ad operare il decreto interministeriale 22 luglio 1991.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per il seguito di
competenza.
Roma, 15 marzo 2001
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Solaroli
Il Ministro per le pari opportunita' Bellillo
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n.
326
Allegato
(si veda da Pag. 20 a Pag. 25 della
G.U.)
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