MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 14 marzo 2001
Criteri e modalita' per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici.

(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13/4/2001)

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, recante disposizioni finalizzate a ridurre gradualmente il ricorso alla locazione d'immobili di proprieta' privata da parte delle Amministrazioni statali; Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosi' come modificato dall'art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di adottare con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati di superficie degli immobili in uso alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'art. 26 delle medesima legge n. 488 del 1999;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che stabilisce nuove modalita' di acquisizione di beni e servizi da parte delle Amministrazioni statali attraverso la stipula di convenzioni quadro con strutture specializzate; Visto l'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che nell'ambito del disegno di riforma dell'organizzazione del Governo ha istituito l'Agenzia del demanio a cui sono attribuiti i compiti in precedenza svolti dal Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, in materia di gestione dei beni dello Stato e di locazione passive;

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente decreto detta i princi'pi, i criteri e le modalita' a cui le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 488/1999 e successive modificazioni, devono attenersi per pervenire ad una graduale riduzione, su tutto il territorio nazionale, sia dei costi sia dell'ammontare complessivo dei mq di superfici degli immobili utilizzate per l'espletamento delle proprie finalita' governative, ad esclusione degli alloggi di servizio riservati alle forze dell'ordine ai sensi delle leggi 18 agosto 1978, n. 497, 1o dicembre 1986, n. 831, e del decretolegge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge n. 472/1987.

             
Art. 2. Fitti passivi - Attivita' di ricognizione

(omissis)

Art. 3. Elaborazione piani di razionalizzazione

1. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nei centoventi giorni successivi alla ricognizione elaborano piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli spazi utilizzati e dei sistemi di manutenzione, al fine di pervenire ad una effettiva riduzione delle superfici utilizzate e dei connessi costi. Detti piani sono definiti di intesa con l'Agenzia del Demanio mediante specifica convenzione che regolera' i relativi rapporti e i connessi oneri definiti avuto riguardo alle esigenze prospettate da ciascuna amministrazione, alla tipologia e alle caratteristiche degli immobili. 

2. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione si deve tener conto della riorganizzazione dell'amministrazione statale prevista dal decreto legislativo n. 300/1999 o da altre leggi di riforma, del decentramento di funzioni e poteri agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, nonche' dell'introduzione nei processi amministrativi delle nuove tecnologie informatiche. 

3. L'ottimizzazione degli spazi, e' perseguita rapportandoli alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate. Per la determinazione degli standard ottimali di utilizzazione degli spazi in rapporto al numero, funzione e qualifiche del personale e' fatto riferimento ai seguenti parametri:

Qualifica Numero massimo di persone per stanza mq per persona
Dirigente 1 Minimo 25,3 - Massimo 28,3
Funzionario 3 Minimo 13,3
(dal settimo al nono livello)   Massimo 21,3
Impiegato 8 Minimo 9
(dal quarto al sesto | | livello)   Massimo 12,0

Gli standard soprariportati comprendono sia gli spazi complementari (stanze riunioni, biblioteche, archivi, mense) sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, servizi). 

4. I piani redatti secondo i criteri di cui ai commi precedenti dovranno prevedere la riorganizzazione e la riallocazione degli uffici attraverso rilasci, accorpamenti e trasferimenti, al fine di conseguire una riduzione dei costi pari almeno al 3 per cento degli oneri sostenuti per fitti passivi da ciascuna amministrazione. 5. I piani di razionalizzazione e ottimizzazione elaborati e attuati sono soggetti a verifica triennale per accertare la loro rispondenza alle esigenze delle singole amministrazioni. La verifica viene effettuata d'intesa con la Agenzia del demanio.

 

Art. 4. Ridefinizione dei contratti di affitto 

(omissis)

 

Art. 5. Immobili di proprieta' dello Stato

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, l'Agenzia del demanio d'intesa con le amministrazioni statali interessate, quantifichera' i costi d'uso degli immobili appartenenti al demanio e patrimonio dello Stato, utilizzati dalle amministrazioni statali per finalita' governative.
2. Il costo d'uso e' determinato con riferimento ai valori di mercato deg1i immobili e alle superfici utili calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
3. Il costo d'uso degli immobili utilizzati, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, dalle Forze armate e dalle Forze dell'ordine nonche', il costo d'uso degli immobili utilizzati, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e' commisurato al 60% delle superfici effettivamente utilizzate calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
4. Gli immobili di proprieta' dello Stato in uso governativo eccedenti le effettive esigenze allocative delle amministrazioni statali dovranno essere riconsegnati all'Agenzia del demanio.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui all'art. 1, sono introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste comspondenti al costo d'uso degli immobili di cui ai commi precedenti.
6. Gli importi ricompresi nelle poste di cui al precedente comma 5, e corrispondenti al costo d'uso degli immobili risultano tra le poste attive dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato sotto il capitolo 4422.

Art. 6. Altre amministrazioni 1. 

Le altre pubbliche amministrazioni non ricomprese nell'art. 1 del presente decreto, che intendono adottare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici, possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio. 

2. I rapporti tra i soggetti di cui al comma precedente sono regolati da apposita convenzione a titolo oneroso. 

Roma, 14 marzo 2001 Il Ministro: Visco

   
  
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